Il contribuente che intende fruire delle agevolazioni fiscali in edilizia è tenuto a trasmettere una comunicazione all’Enea, con tutte le informazioni relative a interventi agevolati di miglioramento dell’efficienza energetica e risparmio energetico.
L’adempimento è previsto dalla legge 296/2006 e dal D.P.R. 917/86 e consente all’Enea di monitorare e verificare gli interventi effettuati.
Prima di entrare nello specifico, ti ricordo che puoi utilizzare gratis per 30 giorni un software per la gestione della pratica Superbonus. Inoltre, hai a disposizione una suite di strumenti appositamente sviluppati per supportarti nelle pratiche di Superbonus e altri bonus edilizi (gestione pratica, calcolo energetico, calcolo strutturale, computo metrico, calcolo compensi professionali, piani di sicurezza, progettazione impianti fotovoltaici).
Comunicazione Enea 2026: le scadenze da ricordare
A partire dal 22 gennaio 2026 è operativo l’aggiornamento alla Legge di Bilancio 2026 del portale https://bonusfiscali.enea.it/ per la trasmissione delle schede descrittive relative ai lavori che beneficiano delle detrazioni fiscali di Ecobonus e Bonus Casa.
Il conteggio dei 90 giorni decorre dal 22/01/2026:
- per gli interventi conclusi tra il 1° e il 22 gennaio 2026;
- per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.
Per i lavori conclusi nel 2025 e con spese sostenute entro la fine del 2025, si potranno inviare regolarmente le schede descrittive attraverso il portale bonusfiscali.enea.it; il termine di novanta giorni per l’invio della scheda decorrerà dalla data effettiva di fine dei lavori.
L’invio di schede descrittive con data d’inizio dei lavori dal 4 febbraio 2026 (incluso) è stato temporaneamente inibito per consentire l’aggiornamento del portale https://bonusfiscali.enea.it/ alle disposizioni del D.Lgs. 5/2026.
L’aggiornamento del portale è operativo a partire dal 25 giugno 2026. Da tale data, quindi, possono essere inviate le schede descrittive con data d’inizio dei lavori a partire dal 4 febbraio 2026 relative agli interventi Ecobonus e Bonus Casa.
Attenzione alle date:
- per gli interventi con data d’inizio dei lavori a partire dal 4 febbraio 2026 e data di fine dei lavori anteriore al 25 giugno, il termine di novanta giorni per l’invio della scheda descrittiva va calcolato a partire dal 25 giugno, data di pubblicazione dell’aggiornamento.
- per gli interventi con data d’inizio dei lavori anteriore al 4 febbraio 2026, così come per quelli con data di fine dei lavori a partire dal 25 giugno, il termine di novanta giorni si calcola dalla data dichiarata di fine dei lavori.
Ricordiamo che con il D.Lgs. 5/2026 è stata recepita nel quadro normativo italiano la direttiva europea sulle rinnovabili del 2023 (RED III).
Il provvedimento interviene in maniera significativa sul D.Lgs. 199/2021 con riferimento ai requisiti minimi degli impianti incentivati.
Ecco una scheda tecnica di sintesi che analizza il nuovo Allegato IV del D.Lgs 199/2021, come modificato dal recente D.Lgs. 5/2026, mettendo in evidenza le principali novità rispetto alla versione precedente.
A cosa serve la comunicazione ad ENEA?
La comunicazione Enea è un passaggio fondamentale per ottenere i bonus per l’efficientamento energetico e la ristrutturazione (Bonus Ristrutturazione, Ecobonus e Superbonus).
Serve a comunicare il corretto stato di avanzamento e realizzazione dei lavori effettuati, secondo le normative vigenti, soprattutto con riferimento al miglioramento in termini di risparmio energetico.
comunicazione-enea
Quando si deve fare la comunicazione Enea
Di norma, la trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (Ecobonus) e di quelli che comportano risparmio energetico (Bonus Ristrutturazione) deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per il Superbonus è prevista la trasmissione a Enea delle asseverazioni richieste per gli interventi di efficienza energetica ai sensi del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) redatte dal tecnico abilitato secondo le indicazioni del Decreto 06/08/2020 (Decreto Asseverazioni).
