Con un provvedimento del 12 agosto 2026, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha definito mediante accordo un procedimento nei confronti di Rice Lake Weighing Systems Inc., società statunitense, e della controllata italiana Dini Argeo S.r.l., relativo a otto apparenti violazioni delle sanzioni USA contro l’Iran. La vicenda riguarda esportazioni di apparecchiature dall’Italia verso un distributore negli Emirati Arabi Uniti, nella consapevolezza che i prodotti sarebbero stati successivamente riesportati verso un cliente iraniano. Il caso offre indicazioni particolarmente interessanti per le imprese che operano attraverso distributori e intermediari internazionali, evidenziando come la sanctions compliance non possa arrestarsi alla verifica del cliente diretto, ma debba estendersi, in presenza di specifici indicatori di rischio, alla destinazione finale delle merci.
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1) Il caso Rice Lake e le esportazioni attraverso gli Emirati Arabi Uniti
Nel novembre 2016 la società statunitense Rice Lake Weighing Systems Inc., produttrice di sistemi e apparecchiature di pesatura, acquisiva la società italiana Dini Argeo S.r.l.
Prima dell’acquisizione, Dini intratteneva già rapporti commerciali con la società iraniana Pand Weighing Control (Pandtec). Tali rapporti erano proseguiti anche dopo l’ingresso nel gruppo americano, in forza della General License H allora vigente, che consentiva, a determinate condizioni, alle società estere possedute o controllate da soggetti statunitensi di effettuare operazioni altrimenti vietate con soggetti sottoposti alla giurisdizione iraniana.
Il quadro cambiava nel 2018, a seguito del ritiro degli Stati Uniti dal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) e della successiva revoca della General License H. Dini, in quanto società posseduta o controllata da una “U.S. person”, non poteva più effettuare vendite verso l’Iran, né direttamente né indirettamente.
Rice Lake comunicava il nuovo divieto alla propria controllata italiana tramite un’e-mail in lingua inglese, richiamando le disposizioni delle Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR). Dini interrompeva conseguentemente le vendite dirette ai clienti iraniani.
Secondo la ricostruzione dell’OFAC, tuttavia, il personale della società italiana non avrebbe compreso che il divieto riguardava anche le operazioni effettuate indirettamente attraverso intermediari localizzati in Paesi terzi.
Tra giugno 2019 e novembre 2021 Dini eseguiva così otto ordini, per un valore complessivo di circa 121.527 dollari, vendendo apparecchiature e componenti per sistemi di pesatura a un distributore localizzato negli Emirati Arabi Uniti, nella consapevolezza che i beni sarebbero stati successivamente riesportati in Iran.
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2) La destinazione finale delle merci e gli indicatori di rischio
Un elemento centrale del provvedimento riguarda la conoscenza, da parte della società italiana, della reale destinazione dei prodotti.
La documentazione commerciale relativa alle otto operazioni non indicava formalmente Pandtec quale destinatario finale. Ciò, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente dall’OFAC.
Nel corso del 2019 e del 2020, infatti, dipendenti della società iraniana avevano contattato direttamente in almeno cinque occasioni il personale Dini, richiedendo informazioni sui prodotti Rice Lake o assistenza tecnica relativa a prodotti precedentemente acquistati. Le comunicazioni riportavano inoltre riferimenti all’Iran nelle firme delle e-mail.
A ciò si aggiungeva il precedente rapporto commerciale diretto tra Dini e Pandtec e, successivamente, la stessa indicazione del distributore degli Emirati secondo cui i prodotti erano destinati alla società iraniana.
Secondo OFAC, Dini sapeva quindi, o aveva comunque ragione di sapere, che i prodotti venduti al distributore UAE sarebbero stati riesportati verso l’Iran.
Le otto esportazioni indirette sono state pertanto considerate apparenti violazioni del § 560.215(a) delle ITSR, poiché la controllata italiana aveva effettuato operazioni commerciali con un soggetto sottoposto alla giurisdizione iraniana che sarebbero state vietate, ai sensi dei §§ 560.204(a) e 560.206(a)(2), se effettuate direttamente da una U.S. person.
