I titoli abilitativi sono gli strumenti attraverso cui le autorità competenti garantiscono il rispetto delle normative urbanistiche e ambientali, a differenza dell’edilizia libera che permette ai cittadini di realizzare interventi minori senza necessità di un permesso specifico.
Secondo il D.P.R. 380/2001, i principali titoli abilitativi sono: comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), permesso di costruire (PdC) e SCIA alternativa al permesso di costruire.
Nel corso degli anni numerosi cambiamenti legislativi, come il recente “Salva Casa 2024”, hanno spesso creato confusione, rendendo difficile capire quale procedura adottare e quale titolo sia necessario per ogni tipo di intervento.
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Vediamo nel dettaglio cosa sono e quando sono necessari i diversi permessi, considerando le normative vigenti e gli orientamenti della giurisprudenza.
Titolo abilitativo: cos’è
Un titolo abilitativo, nel contesto dell’edilizia e delle costruzioni, è un’autorizzazione o un permesso rilasciato dalle autorità competenti, solitamente l’amministrazione comunale o enti locali, che consente a un individuo o a un’azienda di eseguire determinati lavori edilizi su un edificio o una proprietà.
Questi titoli abilitativi sono necessari per garantire che i lavori edilizi siano conformi alle normative e alle leggi locali in materia di costruzioni, sicurezza e pianificazione urbana.
Titoli abilitativi edilizi
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016, il sistema dei titoli abilitativi edilizi, regolato principalmente dal D.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia), comprendeva una serie di permessi e comunicazioni necessarie per l’esecuzione di interventi edilizi, tra cui:
- permesso di costruire (PdC) per la maggior parte degli interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione significativa di edifici;
- DIA (Denuncia di Inizio Attività) per interventi minori rispetto a quelli che richiedevano un PdC;
- Super DIA per interventi che, pur essendo più complessi, non richiedevano un permesso di costruzione completo;
- CIL (Comunicazione Inizio Lavori) utilizzata per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che non comportavano modifiche strutturali significative;
- Edilizia Libera che includeva una serie di interventi che non richiedevano alcun titolo abilitativo specifico, come piccole opere di manutenzione ordinaria e installazioni non invasive.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016, il numero dei titoli abilitativi è stato ridotto e semplificato, eliminando la DIA, la Super DIA e la CIL, e mantenendo i seguenti:
Titoli abilitativi D.P.R. 380/2001 – testo unico edilizia
Titoli abilitativi ed interventi edilizi
I titoli abilitativi sono strettamente legati alla tipologia di interventi da eseguire.
L’art. 3 del D.P.R. 380/2001 definisce le seguenti tipologie di interventi:
- interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono inclusi anche gli interventi frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti sono comunque da considerarsi tali:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente;
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- interventi di ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Attività di edilizia libera
L’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 definisce una serie di interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Il decreto salva casa 2024 amplia le possibilità di interventi in edilizia libera, aggiornando il Testo Unico dell’Edilizia. Tra le novità principali, si autorizza l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VePA) per chiudere non solo balconi e logge ma anche porticati interni al piano terra, purché non prospicienti aree pubbliche. Queste vetrate devono essere temporanee, trasparenti e non modificare volumetrie o destinazione d’uso, garantendo micro-aerazione e riducendo l’impatto estetico.
Inoltre, rientrano in edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale è costituita da tende, come tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche pergole bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, a condizione che non creino spazi chiusi stabili e rispettino le linee architettoniche preesistenti. Resta l’obbligo di conformità a piani urbanistici, normative di settore e regolamenti condominiali.

Edilizia libera: cosa cambia con il decreto salva casa
Titoli abilitativi: la comunicazione di inizio lavori asseverata CILA
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è una comunicazione che l’avente diritto presenta al Comune per realizzare interventi che non ricadono nella condizione di richiesta del permesso di costruire, SCIA, edilizia libera.
Tale comunicazione si presenta allo SUE (sportello unico per l’edilizia) del comune in cui ricade l’immobile oggetto di intervento. In alcuni comuni è possibile inviarla in maniera telematica, altri prevedono la consegna manuale, altri ancora prevedono la consegna via PEC.
I lavori per cui si richiede la CILA devono rispettare alcune caratteristiche dell’edificio:
- non devono interessarne la struttura;
- non devono modificarne la volumetria;
- non devono modificarne la destinazione d’uso.
I lavori sono:
- interventi per rinnovare e sostituire parti di edifici;
- interventi per realizzare ed integrare con innovazioni i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- frazionamento o accorpamento di unità immobiliari anche con variazione delle superfici delle singole unità (purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso).
Ad esempio, la manutenzione straordinaria che non tocca la struttura dell’edificio, la diversa distribuzione degli ambienti (demolizione e ricostruzione di tramezzi), il rifacimento del bagno, il rifacimento di alcuni impianti, l’installazione di un sistema a cappotto termico, ecc.
Titolo abilitativo edilizio: segnalazione certificata di inizio attività SCIA
La SCIA edilizia è un titolo abilitativo necessario per interventi sulle parti strutturali degli edifici. Può essere presentata dal proprietario dell’immobile insieme alla relazione di un tecnico abilitato.
La SCIA può essere consegnata il giorno in cui iniziano i lavori, riducendo il periodo d’attesa.
La principale differenza tra la CILA e la SCIA sta nel tipo di lavori: la SCIA è per lavori di manutenzione straordinaria che modificano la struttura, mentre la CILA è per lavori di minore entità. La SCIA deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune. Il costo della SCIA varia in base alla tipologia dell’intervento e alle attività tecniche coinvolte. Le sanzioni per la mancata presentazione della SCIA possono includere sanzioni pecuniarie e ulteriori sanzioni se i lavori sono già in corso o completati.
L’articolo 22 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che sono realizzabili mediante SCIA:
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c.
Sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che:
- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
SCIA alternativa al permesso di costruire, “super SCIA”
La SCIA alternativa al permesso di costruire (chiamata anche super-SCIA in maniera informale) è regolamentata dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
- gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Titolo edilizio abilitativo: il permesso di costruire
Secondo l’art. 10 del D.P.R. 380/2001 costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire viene sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11 e va presentata allo sportello unico corredata da:
- un’attestazione concernente il titolo di legittimazione;
- elaborati progettuali richiesti;
- dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati.
