La questione degli incentivi alle funzioni tecniche è sempre stata un argomento “scottante”.
In quasi 30 anni abbiamo assistito a numerosi cambiamenti normativi: dalla legge Merloni che prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell’importo a base di gara fino ad arrivare al Decreto Infrastrutture del 2025 che ha introdotto la deroga esplicita al principio di onnicomprensività della retribuzione per i dirigenti, nuove figure incluse tra i beneficiari.
Il nuovo codice appalti conferma le precedenti disposizioni legislative (D.Lgs. 50/2016) con alcune modifiche che analizziamo in seguito nel dettaglio insieme a quelle introdotte dal Decreto Correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024) e dal Decreto Infrastrutture 2025.
Cosa sono gli incentivi per le funzioni tecniche?
Gli incentivi per le funzioni tecniche sono somme premiali riconosciute al personale interno che svolge attività qualificate nel ciclo di vita dei contratti pubblici: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, direzione, collaudo e supporto tecnico-amministrativo.
Se vogliamo dare una definizione, essi sono fondi destinati a tecnici dipendenti dell’ente a fronte dello svolgimento di attività volte alla conclusione di appalti, servizi e forniture che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione (art. 24 comma 3 D.Lgs. 165/2001). Nello specifico, sono una voce salariale aggiuntiva premiale a favore del personale dell’Ente che si occupa del ciclo di vita dei contratti e che svolge specifiche e tassative attività di natura tecnica, altamente qualificate. Gli incentivi sono normati dall’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, il Codice dei Contratti Pubblici.
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Norma principale | art. 45 D.Lgs. 36/2023 |
| Attività incentivabili | solo quelle dell’allegato I.10 |
| Importo massimo | fino al 2% dell’importo posto a base della procedura |
| Ripartizione | 80% al personale, 20% per innovazione/formazione/assicurazioni |
| Finalità | valorizzare competenze interne e ridurre il ricorso a incarichi esterni |
La misura complessiva dell’incentivo (il quantum) è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall’Ente sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento. Il limite del 2% massimo è stato fissato per evitare l’espansione incontrollata della spesa in questione. Si tratta di una voce che deve essere obbligatoriamente inserita all’interno degli stati di previsione della spesa o nei bilanci. Resta fermo che gli incentivi tecnici sono una voce obbligatoria (E8) da inserire nel quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture.
La finalità dell’istituto è quella di stimolare, grazie alla corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all’affidamento di incarichi professionali all’esterno (Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, 11 ottobre 2023 n. 196).
I costi relativi alle attività tecniche elencate nell’allegato I.10 sono coperti dal budget (non superiore al 2%) previsto per ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, sia nel bilancio delle stazioni appaltanti che degli enti concedenti.
Gli incentivi tecnici operano come eccezione al principio generale di onnicomprensività della retribuzione. La ratio dell’istituto è premiare il personale che svolge concretamente attività tecniche o tecnico-amministrative riferite a una specifica procedura di affidamento, favorendo la crescita delle professionalità interne e il risparmio rispetto all’esternalizzazione degli incarichi. ANAC richiama proprio questa funzione: valorizzare il personale che realizza gli atti incentivabili e ottimizzare l’impiego delle competenze interne.
Incentivi funzioni tecniche: cosa prevede il nuovo codice appalti
Gli incentivi alle funzioni tecniche sono normati dal nuovo Codice appalti all’art. 45 e all’allegato I.10 (che specifica l’elenco delle attività da incentivare).
Incentivi funzioni tecniche confermati al 2%
Gli incentivi rappresentano il 2% dell’importo dei lavori. Di questa percentuale bisogna fare un’ulteriore ripartizione:
- l’80% viene destinato al personale che svolge attività tecniche;
- il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi (in questa percentuale rientra alla perfezione il BIM Management System: perfetto per digitalizzare costruzioni e infrastrutture in maniera facile, condivisa e sicura. Puoi visualizzare e gestire online i tuoi progetti di costruzioni ed infrastrutture anche di grandi dimensioni. Puoi condividere il lavoro e collaborare in tempo reale con i tuoi colleghi da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo).
| Quota | Destinazione |
|---|---|
| 80% | RUP, soggetti che svolgono funzioni tecniche e collaboratori |
| 20% | beni, tecnologie, innovazione, formazione, specializzazione, assicurazioni obbligatorie |
| +15% eventuale | incremento in caso di uso di metodi e strumenti digitali avanzati per la gestione informativa (BIM) |
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.
L’incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche. Il Codice precisa che l’incentivo complessivo massimo annuo non può essere superiore al 100% dell’importo lordo annuo dello stesso dipendente.
Come avviene l’attribuzione dell’incentivo?
I criteri di riparto delle somme destinate all’incentivo per funzioni tecniche, ai sensi del comma 3 dell’art. 45, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti.
Il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale (Parere Anac Fasc. 3360/2023; parere Funz. Cons. 20/2024).
L’attribuzione degli incentivi deve essere fatta nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato (parere Anac Fasc. 3360/2023).
| Fase | Cosa serve |
|---|---|
| Stanziamento | quota nel quadro economico |
| Criteri | atto generale dell’ente |
| Verifica | attività effettivamente svolte |
| Attestazione | responsabile/dirigente competente, sentito il RUP |
| Liquidazione | secondo disciplina interna e contrattazione applicabile |
L’art. 45, comma 4, del Codice prevede l’erogazione dell’incentivo previo accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario da parte del responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP. Pertanto, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, l’erogazione di tale emolumento al personale dirigenziale richiede che l’accertamento e l’attestazione delle funzioni effettivamente svolte, sentito il RUP, sia effettuata da un dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’Amministrazione competente.
Ordinanza Corte di Cassazione 16584/2026: niente compenso se l’opera progettata non va in appalto
Con l’ordinanza n. 16584/2026, la Cassazione chiarisce che la sola attività di progettazione interna non è sufficiente per maturare il diritto agli incentivi tecnici. Per il riconoscimento del compenso è necessario che l’attività sia collegata ad un’opera effettivamente destinata alla realizzazione, oggetto di gara e sfociata in un appalto. In assenza di tali presupposti, manca l’utilità concreta per l’amministrazione che giustifica la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. Pertanto, senza gara e affidamento dell’opera, il diritto all’incentivo non sorge. Leggi l’approfondimento.
Deliberazione Corte dei Conti Lombardia 184/2026: il calcolo degli incentivi si fa sul fatturato o sul canone?
La Corte dei conti Lombardia chiarisce che, nelle concessioni, gli incentivi tecnici ex art. 45 del Codice Appalti vanno calcolati sul valore complessivo della concessione e non sul solo canone o aggio. Il riferimento corretto è l’art. 179 del d.lgs. 36/2023, che individua nel fatturato totale stimato del concessionario la base di calcolo. Il principio è stato ribadito in tre casi: farmacia comunale, riscossione coattiva e project financing cimiteriale. La Corte precisa inoltre che il valore deve essere determinato con metodo oggettivo, considerando tutti i benefici economici collegati alla concessione. Leggi l’approfondimento.
Deliberazione Corte dei Conti F.V Giulia 14/2026: efficacia retroattiva dei criteri di riparto, rinnovo/proroga contrattuale e società in house
La Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia (deliberazione 14/2026) chiarisce che l’adozione tardiva dei criteri di riparto non impedisce la liquidazione degli incentivi, purché le risorse siano già stanziate e le funzioni tecniche effettivamente svolte. In caso di rinnovo contrattuale, gli incentivi si calcolano su un nuovo affidamento; nella proroga, invece, si riferiscono alla prosecuzione del contratto, sempre nel rispetto della disciplina interna e dell’attività svolta. Resta centrale il ruolo del RUP nel verificare l’effettivo espletamento delle funzioni tecniche ai fini dell’erogazione. Gli incentivi sono esclusi negli affidamenti a società in house, in quanto manca il requisito di terzietà tra amministrazione e soggetto affidatario. Leggi l’approfondimento.
Deliberazione Corte dei Conti Veneto 49/2026/PAR: in quale fase si possono erogare gli incentivi?
La Corte dei Conti del Veneto ha chiarito che l’erogazione degli incentivi non ha un momento unico fissato dalla norma, ma dipende dalla verifica del corretto svolgimento delle attività. Il pagamento può avvenire a conclusione di ciascuna attività o dei lavori/servizi, distinguendo impegno di spesa e liquidazione. Per progetti complessi o di lunga durata, la liquidazione può essere frazionata in quote annuali in base agli stati di avanzamento. Il diritto all’incentivo nasce solo al completamento della prestazione, previa verifica della corretta esecuzione. Le stazioni appaltanti devono definire criteri chiari per la ripartizione e la gestione finanziaria, senza aumentare tempi o costi. Leggi l’approfondimento.
Deliberazione Corte dei Conti Lombardia 475/2025: base gara, opzioni, economie e RUP
Gli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023) sollevano dubbi su calcolo, opzioni contrattuali, economie di spesa e ruolo del RUP. La Corte dei Conti chiarisce che il tetto degli incentivi si calcola sull’importo a base di gara e che proroghe o prestazioni aggiuntive rientrano nello stanziamento contrattuale. Non è possibile usare economie non stanziate per riconoscere incentivi, che restano subordinati alla certificazione del RUP. I servizi di particolare importanza richiedono motivazione rigorosa e la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP; le decisioni specifiche restano di responsabilità dell’amministrazione. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3944/2025: chi eroga gli incentivi tecnici? Il RUP o il responsabile di servizio?
Permane un dubbio interpretativo su chi dovesse accertare e attestare le funzioni tecniche ai fini dell’erogazione degli incentivi ex art. 45, comma 4, del Codice. Dubbio nato da un “che” scritto nella norma difficile da collegare al soggetto a cui si riferisce. Il MIT, con il parere n. 3944/2025, chiarisce che tale attività spetta al responsabile di servizio o ad altro dirigente incaricato, previa audizione del RUP. Il RUP, quindi, non svolge la funzione di accertamento e attestazione, ma viene semplicemente “sentito” nel procedimento. Questa lettura è coerente con la relazione illustrativa del Codice e con il parere del Servizio Supporto Giuridico n. 3429/2025. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3786/2025: gli incentivi tecnici per il personale interno e i compensi per i collaudatori esterni
Il MIT distingue tra incentivi per il personale interno e compensi per collaudatori esterni, definendo modalità di calcolo e ripartizione. Per il personale interno si applica l’art. 45; per gli esterni l’art. 29 dell’Allegato II.14 e il D.M. Giustizia 17/06/2016, con riversamento del 50% all’amministrazione. La quota non liquidabile ai collaudatori esterni non costituisce economia, ma va trattata secondo le regole dell’ente di appartenenza. L’art. 29 si applica anche alle commissioni nominate prima del 2025 se non ancora insediate. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3761/2025: RUP beneficiario di incentivi è anche Responsabile del servizio per la spesa, chi eroga la somma?
