L’avvio del sistema CARF/DAC8 impone ai prestatori di servizi obblighi comunicativi su tutte le operazioni in cripto-attività, ma non tutte le operazioni comunicate rilevano ai fini delle imposte sui redditi: una guida per il consulente fiscale
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Dal 1° gennaio 2026 è operativo il nuovo regime di comunicazione automatica delle operazioni in cripto-attività previsto dalla direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8) e dal Crypto-Asset Reporting Framework OCSE (CARF), recepito in Italia dal D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026 ha definito modalità e termini degli adempimenti a carico dei prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP/CAO), mentre le FAQ pubblicate il 29 luglio 2026 hanno fornito i primi chiarimenti operativi. Tuttavia, il perimetro delle operazioni oggetto di comunicazione non coincide con quello delle operazioni fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR. L’articolo analizza la distinzione tra operazioni comunicate e operazioni tassabili, evidenziando le implicazioni pratiche per i professionisti e la necessità di un presidio documentale adeguato da parte dei contribuenti. |
1) Premessa
Il panorama della fiscalità delle cripto-attività in Italia ha conosciuto nel corso del 2026 un’accelerazione senza precedenti sul piano della trasparenza informativa. L’entrata in vigore, il 1 gennaio 2026, degli obblighi di raccolta e trasmissione dei dati previsti dal decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 – che ha trasposto nell’ordinamento interno la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023, ottava modifica della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale – ha segnato il passaggio da un contesto in cui le operazioni su asset digitali restavano in larga parte sottratte alla conoscenza dell’Amministrazione finanziaria a uno in cui i flussi informativi diventano strutturali e automatici.
Il legislatore europeo ha allineato la disciplina comunitaria al framework elaborato in sede OCSE con il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), approvato nel 2023, che definisce standard uniformi per la raccolta e lo scambio internazionale di dati relativi alle transazioni in cripto-attività.
Il tema assume rilievo immediato per il consulente fiscale poiché la mole di informazioni che l’Agenzia delle Entrate acquisirà a partire dal primo semestre del 2027 comprenderà anche operazioni che, sotto il profilo dell’imposizione diretta italiana, non generano alcun presupposto impositivo. L’assenza di questa consapevolezza rischia di produrre due effetti speculari e parimenti dannosi: da un lato, allarme ingiustificato nei contribuenti che vedranno le proprie movimentazioni comunicate al Fisco; dall’altro, omissioni dichiarative da parte di chi compie operazioni effettivamente tassabili senza conservare adeguata documentazione.
2) Il quadro normativo dello scambio automatico d’informazioni
Con il decreto legislativo n. 194/2025, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva DAC8, introducendo un sistema di comunicazione periodica a carico dei prestatori di servizi per le cripto-attività, denominati dalla normativa “Crypto-Asset Operators” (CAO) ovvero, nella terminologia del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), “Crypto-Asset Service Providers” (CASP).
I soggetti tenuti alla comunicazione sono individuati dall’articolo 7 del decreto legislativo.
Si tratta dei prestatori di servizi in cripto-attività con obbligo di comunicazione che assumono la qualifica di service provider ai sensi del MiCAR e risultano autorizzati a prestare servizi di custodia, scambio, esecuzione di ordini e trasferimento di cripto-attività.
Rientrano altresì nel perimetro i gestori di cripto-attività individuati dall’articolo 7, ossia i soggetti che forniscono servizi di cripto-attività pur non ricadendo nella definizione di CASP ai sensi del MiCAR.
Il comma 7 del medesimo articolo 7 prevede un’esclusione: sono esonerati dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate i soggetti che espletano i propri obblighi di comunicazione e adeguata verifica in conformità alle norme di un altro Stato membro o di una giurisdizione qualificata non-UE in base a criteri sostanzialmente simili, a condizione che ne diano notifica all’Agenzia secondo le modalità indicate dal Provvedimento.
L’ambito oggettivo dello scambio è ampio. Vi rientrano i token fungibili e non fungibili, i token collegati ad attività (asset-referenced token), gli stablecoin, i token di moneta elettronica (e-money token), nonché i depositi di valute digitali delle banche centrali.
Sono escluse dalla comunicazione soltanto le cripto-attività per le quali il prestatore abbia adeguatamente stabilito che non possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento. A partire dal periodo di riferimento 2026, inoltre, anche le banche e gli istituti di moneta elettronica esteri che emettono moneta elettronica tradizionale sono tenuti alla comunicazione, in conseguenza dell’estensione operata dalla direttiva DAC8.
