Oneri di urbanizzazione: cosa sono e come calcolarli


Quando si intraprende la costruzione, la ristrutturazione o l’ampliamento di un edificio, è fondamentale considerare non solo le norme da rispettare, ma anche i costi da affrontare, tra cui gli oneri di urbanizzazione.

Nel corso degli anni, gli oneri di urbanizzazione hanno subito varie trasformazioni legislative e normative, adattandosi ai cambiamenti nelle esigenze urbanistiche e sociali delle comunità.

Esaminiamo attentamente il concetto di oneri di urbanizzazione e di oneri concessori, differenziando tra quelli secondari e primari, e analizziamo le modalità di calcolo e pagamento, anche attraverso casi pratici della giurisprudenza.

Per avere documentazione e pagamenti in regola ed evitare possibili sanzioni, ti suggerisco di utilizzare una piattaforma online per la gestione documentale che ti consente di tenere sempre sotto controllo e a portata di mano la documentazione relativa a ciascun intervento, compresa quella riguardante il pagamento degli oneri di urbanizzazione.


Cosa sono gli oneri concessori?

Gli oneri di concessione edilizia rappresentano un contributo che i cittadini devono versare al Comune quando intendono realizzare interventi che comportino una trasformazione del territorio, come la costruzione di un nuovo edificio.

Questi oneri sono stati istituiti dalla Legge 10/1977, che ha introdotto la concessione edilizia, da cui deriva la definizione di oneri “concessori”.

Essi si compongono di due parti principali:

  • oneri di urbanizzazione: pagati al Comune per contribuire alle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • costo di costruzione: un contributo calcolato come percentuale del costo dell’edilizia convenzionata. L’importo varia a seconda del tipo di immobile (residenziale, commerciale, ecc.) e cresce in base alla sua dimensione, calcolata in metri quadrati e metri cubi.

Gli oneri di concessione edilizia sono dovuti in caso di nuove costruzioni e di altri interventi considerati “onerosi”, come la demolizione e la ricostruzione di un edificio, il frazionamento di un immobile o il cambio di destinazione d’uso. Tuttavia, le normative urbanistiche possono variare da regione a regione e da comune a comune, quindi è sempre consigliabile informarsi presso l’amministrazione comunale per verificare se un determinato intervento è soggetto a oneri.

Non sono considerati onerosi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i lavori di restauro e risanamento conservativo che non comportano aumento di superficie o cambiamenti di destinazione d’uso, e gli interventi necessari per affrontare calamità naturali.


Ne deriva che, in generale, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono quelli che comportano il versamento di oneri di concessione edilizia.

Cosa sono gli oneri di urbanizzazione?

Gli oneri di urbanizzazione sono pagamenti stabiliti dai Comuni e richiesti a soggetti privati come costruttori o proprietari di immobili quando si realizzano interventi edilizi che aumentano il consumo del suolo o il bisogno di infrastrutture e servizi.

In pratica, sono contributi finanziari da versare al Comune per ottenere l’autorizzazione necessaria a effettuare interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Questi costi si applicano sia alle nuove costruzioni che ai lavori di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento su edifici già esistenti.

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Esistono due categorie di oneri di urbanizzazione:


  • oneri relativi all’urbanizzazione primaria;
  • oneri relativi all’urbanizzazione secondaria.

Gli oneri di urbanizzazione primaria riguardano gli interventi essenziali per lo sviluppo delle aree urbane, come la realizzazione di strade residenziali, parcheggi, fognature, reti idriche, reti di distribuzione di energia e gas, illuminazione pubblica e spazi verdi attrezzati.

Inoltre, tra questi interventi primari rientrano anche i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazioni, a meno che i comuni non individuino specifiche aree dove tali interventi non sono necessari, seguendo i criteri stabiliti dalle regioni.

Gli oneri di urbanizzazione secondaria, invece, sono legati alla realizzazione di strutture e servizi aggiuntivi, come asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, mercati, delegazioni comunali, chiese, impianti sportivi, aree verdi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Questi includono anche le opere e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, la bonifica di aree inquinate e altre attività di gestione ambientale.