Tabella A D.lgs. 222 del 2016
La Sezione II – Edilizia del D.Lgs. 222/2016, noto anche come SCIA 2, è una componente essenziale della legislazione italiana che regola le attività edilizie e i relativi procedimenti amministrativi. Questa sezione si occupa di identificare gli interventi edilizi e di stabilire i regimi amministrativi applicabili, come l’edilizia libera, la CILA (Comunicazione di Inizio Attività asseverata), la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la super SCIA e il Permesso di Costruire (PdC).
La Tabella A (sez. II d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222), in particolare, offre una classificazione dettagliata degli interventi edilizi e dei titoli abilitativi necessari per ciascuna tipologia, chiarendo quali attività possano essere realizzate senza permessi (edilizia libera) e quali, invece, necessitano di autorizzazioni specifiche.
Tabella titoli abilitativi edilizi
Di seguito si riporta la Tabella A del D.Lgs. 222/2016, nella Sezione II – Edilizia, che classifica gli interventi edilizi e definisce i relativi regimi amministrativi.
Come riportato nella norma, la sottosezione 1 esamina gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, indicando, nella colonna specifica, la possibile concentrazione di regimi.
Nelle sottosezioni successive, vengono identificati i casi in cui per le attività che richiedono il permesso di costruire, la SCIA, la CILA e quelle libere, è necessario ottenere altri titoli di legittimazione o atti di assenso. Per ciascuna di queste attività, nelle colonne dedicate, viene specificato il regime amministrativo applicabile e descritta la possibile concentrazione dei regimi.
1. Interventi edilizi e relativi regimi amministrativi
| ATTIVITÁ | REGIME AMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |||
| 1. | Manutenzione ordinaria
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti |
Attività edilizia libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione
questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II) |
D.P.R. 380/2001 art. 3
c. 1 lett. a) e art.6 c. 1 lett. a) |
||
| 2. | Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW |
Attività edilizia libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II) | D.P.R. 380/2001 art. 6
c. 1 lett. a-bis) |
||
| 3. | Manutenzione straordinaria (leggera)
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti nelle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • non alterino la volumetria complessiva degli edifici e • non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso • non modifichino la sagoma e i prospetti dell’edificio • non riguardino le parti strutturali dell’edificio |
CILA | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art. 3, c. 1 lett. b) e art. 6 bis) | ||
| 4. | Manutenzione straordinaria (pesante)
Intervento di manutenzione di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell’edificio. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: opere interne che riguardino le parti strutturali dell’edificio |
SCIA | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art.3, 1 lett. b) e art. 22 lett. a) | ||
| 5. | Restauro e risanamento conservativo (leggero)
Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. |
CILA | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art. 3, c. 1 lett. c) e art. 6 bis) | ||
| 6. | Restauro e risanamento conservativo (pesante)
Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell’edificio. |
SCIA | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art.3, c. 1 lett. c) e art. 22 c. 1, lett. b) | ||
| 7. | Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera”
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: • non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell’edificio preesistente) e che • non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante: 1.non aumenti il volume complessivo 2.non modifichi la sagoma di edifici vincolati 3.non modifichi i prospetti dell’edificio 4.non comporti mutamento d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico Intervento di demolizione e ricostruzione: • stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica • stessa sagoma dell’edificio preesistente se vincolato ex D.Lgs. n. 42/2004 (paesaggistico o storico culturale) • stessa modifica della sagoma dell’edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all’assunzione di tale delibera. |
SCIA | i la SCIA riguardiNel caso in cuinterventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art. 3, c. 1, lett. d) | ||
| 8. | Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • non prevedano la completa demolizione dell’edificio esistente • e comportino: 1. aumento del volume complessivo 2. modifiche al prospetto dell’edificio 3. cambio d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alternativa all’autorizzazione | Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all’autorizzazione, l’istanza è presentata 30 giorni prima dell’avvio dei lavori.
Nel caso in cui l’autorizzazione o la SCIA alternativa all’autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1 o 1.2 la relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi |
D.P.R. 380/2001 art. 10, c. 1 lett. c) e artt. 20 e 23 c. 1 lett. a) | ||
| 9. | Nuova costruzione di manufatto edilizio
Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati. |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui l’autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sotto- sezione 1.1.
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. |
D.P.R. 380/2001 artt.3,
c. 1 lett. e.1) e 20 |
||
| 10. | Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo
Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicita- mente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora: • siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo • che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive |
SCIA alternativa all’autorizzazione | Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all’autorizzazione, l’istanza è presentata 30 giorni prima dell’avvio dei lavori.
Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2 |
D.P.R. 380/2001 art.23,
c. 1 lett. b) |
||
| 11. | Ampliamento fuori sagoma
Ampliamento di manufatti edilizi fuori terra o interrati, all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); dell’art. 3 c. 1 D.P.R. 380/2001 |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. |
D.P.R. 380/2001 artt.3,
c. 1 lett. e.1) e 20 |
||
| 12. | Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune. |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. |
D.P.R. 380/2001 artt.3,
c. 1 lett. e.2) e 20 |
||
| 13. | Realizzazione di infrastrutture e impianti
Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato. |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. |
D.P.R. 380/2001 artt.3,
c. 1 lett. e.3) e 20 |
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| 14. | Torri e tralicci
Installazione di torri e tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. |
D.P.R. 380/2001 artt.3,
c. 1 lett. e.4) e 20 |
||
| 15. | Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili • che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee • che non siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. |
D.P.R. 380/2001 artt.3,
c. 1 lett. e.5) e 20 |
||
| 16. | Manufatti leggeri in strutture ricettive
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • che siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore |
Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II) | D.P.R. 380/2001 art.3, c. 1 lett. e.5) | ||
| 17. | Realizzazione di pertinenze
Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero • che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. |
D.P.R. 380/2001 artt.3,
c. 1 lett. e.6) e 20 |
||
| 18. | Depositi e impianti all’aperto
Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. |
D.P.R. 380/2001 artt.3,
c. 1 lett. e.7) e 20 |
||
| 19. | Nuova costruzione (clausola residuale)
Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 c. 1 D.P.R. 380/2001. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. |
D.P.R. 380/2001 artt.3,
c. 1 lett. e) e 20 |
||
| 20. | Ristrutturazione urbanistica
Interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi. |
D.P.R. 380/2001 artt.3,
c. 1 lett. f) e 20 |
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| 21. | Eliminazione delle barriere architettoniche
Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: purché: • non comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero • di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio |
Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. 380/2001 art.6,
c. 1 lett. b) |
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| 22. | Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)
Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero • di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio |
CILA | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art.6- bis | ||
| 23. | Attività di ricerca nel sottosuolo
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • che siano eseguite in aree esterne al centro edificato |
Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. 380/2001 art.6,
c. 1 lett. c) |
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| 24. | Movimenti di terra
Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. |
Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. 380/2001 art.6,
c. 1 lett. d) |
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| 25. | Serre mobili stagionali
Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. |
Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. 380/2001 art.6,
c. 1 lett. e) |
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| 26. | Opere contingenti e temporanee
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee • Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità • e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni |
Comunicazione | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. 380/2001 art.6,
c. 1 lett. e-bis) |
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| 27. | Pavimentazioni di aree pertinenziali
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati. |
Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. 380/2001 art.6,
c. 1 lett. e-ter) |
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| 28. | Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici
I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 |
Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. 380/2001 art.6,
c. 1 lett. e-quater) |
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| 29. | Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza
Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. |
Attività libera | Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) | D.P.R. 380/2001 art.6,
c. 1 lett. e-quinquies) |
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| 30. | CILA (Clausola residuale)
Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del D.P.R. 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • Interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del D.P.R. 380/2001 |
CILA | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art.6- bis, c. 1 | ||
| 31. | Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato)
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • che siano eseguite in aree interne al centro edificato |
CILA | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art.6- bis, c. 1 | ||
| 32. | Movimenti in terra non inerenti all’attività agricola
Movimenti in terra. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali |
CILA | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art.6- bis, c. 1 | ||
| 33. | Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)
Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • che presentano strutture in muratura |
CILA | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art.6- bis, c. 1 | ||
| 34. | Realizzazione di pertinenze minori
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale |
CILA | Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 artt. 3
c. 1 lett. e.6) e 6-bis, c. 1 |
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| 35. | Varianti in corso d’opera a permessi di costruire
Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • Varianti in corso d’opera che: • non incidono sui parametri urbanistici • non incidono sulle volumetrie • non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso e non modificano la categoria edilizia • non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n.42 e successive modificazioni • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire |
SCIA | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art. 22 commi 2 e 7 | ||
| 36. | Varianti in corso d’opera che non presentano caratteri delle variazioni essenziali
Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • Varianti in corso d’opera che non configurano una variazione essenziale |
SCIA (anche a fine lavori) | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art. 22
c. 2-bis |
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| 37. | Varianti in corso d’opera a permesso di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali
Varianti a permesso di costruire Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • che configurano una variazione essenziale |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi |
D.P.R. 380/2001 artt. 20 e 22 c. 2-bis | ||
| 38. | Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico
Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all’assunzione di tale delibera. |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi |
D.P.R. 380/2001 artt. 20 e 23-bis c. 4 | ||
| 39. | Mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c)commerciale d) rurale Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali • tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c)commerciale d) rurale |
Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380/2001 | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi |
D.P.R. 380/2001 artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2 | ||
| 40. | Permesso di costruire in sanatoria
Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: • realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3 D.P.R. 380/2001, o in difformità da essa, • se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. |
Autorizzazione | Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1
L’istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei titoli aggiuntivi |
D.P.R. 380/2001 art. 36 | ||
| 41. | SCIA in sanatoria
Interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della domanda. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi: • realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa • se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione |
SCIA | Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi peri quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 | D.P.R. 380/2001 art. 37 | ||
| 42. | Voce lasciata vuota dal testo originale allegato al D.Lgs. 222/2016
|
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1.1 Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. Della legge 241 del 1990)
| ATTIVITÁ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONFERENZA DI SERVIZI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
| 43. | Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all’allegato 1 D.P.R. 151/2011 categorie B e C. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.P.R. 380/2001 art. 10
D.P.R. 151/2011 art.3- allegato I, attività categorie B e C |
| 44. | Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. | Autorizzazione più Autorizzazione/ silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni | L’istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.M. 161/2012 art.5 D.Lgs. 152/2006 art.184-bis |
| 45. | Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore negli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.Lgs. 42/2004 art.146 |
| 46. | Interventi che rientrano tra quelli di lieve entità elencati nell’elenco dell’allegato B al D.P.R. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.P.R. 31/2017 |
| 47. | Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità. | Autorizzazione più SCIA | La segnalazione deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presentazione della relativa istanza. | D.P.R. 380/2001 art.93 |
| 48. | Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza | D.P.R. 380/2001 art.94 |
| 49. | Interventi aventi ad oggetto l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.Lgs. 42/2004 artt.21
c. 4 e 22 |
| 50. | Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.Lgs. n.152/2006 art.61 c.5 R.D.n 3267/1923 |
| 51. | Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici). | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.Lgs. n.152/2006 art.115 c. 2 R.D.n. 523/1904 |
| 52. | Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo. | Autorizzazione | (È prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l’autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.)