Se il RUP coincide con il Responsabile del servizio che liquida gli incentivi e risulta anche beneficiario, si genera una situazione di potenziale conflitto di interessi. Il comma 4 dell’art. 45 stabilisce infatti una netta distinzione tra chi attesta le funzioni tecniche (RUP) e chi adotta la liquidazione. Per evitare autoliquidazioni, l’amministrazione deve quindi nominare “un altro dirigente” per la determinazione e la liquidazione dell’incentivo. È questa la soluzione indicata dal MIT nel parere 3761/2025 per garantire terzietà e imparzialità. Leggi l’approfondimento.
Gli incentivi tecnici saranno oggetto di contrattazione collettiva integrativa? Firmata una pre-intesa al nuovo CCNL
L’ARAN ha comunicato che è stata firmata una pre-intesa al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto funzioni locali relativo al triennio 2022-2024. Dalla disposizione possiamo leggere una novità che riguarda gli incentivi alle funzioni tecniche. La novità, seppur contenuta in un singolo punto dell’art. 7, è molto rilevante: la definizione dei criteri di attribuzione per gli incentivi tecnici (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) viene esplicitamente demandata alla Contrattazione Collettiva Integrativa (CCI) a livello di singolo ente.
L’art. 7 comma 4 lett. ag) stabilisce esplicitamente che i criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa.
La sfida è ora duplice: da un lato, per le amministrazioni, l’obbligo di dotarsi rapidamente di uno strumento contrattuale chiaro e performante per non paralizzare l’erogazione degli incentivi; dall’altro, per le parti sindacali, la responsabilità di negoziare criteri che siano realmente in grado di premiare il merito tecnico, l’efficienza e la qualità dei progetti, garantendo al contempo la massima trasparenza nella gestione di fondi che hanno un impatto diretto e significativo sul quadro economico delle opere pubbliche.
Altra novità riguarda l’indennità per l’Elevata Qualificazione (EQ). Il contratto collettivo prevede riconoscimenti economici per i dipendenti che assumono incarichi di particolare responsabilità, coordinano progetti o possiedono competenze specialistiche considerate strategiche per l’Ente. Sono inoltre previsti incentivi aggiuntivi per il personale che opera in più Comuni, come negli uffici associati, e per chi svolge attività legate alla Protezione civile.
Deliberazione Corte dei Conti Lombardia 120/2025: chiarimenti sull’erogazione degli incentivi 2%, le responsabilità del RUP
Con la deliberazione n. 120/2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia si pronuncia su una questione di particolare rilievo operativo per le amministrazioni pubbliche: i tempi e le modalità di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche. La questione, sollevata da un ente in sede consultiva, riguarda in particolare la possibilità di liquidare tali incentivi in forma anticipata, cioè prima della conclusione dell’intervento, nei confronti di quei soggetti (funzionari o collaboratori) che esauriscono il proprio apporto tecnico in una fase intermedia della procedura.
La Corte dei Conti chiarisce che l’effettiva corresponsione dell’incentivo non è automatica, ma subordinata alla verifica del completamento delle specifiche attività svolte. Più precisamente, il diritto alla liquidazione nasce con il compimento dell’attività incentivata, ed è subordinato ad un duplice controllo: in primo luogo, da parte del RUP, che attesta l’effettiva esecuzione della prestazione; in secondo luogo, da parte del dirigente o del responsabile della struttura competente, che autorizza la liquidazione nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata.
Quest’ultimo principio, stabilito dall’art. 195 del D.Lgs. 118/2011 e applicabile anche agli incentivi tecnici, impone che l’impegno contabile della spesa debba avvenire nell’esercizio in cui la spesa diventa esigibile, ossia nel momento in cui l’attività oggetto dell’incentivo può considerarsi compiuta e debitamente verificata.
La Corte dei Conti ha ribadito che le stazioni appaltanti godono di piena autonomia nel definire, attraverso propri regolamenti, tempi e modalità di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche. Tali incentivi possono essere corrisposti anche per fasi intermedie, purché le attività siano concluse, verificabili e funzionalmente autonome. Resta però esclusa, salvo diversa previsione regolamentare, la liquidazione frazionata per figure come il RUP, il cui incarico implica un’obbligazione di risultato sull’intero intervento.
Per il RUP, la corresponsione dell’incentivo è legata al raggiungimento del risultato complessivo dell’intervento, non a singole fasi. La sua funzione, infatti, si estende all’intero ciclo di vita del contratto e l’incentivo può essere liquidato solo a conclusione delle attività, salvo diversa e specifica previsione regolamentare.
| Figura | Modalità di Liquidazione | Condizione |
|---|---|---|
| Collaboratori tecnici (non RUP) | Per fasi/step | Se le attività sono autonome, concluse e verificate |
| RUP | Solo a fine intervento | Legato a obbligazione di risultato sull’intero procedimento |
Le novità nel D.Lgs.36/2023 rispetto al vecchio Codice Appalti
Il nuovo codice appalti include delle novità sostanziali rispetto al vecchio:
| Tema | Vecchio Codice D.Lgs. 50/2016 | Nuovo Codice D.Lgs. 36/2023 |
|---|---|---|
| Tetto individuale | 50% del trattamento annuo lordo | 100% del trattamento annuo lordo |
| Fondo | previsto | non più condizione essenziale |
| Attività incentivabili | formulazione più generica | elenco tassativo allegato I.10 |
| Digitalizzazione | nessun bonus specifico analogo | possibile incremento del 15% |
| Ambito | appalti e casi più discussi | procedure di affidamento, inclusi affidamenti diretti se ricorrono i presupposti |
Tetto massimo per gli incentivi al 100%
La prima risiede nel tetto retributivo individuale (percepito dal singolo dipendente) che viene elevato fino al 100%. Nello specifico, il D.Lgs. 50/2016 poneva un limite al 50%:
gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Con il D.Lgs. 36/2023 il limite del 50% scompare. Al comma 4 dell’art. 45 si legge:
L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. (100%)
Gli importi complessivamente maturati nel corso dell’anno di competenza non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Alle medesime finalità sono destinale le quote di incentivo non erogato per prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente.
Il tetto massimo degli incentivi tecnici tra vecchio e nuovo Codice
Cosa accade quando sono liquidabili nel medesimo anno solare sia gli incentivi dovuti ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis) sia gli incentivi previsti dal vigente art. 45 D.Lgs. 36/2023? A dare una risposta a questo quesito e ad altri è la Corte dei Conti della Campania con la deliberazione 125/2025.
Le domande poste all’Ente
In particolare i quesiti sono 4:
- Nel caso in cui vengano liquidati contemporaneamente incentivi maturati secondo l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e quelli maturati sotto la disciplina del D.Lgs. 36/2023, si può considerare il reddito annuo lordo del dipendente, nella sua interezza (100%), come tetto massimo per il pagamento degli incentivi previsti dal D.Lgs. 36/2023?
- Anche quando vengono liquidati nello stesso periodo incentivi riferiti al nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), il limite del 50% della retribuzione annua lorda del dipendente continua ad applicarsi agli incentivi maturati secondo l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016?
- Per l’anno 2023, il reddito annuo lordo del dipendente deve essere preso integralmente a riferimento per determinare i limiti di liquidazione degli incentivi maturati sotto entrambe le normative — 50% per quelli derivanti dal D.Lgs. 50/2016 e 100% per quelli maturati secondo il D.Lgs. 36/2023 — anche se quest’ultimo è entrato in vigore solo dal 1° luglio 2023?
- Per gli anni successivi al 2023, ai fini della liquidazione degli incentivi maturati rispettivamente sotto il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 36/2023, il reddito annuo lordo del dipendente deve continuare ad essere considerato nella sua totalità, con l’applicazione dei relativi limiti del 50% e del 100%?
L’Ente sottolinea che l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 si applica esclusivamente agli incentivi relativi a procedure avviate dopo il 30 giugno 2023 e ad attività svolte successivamente a tale data. Per le attività precedenti, continua a valere l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, con il limite del 50% del trattamento economico annuo lordo e con riferimento alle tipologie di attività definite dalla normativa previgente. La distinzione tra entrata in vigore (1° aprile 2023) ed efficacia giuridica (1° luglio 2023) del nuovo codice dei contratti è regolata dagli articoli 226 e 229 del D.Lgs. 36/2023. Dal 1° luglio 2023 il D.Lgs. 50/2016 risulta abrogato, restando applicabile solo ai procedimenti già avviati entro quella data.
In assenza di specifiche disposizioni transitorie riferite all’art. 45, le nuove norme sugli incentivi tecnici si applicano solo a partire dal 1° luglio 2023, senza possibilità di estensione retroattiva.
Il D.Lgs. 209/2024 ha ulteriormente chiarito e modificato la disciplina: da un lato ha introdotto il nuovo art. 226-bis, che rende facoltativa la sostituzione degli allegati tramite regolamento; dall’altro ha abrogato la previsione per cui l’allegato I.10 (con l’elenco delle attività incentivabili) sarebbe decaduto con l’adozione di un regolamento attuativo.
Pertanto, dal 31 dicembre 2024, data di pubblicazione del D.Lgs. 209/2024, l’allegato I.10 mantiene valore di fonte primaria, continuando a disciplinare le attività incentivate anche in assenza del regolamento sostitutivo.
Le risposte dell’Ente
Le 4 risposte date dall’Ente sono le seguenti:
- Risposta al Quesito n. 1
Sì, il limite per l’erogazione degli incentivi maturati ai sensi del D.Lgs. 36/2023 è pari al 100% della retribuzione annua lorda del dipendente, anche se nello stesso anno si liquidano incentivi riferiti al D.Lgs. 50/2016 (art. 45, comma 4, del nuovo codice, applicabile alle attività svolte dal 1° luglio 2023). - Risposta al Quesito n. 2
Sì, per gli incentivi maturati prima del 1° luglio 2023, sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016, resta valido il limite del 50% del trattamento economico annuo lordo. Ciò in base al principio giuridico “tempus regit actum”, secondo cui si applica la normativa vigente al momento in cui l’attività è stata svolta, indipendentemente dalla data di liquidazione. - Risposta al Quesito n. 3
Sì, per l’anno 2023 si devono considerare due regimi distinti:- incentivi maturati fino al 30 giugno → limite del 50% (D.Lgs. 50/2016);
- incentivi maturati dal 1° luglio in poi → limite del 100% (D.Lgs. 36/2023).