Il calendario degli adempimenti, definito dal punto 6 del Provvedimento, prevede che le comunicazioni relative al periodo oggetto di riferimento siano trasmesse entro il 30 giugno dell’anno civile successivo. Il primo invio, riferito ai dati del 2026, dovrà pertanto avvenire entro il 30 giugno 2027. Il primo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e delle giurisdizioni interessate avverrà entro il 30 settembre 2027.
Operazioni oggetto di comunicazione (Provv. AdE 186865/2026)
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Categoria |
Descrizione |
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Operazioni di scambio |
Conversione tra cripto-attività e monete fiduciarie; permuta tra diverse forme di cripto-attività, a prescindere dalla forma del corrispettivo |
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Trasferimenti |
Movimentazioni di cripto-attività da o verso l’indirizzo o il conto di un utente. Esclusi: trasferimenti fra conti del medesimo utente presso il medesimo prestatore |
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Pagamenti al dettaglio |
Trasferimenti di cripto-attività come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50.000 euro equivalenti |
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Attenzione Il primo invio dei dati da parte dei prestatori di servizi è fissato al 30 giugno 2027 per il periodo di riferimento 2026. Il primo scambio automatico tra le autorità fiscali avverrà entro il 30 settembre 2027. Le comunicazioni trasmesse oltre tale termine sono comunque acquisite e oggetto di trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri. |
3) I chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate
Le nove FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 29 luglio 2026 rappresentano il primo intervento interpretativo ufficiale successivo all’emanazione del Provvedimento attuativo e affrontano nodi operativi che, nella pratica, generano le maggiori incertezze per i prestatori di servizi.
Un primo chiarimento riguarda il perimetro soggettivo. L’Agenzia ha precisato che la sola esistenza di un portafoglio clienti in una giurisdizione oggetto di comunicazione non configura, di per sé, una sede abituale dell’attività ai fini dell’articolo 7, comma 1, lettera b), punto 4, del D.Lgs. 194/2025 e non fa quindi sorgere automaticamente gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica.
Un secondo profilo interessa la due diligence. L’Agenzia ha fornito indicazioni operative sull’identificazione della clientela e sulla raccolta delle informazioni necessarie per attribuire correttamente la residenza fiscale degli utenti. La qualità di questi dati costituisce il presupposto indispensabile per uno scambio automatico affidabile e per limitare il rischio di comunicazioni inesatte o incomplete.
Sul piano dell’identificazione delle cripto-attività, le FAQ hanno stabilito che quando per una cripto-attività risulta disponibile un Digital Token Identifier (DTI) registrato presso la Digital Token Identifier Foundation, il prestatore è tenuto a utilizzare tale codice identificativo; soltanto in assenza di un DTI deve essere riportata la denominazione completa della cripto-attività.
Particolare attenzione meritano i chiarimenti relativi ai trasferimenti connessi a operazioni di prestito e di garanzia. L’Agenzia ha precisato che sia il trasferimento effettuato al momento della concessione del prestito di una cripto-attività oggetto di comunicazione, sia quello effettuato al momento della restituzione, devono essere comunicati e non devono essere considerati operazioni di scambio. Il trasferimento legato al deposito e alla restituzione della garanzia deve essere comunicato indicando come tipologia la voce “Collateral”.
Questi chiarimenti producono effetti rilevanti anche per i contribuenti, poiché l’estensione dello scambio automatico alle cripto-attività rende sempre meno praticabile la strategia di confidare nell’assenza di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
4) Operazioni comunicate ma fiscalmente neutrali
La circostanza che un’operazione sia oggetto di comunicazione ai sensi del D.Lgs. 194/2025 non implica, di per sé, che la medesima operazione sia fiscalmente rilevante ai fini dell’imposizione sui redditi.
Il perimetro comunicativo e il perimetro impositivo rispondono a logiche differenti e il professionista deve padroneggiare questa distinzione per orientare correttamente i propri assistiti.
In primo luogo, la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante. L’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, esclude dal realizzo di plusvalenze o minusvalenze lo scambio tra cripto-attività che presentino identiche caratteristiche e funzioni: a titolo esemplificativo, la permuta fra due token fungibili della medesima specie, la conversione fra due stablecoin ancorate alla medesima valuta e con medesima struttura funzionale, ovvero la permuta tra una cripto-valuta e un token di moneta elettronica che garantisca il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto alla medesima valuta fiduciaria. Tali operazioni, pur essendo oggetto di comunicazione come “operazioni di scambio” ai sensi del CARF, risultano prive di presupposto impositivo.
