Il Consiglio federale svizzero attiva la base legale per il flusso informativo reciproco con l’Italia e la Francia: implicazioni operative per il professionista che assiste i lavoratori transfrontalieri

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Ti segnaliamo il tool excel Quadro RW 2026 | Foglio Excel utile per la predisposizione del quadro RW per l’anno di imposta 2025 L’applicativo gestisce anche la determinazione dei principali redditi prodotti dalle attività detenute all’estero (quadri RL – RM – RT).

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1) Lavoratori frontalieri in Svizzera

Il 19 agosto 2026 il Consiglio federale svizzero ha posto in vigore, con effetto dal 1 gennaio 2027, la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative ai dati salariali (LSADS). La decisione completa il percorso attuativo degli accordi bilaterali stipulati con l’Italia e con la Francia e introduce un canale informativo strutturato tra le amministrazioni finanziarie dei due Paesi. Per il dottore commercialista italiano che assiste lavoratori impiegati oltreconfine, la novità segna l’avvio di una fase in cui la trasparenza retributiva diviene presupposto ordinario della corretta imposizione dei redditi nello Stato di residenza.

2) Il contesto diplomatico-fiscale italo-svizzero

I rapporti fiscali tra Italia e Svizzera in materia di lavoratori frontalieri attraversano una stagione di trasformazione senza precedenti. Dall’intesa raggiunta il 23 dicembre 2020 alla ratifica italiana con la legge 13 giugno 2023, n. 83, fino al Protocollo di modifica recepito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 217, il quadro normativo ha assunto una configurazione profondamente diversa rispetto al regime previgente.

L’Accordo del 2020, applicabile dal 1° gennaio 2024, ha ridisegnato le regole di allocazione della potestà impositiva tra i due Stati per i compensi percepiti dai lavoratori residenti nella fascia di confine. 

L’elemento qualificante del nuovo sistema risiede nella previsione di un flusso informativo automatico e reciproco tra le amministrazioni finanziarie: uno strumento concepito per consentire all’Agenzia delle Entrate italiana e all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di disporre dei dati retributivi necessari all’esatta quantificazione dell’imponibile nello Stato di domicilio del lavoratore.

L’attivazione operativa di tale scambio presupponeva, tuttavia, l’adozione di una base giuridica interna all’ordinamento svizzero. È proprio questa lacuna che la LSADS è destinata a colmare.

3) La LSADS: genesi e iter legislativo

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio parlamentare sulla LSADS il 14 maggio 2025 (FF 2025 1656), proponendo l’istituzione di un quadro normativo unitario per regolare la trasmissione dei dati salariali sia nell’ambito dell’Accordo con l’Italia sui frontalieri, sia in relazione all’Accordo aggiuntivo con la Francia sul telelavoro transfrontaliero, quest’ultimo applicabile dal 1 gennaio 2026.

Il Consiglio nazionale ha approvato il testo il 9 settembre 2025 con 128 voti favorevoli e 64 contrari; il Consiglio degli Stati ha dato il via libera definitivo il 10 dicembre 2025, con 34 voti a favore e 7 contrari. 

L’adozione formale da parte dell’Assemblea federale è intervenuta il 19 dicembre 2025 e il testo è stato pubblicato nel Foglio federale il 7 gennaio 2026 (FF 2026 25).

Il termine per l’esercizio del referendum facoltativo, fissato al 17 aprile 2026, è scaduto senza che alcun comitato depositasse le firme necessarie.

Con la decisione del 19 agosto 2026, il Consiglio federale ha determinato l’entrata in vigore della LSADS al 1° gennaio 2027, rendendo pienamente operativo lo scambio informativo.

4) Il meccanismo operativo dello scambio

La LSADS delinea un’architettura a tre livelli, nella quale convergono datori di lavoro, autorità cantonali e amministrazione federale.

L’art. 3 della legge impone al datore di lavoro svizzero l’obbligo di presentare annualmente all’autorità fiscale cantonale competente per la riscossione dell’imposta alla fonte le informazioni relative ai dati salariali dei lavoratori interessati. 

Tale obbligo si prescrive in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui le retribuzioni sono state erogate; i Cantoni possono esigere che le informazioni siano trasmesse per via elettronica.

L’autorità fiscale cantonale, ai sensi dell’art. 4, trasmette i dati all’AFC per via elettronica entro un termine che precede di almeno due mesi la data prevista dal trattato per lo scambio con lo Stato partner. 

L’AFC, a sua volta, inoltra le informazioni all’autorità competente dello Stato estero (art. 5), segnalando contestualmente le restrizioni all’utilizzazione dei dati e gli obblighi di segretezza derivanti dal trattato applicabile.

