Il DVR è un documento obbligatorio previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 per identificare e valutare i rischi presenti in un’azienda.
Le informazioni contenute al suo interno sono relative a tutti i rischi individuati ed analizzati in sede di valutazione, con le rispettive misure preventive e protettive da mettere in atto per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, questi rischi.
Redigere il DVR è un obbligo che il datore di lavoro deve osservare; il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per:
- tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori;
- diminuire la probabilità che incorrano in incidenti e infortuni;
- evitare severe sanzioni e, in alcuni casi, anche l’arresto.
Per evitare queste sanzioni, ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR in cui trovi delle linee guida efficaci per la valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro; puoi usarlo gratuitamente per 30 giorni e redigere il DVR tenendo conto di tutte le specificità della tua attività.
Cos’è il DVR?
DVR sta per Documento di Valutazione dei Rischi. Il documento di valutazione dei rischi viene elaborato per descrivere rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si tratta di un adempimento a carico del datore di lavoro e un documento obbligatorio (previsto dal testo unico sicurezza) che serve ad individuare i rischi presenti in un luogo di lavoro e ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.
A seguito della valutazione dei rischi, viene attuato un apposito piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le probabilità di situazioni pericolose.
Chi redige il DVR?
Il responsabile del documento di valutazione dei rischi è il datore di lavoro in collaborazione con:
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
- il rappresentante dei lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere accesso costantemente al documento;
- il medico competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.
Per comprendere meglio chi redige il DVR, ti consiglio di approfondire: chi redige il DVR.
Quando va redatto il DVR?
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente (socio lavoratore di azienda, tirocinante, stagista, lavoratore con contratto temporaneo). Sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR, invece, le aziende che non hanno dipendenti (come le imprese familiari e i liberi professionisti).
Il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare il documento entro 90 giorni dall’apertura della nuova attività. Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale, munito di data certa e deve riportare la firma del datore di lavoro.
La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve essere resa disponibile per eventuali visite d’ispezione (ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco) che possono richiederne la visione. La mancata o incompleta compilazione comporta severe sanzioni per il datore di lavoro.
DVR e patente a crediti: da requisito a elemento premiante
Il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi è un requisito richiesto ai fini del rilascio della patente a crediti. Il suo possesso può essere attestato in fase di richiesta mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
E’ inoltre possibile ottenere 3 crediti aggiuntivi in caso di adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate.
DVR standardizzato
Il DVR standardizzato (DVRS) è un modello di riferimento che consente di effettuare la valutazione dei rischi in maniera semplice e guidata. Nelle aziende con un numero di lavoratori inferiore a 10 può essere redatto il DVR con procedure standardizzate approvato dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, possono adottare il DVR standardizzato anche le aziende che occupano fino a 50 lavoratori.
La procedura standardizzata permette di effettuare la valutazione dei rischi mediante l’uso di check-list contenenti un elenco dei pericoli da verificare. Questo garantisce la non contestabilità del documento da parte di eventuali visite ispettive, essendo la valutazione effettuata in maniera standard.
La valutazione dei rischi con la procedura standardizzata può essere schematizzata in 4 semplici step:
- descrizione dell’azienda e delle attività svolte;
- individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi e scelta delle misure di prevenzione;
- definizione del programma di miglioramento.
Per la redazione di un DVR standardizzato ti suggerisco di provare nella versione gratuita di 30 giorni un software DVR standardizzato che, oltre a guidarti nella compilazione del documento, ti consente di ottenere anche planimetrie degli ambienti di lavoro, organigramma aziendale e tutta la modulistica richiesta dalla normativa.
Per comprendere meglio ogni step della procedura, ti consiglio di approfondire: DVR con procedure standardizzate.
Cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi?
All’interno del documento di valutazione di valutazione dei rischi sono descritte tutte le informazioni relative all’azienda, alla valutazione dei rischi e alle misure adottate per ridurli. Nello specifico, il documento deve contenere:
- anagrafica aziendale;
- descrizione degli ambienti di lavoro;
- numero di addetti e identificazione delle mansioni;
- descrizione del ciclo lavorativo: fasi di lavoro, elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.
- organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
- relazione sulla valutazione di tutti i rischi con pericoli presenti in ogni fase lavorativa e mansione, dipendenti esposti ai rischi per la sicurezza e la salute (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc.), stima dell’esposizione e della gravità del danno;
- controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate;
- criteri seguiti nella valutazione dei rischi;
- programma di informazione e formazione dei lavoratori;
- periodo in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi;
- programma delle misure di prevenzione e protezione con le procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e i dispositivi di protezione individuali (DPI);
- programma con misure di miglioramento per aumentare i livelli di sicurezza nel tempo.
DVR: in che cosa consiste il piano programmatico eventi?
In materia di salute e sicurezza del lavoro il piano programmatico degli eventi rappresenta uno scadenzario delle misure da implementare e delle attività da svolgere in azienda, si tratta del piano di miglioramento aziendale.
Il piano di miglioramento aziendale ha lo scopo di pianificare gli interventi sulla sicurezza del lavoro ed è il risultato ottenuto in seguito alla valutazione dei rischi del DVR.
Il piano contiene:
- i miglioramenti da eseguire;
- i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure;
- le risorse impiegate per la realizzazione degli interventi;
- la data in cui è previsto l’intervento definita in base al livello di priorità.
Il piano viene, poi, verificato alla chiusura per misurarne l’efficacia raggiunta. Per redigere un piano di miglioramento, ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR grazie al quale ottieni il DVR comprensivo del piano di miglioramento per la promozione della crescita continua e nel tempo dei livelli di sicurezza.
DVR: esempio in PDF
Ecco un esempio in formato PDF di DVR da scaricare gratuitamente, elaborato con il software redazione del DVR con il quale puoi produrre tutta la modulistica per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui hai bisogno.
Esempio DVR realizzato con CerTus-LdL
DVR: sentenze di riferimento e approfondimenti
Di seguito, si riportano una serie di sentenze che chiariscono e precisano aspetti fondamentali sul DVR.
Cassazione penale 21983/2026 – Linea vita: dopo l’installazione il DVR va aggiornato?
La Cassazione, con la sentenza n. 21983/2026, ha affermato che l’installazione di una linea vita non è sufficiente a garantire la sicurezza nei lavori in quota. Il datore di lavoro deve aggiornare il DVR e predisporre specifiche procedure operative che disciplinino l’utilizzo del sistema anticaduta.
Nel caso esaminato, il datore di lavoro è stato condannato perché, dopo l’installazione della linea vita, non aveva aggiornato il DVR, non aveva predisposto un adeguato piano di emergenza e non aveva individuato chiaramente i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati della gestione delle attività.
La Corte ha ribadito che il DVR deve contenere non solo la valutazione dei rischi, ma anche le procedure di prevenzione, le modalità operative, i DPI da utilizzare, le misure di emergenza e i soggetti responsabili della loro attuazione.
Pertanto, l’installazione di una linea vita comporta l’obbligo di rivedere la documentazione aziendale e di organizzare adeguatamente l’attività lavorativa, compresa la gestione delle emergenze e del recupero di un lavoratore in caso di caduta. Leggi l’approfondimento.
Cassazione penale 16359/2026 – Cassazione: DVR inadeguato quando individua solo categorie generali di rischio
La sentenza n. 16359/2026 della Corte di Cassazione riguarda un infortunio mortale avvenuto durante la manutenzione di un autocarro. Il mezzo, acceso con cabina ribaltata, marcia inserita e freno disattivato, si è mosso investendo un lavoratore. La Corte ha attribuito responsabilità al datore di lavoro e al RSPP, evidenziando l’inadeguatezza del DVR.
Secondo i giudici, non è sufficiente indicare genericamente nel DVR il “rischio di investimento”: occorre analizzare la specifica fase operativa e definire procedure dettagliate per prevenire il pericolo. Nel caso concreto mancavano istruzioni precise, protocolli di sicurezza, indicazioni sull’uso dei dispositivi e adeguata formazione dei lavoratori.
La Cassazione ribadisce inoltre che l’esperienza dei lavoratori non sostituisce gli obblighi di formazione e che il rischio deve essere valutato in relazione alla concreta sequenza di lavoro. Anche il RSPP può essere ritenuto responsabile se non individua e segnala correttamente i rischi e le misure preventive necessarie. Leggi l’approfondimento.
