Donazioni coeve lesive dei diritti dei legittimari e modalità di riduzione – EC News


Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 26170 del 3 ottobre 2026

Successioni “Mortis Causa” – Successione Necessaria – Reintegrazione della quota di riserva – Azione di riduzione – Modalità di riduzione delle donazioni – Donazioni simultanee – Azione promossa nei confronti di solo uno dei donatari – Criterio di proporzionalità

*Se il de cuius ha fatto più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie, ma cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori. Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie, applicandosi analogicamente l’art. 558 c.c.

* Massima redazionale

Disposizioni applicate

Articoli 555, 558 e 559 cod. civ.

[1] Il giudizio da cui tra origine la pronuncia in commento aveva ad oggetto una controversia ereditaria per lesione di legittima tra fratelli in relazione alla successione paterna.

Alla sua morte, Tizio lasciava a sé superstiti la moglie e quattro figli.

Per quanto di interesse nella presente sede, il Giudice di primo grado aveva accertato che il de cuius aveva elargito più donazioni in favore di Primo e Secondo, individuando l’ultima donazione in ordine di tempo nel trasferimento, apparentemente oneroso, avente ad oggetto il 24% delle quote di una società in favore di Primo e il 14% in favore di Secondo. Il Tribunale rilevava che, con tale atto, il disponente, sotto l’apparenza del negozio oneroso, aveva in effetti donato ai due figli le dette quote.

Primo aveva, inoltre, beneficiato di un lascito a titolo di legato.

A seguito della ricostruzione del patrimonio ereditario, il Tribunale ha definito la domanda di riduzione proposta da Terzo e Quarto nei confronti di Primo, riducendo innanzitutto per intero la disposizione testamentaria fatta allo stesso; quindi, appurato che nonostante l’azzeramento della disposizione testamentaria, residuava ancora una lesione della quota riservata agli attori, ha poi ridotto la donazione più recente, identificata nella donazione simulata sopra richiamata.

Con riferimento a tale atto il Tribunale ha precisato di voler applicare, nei confronti dei due donatari beneficiari delle distinte liberalità contenuti nell’unico atto, il criterio di riduzione proporzionale previsto dall’art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie. Sulla base di tale premessa, secondo la ricostruzione dell’organo giudicante di prime cure, si giustificava la riduzione per intero della donazione fatta a Primo; e seppure ciò non fosse sufficiente a rimediare alla lesione, la statuizione non poteva andare oltre, non avendo i due legittimari sperimentato l’azione di riduzione anche nei confronti di Secondo.

Primo impugnava la sentenza di primo grado e adiva la Corte d’Appello di Catania, la quale – sempre nell’ottica che qui interessa – pur rivedendo i calcoli effettuati dal giudice di primo grado, confermava l’esistenza di una lesione dei diritti dei legittimari-attori e disponeva la integrale riduzione del legato a favore di Primo, nonché della donazione più recente nei seguenti termini: poiché l’azione è stata proposta nei confronti del solo Primo, la reintegrazione andava disposta limitatamente alla quota donata allo stesso, da ripartire in parti uguali fra i due legittimari.

[2] Per la cassazione della sentenza Terzo ha proposto ricorso affidato a sette motivi. Primo ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi. Terzo ha depositato controricorso al ricorso incidentale, mentre Secondo e Quarto restano intimati.

Nella presente sede si prenderanno in esame le considerazioni della Suprema Corte in merito alla riduzione delle donazioni, che hanno portato a ritenere infondato il ricorso.

Gli Ermellini affermano che “se il de cuius ha fatto più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma “cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori” (art. 559). Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie, applicandosi analogicamente l’art. 558 c.c.”.[1]

Tale norma implica una pluralità di disposizioni testamentarie riducibili e vuole dire che la riduzione deve essere operata in modo da conservare, fra le disposizioni ridotte, la proporzione originaria voluta dal testatore. “Mutatis mutandis, quando si tratta di ridurre donazioni coeve, la regola della proporzionalità vuol dire, per esempio, che se una delle più donazioni riducibili ha un valore doppio di un’altra, la riduzione lascia immutato tale rapporto”.

