Nei lavori edilizi agevolati con Superbonus 110%, il rispetto dei tempi contrattuali non è un aspetto meramente organizzativo: può incidere direttamente sulla possibilità di ottenere il beneficio fiscale. Lo chiarisce il Tribunale di Velletri, con sentenza del 14 maggio 2026, in una controversia tra un committente privato e un’impresa appaltatrice incaricata di eseguire lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia su un immobile residenziale.
Il giudice riconosce il grave inadempimento dell’impresa, che non aveva completato i lavori entro il termine pattuito, ma riduce il risarcimento perché il committente, dopo l’interruzione del cantiere, non si era attivato per cercare soluzioni alternative utili a limitare il danno.
Il caso: due appalti edilizi tra Superbonus 110% e bonus ristrutturazione
Il committente aveva affidato alla stessa impresa due distinti contratti di appalto, entrambi sottoscritti il 16 luglio 2021 e relativi a un immobile residenziale. Il primo contratto riguardava interventi di efficientamento energetico agevolabili con il Superbonus 110%, comprendenti l’isolamento termico dell’edificio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione, la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, l’installazione di sistemi di building automation e di una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici.
Il secondo contratto aveva invece ad oggetto opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, per le quali era prevista la possibilità di usufruire della detrazione fiscale al 50%.
Per entrambi gli appalti le parti avevano stabilito un cronoprogramma preciso: i lavori sarebbero dovuti iniziare il 31 luglio 2021 e concludersi entro il 31 dicembre 2021 e tale scadenza era stata espressamente indicata come improrogabile ed essenziale, proprio perché collegata alla fruizione delle agevolazioni fiscali.
Tuttavia, secondo il committente, l’impresa non avrebbe rispettato i tempi pattuiti: dopo una fase di ritardo nell’esecuzione delle opere, il cantiere sarebbe stato interrotto, impedendo sia il completamento degli interventi sia l’accesso ai benefici fiscali previsti.
Prima dell’avvio del giudizio di merito era stato svolto un accertamento tecnico preventivo e in quella sede, il CTU aveva rilevato la mancata ultimazione dei lavori, l’impossibilità di utilizzare l’immobile e la perdita del beneficio fiscale legato al Superbonus 110%.
I motivi del ricorso
Il committente chiedeva il risarcimento dei danni subiti, sostenendo che l’inadempimento dell’impresa avesse causato:
- la perdita del credito fiscale Superbonus 110%;
- la necessità di sostenere nuovi costi per completare i lavori;
- il mancato godimento dell’immobile;
- ulteriori spese per interventi di messa in sicurezza e opere accessorie;
- il rimborso dei costi sostenuti nella fase di accertamento tecnico preventivo.
L’impresa, invece, contestava la domanda e sosteneva di non avere abbandonato il cantiere e secondo la convenuta, la prosecuzione dei lavori era stata ostacolata dalle difficoltà generate dal blocco dei crediti fiscali legati al Superbonus, fenomeno che aveva interessato molte imprese edili.
La società, inoltre, affermava che il committente avrebbe potuto affidare il completamento dei lavori ad altra impresa, soprattutto considerando le proroghe normative intervenute nel tempo.
La difficoltà di monetizzare i crediti fiscali non libera automaticamente l’impresa dagli obblighi contrattuali assunti
Il Tribunale ritiene utilizzabile la CTU svolta nell’accertamento tecnico preventivo e ne condivide le conclusioni. Dalla consulenza emergeva che le opere non erano state completate e che mancavano lavorazioni essenziali, tra cui impianti elettrici, termo-idraulici, infissi, sanitari e rubinetteria non consentendo di fatto l’accesso all’immobile.
Per il giudice, l’impresa è gravemente inadempiente: aveva assunto l’obbligo di completare i lavori entro un termine essenziale, collegato all’ottenimento dei benefici fiscali, ma non era stata in grado di rispettarlo.
Il mancato completamento delle opere entro il termine essenziale pattuito integra grave inadempimento dell’impresa appaltatrice e legittima il risarcimento del danno subito dal committente per la perdita dei benefici fiscali, per il minor valore delle opere eseguite rispetto agli importi corrisposti e per il mancato godimento dell’immobile.
Il Tribunale prende atto del quadro normativo complesso che ha interessato il Superbonus e la cessione dei crediti e le modifiche legislative hanno effettivamente inciso sul mercato e sulla liquidità delle imprese, tuttavia, questa circostanza non basta a escludere la responsabilità dell’appaltatore.
Allo stesso tempo, il giudice valuta anche il comportamento del committente: dopo l’interruzione dei lavori, e durante la fase di ATP, il committente non si era attivato in modo adeguato per limitare il danno, ad esempio cercando un’altra impresa o valutando soluzioni alternative per completare le opere entro le scadenze ancora disponibili.
Per questo motivo, il Tribunale applica l’art. 1227 c.c. e riconosce un concorso di colpa del committente nella misura di un terzo e condanno all’impresa al pagamento di una somma, oltre interessi legali.
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Massima della sentenza DA AGGIUNGERE ALL’INTERNO DEL DOCUMENTO
In tema di appalto privato per lavori edilizi agevolati con Superbonus 110%, il mancato completamento delle opere entro il termine essenziale pattuito integra grave inadempimento dell’impresa appaltatrice e legittima il risarcimento del danno subito dal committente per la perdita dei benefici fiscali, per il minor valore delle opere eseguite rispetto agli importi corrisposti e per il mancato godimento dell’immobile. Il risarcimento deve tuttavia essere ridotto ai sensi dell’art. 1227 c.c. quando il committente, dopo l’interruzione del cantiere, non si attiva per adottare soluzioni alternative idonee a limitare il pregiudizio.
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Alfonso Roma
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