Equo compenso nei servizi di progettazione: cosa dice il Codice Appalti


Una delle questioni più dibattute dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è la “convivenza” tra il principio dell’equo compenso (legge 49/2023) e le norme del nuovo Codice appalti in materia di gare di progettazione.

L’ANAC e le associazioni di categoria hanno espresso in più occasioni la necessità di un chiarimento sui criteri interpretativi e, in extrema ratio, un intervento normativo per un effettivo coordinamento tra le norme.

L’intervento richiesto è arrivato con il D.Lgs 209/2024 – il decreto Correttivo del Codice Appalti – che, a decorrere dal 2025, modifica i termini di applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale superiori alle soglie di rilevanza europea.

In questo articolo offriamo il resoconto dettagliato e aggiornato del dibattito giurisprudenziale in corso, le posizioni assunte da vari stakeholders e la nuova disciplina prevista dal Correttivo 2025 al Codice Appalti.

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Cosa si intende per “equo compenso”?

L’espressione “equo compenso” nel sistema giuridico, in particolare con riferimento al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), è un principio fondamentale che mira a garantire che le prestazioni d’opera intellettuale rese dai professionisti, soprattutto nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA), siano remunerate in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, in conformità ai parametri ministeriali vigenti, ai principi costituzionali (artt. 3, 36 e 41 Cost.) e alla normativa settoriale di tutela delle professioni intellettuali.

L’articolo 8 del Codice stabilisce due principi fondamentali:

  • le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.
  • la pubblica amministrazione deve sempre garantire l’applicazione del principio dell’equo compenso secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.1, salvo casi eccezionali.

Affrontiamo il primo punto nell’articolo “Il contratto a titolo gratuito per prestazioni professionali nelle PA è ammesso?“. Per il secondo aspetto, continua a leggere!

Equo compenso: cosa prevede la Legge 49/2023

L’equo compenso rappresenta il riconoscimento di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dagli ordini professionali.

L’obiettivo della legge 49/2023 è tutelare i professionisti che prestano la loro opera professionale, soprattutto nei casi in cui ci si trovi in una situazione di debolezza contrattuale, per una remunerazione giusta e proporzionata al lavoro svolto a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni e nei rapporti contrattuali con committenti forti quali: PA, banche, compagnie assicurative ed aziende di grandi dimensioni.

Anche il nuovo Codice dei contratti pubblici contiene alcune disposizioni nella medesima materia, prevedendo che le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, stabilendo le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori.

Il D.Lgs. 209/2024 è intervenuto con specifiche disposizioni a disciplinare in maniera specifica l’equo compenso nella gare pubbliche.

Per maggiori approfondimento, leggi l’articolo “Equo compenso: cos’è e come si calcola

Le novità sull’equo compenso nel Correttivo al Codice appalti

Il D.Lgs. 209/2024 introduce disposizioni integrative e correttive al Codice Appalti chiarendo i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra interessi garantendo da una parte il principio dell’equa remunerazione del progettista e dall’altra consentendo la valutazione competitiva tra diverse offerte economiche.

In particolare, ha apportato modifiche in riferimento ai corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura.

La modifica della disciplina sull’equo compenso avviene ad opera dell’art. 14 del D.Lgs. 209/2024 che modifica l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, inserendo un nuovo comma – il 15 bis – dedicato alla disciplina per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale  superiori alle soglie di rilevanza europea (importo pari o superiore a 140.000 euro).

Si stabilisce che:

  • i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili;
  • per gli affidamenti di valore superiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
    • in relazione al 65 % dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso e non ribassabile (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso);
    • per il restante 35 % dell’importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%, in modo da valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento;
  • all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l’effetto di consentire l’esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso;
  • per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

In merito a quest’ultimo punto, il MIT (parere 4169/2026) precisa che:

  • la stazione appaltante deve determinare il corrispettivo pieno secondo il decreto parametri; il ribasso è facoltativo, è rimesso all’operatore economico e non può superare il 20%;
  • la norma regola vale per tutti i servizi di ingegneria e architettura, inclusa la progettazione.

Per quanto riguarda il ribasso sul 35% dell’importo posto a base di gara, la stazione appaltante deve determinare il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’art. 2-bis (Metodi di calcolo dei punteggi economici) dell’Allegato I.13. Occorre:

  1. stabilire il punteggio dell’offerta economica (X, massimo 30);
  2. stabilire un coefficiente α compreso tra 0,1 e 0,3;
  3. determinare il ribasso medio di tutte le offerte (Rmed);
  4. se il ribasso offerto (Ri) è inferiore al ribasso medio, si utilizza la seguente formula:

Pei = (Ri/ Rmed)^α * X

  1. se il ribasso offerto (Ri) è maggiore del ribasso medio, Pei = X

Rendiamo disponibile per il download gratuito:

  • il testo ufficiale del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, data a partire dalla quale è in vigore.

  • la tavola sinottica di BibLus per confrontare le modifiche del Decreto Correttivo con il testo vigente del Codice appalti.

Le sentenze sull’equo compenso nel Codice Appalti

Giurisprudenza successiva dell’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024

TAR Campania – 39/11/2026 – Il ribasso del 100% sulla quota ribassabile legittimo solo se dimostrato

Il ribasso del 100% sulla quota ribassabile del corrispettivo non comporta automaticamente l’illegittimità dell’offerta, ma impone al concorrente un onere giustificativo particolarmente rigoroso.

Qualora le prestazioni ribassate comportino costi effettivi e l’operatore economico non dimostri, con elementi specifici, credibili e documentati, che tali costi siano effettivamente azzerabili o autonomamente coperti, la stazione appaltante può legittimamente ritenere che essi gravino sulla quota fissa non ribassabile, con conseguente erosione dell’equo compenso, ed escludere l’offerta per anomalia.

È il principio che emerge dalla sentenza del TAR Campania, Sezione I, n. 3911/2026, relativa a una gara dell’Agenzia del Demanio per l’affidamento di servizi tecnici connessi a interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico nell’area dei Campi Flegrei.

Il punto centrale è chiaro: il ribasso massimo non è vietato in astratto, ma deve essere sostenibile e documentato. In caso contrario, la stazione appaltante può ritenere che i costi formalmente azzerati vengano in realtà scaricati sulla quota non ribassabile dell’equo compenso.

Sintesi redazionale della sentenza

TAR Lazio 5405/2026 – Non intacca l’equo compenso il ribasso del 100% sulla quota del 35%

In tema di appalti integrati, ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023 (introdotto dal Correttivo 2025), deve ritenersi legittima l’offerta economica che preveda un ribasso del 100% sulla quota del 35% dell’importo dei servizi tecnici soggetta a confronto concorrenziale.

