Agrivoltaico in area idonea: la VIA prevale sulla tutela agricola


La realizzazione di impianti agrivoltaici su aree agricole genera frequentemente contenziosi tra esigenze di transizione energetica, tutela del paesaggio e salvaguardia delle produzioni agroalimentari locali.

La sentenza del TAR Piemonte, sez. II, n. 1328/2026, affronta proprio questo equilibrio: da un lato un progetto agrivoltaico di grandi dimensioni, inserito nel quadro degli obiettivi PNRR e PNIEC; dall’altro le contestazioni di alcuni agricoltori, preoccupati per l’impatto delle opere sui terreni e sull’attività produttiva.

Il punto centrale della decisione è chiaro: quando l’impianto è localizzato in area idonea e il procedimento di VIA risulta adeguatamente istruito, l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili può prevalere sugli interessi alla conservazione dell’uso agricolo dei fondi.

Il caso: intervento su area agricola che presenta caratteri di pregio

La controversia nasce dall’impugnazione del decreto direttoriale MASE 30 ottobre 2025, n. 649, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto denominato “e-VerGREEN”.

Il progetto riguarda un impianto agrivoltaico da circa 76,6 MWp, da realizzare nei Comuni di Santhià e Carisio, in provincia di Vercelli.

L’intervento prevede:

  • installazione di moduli fotovoltaici su inseguitori monoassiali;
  • occupazione di un’area di circa 108 ettari;
  • mantenimento di attività agricole e zootecniche;
  • produzione di foraggio, soia e frumento;
  • installazione di arnie;
  • allevamento elicicolo;
  • opere di connessione alla rete elettrica.

L’area interessata è storicamente vocata alla risicoltura. Alcuni agricoltori e una società agricola hanno quindi impugnato la VIA positiva, sostenendo che il progetto, e in particolare le opere di connessione, avrebbe inciso negativamente sui terreni agricoli e sulle produzioni locali.

I ricorrenti hanno contestato anche i pareri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, richiamati nel decreto ministeriale, sostenendo che l’istruttoria non avrebbe valutato correttamente gli impatti ambientali, agricoli e paesaggistici.

I ricorrenti hanno articolato diverse censure.

La prima riguardava il presunto mancato possesso, da parte della società proponente, dei requisiti soggettivi previsti dal D.M. MASE 22 dicembre 2023, n. 436, relativo agli impianti agrivoltaici.

Secondo i ricorrenti, l’assenza di tali requisiti avrebbe inciso sulla legittimità del progetto.

Un secondo gruppo di motivi riguardava l’istruttoria ambientale. In particolare, veniva contestata:

  • l’omessa valutazione degli impatti delle opere di connessione;
  • la mancata analisi di alternative localizzative;
  • la scarsa considerazione delle osservazioni presentate dagli agricoltori e dagli enti territoriali.

I ricorrenti hanno poi lamentato il contrasto dell’intervento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale, sostenendo che l’area agricola presentasse caratteri di pregio.

Un’ulteriore censura riguardava il mancato rispetto delle Linee guida MASE sugli impianti agrivoltaici del 27 giugno 2022, da cui i ricorrenti facevano discendere l’impossibilità di qualificare correttamente l’intervento come agrivoltaico.

Infine, con motivi aggiunti, è stato impugnato anche il parere tecnico n. 215/2023, richiamato nel procedimento per la valutazione delle opere comuni di connessione.

Il D.M. agrivoltaico riguarda gli incentivi, non la VIA

Il TAR Piemonte respinge il ricorso e i motivi aggiunti.

Il primo passaggio rilevante riguarda il D.M. MASE n. 436/2023.

Secondo il TAR, i requisiti soggettivi previsti dal decreto non costituiscono condizioni di legittimità della VIA. Essi rilevano, invece, ai fini dell’accesso agli incentivi per la realizzazione di sistemi agrivoltaici.