Attenzione

Lo scambio è bidirezionale: l’AFC riceve dallo Stato partner le informazioni sui redditi dei lavoratori frontalieri svizzeri occupati in Italia e le rende accessibili alle autorità fiscali cantonali mediante procedura di richiamo (art. 8, comma 3, LSADS). A fini identificativi, l’art. 6 prevede l’utilizzo del numero AVS come numero d’identificazione fiscale svizzero per le persone fisiche.

Sotto il profilo temporale, il primo scambio di informazioni tra Svizzera e Italia è già avvenuto nel marzo 2025 relativamente ai dati salariali dell’anno 2024, sulla base dell’Accordo bilaterale. Dal 2027, tuttavia, la trasmissione dei dati ricevuti dall’Italia alle autorità cantonali avverrà attraverso il nuovo canale regolato dalla LSADS.

5) L’Ordinanza sull’autenticazione

A complemento della legge, il Consiglio federale ha adottato un’ordinanza che disciplina le modalità di autenticazione per l’accesso ai dati salariali detenuti dall’AFC da parte dei collaboratori delle autorità fiscali cantonali. L’art. 1 dell’ordinanza prescrive l’impiego di un sistema di autenticazione a due fattori, uno dei quali deve consistere in un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile (ad esempio, SwissID o SmartCard).

La scelta di collocare la disciplina tecnica in un atto regolamentare, anziché nella legge, risponde a un’esigenza di flessibilità segnalata da ventuno Cantoni durante la procedura di consultazione svoltasi tra il giugno e il settembre 2024: l’evoluzione tecnologica potrebbe rendere obsolete le soluzioni oggi adottate, e la modifica di un’ordinanza risulta proceduralmente meno onerosa di un intervento legislativo.

Il quadro convenzionale bilaterale: “vecchi” e “nuovi” frontalieri

Per comprendere la portata applicativa dello scambio automatico, occorre richiamare la distinzione fondamentale introdotta dall’Accordo del 23 dicembre 2020.

I lavoratori già occupati in Svizzera tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, data di entrata in vigore dell’Accordo (cosiddetti “vecchi frontalieri”), restano assoggettati al previgente regime di tassazione esclusiva alla fonte nello Stato di attività. Tali soggetti non sono pertanto tenuti a dichiarare in Italia il reddito di lavoro dipendente percepito oltreconfine.

I lavoratori assunti a decorrere dal 17 luglio 2023 (cosiddetti “nuovi frontalieri”) soggiacciono, invece, a un regime di imposizione ripartita tra i due Stati: la Confederazione trattiene alla fonte un prelievo che non può eccedere l’80 per cento dell’imposta ordinariamente dovuta, mentre il reddito concorre integralmente alla formazione della base imponibile IRPEF in Italia, con riconoscimento del credito per le imposte versate all’estero ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Cosa fare

Il professionista deve innanzitutto identificare a quale categoria appartenga il proprio assistito, poiché il regime applicabile determina sia l’obbligo dichiarativo in Italia sia la spettanza e le modalità di calcolo del credito per le imposte assolte all’estero. Lo scambio automatico di dati salariali dal 2027 consentirà all’Agenzia delle Entrate di verificare in modo sistematico la congruenza tra i redditi dichiarati in Italia e le retribuzioni effettivamente erogate in Svizzera.

La recente prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’applicazione del nuovo regime ha già generato quesiti interpretativi di rilievo per la prassi professionale.

Con la risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera individuata dall’Accordo non preclude l’applicazione del regime fiscale dei frontalieri, a condizione che l’attività lavorativa sia svolta integralmente nell’area di frontiera e che il datore risulti fiscalmente residente nell’altro Stato contraente. 

Il caso esaminato riguardava una lavoratrice residente nel Canton Ticino, impiegata come informatrice farmaceutica da una società italiana con sede legale in Veneto ma operativa in Lombardia. L’Agenzia ha distinto la condizione relativa al luogo di svolgimento della prestazione da quella concernente la residenza fiscale del datore, precisando che l’art. 2, lett. b), dell’Accordo richiede genericamente la residenza del datore nell’altro Stato, senza circoscriverla all’area di frontiera.

La circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 resta, peraltro, il documento di riferimento per le istruzioni operative sull’applicazione dell’Accordo, con particolare riguardo alla definizione di “area di frontiera”, al requisito del rientro quotidiano e ai criteri di calcolo del credito d’imposta.

La controversia sui ristorni e la “tassa sulla salute”

L’entrata in vigore dello scambio automatico si inserisce in un contesto di tensione diplomatica sull’asse italo-svizzero. Il 30 giugno 2026 il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deliberato la sospensione cautelativa del versamento dei ristorni fiscali spettanti ai Comuni italiani di confine, congelando una quota corrispondente al 46% dell’ammontare complessivo annuale, pari a circa cinquanta milioni di franchi svizzeri su un totale di circa centonove milioni.