Tale ribasso integrale non viola la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso, in quanto la quota fissa e non ribassabile del 65% garantisce ex lege la dignità e l’equità della remunerazione professionale.

Ne consegue che eventuali clausole della lex specialis che vietino ribassi ‘pari a cento’ devono intendersi riferite all’offerta economica complessiva e non alle singole componenti di punteggio, in ossequio al principio del risultato e alla libertà di strategia commerciale dell’operatore economico.

E’ quanto stabilisce il TAR Lazio con la sentenza n. 05405/2026.

Sintesi redazionale della sentenza

Consiglio di Stato 8442/2025: equo compenso “blindato” se previsto nel capitolato tecnico

Nelle procedure di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, se la lex specialis (capitolato tecnico) determina specificamente l’importo dei compensi professionali non soggetti a ribasso (in applicazione dell’equo compenso ex Legge 49/2023), l’operatore economico che presenta un’offerta giustificativa con un corrispettivo per i compensi considerevolmente inferiore all’importo non ribassabile stabilito, violando così il dettato della lex specialis, non può contestare tale importo in sede di impugnazione dell’aggiudicazione, a meno che non abbia specificamente impugnato le previsioni della lex specialis stessa che lo fissavano.

Nel caso in esame, il Capitolato Tecnico stabiliva non solo la non ribassabilità del compenso professionale ma anche il suo specifico importo, calcolato con riferimento alle tariffe del D.M. 17/06/2016 e assumendo un valore parametrico (V) del fabbricato.

La società appellante ha dichiarato di aver rispettato la lex specialis, ma ha esposto nei giustificativi un corrispettivo per compensi ben inferiore all’importo non ribassabile, con altre consistenti voci di spesa che erodono indirettamente la misura dell’equo compenso stabilito.

Questa violazione oggettiva dell’importo stabilito dalla lex specialis non impugnata giustifica il rigetto dell’appello.

Il resoconto della sentenza

Consiglio di Stato 594/2025: il Correttivo Appalti 2025 mutua il principio dell’equo ribasso

La sentenza n. 594/2025 del Consiglio di Stato segna un punto di svolta chiarendo il rapporto tra normativa sugli appalti pubblici ed equo compenso, introducendo il concetto di “equa ribassabilità”.

Viene stabilito che il compenso professionale è per il 65% fisso e non ribassabile, mentre il restante 35% può essere oggetto di ribasso, con un limite massimo al punteggio economico del 30%. Ciò evita il contrasto tra lex specialis e norme imperative, escludendo l’eterointegrazione contrattuale. La verifica della correttezza dei ribassi va svolta nel subprocedimento di anomalia dell’offerta a cura del RUP. Per approfondire, ti consiglio l’articolo dedicato.

TAR Trento 59/2025: equo compenso inapplicabile alle gare per servizi di architettura e ingegneria

Il TAR Trento, con sentenza n. 59/2025, ha confermato la posizione del Consiglio di Stato sull’inapplicabilità diretta della Legge 49/2023 ai contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura.
Il Codice Appalti disciplina autonomamente i corrispettivi, rinviando al D.M. 17/06/2016 per la determinazione della base d’asta, su cui è ammesso il ribasso in chiave pro-concorrenziale. La legge 49/2023 e il D.M. 140/2012 perseguono finalità e strutture diverse rispetto al Codice. L’equo compenso definisce il compenso minimo inderogabile in ambito privatistico, mentre nel pubblico rileva solo ai fini della verifica di anomalia dell’offerta. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono inserire clausole di non ribassabilità del compenso per tutelare la dignità professionale. Leggi i dettagli.

Consiglio di Stato 844/2025: l’equo compenso non si applica automaticamente ai servizi di ingegneria e architettura

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 844/2025, ha confermato che la disciplina dell’equo compenso (Legge 49/2023) non si applica automaticamente agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, poiché il Codice costituisce normativa speciale e autosufficiente. Le tabelle del D.M. 17/06/2016 valgono solo come base di gara e non fissano minimi inderogabili, salvo per manodopera e salari. Il controllo sull’adeguatezza dei corrispettivi avviene tramite la disciplina dell’anomalia delle offerte (art. 110 D.Lgs. 36/2023), non attraverso l’equo compenso. Quest’ultimo rimane un principio generale per le prestazioni professionali, ma non si impone direttamente negli appalti pubblici. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono inserire clausole di non ribassabilità per tutelare l’equo compenso, nei limiti fissati dal D.Lgs. 209/2024. Leggi tutti i dettagli.

Consiglio di Stato 5741/2025: l’equo compenso può essere intaccato dal ribasso su spese e oneri accessori

La tutela del compenso professionale non può essere aggirata mediante artifici contabili o inserimenti impropri nei giustificativi economici: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza 5741/2025.

La sentenza va letta alla luce delle modifiche del Correttivo finalizzate a garantire una remunerazione minima inderogabile per i professionisti, impedendo pratiche elusive mascherate da offerte tecnicamente compatibili.

La controversia riguarda una procedura di gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, che prevede quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel disciplinare una norma vincolante sul compenso minimo con un ribasso percentuale unico riferito esclusivamente all’importo delle spese ed oneri accessori.

All’attenzione dei giudici vi è la questione dell’equo compenso e l’importanza dell’istituto della verifica di anomalia (anche dopo le modifiche apportate dal Decreto Correttivo) nella valutazione della coerenza tra la struttura formale dell’offerta e i suoi contenuti economici effettivi.

Nel caso in esame, una concorrente offre un ribasso del 100% su spese ed oneri accessori, proponendo un importo coincidente con quello incomprimibile (compenso, manodopera, sicurezza).

In sede di verifica, la stazione valuta pari a zero l’offerta economica in ragione del fatto che la normativa sull’equo compenso non consentirebbe di ricomprendere nel compenso stesso i costi generali e gli oneri accessori di commessa elencati nei giustificativi del raggruppamento SM, avendo quest’ultimo azzerato le voci comprimibili proprio per costi generali e oneri accessori.

Il TAR accoglie il ricorso del concorrete “escluso”, ritenendo che l’offerta della ricorrente appare in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale che permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori” ma non il “compenso”, non ravvisandosi alcun vincolo normativo che potesse impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulle voci cui la stessa stazione appaltante permetteva il ribasso. Infatti, l’offerta in questione si è attenuta alle indicazioni della stazione appaltante sulle somme ribassabili, avendo operato il ribasso sulle c.d. voci accessorie e non sul compenso, mentre, la Stazione appaltante non ha dimostrato che questo ribasso intaccasse l’equo compenso.

