Tra la giravolta dell’Agenzia delle Entrate sulla compensazione e i primi sequestri penali confermati dalla Cassazione: cosa cambia per chi opera sul mercato dei crediti deteriorati

Nel giro di poco più di un anno, la trasformazione delle DTA legate a crediti deteriorati (NPL/UTP) in credito d’imposta è passata dai tavoli di strutturazione finanziaria alle aule del TAR Lazio e, ormai, ai fascicoli della Procura. L’Agenzia delle Entrate ha corretto in corsa, con la Risoluzione n. 73/E/2025 e la Consulenza giuridica n. 8/2026, l’orientamento che per mesi aveva alimentato una parte del mercato; la Cassazione penale ha nel frattempo confermato i primi sequestri su operazioni ritenute prive dei requisiti di legge. Chi continua a muoversi sulla base di prassi ormai superate rischia oggi molto più di un rilievo tributario.

1) Crediti DTA su NPL e UTP: perché il mercato è cambiato nel 2026

Il mercato dei crediti d’imposta generati dalla trasformazione delle DTA (Deferred Tax Assets) su crediti deteriorati è alimentato da un patrimonio di crediti “storici”, sorti perlopiù da cessioni di portafogli NPL e UTP effettuate entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 44-bis del D.L. 34/2019. 

Fino a tutto il 2025, un’interpretazione non ancora consolidata dell’Agenzia delle Entrate ha lasciato margini di ambiguità sulle modalità con cui questi crediti potessero essere utilizzati da chi li acquistava da un cedente originario.

Quel margine si è chiuso rapidamente — e non solo sul piano tributario.

Tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026 si sono aperti in sequenza tre fronti che chi opera nel settore, a qualunque titolo, non può più permettersi di ignorare: 

  1. un revirement ufficiale dell’Agenzia delle Entrate
  2. un contenzioso amministrativo pendente davanti al TAR Lazio 
  3. e, la novità più significativa, i primi sequestri preventivi confermati dalla Cassazione penale.

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2) Crediti DTA in compensazione: cosa ha deciso l’Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate aveva offerto una lettura che una parte degli operatori ha inteso come apertura alla compensabilità in F24, da parte del cessionario, di crediti DTA non ancora richiesti a rimborso dal cedente. 

È su questa lettura che si sono strutturate diverse operazioni di mercato nel corso del 2025.

Le successive risposte a interpello nn. 253, 259 e 300 del 2025 hanno progressivamente ristretto il perimetro, fino alla Risoluzione n. 73/E del 29 dicembre 2025, che ha rettificato espressamente la 32/E: il credito ceduto a un soggetto esterno al gruppo, ai sensi dell’art. 43-bis del D.P.R. 602/1973 (oggi art. 85 del D.Lgs. 33/2025), non è compensabile dal cessionario in nessun caso — che può solo attenderne il rimborso, quando erogato dall’Erario.

A chiudere il cerchio è intervenuta, il 3 luglio 2026, la Consulenza giuridica n. 8/2026, che ha esteso espressamente questi principi anche al regime “gemello” delle DTA bancarie (art. 2, commi 55-58, D.L. 225/2010), chiarendo che il rinvio alla disciplina generale della cessione dei crediti tributari opera nella sua interezza, e non solo per i profili di forma. Chi oggi propone o valuta un’operazione facendo leva sulla sola Risoluzione 32/E lavora, semplicemente, su un terreno che è franato da mesi.

3) Cessione dei crediti DTA, la partita al TAR Lazio: cosa c’è in gioco

La Risoluzione 73/E è stata impugnata davanti al TAR Lazio, Sezione II quater da un operatore del mercato NPL, che ne ha lamentato l’illegittimità sia sotto il profilo procedimentale (violazione delle garanzie di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990), sia sotto il profilo interpretativo, sostenendo una lettura più restrittiva del rinvio operato dall’art. 44-bis all’art. 43-bis del D.P.R. 602/1973.