Coloro che intendono costruire o ristrutturare edifici destinati a utilizzi commerciali, residenziali, direzionali o turistici devono pagare sia gli oneri primari che quelli secondari al Comune. Al contrario, per gli edifici industriali, le strutture agricole o artigianali potrebbero non essere dovuti gli oneri secondari a seconda dei regolamenti locali.

Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali.


Calcolo oneri di urbanizzazione

Il calcolo degli oneri di urbanizzazione si basa principalmente sulle tabelle regionali, che variano in base alla localizzazione dell’immobile. Queste tabelle tengono conto di diversi fattori, tra cui:

  • dimensione e popolazione del Comune, che può essere superiore o inferiore a 50.000 abitanti;
  • superficie abitabile dell’edificio;
  • destinazione d’uso degli spazi, come logge, balconi, cantine, autorimesse e unità abitative;
  • prescrizioni specifiche stabilite dal Piano regolatore o da altri strumenti urbanistici in vigore.

Per gli edifici residenziali, vengono calcolati in base ai metri cubi della costruzione, mentre per quelli industriali, commerciali, turistici o artigianali, si prende in considerazione la superficie in metri quadrati, inclusi i piani interrati se utilizzati anche temporaneamente da persone.

Il calcolo complessivo degli oneri di urbanizzazione si ottiene moltiplicando il volume del progetto per il valore degli oneri primari e secondari previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale, in relazione alla categoria di intervento.

I valori dei contributi di costruzione sono stabiliti dai regolamenti degli Enti locali o dalle delibere dei Consigli comunali. Questi possono anche prevedere riduzioni per interventi di efficientamento energetico o sismico, per progetti di edilizia convenzionata o per edifici realizzati in zone agricole.

Ogni Regione stabilisce i criteri generali per i Comuni del proprio territorio, tenendo conto dei piani urbanistici in vigore.


Come e quando pagare gli oneri di urbanizzazione

Una volta determinato l’importo degli oneri concessori e di costruzione, il pagamento avviene in un’unica somma complessiva, senza distinzione tra le singole voci. Questo pagamento deve essere eseguito secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Comune.

Di solito, il pagamento degli oneri di urbanizzazione può avvenire in un’unica soluzione o in rate, seguendo un piano di dilazione stabilito dal Comune.

Nel caso di pagamento in unica soluzione, è possibile comunque frazionare il versamento:

  • il 50% deve essere pagato al momento del rilascio del permesso di costruire o entro la data di inizio dei lavori se si tratta di opere soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia);
  • il restante 50% può essere versato per il 25%, entro il primo anno e, per il rimanente 25%, entro il secondo anno dalla data di riferimento, a meno che le normative locali non dispongano diversamente.

Coloro che scelgono di pagare a rate devono necessariamente stipulare una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa.

Se l’opera edilizia non viene realizzata e il richiedente rinuncia al permesso di costruire precedentemente rilasciato, ha diritto al rimborso delle somme già versate, secondo le norme civili sulla restituzione di somme indebitamente pagate.


Oneri di urbanizzazione e permesso di costruire

L’art. 16 del D.P.R. 380/2001 sancisce che il rilascio del permesso di costruire comporta il pagamento di un contributo che tiene conto degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Questo contributo può essere pagato in una sola soluzione o rateizzato, e può anche essere compensato con la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del richiedente, secondo quanto stabilito dalle norme.

Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dal consiglio comunale, considerando diversi fattori come la dimensione e la crescita demografica del comune, le caratteristiche geografiche, le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici e la differenziazione tra interventi, con l’obiettivo di favorire la ristrutturazione edilizia rispetto alle nuove costruzioni.

Il costo di costruzione per i nuovi edifici è stabilito periodicamente dalle regioni, prendendo come riferimento i costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata. Per gli interventi su edifici esistenti, il costo di costruzione è determinato in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire, con la possibilità che sia inferiore per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente.

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Oneri di urbanizzazione per cambio destinazione d’uso

Il cambio di destinazione d’uso di un immobile è un procedimento amministrativo volto a modificarne la finalità d’uso e segue un iter definito.