In appello, il Consiglio di Stato ribalta la decisione rilevando due diversi elementi che viziano il giudizio del TAR:

  • la verifica dell’anomalia dell’offerta non valuta correttamente l’incomprimibilità della voce “compensi“e i potenziali riflessi erosivi dell’azzeramento delle voci comprimibili sull’intangibilità della voce compensi nella misura indicata dalla lex specialis;
  • il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è stato condotta irritualmente dalla commissione di gara.

In premessa, richiamando la pronuncia 844/2025, i giudici ricordano che, seppure la legge 49/2023 sull’equo compenso non trova diretta applicazione nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nulla vieta che la stazione appaltante possa, nell’esercizio della propria discrezionalità ed entro termini ragionevoli, prevedere clausole di non ribassabilità del corrispettivo a fini di tutela dell’equo compenso professionale. Si tratta di un’opzione, riconosciuta espressamente alla stazione appaltante, che limita il confronto concorrenziale ai soli profili qualitativi delle offerte, azzerando il peso della componente prezzo.

In merito all’accoglimento dell’appello, il Consiglio di Stato ritiene l’esito della verifica di anomalia insoddisfacente perché trascura sic et simpliciter i riflessi erosivi che il ribasso del 100% su spese e oneri accessori può sortire sulla tutela dell’equo compenso professionale introdotta espressamente dalla lex specialis di gara.

Il concorrente, dopo aver ribassato al 100% nell’offerta economica le voci ribassabili e aver offerto un importo pari a quello incomprimibile risultante dalla somma dei compensi professionali e degli oneri di sicurezza, in sede di verifica di anomalia delle offerte ha presentato un giustificativo oggettivamente dubbio da cui si inferisce che le voci per spese generali, spese di indagine e addirittura per l’utile di impresa ricadono nella somma di 384.052,98 euro che, a rigore, doveva essere destinata incomprimibilmente all’equo compenso dei professionisti (euro 381.802,98) assieme agli oneri per manodopera (euro 1.500,00) e sicurezza (euro 750,00).

Ne consegue che le voci per spese e oneri accessori, apparentemente ribassate al 100%, si sono riespanse in sede di giustificativo cubando un importo pari a euro 63.133,71 oltre ad un utile teorico di impresa pari a euro 38.079,27 che sono andati ad erodere la quota, in tesi incomprimibile, dei compensi professionali, correlativamente ridotta all’importo di euro 282.840 (come evincibile dal subtotale A della scheda di analisi prodotta in sede di giustificativi). Tale considerazione corrobora, dunque, la scelta della Commissione di valutare non congrua, né attendibile l’offerta del raggruppamento SM.

Il Consiglio di Stato evidenzia pertanto la fallacia argomentativa in cui è incorso il primo giudice laddove ha ritenuto che l’azzeramento delle voci ribassabili non si riverberasse in concreto sull’entità dell’equo compenso, in tesi non ribassabile per espressa previsione del bando.

Inoltre, il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è stato condotto irritualmente dalla commissione di gara, in contrasto con le previsioni del disciplinare (art. 22) che invece riservavano l’intera gestione della sub-procedura di verifica al RUP., in linea con gli indirizzi applicativi della giurisprudenza amministrativa per cui, in punto di principio, il sub-procedimento di anomalia è di competenza del R.u.p. e non della commissione di gara

La sentenza è stata accolta favorevolmente e commentata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024

TAR Calabria 1839/2024: il ribasso al 100% di spese ed oneri accessori non intacca l’equo compenso

TAR Trento 164/2024: il massimo ribasso obbliga alla verifica di congruità

Se la stazione appaltante ha fissato nel bando la ribassabilità della sola voce “spese e oneri accessori”, le offerte recanti ribassi elevati o addirittura pari al 100% devono essere necessariamente sottoposte a giudizio di anomalia.

Inoltre le giustificazioni presentate dagli offerenti devono riferirsi alla specifica voce indicata e la congruità dell’offerta deve essere valutata in relazione a tale voce e non all’offerta complessivamente considerata.

Infine, le giustificazioni devono riguardare gli elementi economici propri della voce spese e oneri accessori, non potendo fare riferimento a fattori estranei all’offerta né tanto meno a possibili vantaggi “curriculari” conseguenti all’aggiudicazione.

E’ quanto stabilito dal Tar Trento con la sentenza n. 194 del 17 dicembre 2024 sull’applicazione della normativa sull’equo compenso agli affidamenti dei servizi di ingegneria operati ai sensi del D.lgs. 36/2023.

Sintesi della sentenza

TAR Lazio 20274/2024: legittimo il ribasso pari al 100% delle spese e oneri accessori se applicabile

È legittimo il ribasso pari al 100% delle spese e oneri accessori nell’ambito di un affidamento di servizi di ingegneria e architettura che non eroda in maniera significativa la componente del “compenso professionale”.

È la conclusione a cui giunge il TAR del Lazio con la sentenza n. 20274 del 14 novembre 2024 accogliendo il ricorso di un RTI contro il provvedimento di aggiudicazione di un affidamento soprasoglia di servizi di architettura e ingegneria.

Nel caso esaminato, il bando prevedeva, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico riferito esclusivamente all’importo delle spese ed oneri accessori, (comprensivo del relativo importo destinato alle sole indagini e prove, esclusa manodopera ed oneri della sicurezza relativi alle sole indagini e prove, non assoggettati a ribasso), al netto dell’iva e degli oneri previdenziali.

Il ricorrente, dopo aver chiesto chiarimenti sul ribasso applicabile, ha proposto un ribasso del 100% sulla base dei criteri indicati dalla SA, che però ha ugualmente ritenuto l’offerta non conforme.

Spiega il TAR che, in base alla nuova disciplina dell’anomalia di cui all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, nei contratti sopra soglia le stazioni appaltanti valutano “la congruità dell’offerta sulla base di elementi specifici”, e che questi debbono essere individuati nel bando di gara. Tuttavia, è da rilevare che, nel caso in esame, l’elemento specifico, sulla base del quale è stata effettuata la verifica dell’anomalia, ovvero il compenso del professionista, è previsto dalla legge.

Richiamando la sentenza 483/2024 del TAR Calabria, si conviene sul principio secondo cui il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è la sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle tabelle ministeriali ed esso costituisce un presidio idoneo a scongiurare i rischi di ribasso eccessivo.

E, infatti, un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del “compenso professionale”, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto, potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione”.

Pertanto il TAR ha accolto il ricorso poiché l’offerta della ricorrente appare in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale, che permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori” ma non il “compenso”, non ravvisandosi alcun vincolo normativo che possa impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulle voci cui la stessa stazione appaltante permetteva il ribasso.