Nella propria memoria difensiva, l’Avvocatura Generale dello Stato ha impostato la difesa proprio sulla natura del rinvio: non un semplice richiamo alle forme dell’atto (notarile e di notifica), ma un “rinvio recettizio” che incorpora l’intera disciplina dell’art. 43-bis — compreso il presupposto sostanziale che ammette alla cessione verso terzi extra-gruppo solo i crediti già chiesti a rimborso. Una tesi che, se confermata, chiuderebbe definitivamente ogni spazio residuo per la compensabilità in capo al cessionario, in entrambi i regimi DTA.

L’esito del giudizio non è ancora noto. Ma il solo fatto che la questione sia oggi sub iudice, dopo essere stata per anni terreno di sola prassi amministrativa, dice molto sulla maturità (e sulla conflittualità) raggiunta da questo segmento di mercato.

4) Il fronte penale: quando il credito d’imposta diventa un sequestro

Il dato più nuovo, e meno commentato, viene dalla Cassazione penale. 

Con le sentenze nn. 15955 e 15956 del 2026 (Sez. III), depositate lo scorso maggio, la Suprema Corte si è pronunciata su due ricorsi del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio contro altrettante ordinanze di dissequestro emesse dal Tribunale del Riesame di Varese, in un procedimento relativo a crediti DTA indicati in dichiarazione fiscale per importi complessivi di svariati milioni di euro.

Il primo profilo che emerge è di grande interesse operativo: nel procedimento definito con la sentenza n. 15956/2026, il Tribunale del Riesame aveva escluso il periculum in mora a carico delle società cessionarie proprio perché l’acquisto dei crediti DTA non risultava perfezionato nelle forme richieste dall’art. 44-bis, comma 2 — atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notifica all’Agenzia delle Entrate — con la conseguenza che il vincolo cautelare avrebbe dovuto semmai colpire le società cedenti, uniche titolari effettive dei crediti (fittiziamente generati, secondo l’accusa). Il rispetto delle formalità di legge, insomma, non è solo un tema di validità civilistica della cessione: diventa un elemento che incide direttamente sulla configurabilità stessa del sequestro a carico dell’acquirente.

Il secondo profilo, emerso nella sentenza gemella n. 15955/2026, riguarda invece la qualificazione del tributo compensato: il Tribunale del Riesame aveva osservato che i modelli F24 relativi a una delle operazioni contestate indicavano una destinazione dei crediti in compensazione con accise — imposta estranea al perimetro del reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 3 del D.Lgs. 74/2000 (che riguarda imposte sui redditi e IVA) — ipotizzando, al più, la diversa fattispecie di cui all’art. 10-quater dello stesso decreto. Anche in sede penale, dunque, la qualificazione tecnica esatta dell’operazione — non solo la sua sostanza economica — determina quale reato sia in concreto configurabile, e con quali conseguenze.

5) Acquistare crediti DTA: i segnali di rischio da controllare prima della cessione

Attraversando il piano tributario, quello amministrativo e quello penale, emergono sempre gli stessi quattro profili di qualificazione — e un errore anche su uno solo di essi può trasformare un’operazione apparentemente solida in un rilievo fiscale, in un contenzioso, o in un sequestro:

  • la natura del credito deteriorato ceduto — sofferenza (NPL) o inadempienza probabile (UTP) — e la sua asseverazione secondo i criteri di Banca d’Italia;
  • la distinzione, spesso sottovalutata, tra svalutazione del credito (rilevante ai fini DTA) e perdita definitiva su crediti, che ne resta fuori (Cass. n. 10408/2025);
  • lo status del credito d’imposta al momento della cessione — se già chiesto a rimborso, condizione che oggi determina in radice l’ammissibilità stessa della cessione verso terzi extra-gruppo, e non solo la compensabilità;
  • l’esatta collocazione dell’operazione nel regime “corporate” (art. 44-bis) o in quello “bancario” (D.L. 225/2010), con le rispettive finestre temporali, limiti quantitativi e modalità di circolazione.