All’art.49 cod. nav. Dal titolo “devoluzione di opere amovibili” è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto, le opere “non amovibili” restano acquisite allo stato (o Regione o Comune…) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zono costiere che, secondo il codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc…). L’autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l’intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l’ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest’ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell’autorizzazione della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso di costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso. |
D.P.R. 380/2001 art. 8 codice della navigazione di cui al R.D.n. 327/1942 art.49
D.Lgs. 42/2004 art. 142 |
| 53. | Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.Lgs. 374/1990 art. 19 |
| 54. | Interventi da realizzare in aree naturali protette. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | L.n. 394/1991 art.13 |
| 55. | Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000”. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.P.R. 357/1997 art.5 D.P.R. 120/2003 |
| 56. | Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico. | Autorizzazione più:
a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione) |
La documentazione o l’istanza devono essere presentate, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire. | L.n. 447/1995 art.8 commi 4 e 6 D.P.R. 227/2011 |
| 57. | Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica. | Autorizzazione più comunicazione asseverata | La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire. | D.P.R. 380/2001 art.65 c.1 |
| 58. | Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. | Autorizzazione più comunicazione | La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire. | D.Lgs. 81/2008
art.99 |
1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell’art. 19- bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)
| ATTIVITÁ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI | |
| 59. | Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011 categorie B e C. | CILA/SCIA più autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.P.R. 380/2001 art. 10
D.P.R. 151/2011 art.3- allegato I, attività categorie B e C |
| 60. | Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. | CILA/SCIA più autorizzazione/ silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA
non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. |
D.M. n.161/2012 art.5
D.Lgs.n.152/2006 art.184-bis |
| 61. | Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore negli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica. | CILA/SCIA più autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.Lgs. 42/2004 art. 146 |
| 62. | Interventi che rientrano tra quelli di lieve entità elencati nell’elenco dell’allegato B al D.P.R. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore deli edifici. | CILA/SCIA più autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.P.R. 31/2017 |
| 63. | Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità. | SCIA unica | La segnalazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. | D.P.R. 380/2001 art. 93 |
| 64. | Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità. | CILA/SCIA più autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.P.R. 380/2001 art. 94 |
| 65. | Interventi aventi ad oggetto l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali. | CILA/SCIA più autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.Lgs. 42/2004 art. 21 c. 4 e 22 |
| 66. | Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico. | CILA/SCIA più autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.Lgs. n.152/2006 art.61 c.5 R.D.n. 3267/1923 |
| 67. | Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici). | CILA/SCIA più autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.Lgs. n.152/2006 art.115 c. 2 R.D. 523/1904 |
| 68. | Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo. | CILA/SCIA più autorizzazione | (È prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l’autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.)
All’art.49 cod. nav. Dal titolo “devoluzione di opere amovibili” è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto, le opere “non amovibili” restano acquisite allo stato (o Regione o Comune…) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zono costiere che, secondo il codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc…). L’autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l’intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l’ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest’ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell’autorizzazione della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso di costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso. |
D.P.R. 380/2001 art. 8 codice della navigazione di cui al R.D. 327/1942 art.49 D.Lgs. 42/2004 art. 142 |
| 69. | Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale. | CILA/SCIA più autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.Lgs. n.374/1990 art. 19 |
| 70. | Interventi da realizzare in aree naturali protette. | CILA/SCIA più autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | L. n. 394/1991 art.13 |
| 71. | Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000”. | CILA/SCIA più autorizzazione | L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. | D.P.R. 357/1997 art.5 D.P.R. 120/2003 |
| 72. | Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico. | a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)
b) CILA/SCIA più autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione) |
c) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica
d) L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. |
Ln 447/1995 art.8 commi 4 e 6
D.P.R. 227/2011 |
| 73. | Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica. | SCIA unica | La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA unica. | D.P.R. 380/2001 art. 65 c. 1 |
| 74. | Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. | SCIA unica | La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA unica. | D.Lgs. n.81/2008 art.99 |
1.4 Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 5, comma 3 D.P.R. 380/2001)
| ATTIVITÁ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | ||
| 75. | Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011 categorie B e C. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.P.R. 380/2001 art. 10
D.P.R. 151/2011 art.3- allegato I, attività categorie B e C |
|
| 76. | Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. | Autorizzazione/silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.M. n.161/2012 art.5
D.Lgs. n.152/2006 art.184-bis |
|
| 77. | Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore negli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.Lgs. 42/2004 art. 146 | |
| 78. | Interventi che rientrano tra quelli di lieve entità elencati nell’elenco dell’allegato B al D.P.R. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l’aspetto esteriore deli edifici. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.P.R. 31/2017 | |
| 79. | Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità. | SCIA | La segnalazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.P.R. 380/2001 art. 93 | |
| 80. | Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.P.R. 380/2001 art. 94 | |
| 81. | Interventi aventi ad oggetto l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.Lgs. 42/2004 art. 21
c. 4 e 22 |
|
| 82. | Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.Lgs. n.152/2006 art.61 c.5
R.D. n. 3267/1923 |
|
| 83. | Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici). | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.Lgs. n.152/2006 art.115 c. 2
R.D. n. 523/1904 |
|
| 84. | Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.P.R. 380/2001 art. 8 codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942 art.49 D.Lgs. 42/2004 art. 142 | |
| 85. | Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.Lgs. n.374/1990 art.19 | |
| 86. | Interventi da realizzare in aree naturali protette. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | Ln 394/1991 art.13 | |
| 87. | Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000”. | Autorizzazione | L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.P.R. 357/1997 art.5 D.P.R. 120/2003 | |
| 88. | Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico. | a) Comunicazione (se non si superano le soglie di zonizzazione comunale)
b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione) |
La comunicazione o l’istanza sono presentate allo sportello unico del Comune. | L. n 447/1995 art.8 commi 4 e 6 D.P.R. 227/2011 | |
| 89. | Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica. | Comunicazione asseverata | La comunicazione asseverata è presentata allo sportello unico del Comune. | D.P.R. 380/2001 art. 65 c. 1 | |
| 90. | Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. | Comunicazione | La comunicazione è presentata allo sportello unico del Comune. | D.Lgs. n.81/2008 art.99 | |
1.5 Altri adempimenti successivi all’intervento edilizio
| ATTIVITÁ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
| 91. | Agibilità
Ai fini dell’agibilità, la segnalazione è presentata con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. |
SCIA | D.P.R. 380/2001
art. 24 |
|
| 92. | Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato, precompresso ed a struttura metallica. | Comunicazione asseverata | D.P.R. 380/2001
art. 65 |
|
| 93. | Comunicazione di fine lavori. | Comunicazione | D.P.R. 380/2001 | |
| 94. | Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. | Comunicazione | D.P.R. 462/2001 artt. 2 e 5 | |
| 95. | Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore. | Comunicazione | D.P.R. 162/1999 art.12 |
1.6 Impianti alimentati da fonti rinnovabili
| ATTIVITÁ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | ||
| 96. | Costruzione, esercizio e modifica di impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza:
• eolico > 60 kW • fotovoltaico > 20 kW • biomasse > 200 kW • biogas > 250 kW • idroelettrico e geotermico > 100 kW |
Autorizzazione | D.Lgs. 387/2003
art.12 |
||
| 97. | Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia | SCIA | I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione | D.Lgs. 387/2003 art.12 c.5 | |
| 98. | Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili | Comunicazione | D.Lgs. 28/2011 art.6 c. 11 | ||
| 99. | Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
• siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; • la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; • gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.22 e successive modificazioni. |
Comunicazione | D.Lgs. 28/2011 art.7 c. 1 | ||
| 100. | Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
• gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici • gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 |
Comunicazione | D.Lgs. 28/2011 art.7 c. 2
D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1 |
||
| 101. | Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell’art.7 D.Lgs. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi edifici. | Comunicazione | D.Lgs. 28/2011 art.7 c.5
D.P.R. 380/2011 art.6 |
||
| 102. | Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri3 ora. | Autorizzazione/ silenzio assenso | D.Lgs. 28/2011 art.8- bis lett. a) | ||
| 103. | Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell’articolo 6 comma 11 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e di unità di microgenerazione come definite dall’articolo 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 8 febbraio 2007 n. 20, disciplinata dal comma 20 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009 n.99. | Comunicazione | D.Lgs. 28/2011 art.7- bis | ||
| 104. | Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi. | Autorizzazione | D.Lgs. 28/2011 art.8- bis lett. b) | ||
| 105. | Denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. | Comunicazione asseverata | D.P.R. 380/2011
art.125 |
||
Titoli abilitativi edilizi tabella in PDF
Di seguito puoi scaricare la Tabella A (sez. II d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222) con la classificazione degli interventi edilizi e dei titoli abilitativi in PDF.