TAR Trentino Alto Adige 230/2024: ribasso solo su spese accessorie

La disciplina sull’equo compenso è compatibile con le disposizioni del codice dei contratti pubblici e consente il ribasso solo delle spese e degli oneri accessori, ma non degli onorari. È la posizione assunta dal TAR del Trentino Alto Adige con la sentenza del 09/10/2024, n. 230.

Il caso preso in esame riguarda una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e contabilità in relazione ai lavori di infrastrutture per una zona residenziale.

Un operatore economico lamentava la violazione della Legge 49/2023 in quanto l’amministrazione procedente non aveva escluso dalla procedura di gara le offerte della prima e della seconda classificata, che indicavano un ribasso anche del compenso del corrispettivo per le prestazioni d’opera intellettuale, determinato ai sensi del D. Min. Giustizia 17/06/2016.

I giudici hanno accolto il ricorso stabilendo che la legge sull’equo compenso integra la disciplina di gara, qualora essa non espressamente preveda l’applicazione della legge sull’equo compenso e consente il ribasso solo delle ulteriori componenti di costo dell’offerta, ossia le spese e gli oneri accessori.

Nello stesso senso si è pronunciata la sentenza del TAR del Trentino Alto Adige Bolzano 09/10/2024, n. 231, con riferimento ad una procedura aperta sopra soglia europea, per l’affidamento di servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

TAR Calabria 642/2024: offerte in ribasso non possono aprioristicamente escluse

Di diverso tenore, invece, è la sentenza del TAR Calabria Reggio Calabria 28/10/2024, n. 642, che ammette la ribassabilità del compenso precisando che le offerte economiche in ribasso – diretto o indiretto che sia – rispetto al compenso fissato ex ante dalla stazione appaltante non possano essere automaticamente ed aprioristicamente escluse.

È piuttosto il subprocedimento di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta la sede ove la stazione appaltante dovrà, in concreto, valutare l’eventuale incidenza del ribasso offerto rispetto alla serietà ed affidabilità dell’offerta.

TAR Calabria 632/2024: ribasso ok, ma da sottoporre ad attenta verifica di anomalia

La sentenza del 24 ottobre 2024, n. 632 del TAR Calabria dedica particolare attenzione alla funzione della verifica di anomalia dell’offerta nella corretta valutazione della violazione dell’equo compenso.

Nel caso in esame la parte ricorrente è risultata prima classificata in una gara che riguardava l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura avendo proposto, quale offerta economica, un ribasso del 100% sulla componente “spese generali e oneri accessori” e una “percentuale di sconto” del 20% sul tempo.

Il RUP ha valutato il ribasso del 100% sulle spese come un ribasso indiretto del compenso professionale, intangibile per legge, e dopo una nuova presentazione di una relazione giustificativa, ha disposto l’esclusione, contro cui è stato presentato il ricorso.

Nel ricorso si contesta di avere travisato il reale tenore delle giustificazioni fornite nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, in quanto lo sconto applicato del 100% riguardava la sola componente “spese generali e oneri accessori”, ribassabile senza alcun limite, senza aver intaccato la parte del valore dell’appalto costituito dai corrispettivi.

I giudici hanno accolto il ricorso sostenendo la tesi secondo cui la S.A. ha dedotto dal mero raffronto tra tabelle le ragioni di un’erosione dellequo compenso direttamente foriera di esclusione, ma ha omesso del tutto la necessaria verifica del complesso delle spiegazioni contenute dal ricorrente nelle relazioni di giustificazione depositate in gara al fine di acclarare se, da un’analisi ragionata e complessiva delle stesse, le giustificazioni offerte in ordine alle ragioni, che lo avevano condotto ad azzerare le “spese generali”, fossero realmente compatibili con la presentazione di un’offerta effettivamente congrua, seria, sostenibile e realizzabile, come peraltro previsto dall’art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, ossia, in ultima analisi, ad un’offerta rispettosa delle previsioni di gara in tema di ribasso e, nel contempo, credibile.

La stazione appaltante deve procedere, pertanto, alla rivalutazione delle giustificazioni presentate dalla ricorrente in fase procedimentale.

TAR Calabria 642/2024: le offerte in ribasso rispetto al compenso non possano essere automaticamente escluse

Nella stessa direzione, ma con esito opposto, un’altra sentenza del TAR Calabria (28 ottobre 2024, n. 642) che ribadisce come le offerte economiche in ribasso – diretto o indiretto che sia – rispetto al compenso fissato ex ante dalla stazione appaltante non possano essere automaticamente ed aprioristicamente escluse.

In questo caso il Collegio ha ritenuto legittima l’esclusione per anomalia di un offerente “non in quanto questa, azzerando le spese generali ed oneri accessori (con un ribasso del 100% delle stesse), avrebbe, sia pure indirettamente, eroso il compenso indicato nella lex specialis così incorrendo, in via immediata e diretta, nella violazione dei principi di cui alla L. n. 49/2023 bensì in quanto le giustificazioni – ondivaghe – rese dalla concorrente in questione sono state reputate non condivisibili“.

Tar Catania 3319/2024: legittimo il ribasso del 100% sugli oneri accessori

In una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante ha stabilito che rispetto all’importo posto a base d’asta non è ammesso il ribasso sul compenso strettamente inteso, ma sulle sole spese generali e oneri accessori.

In questo caso è da considerarsi legittima l‘offerta di un concorrente che abbia proposto un ribasso sulle spese generali e oneri accessori pari al 100% rinunciando totalmente a questa parte di corrispettivo.

È quanto ha stabilito il Tar Sicilia con la sentenza n. 3319 dell’8 ottobre 2024.

TAR Veneto 632/2024: non c’è antinomia tra equo compenso e codice appalti

La sentenza del TAR Veneto n. 632 del 3 aprile 2024 affronta tutti gli argomenti sopra esposti, concludendo che non sussiste alcuna antinomia in concreto tra la Legge 49/2023 e la disciplina del codice dei contratti pubblici.

TAR Lazio 8580/2024: escluso il disallineamento tra Legge 49 e D.Lgs. 36

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 8580 del 30 aprile 2024 ha stabilito che non c’è contrasto tra l’equo compenso e la libertà di stabilimento o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità.

Il TAR ha escluso un disallineamento tra la Legge 49/2023 e il D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui impone l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Infatti la Legge 49/2023 non preclude l’applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell’OEPV, poiché il compenso del professionista è soltanto una delle componenti del prezzo determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a spese ed oneri accessori.

