Gli operatori economici possono essere esclusi da una gara d’appalto se non rispettano determinati requisiti.
Nel vecchio codice, il D.Lgs. 50/2016, i motivi di esclusione erano regolamentati e contenuti tutti all’interno di un unico articolo: l’articolo 80, oggetto di dubbi interpretativi e di contenzioso nel corso del tempo.
Il nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023, ha frammentato l’ex art. 80 in 5 articoli diversi che contengono i motivi di esclusione, stabilendo i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione all’art. 10.
Vediamo nello specifico perché il legislatore ha fatto questa scelta e cosa cambia rispetto alla vecchia normativa.
Cause di esclusione nel D.Lgs. 36/2023
La formulazione di 5 articoli diversi nel nuovo codice appalti è una scelta fatta per semplificare e chiarire la normativa precedente, per consentire agli operatori economici, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di orientarsi meglio in una disposizione di per sé complessa. Gli articoli in questione sono integralmente nuovi e le rispettive rubriche sono anch’esse innovative, a partire dalla terminologia utilizzata. Nello specifico:
Il secondo comma dell’art. 10 stabilisce che le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
Alcuni motivi possono compromettere irrimediabilmente la partecipazione alle gare, con conseguenze economiche molto pesanti. Per gestire con precisione ogni requisito, verificare la conformità dei documenti e aggiornare automaticamente le certificazioni richieste, affidati al software capitolati speciali: progettato per supportarti nella completa e sicura gestione delle procedure contrattuali, riducendo al minimo i rischi di esclusione.
Cause di esclusione automatica
L’art. 94 individua le cause di esclusione “automatica”. L’aggettivo si trova molto spesso in decisioni della Corte di Giustizia e della giurisprudenza nazionale ed evidenzia che, sulla sussistenza delle cause, non vi è spazio per una valutazione a discrezione della stazione appaltante. Gli operatori economici se non rispettano i requisiti contenuti nell’art. 94, sono automaticamente esclusi dalla gara.
È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice.
Sono esclusi, inoltre:
- l’operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l’operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva;
- gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (in relazione alle procedure afferenti agli investimenti del PNRR e del PNC);
- l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure;
- l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
- l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Secondo quanto previsto dal’allegato II.10 la violazione si considera “grave” e comporta l’esclusione quando l’importo complessivo dei debiti fiscali rilevanti supera la soglia di 5.000 euro (soglia fissata dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973).
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Comunicato del Presidente ANAC 6/2026: il mancato versamento del contributo unificato è motivo di esclusione dalla gara?
Il mancato pagamento del contributo unificato, qualificato come tributo ai sensi del d.P.R. 115/2002, costituisce una violazione fiscale e non una mera irregolarità formale. L’ANAC (Comunicato n. 6/2026) chiarisce che tale inadempimento può incidere sui requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche. In particolare, rileva ai fini dell’esclusione ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, sia per violazioni definitivamente accertate sia non definitive. Se il debito supera 5.000 euro, può essere registrato nel FVOE, facilitando i controlli e l’eventuale esclusione dalla gara. Leggi l’approfondimento.
TAR Lazio 6444/2026: dati errati nell’Albo Fornitori? Esclusione della gara legittima se altera il meccanismo selettivo
Nelle procedure negoziate, le dichiarazioni rese per l’iscrizione agli Albi Fornitori hanno valore vincolante e incidono direttamente sulla selezione degli operatori. Un errore nei dati, anche in buona fede o dovuto a malfunzionamenti, è rilevante se altera il meccanismo di scelta. Il TAR Lazio (sentenza 6444/2026) conferma l’esclusione quando l’inesattezza compromette la parità di trattamento tra concorrenti. Non conta il possesso dei requisiti: prevale il rispetto delle regole di trasparenza e dell’auto-vincolo fissato dalla stazione appaltante. Leggi l’approfondimento.
TAR Calabria 274/2026: offerta di gara espressa in valore assoluto e non percentuale, è causa di esclusione?
Il TAR Calabria (sentenza n. 274/2026) chiarisce che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare la struttura dell’offerta economica, ma solo per sanare irregolarità formali. Se la lex specialis impone il ribasso percentuale a pena di esclusione, l’indicazione di un valore assoluto integra una difformità sostanziale. Anche se il ribasso è matematicamente ricavabile, la correzione richiederebbe un intervento ricostruttivo vietato alla stazione appaltante. Prevale quindi la tutela della par condicio: il mancato rispetto delle modalità essenziali di offerta comporta l’esclusione automatica. Leggi l’approfondimento.
TAR Lazio n. 3295/2025: la tassatività riguarda solo i requisiti generali?
Il principio di tassatività delle cause di esclusione si applica solo ai requisiti generali, non a quelli speciali o tecnici, che la stazione appaltante può definire in base alla specificità dell’appalto. Il Consiglio di Stato (sent. 9313/2025) ha confermato che la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio entro il termine perentorio giustifica l’esclusione. Anche nelle gare al minor prezzo, l’amministrazione deve verificare la rispondenza tecnica delle offerte. La decisione ribadisce il discrezionale potere della stazione appaltante nella definizione e controllo dei requisiti tecnici. Leggi l’approfondimento.
TAR Campania 5288/2025: esclusione per offerta incompleta
Il TAR Campania, con la sentenza 5288/2025, ha confermato la legittimità dell’esclusione di un operatore economico per mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale, richiesto dal disciplinare a pena di esclusione. La Commissione di gara ha semplicemente rilevato l’assenza del documento essenziale senza esercitare poteri decisionali, adempiendo alla funzione tecnica di verifica. Non è necessario che ogni accertamento di causa di esclusione sfoci in un atto espresso del RUP, quando l’esclusione discende da clausola della lex specialis e sia formalizzata da dirigente legittimato. Il ruolo del RUP resta limitato alle attività non valutative, mentre la Commissione può gestire i profili tecnico-discrezionali dell’offerta. La clausola sul progetto di assorbimento è valida, conforme al Codice dei contratti e tutela l’interesse pubblico all’occupazione. Leggi l’approfondimento.
