Donazione modale: cos’è, com’è regolata


Definizione legale

La donazione modale è una donazione gravata da un onere imposto dal donante al donatario. In pratica, chi riceve il bene o il diritto beneficia della liberalità, ma assume anche l’obbligo di compiere una certa prestazione, che può consistere in un dare, un fare o, in certi casi, un non fare.

L’onere non trasforma la donazione in un contratto a prestazioni corrispettive. La causa del negozio resta liberale: il modus incide sul contenuto del beneficio, lo limita o lo orienta verso uno scopo voluto dal donante, senza snaturarne la natura gratuita (Sez. Quinta Civile, Sentenza n. 6077 del 28/02/2023).

La Cassazione ha inoltre chiarito che l’onere può essere previsto a favore del donante o di un terzo determinato, e che il donatario, rispetto a quell’obbligo, opera come soggetto tenuto all’adempimento entro il valore della liberalità ricevuta (Sez. Quinta Civile, Ordinanza n. 8875 del 04/04/2024).


Che cosa significa, in concreto

La formula ricorre spesso quando il donante vuole trasferire un bene, ma intende legare il gesto a uno scopo preciso. È il caso, per esempio, della donazione di un immobile al figlio con l’obbligo di assistere un genitore, oppure della donazione di una somma con l’impegno di destinarne una parte a un fratello, a un ente o a una finalità di utilità sociale.

Il punto chiave è questo: il trasferimento produce i suoi effetti, ma sul donatario grava un’obbligazione ulteriore. L’onere, quindi, non sospende la donazione e non la rende incerta come accade con la condizione; aggiunge piuttosto un peso giuridicamente rilevante al vantaggio attribuito.

Elementi essenziali

Per parlare davvero di donazione modale servono tre elementi.

Il primo è l’esistenza di una donazione valida, cioè di un’attribuzione gratuita sorretta da spirito di liberalità.

Il secondo è la presenza di un onere determinato o determinabile, che deve avere un contenuto serio e giuridicamente apprezzabile. Non basta un auspicio generico o una raccomandazione morale priva di effettiva portata obbligatoria.

Il terzo è il collegamento tra liberalità e onere: il peso nasce per volontà del donante e diventa parte del regolamento negoziale.

Come può essere formulato l’onere

L’onere può assumere forme molto diverse. Può consistere:

  • nel versamento di una somma a favore di un terzo;
  • nell’assistenza materiale o morale al donante;
  • nella destinazione di un immobile a una certa funzione;
  • nell’esecuzione di opere o attività individuate nell’atto.

La Cassazione ha chiarito che, quando l’onere ha come destinatario un terzo determinato, la struttura dell’operazione può realizzare anche un’attribuzione liberale indiretta a favore di quel terzo (Sez. Quinta Civile, Ordinanza n. 8875 del 04/04/2024).

Limite di valore dell’onere

Il donatario è tenuto ad adempiere entro i limiti del valore della cosa donata. Questo limite è centrale: l’ordinamento ammette che la liberalità sia gravata da un peso anche significativo, ma non consente che l’onere diventi, sul piano sostanziale, uno strumento di impoverimento illimitato del beneficiario.

Per questa ragione, quando si redige l’atto, è utile che l’onere sia formulato in modo chiaro e proporzionato, soprattutto se consiste in prestazioni continuative, come assistenza, mantenimento o pagamenti rateali.

Differenza tra donazione modale e donazione con condizione

La distinzione ha effetti pratici rilevanti.

Nella donazione con condizione, l’efficacia del negozio dipende da un evento futuro e incerto. Nella donazione modale, invece, la donazione è efficace, ma al donatario si aggiunge un obbligo. La Cassazione richiama proprio questa differenza: la condizione incide sugli effetti tipici del negozio, mentre il modo li presuppone e vi sovrappone un ulteriore contenuto obbligatorio (Sez. Quinta Civile, Sentenza n. 6077 del 28/02/2023).

Differenza tra donazione modale e contratto oneroso

Non ogni atto con un peso a carico del beneficiario è una donazione modale. Se il peso rappresenta il vero corrispettivo dell’attribuzione, ci si può trovare davanti a un contratto a titolo oneroso e non a una liberalità.

La qualificazione dipende dall’assetto complessivo degli interessi e dalla reale volontà delle parti. Se prevale lo spirito di liberalità e l’onere resta accessorio, si parla di donazione modale; se invece le prestazioni sono in rapporto di scambio, la figura cambia.

Chi può chiedere l’adempimento dell’onere

L’adempimento dell’onere può essere richiesto dal donante, ma non solo. La disciplina consente di agire anche a qualsiasi interessato, quando abbia un interesse concreto all’esecuzione del modus (REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE / CODICE CIVILE-art. 793).