Da un lato, la Legge 49/2023 prevede esplicitamente l’applicazione alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni; dall’altro lato, l’art. 8 del D.Leg.vo 36/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale (salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente).

La Legge 49/2023, oltre a perseguire obiettivi di protezione del professionista, mediante l’imposizione di un’adeguata remunerazione per le prestazioni da questi rese, contribuisce, tra l’altro, analogamente al giudizio di anomalia dell’offerta, a evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione.

Infine, con riferimento al fatto che l’art. 2, comma 1, della Legge 49/2023 specifica che la legge è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del Codice civile, la scelta di applicare la disciplina sull’equo compenso esclusivamente alle prestazioni di natura intellettuale rese in favore della PA dal singolo professionista, che non necessiti (o comunque non si avvalga) di un’organizzazione di mezzi e risorse, sarebbe difficilmente giustificabile; inoltre, imporre il rispetto della norma sull’equo compenso soltanto per le prestazioni rese dal professionista che operi (e partecipi a una procedura a evidenza pubblica) uti singuli, avrebbe l’effetto di concretizzare una inammissibile disparità di trattamento tra quest’ultimo e i professionisti che, viceversa, operino (e concorrano) nell’ambito di società, associazioni o imprese.

TAR Campania 1494/2024: equo compenso e codice appalti sono incompatibili

Con la sentenza 16 luglio 2024, n. 1494 anche il TAR Campania – dopo il TAR Veneto (sentenza 3 aprile 2024, n. 632) e il TAR Lazio (sentenza 30 aprile 2024, n. 8580) – interviene sulla questione dell’equo compenso e della sua applicazione nelle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

In opposizione alle sentenze precedenti che confermano la non incompatibilità tra il D.Lgs. 36/2023 e la Legge 49/2023 e la possibilità di limitare il ribasso nelle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria alla voce “spese e oneri accessori” di cui all’art. 5 del D.M. 17/06/2016, la nuova pronuncia del TAR Campania ammette la possibilità di ribassare la quota di compenso indicando il meccanismo di verifica dell’anomalia a valle della presentazione delle offerte come garanzia di congruità.

TAR Calabria 483/2024: equo compenso è derogabile

Il TAR Calabria (sentenza 25 luglio 2024, n. 483) ammette la derogabilità dell’equo compenso.

Secondo i giudici calabresi, l’importo a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura, calcolato sulla base del Decreto Parametri, può essere ribassato in tutte le sue voci dai professionisti concorrenti. A suffragare tale tesi, i giudici richiamano i seguenti argomenti:

  • l’incompatibilità tra i due sistemi normativi;
  • la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche;
  • l’instabilità e l’incertezza prodotte al sistema dal ricorso al giudice civile per contestare gli affidamenti.

Le posizioni di ANAC sull’equo compenso

Delibera ANAC 18/2026: no ai punteggi premiali per “servizi tecnici gratuiti”

Con la Delibera n. 18 del 28 gennaio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene su un tema molto concreto e ricorrente nella prassi: la legittimità, nelle gare per servizi di architettura e ingegneria, di criteri di valutazione dell’offerta tecnica che attribuiscono punteggio a prestazioni professionali “gratuite” offerte dal concorrente, tipicamente qualificate come “servizi aggiuntivi” o “opere complementari”.

Il caso origina da un’istanza OICE relativa a una procedura aperta del Comune di Terzigno per servizi tecnici (progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE) con OEPV qualità/prezzo. Il disciplinare prevedeva, tra i criteri tabellari, 20 punti su 70 per la “gratuità servizi per opere complementari”, articolati in sub-criteri riferiti a quattro “stralci complementari”.

La conclusione di ANAC è netta: il principio dell’equo compenso, come codificato dal novellato art. 8, comma 2, del d.lgs. 36/2023, non consente alle stazioni appaltanti di introdurre meccanismi che incentivano l’offerta di servizi aggiuntivi gratuiti per aggiudicarsi la gara.

Anche quando le prestazioni ulteriori non sono “poste a base di gara” e sono formalmente facoltative, se vengono valorizzate come componente premiale e sono predeterminate/stimabili, devono essere comunque assoggettate a compenso professionale.

In altri termini, la “gratuità” non può diventare un ribasso mascherato o un modo indiretto di comprimere il corrispettivo. In coerenza, ANAC richiama anche un principio espresso dal Consiglio di Stato (III, 3 luglio 2025 n. 5741) sulla necessità di evitare erosioni dell’equo compenso attraverso voci comprimibili o ribassi indiretti.

Leggi la sintesi redazionale del provvedimento

Parere ANAC 167/2025: gare solo con il criterio dell’offerta più vantaggiosa

La Stazione Appaltante non può operare indebite commistioni tra le regole che presidiano lo svolgimento delle procedure aperte e quelle che invece regolano gli affidamenti diretti bypassando i rilevanti correttivi alla originaria disciplina codicistica di cui all’art. 41 che il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto in materia di equo compenso.

Inoltre, non si applica ai servizi di architettura e ingegneria il criterio del minor prezzo per i servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

È quanto chiarisce l’ANAC nella delibera n. 167 del 30 Aprile 2025 intervenendo sul complesso caso di un ente che ha deciso di procedere con l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria mediante procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 36/2023, con importo a base d’asta inferiore alla soglia dei 140.000 euro e criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’articolo 108, del D.Lgs. 36/2023.

La scelta ha comportato l’inevitabile difficoltà di individuare la normativa applicabile in tema di offerte anomale e di equo compenso che apparentemente non contempla tale ipotesi.

L’autorità anticorruzione ritiene che l’operato della Stazione appaltante non sia conforme alle disposizioni normative concernenti le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e alla relativa valutazione di congruità delle offerte ai sensi degli articoli 41, comma 15-bis, ter e quater, 50, comma 1, lett. b), 54, 71 e 108 del d.lgs. n. 36/2023 e che pertanto la gara oggetto di contestazione debba essere annullata in autotutela e dato avvio ad una nuova procedura selettiva in conformità alle indicazioni contenute nel presente parere e alle correlative disposizioni normative richiamate.

L’ANAC precisa che le opzioni normative a disposizione dell’Ente fossero due:

  • affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b) con criterio del prezzo più basso e applicazione della riduzione del corrispettivo determinato secondo le modalità dell’Allegato I.13 del Codice nella misura massima del 20%,
  • procedura aperta ai sensi dell’articolo 71, con utilizzazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e applicazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 15-bis e ter in ordine, rispettivamente, alla concreta applicazione del principio dell’equo compenso negli appalti pubblici e all’eventuale, ulteriore valutazione dell’anomalia dell’offerta secondo principi e criteri espressamente previsti nella lex specialis di gara.