Tar Campania 955/2025: esclusione dalla gara in caso di infrazione fiscale, la soglia di gravità
Il TAR Campania, con la sentenza 955/2025, stabilisce che le infrazioni fiscali non definitivamente accertate costituiscono motivo di esclusione solo se l’importo del mancato versamento supera il 10% del valore dell’appalto o della quota affidata nel caso di RTI, consorzi o subappalti. La soglia minima per considerare grave una violazione è di 35.000 euro. Le cause di esclusione si distinguono tra obbligatorie e facoltative, con le violazioni fiscali gravi rientranti tra le discrezionali. Nel caso esaminato, l’importo contestato era sotto soglia e l’impresa aveva già richiesto rateizzazione, quindi non si configurava gravità. Leggi l’approfondimento.
Corte costituzionale 138/2025: violazioni fiscali oltre i 5.000 euro
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2025, ha confermato la legittimità dell’esclusione automatica dalle gare pubbliche per violazioni fiscali definitivamente accertate superiori a 5.000 euro, soglia prevista dal D.Lgs. 36/2023. La norma è ritenuta proporzionata e coerente con i principi di concorrenza, trasparenza e affidabilità degli operatori economici. L’automatismo non consente strumenti di “self-cleaning” per debiti definitivi, riservati solo a violazioni non ancora accertate. La decisione rafforza l’importanza della regolarità fiscale come requisito essenziale per partecipare alle gare. Leggi qui tutti i dettagli.
Consiglio di Stato 5589/2025: escluso per non aver segnalato due annotazioni nel casellario ANAC
Il Consiglio di Stato (sentenza 5589/2025) conferma l’obbligo per l’operatore economico di dichiarare tutte le circostanze rilevanti ai fini dell’affidabilità, senza discrezionalità nel selezionare gli episodi da comunicare. Anche fatti passati, non definitivamente accertati o ritenuti superati, devono essere segnalati, permettendo alla stazione appaltante di valutare autonomamente la rilevanza. La mancata comunicazione può configurare dichiarazione mendace o incompleta, con conseguente esclusione dalla gara. Interventi correttivi (“self cleaning”) devono essere concreti e documentati per avere efficacia, altrimenti non evitano l’esclusione. Leggi qui i dettagli.
TAR Umbria 487/2025: cliccare su conferma offerta è indispensabile ai fini della validazione della stessa
Il TAR Umbria, con la sentenza 487/2025 ha escluso un O.E. che, pur avendo caricato correttamente tutta la documentazione di gara, non ha cliccato sul bottone “Conferma offerta”. Il mancato click ha impedito la trasmissione effettiva dell’offerta economica, rendendola nulla ai fini della partecipazione. La ricorrente ha invocato la duplicazione di formalità e la PEC di conferma, ma il TAR ha ribadito che il passaggio è imprescindibile. La validazione dell’offerta dipende esclusivamente dal rispetto della lex specialis e della procedura telematica, non dalla sola ricezione di conferme via PEC. Leggi qui i dettagli.
Tar Lazio 3112/2025: conformità al diritto UE dell’esclusione automatica per violazioni fiscali
L’esclusione automatica dalle gare per gravi irregolarità fiscali potrebbe contrastare il diritto UE, soprattutto se l’operatore regolarizza il debito dopo la scadenza delle offerte. Il TAR Lazio (ordinanza 3112/2025) ha sollevato dubbi sulla compatibilità dell’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 con la Direttiva 2014/24/UE e il principio di proporzionalità. La questione riguarda un RTI escluso da una gara per servizi di ingegneria, con l’automatismo che potrebbe risultare sproporzionato e non conforme ai principi europei di valutazione caso per caso. Il TAR ha avviato una fase istruttoria di 10 giorni e potrebbe decidere di coinvolgere la CGUE per valutare la compatibilità della normativa italiana con il diritto UE. Leggi l’approfondimento.
TAR Campania 856/2025: solo l’operatore non escluso dalla gara può impugnare l’aggiudicazione
Il TAR Campania, nella sentenza 856/2025, chiarisce che un operatore economico definitivamente escluso da una gara non ha legittimazione a contestare l’aggiudicazione. Il caso riguarda una società cui era stata revocata l’aggiudicazione per omissioni e dichiarazioni non veritiere; i ricorsi sono stati respinti. Una volta confermata la legittimità dell’esclusione, il concorrente perde qualsiasi interesse qualificato a impugnare gli atti della gara. Solo chi non è stato escluso può richiedere la ripetizione della procedura; diversamente, chiunque potrebbe contestare bandi senza aver titolo a parteciparvi. Leggi i dettagli.
Tar Lazio 2329/2025: legittima l’esclusione automatica per comunicazione tardiva di irregolarità
Le cause di esclusione preesistenti devono essere dichiarate prima della presentazione dell’offerta, permettendo all’operatore di sanarle. Il TAR Lazio, con la sentenza 2329/2025, ha confermato l’esclusione di un’impresa che non aveva rispettato gli obblighi assunzionali e ha comunicato tardivamente la propria irregolarità. L’esclusione si fonda sull’assenza del requisito al momento dell’offerta e sulla mancata comunicazione prevista dall’art. 96, comma 14, D.Lgs. 36/2023. Il trattenimento automatico della garanzia fideiussoria è legittimo e non punitivo, garantendo serietà dell’offerta e copertura dei danni per la stazione appaltante. Qui i dettagli.
TAR Trento 53/2025: il ritardo nei giustificativi implica l’esclusione automatica?
Il TAR Trento, nella sentenza 53/2025, ha stabilito che il mancato o tardivo invio delle giustificazioni non comporta automaticamente l’esclusione dell’offerta. Anche in caso di problemi tecnici nella trasmissione, la stazione appaltante deve valutare l’offerta sulla base della documentazione disponibile. La commissione può assegnare punteggi secondo i criteri del bando, nell’ambito della discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale è ammesso solo in presenza di evidenti profili di irragionevolezza. Leggi il nostro approfondimento.
Cause di esclusione automatica: il vademecum ANAC per gli operatori economici
Con Comunicato del Presidente n. 5 dell’11 marzo 2026, l’ANAC ha reso pubblico un Vademecum, realizzato da Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, volto a fornire agli Operatori economici uno strumento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva.
Il vademecum riguarda le cause di esclusione automatica per violazioni gravi definitivamente accertate di cui all’articolo 94, comma 6 e Allegato II.10 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023.