La decisione è stata motivata dalla contestata compatibilità del contributo sanitario regionale introdotto dalla Regione Lombardia per i lavoratori frontalieri — la cosiddetta “tassa sulla salute” — con il regime di tassazione esclusiva alla fonte previsto dall’Accordo del 2020 per i “vecchi frontalieri”. Secondo la perizia commissionata dal Governo ticinese, il prelievo si configurerebbe come un’imposta sul reddito e, in quanto tale, violerebbe il principio di imposizione esclusiva nello Stato di attività. Il Consiglio federale, per converso, ha mantenuto una posizione più cauta, qualificando il contributo come tassa vincolata a uno scopo specifico e ritenendolo, in prima approssimazione, compatibile con gli accordi vigenti. Il dialogo diplomatico tra Berna e Roma è tuttora in corso.

Protezione dei dati e profilo sanzionatorio

La LSADS dedica particolare attenzione alla tutela delle informazioni trasmesse. L’art. 9 impone al datore di lavoro di informare il lavoratore interessato, all’inizio del rapporto o al più tardi entro il 28 febbraio dell’anno in cui i dati vengono trasmessi per la prima volta allo Stato partner, circa il contenuto del trattato applicabile, lo Stato destinatario, le finalità di utilizzazione dei dati e i diritti del lavoratore ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati. L’art. 10 prescrive la conservazione della documentazione secondo le disposizioni dell’art. 958f del Codice delle obbligazioni.

Sul piano sanzionatorio, l’art. 19 prevede che chiunque violi intenzionalmente gli obblighi di presentazione dei dati salariali, nonostante diffida, sia punito con la multa fino a mille franchi e, nei casi gravi o di recidiva, fino a diecimila franchi. La norma introduce una clausola di prevalenza: qualora la violazione ricada contemporaneamente nell’ambito dell’art. 174 della legge federale sull’imposta federale diretta, si applica esclusivamente quest’ultima disposizione.

Imposizione individuale in Svizzera: rinvio al 2032

Nella medesima seduta del 19 agosto 2026, il Consiglio federale ha stabilito che l’introduzione dell’imposizione individuale approvata con referendum popolare il 8 marzo 2026 (con il 54,23% di voti favorevoli) non avverrà prima del 1 gennaio 2032. Il Governo ha ritenuto di concedere ai Cantoni il termine massimo previsto dalla legge per l’adeguamento delle rispettive legislazioni, delle tariffe e delle deduzioni sociali.

Sebbene la riforma non incida direttamente sul regime dei frontalieri, il superamento della tassazione congiunta per le coppie sposate potrà produrre effetti rilevanti sulla determinazione del carico fiscale complessivo dei lavoratori transfrontalieri coniugati, rendendo opportuno un monitoraggio delle disposizioni di attuazione cantonali.

Profili operativi per il commercialista italiano

Il quadro normativo sin qui delineato comporta adempimenti concreti per il professionista che assiste lavoratori frontalieri. La seguente check-list sintetizza le attività da porre in essere.

 

Check-list operativa

Gestione dello scambio automatico dei dati salariali dei frontalieri

Fase 1

Classificazione del cliente

Verifica dello status: accertare se il rapporto di lavoro in Svizzera sia anteriore o successivo al 17 luglio 2023 e determinare se il cliente sia un “vecchio” o un “nuovo” frontaliere.

Identificazione del regime applicabile: tassazione esclusiva alla fonte (vecchi) oppure tassazione concorrente con credito d’imposta (nuovi).

Fase 2

Compilazione dichiarativa

Dichiarazione dei redditi: per i “nuovi frontalieri” il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera deve essere integralmente dichiarato nel modello Redditi o nel 730.

Calcolo del credito d’imposta ex art. 165 TUIR: verificare la corrispondenza tra la ritenuta alla fonte svizzera (max 80%) e l’importo del credito dichiarato.

Fase 3

Monitoraggio flussi informativi

Scambio automatico dal 2027: dal 1° gennaio 2027 l’Agenzia delle Entrate disporrà in modo strutturato dei dati retributivi trasmessi dall’AFC.

Verifica di congruenza: eventuali incongruenze tra retribuzioni certificate e importi dichiarati potranno essere rilevate in fase di controllo automatizzato.

Fase 4

Informativa al cliente

Obbligo informativo del datore ex art. 9 LSADS: informare il lavoratore entro il 28 febbraio dell’anno del primo scambio sui contenuti del trattato, lo Stato destinatario e i diritti del lavoratore.

Aggiornamento delle informative: rendere edotti i clienti sulle implicazioni del flusso informativo automatico sulla propria posizione fiscale in Italia.

Fase 5

Verifica contenzioso ristorni

Monitoraggio della questione “tassa sulla salute”: seguire l’evoluzione della controversia tra Canton Ticino e Regione Lombardia sui ristorni fiscali e la sua potenziale incidenza sul regime dei vecchi frontalieri.

Aggiornamento periodico: consultare le fonti ufficiali (admin.ch, Agenzia delle Entrate) per novità normative e di prassi.

 


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