La variazione può avvenire all’interno della stessa categoria funzionale o tra categorie diverse, come indicato dall’art. 23-ter del D.P.R. 380/01, che prevede le seguenti tipologie:

  • residenziale;
  • turistico-ricettiva;
  • produttiva e direzionale;
  • commerciale;
  • rurale.

Il cambio di destinazione d’uso può comportare il pagamento di oneri di urbanizzazione, disciplinati da normative regionali e comunali. Gli importi sono infatti calcolati secondo parametri fissati dai Comuni, che tengono conto delle caratteristiche del territorio e della densità demografica.

Quando non si pagano gli oneri di urbanizzazione?

Gli oneri di urbanizzazione hanno lo scopo di compensare la comunità per il nuovo carico urbanistico generato dalle attività edificatorie consentite, mentre il costo di costruzione rappresenta una partecipazione del Comune all’aumento di valore della proprietà immobiliare.


Di conseguenza, se gli interventi edilizi non comportano un aumento del carico urbanistico, non sono dovuti gli oneri, e se pagati, devono essere restituiti dal Comune.

In riferimento al contributo di costruzione per il permesso di costruire, l’art. 17 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che non è richiesto alcun contributo di costruzione per:

  • edifici nelle zone agricole utilizzati per l’attività agricola principale;
  • lavori di ristrutturazione o ampliamento di case unifamiliari fino al 20%;
  • opere pubbliche fatte dagli enti competenti e lavori di urbanizzazione previsti dai piani urbanistici;
  • interventi necessari dopo calamità naturali;
  • progetti legati alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, purché rispettino le norme di pianificazione urbana e di tutela ambientale.

Per i lavori su proprietà statali e per la manutenzione straordinaria che aumenta il carico urbanistico, il contributo si basa solo sul costo delle opere di urbanizzazione aggiuntive.
Infine, per promuovere la rigenerazione urbana, l’efficienza energetica e la sicurezza sismica, il contributo di costruzione è ridotto del 20% rispetto alle tariffe regionali. I comuni possono decidere ulteriori sconti fino all’esenzione completa dal contributo di costruzione.

Oneri concessori (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione): sentenze di riferimento

Di seguito si propongono una serie di sentenze in cui si chiariscono delle questioni relative agli oneri cocessori.

Oneri versati per opere non realizzate: quali prove per il rimborso?
Tar Lombardia – 3451/2026

La richiesta di restituzione del contributo di costruzione per asserita parziale realizzazione dell’intervento non può fondarsi su mere dichiarazioni tardive o su successive variazioni catastali. Il DOCFA e la documentazione catastale non provano la reale consistenza dell’opera né la difformità dal titolo edilizio, che resta prevalente in assenza di elementi oggettivi contrari, con conseguente insussistenza del diritto alla restituzione del contributo.


Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza

Ristrutturazione di unifamiliare: quando si paga il contributo di costruzione?
TAR Lazio – 3056/2026

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 3056/2026, ha chiarito che per gli interventi su fabbricati unifamiliari non basta la qualifica di ristrutturazione per esentare dal contributo di costruzione: l’esenzione, prevista dall’art. 17 comma 3 lett. b) del D.P.R. 380/2001, è una deroga stretta e vale solo se non c’è una trasformazione sostanziale dell’immobile o un suo notevole incremento di valore.

I proprietari ricorrenti avevano presentato una SCIA alternativa per demolire e ricostruire un fabbricato unifamiliare danneggiato da incendio, modificando la sagoma e aggiungendo un portico da 42,70 m² e una piscina da 32 m². Il Comune richiese 11.883,40 euro di costo di costruzione, negando l’esenzione per unifamiliari e il regime ridotto, poiché l’intervento alterava sagoma, prospetti e caratteristiche plano-volumetriche, aggravato da vincolo paesaggistico.

Essi rivendicavano l’esenzione totale come ristrutturazione (art. 17 cit.), sottolineando il carattere unifamiliare periferico, la destinazione residenziale invariata e gli adeguamenti post-incendio (antisismici, energetici, igienico-sanitari). In via subordinata, chiedevano almeno la riduzione al 5% del valore periziato per ristrutturazioni, ex art. 3 comma 1 lett. d) e delibera comunale.