Titoli abilitativi per le fonti rinnovabili
Il D.Lgs. 190/2024, il nuovo Testo Unico sulle Rinnovabili (FER), entrato in vigore il 30 dicembre 2024, disciplina i regimi amministrativi applicabili a diverse tipologie di interventi relativi agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, regolando:
- la realizzazione e la gestione degli impianti e dei sistemi di accumulo energetico;
- gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento, sia totale che parziale, degli impianti esistenti;
- le opere accessorie e le infrastrutture necessarie per la costruzione e il funzionamento degli impianti.
Le attività si suddividono in tre regimi autorizzativi:
- Edilizia libera;
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
- Autorizzazione Unica (AU).
Per consultare l’elenco completo degli interventi inclusi in questi regimi, ai sensi degli allegati A, B e C del D.Lgs. 190/2024 – Testo Unico Rinnovabili, puoi scaricare gratuitamente le tabelle sinottiche in PDF.
Per tutte le novità leggi l’approfondimento Testo Unico sulle Rinnovabili (FER)
Gestione smart dei titoli abilitativi edilizi
Di seguito ti propongo un video in cui puoi vedere come il software per i titoli abilitativi ti guida, in maniera semplice e veloce, nella scelta del titolo abilitativo corretto a seconda dell’intervento edilizio da realizzare. Con questo strumento hai a disposizione un archivio con tutti i modelli, puoi compilare in maniera guidata il modello, archiviare e gestire il titolo abilitativo in formato elettronico oppure esportarlo in formato PDF o stamparlo.
Sentenze e approfondimenti di riferimento
Di seguito si riportano alcuni interessanti casi giuridici ed approfondimenti in relazione ai titoli abilitativi.
Casetta in legno per attrezzi: quando serve il titolo edilizio?
Sentenza 10196/2026 – TAR Lazio
La casetta in legno destinata a ricovero attrezzi non rientra automaticamente nell’edilizia libera: quando, per dimensioni, autonomia funzionale e destinazione durevole, comporta una trasformazione stabile del territorio, è necessario il titolo edilizio e non rileva la mera amovibilità del manufatto.
Parcheggio in area vincolata senza opere: serve il permesso anche se temporaneo?
Sentenza 10010/2026 – Cassazione
L’utilizzo di un’area, anche in assenza di opere edilizie e con carattere temporaneo o stagionale, come parcheggio a fini commerciali costituisce una trasformazione urbanisticamente rilevante in quanto incide sul carico urbanistico e sull’assetto del territorio; pertanto, ove realizzato in zona sottoposta a vincoli paesaggistici senza le prescritte autorizzazioni, integra illecito urbanistico e paesaggistico.
Quando l’intestazione catastale non basta per ottenere un titolo edilizio?
Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 147/2026, chiarisce i limiti del diritto di proprietà in materia edilizia: l’intestazione catastale non basta per ottenere un titolo abilitativo come la SCIA, se manca la disponibilità materiale dell’area, specialmente quando questa è soggetta a uso pubblico consolidato.
Il caso riguarda un proprietario che voleva recintare un’area di 72 m² intestata catastalmente a sé, ma usata da oltre 35 anni come parcheggio e marciapiede pubblico. Nel 1982 i suoi genitori avevano indicato di cederla per quel fine, e da allora è rimasta aperta e fruibile dalla collettività, con marciapiede, segnaletica e sottoservizi pubblici. Il Comune blocca i lavori e qualifica l’area come suolo pubblico, imponendo persino un canone per un’occupazione temporanea.
Il ricorrente invoca l’art. 832 c.c. (diritto di proprietà) e l’art. 841 (chiusura del fondo), sostenendo che non ci sono espropri, cessioni o trasferimenti, e che la destinazione urbanistica è solo conformativa. Nega un uso pubblico continuativo, limitandolo alla famiglia.
Il Comune ribatte con l’uso pubblico ultraventennale, invocando usucapione o, in subordine, trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., e sottolinea il difetto di legittimazione edilizia per mancanza di disponibilità fattuale.
Il Tar rigetta il ricorso: per l’art. 11 d.P.R. 380/2001 serve una “relazione qualificata” con il bene, che unisce disponibilità giuridica (titolo formale) e materiale (potere di fatto). Qui, il sopralluogo conferma l’uso pubblico attuale, senza recinzioni.
Decisivo è la “dicatio ad patriam“: il proprietario, con comportamenti omissivi (mantenendo l’area aperta per decenni), l’ha volontariamente destinata all’uso pubblico stabile, creando un diritto reale originario di uso collettivo, senza bisogno di vent’anni come nell’usucapione. L’intestazione catastale è solo dichiarativa, non esclude servitù pubbliche e non prevale sull’interesse collettivo.
Risultato: il proprietario non può edificare finché non recupera il possesso in sede civile, cessando l’uso pubblico. La qualifica di suolo pubblico giustifica il canone per occupazioni.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Lombardia
Titolo edilizio senza preventiva autorizzazione paesaggistica: è valido?
