Il Comune può chiedere integrazioni nelle pratiche edilizie, ma deve valutarle realmente e rispettare i termini dei propri poteri di controllo. Recenti sentenze chiariscono il rapporto tra documentazione incompleta, integrazione SCIA, consolidamento della segnalazione e autotutela.
Introduzione
Una pratica edilizia può contenere documenti mancanti, elaborati incompleti o aspetti tecnici da chiarire, tuttavia l’incompletezza documentale, l’inefficacia della SCIA e l’illegittimità sostanziale dell’intervento non coincidono. Conta inoltre il momento in cui il Comune formula la richiesta: durante la fase ordinaria dei controlli (primi trenta giorni) oppure quando quei termini sono ormai trascorsi.
Il TAR Lombardia, Milano, n. 1573/2026 ha esaminato una SCIA alternativa al permesso di costruire sulla quale il Comune aveva chiesto due integrazioni, poi prodotte dal privato. La sentenza non stabilisce entro quale termine il Comune possa chiedere integrazioni né chiarisce gli effetti della richiesta sui termini della SCIA, conferma però che, una volta esauriti i poteri inibitori ordinari, l’Amministrazione non può prescindere dai presupposti dell’autotutela.
Il TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 1448/2026 completa il quadro sul diverso regime applicabile quando la SCIA ha ormai superato il termine ordinario di controllo.
Punti chiave
- Se il Comune chiede integrazioni deve valutare concretamente quanto prodotto.
- Le richieste documentali vanno collocate nella corretta fase temporale della SCIA.
- Esauriti i poteri ordinari, l’eventuale intervento successivo deve rispettare i presupposti dell’autotutela.
Il caso: due richieste di integrazione sulla SCIA
La società aveva presentato nel 2022 una SCIA alternativa al permesso di costruire per la riqualificazione di un edificio con cambio d’uso a turistico-ricettivo, e nel luglio 2024 aveva depositato una SCIA in variante. Su questa pratica il Comune aveva formulato due richieste di integrazione documentale, alle quali erano seguite in risposta le produzioni del 31 ottobre e il 16 dicembre 2024.
Nel gennaio 2025 l’Amministrazione aveva tuttavia “annullato” la SCIA alternativa e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica della comunicazione.
Tra le criticità contestate figuravano il calcolo della superficie lorda, l’assenza di una relazione agronomica e alcuni dubbi sulle quote altimetriche e sulla rappresentazione progettuale.Il dato rilevante è che lo stesso Comune aveva ritenuto necessario approfondire la pratica attraverso integrazioni prima di adottare il provvedimento negativo.
Le integrazioni richieste devono essere realmente valutate
Nel giudizio sono emersi elementi che hanno fatto dubitare dell’effettiva consistenza di alcune contestazioni comunali, concorrendo alla decisione di accoglimento. Sulle quote altimetriche, ad esempio, il Comune aveva già escluso discostamenti progettuali rispondendo a un esposto dei vicini. La società aveva inoltre trasmesso ulteriori chiarimenti volontari nel febbraio 2025.
Quando l’Amministrazione chiede chiarimenti o documenti, quanto successivamente prodotto deve entrare realmente nell’istruttoria. La richiesta di integrazione non può quindi ridursi a un passaggio formale, soprattutto se il successivo provvedimento sfavorevole continua a fondarsi sulle stesse questioni oggetto dei chiarimenti richiesti. Sul tema consiglio anche lettura di questo precedente post sull’Obbligo del Comune di verificare i documenti del permesso edilizio e richiesta di integrazioni.
Documento mancante e vizio sostanziale non coincidono
Uno dei rilievi mossi dal Comune riguardava la relazione agronomica, che risultava non correttamente caricata nella precedente integrazione e venne poi depositata dal tecnico professionista titolare della pratica edilizia. Questo passaggio ha evidenziato una distinzione importante: la mancata presenza di un documento nel fascicolo non equivale sempre all’inesistenza del requisito tecnico o sostanziale che quel documento dovrebbe dimostrare.