Il TAR ha respinto l’esenzione: l’intervento, con pertinenze e investimenti, ha inciso significativamente sulla consistenza e sul valore, uscendo dal ristretto ambito di tutela familiare. Ha però accolto parzialmente il ricorso sulla riduzione del costo di costruzione (art. 16 comma 10 D.P.R. 380/2001), annullando i provvedimenti comunali che l’avevano negata per il vincolo paesaggistico, non ostativo; ha rinviato al Comune la rideterminazione senza restituzione immediata per mancanza di dati periziati.

In sintesi, non ogni ristrutturazione unifamiliare è gratuita: lo è solo se limitata alle esigenze abitative senza alterazioni sostanziali. Altrimenti, scatta il contributo pieno, ma resta possibile la riduzione per ristrutturazioni ex art. 16 comma 10, se deliberata dal Comune.

Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza

Gli oneri di urbanizzazione possono essere applicati retroattivamente alla legge Bucalossi?
TAR Lazio – 11868/2025

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 11868/2025, ha chiarito importanti principi riguardo al calcolo degli oneri di urbanizzazione in caso di cambio di destinazione d’uso di un immobile costruito prima dell’introduzione della normativa sugli oneri (legge Bucalossi del 1977). Nel caso esaminato, un proprietario aveva pagato € 9.083,90 per oneri richiesti dal Comune a seguito del cambio da uso commerciale a produttivo/artigianale, ma ha poi contestato tale pagamento sostenendo che:

  • il cambio di destinazione non comportava un aumento del carico urbanistico, poiché le tabelle comunali indicavano carichi equivalenti per le due destinazioni;
  • la normativa sugli oneri non poteva applicarsi retroattivamente a un immobile costruito nel 1959, prima dell’introduzione della legge;
  • il Comune avrebbe dovuto applicare il criterio differenziale, richiedendo solo la differenza tra gli oneri per la nuova e la vecchia destinazione, non l’intero importo.

Il Comune, invece, aveva applicato l’intero importo degli oneri senza dimostrare un effettivo aggravio urbanistico e senza tabelle specifiche per le destinazioni produttive, utilizzando per analogia quelle commerciali.


Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che:

  • gli oneri devono essere calcolati con il criterio differenziale, cioè solo sulla differenza tra i carichi urbanistici delle due destinazioni;
  • non è legittima l’applicazione retroattiva degli oneri a immobili ante 1977, considerando il contributo “virtualmente assolto” per la concessione originaria;
  • il Comune non ha fornito prove concrete di un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio di destinazione;
  • l’uso di tabelle non pertinenti senza adeguata motivazione tecnica è errato.

In sostanza, il TAR ha stabilito che il Comune non può richiedere oneri integrali per un cambio di destinazione d’uso senza dimostrare un maggior carico urbanistico e senza rispettare il principio di non retroattività della normativa, ordinando la restituzione della somma versata dal proprietario.

Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza

Mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione: il titolo edilizio resta valido?
Tar Sardegna – 941/2024

Il mancato versamento degli oneri concessori comporta sanzioni pecuniarie, ma non invalida il titolo edilizio.

La questione è affrontata nella sentenza n. 941/2024 del Tar Sardegna, in cui un privato ha impugnato l’ordinanza di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune per un fabbricato considerato abusivo. A seguito di un sopralluogo, il Comune aveva rilevato che l’opera fosse stata realizzata senza un titolo edilizio valido e in violazione delle normative paesaggistiche.


Il ricorrente, tuttavia, ha difeso la sua posizione sostenendo di possedere una licenza edilizia valida, oltre al necessario nulla osta paesaggistico, nonostante il mancato ritiro del permesso e il pagamento degli oneri. A supporto della sua tesi, ha presentato documentazione, tra cui una licenza edilizia rilasciata nel 1981 e una richiesta di accertamento di conformità per sanare eventuali difformità.

Il TAR ha accolto il ricorso, stabilendo che l’edificio era stato realizzato sulla base di una licenza edilizia efficace, e che “il mancato versamento degli oneri di urbanizzazione comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b)”, senza ricollegare però al mancato pagamento degli oneri, neppure in termini impliciti, alcuna inefficacia del titolo stesso.