In secondo luogo, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all’articolo 1, comma 24, come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto una previsione di neutralità per la conversione tra token di moneta elettronica e moneta avente corso legale, a condizione che la conversione sia denominata nella medesima valuta. Non costituisce, pertanto, realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra un e-money token denominato in euro e la corrispondente valuta avente corso legale, e viceversa. La ratio della norma risiede nel riconoscimento della funzione sostanzialmente sostitutiva che il token di moneta elettronica svolge rispetto alla valuta di riferimento.
Va osservato, peraltro, che il medesimo comma 24, nel testo risultante dalle modifiche operate dalla legge n. 199/2025, delinea un regime differenziato anche sotto il profilo dell’aliquota applicabile: a decorrere dal periodo d’imposta 2026, le plusvalenze da cripto-attività scontano l’imposta sostitutiva nella misura del 33%, mentre per i proventi derivanti da token di moneta elettronica denominati in euro l’aliquota resta fissata al 26%.
In terzo luogo, i trasferimenti interni fra conti o indirizzi del medesimo utente non integrano il presupposto impositivo di cui all’art. 67 del TUIR, trattandosi di mere movimentazioni interne al patrimonio del medesimo soggetto. Il Provvedimento conferma che non rilevano ai fini della comunicazione i trasferimenti fra conti del medesimo utente presso il medesimo prestatore, mentre i trasferimenti verso indirizzi o conti del medesimo utente presso prestatori diversi sono comunque oggetto di comunicazione pur restando, come detto, fiscalmente neutrali.
In quarto luogo, particolare attenzione merita il caso dei token detenuti dagli intermediari finanziari. In questo scenario, l’obbligo comunicativo ricade sull’intermediario che detiene le cripto-attività per conto del cliente, e il privato non assume obblighi comunicativi aggiuntivi. Sotto il profilo fiscale, la mera detenzione tramite intermediario non genera realizzo.
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Cosa fare Il professionista deve verificare, per ciascuna operazione comunicata dal prestatore di servizi, se rientri tra le fattispecie di neutralità fiscale sopra illustrate. È opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare la natura e le caratteristiche dell’operazione, al fine di prevenire contestazioni in sede di controllo automatizzato o di accertamento. |
5) Operazioni comunicate e fiscalmente rilevanti: il presidio documentale
Conviene, per completezza e a beneficio dell’attività di consulenza, individuare con la medesima precisione le operazioni comunicate che invece generano un presupposto impositivo rilevante ai fini dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR.
La conversione di cripto-attività in valuta fiat – sia essa euro o altra valuta avente corso legale – costituisce l’operazione classica di realizzo e determina l’emersione di una plusvalenza o di una minusvalenza commisurata alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto della cripto-attività ceduta.
Resta altresì fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi caratteristiche e funzioni diverse. La circolare n. 30/E/2023 ha chiarito che lo scambio tra un token fungibile e un token non fungibile costituisce permuta tra cripto-attività non omogenee e, pertanto, determina il realizzo di plusvalenza o minusvalenza. La medesima conclusione si impone quando l’asset-referenced token ottenuto in cambio sia “non fungibile”.
Poiché la neutralità della conversione tra e-money token e valuta fiat opera esclusivamente a condizione che la conversione sia “denominata nella medesima valuta”, resta fiscalmente rilevante la conversione in euro di token di moneta elettronica denominati in valuta diversa dall’euro, così come genera plusvalenza o minusvalenza la conversione di un e-money token denominato in euro in una valuta estera.
Lo scostamento tra il perimetro comunicativo e il perimetro impositivo genera un rischio concreto per i contribuenti che non si avvalgono di prestatori di servizi residenti in Italia.
In assenza di un CASP nazionale che assuma il ruolo di presidio informativo, il privato si trova nella condizione di dover documentare autonomamente la natura e le caratteristiche di ciascuna operazione, provando che le operazioni comunicate dal prestatore estero rientrano tra quelle fiscalmente neutrali. In difetto di tale prova, le informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate tramite lo scambio automatico non troveranno alcuna corrispondenza con la dichiarazione dei redditi, con il concreto rischio di attivazione di controlli e di accertamento.
Il contesto MiCAR e le autorizzazioni
Il contesto regolatorio si è ulteriormente definito con la scadenza, il 1 luglio 2026, del periodo transitorio previsto dal Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR). Da tale data, in tutta l’Unione europea la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività risulta subordinata al possesso di un’autorizzazione come CASP rilasciata dall’autorità competente di almeno uno Stato membro.