In entrambi i casi, il reddito annuo lordo del dipendente va considerato per intero come base di calcolo, con l’applicazione dei rispettivi limiti in proporzione al periodo di maturazione dell’incentivo.
- Risposta al Quesito n. 4
Sì, a partire dal 2024 e per gli anni successivi, si applicherà solo il D.Lgs. 36/2023, che ha integralmente sostituito il precedente codice.
Pertanto, il limite massimo degli incentivi liquidabili sarà pari al 100% del trattamento economico annuo lordo, comprensivo di tutti gli emolumenti maturati nell’anno (fissi e variabili), esclusi altri incentivi tecnici.
Eventuali eccedenze rispetto al limite non si possono distribuire né riutilizzare negli anni successivi, ma restano acquisite al bilancio dell’ente.
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Incremento del 15% per il BIM
La seconda novità è l’incremento ulteriore del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto (BIM).
Il Codice appalti disciplina l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche elencate nell’allegato I.10 stabilendo che, in caso di utilizzo di metodi e strumenti digitali avanzati per la gestione informativa dell’appalto, il limite degli incentivi è incrementabile del 15%. È chiaro il riferimento al BIM e agli strumenti per gestire i nuovi appalti BIM.
Parere MIT 2904/2024: nei “metodi e strumenti digitali avanzati” rientrano anche le PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale)?
Con il parere n. 2904/2024 il MIT chiarisce che l’aumento del 15% degli importi degli incentivi tecnici, previsto dal comma 4 dell’articolo 45 del Codice dei Contratti, è applicabile esclusivamente a chi adotta specifici strumenti digitali per la gestione informativa degli appalti e non alle PAD.
Il MIT ricorda che:
- l’utilizzo delle PAD è obbligatorio per legge anche per importi minimi (sotto i 5.000 €), salvo casi di comprovata impossibilità tecnica; in quanto strumenti ordinari, non permettono dunque di beneficiare dell’aumento del 15%;
- l’utilizzo di strumenti digitali specifici, come quelli per la modellazione informativa (ad esempio il BIM) nelle diverse fasi progettuali, deve essere esplicitamente indicato nella relazione finale del RUP, che sarà valutata dal responsabile del personale o finanziario come condizione preliminare per la liquidazione degli incentivi.
Nessun obbligo di fondo per l’incentivazione
La terza novità si trova nel comma 3 in cui viene stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche (pari all’80% delle risorse finanziarie) vengono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione come invece previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.
Aggiunta dell’allegato I.10 con l’elenco tassativo delle attività tecniche incentivabili
Quarta novità è l’implementazione dell’allegato I.10 che include un elenco tassativo di attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure che nel comma 1 dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016 venivano definite in maniera generica, solo “funzioni tecniche”.
Incentivi tecnici nel nuovo codice appalti: l’infografica da scaricare
Di seguito ti propongo un’infografica esplicativa con lo schema delle funzioni tecniche previste dall’allegato I.10 del nuovo codice. Il riferimento è all’appalto di lavori; le medesime funzioni si intendono valide anche per gli appalti di servizi e forniture, con le dovute differenze (direttore dell’esecuzione e suoi collaboratori, verifica della conformità, ecc.).
Puoi scaricare l’infografica in formato PDF.
Correttivo 2025 al Codice Appalti: cosa cambia per gli incentivi tecnici
Il Correttivo 2025 al Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024) – in vigore dal 31 dicembre 2024 – ha apportato alcune modifiche all’art. 45 del Codice, intervenendo sull’ambito oggettivo e soggettivo.
Le modifiche riguardano, in particolare:
- l’ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
- l’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo: le attività tecniche incentivabili, con integrazioni all’allegato I.10; la definizione delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo, attraverso le integrazioni all’art. 32 dell’allegato II.14 del codice appalti ove vengono identificati i servizi di particolare importanza che, anche per importi minori, consentono l’erogazione di incentivi per le funzioni tecniche.
Rimane invariata la disciplina relativa alle procedure per la liquidazione degli incentivi che avviene direttamente al personale dipendente senza confluire in alcun fondo.
Infine, gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono poste a carico degli stanziamenti previsti per “le singole procedure” di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, includendo quindi anche gli affidamenti diretti.
Rimane invariata anche la quota complessiva dell’incentivo che è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall’Ente sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione.
Parere MIT 3358/2025: IRAP a carico dell’Ente e giro contabile secondo Arconet
L’IRAP sugli incentivi tecnici è esclusa dal limite dell’80% e non rientra nel 2% destinato agli incentivi, costituendo un costo ulteriore a carico dell’ente. Il parere MIT 3358/2025 chiarisce che l’IRAP deve trovare autonoma copertura nel quadro economico dell’opera, senza gravare né sulla quota del 20% né su quella dell’80%. ARCONET ha recepito tale orientamento, aggiornando il principio contabile applicato. L’IRAP viene gestita tramite “giro contabile”, evitando duplicazioni di spesa e garantendo corretto equilibrio di bilancio. Leggi l’approfondimento.
Comunicato ANAC 07/05/2025: indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 209/2024
Con un comunicato del 7 maggio 2025 l’ANAC fa il punto sulla disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche alla luce delle modifiche normative apportate dal D.lgs. 209/2024 (il Correttivo Appalti 2025).
Oltre a fornire un inquadramento normativo e a ricordare la finalità dell’istituto, l’ANAC precisa l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione degli incentivi, ricordando che:
- le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato I.10 al Codice;
- l’art. 16 del D.lgs. 209/2024 ha sostituito i riferimenti contenuti nell’art. 45 del Codice: scompare il termine “dipendenti” (della stazione appaltante), sostituita con “personale” (della stazione appaltante); i destinatari degli incentivi sono, comunque, i lavoratori alle dipendenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, interni ad essa, con esclusione del personale “esterno”;
- avendo il correttivo, espunto l’ultimo capoverso dell’art. 45, comma 4, la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti.
Importanti chiarimenti sono forniti dall’Autorità in tema di modalità di corresponsione degli incentivi e criteri di riparto:
- il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti; rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale;
- nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’Amministrazione competente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.
Lo schema di regolamento ANCI
Pur non essendoci più l’obbligo di adozione di un regolamento, il nuovo Quaderno Anci n° 54 fornisce importanti precisazioni e spunti di riflessione. È rubricato “Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche dopo il correttivo appalti” ed offre una sintesi chiara delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024, fornendo uno strumento di assistenza tecnica e supporto dei Comuni per l’applicazione delle nuove disposizioni. Il documento, oltre a fornire un’analisi degli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione dell’incentivo e le indicazioni per la misura e la previsione degli oneri per incentivazione, riporta lo schema/facsimile di regolamento comunale aggiornato al D.Lgs. 209/2024 da adattare alle specifiche realtà organizzative dell’ente.
Riconoscimento degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale
Gli incentivi tecnici spettano anche ai dirigenti? Sì. Dopo il D.Lgs. 209/2024 e soprattutto il D.L. 73/2025, convertito dalla L. 105/2025, gli incentivi possono essere riconosciuti anche al personale con qualifica dirigenziale, in deroga espressa al principio di onnicomprensività.
Il Correttivo elimina l’ultimo capoverso dell’art. 45 comma 4 in cui si leggeva il divieto di erogazione ai dirigenti. Quindi la corresponsione dell’incentivo spetta ora anche alle figure dirigenziali.
| Passaggio normativo | Effetto |
|---|---|
| D.Lgs. 209/2024 | elimina il divieto espresso per i dirigenti |
| Comunicato ANAC 7 maggio 2025 | conferma l’inclusione dei dirigenti come “personale proprio” |
| D.L. 73/2025 / L. 105/2025 | introduce deroga espressa all’onnicomprensività |
| Decorrenza | funzioni tecniche svolte dal 31 dicembre 2024 |
Ancorché il Legislatore, non abbia chiaramente disposto l’inclusione del personale dirigenziale nell’alveo dei soggetti cui detto emolumento può essere riconosciuto, la soppressione della disposizione sopra indicata, sembra deporre per la volontà dello stesso Legislatore di estendere l’applicazione della norma anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione cui spetta l’incentivo.
La ratio è pertanto quella di includere nell’ambito dei destinatari degli incentivi anche le figure dirigenziali – che sono certamente “personale proprio” dell’Ente – vista l’abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l’esclusione da detto ambito, in deroga implicita al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 165/2001.
Anche l’Articolo 43 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del 16 luglio 2024, stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti è unico e completo, includendo ogni incarico di ufficio o connesso alla rappresentanza di interessi dell’Ente.
Una deroga per i dirigenti arriva dall’articolo 8 del D.L. 13/2023 (Il decreto PNRR 2023), seppur limitata nel tempo (al biennio 2024-2026) e solo per gli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNNR o PNC. Mancava, quindi, un ulteriore gradino per ritenere superato completamente il divieto di erogazione ai dirigenti. Gradino scavalcato, poi, dal decreto infrastrutture (in vigore dal 10 luglio 2025) che ha modificato ulteriormente l’articolo 45 introducendo l’attesa deroga esplicita al principio di onnicomprensività, fugando così qualsiasi dubbio rimasto in merito.
Incentivi tecnici anche per i segretari comunali!
L’ipotesi di CCNL 2022-2024 per la dirigenza locale introduce un nuovo assetto retributivo e amplia l’accesso agli incentivi tecnici anche ai segretari comunali e provinciali. Il trattamento fondamentale annuo viene rideterminato tra 40.054,59 € e 50.005,77 €, con incrementi mensili di 184-230 €, mentre le indennità di posizione variano da 8.929 € fino a 68.139,96 €, con margini di incremento fino al 20% in enti complessi. È confermata l’indennità di galleggiamento per garantire equità interna. La novità principale riguarda l’estensione degli incentivi per le funzioni tecniche, disciplinati a livello decentrato, collegati all’effettivo svolgimento delle attività tecniche, armonizzando i segretari con i criteri previsti per la dirigenza tecnica. Questa misura rafforza il ruolo del segretario nei processi di realizzazione delle opere pubbliche. Leggi l’intero approfondimento.