La sintesi redazionale del vademecum
Cause di esclusione non automatica
La locuzione “cause di esclusione non automatiche”, in luogo di quella “cause di esclusione facoltative”, è stata utilizzata per mettere in luce che il potere attribuito alla stazione appaltante non implica valutazioni di discrezionalità vera e propria, ma piuttosto apprezzamenti riconducibili alla discrezionalità tecnica. Una volta accertata la sussistenza del presupposto individuato dal legislatore, la scelta espulsiva è necessitata, come consentito dall’art. 57, comma 5, secondo periodo, della direttiva 24/2014 in cui si legge, con riferimento alle cause non automatiche, che “gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano”.
Quindi, le cause di esclusione non automatica, a differenza di quelle automatiche, implicano una valutazione di carattere tecnico-discrezionale da parte della stazione appaltante (contraddittorio procedimentale). Tale giudizio, essendo opinabile, rende necessario un confronto con l’interessato, affinché l’istruttoria sia completa e imparziale.
L’articolo 95 si apre con l’indicazione di tutte quelle cause facoltative di esclusione diverse dagli illeciti professionali:
- sussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- conflitto di interesse determinato dalla partecipazione dell’operatore economico non diversamente risolvibile;
- distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’offerente, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
Nel comma 2 dell’art. 95 è stata indicata la causa non automatica di esclusione discendente dall’omesso pagamento di imposte, tasse contributi previdenziali, che il comma 4 del D.Lgs. 50/2016 disciplinava unitamente alla causa “obbligatoria” di esclusione avente la medesima causale.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Tali violazioni non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
TAR Campania 3171/2026: appalti pubblici, parentela pericolosa, esclusa l’impresa legata al progettista
Per il TAR Campania il conflitto di interessi negli appalti può emergere già nella fase di progettazione: il legame familiare tra il rappresentante dell’impresa e il tecnico autore del progetto può alterare la par condicio creando un vantaggio informativo potenziale. La sentenza n. 3171/2026 conferma l’esclusione di un operatore risultato primo in graduatoria proprio per il rapporto di parentela con il progettista pubblico. Secondo i giudici, l’art. 16 del Codice Appalti ha una nozione ampia di conflitto di interessi e rileva anche chi interviene indirettamente nella procedura. Decisiva anche l’omessa dichiarazione nel DGUE: spetta alla stazione appaltante valutare la rilevanza del rapporto, non all’impresa. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 3508/2026: cosa succede se i certificati dell’Agenzia delle Entrate sono discordanti?
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3508/2026) chiarisce come risolvere i casi di certificazioni fiscali contrastanti rilasciate dall’Agenzia delle Entrate in sede di gara pubblica. In una procedura per la manutenzione aeroportuale, la seconda classificata contestava l’aggiudicazione per presunte gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. In presenza di due attestazioni difformi (Roma e Bari), una favorevole e più recente, la stazione appaltante aveva ritenuto regolare l’operatore economico. Il Consiglio di Stato conferma che prevale la certificazione più aggiornata, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori da parte della PA. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 1965/2026: CAM, il confine tra carenza documentale e sostanza informativa desumibile dall’offerta
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1965/2026) chiarisce che la mancata allegazione di documenti tecnici richiesti dal bando non comporta automaticamente esclusione o perdita di punteggio, se le informazioni essenziali sono comunque presenti nell’offerta. Il potere espulsivo è limitato dalla chiarezza della lex specialis: obblighi dichiarativi devono essere formulati in modo preciso e univoco. Prevale un approccio sostanzialistico: conta il contenuto informativo, non il supporto documentale, se i dati sono verificabili. Analogo criterio vale per l’esperienza professionale, valorizzando le funzioni effettivamente svolte più che le qualifiche formali. Leggi l’approfondimento.
TAR Liguria 301/2026: la mancata firma digitale su un offerta comporta l’esclusione dalla gara?
Il TAR Liguria (sentenza n. 301/2026) chiarisce che nelle gare telematiche la mancata firma dell’offerta tecnica non comporta automaticamente l’esclusione. Se la lex specialis prevede la sanzione espulsiva solo per l’offerta economica, non è possibile estenderla in via analogica a quella tecnica. La piattaforma digitale, grazie ad accesso autenticato e tracciabilità, garantisce comunque paternità e immodificabilità dell’offerta. Prevalgono così i principi di risultato e favor partecipationis, escludendo automatismi espulsivi. Leggi l’approfondimento.
TAR Lombardia 227/2026: esclusione in gara e illecito professionale, stop a fatti oltre il triennio e “contagi” impropri
Il TAR Lombardia (sentenza 227/2026) chiarisce che, col nuovo Codice Appalti, l’esclusione per grave illecito professionale non è più discrezionale: deve basarsi su fatti avvenuti entro un triennio e riferiti solo a soggetti con ruoli apicali, escludendo condotte di semplici dipendenti. La stazione appaltante non può usare motivazioni standard o “copia-incolla”, ma deve fornire un’analisi analitica, attuale e individualizzata dell’affidabilità dell’impresa. Leggi l’approfondimento.
TAR Lombardia 3270/2025: la mancata traduzione del manuale d’uso in Italiano comporta l’esclusione dalla gara?
Il TAR Lombardia, con la sentenza 3270/2025, ha stabilito che l’esclusione da una gara per la mancata traduzione in italiano del manuale d’uso, elemento correttamente già presente nell’offerta tecnica, è illegittima. La stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per sanare l’irregolarità. Il manuale non costituisce elemento imprescindibile dell’offerta tecnica né dell’offerta economica. Escludere l’operatore per questa omissione configura un provvedimento irragionevole. Leggi l’approfondimento.
TAR Lazio 6406/2025: l’omessa indicazione della percentuale di ribasso non comporta l’esclusione
Il TAR Lazio (sentenza 6406/2025) ha stabilito che l’omissione del ribasso percentuale nell’offerta economica non comporta l’esclusione se il prezzo finale è certo e univoco. Nel caso, l’aggiudicataria aveva indicato solo il prezzo finale, permettendo di ricavare il ribasso con un semplice calcolo matematico. L’errore è stato considerato meramente formale, non sostanziale, poiché non incideva sulla chiarezza dell’offerta. La Stazione Appaltante deve privilegiare la ricerca della reale volontà negoziale dell’operatore quando l’errore è riconoscibile e non altera i contenuti economici. Leggi l’approfondimento.
