Chi lavora in un sito di risonanza magnetica non può accedere e operare senza una specifica idoneità medica e senza un’adeguata formazione sui rischi. Il principio vale per il personale sanitario e non sanitario autorizzato, ma assume particolare rilievo quando nella struttura operano anche professionisti “a partita IVA”.
È questo uno dei punti centrali della fact sheet Inail Dimeila dedicata all’utilizzo della risonanza magnetica nella diagnostica e nella ricerca clinica e alla tutela dei lavoratori, con particolare attenzione all’applicazione della sorveglianza sanitaria.
Il documento affronta un tema pratico e sempre più frequente nelle strutture sanitarie: chi deve garantire la sorveglianza sanitaria quando il professionista non è formalmente dipendente, ma opera con le apparecchiature della struttura, nei suoi locali e su pazienti assegnati dalla struttura stessa?
Risonanza magnetica e campi elettromagnetici: quali rischi per i lavoratori?
Il personale che opera in risonanza magnetica è esposto al campo magnetico statico e, quando assiste il paziente durante l’esame, anche a campi magnetici a bassa frequenza e a radiofrequenze.
Si tratta quindi di un contesto lavorativo in cui la valutazione del rischio deve tenere conto dell’esposizione a campi elettromagnetici e delle condizioni soggettive dei lavoratori, con particolare attenzione ai soggetti più sensibili.
La tutela passa attraverso alcuni adempimenti essenziali:
- valutazione dei rischi;
- individuazione del personale autorizzato;
- formazione specifica;
- sorveglianza sanitaria;
- giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il D.M. 14 gennaio 2021 sugli standard di sicurezza in risonanza magnetica prevede che il datore di lavoro RM tenga aggiornato l’elenco del personale autorizzato a operare nel sito RM. Tale personale deve essere formato e provvisto di idoneità medica specifica.
Nessun accesso al sito RM senza idoneità e formazione
Il principio operativo richiamato dal documento Inail è netto: il personale sanitario e non sanitario indicato nell’elenco del personale autorizzato non può iniziare l’attività nel sito RM se non ha idoneità medica specifica e formazione adeguata.
L’idoneità è riferita soprattutto all’esposizione ai campi elettromagnetici presenti durante l’attività in risonanza magnetica.
Il giudizio di idoneità viene rilasciato dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal d.lgs. 81/2008. La visita preventiva deve essere seguita da controlli periodici, normalmente annuali, salvo diversa periodicità stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
Particolare attenzione va posta anche all’eventuale comparsa di effetti indesiderati o inattesi sulla salute, inclusi effetti sensoriali: in questi casi il datore di lavoro deve garantire al lavoratore i controlli medici necessari.
Il nodo dei professionisti a partita IVA
La parte più interessante della fact sheet riguarda i professionisti sanitari “a partita IVA” che operano nella struttura utilizzando la risonanza magnetica del titolare e sottoponendo a esame pazienti inseriti in liste predefinite dalla struttura.
Secondo il percorso interpretativo proposto dagli autori, in questi casi la sola forma contrattuale non è sufficiente per qualificare il professionista come lavoratore autonomo ai fini della sicurezza sul lavoro.
Il d.lgs. 81/2008 definisce infatti il lavoratore come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.
Di conseguenza, se il professionista a partita IVA:
- opera nei luoghi di lavoro della struttura;
- utilizza apparecchiature RM della struttura;
- svolge esami su pazienti assegnati dalla struttura;
- è inserito nell’organizzazione operativa del datore di lavoro RM;
non può essere automaticamente trattato come un autonomo “puro” ai fini degli obblighi di salute e sicurezza.
Secondo gli autori della fact sheet, quindi, anche a questi professionisti dovrebbe essere garantita la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente nominato dal datore di lavoro della struttura RM.
Il datore di lavoro può usare un’idoneità rilasciata altrove?
Altro punto pratico: il datore di lavoro della struttura RM può avvalersi di un’idoneità già rilasciata al professionista da un altro medico competente, magari per attività analoghe svolte presso un altro sito?