Nel caso in esame, la stazione appaltante ha legittimamente scelto la gara a procedura aperta, una soluzione possibile, anche al di sotto della soglia dei 140mila euro, se «non censurabile per manifesta illogicità, incongruità, sproporzione o palese travisamento dei fatti», come precisa l’Anticorruzione.

Tuttavia una volta scelta la procedura aperta, la stazione appaltante avrebbe dovuto seguire le regole che contraddistinguono la procedura scelta, ossia quella aperta, e quindi non avrebbe potuto utilizzare il criterio del prezzo più basso per la scelta dell’operatore economico. Era, invece, inevitabile l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e non criterio del prezzo più basso) con verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 15-bis e comma 15-ter del Codice. Dunque, il 65% dell’importo a base d’asta andava considerato fisso e il restante 35% poteva essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

In merito al second opunto, neppure il fugace richiamo, contenuto nel Disciplinare di gara, all’art. 108, comma 3, il quale prevede la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, può giustificare la scelta della Stazione appaltante di applicare tale criterio di aggiudicazione, stante l’impossibilità di classificare i servizi di ingegneria e architettura e, nella specie, quello del Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE), come servizio standardizzato, né tantomeno quale servizio “le cui condizioni sono definite dal mercato”, posto che può essere considerato “servizio standardizzato” solo quello che per sua natura, ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità, come mera ripetizione di una attività sempre identica a sé stessa che non richiede mai l’elaborazione di soluzioni personalizzate.

Parere ANAC 16/2025: deve essere applicata la normativa in vigore alla data del bando!

In una gara per servizi di ingegneria o architettura può sopraggiungere una modifica normativa che incide sul criterio di aggiudicazione o sull’equilibrio economico dell’appalto. Può la stazione appaltante:

  • applicare retroattivamente le nuove regole?
  • rinegoziare le condizioni economiche di un accordo quadro prima dei contratti attuativi?
  • utilizzare il cosiddetto “quinto d’obbligo” per ritoccare l’importo a base d’appalto?

A questi interrogativi risponde il parere consultivo ANAC 16 aprile 2025, n. 16, riguardante l’impatto del Correttivo Appalti sugli accordi quadro per servizi tecnici già banditi.

Nel caso in oggetto una stazione appaltante nel 2024 aveva avviato una procedura aperta, suddivisa in lotti, per stipulare accordi quadro triennali con più professionisti (progettazione, BIM, coordinamento sicurezza). Il compenso era fissato in misura pre-determinata e la gara si svolgeva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato unicamente sulla qualità tecnica, in linea alla Legge 49/2023 sull’equo compenso.

Nel frattempo è entrato in vigore il d.Lgs. 209/2024 (Correttivo), che ha inserito nell’art. 41 del del D.Lgs. 36/2023 i nuovi commi 15-bis e 15-ter, rivedendo radicalmente la disciplina del corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria.

Secondo l’ANAC, la regola fondamentale è che una procedura di gara resti disciplinata dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, anche se l’aggiudicazione o la stipula dei contratti attuativi avvengono dopo l’entrata in vigore di nuove disposizioni. Possiamo quindi dedurre che:

  • i commi 15-bis e 15-ter dell’art. 41 non si applicano alle gare bandite prima del 31 dicembre 2024 (data di efficacia del Correttivo);
  • gli accordi quadro restano ancorati ai criteri e agli importi fissati del bando, anche se firmati dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto;
  • modificare i corrispettivi prima della stipula dei contratti attuativi costituirebbe una variazione sostanziale vietata dall’art. 59 D.Lgs. 36/2023; lo stesso vale per un uso anticipato dell’art. 120 sul “quinto d’obbligo”, che presuppone un contratto già in esecuzione.

In conclusione, la normativa da applicare è quella in vigore alla data del bando, non quella in vigore al momento in cui si firmano i contratti attuativi e le condizioni economiche di un accordo quadro non possono essere modificate salvo nei limiti (molto restrittivi) dell’art. 59 Codice dei contratti.

Per essere sempre in linea con il codice appalti e per adempiere a tutti i nuovi obblighi, ti consiglio di prendere familiarità con l’Ambiente di Condivisione Dati e pubblicare, condividere dati e documenti dei bandi di gara secondo le richieste normative.

Parere ANAC 77/2025: legittimo il ribasso del 100% sulle spese e oneri accessori

Non possono essere escluse le offerte recanti un ribasso del 100% sulle spese e oneri accessori nel caso in cui la lex specialis, pur prevedendo una formula non adatta alla risoluzione di tale evenienza, non ne contempli l’esclusione.

Spetta alla stazione appaltante verificare, nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta, l’attendibilità, serietà e congruità di tali offerte.

È quanto chiarito dall’ANAC con il parere di precontenzioso del 3 marzo 2025, n. 77 in risposta a un’istanza sulla legittimità di una procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria.

Secondo l’istante, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere tutte le offerte, compresa quella dell’aggiudicatario, che proponevano un ribasso del 100% sull’importo a base d’asta per spese e oneri accessori, in quanto la formula matematica di proporzionalità inversa prevista dal disciplinare per la valutazione dell’offerta economica comportava che ciascuna offerta dovesse essere posta in relazione inversamente proporzionale all’offerta migliore e pertanto, nel caso in cui quest’ultima fosse pari a zero e tale valore costituisse quindi il dividendo, qualsiasi relazione con le altre offerte avrebbe dato un risultato pari a zero.

La stazione appaltante ha osservato come la possibilità di presentare ribassi del 100% sulle voci di spese e oneri accessori fosse, in generale, ammessa dalla giurisprudenza, mentre in sede di verifica di anomalia sarebbe comunque sempre possibile verificare la sostenibilità dell’offerta e il rispetto del principio dell’equo compenso.

Con riferimento, poi, alla specifica questione della formula individuata dalla lex specialis, ha ammesso che una formula che adotta un criterio di proporzionalità inversa non è adatta a gestire ribassi del 100%.

Tuttavia, la Commissione di gara non ha ritenuto di escludere offerte recanti tale ribasso, in ossequio al principio del risultato accolto dal Codice dei contratti, al fine di conseguire l’obiettivo della stazione appaltante nel rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti.

Secondo l’ANAC, nel caso in esame, rileva il fatto che il disciplinare non prevede in alcun modo l’esclusione delle offerte pari a zero ma chiarisce le modalità di attribuzione del punteggio. Inoltre, resta il fatto che spetta alla stazione appaltante valutare l’attendibilità, serietà e congruità di tali offerte nell’ambito del subprocedimento di anomalia.