TAR Campania 5775/2025: il ritardo nel pagamento del contributo ANAC non comporta l’esclusione automatica
Il cuore della sentenza del TAR Campania 577/2025, risiede nell’applicazione dei principi stabiliti dalla recente Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025. La Plenaria ha chiarito che il contributo ANAC non è un requisito di partecipazione nel senso tradizionale del termine. Non è, cioè, una qualità intrinseca dell’operatore economico che serve a certificarne l’idoneità a svolgere il servizio. Piuttosto, è una “condizione estrinseca” finalizzata a finanziare le funzioni di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Leggi l’approfondimento.
TAR Lazio 15873/2025: esclusione dalla gara d’appalto per violazioni fiscali, i margini di discrezionalità della stazione appaltante
Il TAR Lazio, nella sentenza 15873/2025, stabilisce che le violazioni fiscali non definitive non comportano esclusione automatica, ma valutazione discrezionale ai sensi dell’art. 95. Un R.T.I. escluso per presunte irregolarità fiscali ancora contestate ha visto confermata la legittimità della stazione appaltante. L’avviso di accertamento, pur non definitivo, può fondare un giudizio di inaffidabilità.
Le certificazioni fiscali non vincolano come il DURC, lasciando margini di valutazione. La mancata comunicazione dell’avviso integra omissione rilevante secondo il principio di auto-responsabilità. Qui l’articolo di approfondimento.
Consiglio di Stato 6882/2025: esclusione solo se l’inadempimento è grave e documentato
Il Consiglio di Stato (sentenza 6882/2025) conferma che l’esclusione per gravi illeciti professionali richiede prove oggettive e documentate, non bastano penali lievi o articoli di stampa. La sola applicazione di una penale non integra automaticamente un illecito grave e la valutazione dell’affidabilità deve essere proporzionata e ragionevole. L’obbligo di dichiarare penali scatta solo se superiori all’1% del contratto, altrimenti la mancata dichiarazione non giustifica l’esclusione. Nel caso esaminato, penali inferiori e articoli giornalistici non hanno determinato l’esclusione, confermando la regolarità dell’aggiudicazione. Leggi l’approfondimento.
TAR Puglia 1256/2025: le imprese possono partecipare ad una gara anche se hanno cause in corso con la PA?
Il TAR Puglia, nella sentenza 1256/2025, dichiara nulla la clausola che esclude dalle gare le imprese in contenzioso con la PA, perché viola legge, Costituzione e norme UE. La clausola introduceva una causa di esclusione non prevista dal codice, limitando illegittimamente la concorrenza e il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche. Il giudice evidenzia che impedire la partecipazione per contenziosi aperti ostacola i diritti costituzionali alla difesa e all’accesso alla giustizia (artt. 24 e 113 Cost.). La decisione rafforza il principio che solo le cause tassativamente previste dalla legge possono giustificare l’esclusione da una gara pubblica. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere l’articolo dedicato.
TAR Campania 4872/2025: messaggio di errore nel caricare l’offerta, segnalare tempestivamente alla PA basta per non essere esclusi?
Il TAR Campania, con la sentenza 4872/2025, ha ri-ammesso alla gara l’operatore economico che aveva prontamente segnalato un malfunzionamento del sistema informatico impedendo l’invio corretto della documentazione. La stazione appaltante aveva inizialmente riconosciuto l’errore ma poi aveva escluso la ricorrente, mentre altri concorrenti erano riusciti a caricare i file “forzando” la piattaforma. Il TAR ha precisato che la possibilità di altri partecipanti non prova negligenza della ricorrente e che la segnalazione preventiva costituisce diligenza professionale.
La decisione è coerente con l’orientamento ANAC, secondo cui comunicare malfunzionamenti tecnici non è condotta elusiva o pretestuosa. I dettagli qui.
TAR Sicilia 1068/2025: legittima esclusione se gli operatori economici sono collegati tra loro in diverse gare d’appalto
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 1068/2025, ha confermato la legittimità dell’esclusione di un operatore economico quando le offerte appaiono riconducibili a un unico centro decisionale, anche senza coordinamento esplicito. L’esclusione richiede una valutazione basata su elementi concreti e indizi significativi, come legami societari o familiari e ribassi simili tra imprese partecipanti. Non è necessario dimostrare un danno effettivo alla concorrenza; basta il rischio potenziale valutato nel complesso degli indizi. La PA ha rispettato le garanzie procedimentali, e l’impresa esclusa non ha fornito giustificazioni sufficienti, quindi l’esclusione è stata confermata. Leggi l’approfondimento.
TAR Campania 3888/2025: potere discrezionale, principio della fiducia e limiti di legittimità nell’esclusione per inaffidabilità
Il TAR Campania, nella sentenza n. 3888/2025, chiarisce che il principio della fiducia attribuisce autonomia discrezionale alle stazioni appaltanti, ma entro limiti di legge e con motivazione concreta. L’esclusione per inaffidabilità deve fondarsi su fatti previsti dall’art. 98, prove idonee e nesso concreto con l’affidabilità nella gara. Non sono ammessi automatismi o riferimenti generici a precedenti: ogni valutazione deve essere specifica, proporzionata e contestualizzata. La discrezionalità senza adeguata motivazione costituisce violazione della legge e del principio di proporzionalità. Leggi il nostro approfondimento.
Consiglio di Stato 4337/2025: gravi violazioni in ambito professionale
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4337/2025, chiarisce che l’esclusione per gravi illeciti professionali richiede una valutazione discrezionale della stazione appaltante, basata su elementi concreti e proporzionati. Gli operatori hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi procedimento rilevante, anche a carico di amministratori di fatto. Il giudice amministrativo può intervenire solo in caso di illogicità manifeste o travisamento dei fatti, senza sostituirsi all’amministrazione. Centrale è l’equilibrio tra trasparenza dell’operatore, potere discrezionale e controllo giudiziario. Leggi il nostro approfondimento.