In Italia, la Consob, in coordinamento con la Banca d’Italia, aveva autorizzato, alla data del 30 giugno 2026, otto CASP: CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform. A questi si aggiunge un intermediario bancario, Banca Sella, che ha notificato alla Banca d’Italia la propria volontà di offrire servizi relativi alle cripto-attività. Tutti questi soggetti sono iscritti nel Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuto dall’ESMA e possono operare nell’intero territorio dell’Unione in forza del passaporto europeo previsto dal MiCAR.
Gli operatori che non hanno ottenuto l’autorizzazione devono cessare la propria attività, limitandosi alle operazioni funzionali alla chiusura dei rapporti in essere con i clienti.
Per gli investitori, ciò comporta la necessità di verificare tempestivamente lo status autorizzativo del proprio fornitore, poiché l’utilizzo di operatori non autorizzati espone a rischi sia sotto il profilo della sicurezza patrimoniale sia sotto il profilo dell’assenza di documentazione fiscale adeguata, con ricadute dirette sulla capacità di dimostrare la natura delle operazioni effettuate.
Profili strategici e conclusioni
Il sistema di scambio automatico d’informazioni sulle cripto-attività delineato dal CARF e dalla DAC8, così come attuato dal D.Lgs. 194/2025 e dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 186865/2026, segna un cambio di paradigma nel rapporto tra Fisco e contribuente in ambito di asset digitali. I controlli si spostano progressivamente dalla fase successiva alla dichiarazione alla verifica della qualità dei dati acquisiti a monte, con un ruolo centrale affidato ai prestatori di servizi.
Per il professionista, l’impegno operativo si articola su tre fronti:
- in primo luogo, classificare con precisione le operazioni del cliente distinguendo quelle fiscalmente neutrali da quelle rilevanti;
- in secondo luogo, verificare che il CASP utilizzato sia effettivamente autorizzato e iscritto nel registro ESMA, poiché l’assenza di autorizzazione priva il contribuente di un presidio informativo essenziale;
- in terzo luogo, assicurare che la documentazione delle operazioni sia conservata in modo completo e coerente, poiché l’incrocio tra i dati comunicati e le dichiarazioni fiscali renderà immediatamente visibile qualsiasi scostamento.
Il messaggio di fondo che emerge dall’intero impianto normativo è di carattere sistematico: non è sufficiente un’impostazione sostanziale corretta per adempiere all’obbligo comunicativo; occorre assicurare la coerenza tra le informazioni raccolte, le operazioni effettuate e i dati oggetto di trasmissione alle autorità fiscali.
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Check-list operativa Gestione CARF/DAC8 e analisi della rilevanza fiscale |
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Fase 1 Mappatura delle operazioni |
Inventario operazioni: estrarre dal CASP/exchange l’elenco di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento
Classificazione: distinguere scambi cripto/fiat, permute cripto/cripto, trasferimenti interni, pagamenti al dettaglio Verifica DTI: accertare l’uso del Digital Token Identifier ove disponibile |
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Fase 2 Analisi della rilevanza fiscale |
Permute omogenee: verificare se la permuta coinvolge cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni (neutralità ex art. 67 TUIR e circ. 30/E/2023)
Conversioni e-money token: verificare se la conversione è denominata nella medesima valuta (neutralità ex L. 207/2024, art. 1, co. 24, come mod. da L. 199/2025, art. 1, co. 28) Trasferimenti interni: separare i trasferimenti fra wallet del medesimo utente (fiscalmente neutrali) |
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Fase 3 Verifica dello status del CASP |
Registro ESMA: consultare il Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuto dall’ESMA Autorizzazione Consob: verificare che il CASP risulti tra i soggetti autorizzati dalla Consob in coordinamento con la Banca d’Italia Operatori non autorizzati: segnalare al cliente il rischio di operare con soggetti privi di licenza dopo la scadenza del periodo transitorio MiCAR (1° luglio 2026) |
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Fase 4 Presidio documentale e dichiarativo |
Documentazione: conservare la documentazione idonea a dimostrare la natura e le caratteristiche di ciascuna operazione Coerenza dichiarativa: verificare la corrispondenza tra le operazioni documentate e i dati che risulteranno dallo scambio automatico Monitoraggio scadenze: primo invio dati CASP entro il 30 giugno 2027; primo scambio automatico entro il 30 settembre 2027 |
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