Parere ANAC 3938/2025: dati reddituali e patrimoniali in chiaro per i dirigenti!
Nonostante la pubblicazione esterna dei dati reddituali dei dirigenti sia sospesa in attesa del nuovo Regolamento, resta pienamente obbligatoria la comunicazione interna all’Amministrazione. Tale comunicazione serve a prevenire conflitti di interesse e garantire il controllo interno, come previsto dall’art. 13 del D.P.R. 62/2013. Il Consiglio di Stato e l’ANAC confermano che devono essere dichiarati anche redditi esterni e interessi finanziari, a tutela della trasparenza e della prevenzione della corruzione. La mancata comunicazione interna può comportare responsabilità disciplinari per i dirigenti. Leggi l’approfondimento.
ANAC parere funzione consultiva 38/2025: da quando è possibile erogare gli incentivi ai dirigenti?
Il D.L. 73/2025 (“Decreto Infrastrutture”), quindi, introduce la deroga al principio di onnicomprensività, consentendo anche ai dirigenti di accedere agli incentivi tecnici. Il dubbio iniziale riguardava la decorrenza: solo per le procedure avviate dopo il 1° gennaio 2025 o anche per quelle già in corso? ANAC, con parere n. 38/2025, richiama la L. 105/2025 (di conversione del D.L. 73/2025). La norma chiarisce che l’estensione ai dirigenti vale per funzioni tecniche svolte dal 31 dicembre 2024, anche in procedimenti già avviati prima di tale data ma ancora in corso. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.
Parere ANAC 14/2025: escluso il riconoscimento, per analogia, ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti
Con il parere in funzione consultiva n.14 del 9 aprile 2025, l’ANAC offre chiarimenti sulla modifica normativa dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023, intervenuta per effetto del d.lgs. 209/2024, che riconosce l’incentivo per funzioni tecniche anche ai dirigenti e sulla possibilità di estendere tale riconoscimento, per analogia, anche ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti.
Tenuto conto del carattere tassativo delle condizioni fissate dalla norma per il riconoscimento dell’incentivo, l’Autorità dà parere negativo in base alle seguenti considerazioni:
- secondo l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, destinatario dell’incentivo è il personale dipendente (“il personale proprio”) dell’Amministrazione aggiudicatrice;
- la possibilità di riconoscere l’incentivo al personale dirigente, da intendersi incluso nella categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione, non vale a consentire un’applicazione estensiva della norma, al fine di riconoscere detto emolumento anche a soggetti legati all’Amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto a lavoro dipendente, come i componenti dell’organo di amministrazione;
- l’applicazione dell’art. 45 del Codice al personale dirigenziale sembra richiedere, in ogni caso, che i criteri di riparto siano definiti in sede di contrattazione collettiva e fissati in apposito atto organizzativo interno dalla singola amministrazione;
- l’art.45, comma 4 del Codice prevede l’erogazione dell’incentivo previo accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario da parte del “responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP”; pertanto, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, l’erogazione di tale emolumento al personale dirigenziale richiede che l’accertamento e l’attestazione delle funzioni effettivamente svolte, sentito il RUP, sia effettuata da un dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’Amministrazione competente.
Sulla base del dato letterale della norma e della sua ratio, l’ANAC esclude dunque possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del Codice, ai componenti dell’organo di amministrazione della stazione appaltante, in quanto non espressamente previsti tra i destinatari dello stesso e non assimilabili né al personale dirigenziale né, in generale, al personale che opera alle dipendenze dell’ente.
Consiglio di Stato 5407/2025: l’esperienza del dipendente part-time non è requisito tecnico
Con la sentenza n. 5407 del 2025 il Consiglio di Stato ribadisce un principio fondamentale in materia di appalti pubblici: l’attività di progettazione svolta da un dipendente pubblico, anche se in regime di part-time, non può essere utilizzata come elemento di qualificazione tecnica nelle gare, né dal professionista stesso né dall’operatore economico cui egli appartenga.
Nel caso in esame una società aveva indicato tra i requisiti, l’esperienza progettuale maturata da un proprio socio e amministratore, dipendente part-time di un Comune (attività retribuita anche con l’incentivo tecnico previsto dal Codice dei contratti). Secondo il ricorrente, tale esperienza non era validamente spendibile in quanto imputabile all’ente pubblico e non al professionista in modo autonomo.
Il Consiglio di Stato ha confermato questa impostazione, sottolineando che l’esperienza acquisita all’interno della pubblica amministrazione non può essere assimilata a quella maturata in ambito libero-professionale, poiché è frutto di un’attività integrata nell’organizzazione pubblica e non separabile da essa. Il rapporto di immedesimazione organica tra dipendente e amministrazione impedisce infatti che le prestazioni rese possano essere considerate come personali e privatamente valorizzabili.
Anche la natura part-time del rapporto di lavoro non modifica tale qualificazione: il fatto che il dipendente operi con un orario ridotto non lo rende un libero professionista, né lo autorizza a considerare le attività svolte per conto dell’ente come proprie esperienze professionali. Inoltre, il riconoscimento di incentivi economici non incide sul carattere pubblico della prestazione, che resta legata all’ente e non al singolo tecnico.
La sentenza, dunque, esclude ogni possibilità di “spendere” attività progettuali interne alla PA come requisiti in gare d’appalto, riaffermando la distinzione tra l’esperienza pubblica e quella maturata nel mercato libero. Una posizione che rafforza la trasparenza e la correttezza nella partecipazione alle procedure pubbliche.
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Gli incentivi dopo le modifiche del D.L. Infrastrutture (D.L. 73/2025)
Il D.L 73/2025 ha ulteriormente modificato l’articolo 45 del Codice prevedendo la possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti. In particolare, Il comma 1, lett. a), dell’articolo 2, stabilisce che, in deroga al regime di onnicomprensività, l’incentivo del 2% per i dipendenti pubblici che si occupano di programmazione e progettazione degli appalti può essere riconosciuto anche ai dirigenti.
In sede di verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e legali, inoltre, le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale
con qualifica dirigenziale sono tenute a trasmettere al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale e agli uffici centrali di bilancio, le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti e il numero dei beneficiari.
L’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la corresponsione di incentivi economici al personale delle stazioni appaltanti coinvolto in attività tecniche funzionali alla realizzazione dei contratti pubblici, secondo quanto dettagliato nell’Allegato I.10 del Codice. Tali incentivi sono finanziati con fondi ricavati dai quadri economici dei singoli appalti. In origine, i dirigenti erano esclusi dalla platea dei beneficiari. Tuttavia, il D.Lgs. 209/2024 (Correttivo), ha abrogato questa esclusione modificando il comma 4 dell’articolo 45. Tale intervento, pur eliminando formalmente l’esclusione, ha lasciato spazio a dubbi interpretativi circa la compatibilità con il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, sancito dall’articolo 24 del D.Lgs. 165/2001.
L’ANAC, nel parere n. 14 del 9 aprile 2025, ha evidenziato come la soppressione del divieto implicasse un’intenzione legislativa di includere i dirigenti nella platea dei destinatari degli incentivi, sebbene mancasse una deroga espressa alla normativa sul trattamento economico onnicomprensivo.
Con l’articolo 2, il Decreto Infrastrutture interviene nuovamente sull’art. 45, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, introducendo una chiara deroga al principio di onnicomprensività, risolvendo le incertezze interpretative emerse in precedenza. In particolare, viene previsto che:
- gli incentivi per le funzioni tecniche possano essere corrisposti anche ai dirigenti;
- tale corresponsione avvenga in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 165/2001 e alle equivalenti disposizioni previste per altri comparti del pubblico impiego.
Deroga esplicita per i dirigenti, ma con doppia verifica!
Il Decreto Infrastrutture (D.L. 73/2025) ha disposto che gli incentivi alle funzioni tecniche possano essere riconosciuti al personale con qualifica dirigenziale in deroga esplicita al principio di onnicomprensività della retribuzione. Per evitare conflitto di interessi, il controllo deve essere svolto da un responsabile di servizio (o dirigente) diverso da quello che ha svolto l’attività incentivata. Il dirigente, nominato dall’Amministrazione e sentito il RUP, verifica e attesta le funzioni tecniche effettivamente svolte.
In sede di verifica della compatibilità dei costi (di cui all’articolo 40 -bis del D.Lgs. 165/ 2001) le amministrazioni devono trasmettere agli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale e uffici centrali di bilancio) due informazioni:
- l’ammontare degli importi annualmente corrisposti al personale dirigenziale;
- il numero dei beneficiari.
Duplice verifica, dunque, sugli incentivi tecnici per i revisori che si può dividere in 2 fasi:
Verifica in fase di costituzione del fondo per le risorse decentrate
La prima fase di controllo si colloca in sede di certificazione del fondo per le risorse decentrate, all’interno del quale confluiscono anche gli incentivi per funzioni tecniche. Come chiarito dalla Ragioneria generale dello Stato nel parere n. 225928 del 12 settembre 2023, in questa fase l’organo di revisione deve verificare che:
- la quantificazione degli incentivi sia coerente con il cronoprogramma degli interventi;
- siano previste le tempistiche di svolgimento delle attività incentivate;
- eventuali quote destinate a dirigenti siano individuabili, pur considerando che nella fase di costituzione del fondo può essere complesso identificare esattamente i beneficiari.
Verifica in fase di corresponsione ai beneficiari
La seconda verifica avviene ex post, quando le amministrazioni trasmettono ai revisori le informazioni sugli incentivi effettivamente erogati ai dirigenti nell’esercizio precedente, imputandoli al fondo dell’anno di competenza. In questa sede l’organo di revisione deve controllare la conformità della corresponsione alle norme vigenti e alle condizioni inderogabili stabilite.
Il doppio livello di verifica non è una novità assoluta, ma leggendo la Circolare MEF 20/2017 sulla revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici è chiaro che i controlli dei revisori non debbano limitarsi alla fase di certificazione del fondo e alla sottoscrizione del contratto decentrato, ma proseguire nella fase gestionale, quando le clausole contrattuali trovano applicazione concreta.
Nuovi adempimenti informativi verso gli enti di controllo
Il Decreto introduce inoltre misure di trasparenza e controllo. Le amministrazioni pubbliche che intendono riconoscere tali incentivi ai dirigenti sono obbligate, nella verifica della compatibilità finanziaria prevista dall’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, a trasmettere agli organi di controllo competenti:
- gli importi annualmente erogati in deroga al regime ordinario;
- il numero complessivo dei dirigenti beneficiari.