L’asseverazione può essere redatta in corso d’opera per stati di avanzamento dei lavori (SAL ad almeno 30%, SAL ad almeno 60%) e deve essere sempre trasmessa a fine lavori. Per il SAL finale, l’invio dell’asseverazione deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Chi deve fare la dichiarazione Enea
L’accesso avviene unicamente con credenziali SPID (persona fisica) o CIE in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
Per il Portale SuperEcobonus 110%, è possibile procedere solo mediante autenticazione SPID persona fisica.
Per Ecobonus e Bonus Casa, sia le persone FISICHE che le persone GIURIDICHE accedono mediante SPID persona fisica o CIE. Tale autenticazione è richiesta a prescindere dal tipo di utenza «Beneficiario» o «Intermediario» e avviene esclusivamente dalla pagina https://bonusfiscali.enea.it cliccando sul pulsante “Accedi”.
Come si fa la comunicazione Enea
È possibile trasmettere:
Per quali interventi è richiesta la comunicazione ad ENEA?
| Ecobonus |
|---|
| SERRAMENTI E INFISSI |
| SCHERMATURE SOLARI |
| CALDAIE A BIOMASSA |
| COIBENTAZIONE INVOLUCRO |
| RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO |
| CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto |
| GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE |
| POMPE DI CALORE |
| SCALDACQUA A PDC |
| COLLETTORI SOLARI |
| GENERATORI IBRIDI |
| SISTEMI di BUILDING AUTOMATION |
| MICROCOGENERATORI |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro) |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO) |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) |
| Bonus Ristrutturazione | |
|---|---|
STRUTTURE EDILIZIE
|
|
INFISSI
|
|
IMPIANTI TECNOLOGICI
|
|
| ELETTRODOMESTICI Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati. solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio
|
|
| SUPERBONUS | |
|---|---|
| Isolamento termico delle superfici disperdenti opache verticali, orizzontali e inclinate (Intervento trainante) | |
| Intervento sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati (Intervento trainante) | |
| Intervento su edifici unifamiliari o u.i. in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (Intervento trainante) | |
| Interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013 e ss.mm.ii. (Intervento trainato) | |
| Eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 16 bis, comma 1, lett. e del D.P.R. 917/86 (Intervento trainato) | |
| Impianti fotovoltaici connessi alla rete e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati (Intervento trainato) | |
| Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici |
Quali informazioni vanno trasmesse ad ENEA?
Per l’Ecobonus e il Bonus Casa, vanno inviate le schede descrittive degli interventi.
Più nello specifico, la scheda descrittiva può includere:
- dati del beneficiario, vale a dire informazioni personali e fiscali del richiedente e, per casi specifici, anche del professionista che ha eseguito l’intervento;
- dati catastali dell’immobile interessato dall’intervento;
- dati tecnici, temporali ed eventuali documenti tecnici richiesti che attestino le caratteristiche del lavoro;
- fatture e ricevute degli interventi effettuati;
- dichiarazione di conformità: in alcuni casi, potrebbe essere richiesta una dichiarazione, redatta dal professionista, che certifichi la corretta esecuzione dell’intervento, secondo le normative vigenti.
Per il Superbonus, va inviata l’asseverazione dell’intervento, redatta dal tecnico abilitato in accordo con il Decreto 06/08/2020 (Decreto Asseverazioni) e le informazioni aggiuntive previste dal D.L. 39/2024 per il monitoraggio della spesa.
Pratiche ENEA Bonus Casa: le FAQ
Disponibili in PDF le risposte degli esperti ENEA alle domande più frequenti.
A cosa serve e cosa contiene l’asseverazione Superbonus ad Enea
Il Portale SuperEcobonus 110% consente la trasmissione a Enea delle asseverazioni richieste per gli interventi di efficienza energetica ai sensi del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Serve l’asseverazione per:
- Superbonus utilizzo diretto (invio a fine lavori);
- Superbonus cessione del credito (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori);
- Superbonus sconto in fattura (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori).