La validità del titolo abilitativo esistente viene quindi confermata, precisando che il mancato pagamento degli oneri non determina automaticamente l’inefficacia del titolo edilizio. Di conseguenza, vengono annullati gli atti impugnati e l’ordinanza di demolizione.

Demolizione senza ricostruzione: sono dovuti gli oneri di urbanizzazione?
Tar Lombardia – 986/2023

Nella recente sentenza n. 986/2023 del Tar Lombardia, si è affrontato il caso della richiesta di oneri di urbanizzazione in seguito alla demolizione di un fabbricato senza alcuna successiva ricostruzione.


La decisione si è concentrata su un caso in cui un privato ha ricevuto un’ingiunzione comunale per rimuovere costruzioni abusive e ripristinare lo stato originario del terreno, con la richiesta di versare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per la demolizione. Tuttavia, dopo aver ottenuto il permesso di demolizione e aver versato gli oneri richiesti, il privato ha contestato il pagamento presso il Tar, sostenendo che non fosse dovuto.

Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso, sostenendo che la demolizione non ha generato alcun aumento del carico urbanistico, non essendoci alcuna incidenza qualitativa o quantitativa sul territorio.

Di conseguenza, il Comune è stato obbligato a restituire integralmente gli oneri pagati, oltre agli interessi legali fino alla restituzione effettiva degli stessi. Questa decisione sottolinea l’importanza di valutare attentamente la legittimità degli oneri di urbanizzazione in casi simili, evidenziando che la semplice demolizione senza ricostruzione non giustifica il pagamento di tali contributi.

Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza

Altre sentenze

FAQ – Oneri di urbanizzazione

Di seguito sono riportate delle domande frequenti in riferimento agli oneri di urbanizzazione.


Che cosa sono gli oneri di urbanizzazione?

Gli oneri di urbanizzazione sono contributi economici che devono essere versati al Comune quando si realizzano interventi edilizi che comportano trasformazioni del territorio e un maggiore carico urbanistico, come nuove costruzioni o interventi su edifici esistenti.

In quali casi si devono pagare gli oneri di urbanizzazione?

Gli oneri sono dovuti per interventi come nuove costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni, adeguamenti edilizi e cambi di destinazione d’uso, quando questi incidono sul consumo del suolo o sul fabbisogno di infrastrutture e servizi.

Quali interventi sono esclusi dal pagamento degli oneri?

Non sono generalmente soggetti a oneri gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro senza aumento di superficie o cambio d’uso e gli interventi legati a calamità naturali.

Come si distinguono gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria?

Gli oneri primari riguardano le opere essenziali come strade, fognature, reti idriche ed energia. Gli oneri secondari finanziano servizi come scuole, asili, impianti sportivi, strutture culturali e servizi sanitari.

Chi stabilisce l’importo degli oneri di urbanizzazione?

Gli importi sono definiti dai Comuni tramite delibere e regolamenti, in base a criteri regionali che tengono conto di parametri come dimensione del Comune, destinazione d’uso e caratteristiche urbanistiche del territorio.


Come si calcolano gli oneri di urbanizzazione?

Il calcolo avviene utilizzando tabelle regionali e comunali e si basa su parametri come superficie o volume dell’edificio, destinazione d’uso e caratteristiche del progetto. L’importo finale si ottiene moltiplicando i parametri edilizi per i valori stabiliti dalle delibere comunali.

Quando e come si pagano gli oneri?

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate secondo le modalità stabilite dal Comune. In caso di rateizzazione può essere richiesta una polizza fideiussoria. Una quota viene generalmente versata al rilascio del permesso di costruire o all’inizio dei lavori.

Cosa succede se non si pagano gli oneri di urbanizzazione?

Il mancato pagamento comporta sanzioni economiche e interessi, ma non rende automaticamente inefficace il titolo edilizio già rilasciato.

Il cambio di destinazione d’uso comporta il pagamento degli oneri?

Può comportare il pagamento degli oneri quando determina una variazione del carico urbanistico. Gli importi vengono calcolati secondo i parametri stabiliti da Comuni e Regioni.

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 Stefania Spagnoletti

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