Sentenza 83/2026 – Tar Salerno
L’autorizzazione paesaggistica è autonoma rispetto al titolo edilizio; senza valutazione dell’edificio originario, l’intervento non può essere autorizzato, salvo istanza specifica “ora per allora”.
Per una pavimentazione agricola servono permessi conformi alla destinazione d’uso?
Sentenza 2023/2025 – Tar Salerno
Il diniego di SCIA in sanatoria per pavimentazioni su terreno agricolo è legittimo quando le opere realizzate costituiscono una trasformazione permanente del suolo e richiedono un permesso di costruire conforme alla destinazione d’uso prevista dal piano urbanistico.
Quando una serra solare si considera un ampliamento edilizio che richiede permessi?
Sentenza 18840/2025 – Tar Lazio
Le serre solari realizzate su immobili abusivi o in aderenza a volumi non sanati assumono le caratteristiche di abusività dell’opera principale; se modificano la destinazione d’uso o aumentano SUL e volume, richiedono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.
Manufatti precari e piazzali su terreno agricolo: è nuova costruzione?
Sentenza n. 6941/2025 – Consiglio di Stato
I manufatti permanenti realizzati su terreno agricolo, quali piazzali, prefabbricati, serre e depositi, costituiscono interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e sono soggetti a permesso di costruire, anche se apparentemente precari o amovibili.
Da campo da tennis a campo da padel serve il permesso di costruire?
Sentenza 7271/2025 – Consiglio di Stato
La sostituzione di un campo da tennis con campi da padel non costituisce nuova costruzione se non ci sono platee o opere permanenti
Come valutare la precarietà di un’opera? Struttura o utilizzo?
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5830/2025, ha esaminato un ricorso presentato contro un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune per presunti abusi edilizi su diversi manufatti realizzati in un’area soggetta a vincolo paesaggistico e cimiteriale. Il caso ha offerto l’occasione per approfondire il tema della distinzione tra opere edilizie precarie e costruzioni permanenti, una questione centrale nel diritto urbanistico e spesso oggetto di dibattito giurisprudenziale.
Il ricorrente contestava la demolizione sostenendo che i manufatti, di varie dimensioni e materiali (tra cui lamiere appoggiate, strutture metalliche e prefabbricati), fossero opere precarie, facilmente rimovibili, prive di impianti e non stabilmente infisse al suolo. Secondo la sua difesa, si trattava di strutture destinate a usi temporanei o comunque non a nuove costruzioni, alcune delle quali erano residui di abitudini familiari superate. In particolare, uno dei manufatti era stato oggetto di istanza di compatibilità paesaggistica solo in via prudenziale.
Il Comune, invece, sosteneva che le opere fossero state realizzate senza titolo edilizio e senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche, in violazione delle normative vigenti, e che ricadessero in una zona con vincolo di inedificabilità assoluta. Inoltre, la rimozione degli abusi era stata solo parziale anche dopo la notifica dell’ordinanza.
Il TAR ha chiarito che la qualificazione di un’opera come precaria non dipende solo dalle sue caratteristiche costruttive o dalla facilità di rimozione (criterio strutturale), ma soprattutto dalla sua destinazione d’uso e dalla durata dell’esigenza che soddisfa (criterio funzionale). La giurisprudenza prevalente ritiene che il criterio determinante sia quello funzionale: anche un manufatto non infisso al suolo, se destinato a un uso stabile e duraturo (ad esempio magazzino, deposito o ampliamento), non può essere considerato precario e necessita di titolo edilizio.
In sostanza, la precarietà rilevante ai fini urbanistici richiede che l’opera sia destinata a soddisfare esigenze specifiche e temporanee, limitate nel tempo e oggettivamente contingenti. Non è sufficiente che il manufatto sia smontabile o non fissato al suolo: se l’uso è permanente, la natura precaria viene meno, e l’opera è soggetta a permessi e autorizzazioni.
Nel caso specifico, il TAR ha accertato che i manufatti contestati erano destinati a usi stabili e alteravano in modo permanente lo stato dei luoghi. Di conseguenza, ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione: le opere non potevano essere considerate precarie e richiedevano un titolo edilizio, risultando quindi abusive in assenza di tale titolo.
In conclusione, la sentenza ribadisce che la valutazione della precarietà di un’opera edilizia si fonda principalmente sulla sua destinazione funzionale e temporale, non solo sulle sue caratteristiche costruttive. Nel caso esaminato, i manufatti erano destinati a un uso permanente e non potevano beneficiare del regime delle opere precarie.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Lazio
Tettoia addossata di dimensioni rilevanti: può bastare una SCIA?
Il TAR Campania, nella sentenza 1221/2025, rifacendosi alla giurisprudenza consolidata, stabilisce che una tettoia, collegata al muro di un edificio esistente, diventa parte integrante dell’edificio stesso, modificandone la sagoma, ampliandolo e creando nuova volumetria. Si afferma inoltre che, nei casi in cui la realizzazione di una tettoia, per le sue caratteristiche costruttive, sia in grado di alterare la sagoma dell’edificio, è necessario ottenere il permesso di costruire.
Nel caso in esame la ricorrente ha impugnato un’ingiunzione di demolizione emessa, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R 380/2001, dal Comune di riferimento per due tettoie in legno realizzate presso la sua proprietà, contestando la natura delle strutture e i presupposti dell’atto:
- la prima tettoia ha dimensioni di 11 m x 2,20 m e un’altezza variabile tra 2,90 m e 2,50 m, con pilastri in legno e copertura in tavolato con guaina bituminosa;
- la seconda, di 3,50 m x 2,50 m e altezza tra 2,00 m e 2,60 m, addossata al muro perimetrale.