Di conseguenza, il mancato possesso dei requisiti previsti dal decreto incentivi non può determinare, da solo, l’illegittimità del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

È un chiarimento importante per progettisti e imprese: il piano autorizzativo e quello incentivante restano distinti.

Le opere di connessione sono state valutate

Il TAR respinge anche la censura relativa alla presunta mancata valutazione delle opere di connessione.

Il decreto MASE richiama il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 243/2023, che a sua volta rinvia al precedente parere n. 215/2023, relativo a un altro progetto agrivoltaico ma riferito anche alle opere comuni di connessione.

Per il giudice, questo rinvio è legittimo.

La motivazione per relationem è ammessa quando il provvedimento richiama atti specifici, individuabili e coerenti con la decisione finale. Nel caso esaminato, il TAR ritiene che il Ministero abbia preso cognizione del contenuto dei pareri tecnici e li abbia correttamente posti a fondamento della VIA positiva.

Le alternative localizzative devono essere ragionevoli

La sentenza si sofferma poi sul tema delle alternative progettuali.

Il TAR ricorda che lo studio di impatto ambientale deve esaminare le alternative ragionevoli, compresa l’opzione zero. Tuttavia, non è necessario che le alternative siano sempre collocate in ambiti territoriali completamente diversi.

Nel caso specifico, la valutazione delle alternative è stata ritenuta sufficiente perché ha tenuto conto di più elementi concreti:

  • disponibilità dei terreni da parte della proponente;
  • localizzazione in area idonea;
  • presenza di infrastrutture elettriche;
  • necessità di realizzare opere di connessione comuni a più impianti;
  • impatto atteso del progetto rispetto all’opzione zero.

Per il TAR, quindi, non emerge un difetto istruttorio tale da travolgere il giudizio di VIA.

Aree idonee: il favor per le rinnovabili pesa nel bilanciamento

Il cuore della decisione riguarda il rapporto tra impianti agrivoltaici, aree agricole e aree idonee.

Il TAR richiama il principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, valorizzando la disciplina del d.lgs. 199/2021 e il successivo quadro normativo favorevole allo sviluppo delle FER.

La localizzazione in area idonea assume un peso decisivo.

Secondo il giudice, quando un impianto agrivoltaico ricade in area idonea, l’interesse alla produzione di energia rinnovabile gode di una posizione rafforzata nel bilanciamento con altri interessi, compresi quelli agricoli e paesaggistici.

Ciò non significa che ogni progetto sia automaticamente autorizzabile. Significa, però, che eventuali ragioni ostative devono essere specifiche, concrete e adeguatamente dimostrate.

I ricorrenti avevano sostenuto che l’intervento fosse incompatibile con le tutele previste dagli strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale.

Il TAR non accoglie la censura. Secondo la sentenza, gli strumenti richiamati non introducono un divieto localizzativo assoluto per gli impianti agrivoltaici. Inoltre, nel caso concreto, l’amministrazione ha svolto una valutazione non irragionevole, tenendo conto della natura agrivoltaica del progetto, della localizzazione in area idonea e dell’interesse pubblico alla diffusione delle rinnovabili.

Il giudice rileva anche che non risulta dimostrato che i terreni interessati dalle opere di connessione fossero materialmente adibiti a colture DOP.

Le Linee guida MASE non sono parametro vincolante di legittimità

Altro passaggio rilevante riguarda le Linee guida MASE del 27 giugno 2022 sugli impianti agrivoltaici.

Per il TAR, tali Linee guida non costituiscono, di per sé, un parametro vincolante di legittimità del provvedimento ministeriale, in assenza di una previsione primaria che ne stabilisca la vincolatività.

In ogni caso, il giudice ritiene che i requisiti contestati dai ricorrenti risultino sostanzialmente rispettati.

In particolare, il TAR considera non convincenti le contestazioni sulla superficie coltivabile, sul rapporto tra superficie occupata dai pannelli e superficie complessiva e sul mantenimento dell’indirizzo produttivo.

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