Non significa, però, che qualsiasi documento possa essere integrato in ogni momento. Occorre distinguere tra:
- documento essenziale per l’efficacia della segnalazione;
- elemento tecnico suscettibile di chiarimento;
- errore materiale di caricamento;
- carenza incidente sulla conformità sostanziale dell’intervento.
Integrazioni e termini della SCIA
Oltre alla natura del documento mancante, bisogna verificare quando il Comune interviene, e sul punto facciamo un passo indietro perchè la SCIA segue infatti una sequenza procedimentale precisa:
- presentazione
- controlli
- eventuali integrazioni
- scadenza dei termini
- eventuale intervento successivo.
Una volta esaurita la fase ordinaria dei controlli, l’Amministrazione non può semplicemente comportarsi come se quei poteri fossero ancora disponibili in eterno: questo principio è noto, e ripreso anche dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 1448/2026, già esaminato nell’articolo:
SCIA in sanatoria consolidata dopo 30 giorni: il Comune deve usare l’autotutela
In quel caso la segnalazione si era già consolidata quando il Comune aveva adottato il provvedimento. Il potere amministrativo non era scomparso, ma aveva cambiato regime: l’eventuale intervento doveva essere esercitato secondo le regole dell’autotutela.
Le richieste documentali non possono dilatare indefinitamente i controlli
Questo è il punto da tenere distinto: una richiesta di integrazione non equivale automaticamente alla possibilità di mantenere aperta senza limiti l’istruttoria della SCIA.
Occorre verificare, caso per caso, quale disciplina regoli il procedimento e quali effetti produca la richiesta documentale sui termini, caso mai una volta esauriti i poteri ordinari utilizzabili nei primi trenta giorni, l’eventuale intervento successivo deve comunque trovare fondamento nei poteri di autotutela previsti per quella successiva e diversa fase procedimentale. Nel caso esaminato dal TAR Emilia-Romagna n. 1448/2026, ciò significava applicare i presupposti dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990.
Anche il TAR Lombardia decide soprattutto sull’autotutela
La sentenza n. 1573/2026 non ha annullato il provvedimento soltanto perché il Comune aveva gestito in modo criticabile le integrazioni, focalizzandosi piuttosto sui presupposti necessari per l’esercizio dei poteri successivi alla scadenza del termine ordinario di controllo.
Secondo il TAR, il Comune aveva elencato le asserite illegittimità della SCIA senza compiere la necessaria comparazione tra interesse pubblico e interesse del destinatario, compreso l’affidamento maturato. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, esauriti i normali poteri inibitori, non basta rilevare una possibile illegittimità: devono ricorrere concretamente i presupposti richiamati dall’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 per l’esercizio tardivo dei poteri amministrativi, secondo le condizioni previste dall’art. 21-nonies. Le integrazioni depositate hanno assunto comunque rilievo perché hanno contribuito a mettere in discussione l’effettiva consistenza dei vizi contestati.
L’Amministrazione non può quindi limitarsi all’affermazione dell’illegittimità dell’atto ma deve effettuare una necessaria e motivata comparazione fra l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata e l’interesse dei beneficiari del provvedimento amministrativo. Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8680 del 2025, ha stabilito che: «Scaduto il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, l’amministrazione può dunque vietare lo svolgimento dell’attività e ordinare l’eliminazione degli effetti già prodotti solo se ricorrono in concreto i presupposti per l’autotutela; e, quindi, non solo nel rispetto del termine previsto dall’art. 21-nonies e nella sussistenza di una ragione di illegittimità del provvedimento di primo grado, ma anche dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto (in termini si veda Consiglio di Stato, Sezione settima, 27 settembre 2023, n. 8553)».
Due verifiche diverse da non confondere
Le due sentenze citate consentono quindi di separare due questioni:
- Prima verifica: la pratica è completa oppure presenta elementi chiaribili o integrabili?