I criteri di ripartizione
Il comma 1-ter attribuisce in modo esplicito a ciascuna stazione appaltante e agli enti concedenti la facoltà di definire, entro i limiti delle proprie normative interne:
- le modalità con cui distribuire le risorse;
- i criteri per l’erogazione degli incentivi, con particolare attenzione al personale dirigente.
Diversamente dal precedente sistema disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, che affidava interamente la regolamentazione alla contrattazione decentrata, il nuovo quadro normativo permette a ogni ente di adottare regolamenti interni più flessibili e personalizzati, ad esempio:
- assegnando punteggi differenziati in base alla complessità delle attività tecniche svolte;
- introducendo sanzioni o riduzioni in caso di ritardi o problemi progettuali;
- collegando gli incentivi a indicatori di qualità del servizio affidato, come la frequenza di varianti.
Si tratta di un modello più snello, che tuttavia richiede alle amministrazioni di mantenere una regolamentazione chiara e controllabile, al fine di prevenire dispute e assicurare uniformità nei criteri applicati.
Copertura finanziaria
Il comma 1-quater ribadisce che i costi relativi all’erogazione degli incentivi devono essere coperti esclusivamente dalle risorse già previste nei quadri economici delle procedure in corso.
Questa disposizione ha due principali finalità:
- evitare nuovi oneri per i bilanci dell’ente, preservando l’equilibrio finanziario complessivo;
- richiedere particolare attenzione nella preparazione del quadro economico, che deve includere correttamente la voce “incentivi funzioni tecniche” rispettando il limite massimo del 2% (come stabilito dal comma 2, articolo 45).
Per gli enti locali e le centrali di committenza, tale norma rappresenta un’importante indicazione di trasparenza finanziaria, soprattutto in presenza di cofinanziamenti, concessioni o appalti complessi. Al momento della validazione del progetto esecutivo, la corretta inclusione del capitolo “incentivi tecnici” è infatti determinante per l’ammissibilità della spesa.
Da quando si applicano le nuove regole?
Le nuove regole, comprensive delle modifiche già apportate dal D.Lgs. 209/2024 e ulteriormente integrate dal D.L. 73/2025, si applicano a partire dal 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del Correttivo al Codice. Più precisamente, esse si applicano alle funzioni tecniche espletate dal 31 dicembre 2024 in poi, anche se riferite a procedure avviate precedentemente ma ancora in corso alla medesima data.
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Quali sono le attività incentivabili?
Sono incentivabili solo le attività tecniche elencate nell’allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, comprese quelle svolte dai collaboratori dei soggetti incaricati. Si tratta, quindi, di un elenco tassativo delle attività incentivabili che ricoprono la percentuale del 2%. Tale percentuale viene ulteriormente divisa come segue:
- l’80% di ciascun progetto è destinato ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche elencate nell’allegato I.10 Nello specifico:
- RUP;
- programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi (punto aggiunto dal Correttivo dal 1° gennaio 2025 al fine di comprende fra i soggetti destinatari degli incentivi personale che svolge detti compiti, ossia il coordinatore dei flussi informativi);
- il 20% è destinato all’acquisto di beni e tecnologie funzionali volti ad incentivare:
- la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM);
- l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
La Corte dei Conti Toscana con deliberazione n. 196/2023/PAR precisa che ai fini dell’attribuzione dell’incentivo non rilevi il profilo professionale “tecnico” bensì la concreta esplicazione di attività legate alla procedura contrattuale (anche se esplicata da collaboratori amministrativi).
Inoltre, considerando che l’elencazione delle attività incentivabili è da considerarsi tassativa e caratterizzata da una propria specificità (tecnica), tra le stesse non possono essere ricomprese “tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa”.
Sulle mansioni incentivabili si è più volte espresso l’Ufficio Supporto giuridico del Mit specificando che le mansioni incentivabili non devono necessariamente avere una spiccata connotazione tecnica, ben potendo gli enti riconoscere detto incentivo anche per lo svolgimento di attività meramente amministrative, come per esempio la “collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)” e la “predisposizione dei documenti di gara”.
Il BIM Management System è uno degli strumenti che possono essere inclusi nel 20% finanziabile destinato all’acquisto di beni e strumenti tecnologici innovativi. Grazie a questo strumento professionale visualizzi e gestisci online in maniera avanzata vari formati di file, segnali eventuali problematiche riscontrate, archivi e porti con te file e dati, collabori in tempo reale con i colleghi, fai computi online. Puoi anche creare un sistema informativo di costruzione integrando il modello digitale 3D con dati e documenti.
Deliberazione Corte dei Conti Lombardia 101/2026: società miste, incentivi tecnici al DEC?
La società mista non è una in-house, ma un partenariato pubblico-privato (PPP) a tempo determinato. Il Sindaco di un Comune chiede alla Corte dei Conti Lombardia (deliberazione 101/2026) se al direttore dell’esecuzione spetti l’incentivo tecnico dell’art. 45 D. Lgs. 36/2023, dubitando della sua applicabilità per esclusione dal Codice e vincolo procedurale TUSP. La Corte rileva che la normativa va letta nel suo complesso: la società mista mantiene procedure competitive e controllo pubblico, non escludendo il Codice dei Contratti. Per servizi economici di interesse generale, l’art. 45 resta applicabile. Pertanto, al direttore dell’esecuzione in società mista può essere riconosciuto l’incentivo tecnico. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3950/2025: le attività svolte dall’Ufficio Ragioneria rientrano tra quelle incentivabili?
Il MIT, nel parere 3950/2025, conferma l’orientamento della Corte dei Conti Toscana 196/2023/PAR, escludendo le attività finanziarie dagli incentivi. Solo le funzioni tecniche elencate nell’Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 sono incentivabili, senza estensioni interpretative. Le attività amministrative, come il visto di copertura finanziaria o l’emissione dei mandati, non rientrano nelle funzioni tecniche. Gli incentivi premiano quindi esclusivamente le attività direttamente legate alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3934/2025: la redazione del DIP rientra tra le attività incentivabili?
La normativa sugli incentivi alle funzioni tecniche non menziona esplicitamente il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) tra le attività incentivabili. Il MIT, nel parere 3934/2025, riconosce però che il DIP è un atto propedeutico essenziale alla progettazione e può essere valorizzato ai fini degli incentivi. La redazione del DIP compete al RUP, redazione approvata prima dell’affidamento della progettazione. Gli incentivi sono riconosciuti al RUP per le attività non delegabili e possono essere estesi ad altri tecnici per le attività di supporto. Il parere conferma quindi la legittimità di inserire il DIP nel regolamento comunale sugli incentivi. Leggi l’approfondimento.
Deliberazione Corte dei Conti Liguria 77/2025: le attività finanziarie rientrano negli incentivi tecnici?
La Corte dei conti Liguria, con la delibera n. 77/2025, ha chiarito che l’incentivo del 2% ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 può essere riconosciuto solo al personale che svolge effettive funzioni tecniche o collabora direttamente con il RUP nelle fasi di affidamento ed esecuzione. Restano escluse le attività di natura finanziaria o contabile, come la programmazione della spesa o la liquidazione degli incentivi, poiché non esternalizzabili né comprese tra quelle indicate nell’allegato I.10. L’incentivo, di natura eccezionale, premia esclusivamente competenze tecniche strettamente legate alle singole procedure di appalto. Leggi l’approfondimento.
Deliberazione Corte dei Conti Campania 216/2025/PAR: lo staff degli organi politici ha diritto agli incentivi tecnici?
La Corte dei Conti Campania, con delibera n. 216/2025/PAR, ha chiarito che i dipendenti assunti ai sensi dell’art. 90 del TUEL (uffici di supporto agli organi di direzione politica) non possono beneficiare della quota incentivabile del 2% per le funzioni tecniche. Tali figure, infatti, svolgono attività di supporto politico e non compiti gestionali o tecnico-professionali. Gli incentivi previsti dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023 spettano esclusivamente al personale coinvolto in attività di programmazione, progettazione e direzione lavori. È quindi esclusa ogni forma di compenso incentivante per lo staff degli organi politici. Leggi tutti i dettagli.
Parere MIT 3650/2025: incentivi aggiuntivi per il professionista che redige i documenti di perizia?
Il MIT, con il parere n. 3650/2025, ribadisce la natura tassativa delle attività tecniche incentivabili ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, richiamando l’elenco chiuso dell’Allegato I.10. Non è ammesso alcun incremento specifico per le attività di perizia o istruttoria legate alla revisione prezzi, anche in caso di maggiore carico di lavoro. Tuttavia, tali attività possono essere ricondotte alle funzioni tecniche della fase di esecuzione contrattuale previste dall’Allegato I.10. Le Stazioni Appaltanti possono, nei propri regolamenti, rimodulare le percentuali interne di riparto dell’80% delle risorse destinate al personale. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3233/2025: il collaboratore amministrativo rientra tra le attività tecniche incentivabili?
Il MIT, con il parere 3233/2025, chiarisce se l’attività tecnica ricoperta da un collaboratore amministrativo rientra o meno nella percentuale incentivabile stabilita dal Codice Appalti.
Le attività tecniche che possono beneficiare di incentivi, indicate in modo tassativo nell’Allegato I.10 del D.lgs. 36/23, devono essere interpretate in senso restrittivo e non possono essere estese per analogia (pareri C.d.C. Veneto n.297/24 e n.266/23; C.d.C. Toscana n.196/23; C.d.C. Campania n.191/23). Di conseguenza, si chiede al MIT se le mansioni di “collaboratore amministrativo” nell’ambito della direzione dei lavori, non essendo incluse nell’elenco dell’Allegato I.10, devono essere escluse dall’incentivazione prevista dall’art. 45 del D.lgs. 36/23.
Il MIT con il parere 3233/2025 chiarisce che i collaboratori della direzione dei lavori non sono esclusi dall’incentivazione. A supporto di questa interpretazione, sebbene l’elenco contenuto nell’Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 non menzioni esplicitamente il ruolo di collaboratore della direzione lavori, l’art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, dispone che
l’80 per cento delle risorse di cui al comma 2 è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.
Poiché tra le funzioni tecniche elencate nell’Allegato I.10 rientra anche la direzione dei lavori, si può concludere che i collaboratori amministrativi della direzione lavori possono beneficiare dell’incentivazione.
Copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale: deroga al divieto della Legge Finanziaria
Come abbiamo visto l’articolo 45 impone che una quota del 20% sia destinata alla copertura degli oneri di assicurazione del personale. Questa indicazione si pone in apparente contrasto con il generale divieto per gli enti pubblici di stipulare polizze assicurative che coprano la responsabilità amministrativo-contabile dei propri dipendenti per danni erariali, divieto contenuto nell’articolo 3, comma 59 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008). Bisogna chiarire che, pur rimanendo valido il divieto generale di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile, il Codice ha introdotto una norma speciale che consente la stipula di polizze per i dipendenti impegnati in attività tecniche. Di conseguenza, il divieto dell’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio delle funzioni di progettista e verificatore previste dall’Allegato I.10 del D.Lgs. n. 36/2023, inclusi quelli causati da colpa grave, mentre restano esclusi i danni dolosi ai sensi dell’art. 1900 c.c. Tale deroga non si estende ad altre tipologie di assicurazione non espressamente contemplate dalla normativa.
Corte dei Conti Toscana Deliberazione 167/2025/PAR: chiarita la natura della deroga al divieto
La Corte dei Conti Toscana, con la Deliberazione n. 167/2025/PAR, chiarisce che l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti pubblici progettisti e verificatori è legittimo. La deroga prevista dal Codice dei contratti pubblici prevale sul divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile. La copertura riguarda errori professionali non dolosi e specifiche attività tecniche, escludendo danni intenzionali. La polizza tutela sia i tecnici che l’amministrazione, incentivando l’uso delle competenze interne e garantendo continuità operativa. Leggi l’approfondimento.
Incentivi funzioni tecniche per appalti di servizi e forniture
Come funzionano gli incentivi per servizi e forniture? Per servizi e forniture gli incentivi sono riconoscibili soprattutto quando è nominato un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP, in particolare nei contratti di particolare importanza.
| Tipo contratto | Condizione rilevante |
|---|---|
| Servizi di particolare importanza | DEC distinto dal RUP |
| Forniture di particolare importanza | DEC se richiesto dalla complessità |
| Servizi sopra 500.000 euro | Particolare rilievo operativo |
| Servizi complessi sotto soglia | Possibile se motivati per tecnologia, competenze o innovazione |
| Forniture innovative/rilevanti | Possibile anche in base alla complessità tecnica |
II D.Lgs. 209/2024 ha modificato l’art. 32, commi 2 e 3, dell’allegato II.14, che adesso considerano, rispettivamente:
Servizi di particolare importanza:
- gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall’importo
- gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico
- le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze
- gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, anche i seguenti servizi:
- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
Forniture di particolare importanza: le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le caratteristiche suddette.
In sintesi:
- per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale;
- per le forniture si dà conto al profilo quantitativo basato sull’importo delle prestazioni qualificabili di particolare importanza se superiori a 500.000 €.
L’articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e che questo si possa applicare anche agli appalti di servizi e forniture, ma solo se è nominato il direttore dell’esecuzione.
L’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32″.
Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, pertanto, il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP (art. 31, comma 1, dell’Allegato II.14) e quindi nominato come figura diversa.
Il comma 4 dell’art. 32 stabilisce che per l’esecuzione dei contratti di particolare importanza, previsti dallo stesso art. 32, sia anche possibile nominare, “su indicazione del direttore dell’esecuzione e sentito il RUP”, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo.
Incentivi estesi alle forniture “rilevanti” indipendentemente dall’importo
La revisione del comma 3 dell’articolo 32 amplia la possibilità di incentivare le forniture indipendentemente dall’importo, a condizione che queste siano di rilevante importanza per aspetti tecnologici o che richiedano un’elevata competenza tecnica o componenti innovative.
In precedenza, gli incentivi erano previsti solo per importi superiori a 500 mila euro o in casi di particolare complessità.
In sintesi, le modifiche consentono di includere le forniture tra i servizi rilevanti, a patto che rispettino i requisiti di importanza tecnologica o innovativa delineati, superando il precedente limite minimo di valore per l’incentivazione.
Qui il dettaglio delle modifiche all’art. 32
Corte dei conti Lombardia, deliberazione n. 160/2026/PAR: incentivi tecnici al DEC per il verde pubblico, quando spettano davvero?
La Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 160/2026/PAR) stabilisce che, negli appalti di servizi suddivisi in lotti, i valori non si cumulano ai fini degli incentivi tecnici. La soglia dei 500.000 euro va verificata sul singolo lotto, anche se la gara è unitaria e con un unico DEC. La nomina del DEC, da sola, non legittima l’incentivo: serve dimostrare una reale complessità tecnica del servizio. La manutenzione del verde non è automaticamente complessa: occorre una motivazione concreta e puntuale. Sotto soglia, l’incentivo è ammesso solo in casi eccezionali, con impegno tecnico aggiuntivo effettivo e documentato. Leggi l’approfondimento.
Incentivi tecnici per concessioni, accordi quadro, PPP e società in house
Concessioni
Con il parere del 17 aprile 2024, n. 2445, il MIT ha confermato l’applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche anche per le concessioni, sottolineando la differenza tra l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 rispetto al previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016, con l’introduzione degli “enti concedenti” accanto alle “stazioni appaltanti”.
In questo modo si rende esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione ed emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione. Un orientamento confermato dalla Corte dei Conti che stabilisce che:
Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
Parere MIT 4023/2026: calcolo dell’incentivo per funzioni tecniche nei contratti di concessione, il MIT fa chiarezza
Nelle concessioni senza stanziamento dell’ente, il MIT (parere n. 4023/2026) chiarisce che il nodo riguarda la base di calcolo degli incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs. 36/2023. Richiamando la Corte dei conti (delib. n. 187/2023), il valore della concessione coincide con il fatturato totale stimato del concessionario per l’intera durata contrattuale, al netto IVA, determinato ex art. 179. Tale valore deve essere stimato e indicato già al momento dell’avvio della procedura, secondo un metodo oggettivo definito negli atti di gara. Su questa base la stazione appaltante quantifica l’incentivo, secondo la propria disciplina interna, potendo parametrarlo anche al 2% nei limiti normativi. Leggi l’approfondimento.
| Istituto | Incentivi tecnici |
|---|---|
| Concessioni | Sì, se stanziati dall’ente concedente |
| PPP | Sì, se attività e risorse sono coerenti con art. 45 |
| Importo di riferimento concessione | valore stimato della concessione |
| Oneri a carico del concessionario | No, non come regola generale |
Accordo quadro
Con la deliberazione n. 297/2024, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 45 del nuovo codice dei contratti pubblici sugli incentivi delle funzioni tecniche. In caso di accordo quadro, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’accordo, ma solo l’importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.
Il relativo calcolo dovrà essere effettuato sulla base «dell’importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto» e non già sull’ «importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip» (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che procede ad effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti).
| Base di calcolo | Corretta? |
|---|---|
| Importo massimo dell’accordo quadro | No |
| Importo del singolo contratto attuativo | Sì |
| Importo effettivamente ordinato | Sì |
| Importo al netto IVA | Sì |
| Importo già al netto del ribasso | Sì, nei casi di adesione/contratto applicativo |
Parere MIT 3406/2025: come si calcolano gli incentivi tecnici negli accordi quadro?
Nell’ambito degli accordi quadro, sorge spesso il dubbio su quale sia la base economica da considerare per calcolare gli incentivi legati alle funzioni tecniche: l’importo massimo previsto dall’accordo oppure i valori concreti dei contratti attuativi? A chiarire la questione è il MIT con il parere 3406/2025.
Il caso in oggetto riguarda un accordo quadro per lavori di manutenzione, affidato ad un unico operatore, con un importo complessivo di gara pari a 100 euro e uno sconto del 20%. L’amministrazione intende attuare l’intero importo attraverso tre contratti esecutivi da 40, 60 e 25 euro (valori lordi, prima del ribasso). La domanda riguarda il valore su cui calcolare gli incentivi previsti per le attività tecniche: sull’importo complessivo dell’accordo quadro (125 euro lordi) o sul totale effettivamente impegnato attraverso i singoli contratti (100 euro netti)?
Secondo l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, l’erogazione degli incentivi è subordinata allo svolgimento effettivo delle attività tecniche, nei limiti del quadro economico del progetto e dietro rendicontazione.
Gli incentivi sono legati alla spesa effettiva, non al valore massimo dell’accordo
Il MIT conferma che, nel caso degli accordi quadro, gli incentivi devono essere calcolati sulla base dei singoli contratti attuativi e non sull’intero valore potenziale dell’accordo. Questo orientamento si fonda sul principio della corrispondenza tra spesa effettiva e prestazione realmente svolta. Ne consegue che l’importo da considerare per il calcolo degli incentivi è quello netto di ciascun affidamento, già depurato da IVA e ribasso d’asta. Inoltre, tali incentivi devono essere inclusi nel quadro economico specifico di ciascun contratto attuativo.
Possiamo affermare che:
- l’incentivo non deve essere calcolato sull’importo massimo dell’accordo quadro;
- si prende in considerazione l’importo effettivo di ogni contratto attuativo, al netto del ribasso e dell’IVA;
- è necessario prevedere gli incentivi all’interno del quadro economico del singolo contratto.
Partenariato Pubblico-Privato (PPP)
La Corte dei Conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 187/2023/PAR, ha dichiarato applicabile al partenariato pubblico-privato la disciplina in materia di “Incentivi alle funzioni tecniche”. Secondo la Corte dei Conti lombarda il PPP è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45.
Società in house
Gli incentivi spettano alle società in house? La risposta dipende dal tipo di attività: sono generalmente esclusi negli affidamenti in house “puri”, ma possono essere ammessi quando la società in house opera come stazione appaltante verso operatori terzi. Il criterio decisivo è la terzietà della procedura e l’effettivo svolgimento di funzioni tecniche nel mercato dei contratti pubblici. Quando manca una relazione intersoggettiva sostanziale, l’incentivo perde la propria giustificazione.
| Scenario | Incentivo |
|---|---|
| Affidamento diretto dell’ente alla propria in house | di regola no |
| In house che affida a operatori economici terzi | possibile |
| Autoproduzione interna | no |
| Società mista pubblico-privata | possibile, se ricorrono presupposti e Codice applicabile |
Parere MIT 3707/2025: si agli incentivi per le in-house, ma solo con affidamento a terzi
Il MIT, con il parere 3707/2025, conferma che le società in house possono beneficiare degli incentivi tecnici, ma solo in specifici casi. Gli incentivi si applicano quando il personale supporta procedure di affidamento a operatori esterni, agendo come ente aggiudicatore. Non sono invece previsti per attività in autoproduzione o per rapporti esclusivi con l’ente controllante (in house puro). In questi casi manca la terzietà e l’attività è considerata gestione interna, quindi non sussiste il diritto all’incentivo. La distinzione chiave è tra attività a favore del mercato (incentivi possibili) e attività interne all’ente (incentivi esclusi). Leggi l’approfondimento.