I provvedimenti ANAC adottati prima del D.Lgs. 209/2024

Prima delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo 2025, l’ANAC è intervenuta più volte sulla spinosa questione dell’applicazione della legge sull’equo compenso nelle gare per servizi di ingegneria e architettura.

Con il parere 40/2024 l’ANAC risponde ad una stazione appaltante su un affidamento di servizi di architettura e di ingegneria, il cui disciplinare di gara consente il ribasso sull’onorario professionale in ogni sua componente.

Su questa gara il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha chiesto la sospensione della procedura e la rettifica del bando sulla base della recente sentenza del Tar Veneto 632/2024 (che ha ritenuto applicabile le norme sull’equo compenso ai contratti pubblici).

L’Autorità ribadisce che il tema dei rapporti tra la normativa sull’equo compenso per prestazioni professionali dettata dalla Legge 49/2023 e la disciplina recata dal d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura continua a sollevare dubbi interpretativi e richiede un coordinamento tra le norme.

Da una parte, la legge 49/2023 attribuisce un carattere inderogabile agli importi calcolati ai sensi del D.M.  17/06/2016, richiamato dall’Allegato I.13 dell’attuale Codice dei contratti,, con la conseguenza che non sarebbero ammesse riduzioni dell’importo a base di gara né ribassi in sede di gara inferiori al minimo tariffario.

Dall’altra, il Codice dei contratti richiama i suddetti parametri ai fini della determinazione dell’importo a base di gara che, di regola, è soggetto a ribasso.

La Legge 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell’ambito della relativa disciplina.

Allo stesso tempo stabilisce all’art. 3 che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei.

Occorre inoltre evidenziare che anche il codice dei contratti pubblici persegue la finalità sottesa alla legge 49/2023, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali della concorrenza in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica:

  • l’articolo 8, comma 2 prevede che la pubblica amministrazione garantisca l’applicazione del principio dell’equo compenso;
  • l’articolo 41, comma 15, fissa la modalità per l’individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara facendo riferimento alle tabelle contenute nell’allegato I.13;
  • l’articolo 108, comma 2, individua, quale criterio di aggiudicazione per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000,00 euro quello del miglior rapporto qualità/prezzo, garantendo un’adeguata valutazione dell’elemento qualitativo.

È prevista inoltre l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi).

ANAC ricorda, inoltre, che in altre sedi è stato stabilito che la legge 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del Codice civile (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e più in generale a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l’equilibrio sinallagmatico. I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio.

Nel merito si ritiene utile considerare che la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza.

Inoltre, sotto il profilo della spesa pubblica, l’Autorità ha osservato ulteriormente che, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 49/2023, dall’attuazione della stessa legge “non devono derivare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, circostanza che, invece, si realizzerebbe in caso di gare a prezzo fisso.

Alla luce di queste considerazioni, ANAC rilancia tre possibili soluzioni, già proposte nel testo del Bando tipo n. 2/2023 (in corso di approvazione):

  • procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
  • procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’importo a base d’asta è limitato alle sole spese generali;
  • inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara (delibera 101/2024).

L’ultima opzione è comunque ammessa dall’Autorità in quanto l’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati non consente a priori l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

Con la Delibera del 20/07/2023, n. 343, l’ANAC ha indicato che, in base alla nuova disciplina dell’equo compenso, per i servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali.

Nello Schema di Bando tipo n. 2/2023 ha illustrato tre possibili soluzioni, ovvero: procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica; possibile ribasso limitato alle spese generali; inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara.

Con la delibera 101/2024l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) affronta la questione dell’applicazione dell’equo compenso nei contratti pubblici con particolare riferimento alla loro certificazione, al ribasso e all’eterointegrazione dei bandi. Affrontando il caso specifico l’ANAC ha affermato che, in assenza di norme chiare, una stazione appaltante può prevedere la ribassabilità dei servizi di progettazione.

In questa occasione l’Autorità ha indicato che l’incertezza circa le modalità applicative della normativa sull’equo compenso nelle procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, unitamente ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e al principio dell’autovincolo, impediscono che possa operare l’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

Con una nota del 23 aprile 2024 l’ANAC ha sollevato nuovamente l’allarme sull’urgenza di chiarire la questione dell’equo compenso, ritenendola una problematica di rilevanza critica che richiede una soluzione rapida e precisa. L’assenza di direttive chiare e uniformi comporterebbe rischi di discriminazione e di distorsione della concorrenza nel settore delle gare pubbliche.

Nella relazione annuale 2023, l’ANAC segnala i rischi di aumento dei costi degli affidamenti legati all’automatica applicazione ai contratti pubblici del principio dell’equo compenso, sul quale ANAC ha più volte sollecitato un intervento chiarificatore del Governo.

L’Autorità precisa, inoltre, che è doveroso valorizzare la progettazione e retribuire adeguatamente i professionisti, senza però che la riduzione della concorrenza penalizzi i più giovani ed i più piccoli, oltre a pesare eccessivamente sulle casse pubbliche.

CNAPPC: l’equo compenso va sempre applicato nelle gare pubbliche

Il compenso per le prestazioni professionali – come hanno anche evidenziato recenti sentenze amministrative – deve essere equo e proporzionato al valore del lavoro svolto. E’ questa una interpretazione giuridica che rappresenta un passo significativo verso la tutela della dignità professionale e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori autonomi che devono essere affermate con forza attraverso l’applicazione della disciplina dell’equo compenso anche agli appalti pubblici”.

E’ quanto ha dichiarato Massimo Crusi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) in un comunicato stampa del 18 ottobre.

“Le recenti sentenze – continua Crusi – hanno fornito nuove indicazioni riguardo alla necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose e adeguate per i professionisti del settore ed è quindi fondamentale che il committente pubblico riconosca il valore del lavoro dei professionisti e delle professioniste, promuovendo una cultura del rispetto reciproco e della valorizzazione delle competenze.”

“Sta emergendo senza dubbio – dice ancora Crusi – una prevalenza di orientamenti giurisprudenziali che riconoscono l’obbligo di rispettare l’equo compenso fin dalla fase iniziale della procedura di affidamento, come confermato dai Tribunali Amministrativi Regionali di Veneto, Lazio, Sicilia e Bolzano. Queste sentenze affermano che la legge assume natura imperativa, sostenendo che il rispetto dei parametri ministeriali per la determinazione del compenso dei professionisti è obbligatorio e non negoziabile. Il compenso non è equo se non ancorato ai parametri”.

La norma, infatti, obbliga la Pubblica Amministrazione a rispettare i parametri ministeriali fin dall’inizio della procedura di gara, impedendo il ribasso del compenso e limitando tale facoltà alla componente spese.