La ricorrente ha contestato l’atto sostenendo che le tettoie dovessero essere qualificate come opere pertinenziali, soggette a SCIA e non al permesso di costruire, invocando anche vizi procedurali per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e l’erroneità dei presupposti, in violazione di alcune disposizioni del Testo Unico dell’Edilizia e del Codice dei Beni Culturali, che permetterebbero accertamenti di conformità ex post.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso: basandosi sulla giurisprudenza consolidata, ha stabilito che, a causa delle loro dimensioni rilevanti e dell’impatto sulla sagoma dell’immobile, le tettoie non possono essere considerate opere pertinenziali e richiedono quindi il permesso di costruire.
secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio; l’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono” e ancora “la realizzazione di una tettoia in aderenza alla parete verticale di un manufatto preesistente è, infatti, idonea a costituire un collegamento qualificato con il relativo immobile – anche ove non imbullonata alla parete verticale dell’edificio cui accede, ma al suolo – di cui modifica la sagoma e costituisce un ampliamento, con conseguente creazione di nuova volumetria. Come precisato da questo Consiglio, infatti, “una tettoia (…), collegata al muro di un edificio preesistente, fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui modifica la sagoma e ne comporta l’ampliamento, creando nuova volumetria e, pertanto, necessita di un adeguato titolo di autorizzatorio (cfr. Cons. St. n. 6493 del 2012; Cons. St. n. 3939 e n. 4997 del 2013)” (Cons. Stato, Sez. VI, 18/1/2021, n. 561; Sez. VI, 7/10/2019, n. 6760).
Inoltre, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non viziava l’ingiunzione, che è un atto vincolato in caso di violazione urbanistica, e l’argomentazione sulla possibilità di accertamenti ex post è risultata irrilevante, poiché la ricorrente non aveva presentato documentazione adeguata. Pertanto, l’ingiunzione di demolizione è stata confermata.
Trasformazione del sottotetto abitabile: quale titolo abilitativo serve?
La sentenza n. 895/2025 del TAR Campania fornisce un’indicazione importante sul titolo abilitativo necessario per la trasformazione di un sottotetto in spazio abitabile: se si modifica la sagoma dell’edificio o i prospetti, è necessario ottenere un permesso di costruire, anziché ricorrere alla SCIA. Se l’immobile si trova in area vincolata, serve inoltre un’autorizzazione paesaggistica preventiva.
Il caso analizzato riguarda il ricorso del proprietario di un immobile confinante con quello oggetto della SCIA contestata. Il ricorrente ha impugnato l’atto edilizio davanti al Comune, sostenendo che i lavori realizzati fossero abusivi e arrecassero un impatto negativo sulla sua proprietà. A suo avviso, le opere realizzate avevano modificato la sagoma e i prospetti dell’edificio, aumentando la superficie utile e alterando la statica dell’immobile, per cui sarebbero stati necessari un permesso di costruire e un’autorizzazione paesaggistica, non una SCIA in sanatoria. Questi lavori avrebbero violato il suo diritto alla privacy, compromesso la sicurezza strutturale dell’edificio senza una verifica statica adeguata, violato normative urbanistiche e paesaggistiche e causato un deprezzamento della zona, specialmente in quanto l’intervento ha avuto luogo in una zona paesaggisticamente vincolata.
Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e difetto di interesse, mentre il controinteressato ha affermato che il ricorrente non aveva subito un danno concreto.
Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato e l’assorbimento delle altre contestazioni.
Gli interventi eseguiti sull’immobile in questione hanno comportato un incremento della superficie utile abitabile e una modifica della sagoma e dei prospetti dell’edificio, senza il necessario titolo edilizio e paesaggistico.
In particolare, i lavori hanno trasformato il sottotetto in superficie abitabile attraverso:
- l’abbassamento del solaio intermedio;
- la demolizione e sostituzione della falda inclinata con un solaio piano;
- l’apertura di nuove finestre nel muro perimetrale sud/ovest.
Secondo l’art. 10 del Testo Unico sull’Edilizia, tali interventi avrebbero richiesto un permesso di costruire e una preventiva autorizzazione paesaggistica. La sanatoria, invece, avrebbe dovuto essere richiesta tramite accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, e non con una SCIA, come invece è stato fatto.
Inoltre, le opere non potevano rientrare nelle categorie che non richiedono autorizzazione paesaggistica, come previsto dal D.P.R. 31/2017, in quanto l’intervento era troppo significativo e non poteva essere giustificato dalla licenza edilizia del 1967 né da un’autorizzazione paesaggistica precedente. In aggiunta, contrariamente a quanto dichiarato nella SCIA, è stato realizzato un nuovo solaio in cemento, e la consulenza strutturale fornita nel novembre 2021 non può essere considerata sufficiente, poiché si basava su indagini limitate e incomplete.
Il Comune può archiviare una CILA in caso di non conformità urbanistica e paesaggistica
A differenza della SCIA, la CILA non prevede un controllo sistematico successivo da parte dell’Amministrazione, ma il Comune conserva il diritto di vigilare e intervenire per garantire la conformità urbanistica e paesaggistica delle opere realizzate su aree con vincoli specifici. Lo chiarisce la recente sentenza 2785/2024 del Tar Lombardia.
Il caso esaminato dal TAR Lombardia riguarda un ricorso presentato dai proprietari di un terreno contro un provvedimento del Comune di riferimento che ha archiviato la loro Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). Questo provvedimento è stato emesso a seguito di lavori eseguiti senza l’autorizzazione paesaggistica necessaria, in particolare per una recinzione che ha ridotto la carreggiata di una strada vicinale.
I ricorrenti hanno sostituito una vecchia recinzione con una nuova, ma la Polizia Locale ha rilevato che i lavori erano stati effettuati senza le necessarie autorizzazioni. Dopo aver ottenuto la compatibilità paesaggistica, la loro CILA è stata archiviata dal Comune per mancanza di conformità urbanistica.
I ricorrenti hanno contestato il provvedimento, sostenendo che il Comune non avesse il diritto di archiviare la pratica e che vi fosse stata violazione delle norme edilizie.
La sentenza chiarisce innanzitutto la natura della CILA, la quale è descritta come un atto privato non autonomamente impugnabile, in quanto si colloca tra l’edilizia libera e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Non prevede un controllo sistematico successivo da parte dell’amministrazione ma solo un potere sanzionatorio. Ciò significa che, a differenza della SCIA, non è sottoposta a verifiche formali e tempi perentori di controllo.
La CILA è “un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, ascrivibile, al pari del secondo, nel genus della liberalizzazione delle attività private, avente carattere residuale, poiché applicabile agli interventi non riconducibili tra quelli elencati agli artt. 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001, riguardanti, rispettivamente, l’edilizia libera, le opere subordinate a permesso di costruire e le iniziative edilizie sottoposte a SCIA”
Dopo aver chiarito ciò, si specifica però che il Comune conserva il potere di vigilanza sulle opere edilizie, anche quando queste rientrano in una CILA. Pertanto, può intervenire per verificare la conformità urbanistica e paesaggistica dei lavori svolti, come nel caso della recinzione, che risultava su un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta secondo il Piano dei Servizi del PGT (Piano di Governo del Territorio).