Comunicato ANAC 30/04/2025: verifica e progettazione di lavori pubblici afferenti al medesimo progetto configurano un conflitto d’interessi
L’ANAC, con il Comunicato del 30 aprile 2025, ha ribadito che la coincidenza tra attività di verifica e progettazione per lo stesso progetto configura un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 95 del Codice Appalti (cause di esclusione non automatica). La stazione appaltante deve accertare la sussistenza di interessi effettivi e non risolvibili con valutazione concreta della situazione. La terzietà del verificatore rende il conflitto difficilmente superabile in caso di partecipazione a pregresse attività progettuali. Eventuali false dichiarazioni comportano esclusione, segnalazione all’ANAC e possibile iscrizione nel casellario fino a due anni. Leggi il nostro approfondimento.
TAR Campania: esclusione solo in caso di totale omissione dei costi della sicurezza e del personale
Il TAR Campania (sentenza 529/2025) ha chiarito che i criteri economici conformi al Bando Tipo ANAC n. 1/2023 non possono essere contestati richiamando le vecchie Linee Guida abrogate.
La mancata allegazione dei documenti sui costi della sicurezza e del personale non comporta l’esclusione se tali costi sono comunque indicati, come previsto dall’art. 108 D.Lgs. 36/2023. L’esclusione è possibile solo in caso di totale omissione, non per carenze accessorie, salvo anomalie. Il ricorso è stato respinto anche per difetto di interesse, applicando la prova di resistenza. Per maggiori dettagli, leggi l’articolo dedicato.
Tar Piemonte 340/2025: il grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica
Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 340/2025, ha annullato l’esclusione di un operatore economico per gravi illeciti professionali, poiché la stazione appaltante non aveva attivato il contraddittorio previsto dall’art. 96 del Codice Appalti. Ha ribadito che tale causa è non automatica e richiede una valutazione concreta della gravità e l’ascolto dell’operatore, anche per eventuali misure di self-cleaning. Ha chiarito, inoltre, che i costi della manodopera, se giustificati da efficienza organizzativa, possono rientrare nella base di calcolo del ribasso. La mancata attivazione del contraddittorio ha comportato l’annullamento dell’aggiudicazione. Leggi l’approfondimento.
Tar Puglia 1324/2024: esclusione dalle gare anche per illeciti professionali non esplicitamente previsti dal Codice
Il TAR Puglia, nella sentenza n. 1324/2024, ha stabilito che condotte volte a influenzare indebitamente la stazione appaltante, pur non previste espressamente dal Codice, possono configurare grave illecito professionale. L’esclusione di un operatore per mancata comunicazione di pendenze giudiziarie ha evidenziato come omissioni rilevanti possano minare il rapporto fiduciario necessario alla gara. Anche reati estinti o non ricompresi nelle esclusioni automatiche possono costituire illecito se incidono sull’affidabilità e integrità dell’operatore. Se vuoi ulteriori dettagli, ti consiglio di leggere l’articolo di approfondimento.
Tar Veneto 2908/2024: offerte pari alla base d’asta non escludibili
Il TAR Veneto, con la sentenza 2908/2024, ha stabilito che le offerte pari alla base d’asta non possono essere escluse, dichiarando nulla la clausola del disciplinare che imponeva obbligatoriamente un ribasso. La società ricorrente era stata esclusa pur avendo ottenuto il punteggio più alto nella parte qualitativa, violando il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. 36/2023. Offerte prive di ribasso non comportano oneri aggiuntivi e non devono essere considerate illegittime; solo le offerte superiori alla base d’asta sono inammissibili (art. 70, comma 4, lett. f). Leggi l’approfondimento.
Delibera ANAC 234/2025: il mancato rispetto del termine per il sopralluogo può comportare l’esclusione di un concorrente? Si, ma..
L’ANAC, nella delibera n. 234/2025, conferma che il sopralluogo obbligatorio è legittimo, anche assistito, ma i termini per richiederlo devono essere congrui e non pregiudicare la partecipazione. Il mancato rispetto di termini irragionevoli non può giustificare l’esclusione automatica del concorrente. Le restrizioni devono essere giustificate da esigenze organizzative concrete, evitando formalismi che limitino l’equità e la trasparenza della gara. In pratica, le clausole di gara devono facilitare l’accesso e non ostacolare immotivatamente la concorrenza. Leggi tutti i dettagli.
Consiglio di Stato 9783/2024: illegittimo escludere dalla gara una impresa già affidataria che non ha effettuato il sopralluogo
Il sopralluogo obbligatorio serve a garantire offerte aderenti e il rispetto della documentazione di gara. L’esclusione per mancato sopralluogo è legittima, salvo per imprese già affidatarie di servizi simili presso la stessa stazione appaltante. Il Consiglio di Stato (sentenza 9783/2024) ha confermato che un gestore uscente, conoscendo già i luoghi e le necessità, non può essere escluso.
In tali casi, il sopralluogo imposto diventa superfluo. Leggi l’approfondimento.
TAR Lazio 7218/2025: esclusione legittima per mancato sopralluogo per un operatore economico nuovo
Il TAR Lazio, nella sentenza n. 7218/2025, conferma che il sopralluogo è parte integrante dell’offerta e non può essere sostituito dalla sola documentazione tecnica. La mancata esecuzione entro il termine indicato legittima l’esclusione automatica, anche per l’operatore primo in graduatoria. Il termine per il sopralluogo può essere considerato perentorio, essendo essenziale per valutare correttamente condizioni tecniche ed economiche. Il ricorso dell’impresa esclusa è stato respinto, confermando la validità delle clausole della lex specialis che impongono obblighi stringenti. Leggi tutti i dettagli. Leggi l’articolo di approfondimento per scoprire tutti i dettagli della sentenza.
Consiglio di Stato 3/2025: consorzio stabile e consorziata non esecutrice possono partecipare alla stessa gara
Il Consiglio di Stato (sentenza 3/2025) conferma che consorzio stabile e consorziata non esecutrice possono partecipare alla stessa gara senza presunto conflitto di interessi. L’art. 67, c.4 D.Lgs. 36/2023 richiede al consorzio di indicare i consorziati e prevede esclusione solo in casi specifici. La norma è eccezionale e non si applica oltre i casi previsti. La consorziata non esecutrice non deve dichiarare l’appartenenza se non ci sono collegamenti concreti che compromettano la concorrenza. Qui tutti i dettagli.