L’asseverazione ha ad oggetto i requisiti tecnici e la congruità delle spese dell’intervento.
La trasmissione dell’asseverazione del tecnico può essere redatta in corso d’opera per stati di avanzamento dei lavori (SAL ad almeno 30%, SAL ad almeno 60%) quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura e deve essere sempre trasmessa a fine lavori.
Con la trasmissione dell’Asseverazione a Fine Lavori verranno create le Schede descrittive dell’intervento e generato il relativo codice CPID (Codice Personale Identificativo).
Il Portale non riguarda gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio; mentre il fotovoltaico trainato dal SuperSismabonus può essere trasmesso attraverso il Portale Bonus Casa, esplicitando nel campo «Note» che si tratta di un intervento trainato del 110%.
Per completare un’asseverazione occorre caricare nel sistema i file PDF dei seguenti documenti:
- copia della polizza assicurativa;
- APE ante intervento e APE post intervento (APE convenzionale);
- fatture delle spese sostenute;
- computo metrico dei lavori.
L’asseverazione non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore.
Nel caso degli interventi sull’involucro opaco e trasparente, all’asseverazione devono essere allegate le schede tecniche dei materiali, dei componenti/sistemi edilizi e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione.
Nel caso di intervento trainante di coibentazione dell’involucro, servono anche la certificazione CAM e la descrizione delle caratteristiche dei materiali isolanti.
Nel caso di interventi sugli impianti di climatizzazione invernale, servono le schede tecniche dei nuovi generatori di calore e, ove prevista, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Si rimanda al Vademecum specifico relativo alla tecnologia utilizzata.
È richiesta anche la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 nel caso di interventi riguardanti gli impianti.
Solo ai fini dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura, è richiesto il visto di conformità (art. 119, comma 11, D.L. 34/2020) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/2020, paragrafo 8.1).
Le informazioni aggiuntive da inviare all’Enea previste dal D.L. 39/2024
Il D.L. 39/2024 ha introdotto nuove disposizioni, ampliando il ventaglio delle informazioni da fornire all’ENEA. Oltre alle consuete asseverazioni e ai dati sull’APE, ora è obbligatorio includere:
- i dettagli catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- l’importo delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto;
- le previsioni di spesa per il periodo successivo al 30 marzo 2024 e per il 2025;
- le percentuali di detrazione spettanti per le spese effettuate.
Inoltre, viene previsto un meccanismo sanzionatorio, in caso di omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa a lavori già avviati. Mentre, per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Il D.P.C.M. 17/09/2024 definisce contenuto, modalità e termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e antisismico.
Per maggiori informazioni leggi l’approfondimento “Superbonus, obbligo di comunicazione antifrode a Enea e PNCS
Ricevuta di avvenuta trasmissione della scheda descrittiva
L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una email di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione.
Per l’attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione.
Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine ed è riportato in testa all’asseverazione e in più viene scritto a margine di ciascuna pagina assieme alla data di trasmissione.
Gli utenti che hanno trasmesso direttamente le schede descrittive degli interventi, senza l’ausilio di un intermediario, accedendo alla propria area personale hanno la possibilità di stampare le medesime assieme alle ricevute di trasmissione.
Analoga cosa possono fare i soggetti intermediari per conto dei loro clienti.
La comunicazione all’Enea è obbligatoria?
In linea generale, la comunicazione all’Enea:
- è un requisito sostanziale per fruire degli interventi agevolati con il Superbonus o Ecobonus (si vedano sul punto le circolari 7/E/2021, 7/E/2018, 38/E/2012, 3/E/2013 e, da ultimo, la risposta 406/2023), ma sull’Ecobonus la prassi amministrativa e la giurisprudenza di merito, come vedremo, danno un orientamento diverso sulla questione del suo ruolo “determinante” ai fini della perdita dell’agevolazione;
- è un adempimento richiesto, ma non determina, qualora non effettuata, la perdita del beneficio fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia agevolati con il Bonus Ristrutturazione (come precisato dalla Risoluzione 46/E/2019).
