Prof. Giuseppe Cassano, giurista Direttore del Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE – della Innovazione, di Internet e della Intelligenza Artificiale – di Roma, Firenze e Milano della European School of Economics; Direttore degli Stati Generali di Internet e della Intelligenza Artificiale e già Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma e Membro del Comitato AgCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – per la Intelligenza Artificiale.
Professore, nel Suo articolo “La riservatezza operativa del Piracy Shield come limite all’accesso difensivo: il TAR Lazio protegge il know-how dei titolari dei diritti” Lei definisce l’ordinanza del TAR Lazio del 30 aprile 2026 una decisione “equilibrata ma non simmetrica”. Quali sono, a Suo avviso, gli elementi che giustificano questa valutazione e quale bilanciamento emerge tra diritto di difesa e tutela della riservatezza operativa del sistema Piracy Shield?
L’ordinanza è “equilibrata” perché riconosce entrambe le esigenze in conflitto e attribuisce tutela a ciascuna di esse nei limiti della loro effettiva rilevanza giuridica. Da un lato, infatti, il TAR accoglie la richiesta di accesso alle relazioni istruttorie del Consiglio AGCOM, riconoscendo che tali atti hanno contribuito alla formazione della volontà dell’Autorità nel procedimento sanzionatorio e che, pertanto, devono essere messi a disposizione del soggetto che intende contestarne la legittimità. Dall’altro lato, il giudice nega integralmente l’accesso ai verbali del Tavolo tecnico antipirateria.
La decisione, tuttavia, non è “simmetrica”, poiché la parte realmente significativa sotto il profilo sistemico è quella che tutela la riservatezza operativa del Piracy Shield. Il TAR afferma infatti che il know-how tecnico e le metodologie utilizzate dai titolari e dai licenziatari dei diritti costituiscono asset informativi meritevoli di una protezione rafforzata. Ne emerge un bilanciamento nel quale il diritto di difesa conserva piena operatività rispetto agli atti che hanno inciso direttamente sul provvedimento sanzionatorio, mentre arretra quando l’accesso riguarda informazioni estranee al fascicolo istruttorio e potenzialmente idonee a compromettere l’efficacia del sistema antipirateria.
Nel passaggio dedicato all’accoglimento parziale del ricorso, Lei evidenzia come il TAR abbia riconosciuto l’accesso alle relazioni istruttorie del Consiglio AGCOM in quanto atti che hanno contribuito alla formazione del provvedimento sanzionatorio. Quale rilevanza assume questo aspetto nel quadro dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di accesso difensivo e quali indicazioni offre per i futuri procedimenti amministrativi?
Questo passaggio conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, in particolare dopo l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021. Una volta dimostrato il nesso di strumentalità tra il documento richiesto e la posizione giuridica che il richiedente intende tutelare, l’amministrazione non può svolgere ulteriori valutazioni circa l’utilità concreta o la decisività del documento.
Nel caso di specie, le relazioni istruttorie erano parte integrante del percorso che aveva condotto all’adozione della delibera sanzionatoria. Per questo motivo il TAR ha ritenuto che la loro natura endoprocedimentale non potesse costituire un ostacolo all’accesso. L’indicazione che emerge per il futuro è chiara: quando il documento richiesto ha partecipato alla formazione della decisione amministrativa contestata, il diritto di difesa prevale e l’amministrazione è tenuta a consentirne l’ostensione, anche in presenza di regole interne che normalmente limiterebbero l’accesso agli atti preparatori.
Una parte centrale del Suo contributo riguarda il rigetto della richiesta di accesso ai verbali del Tavolo tecnico antipirateria. Perché il TAR ha ritenuto che tali documenti fossero estranei al fascicolo sanzionatorio e in che misura questa valutazione ha inciso sulla decisione finale?
Il TAR ha rilevato che il Tavolo tecnico antipirateria, istituito dalla legge n. 93 del 2023, svolge funzioni di indirizzo generale e di definizione dei requisiti operativi della piattaforma Piracy Shield. Le riunioni del 29 e 30 ottobre 2025 non avevano invece ad oggetto l’accertamento dell’inottemperanza contestata a Cloudflare né avevano contribuito alla formazione della delibera sanzionatoria.
Questa qualificazione è stata decisiva perché ha escluso la possibilità di individuare quel nesso di necessaria strumentalità che costituisce il presupposto dell’accesso difensivo. Inoltre, il TAR ha osservato che la richiesta di Cloudflare era formulata in termini generici e non indicava in modo puntuale quale specifico elemento contenuto nei verbali avrebbe potuto incidere sulla contestazione della sanzione. L’assenza di un collegamento concreto tra i documenti richiesti e la posizione giuridica da difendere ha quindi rappresentato uno degli elementi fondamentali del rigetto.