Cassazione penale 14579/2026 – DVR senza data certa: la Cassazione non ammette sanatorie postume
La sentenza n. 14579/2026 della Cassazione ribadisce principi molto rigorosi sulla gestione della sicurezza sul lavoro e, in particolare, sulla valenza probatoria della documentazione prevenzionistica. Il primo punto centrale riguarda il DVR: un documento privo di data certa o redatto in modo non attendibile non solo perde efficacia difensiva, ma può diventare un elemento a carico del datore di lavoro, poiché può far presumere una redazione postuma rispetto all’infortunio.
La Corte chiarisce quindi che non basta la mera esistenza formale del DVR, ma è essenziale che esso sia tracciabile, aggiornato e coerente con la reale organizzazione aziendale. Altro principio rilevante riguarda la formazione dei lavoratori: il possesso di un patentino o l’esperienza pratica non sostituiscono la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro resta responsabile della formazione specifica, strutturata e verificabile. Infine, la Cassazione restringe ulteriormente l’ambito della condotta abnorme del lavoratore, chiarendo che gli errori o le omissioni nell’uso dei dispositivi di sicurezza non escludono la responsabilità datoriale, se rientrano in comportamenti prevedibili e non adeguatamente prevenuti dal sistema di sicurezza aziendale. Leggi l’approfondimento.
Cassazione 9573/2026 – Non basta citare il manuale d’uso nel DVR
La sentenza n. 9573/2026 della Corte di Cassazione stabilisce che il manuale d’uso delle attrezzature è vincolante e parte integrante degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, tutte le istruzioni del costruttore devono essere applicate e integrate nelle procedure aziendali. Non è ammessa distinzione tra manuale e istruzioni d’uso. Il principio chiave è che le prescrizioni del produttore prevalgono sugli standard minimi: anche se la macchina è conforme alle norme tecniche, il datore di lavoro è responsabile se non adotta tutte le misure di sicurezza specifiche indicate nel manuale. Leggi l’approfondimento.
Cassazione 8190/2026 – Sicurezza macchine, anche gli eventi rari devono essere valutati nel DVR
La sentenza n. 8190/2026 stabilisce che nel DVR devono essere considerati anche i malfunzionamenti rari dei dispositivi di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile di tutti i rischi prevedibili, inclusi guasti tecnici o errori dei lavoratori, e deve adottare misure preventive come protezioni sui pedali e controlli periodici su barriere ottiche e interblocchi. La responsabilità si estende anche all’amministratore delegato per gli obblighi organizzativi non delegabili. Leggi l’approfondimento.
Cassazione 32659/2025: DVR con lavoratori somministrati, quando la valutazione dei rischi “generica” rende illegittimo il contratto
La Cassazione (ordinanza 32659/2025) stabilisce che i lavoratori somministrati richiedono una valutazione dei rischi specifica, non generica, a causa della minore familiarità con ambiente e strumentazione professionale da utilizzare per svolgere i compiti. Un DVR standard per tutti i dipendenti non basta: deve indicare rischi e le misure preventive legate alla mansione e al reparto, con data certa. La mancanza di un DVR idoneo rende illegittima la somministrazione e comporta il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Nel caso concreto, il lavoratore ha ottenuto il riconoscimento del rapporto con l’utilizzatore e un’indennità pari a quattro mensilità. Leggi l’approfondimento.
TAR Toscana 827/2025: il DVR privo di sottoscrizione conforme comporta l’esclusione dalla gara?
Il DVR non è un mero adempimento, ma un requisito sostanziale per la sicurezza e la qualificazione tecnico‑professionale degli operatori economici. Il TAR Toscana (sentenza 827/2025) ha confermato l’esclusione di una società per DVR privo di data certa e firme valide, nonostante invii successivi via PEC. Le irregolarità sostanziali, come la firma non valida, giustificano l’esclusione, mentre il principio di tassatività vale solo per le irregolarità formali. La decisione ha ritenuto legittimo il comportamento dell’Amministrazione e ha rigettato il ricorso, condannando la società alle spese di lite. Leggi l’approfondimento.
Cassazione 18447/2025: infortunio del lavoratore durante lo scarico merci, DVR generico e condanna dell’RSPP
La Cassazione (sentenza 18447/2025) conferma la responsabilità dell’RSPP per omicidio colposo, riconoscendo l’inadeguatezza della valutazione dei rischi nel DVR. L’incidente è avvenuto durante lo scarico di merce da un autocarro, con uso di scala instabile su rampa inclinata. I giudici hanno ritenuto insufficienti le misure preventive previste e non decisive le censure difensive o la condotta del lavoratore. Il ricorso dell’RSPP è stato rigettato e confermata la condanna, inclusi gli obblighi di spese processuali. Leggi l’approfondimento.