Questo aspetto è particolarmente rilevante quando l’onere è stabilito a favore di un terzo determinato o per il perseguimento di uno scopo specifico. In questi casi, la clausola non resta affidata alla sola iniziativa del donante.

Inadempimento dell’onere: cosa succede

Se il donatario non esegue l’onere, la prima tutela è la domanda di adempimento. Quando l’obbligo è sufficientemente determinato, può essere preteso come ogni altra obbligazione.

La risoluzione della donazione, però, segue una regola speciale: non basta l’inadempimento in sé. Occorre che la possibilità di risolvere la donazione sia stata espressamente prevista nell’atto. Inoltre, la risoluzione non opera automaticamente; richiede una domanda giudiziale e presuppone una valutazione dell’inadempimento, che non può essere aggirata trattando la clausola come una ordinaria clausola risolutiva espressa dei contratti sinallagmatici (Sez. Quinta Civile, Sentenza n. 6077 del 28/02/2023).

Chi può chiedere la risoluzione

La risoluzione per inadempimento dell’onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, purché la relativa facoltà sia prevista nell’atto di donazione (REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE / CODICE CIVILE-art. 793).

Questo significa che, se si vuole rendere realmente incisiva la tutela contro l’inadempimento del donatario, la clausola va costruita con attenzione già al momento della stipula. In mancanza, l’azione di adempimento resta normalmente praticabile, ma la risoluzione può non essere ottenibile.

Onere illecito o impossibile

Se l’onere è illecito o impossibile, la regola generale è che si considera come non apposto. La donazione diventa nulla solo quando proprio quell’onere costituisce il solo motivo determinante dell’attribuzione (REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE / CODICE CIVILE-art. 794).

La verifica, in questi casi, richiede sempre una lettura concreta dell’atto: bisogna capire se il donante avrebbe comunque disposto la liberalità oppure no.

Profili fiscali essenziali

Sul piano fiscale, la questione più delicata riguarda l’ipotesi in cui l’onere imponga una prestazione a favore di un terzo determinato. La Cassazione ha affermato che, in questa configurazione, l’operazione può essere letta come una doppia attribuzione liberale: una a favore del donatario e l’altra a favore del beneficiario dell’onere (Sez. Quinta Civile, Sentenza n. 6077 del 28/02/2023)(Sez. Quinta Civile, Ordinanza n. 8875 del 04/04/2024).

Dal punto di vista pratico, questo incide sulla qualificazione tributaria dell’atto e sul trattamento delle attribuzioni ai diversi beneficiari. Quando l’onere ha un destinatario specifico e un contenuto economicamente apprezzabile, la struttura fiscale dell’operazione merita particolare attenzione già in sede di redazione.

Quando conviene usare la donazione modale

La donazione modale è uno strumento utile quando il donante non vuole limitarsi a trasferire un bene, ma intende collegare la liberalità a un risultato preciso. Funziona bene, per esempio, nei passaggi familiari in cui si vuole tutelare un genitore anziano, assicurare una destinazione a un immobile, oppure beneficiare indirettamente un terzo senza attribuirgli direttamente il bene principale.

Richiede però una formulazione accurata. Un onere vago, sproporzionato o costruito senza prevedere in modo espresso la possibile risoluzione in caso di inadempimento rischia di indebolire molto la tutela sostanziale del disponente.

Donazione modale - Definizione legale

Domande frequenti

Che cos’è una donazione modale in parole semplici?

È una donazione accompagnata da un obbligo per chi riceve il bene, come assistere il donante o versare una somma a un terzo. Il beneficiario ottiene comunque la liberalità, ma deve rispettare il peso previsto nell’atto.

La donazione modale è una vera donazione o un contratto oneroso?

Di regola resta una donazione, perché la causa del negozio è la liberalità e l’onere ne rappresenta solo un limite o una modalità. Diventa altro solo se il peso imposto al beneficiario assume, in concreto, funzione di corrispettivo.

Se il donatario non rispetta l’onere, la donazione si annulla da sola?

No, la risoluzione non scatta automaticamente. Per ottenerla serve che sia prevista nell’atto di donazione e che venga domandata giudizialmente dal donante o dai suoi eredi.

Si può imporre un onere a favore di un’altra persona?

Sì, l’onere può essere previsto anche a favore di un terzo determinato. In questi casi il terzo può diventare il reale beneficiario economico di una parte dell’operazione, anche con riflessi fiscali specifici.

Qual è la differenza tra donazione modale e testamento con onere?

Nella donazione modale l’effetto traslativo nasce subito con il contratto tra vivi, mentre nel testamento l’attribuzione opera dopo la morte del disponente. In entrambi i casi l’onere può vincolare il beneficiario, ma la disciplina e i rimedi non coincidono del tutto.


Fonti giuridiche e riferimenti

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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