Ricordano, inoltre, come l’azione di riduzione non dia luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né dal lato passivo e possa quindi essere esercitata anche nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario. In tal caso, ovviamente, la sentenza spiegherà effetto solamente nei suoi confronti.[2]

[3] Come anche evidenziato nella sentenza in esame, l’ordine di riduzione delle diverse disposizioni lesive dei diritti di alcun legittimario (siano esse testamentarie o donative) viene ritenuto inderogabile dalla Giurisprudenza di legittimità.[3]

Ci si deve interrogare su quali siano le conseguenze operative della suddetta tassatività allorché il legittimario non agisca nei confronti di tutti coloro che abbiano ricevuto un beneficio per via testamentaria in misura tale da ledere i suoi diritti. Ciò avviene, ad esempio, quando l’azione dovrebbe essere promossa nei confronti di un legatario che non sia anche coerede ed il legittimario non abbia accettato (e non sia più nella possibilità di farlo) l’eredità con beneficio di inventario.[4] Potrebbe, altresì, essere lo stesso legittimario a non volere (per ragioni personali) agire contro un determinato soggetto. Orbene, in tutte tali ipotesi, egli “non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione”.[5]

Ulteriore conseguenza dei principi dettati dal nostro codice circa le modalità ed ordine di riduzione è che il legittimario può aggredire i donatari solo con riferimento alla differenza (del tutto eventuale) fra la legittima e il valore dei beni relitti. Se, infatti, il c.d. relictum è sufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari, i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa. Anche in tal caso, dunque, l’eventuale mancata citazione in giudizio di coloro che abbiano conseguito i beni relitti non può andare a discapito di coloro che abbiano ricevuto liberalità nel corso della vita del de cuius.

Infine, con riferimento all’ipotesi in cui il relictum non sia sufficiente (in tutto o in parte) a reintegrare il legittimario nella propria quota di riserva, dovrà rispettarsi il criterio cronologico stabilito dal legislatore con riferimento alle donazioni (dalla più recente alla più antica).

Nemmeno in tali ipotesi, il legittimario può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe ricevere dal donatario posteriore[6] e, pertanto, se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l’azione di riduzione.[7]

Eccezione a tale rigoroso criterio cronologico si ha solo allorché non sia possibile stabilire, tra più liberalità, quale sia anteriore. In caso di donazioni coeve, come visto, la giurisprudenza ritiene si debba procedere alla riduzione proporzionale di tutte, analogamente a quanto avviene per le disposizioni testamentarie.[8]

Ed è il caso di precisare come la sentenza in epigrafe abbia avuto modo di ulteriormente circoscrivere tale principio, affermando che non può essere accolta l’opinione (espressa nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità) secondo cui tale proporzione non andrebbe stabilita esclusivamente sul valore delle donazioni coeve riducibili, bensì sul complesso delle liberalità elargite ai beneficiari di tali donazioni. Al riguardo, la Suprema Corte evidenzia come sia “sufficiente considerare che tutte le donazioni entrano a far parte della massa di calcolo, ma sono riducibili solo quelle che, per essere le ultime in ordine di tempo, abbiano intaccata la legittima. Le disposizioni testamentarie, invece, contribuiscono tutte insieme a determinare la lesione da qui la regola della riduzione proporzionale, senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 c.c.).

Si deve con chiarezza affermare che la proporzione che tale norma intende preservare non è fra il complesso delle liberalità in ipotesi ricevute dai beneficiari delle disposizioni riducibili, ma la proporzione riferita alle disposizioni che debbono contribuire pro-quota alla reintegrazione”.[9]


[1] Viene richiamata Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 29924 del 30/12/2020

[2] Si veda Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 32197 del 05/11/2021: “L’azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario”.

[3] Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4721 del 10/03/2016;

[4] Si veda Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1562 del 18/06/1964

[5] Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022

[6] Si vedano Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 22632 del 03/10/2013: “In tema di azione di riduzione, qualora il legittimario, ai sensi dell’art. 564 cod. civ., non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l’eredità senza beneficio d’inventario, egli non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell’onere su soggetti estranei all’assolvimento dello stesso”; Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 17881 del 03/07/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3500 del 22/10/1975

[7] Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 17926 del 27/08/2020. Si veda, altresì, Cass. Civ. n. 32197/2021 cit.: qualora il legittimario “non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l’eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul “relictum” e il “donatum”, e il valore dei beni relitti – giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa – né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall’azione”.

[8] Cass. Civ., n. 29924/2020, cit.: “Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall’art. 559 cod. civ. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. Ne consegue che in tale ipotesi, ove nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall’art. 558 cod. civ. per le disposizioni testamentarie”.

[9] Così la sentenza in commento nella parte motiva.


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