Cassazione 15778/2025: DVR redatto da terzi, il datore di lavoro è comunque tenuto a verificarne la completezza?
La Cassazione (sentenza 15778/2025) conferma la responsabilità piena del datore di lavoro per l’infortunio su macchina non sicura, anche se il DVR è redatto da terzi. L’incidente è avvenuto per mancanza di protezioni, modifiche al macchinario e procedure carenti, con comportamenti imprudenti tollerati. La difesa non può esonerare il datore sostenendo la delega della sicurezza o l’imprevedibilità dell’evento. È obbligo del datore verificare l’adeguatezza del DVR e garantire formazione e informazione ai lavoratori. Approfondisci qui.
Cassazione 15699/2025: il datore di lavoro risponde penalmente per un DVR generico?
La Corte di Cassazione, sentenza n. 15699/2025, conferma la responsabilità dell’amministratore di una cooperativa per la mancata valutazione nel DVR di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro.
Il Tribunale di Rovigo aveva rilevato che il DVR considerava il rischio di caduta materiali solo per chi usava carrelli elevatori, trascurando altre mansioni. L’imputato contestava la condanna, sostenendo che fosse riferita a una fattispecie diversa, ma la Cassazione rigetta il ricorso. Rimane confermato che la valutazione dei rischi deve essere completa e specifica per tutti i lavoratori, secondo D.Lgs. 81/08. Leggi l’approfondimento.
Infortuni sul lavoro: quando la condotta del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro?
La Cassazione conferma la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio, sottolineando l’importanza di un DVR completo e dell’adeguata informazione ai lavoratori. Rileva l’omissione di una valutazione completa dei rischi nel DVR e l’assenza di misure di prevenzione efficaci. Il comportamento imprudente del lavoratore non esclude la colpa del datore, che deve vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza. La presenza del datore in cantiere rafforza la responsabilità, impedendo deleghe o esoneri. Approfondisci qui.
Cassazione penale 45400/2024: infortunio per utilizzo di una macchina non a norma, chi è il responsabile?
La Cassazione Penale, sez. 4, sentenza 45400/2024, conferma la condanna per lesioni colpose a un datore di lavoro dopo un incidente con una scotennatrice nel 2017. L’accusa riguardava la mancata formazione del lavoratore su un macchinario indicato nel DVR come non a norma. La difesa sosteneva che il datore non fosse a conoscenza della prassi d’uso e non fosse obbligato a formare sui macchinari non conformi. La Corte ha evidenziato che la consapevolezza del pericolo richiede vigilanza e prevenzione, confermando la responsabilità del datore di lavoro. Leggi l’approfondimento.
Cassazione penale 7038/2025: violazione delle norme antinfortunistiche, la Cassazione esclude la lieve entità
La Corte di Cassazione (sentenza 7038/2025) ha escluso l’applicazione della non punibilità per fatti di particolare tenuità in caso di plurime violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro era stato condannato per mancata manutenzione dell’estintore, assenza di valutazione dei rischi e mancata nomina dell’RSPP. Il ricorso per presunta carenza di motivazione sull’art. 131-bis c.p. è stato ritenuto infondato. Le violazioni multiple e la mancata ottemperanza alle sanzioni hanno portato al rigetto del ricorso e al pagamento delle spese processuali. Leggi l’approfondimento.
Cassazione 8301/2025: infortunio sul lavoro e carenze nel DVR, chi è responsabile?
La Cassazione (sentenza 8301/2025) conferma la condanna del datore di lavoro per lesioni gravi causate da DVR inadeguato e mancata prevenzione dei rischi specifici nell’uso della sega a nastro.
La società è responsabile dell’illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 per gravi carenze organizzative e vantaggio economico derivante dal risparmio sulla sicurezza. Rigettati i ricorsi che contestavano dinamica dell’incidente, nesso causale e misure adottate, ritenuti infondati. Condanne confermate, inclusi obblighi pecuniari e spese processuali. Leggi l’approfondimento.
Approfondimenti
Chi è il responsabile del documento valutazione rischi (DVR)?
Data certa del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito?
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Federica Fabrizio
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