La sentenza rigetta dunque il ricorso poiché l’archiviazione della pratica è ritenuta giustificata dalla mancanza di conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento, che si colloca su terreno con vincoli che impediscono l’installazione della recinzione. Inoltre, si evidenzia che il Comune ha agito legittimamente esercitando i suoi poteri di vigilanza per tutelare l’interesse pubblico e per il rispetto delle norme urbanistiche.
In conclusione, il TAR Lombardia ha confermato la legittimità dell’archiviazione della CILA e ha stabilito che le spese legali sarebbero state compensate tra le parti, riconoscendo la complessità della controversia.
Tamponatura scala esterna: che titolo edilizio occorre?
La disputa riguarda la chiusura di una scala esterna, considerata abuso edilizio o pertinenza. Il caso è stato discusso dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio: sentenza n. 184/2025. I proprietari hanno presentato ricorso contro l’ordinanza del Comune che imponeva la demolizione di opere ritenute abusive, tra cui la tamponatura della scala esterna. Il Comune sosteneva che tale intervento creava nuova volumetria e richiedeva un permesso di costruire specifico. I ricorrenti hanno contestato, sostenendo che si trattava di una pertinenza e non di una nuova costruzione.
Il TAR ha respinto il ricorso, stabilendo che la tamponatura della scala ha creato un volume aggiuntivo e alterato l’assetto urbanistico, configurandosi come una nuova costruzione che richiede un permesso di costruire. La decisione si basa su principi giurisprudenziali che escludono la qualifica di pertinenza per interventi che alterano la volumetria complessiva o creano manufatti fruibili autonomamente.
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Suolo pubblico: concessione o permesso di costruire? E i diritti dei terzi?
Un dehors può ledere i diritti di chi abita o lavora intorno? Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 805/2025, ribadisce che la concessione di suolo pubblico non equivale a permesso di costruire e non autorizza a violare i diritti di terzi.
La vicenda nasce dal ricorso di un condominio contro un dehors, ritenuto lesivo dei propri diritti. Il Comune, pur riconoscendo alcune irregolarità edilizie del manufatto, ha respinto la propria responsabilità verso il condominio.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che:
- la concessione di suolo pubblico è distinta dal permesso di costruire e tutela l’interesse pubblico all’uso del suolo;
- il Comune valuta la compatibilità del dehors con l’interesse pubblico, ma non è tenuto a tutelare gli interessi privati (es. del condominio);
- la concessione è rilasciata “senza pregiudizio per i diritti dei terzi”, che possono far valere le proprie ragioni in sede civile;
- l’assenso del condominio non è necessario per la concessione, né questa autorizza a ledere i diritti condominiali;
In sintesi, il Comune autorizza l’occupazione del suolo pubblico valutando l’interesse collettivo, ma non si sostituisce ai privati nella tutela dei propri diritti, che restano azionabili nelle sedi opportune. La concessione di suolo pubblico e la tutela dei diritti dei terzi sono quindi due aspetti distinti.
Leggi l’approfondimento sulla sentenza
Pergolato ombreggiante posti auto: occorre il titolo edilizio?
La sentenza 2068/2024 del TAR Campania ha confermato l’obbligo di titolo edilizio per un pergolato ombreggiante per posti auto.
Nel caso in esame in Tar ha respinto il ricorso di un’azienda contro l’ordinanza comunale che contestava un abuso edilizio per una struttura ombreggiante installata senza permesso di costruire. L’azienda sosteneva che la struttura, costituita da tubolari in acciaio senza fondazione, fosse un’opera precaria esente da autorizzazione. Tuttavia, il TAR ha stabilito che la struttura, essendo ancorata sia al suolo che al muro di cinta e priva di amovibilità, rappresenta una costruzione stabile e duratura, soggetta quindi al permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001. La decisione ribadisce che anche le strutture leggere, se stabili e di grandi dimensioni, richiedono autorizzazione edilizia e, in questo caso, anche paesaggistica, poiché non rientrano tra le opere di edilizia libera.
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Titoli abilitativi FAQ
Di seguito si riportano delle faq riassuntive sui titoli abilitativi.
Perché è necessario un titolo abilitativo per i lavori edilizi?
Un titolo abilitativo garantisce che gli interventi edilizi rispettino le normative urbanistiche e di sicurezza, evitando sanzioni e problemi legali.
Quali permessi erano richiesti prima della riforma del 2016?
Prima del D.Lgs. 222/2016, esistevano diversi titoli abilitativi, tra cui il Permesso di Costruire, la DIA, la Super DIA e la CIL, che sono stati poi semplificati.
Quali sono i principali titoli abilitativi attualmente in vigore?
Oggi esistono l’Edilizia Libera, la CILA, la SCIA, il Permesso di Costruire e la SCIA alternativa al Permesso di Costruire.
Quali lavori possono essere eseguiti senza titolo abilitativo?
Alcuni interventi di manutenzione ordinaria, l’eliminazione di barriere architettoniche senza modifiche strutturali e alcune opere temporanee rientrano nell’Edilizia Libera.
Quali interventi richiedono la SCIA invece della CILA?
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è necessaria per interventi edilizi che modificano le parti strutturali dell’edificio, come il consolidamento di murature portanti o modifiche alla facciata.
Cosa succede se si avviano lavori senza il titolo abilitativo richiesto?
L’avvio di lavori senza il titolo edilizio necessario può comportare sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, l’ordine di demolizione o ripristino dello stato originario dell’edificio.
Qual è la differenza tra SCIA e SCIA alternativa?
La SCIA si utilizza per interventi che modificano la struttura ma non necessitano di permesso di costruire, mentre la SCIA alternativa permette di eseguire lavori più complessi che normalmente richiederebbero un permesso, purché conformi alla normativa urbanistica.
È possibile sanare lavori già eseguiti senza titolo abilitativo?
Sì, in alcuni casi è possibile richiedere una sanatoria edilizia, pagando una sanzione, a condizione che l’intervento sia conforme alle norme urbanistiche e di sicurezza.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/interventi-edilizi-e-titoli-abilitativi/
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Stefania Spagnoletti
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