Tra lo svolgimento del processo e i motivi della decisione, la sentenza n. 981/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XI (udienza 13 febbraio, deposito 17 febbraio 2026), contiene un paragrafo che nessun giudice scriverebbe:
«Perfetto. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità, armonizzato i raccordi logici e sistemato la parte finale (coerentemente con la compensazione delle spese). Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza».
È la risposta di un assistente conversazionale, copiata insieme al testo che aveva rielaborato. Alla data del 1° ottobre 2026 il passaggio è ancora presente nella versione pubblicata nelle banche dati consultate. Il merito è ordinario: respinto il ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo; per due cartelle manca la prova della notifica, ma per il collegio il fermo, misura cautelare, regge sul credito residuo. Spese compensate.
Che cosa rivela il residuo
Il paragrafo dice due cose. La prima riguarda l’oggetto dell’intervento: accorpare i passaggi sulla natura cautelare del fermo e sulla proporzionalità, e armonizzare i raccordi logici, significa lavorare sulla struttura degli argomenti, non soltanto sulla forma. La seconda è nell’inciso tra parentesi: la parte finale è stata sistemata «coerentemente con la compensazione delle spese». Se ne ricava che l’esito era già deciso quando il testo è stato affidato allo strumento, e che a questo è stato chiesto di rendere la motivazione coerente con quell’esito.
Nulla autorizza a concludere che sia stato l’algoritmo a decidere. Né il testo dice quale strumento sia stato usato. Il punto è un altro: dove finisce la revisione di una bozza e dove comincia la predisposizione del provvedimento.
La sentenza regge?
Con ogni probabilità sì. Per costante orientamento, ribadito da ultimo dalla sezione tributaria (Cass., sez. V, ord. 24 settembre 2026, n. 25757, che richiama Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 3 novembre 2016, n. 22232), la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione; il vizio, che viola il «minimo costituzionale» dell’articolo 111, comma 6, della Costituzione e l’articolo 36, comma 2, n. 4, del Dlgs 546/1992, deve emergere dal testo della sentenza. Qui il ragionamento c’è, è articolato cartella per cartella e si può contestare nel merito.
L’analogia più vicina è quella della motivazione che riproduce testi altrui. Nemmeno questa è nulla per ciò solo. La Cassazione penale ha appena ritenuto valida, in materia cautelare, un’ordinanza costruita «mediante la tecnica del copia ed incolla» della memoria del pubblico ministero: ciò che conta è che emerga «la consapevole e critica adesione del giudice al contenuto dell’atto richiamato», perché «valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme», anche quando l’apparato motivazionale sia «costruito con tecnica perfettibile» (Cass. pen., sez. V, 11 settembre 2026, n. 33417). Un’eventuale impugnazione avrebbe più presa sul merito, per esempio sulla tenuta del fermo quando una parte dei carichi non risulta notificata.
Le regole: legge, Csm, Cpgt
L’articolo 15, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132 riserva sempre al magistrato «ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti». Il comma 2 affida al ministero della Giustizia la disciplina degli impieghi dell’IA anche «per la semplificazione del lavoro giudiziario»: la legge non esclude l’aiuto, lo vuole regolato. Il comma 3, sull’autorizzazione ministeriale, riguarda gli «uffici giudiziari ordinari»; il comma 1 vale per ogni giudice, anche tributario.
Per la magistratura ordinaria il Csm è sceso nel dettaglio. Le raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 includono tra gli usi ammissibili la «revisione linguistica e stilistica di testi», definita come «rilettura di bozze per verificarne la coerenza sintattica, ortografica e la chiarezza espositiva», ma solo «in modalità tracciata, sicura e con revisione umana e nell’ambito degli applicativi forniti all’interno del dominio giustizia». L’aggiornamento del 22 luglio 2026 ammette in via sperimentale Copilot, solo nel tenant istituzionale del ministero, vieta le versioni consumer e ribadisce che resta escluso «qualsiasi uso dell’intelligenza artificiale che si traduca nell’adozione o nella predisposizione di provvedimenti giurisdizionali».