La lettura proposta dal documento Inail è prudenziale: no, perché il giudizio di idoneità deve essere riferito allo specifico contesto lavorativo.
Il medico competente, infatti, deve conoscere e valutare:
- caratteristiche dell’apparecchiatura RM;
- livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- mansioni effettivamente svolte;
- carichi di lavoro;
- procedure operative;
- eventuali incidenti o mancati incidenti;
- condizioni individuali del lavoratore.
Un’idoneità rilasciata in un altro contesto potrebbe quindi non essere adeguata per la specifica attività svolta nel sito RM della struttura.
Ditte esterne: quando si applica l’art. 26 del d.lgs. 81/2008
Diverso è il caso dei lavoratori dipendenti da imprese esterne, ad esempio personale di pulizia, manutenzione o altri operatori che accedono al sito RM nell’ambito di un contratto di appalto o prestazione d’opera tra datori di lavoro.
In questi casi trovano applicazione gli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008, con eventuale redazione del DUVRI nei casi previsti.
La sorveglianza sanitaria e l’idoneità ai campi elettromagnetici restano in capo al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, tramite il proprio medico competente. Resta però necessario lo scambio di informazioni tra i datori di lavoro sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione e sulle condizioni di accesso al sito RM.
Cosa deve fare il datore di lavoro RM
Per le strutture che utilizzano apparecchiature di risonanza magnetica, la gestione della sicurezza non può limitarsi alla verifica formale del contratto.
Il datore di lavoro deve valutare concretamente chi opera nel sito RM, con quali modalità, con quali strumenti e all’interno di quale organizzazione.
In pratica, prima di far accedere un operatore al sito RM, occorre verificare che:
- sia inserito nell’elenco del personale autorizzato;
- abbia ricevuto formazione specifica sui rischi RM;
- sia stato sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- abbia un giudizio di idoneità specifico per l’esposizione a campi elettromagnetici;
- la sua mansione sia considerata nella valutazione dei rischi;
- siano correttamente gestiti eventuali rapporti con ditte esterne.
Il ruolo del medico competente
Il medico competente ha un ruolo centrale nella gestione del rischio.
Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, definisce il protocollo sanitario e istituisce la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto.
Nel caso del personale autorizzato RM, la cartella deve riportare espressamente il rischio da esposizione a campi elettromagnetici.
Il medico competente deve inoltre monitorare nel tempo eventuali condizioni di particolare sensibilità del lavoratore e aggiornare il giudizio di idoneità con periodicità almeno annuale, salvo diversa valutazione in base al rischio.
Risonanza magnetica: attenzione alla responsabilità sostanziale
La fact sheet Inail invita quindi a guardare oltre la forma contrattuale. Il punto decisivo non è soltanto se il professionista abbia un contratto di lavoro subordinato o una partita IVA, ma se svolga la propria attività nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro della struttura RM.
Quando il professionista opera con apparecchiature, procedure, locali e pazienti della struttura, la tutela della salute e sicurezza deve essere gestita in modo coerente con il d.lgs. 81/2008.
Va comunque evidenziato che, per i casi dei professionisti a partita IVA, il documento parla di una lettura interpretativa degli autori e auspica un intervento chiarificatore del legislatore o dei Ministeri competenti.
Approfondimenti
Per approfondire, leggi anche il nostro focus sulla “valutazione del rischio dei campi elettromagnetici“. Per gestire correttamente DVR, DUVRI, PEE, mansioni, attività e misure di prevenzione nei luoghi di lavoro, puoi usare un software per la valutazione dei rischi e la redazione dei principali documenti della sicurezza aziendale. Con procedure guidate, archivi di processi e attività lavorative e gestione contestualizzata dei luoghi di lavoro, il tecnico può lavorare in modo più rapido e ordinato alla documentazione prevista dal d.lgs. 81/2008.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/risonanza-magnetica-sorveglianza-sanitaria-anche-per-i-professionisti-a-partita-iva/
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Sergio Volpe
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