Il caso evidenzia quindi un principio operativo di particolare importanza; la verifica formale del Paese del cliente o del luogo di consegna della merce non è sempre sufficiente. Quando emergono elementi idonei a indicare una diversa destinazione finale, l’impresa deve approfondire la catena commerciale e verificare end-user, end-use e rischio di riesportazione verso Paesi o soggetti sottoposti a restrizioni.
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3) La sanzione e il ruolo della voluntary disclosure
Nel 2021 Rice Lake riceveva una segnalazione secondo cui i propri prodotti continuavano a essere commercializzati in Iran. La società avviava immediatamente un’indagine interna, accertando che le vendite effettuate dalla controllata italiana al distributore UAE erano probabilmente destinate al mercato iraniano.
Rice Lake disponeva quindi l’immediata cessazione delle vendite verso il distributore e procedeva alla segnalazione volontaria delle violazioni all’OFAC.
L’Autorità statunitense ha qualificato il caso come non-egregious e voluntarily self-disclosed, determinando una sanzione base pari a 60.764 dollari, corrispondente alla metà del valore delle transazioni interessate.
Tra gli elementi valutati in senso sfavorevole, OFAC ha considerato il fatto che Dini avrebbe agito senza la necessaria attenzione verso le prescrizioni sanzionatorie statunitensi, nonché la circostanza che la società sapesse, o avesse ragione di sapere, che le merci erano destinate all’Iran. Anche Rice Lake è stata censurata per non aver fornito alla controllata indicazioni sufficientemente chiare sull’applicazione pratica del divieto e sui rischi connessi alle vendite indirette.
Tra gli elementi considerati favorevolmente sono stati invece l’assenza, nei cinque anni precedenti, di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società interessate, il limitato peso economico delle operazioni rispetto al fatturato complessivo, la tempestiva adozione di misure correttive, la voluntary disclosure e l’elevato livello di collaborazione con OFAC.
4) Le indicazioni OFAC per la sanctions compliance
Il provvedimento assume particolare rilievo anche per le indicazioni operative rivolte alle imprese.
OFAC sottolinea innanzitutto che le società statunitensi con attività internazionali devono assicurarsi che le proprie controllate estere comprendano effettivamente le restrizioni applicabili. La mera trasmissione di una disposizione normativa o di un divieto generale può non essere sufficiente se non è accompagnata da formazione e procedure in grado di tradurre le prescrizioni in controlli concretamente applicabili alle operazioni quotidiane.
A seguito della vicenda, Rice Lake ha infatti implementato specifiche misure correttive, tra cui la formazione del personale delle controllate, la verifica degli end-distributor e l’inserimento nelle fatture commerciali di avvertenze relative ai controlli sulla riesportazione.
OFAC richiama inoltre l’importanza di sistemi centralizzati di monitoraggio, verifiche periodiche e audit, nonché di programmi di formazione adeguati alla lingua e alle concrete prassi commerciali delle società estere.
Particolare attenzione deve essere riservata alle operazioni che coinvolgono giurisdizioni considerate ad elevato rischio di “diversion”. Nel provvedimento OFAC cita espressamente gli Emirati Arabi Uniti quale esempio di giurisdizione rispetto alla quale occorre prestare particolare attenzione al rischio che beni apparentemente destinati a una controparte locale vengano successivamente trasferiti verso soggetti sottoposti a sanzioni.
Il caso Rice Lake dimostra, pertanto, come una efficace sanctions compliance debba andare oltre il semplice screening della controparte contrattuale. In presenza di indicatori di rischio, diventa essenziale ricostruire la catena commerciale, identificare l’effettivo utilizzatore finale e verificare la destinazione delle merci, predisponendo controlli proporzionati al rischio concreto dell’operazione.
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