Il nostro consiglio è, per prudenza, di inviare in ogni caso la comunicazione.
Cassazione 16112/2025: l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza dell’Ecobonus
L’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione per spese di riqualificazione energetica degli edifici.
Alla luce di questo principio, con l’ordinanza del 16/06/2025 n. 16112/5 , la Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente avverso una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la sua dichiarazione per omessa comunicazione all’ENEA del fine lavori.
Secondo la Suprema Corte, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, l’Amministrazione deve controllare che le spese detratte siano effettivamente state sostenute, mentre la comunicazione all’ENEA, almeno fino all’anno d’imposta 2018, ha finalità essenzialmente statistiche.
Cassazione 12422-12426/2025: l’omissione o il ritardo nell’invio della comunicazione Enea non devono essere considerati rilevanti per la decadenza dallo sconto fiscale
L’omissione o il ritardo nell’invio della comunicazione Enea per un intervento agevolato con l’Ecobonus non devono essere considerati rilevanti per la possibile decadenza dallo sconto fiscale.
Nell’ordinanza 12422/2025 si legge che “la comunicazione all’Enea ha una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica”; essa “è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione”.
Nel caso in esame, alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate della documentazione giustificativa degli interventi di riqualificazione energetica, il contribuente aveva presentato la documentazione in suo possesso in modo completo, ma non la comunicazione Enea.
Nella sentenza 12426/2025, la Cassazione richiama l’ordinanza 8019/2025 ribadendo che la comunicazione è “prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione”. La previsione della decadenza “non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa” né dalla “lettura sistematica dell’istituto”.
Cassazione 8019/2025: la tardiva comunicazione all’Enea non fa decadere l’Ecobonus
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’Enea, in base all’articolo 4 del D.M. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione.
Con l’ordinanza 8019/2025 la Cassazione conferma l’orientamento espresso con la pronuncia 7657/2024 ribadendo che la decadenza “in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto”.
“All’onere di trasmissione all’Enea dei dati relativi ai lavori eseguiti, non è espressamente ricollegata alcuna decadenza, che invece deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria”.
Poiché la decadenza dai benefici fiscali non è affermata in modo esplicito in nessuna norma è pertanto illegittimo il disconoscimento – operato tramite un controllo automatico dell’Agenzia delle Entrate – dell’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica per il mancato invio della comunicazione all’Enea.
Cassazione 19309/2024: Ecobonus, la tardiva comunicazione all’ENEA non fa decadere la detrazione
Con l’ordinanza 19309 del 12 luglio 2024 la Corte di Cassazione (Sez. 5 Civile) ribadisce che la tardiva comunicazione all’ENEA non fa decadere l’Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Nel caso in esame un contribuente, pur avendo iniziato i lavori nel 2008 per terminarli nel 2010, ha trasmesso solo nel 2014 la comunicazione all’ENEA dell’attestato di certificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
A seguito della tardiva comunicazione all’ENEA ha ricevuto una cartella di pagamento, emessa ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate le spese, indicate nella dichiarazione 2010 per il periodo d’imposta 2009, per interventi finalizzati al risparmio energetico e sostenute negli anni 2008 e 2009, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006.
La questione giunge fino in Cassazione, che accoglie il ricorso del contribuente richiamando l’ordinanza 7657/2024 e ricordando nuovamente il principio di diritto per cui:
in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
I giudici ritengono pertanto che la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell’art. 4 del D.M. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, (secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione – in questa sede ai fini IRPEF – relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, “sono tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma) non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto:
Diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell’Agenzia delle entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato – che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell’art. 4 del D.M. n. 41/1998 -, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4-bis del d. m. 19/02/2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 7/04/2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell’istituto.