Delibera ANAC 9/2025: la condanna non definitiva comporta l’esclusione automatica dalla gara
In caso di condanna non definitiva con sanzione interdittiva non esecutiva, l’operatore economico non può essere escluso automaticamente dalla gara (art. 95, comma 5, lett. a). La stazione appaltante deve valutare il reato presupposto nell’ambito del grave illecito professionale (art. 98 D.lgs. 36/2023). Devono essere considerati anche i provvedimenti di riparazione adottati dall’operatore (art. 17 D.Lgs. 231/2001). L’esclusione automatica scatta solo con condanna definitiva ed esecutiva; la stazione appaltante valuta le misure di self cleaning (ANAC Delibera 9/2025). Leggi l’approfondimento.
Una relazione tecnica troppo lunga può essere motivo di esclusione dalla gara?
La giurisprudenza amministrativa chiarisce il valore dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica, escludendo interpretazioni meramente formalistiche. Anche in presenza di prescrizioni sul numero massimo di pagine, prevale l’esigenza di valutare il contenuto sostanziale della proposta rispetto alla sua veste formale. Ecco alcune sentenze in merito.
TAR Veneto 733/2025
Less is more? Non sempre. Il Tar Veneto nella sentenza 733/2025 si trova a dover affrontare un caso particolare nel quale la ricorrente accusa l’aggiudicataria di essersi dilungata troppo nella relazione tecnica, andando contro la lex specialis in cui veniva espressamente richiesta una “Relazione descrittiva di massimo 4 pagine in formato A4”. Il TAR Veneto ha stabilito che i limiti di pagine della relazione tecnica, pur indicati nella lex specialis, hanno carattere orientativo e non possono determinare l’esclusione. La prescrizione deve essere interpretata cum grano salis, evitando che la forma prevarichi sul merito dell’offerta. La giurisprudenza e l’ANAC confermano che i vincoli dimensionali servono a velocizzare l’esame delle offerte, senza incidere sulla partecipazione. Pertanto, il superamento delle 4 pagine non legittima l’azzeramento del punteggio né l’esclusione dalla gara. Leggi i dettagli qui.
TAR Campania 1298/2025
Sulla stessa linea è la sentenza del TAR Campania 1298/2025, secondo la quale spetta alla lex specialis stabilire il numero massimo di pagine della relazione tecnica da allegare all’offerta, nonché le eventuali sanzioni in caso di superamento del limite. In mancanza di una specifica disposizione normativa o di un’espressa previsione nel bando, l’operatore economico può redigere la relazione nel modo ritenuto più idoneo, con l’obiettivo di ottenere il punteggio più alto, valorizzando non solo la qualità e la chiarezza della proposta ma anche la sintesi. Nel caso analizzato, un concorrente ha impugnato l’aggiudicazione lamentando che la relazione tecnica dell’impresa vincitrice superava il limite di pagine previsto. Tuttavia, il disciplinare non chiariva se “5 pagine fronte/retro” equivalessero a 5 o 10 facciate e, soprattutto, non prevedeva alcuna sanzione per l’eventuale violazione di tale limite. Il TAR ha quindi escluso che l’offerta potesse essere penalizzata con un punteggio pari a zero, sottolineando che un limite non accompagnato da una sanzione specifica costituisce una norma imperfetta.
TAR Sicilia 214/2026
Il TAR Sicilia (sentenza 214/2026) ribadisce che il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica non legittima né l’esclusione né lo stralcio di parti essenziali. Le clausole sul numero massimo di pagine hanno funzione organizzativa e non possono tradursi in sanzioni espulsive, nemmeno “di fatto”. Manca infatti una norma primaria che attribuisca alla stazione appaltante un potere sanzionatorio per lo sforamento dei limiti. Una lettura rigida contrasta con la tassatività delle cause di esclusione, il buon andamento e il principio del risultato. Leggi l’approfondimento.
Cos’è il contraddittorio procedimentale?
Soprattutto in relazione alle cause di esclusione non automatiche, assume grande rilevo il cosiddetto contraddittorio procedimentale: la stazione appaltante è chiamata a svolgere una valutazione discrezionale circa la sussistenza di elementi che incidono sull’affidabilità o sull’integrità dell’operatore economico, come nei casi di gravi illeciti professionali, conflitti di interesse o situazioni di controllo sostanziale tra imprese. Proprio per la natura opinabile di tali giudizi, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’amministrazione deve garantire un adeguato confronto con l’operatore interessato, consentendogli di fornire chiarimenti e controdeduzioni prima dell’adozione del provvedimento di esclusione. L’assenza di tale contraddittorio determina una violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, che informano l’attività amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge n. 241/1990.
Il contraddittorio non si traduce in un obbligo generalizzato, ma diviene necessario quando la valutazione non deriva da un dato oggettivo, bensì da un apprezzamento tecnico o discrezionale dell’amministrazione. In tali casi, il dialogo con l’operatore consente di evitare errori istruttori e di assicurare una decisione fondata su elementi completi e verificati. Pertanto, l’instaurazione del contraddittorio assume una funzione garantistica e collaborativa, contribuendo alla correttezza del procedimento e alla legittimità dell’esclusione. La sua omissione può comportare l’annullamento del provvedimento per violazione del diritto di difesa e per difetto di istruttoria, compromettendo l’intero iter di gara.
Consiglio di Stato 8352/2025: il contraddittorio procedimentale secondo il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8352/2025, ha ribadito che la mancata instaurazione del contraddittorio può compromettere la legittimità dell’esclusione di un operatore economico da una gara, specie in presenza di valutazioni opinabili. Nel caso esaminato, la controversia trae origine da una gara per il servizio di trasporto pasti e prodotti alimentari. La stazione appaltante aveva escluso un concorrente ritenendolo riconducibile ad un unico centro decisionale con un’altra impresa. Esclusione annullata per difetto di istruttoria. Pur non essendo sempre obbligatorio, il contraddittorio diventa necessario quando il giudizio dell’amministrazione non è automatico o univoco. L’omissione di tale fase viola i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Leggi il contenuto completo qui.
Disciplina dell’esclusione
L’art. 96 contiene la disciplina procedimentale comune agli eventi che portano all’esclusione dell’operatore economico. Sono stati indicati gli oneri di comunicazione degli eventi idonei a condurre all’esclusione in capo agli operatori economici ed è stato disciplinato il selfcleaning. Il selfcleaning è la possibilità per l’operatore economico di dimostrare la propria affidabilità, anche in presenza di un motivo di esclusione.