Nel Suo articolo Lei individua nella tutela del know-how dei titolari e dei licenziatari dei diritti il “cuore della decisione”. Quali sono le metodologie e gli asset informativi che il giudice ha ritenuto meritevoli di particolare protezione e perché la loro divulgazione potrebbe compromettere l’efficacia del contrasto alla pirateria digitale?
Il TAR ha riconosciuto particolare tutela alle metodologie utilizzate dai titolari e dai licenziatari dei diritti per individuare e segnalare i siti pirata all’interno del sistema Piracy Shield. Rientrano in questa categoria le modalità di monitoraggio delle violazioni, i criteri di rilevamento, i parametri tecnici utilizzati per l’identificazione dei contenuti illeciti, nonché le strategie operative adottate dai soggetti accreditati come segnalatori.
La divulgazione di tali informazioni potrebbe consentire ai soggetti che operano nel mercato illecito di comprendere il funzionamento dei sistemi di individuazione e, conseguentemente, di elaborare contromisure idonee a eluderli. Per il giudice, dunque, la protezione del know-how non risponde a una semplice esigenza di segretezza commerciale, ma costituisce una condizione essenziale per garantire l’efficacia stessa del sistema di contrasto alla pirateria audiovisiva.
Tra gli aspetti più innovativi da Lei analizzati vi è la cosiddetta dottrina della “riservatezza in astratto” o “riservatezza strutturale”. In che cosa consiste questo principio e quali conseguenze potrebbe produrre, più in generale, nel rapporto tra trasparenza amministrativa, accesso difensivo e protezione di informazioni strategiche?
Il principio affermato dal TAR parte dall’idea che la tutela di determinati asset informativi debba essere valutata in una prospettiva preventiva e non successiva. Secondo questa impostazione, la salvaguardia del segreto non può dipendere dalle garanzie offerte dal soggetto che richiede l’accesso, neppure quando tali garanzie siano formulate in perfetta buona fede.
La protezione deve invece fondarsi sulla necessità che il controllo dell’informazione resti stabilmente in capo al soggetto titolare del dato. Da qui nasce la nozione di “riservatezza strutturale” o “in astratto”, che prescinde dall’affidabilità concreta del richiedente e considera sufficiente il rischio potenziale di divulgazione o di utilizzo improprio delle informazioni.
Le conseguenze di questo principio potrebbero essere significative. In presenza di informazioni strategiche, metodologie di sicurezza o sistemi di intelligence, il diritto di accesso potrebbe incontrare limiti più rigorosi rispetto a quelli tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza, poiché la protezione dell’asset informativo viene considerata un interesse autonomo e strutturale dell’ordinamento.
Nelle conclusioni del Suo lavoro Lei sostiene che l’ordinanza produce effetti che trascendono il singolo contenzioso tra Cloudflare e AGCOM. Quali ricadute pratiche si possono prevedere per il funzionamento del Piracy Shield, per i rights holders e, più in generale, per l’evoluzione degli strumenti giuridici di contrasto alla pirateria audiovisiva online?
Le ricadute sono molteplici. Innanzitutto, la decisione consolida la tutela delle metodologie di segnalazione dei titolari e dei licenziatari dei diritti come elemento strutturale del sistema Piracy Shield. Il know-how tecnico impiegato per individuare i siti pirata viene riconosciuto come un bene giuridico meritevole di protezione rafforzata.
In secondo luogo, la dottrina della “riservatezza in astratto” offre ai rights holders una garanzia importante: le attività di monitoraggio e intelligence antipirateria non potranno essere esposte attraverso procedimenti di accesso difensivo quando rimangano esterne al fascicolo istruttorio del provvedimento impugnato. Ciò favorisce lo sviluppo di tecniche di individuazione sempre più sofisticate, nella consapevolezza che il sistema giuridico ne protegge la riservatezza.
Infine, l’ordinanza contribuisce a definire un modello di bilanciamento tra diritto di difesa e tutela delle informazioni strategiche destinato ad avere applicazione anche oltre il contesto specifico del Piracy Shield. Resta fermo che, qualora le metodologie operative dovessero diventare un elemento costitutivo della contestazione amministrativa, il diritto di difesa potrebbe tornare a prevalere. Tuttavia, nelle ordinarie attività di monitoraggio e segnalazione, il principio affermato dal TAR sembra destinato a rafforzare significativamente gli strumenti giuridici di contrasto alla pirateria audiovisiva online.
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Redazione DIMT
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