Su ciascuno di questi profili, la giurisprudenza più recente — dalla Cassazione civile a quella penale, dalla prassi dell’Agenzia al contenzioso amministrativo — ha eroso quasi ogni margine di ambiguità residua. Le operazioni costruite su letture superate, per quanto in buona fede, oggi si trovano esposte su più fronti contemporaneamente.

I due regimi a confronto

 

DTA “corporate” — art. 44-bis D.L. 34/2019

DTA “bancarie” — art. 2 co. 55-58 D.L. 225/2010

Presupposto

Cessione onerosa di NPL/UTP entro il 31/12/2021

Perdita di bilancio superiore a determinate soglie

Cessione a terzi extra-gruppo

Ammessa solo ex art. 43-bis (oggi art. 85 D.Lgs. 33/2025)

Non prevista espressamente; oggetto di contenzioso interpretativo

Compensabilità per il cessionario

Esclusa in ogni caso dalla Risoluzione 73/E e dalla Consulenza 8/2026

Esclusa, secondo la medesima Consulenza 8/2026

Vizi rilevabili d’ufficio

Omessa notifica, doppia cessione (Cass. n. 31297/2025)

Medesimi principi, per identità di disciplina generale richiamata

Segnali che meritano un secondo parere

Non esiste una checklist che sostituisca un’analisi puntuale della singola operazione. Esistono, però, alcuni segnali ricorrenti che, a nostro modo di vedere, accompagnano le situazioni più esposte:

  • il riferimento, nella documentazione dell’operazione, alla sola Risoluzione 32/E del 2025, senza menzione della rettifica successiva;
  •  l’assenza di una verifica formale sullo status “chiesto a rimborso” del credito, prima di qualunque impegno vincolante;
  • una asseverazione della natura NPL/UTP del credito sottostante priva di terzietà rispetto alle parti dell’operazione;
  •  l’incertezza sulla “Data di Efficacia Giuridica” della cessione originaria e sul suo effettivo collocarsi entro il 31 dicembre 2021;
  • schemi con versamenti in escrow attivati prima del completamento della due diligence documentale.

Nessuno di questi elementi, isolatamente considerato, è decisivo. Ma la loro combinazione è esattamente il profilo che, negli ultimi mesi, ha attraversato tanto le rettifiche di prassi quanto i provvedimenti cautelari qui richiamati.

Conclusione: un settore che chiede un secondo livello di lettura

Il mercato dei crediti d’imposta da DTA su NPL e UTP non è, di per sé, un terreno irregolare: è un istituto legittimo, disciplinato con precisione dal legislatore, che ha attraversato — come spesso accade per gli strumenti più sofisticati del diritto tributario — una fase di assestamento interpretativo particolarmente intensa. Quella fase, alla luce degli sviluppi qui ripercorsi, può dirsi ormai conclusa.

Ciò che resta, per chi opera nel settore — notai, avvocati, tributaristi, cessionari e investitori — è la necessità di una lettura che tenga insieme, in un’unica analisi, il piano tributario, quello amministrativo e, ormai, anche quello penale. È un livello di analisi che richiede competenze verticali e un aggiornamento costante sulla prassi più recente: le condizioni, oggi, per distinguere con sicurezza le operazioni solide da quelle fragili.

 

Riferimenti normativi: art. 44-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34; art. 2, commi 55-58, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225; artt. 43-bis e 43-ter, D.P.R. 602/1973, oggi artt. 85 e 86, D.Lgs. 13 marzo 2025, n. 33; artt. 3 e 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Riferimenti di prassi: Risoluzione Agenzia Entrate n. 32/E del 15 maggio 2025; risposte a interpello nn. 253, 259, 300 del 2025; Risoluzione Agenzia Entrate n. 73/E del 29 dicembre 2025; Consulenza giuridica Agenzia Entrate n. 8 del 3 luglio 2026.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., ord. n. 10408/2025; Cass. civ., sent. n. 31297/2025; Cass. pen., Sez. III, sentt. nn. 15955/2026 e 15956/2026; TAR Lazio, Sez. II quater, ric. R.G. n. 2657/2026 (giudizio pendente).


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