Questo istituto giuridico era già presente nel D.Lgs. 50/2016, ma adesso è un concetto più ampio indicato nei commi da 2 a 6 e può riguardare eventi verificatisi nel corso della procedura oppure dopo la presentazione dell’offerta.
Se l’operatore economico adotta le azioni per comprovare la propria affidabilità in maniera adeguata e le stesse vengono attuate prontamente, non è escluso dalla procedura di appalto. Per fare ciò, l’operatore economico deve dimostrare di aver:
- risarcito o impegnato risarcimenti per eventuali danni derivanti da atti illeciti;
- fornito una chiara esposizione dei fatti e delle circostanze collaborando pienamente con le autorità investigative;
- implementato misure concrete di natura tecnica, organizzativa e riguardanti il personale, atte a prevenire futuri reati o comportamenti illeciti.
Le azioni intraprese dagli operatori economici vengono valutate tenendo conto della gravità e delle circostanze specifiche del reato o dell’illecito, nonché della rapidità con cui sono state adottate. Nel caso in cui l’ente appaltante ritenga insufficienti o tardive tali azioni, verranno comunicati i motivi della considerazione all’operatore economico.
Causa di esclusione prima dell’offerta
Se la causa di esclusione è avvenuta prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico, insieme all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:
- comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
- comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.
Causa di esclusione dopo l’offerta
Se la causa di esclusione si è verificata dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.
Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
L’art. 97 contiene la disciplina specifica delle cause di esclusione che riguarda i raggruppamenti di imprese. Se un partecipante di un raggruppamento è interessato da una causa automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il raggruppamento non è escluso se sono stati adempiuti i seguenti oneri:
- in sede di presentazione dell’offerta:
- ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell’offerta e il venir meno, prima della presentazione dell’offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
- ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l’impossibilità di adottarle prima di quella data;
- ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell’aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell’offerta.
Consiglio di Stato 956/2024: esclusione dalla gara per irregolarità fiscale di una consorziata
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 9596/2024, conferma l’esclusione di un consorzio stabile per irregolarità fiscali di una consorziata esecutrice antecedenti all’offerta. Il consorzio non aveva dichiarato l’anomalia né sostituito l’impresa, invocando ignoranza e mancato contraddittorio. La Corte ribadisce che la sostituzione è possibile solo se prevista in sede di offerta e conforme all’art. 97 D.lgs. 36/2023, e che il consorzio è responsabile della verifica delle consorziate. Solo dimostrando diligenza ragionevole o “ignoranza incolpevole” si può evitare l’esclusione, secondo principi della Corte di Giustizia UE. Qui i dettagli.
Illecito professionale grave
L’articolo 98, comma 3, del Codice elenca le circostanze da cui può emergere un illecito professionale grave. Qualora tale illecito venga accertato dalla stazione appaltante, quest’ultima può adottare una decisione motivata di esclusione dell’operatore economico interessato, seppur non in maniera automatica, come previsto dall’articolo 95, comma 1, lettera e).
L’illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall’operatore economico, ad eccezione di:
- contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
- abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale;
- bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- i reati tributari ai sensi del D.Lgs. 74/2000;
- i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile;
- i delitti contro l’industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico dell’edilizia;
- i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
- sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto;
- condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
- condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- condotta dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- condotta dell’operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato per i reati di cui al primo periodo nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
- abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale;
- bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l’industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- i reati urbanistici di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Le modifiche del Correttivo Appalti 2025
Come abbiamo appena visto, tra le situazioni contemplate, il comma 3, lettera c), include il comportamento dell’operatore economico che abbia mostrato gravi o ripetute mancanze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione. Tali carenze possono aver portato alla risoluzione del contratto per inadempimento, a condanne per risarcimento danni o ad altre sanzioni analoghe, dovute a inadempienze particolarmente gravi o reiterate, indicatrici di una persistente inadeguatezza professionale.
In questo contesto, l’intervento del Correttivo, riguarda proprio la fattispecie richiamata (articolo 98, comma 3, lettera c), specificando che tra le condotte passibili di valutazione da parte della stazione appaltante rientrano anche quelle che hanno comportato l’applicazione di penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 126, comma 1. Questo avviene quando tali penali raggiungono o superano il 2% dell’importo netto contrattuale.
La disposizione si inserisce tra le modifiche relative all’esecuzione dei contratti, con l’obiettivo di incentivare gli appaltatori al rispetto dei termini previsti.
Consiglio di Stato 916/2026: affidabilità in gara, quando viene meno (e cosa succede)
La sentenza del Consiglio Stato n. 916/2026 chiarisce i criteri per la valutazione dell’affidabilità degli operatori economici nelle gare pubbliche, con particolare riguardo al grave illecito professionale. È legittima l’esclusione disposta dal RUP sulla base delle valutazioni istruttorie del seggio, rilevando la sostanza della decisione più che il soggetto che svolge l’istruttoria. Rilevano anche vicende penali non definitive e le misure cautelari, se idonee a compromettere il vincolo fiduciario con la stazione appaltante. Le misure di self-cleaning sono efficaci solo se spontanee, tempestive e idonee a garantire una reale discontinuità gestionale. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 7143/2025: quando l’omissione dichiarativa comporta l’esclusione dalla gara
La sentenza del Consiglio di Stato 7143/2025 chiarisce che l’omissione di dichiarazioni su procedimenti penali pendenti, anche non definitivi, può costituire grave illecito professionale e giustificare l’esclusione da una gara. L’obbligo dichiarativo è sostanziale e mira a garantire la piena trasparenza e la fiducia della stazione appaltante. Il principio di fiducia richiede integrità e lealtà dell’operatore, e un’omissione compromette tale vincolo. Eventuali assoluzioni successive non sanano retroattivamente la violazione, confermando la legittimità dell’esclusione. Leggi l’approfondimento.