Parere ANAC 53/2023: si agli incentivi per le società in house
L’ANAC, con parere n. 53 del 25 ottobre 2023 (in calce al presente paragrafo) ha sancito la diretta applicabilità alle società in house (anche) della disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche.
Difatti, l’art. 45 del Codice fa espresso riferimento (oltre agli “enti concedenti” anche) alle “stazioni appaltanti”, intendendosi per tali, come sopra osservato, qualsiasi soggetto, pubblico o privato tenuto al rispetto del Codice, incluse quindi le società in house. Trova pertanto applicazione anche per tali società (“stazioni appaltanti” ai sensi del Codice), l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, ai fini del riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente che abbia svolto le attività elencate nell’Allegato I.10 del Codice.
Gli incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti
Gli incentivi si applicano anche ad affidamenti diretti? Sì, il nuovo Codice consente il riconoscimento degli incentivi anche nelle procedure di affidamento diretto, se sono svolte attività dell’allegato I.10 e se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina interna.
Al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato la normativa precedente, in ordine al riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche anche nel caso di affidamento diretto di un contratto pubblico, il legislatore ha chiarito che ora l’istituto trova applicazione per tutte le procedure di affidamento, incluso quindi anche quello diretto.
Nello specifico, mentre l’art. 113 c. 2 del d.lgs. 50/2016 quantificava il 2% delle risorse commisurandolo all’importo posto “a base di gara”, l’art. 4 si riferisce genericamente a “procedure di affidamento”.
| Caso | Possibilità di incentivo |
|---|---|
| Affidamento diretto lavori | possibile se vi sono attività incentivabili |
| Affidamento diretto servizi/forniture | possibile, con attenzione al ruolo del DEC |
| Affidamento sotto 5.000 euro | possibile se previsto e motivato |
| Affidamento senza attività tecnica effettiva | no |
Quindi con l’articolo 45 si consente il riconoscimento del compenso incentivante anche nel caso di affidamento diretto del contratto d’appalto, per lo svolgimento delle attività tassativamente elencate nell’allegato I.10. È quindi possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell’ente (anche per affidamenti diretti) dato che è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti (Parere Anac 54/2023).
Nella relazione illustrativa, del resto, si fa notare che le con le nuove disposizioni “si superano le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti”.
Restano dubbi sulla possibilità di incentivabilità delle funzioni tecniche negli affidamenti diretti, soprattutto quelli non competitivi, ovvero quelli in cui non ci sono altri concorrenti oltre al diretto affidatario.
Con il parere 2865/2024 il MIT ammette che il regolamento possa prevedere l’erogazione degli incentivi anche per l’affidamento diretto e nel caso in cui l’affidamento risulti di importo inferiore ai 5 mila euro.
Parere MIT 3622/2025: incentivabilità delle attività negli affidamenti diretti procedimentalizzati
Nel caso di affidamento diretto “procedimentalizzato” (es. confronto concorrenziale tra più operatori, predisposizione documenti, verifica requisiti, determinazione di aggiudicazione), la predisposizione della documentazione può essere considerata “attività tecnica incentivabile”?
Richiamando il parere n. 2865, il MIT conferma che tali attività sono incentivabili, ma solo se il contratto rientra tra quelli che richiedono la nomina del DEC da parte di un soggetto diverso dal RUP, esclusivamente per servizi e forniture.
Ciò significa che:
- sì: la predisposizione degli atti è considerata “attività tecnica incentivabile”;
- ma: l’incentivabilità è limitata ai casi in cui sia previsto il DEC ai sensi della normativa.
Parere MIT 3170/2024: base di gara degli incentivi tecnici per affidamenti diretti in PNNR digitali
I PNNR digitali prevedono l’erogazione del contributo richiesto in modalità lump sum e considerando che, secondo il parere ANAC n. 54 del 25/10/2023, gli incentivi tecnici possono essere riconosciuti anche in caso di affidamento diretto, una stazione appaltante chiede chiarimenti al MIT (quesito n. 3170 del 06/12/2024) in merito alla base d’asta per il calcolo dell’incentivo nel caso specifico di un affidamento diretto di un PNNR digitale.
Le opzioni sono:
- il prezzo contrattualizzato nell’affidamento diretto, al netto dell’IVA;
- l’importo lump sum del contributo PNNR richiesto (che coincide con l’importo del quadro economico dell’obiettivo approvato in giunta comunale).
Il MIT chiarisce che il comma 2 dell’articolo 45 si riferisce all’importo stabilito come base per le procedure di affidamento. Tuttavia, nel caso di affidamento diretto, in assenza di un importo specifico posto a base di gara, si dovrà considerare l’importo dell’affidamento diretto, al netto dell’IVA.
Parere MIT 2865/2024: il regolamento può prevedere incentivi anche per affidamenti diretti
Con il parere 2865/2024 il MIT ammette che il regolamento possa prevedere l’erogazione degli incentivi anche per l’affidamento diretto e nel caso in cui l’affidamento risulti di importo inferiore ai 5 mila euro (in particolare per forniture e servizi), ricordando che, per quanto attiene ai servizi e forniture, la normativa “richiede la nomina del Dec in un soggetto diverso dal Rup”.
Nello stesso parere il MIT conferma, poi, che l’incentivo è previsto anche per l’adesione alle convenzioni Consip/accordi quadro sempre con le condizioni sopra riportate.
Indicazioni operative MIT e ANAC sugli incentivi per funzioni tecniche
Parere MIT 3581/2025: incentivi alle centrali di committenza, la questione della “parte”
Il comma 8 dell’art. 45 stabilisce che le centrali di committenza (CUC) possono ricevere “in tutto o in parte” il 25% dell’incentivo di cui al comma 2. Cosa si intende con “parte”? Si può calcolare la quota solo su specifiche prestazioni tecniche e non sull’intero importo dell’incentivo? Inoltre, la quota del 25% si riferisce all’intero incentivo (80% per il personale + 20% innovazione) o solo alla quota destinata al personale?
Il MIT ha chiarito che il limite massimo del 25% dell’incentivo si riferisce all’intero importo degli incentivi tecnici, comprensivo sia dell’80% destinato al personale coinvolto (comma 3), sia del 20% destinato all’innovazione (comma 5), con l’eccezione delle somme vincolate da finanziamenti europei o specificamente destinati. Inoltre, la frase “in tutto o in parte” significa che l’amministrazione può attribuire alla CUC una parte della quota massima del 25%, anche limitata solo alle attività effettivamente svolte dalla CUC (es. supporto tecnico, progettazione, gestione della gara, etc.), oppure attribuire l’intero 25% se giustificato dalla complessità e rilevanza delle funzioni svolte.
Parere MIT 3570/2025: soglia di 500.000 euro per l’obbligo di DEC, base di gara o importo massimo stimato?
Nel determinare se un “intervento” superi i 500.000 euro – soglia oltre la quale è richiesta la nomina di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) – si deve considerare l’importo a base di gara o l’importo massimo stimato (che include opzioni e rinnovi)?
L’importo da considerare è l’importo posto a base di gara, non quello massimo stimato di cui al comma 4 dell’art. 14. Quindi:
- NO all’inclusione di opzioni, proroghe o rinnovi ai fini della soglia dei 500.000 euro;
- si guarda esclusivamente all’importo iniziale della procedura messo a gara.
Parere MIT 3525/2025: come si attestano le funzioni nelle procedure di incentivazione tecnica
L’applicazione operativa degli incentivi alle funzioni tecniche può suscitare dubbi interpretativi, specie in relazione alle modalità di attestazione delle attività svolte dal personale tecnico. Il MIT, a fronte di un quesito posto da un ente, ha fornito un chiarimento significativo circa l’obbligo di una espressa attestazione delle funzioni tecniche svolte e le modalità con cui essa deve essere predisposta.
Nello specifico l’ente ha chiesto al MIT se l’attestazione delle funzioni svolte debba essere contenuta in un atto autonomo da allegare o richiamare nel provvedimento di liquidazione, oppure se sia sufficiente la sola presenza di un prospetto di ripartizione, che individui le quote del compenso. La motivazione della richiesta risiede nel dubbio che un semplice prospetto, pur dettagliando gli importi spettanti ai singoli dipendenti, non dia conto in modo adeguato delle specifiche attività tecniche effettivamente eseguite, come invece richiesto dal dettato normativo.
Il MIT, nel parere 3525/2025, chiarisce che l’attribuzione dell’incentivo necessita chiaramente di espressa attestazione. Quanto alle modalità, queste dovranno essere previste nell’apposita disciplina dell’ente relativa all’incentivo. L’assenza di tale attestazione comporta, quindi, l’impossibilità giuridica di procedere alla liquidazione dell’incentivo, a prescindere dalla disponibilità del fondo o dalla volontà dell’ente.
Il prospetto di ripartizione dell’incentivo rappresenta solo una fase contabile, che suddivide l’importo disponibile tra i beneficiari. Esso non può sostituire l’attestazione, in quanto non evidenzia la qualità e quantità dell’apporto professionale prestato.
È bene da parte degli enti:
- aggiornare il regolamento interno in materia di incentivi, recependo esplicitamente l’obbligo dell’attestazione;
- predisporre modelli standard di attestazione per ciascuna fase della procedura tecnico-amministrativa (progettazione, verifica, direzione lavori, collaudo);
- garantire la tracciabilità delle attività svolte, anche mediante strumenti digitali e sistemi documentali;
- assicurare formazione e sensibilizzazione del personale coinvolto, sia tecnico che amministrativo;
- integrare il sistema degli incentivi con il ciclo della performance e dei controlli interni.
Con queste misure, gli enti possono assicurare conformità normativa, trasparenza e valorizzazione del personale tecnico, sfruttando appieno le potenzialità dell’istituto previsto dal nuovo Codice dei contratti.