- Seconda verifica: il Comune sta ancora operando nei termini ordinari oppure deve ormai utilizzare i poteri di autotutela?
Una carenza documentale non attribuisce all’Amministrazione poteri inibitori e richieste integrative senza limiti temporali; ma allo stesso tempo, il decorso del termine ordinario non sana automaticamente eventuali illegittimità sostanziali dell’intervento: se una pratica edilizia presenta carenze sostanziali, il Comune può intervenire nei limiti, nei termini e con gli strumenti previsti dall’ordinamento. Prima le criticità vengono individuate, meglio è per tutti.
Conclusioni e consigli utili
In tutte le pratiche edilizie il professionista è tenuto a depositarle in maniera più completa possibile, corredandole con tutti i necessari allegati. A volte il Comune può chiedere integrazioni o chiarimenti per correggere imprecisioni contenute negli elaborati grafici o nelle relazioni; a volte, i chiarimenti si affrontano anche con incontri informali, e meglio ancora se queste divergenze o incomprensioni vengono superate prima ancora di presentare la pratica.
Motivo per cui il consiglio che mi sento di dare è di confrontarsi con gli uffici tecnici comunali, anche più volte, prima di presentare la pratica edilizia; ove possibile, è utile confrontarsi preventivamente con l’ufficio tecnico sulle questioni interpretative più rilevanti per evitare un inutile doppio lavoro, Si evitano così richieste di integrazione, ulteriori PEC, duplicazioni istruttorie e, nei casi peggiori, provvedimenti repressivi: lavoro risparmiato per tutti. Tanto lavoro risparmiato per tutti.
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Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato
Norme
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 – Segnalazione certificata di inizio attività.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19-bis – Concentrazione dei regimi amministrativi.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies – Annullabilità del provvedimento.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies – Annullamento d’ufficio.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23 – SCIA alternativa al permesso di costruire.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 33 – Interventi eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità.
- Costituzione, art. 97 – Buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Giurisprudenza
- TAR Lombardia, Milano, Sezione II, 2 aprile 2026, n. 1573 – integrazioni documentali e autotutela sulla SCIA alternativa al permesso di costruire.
- TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, 20 agosto 2026, n. 1448 – SCIA consolidata e successivo esercizio dell’autotutela.
- Consiglio di Stato, Sezione V, n. 8680/2025 – poteri successivi alla scadenza dei termini ordinari della SCIA.
- Consiglio di Stato, Sezione VII, 27 settembre 2023, n. 8553 – interesse pubblico concreto nell’autotutela.
- Corte costituzionale, sentenza n. 88/2025 – presupposti dell’annullamento d’ufficio e affidamento del destinatario.
FAQ
Il Comune può chiedere integrazioni dopo la presentazione di una SCIA?
Può chiedere documenti e chiarimenti nell’ambito dei propri poteri istruttori, ma occorre verificare la disciplina applicabile e la fase temporale nella quale interviene.
Una SCIA è automaticamente inefficace se manca un documento?
No. Bisogna distinguere tra documenti essenziali, elementi integrabili e carenze che incidono direttamente sulla conformità sostanziale dell’intervento.
Se il Comune chiede un’integrazione deve esaminare quanto prodotto?
Sì. I documenti e i chiarimenti richiesti e successivamente depositati devono essere considerati nell’istruttoria e nelle determinazioni finali.
La richiesta di integrazioni riapre automaticamente i termini della SCIA?
No. Gli effetti sui termini dipendono dalla disciplina applicabile e non possono essere presunti in via generale.
Una SCIA consolidata diventa intoccabile?
No. Il decorso del termine ordinario modifica il regime dell’intervento amministrativo, ma non esclude in assoluto successivi poteri del Comune quando ne ricorrano i presupposti.
Il Comune può intervenire sulla SCIA dopo la scadenza dei termini ordinari?
Sì, nei casi consentiti dall’ordinamento, ma deve utilizzare i poteri previsti per la fase successiva e rispettarne presupposti, termini e obblighi motivazionali.
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