TAR Campania 5969/2025: necessaria una valutazione su due livelli per accertare un grave illecito professionale
Il TAR Campania, sentenza 5969/2025, ribadisce che l’esclusione da una gara richiede la verifica di gravi illeciti professionali e della loro rilevanza sul contratto, con valutazione discrezionale e motivata della stazione appaltante. La procedura valutativa deve seguire un sillogismo bifasico: accertare l’esistenza del grave illecito e la sua incidenza sull’affidabilità dell’operatore.
Il TAR sottolinea che l’amministrazione deve effettuare un controllo sostanziale, non solo formale, e che il giudizio giurisdizionale è limitato a controlli di manifesta illogicità o difetto motivazionale. Nel caso esaminato, non emergendo gravi illeciti, non sussisteva obbligo di motivazione rafforzata per l’ammissione del concorrente. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.
Parere MIT 3621/2025: le differenze tra reato contestato e reato accertato
Il parere MIT n. 3621/2025 distingue tra reato contestato (Articolo 94, comma 1, lett. g) e reato accertato (Articolo 94, comma 1, lett. h). La lett. g si applica quando un reato è solo formalmente contestato, senza condanna, permettendo alla stazione appaltante di valutare l’affidabilità dell’operatore. La lett. h riguarda reati già accertati o con provvedimenti giudiziari, incluse condanne non definitive o misure cautelari, con focus sui reati societari. La differenza sostanziale è il grado di accertamento giuridico: la lett. g richiede un rinvio a giudizio, la lett. h un accertamento giudiziale concreto. Leggi tutti i dettagli qui.
Parere MIT 2722/2024 sulla richiesta del certificato dei carichi pendenti
Il certificato del casellario dei carichi pendenti è previsto per verificare gravi illeciti professionali (art. 95, 98 D.Lgs. 36/2023 e art. 27 D.P.R. 313/2002). La richiesta non è automatica: la stazione appaltante valuta se richiederlo in assenza di elementi specifici o di dichiarazioni dell’operatore economico. Se emergono processi pendenti o fondati sospetti, il certificato va richiesto per motivare l’ammissione o esclusione dalla gara. Al riguardo si rimanda alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e ai relativi allegati. Se vuoi ulteriori dettagli, ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.
Dichiarazione di assenza cause di esclusione nuovo codice appalti
La dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 47, 76 e 75 del D.P.R. 445/2000, attesta l’assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche.
Se con la nuova disciplina si va verso la direzione di organizzare meglio il complesso istituto giuridico dei motivi di esclusione, dissipando vecchi dubbi interpretativi, è pur vero che sussistono ancora problematiche di vario genere nella messa in pratica della norma. Per avere tutta la documentazione sotto controllo e partecipare correttamente ad una gara d’appalto, ti consiglio di affidarti ad un software capitolati speciali ideale per redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza i documenti richiesti.
Consiglio di Stato 7113/2024: hanno carattere tassativo solo le cause di esclusione di idoneità morale
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7113/2024, ribadisce che le cause di esclusione per carenza dei requisiti generali di idoneità morale (artt. 94-95 Codice Appalti) sono tassative. Tale principio non impedisce l’introduzione di altre cause di esclusione necessarie per garantire il corretto svolgimento della gara. La clausola che esclude chi mescola documentazione amministrativa e offerta economica è legittima e conforme al disciplinare di gara. Il concorrente escluso è responsabile del proprio errore, conoscendo le regole e le conseguenze previste. Leggi qui i dettagli.
Inoltre, ti consiglio di leggere 2 sentenze: una sentenza su Esclusione dalla gara per rinvio a giudizio: no automatismi e Giovane progettista vs assistente alla progettazione nel Codice appalti: c’è differenza?
Tar Veneto 23/2025: la mancata conferma della validità dell’offerta non equivale ad una rinuncia formale
La sentenza n. 23/2025 del TAR Veneto riguarda l’esclusione di un operatore economico per ritardo nella conferma dell’offerta economica (oltre i 3 giorni concessi dopo i 180 previsti dal Codice appalti). Il Collegio ha ritenuto illegittima l’esclusione, evidenziando violazione dei principi di proporzionalità, fiducia e risultato, poiché la mancata conferma non equivale a rinuncia. Il termine ridotto imposto dalla stazione appaltante è stato considerato eccessivo e contrario all’interesse pubblico. La ricorrente viene ammessa nuovamente alle fasi successive della gara, senza aggiudicazione automatica, e la graduatoria dovrà essere riformulata. Leggi qui tutti i dettagli.
FAQ cause di esclusione codice appalti
Qual è la differenza tra cause di esclusione automatica e non automatica nel nuovo Codice degli Appalti?
Le cause di esclusione automatica (art. 94) comportano l’esclusione dell’operatore economico senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltante, in presenza di specifici reati o condizioni gravi. Le cause non automatiche (art. 95), invece, richiedono una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante e riguardano situazioni come infrazioni in materia ambientale o conflitti di interesse.
In cosa consiste il “self-cleaning” e come può evitare l’esclusione?
Il self-cleaning (art. 96) è la possibilità per un operatore economico di dimostrare la propria affidabilità nonostante una causa di esclusione. Per farlo, deve adottare misure come risarcire eventuali danni, collaborare con le autorità e implementare sistemi interni per prevenire il ripetersi dei fatti. Se queste misure sono considerate adeguate e tempestive, l’esclusione può essere evitata.
Cosa succede se una causa di esclusione emerge dopo la presentazione dell’offerta?
Anche se la causa emerge dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore economico può evitare l’esclusione se adotta tempestivamente misure di selfcleaning e ne dà comunicazione alla stazione appaltante, come previsto dall’art. 96, comma 6.
Come viene trattata l’esclusione nei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)?
Se un membro di un RTI è colpito da una causa di esclusione, il raggruppamento non è automaticamente escluso, a condizione che siano state adottate le misure previste dall’art. 97, come la comunicazione della causa escludente e, se necessario, la sostituzione del soggetto coinvolto prima dell’aggiudicazione.
Quali sono i criteri per accertare un illecito professionale grave?
Secondo l’art. 98, un illecito professionale grave può essere accertato se, ad esempio, l’operatore ha tentato di influenzare il processo di gara, commesso inadempienze contrattuali gravi o ripetute, fornito informazioni false o ha violato obblighi verso subappaltatori o l’ANAC. La valutazione è affidata alla stazione appaltante, che deve motivare l’eventuale esclusione.
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Giusi Rosamilia
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