A Palermo arriva il primo caso italiano di un giudice che scrive con l’Ai una sentenza (e si tradisce)


Tra la parte in fatto e i motivi della decisione compare un passaggio che nessun giudice scriverebbe mai: «Perfetto. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità». La sentenza è rilevante non tanto per il mero impiego dell’IA, ma perché la presenza di frasi tipiche della macchina, lasciate per esteso, dimostra che il testo non è stato riletto

A Palermo una decisione tributaria conserva il “messaggio di servizio” dello strumento di intelligenza artificiale. Non è l’uso dell’IA a fare notizia ma la mancata rilettura e l’art. 15 della legge 132/2025 impone una domanda.

Nel mezzo della sentenza n. 981/2026, depositata il 17 febbraio dalla Sezione 11 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, tra la parte in fatto e i motivi della decisione compare un passaggio che nessun giudice scriverebbe mai: «Perfetto. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità (…). Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza».

È la risposta di un assistente di IA generativa a un utente che gli aveva chiesto di riordinare un testo. Il testo è stato copiato nel provvedimento insieme alla frase introduttiva. La vicenda offre l’occasione per una riflessione, che vale più del caso singolo.

conta il controllo, non lo strumento

La sentenza è rilevante non tanto per il mero impiego dell’IA, che entro certi parametri è legittimo ai sensi della legge 132/2025, ma perché la presenza di frasi tipiche della macchina, lasciate per esteso, dimostra che il testo non è stato riletto.

Il passaggio è utile perché sposta il focus dal “se” al “come” (dall’an al quomodo). Nessun problema per il giudice che usa un software per ordinare, sintetizzare o ricercare, oppure formulare meglio una farse o concetto. Il problema è altro: è il provvedimento che esce dall’ufficio senza che nessuno ne abbia verificato il contenuto, al punto da non accorgersi di una frase che non appartiene a una sentenza. Se il magistrato non ha notato un’anomalia così vistosa, è lecito chiedersi quanta attenzione sia stata dedicata: fino a che punto, allora, la sentenza è rimasta umana, come impone la legge 132/2025?

Viene almeno il dubbio che la sentenza sia stata scritta in modo inverso rispetto alla procedura di legge: una sentenza deve rispondere ad una domanda di giustizia, ma qui c’è il dubbio che si sia tradotta in un prompt diretto ad una macchina senza una rilettura ex post.

Non è un problema di uso della IA, ma di mancata revisione o controllo dell’output, con una sorta di appiattimento sulla risposta.

Si badi bene: ciò non vale solo per l’uso della IA, ma anche nei casi di costruzioni di fatti diversi da quelli emersi in sede processuale, citazione di leggi eccentriche rispetto al caso, ecc.

La legge 132/2025 non vieta l’IA nella giustizia, ma fissa un confine. L’art. 15 stabilisce che, nei casi di impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, «è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti».

Il perimetro è netto. La macchina può assistere, ma interpretare la norma, pesare le prove e decidere spetta solo al giudice. Una riserva di questo tipo non si rispetta con una formula di stile: richiede che la decisione sia davvero pensata e fatta propria da chi la firma.

Il rischio dell’appiattimento

Il pericolo ha un nome noto agli studiosi, automation bias: la tendenza a fidarsi dell’output di un sistema automatico, specie se fluido e ben scritto, senza sottoporlo a vaglio critico. Nel giudizio il rischio è che la soluzione suggerita dallo strumento diventi, di fatto, la decisione. Il giudice non “decide”, ma “approva” ciò che ha già letto.

Il caso palermitano, per come è documentato, è un indizio di questo rischio. Un giudice che rilegge davvero un testo difficilmente lascia quanto sopra riportato. La mancata rilettura rende plausibile l’ipotesi di una verifica solo apparente.

Proprio in ragione dell’avanzata delle intelligenze artificiali generative e generaliste, si rende necessario conoscere più di prima l’argomentazione e confutazione.

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, esse assumono una funzione ulteriore: permettono di valutare e controllare la qualità delle risposte prodotte dalle macchine, distinguendo tra ciò che è semplicemente persuasivo e ciò che è realmente fondato.

Più cresce la capacità delle macchine di produrre risposte a domande, più diventa indispensabile per l’uomo saperle comprendere, valutare e confutare.

D’altronde, il diritto non si limita alla mera produzione di risposte o informazioni: richiede interpretazione (della legge), valutazione (delle prove) e giustificazione delle decisioni (argomentazione e/o confutazione).

Quello che il caso non prova

Bisogna essere onesti, però, e dire anche ciò che il caso non prova: dalla sola frase residua non si può concludere che l’IA abbia deciso al posto del collegio, né che l’art. 15 sia stato violato; anzi, detta frase potrebbe anche dimostrare il contrario: il collegio ha deciso in autonomia, delegando la macchina solo alla formulazione (o riformulazione) di alcuni passaggi logici.

L’IA dichiara di aver sistemato la parte finale «coerentemente con la compensazione delle spese»: a monte, dunque, qualcuno aveva già scelto l’esito, con la sua motivazione. Lo strumento sarebbe stato usato per riorganizzare una bozza, non per generare la soluzione. In questo caso la riserva di decisione potrebbe essere intatta, e a mancare sarebbe soltanto la cura redazionale.

Quanto al merito, la Corte rigetta il ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui la sproporzione tra valore del credito e del bene fermato non incide sulla misura, e dando rilievo ai principi di proporzionalità. Si tratta di un esito che non risulta, di per sé, anomalo. Ma il testo presenta tracce di scarsa rifinitura: refusi, passaggi in cui la posizione di una parte sembra mescolarsi all’accertamento del giudice, una ricostruzione numerica delle cartelle non immediatamente lineare.

Il caso di Palermo verosimilmente non sarà l’ultimo. Tuttavia, non servono allarmismi: l’IA è un oggetto e sono sempre i soggetti che usano gli oggetti e non viceversa. A proposito: si chiama Intelligenza Artificiale (I.A.), ma a rigore è un calcolo statistico che si esprime con un linguaggio simile a quello umano. Allora, forse, poteva essere chiamata Imitazione Artificiale.


*avvocato

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