Cassazione 7657/2024: l’omesso o tardivo invio della comunicazione ad ENEA non fa perdere l’Ecobonus
La Cassazione, con la sentenza 7657/2024, precisa che dalla norma (art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007):
non può desumersi una comminatoria di decadenza dal bonus edilizio, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l’inoltro della comunicazione all’ENEA.
Come stabilito anche dal CGT Reggio Emilia, la natura perentoria e sanzionatoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa né dalla norma primaria.
La Cassazione osserva che mentre, infatti, il controllo del Fisco deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Del resto, anche l’Agenzia delle Entrate, in altre occasioni, pronunciandosi in merito alla spettanza dell’Ecobonus di cui al D.L. 63/2013, ha ritenuto che la tardività dell’adempimento non precluda il diritto di fruire degli incentivi fiscali, in quanto la stessa rappresenta un adempimento meramente formale, irrilevante ai fini della spettanza del beneficio (risoluzione 46/E/2019 e nota del Ministero dello sviluppo economico 3797/2019).
Tali difformità interpretative sembrerebbero trovare giustificazione nella circostanza per cui, mentre l’art. 1 del D.L. 63/2013 si limita a disporre che le informazioni circa gli interventi effettuati “sono trasmesse” all’ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, la disposizione di cui all’art. 4 del D.M. 17.02.2007 (e all’art. 6 del Decreto 6/8/2020) prevede, con una formulazione maggiormente precettiva, che i contribuenti “sono tenuti” a trasmettere la scheda descrittiva degli interventi effettuati all’ENEA.
Va precisato che la sentenza giudica un caso specifico ed è in totale antitesi con quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza 34151/2022 in cui si stabiliva che “l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.”
Cassazione 15178/2024: l’adempimento può ritenersi “obbligatorio”
Dopo la sentenza 7657/24 favorevole al contribuente, con l’ordinanza 15178/2024 la Cassazione ha riconosciuto invece l’essenzialità dell’invio all’Enea ai fini della legittimità della detrazione.
Secondo l’’ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio 2024, l’adempimento può ritenersi “obbligatorio” in virtù di “un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato“. Principio espresso dalla Corte di Cassazione nella già citata ordinanza 34151/2022.
Cosa fare in caso di omessa comunicazione Enea
Qualora il contribuente ometta di inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori la comunicazione degli interventi all’ENEA, come previsto dal D.L. n. 16/2012, può avvalersi della remissione in bonis, sanare tale inadempimento entro la prima dichiarazione utile e conservare il beneficio fiscale legato agli interventi di efficientamento energetico.
La “sanatoria”, tuttavia, opera a condizione che:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per fruire dell’agevolazione;
- il contribuente effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto entro la prima dichiarazione utile (vale a dire, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi all’interno della quale il beneficiario intende utilizzare la prima quota di detrazione ovvero, in caso di esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, entro il termine di esercizio dell’opzione medesima);
- la violazione non sia stata contestata o non siano state medio tempore avviate attività ispettive, accessi o verifiche;
- il contribuente proceda, per ciascuna violazione commessa, al versamento della sanzione minima pari a 250 euro prevista dall’art. 11, co. 1, d.lgs. 471/1997 tramite modello F24.
Come specificato dalla Circolare 38/E/2012, pertanto, la remissione in bonis opera esclusivamente con riferimento alle ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di inviare tempestivamente la comunicazione, ma non anche nei casi in cui abbia omesso altri adempimenti che rivestono natura sostanziale ai fini dell’accesso all’agevolazione.
In particolare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 406/2023 in tema di Superbonus, nell’ipotesi in cui – oltre all’omesso invio della comunicazione ENEA – non sia stata neppure redatta sul portale dell’Agenzia l’asseverazione da parte del tecnico abilitato (necessaria ai fini della maturazione della detrazione ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 6 agosto 2020), il contribuente non potrà avvalersi della remissione in bonis.
Leggi anche l’articolo “Obbligo contabilizzazione calore“
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Alfonso Roma
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