Parere MIT 3226/2025: liquidazione degli incentivi tecnici in base ai SAL
Un’amministrazione, impegnata nella stesura del proprio regolamento sugli incentivi, ha chiesto un parere al supporto giuridico del MIT in merito agli incentivi per le funzioni tecniche.
Il regolamento in fase di definizione prevede che, per gli appalti di durata superiore ad un anno, la liquidazione degli incentivi maturati durante l’esecuzione non avvenga solo al termine del contratto e dopo l’approvazione della contabilità finale, ma anche in corrispondenza dei SAL. Questo processo avverrebbe previa verifica delle prestazioni effettivamente svolte e con la possibilità di rettifica in caso di aumenti di tempi o costi non giustificati.
Secondo la disciplina vigente, l’incentivo destinato a figure quali direttori dei lavori, personale dell’ufficio di direzione lavori, coordinatori per la sicurezza e collaboratori, può essere liquidato con la seguente suddivisione:
- 90% durante l’esecuzione dei lavori, in proporzione all’avanzamento della spesa (SAL);
- 10% dopo l’emissione del Collaudo tecnico amministrativo.
Questa previsione ha sollevato il dubbio sulla possibilità di procedere con pagamenti scaglionati in relazione alla maturazione dei SAL.
Con il parere n. 3226 del 30 gennaio 2025, il MIT ha chiarito la questione, richiamando il comma 3 dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023. Ha evidenziato che le modalità di riparto degli incentivi e le eventuali riduzioni per incrementi ingiustificati di costi o tempi sono definite direttamente dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
Pertanto, la decisione sulle modalità di liquidazione degli incentivi resta a discrezione della stazione appaltante, nel rispetto delle normative vigenti.
Parere MIT 2981/2024: gli incentivi possono essere erogati a prescindere dalla complessità del lavoro e dal fatto che sia costituito o meno l’ufficio di direzione lavori
Con il parere 2981/2024 il MIT spiega che “ai fini dell’erogazione dell’incentivo non rileva la costituzione dell’ufficio di direzione lavori, quanto lo svolgimento delle attività incentivabili elencate nell’allegato I.10 al Codice”.
In relazione a lavori non eccessivamente complessi il Rup può procedere con il controllo con il solo direttore dei lavori.
Parere MIT 2916/2024: le mansioni incentivabili non devono avere una spiccata connotazione tecnica
Con il parere 2916/2024 il MIT non rileva alcuna connotazione particolare delle “mansioni incentivabili”, ma il solo fatto che siano state svolte le attività indicate – in modo tassativo e vincolante – nell’allegato I.10.
Il tenore letterale della norma non riguarda le sole attività tecniche né esclude, quindi, attività prettamente amministrative.
In questo senso rientrano anche compiti come quello della “collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)” e la “predisposizione dei documenti di gara”.
Parere MIT 2865/2023: gli incentivi possono essere erogati anche in mancanza di un regolamento/linea guida
Sempre con il parere 2865/2023, il MIT precisa che, anche in assenza di regolamento, l’incentivo può essere erogato purché si sia proceduto all’accantonamento delle somme nel quadro economico.
Parere MIT 2635/2024: incentivi tecnici non possono essere a carico del concessionario
Con la risposta al quesito del 03/06/2024, n. 2635 il MIT precisa che:
- gli importi spettanti alle funzioni tecniche non possono essere posti a carico del concessionario. Infatti, l’art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
- ai sensi dell’art. 179, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Inoltre, l’art. 179, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20%, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.
A.E. 227/2024: tassazione separata per incentivi tecnici
L’erogazione delle somme in un periodo di imposta successivo a quello di maturazione, dovuta al sopraggiungere di una causa giuridica come il contratto collettivo stipulato nel 2021, consente l’applicazione della tassazione separata. Questo è il principio stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 227/2024.
L’Ente istante ha richiesto chiarimenti in merito alla tassazione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici), modificato da successivi interventi normativi. Tali incentivi sono destinati ai dipendenti pubblici coinvolti nelle procedure di affidamento. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il regime precedente continua ad applicarsi alle procedure avviate prima della sua efficacia. L’Ente ha specificato di aver adottato il regolamento per il fondo incentivante solo il 29 aprile 2021, a seguito di un lungo iter. Tale regolamento e il contratto integrativo del 2021 sono stati applicati retroattivamente a procedure bandite tra il 2016 e il 2021.
L’Ente, che non ha ancora erogato incentivi per gli anni antecedenti il 2020, ha programmato la liquidazione delle somme relative all’intero periodo entro il 2024 e 2025. Il quesito mirava a chiarire se tali somme dovessero essere tassate secondo il regime separato o ordinario.
Secondo la normativa e la prassi in materia, le situazioni rilevanti ai fini della tassazione separata si distinguono in:
- cause giuridiche, come nuove disposizioni legislative, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi, che giustificano il differimento del pagamento indipendentemente da accordi tra le parti;
- situazioni di fatto, che impediscono il pagamento tempestivo per ragioni oggettive, come ritardi procedurali.
La tassazione separata non si applica quando il ritardo nel pagamento è “fisiologico”, cioè legato ai tempi tecnici necessari per la gestione delle somme.
Per gli incentivi relativi ad attività svolte fino al 2021, il contratto collettivo adottato in quell’anno rappresenta una causa giuridica sopravvenuta. Pertanto, l’erogazione tardiva di tali somme rientra nelle condizioni previste dall’articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR, che consente la tassazione separata.
Al contrario, gli incentivi relativi ad attività dal 2021 in poi, se erogati con ritardi coerenti con la complessità del regolamento e del contratto, e seguendo una tempistica regolare, devono essere sottoposti a tassazione ordinaria.
In sintesi, l’Agenzia ha stabilito che la tassazione separata si applica esclusivamente in presenza di cause giuridiche sopravvenute che giustifichino il ritardo nell’erogazione, mentre i ritardi fisiologici legati a normali tempi tecnici comportano l’applicazione della tassazione ordinaria.
Incentivi per funzioni tecniche: evoluzione normativa dalla Legge Merloni ad oggi
L’istituto degli incentivi tecnici, come abbiamo visto, ha subito diverse modifiche normative negli anni. Sono nati con la Legge Merloni con una quota dell’1.5 % fino ad arrivare ai nostri giorni con il decreto Infrastrutture del 2025. Scopriamo tutti i dettagli.
Legge Merloni
La legge Merloni prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell’importo a base di gara.
Tale incentivo si divideva tra alcune figure (Rup, incaricato della redazione del progetto, ecc.).
D.Lgs. 163/2006
Il limite delle risorse destinabili all’incentivo viene portato al 2% (sempre in riferimento all’importo a base di gara). Si delineava, però, un altro vincolo: l’incentivo erogato non doveva superare l’importo del trattamento complessivo annuo lordo già in godimento dal singolo dipendente.
Legge 114/2014
Entra in scena “il fondo per la progettazione e l’innovazione” a valere sugli stanziamenti destinati a finanziare gli incentivi divisi secondo percentuali definite: l’80% destinato agli incentivi per il RUP (e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori) e il 20%, destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.
D.Lgs. 50/2016
Si assiste al passaggio tra il fondo per la progettazione e l’innovazione al fondo che incentiva “le funzioni tecniche”. Vengono incluse le attività di programmazione della spesa per investimenti di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, oltre a quelle già incentivate in passato (RUP, ecc.). La novità rispetto alla normativa precedente è che l’incentivo non è più destinabile agli incaricati della redazione del progetto e del piano per la sicurezza.
D.Lgs. 56/2017
Il D.Lgs. 56/2017 ha riferito l’imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti di lavori (formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi.
D.Lgs. 36/2023
Con l’avvento del nuovo codice, l’istituto degli incentivi tecnici allarga il proprio orizzonte, con almeno 4 novità: tetto massimo elevato al 100%, incremento del 15% per le amministrazioni che utilizzano metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto, eliminazione del fondo in cui destinare gli incentivi ed elenco tassativo delle attività incentivabili contenute nell’allegato I.10.
D.Lgs. 209/2024
Il Correttivo interviene sia sull’ambito soggettivo, con la deroga implicita al principio di onnicomprensività per l’erogazione degli incentivi ai dirigenti, sia sull’ambito oggettivo introducendo una ulteriore attività incentivabile all’elenco tassativo (coordinamento dei flussi informativi).
D.L. Infrastrutture
Il D.L. 73/2025 introduce la deroga esplicita al principio di onnicomprensività per l’erogazione degli incentivi ai dirigenti.
FAQ incentivi tecnici
Gli incentivi tecnici possono essere riconosciuti anche ai dipendenti con mansioni non strettamente “tecniche”?
Sì. Secondo i chiarimenti del MIT e della Corte dei Conti, ciò che conta è lo svolgimento effettivo delle attività elencate nell’allegato I.10, indipendentemente dal profilo contrattuale del dipendente. Anche i collaboratori amministrativi possono ricevere l’incentivo se partecipano, ad esempio, alla predisposizione dei documenti di gara o alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento.
È necessario adottare un regolamento interno per gestire la ripartizione degli incentivi?
No. Il nuovo Codice non impone più l’adozione di un apposito regolamento come condizione necessaria per l’erogazione degli incentivi. Tuttavia, le amministrazioni devono definire i criteri di riparto tramite un atto generale, in coerenza con il proprio ordinamento e nel rispetto della contrattazione collettiva.
Cosa succede agli incentivi non erogati per mancanza di attività o mancata attestazione?
Le somme non erogate non possono essere redistribuite. Secondo l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, le risorse che eccedono il tetto individuale o non sono giustificate da prestazioni svolte, restano acquisite al bilancio dell’ente e non possono essere riutilizzate in anni successivi o per altri fini.
Gli incentivi sono cumulabili con altri premi o indennità previsti dal contratto di lavoro?
Sì, ma con limiti. Gli incentivi alle funzioni tecniche possono sommarsi ad altri compensi, fermo restando che l’importo massimo annuo non superi il 100% della retribuzione lorda del dipendente. Inoltre, devono essere distinti dagli altri fondi incentivanti (es. performance, produttività).
L’adozione del BIM è obbligatoria per ottenere l’incremento del 15% sugli incentivi?
No, ma è condizione necessaria per accedere all’aumento. Il 15% in più si applica solo se si dimostra l’uso effettivo di strumenti digitali avanzati, come il BIM, nella gestione dell’appalto. L’uso delle PAD, essendo obbligatorio e generalizzato, non consente di ottenere tale maggiorazione.
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Giusi Rosamilia
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