Per i giudici tributari la cornice è la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 275 del 3 marzo 2026. Esclude l’uso non autorizzato dell’IA nell’attività giudiziaria in senso stretto, ammette l’uso per attività organizzative solo con strumenti forniti dal Mef, esclude l’immissione di «dati sensibili di atti processuali» su sistemi di IA generalista. Tra gli usi ausiliari che elenca (gestione amministrativa, analisi statistica, ricerca di precedenti, smistamento degli atti) e quelli che descrive a supporto dell’istruttoria non compare la revisione stilistica: la redazione di bozze è evocata solo come prospettiva, in un ambiente centralizzato e sicuro ancora da sperimentare. E aggiunge un onere preciso: il giudice che si avvale di un supporto algoritmico deve esercitare «un controllo umano effettivo e sostanziale sull’output» e rafforzarlo «nell’obbligo di motivazione rafforzata».
La delibera è successiva di due settimane al deposito della sentenza. Ma la regola dell’articolo 15 era già in vigore, e il confine che Csm e Cpgt tracciano è lo stesso: la rilettura di una bozza è supporto, l’intervento sui raccordi logici di una motivazione si avvicina alla sua predisposizione. Il residuo di Palermo sta esattamente su quella linea, e dice che almeno la rilettura finale è mancata.
Il nodo dei dati
Per riorganizzare la motivazione lo strumento ha ricevuto il testo, e con esso numeri di cartelle, tributi e vicende di notifica di un contribuente. Se si è trattato di un servizio generalista, quei dati sono usciti dal perimetro dell’amministrazione verso un fornitore esterno, con regole di conservazione e di riuso che il giudice non controlla. È il rischio che il Csm previene vietando ai magistrati ordinari versioni consumer e sistemi non autorizzati, e che il Cpgt affronta escludendo l’uso non autorizzato nell’attività giudiziaria; ed è anche una questione di protezione dei dati personali.
L’AI Act
Il regolamento (UE) 2024/1689 classifica ad alto rischio (allegato III, punto 8) i sistemi «destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto» per assisterla «nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti». L’articolo 6, paragrafo 3, esclude però dall’alto rischio i sistemi destinati a «migliorare il risultato di un’attività umana precedentemente completata». Per il Csm, proprio perché privi di certificazione, i sistemi oggi disponibili online non possono essere usati nell’attività giudiziaria in senso stretto. Gli obblighi per i sistemi dell’allegato III, peraltro, si applicheranno solo dal 2 dicembre 2027, dopo il rinvio disposto dal regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI).
Lo specchio: gli atti di parte
Lo stesso incidente è accaduto dall’altra parte del processo. Con sentenza depositata il 10 febbraio 2026, il giorno prima di quella di Palermo, il Tribunale di Verona (sez. II, n. 315) ha respinto un’opposizione a precetto il cui atto introduttivo conteneva, prima della vocatio in ius, la coda dell’assistente: «posso proseguire con l’inserimento di questa parte in un atto completo di atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. o in comparsa conclusionale. Fammi sapere». La manifesta infondatezza e il ricorso «non sufficientemente controllato» all’IA sono costati all’opponente la condanna ex articolo 96, commi 3 e 4, del Codice di procedura civile: 1.800 euro alla controparte, 1.000 alla Cassa delle ammende.
Quattro giorni dopo il Tribunale di Siracusa (sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338), davanti a quattro precedenti di legittimità citati tra virgolette e risultati inesistenti o difformi, e ritenuto l’uso dell’IA generativa l’unica spiegazione plausibile, ha qualificato come colpa grave l’utilizzazione acritica di tali strumenti «senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie»: 14.103 euro ex articolo 96, comma 3, e 2.000 euro alla Cassa delle ammende. In entrambi i casi è sanzionata non l’IA, ma la mancata verifica; e a pagare è la parte.
Per i professionisti la regola gemella dell’articolo 15 è l’articolo 13 della stessa legge 132: l’IA nelle professioni intellettuali è ammessa solo per «attività strumentali e di supporto», «con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera», e il cliente va informato sui sistemi utilizzati «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».
La firma resta umana
Il caso di Palermo non racconta un giudice sostituito da una macchina. Racconta un testo passato da uno strumento senza una rilettura finale. Per il giudice la conseguenza probabilmente non tocca la validità della sentenza, ma la credibilità della motivazione, che le parti hanno diritto di attribuire a chi l’ha firmata. La regola operativa è la stessa per magistrati e avvocati: strumenti autorizzati, nessun dato processuale in servizi generalisti, verifica di ogni citazione sulla fonte, rilettura integrale prima del deposito.
Chi firma risponde di ogni parola, anche di quelle che non ha scritto.
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*Avv. Alberto Bozzo, DPO e CAIO, Referente Enia per la Regione Veneto
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