“La disciplina dell’equo compenso – ricorda ancora Crusi – comporta un rafforzamento delle tutele e dell’interesse alla partecipazione alle gare pubbliche, rispetto alle quali l’operatore economico, sia esso grande, piccolo, italiano o di provenienza UE, è consapevole del fatto che la competizione si sposterà eventualmente su profili accessori del corrispettivo globalmente inteso (ad esempio sulle spese generali) e, ancor di più sul profilo qualitativo e tecnico dell’offerta formulata”.

“Il meccanismo che deriva dall’applicazione della legge sull’equo compenso – conclude – è tale da garantire sia dei margini di flessibilità e di competizione anche sotto il profilo economico, sia la valorizzazione del profilo qualitativo e del risultato, in piena coerenza con il dettato normativo nazionale e dell’Unione Europea, senza alcun contrasto con la libertà di stabilimento o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità.

La posizione CNI su equo compenso e appalti

La sentenza del Consiglio di Stato, III Sezione, 3 luglio 2025 n.574 offre al Consiglio Nazionale degli Ingegneri di tornare sul tema dell’applicazione del principio dell’equo compenso all’interno degli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura.

La controversia affronta dai giudici di Palazzo Spada è sorta a seguito dell’esclusione di un operatore economico che, – in sede di offerta economica e successiva verifica di anomalia – aveva praticato un ribasso del 100% sulle spese ed oneri accessori ribassabili, riuscendo così di fatto ad erodere indirettamente anche la quota di compenso professionale teoricamente intangibile.

Il TAR competente aveva inizialmente annullato l’esclusione disposta dalla stazione appaltante, ritenendo non provato che il ribasso sulle spese incidesse sull’equo compenso, ma tale decisione era stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato.

Nel giudizio di appello il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, ha riformato la pronuncia di primo grado e annullato gli atti impugnati, con ciò riconoscendo la legittimità dell’azione della Stazione Appaltante volta a tutelare l’equo compenso nel caso di specie.

La portata innovativa e chiarificatrice della sentenza – sottolinea il CNI – risiede nel riconoscimento della facoltà della stazione appaltante di introdurre nei documenti di gara clausole finalizzate a garantire il principio dell’equo compenso professionale; ad esempio, prevedendo la non ribassabilità (in tutto o in parte) del corrispettivo posto a base d’asta e la sua intangibilità.

In tal caso, qualsiasi stratagemma dell’offerente volto ad aggirare detta previsione (ad esempio, ribassando al massimo le voci accessorie, per poi riassorbirle nella parte di compenso
teoricamente fissa, durante la giustificazione dell’offerta) può legittimamente essere sanzionato dalla stazione appaltante.

Questa facoltà – esercitabile in via discrezionale dalla P.A. entro i margini consentiti – è anzi pienamente coerente con il quadro normativo vigente: la pronuncia richiama espressamente il disposto dell’art.108, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 (già previsto in termini simili dall’art.95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016), il quale autorizza la Stazione Appaltante a stabilire a monte un prezzo fisso o massimo, spostando la competizione tra gli operatori economici unicamente sugli aspetti qualitativi.

Le modifiche inserite nel Codice dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024 – (art.41, commi 15-bis e 15-quater) rappresentano la traduzione applicativa di dettaglio di tale principio nelle procedure di affidamento.

Il Consiglio di Stato, riesaminando la documentazione tecnica, ha concordato sul fatto che nell’offerta esclusa le spese generali e persino un margine di utile d’impresa erano stati indebitamente ricompresi nell’importo del compenso professionale “non ribassabile”, con l’effetto di ridurre quest’ultimo ben al di sotto del livello minimo previsto. Ciò ha confermato la fondatezza dell’esclusione disposta dalla Commissione di gara, poiché l’azzeramento delle spese comprimibili si era tradotto, in concreto, in un inammissibile pregiudizio all’equo compenso dei professionisti.

In definitiva, conclude il CNI, il Consiglio di Stato ha rimarcato che le clausole di salvaguardia del compenso professionale, inserite nel bando, devono essere rispettate dagli offerenti e fatte rigorosamente rispettare dalle stazioni appaltanti, pena altrimenti la violazione dei principi posti a tutela della dignità della professione.

Nell’articolo “Equo compenso nei servizi di progettazione: cosa dice il Codice Appalti” offriamo il resoconto dettagliato e aggiornato del dibattito giurisprudenziale in corso, le posizioni assunte da vari stakeholders e la nuova disciplina prevista dal Correttivo 2025 al Codice Appalti.

FAQ Equo compenso

Quali sono le soglie economiche che determinano l’applicazione della disciplina dell’equo compenso nelle gare di ingegneria e architettura?

La disciplina dell’equo compenso si applica ai contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura il cui importo è pari o superiore a 140.000 euro, soglia di rilevanza europea. Per importi inferiori, la riduzione dei corrispettivi è possibile ma non può superare il 20%.

Come viene suddiviso il corrispettivo da porre a base di gara secondo il decreto Correttivo 2025?

Il corrispettivo complessivo si divide in due parti: il 65% è un prezzo fisso e non ribassabile, a garanzia dell’equo compenso minimo, mentre il restante 35% può essere soggetto a offerte al ribasso, con un tetto massimo per il punteggio economico fissato al 30% per valorizzare la qualità dell’offerta.

Qual è il ruolo delle stazioni appaltanti nel verificare le offerte anomale nelle gare pubbliche?

Le stazioni appaltanti devono applicare una verifica rigorosa delle offerte anomale, con l’effetto di escludere automaticamente le proposte che non rispettano i principi dell’equo compenso, evitando così compensi eccessivamente ribassati che comprometterebbero la qualità del servizio.

Quali sono le principali critiche dell’ANAC riguardo alla nuova formula di calcolo dell’equo compenso introdotta dal decreto Correttivo?

L’ANAC ha espresso preoccupazioni riguardo all’appiattimento verso il basso che la formula potrebbe determinare, sottolineando che questa soluzione, pur essendo un compromesso ragionevole, non risolve completamente le problematiche relative all’equo compenso per altre prestazioni intellettuali oltre ai servizi di ingegneria e architettura.

Come può il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa garantire l’equo compenso nelle gare pubbliche di progettazione?

Il criterio valuta il miglior rapporto qualità/prezzo, assegnando un peso rilevante alla qualità tecnica (70%) e limitando la componente economica ribassabile al 30%, con un prezzo fisso non ribassabile per la maggior parte del corrispettivo (65%). Questo meccanismo incentiva la qualità delle prestazioni professionali e tutela il compenso equo.

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 Alfonso Roma

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