Il temporaneo allontanamento dal luogo in cui è stato commesso un reato non basta, da solo, a dimostrare l’esistenza di un concreto pericolo di fuga. Muove da questo principio la decisione con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Cosenza contro la mancata convalida del fermo di Josef Nicoletto, indagato per l’assalto allo sportello bancomat di Santo Stefano di Rogliano.

La quinta sezione penale, con la sentenza numero 28629 del 2026, ha ritenuto corretta l’ordinanza pronunciata il 21 gennaio dal gip del Tribunale di Cosenza. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi nei confronti di Nicoletto, ma aveva escluso che gli elementi raccolti fossero sufficienti a provare il rischio che il giovane potesse sottrarsi alla giustizia.

La decisione riguarda esclusivamente la legittimità del fermo disposto nell’immediatezza dei fatti e non la successiva misura cautelare applicata nel procedimento. Nicoletto si trova attualmente in carcere per questa vicenda e, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato.

La richiesta di domiciliari

Josef Nicoletto è assistito dall’avvocato Pasquale Marzocchi, che insieme alla richiesta di abbreviato ha presentato un’istanza per ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Il gip Letizia Benigno non ha ancora sciolto la riserva. La valutazione sulla misura cautelare segue un percorso distinto rispetto alla mancata convalida del fermo esaminata dalla Cassazione: quest’ultima non comporta infatti l’automatismo della liberazione quando, sulla base di differenti presupposti, venga successivamente applicata un’altra misura.

La fuga a piedi dopo l’esplosione

Il colpo fu messo a segno il 17 gennaio 2026. Secondo l’accusa, un gruppo di persone con il volto travisato avrebbe fatto esplodere lo sportello automatico di un istituto di credito mediante un ordigno artigianale, impossessandosi di 86mila euro. Il denaro sarebbe stato portato via a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio.

Dalle immagini della videosorveglianza sarebbe emerso che uno dei presunti partecipanti non riuscì ad allontanarsi insieme agli altri. L’uomo si sarebbe dato alla fuga a piedi, percorrendo la banchina dell’autostrada A2 fino a raggiungere l’area di servizio di Rogliano.

Poche ore dopo i carabinieri controllarono Nicoletto all’interno dell’autogrill. Il giovane aveva gli abiti sporchi di terra e alcuni graffi sul volto. Agli operanti si sarebbe inizialmente presentato come “Josef Nicoletta” e avrebbe fornito spiegazioni sulla propria presenza nell’area di servizio che non trovarono conferma. Dal telefono del bar aveva inoltre contattato la madre affinché lo raggiungesse.

Il gip ritenne che Nicoletto fosse la stessa persona ripresa mentre si allontanava a piedi dopo l’assalto. Questi elementi, pur valutati nell’ambito del quadro indiziario, non furono però considerati sufficienti a dimostrare un effettivo proposito di fuga.

Il ricorso della Procura

La Procura di Cosenza contestava proprio questa conclusione. Secondo l’ufficio inquirente, il gip avrebbe sottovalutato l’allontanamento dal luogo del colpo, il tentativo di fornire false generalità, la chiamata alla madre e l’irreperibilità degli altri presunti componenti del gruppo.

Anche il sostituto procuratore generale della Cassazione Ettore Pedicini aveva chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, sostenendo che l’allontanamento, seguito da una momentanea irreperibilità, potesse costituire un elemento specifico del pericolo di fuga.

La difesa aveva invece chiesto di respingere il ricorso. L’avvocato Marzocchi aveva sottolineato che Nicoletto era stato rintracciato poche ore dopo in un luogo pubblico e non mentre cercava di espatriare. Il contatto con la madre sarebbe stato un comportamento neutro, mentre le generalità non corrispondenti al vero erano state superate dalla corretta identificazione avvenuta prima del fermo.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha condiviso la valutazione del gip. Il pericolo di fuga, spiegano i giudici, deve derivare da elementi specifici, concreti e riferibili direttamente alla persona sottoposta a fermo. Deve trattarsi di un rischio «reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale».

La Cassazione ribadisce che «il requisito del pericolo di fuga non è ravvisabile nel temporaneo allontanamento dal luogo del delitto». In caso contrario, osservano i giudici, il fermo potrebbe essere disposto ogni volta che un sospettato riesca semplicemente ad allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nel caso di Nicoletto, il gip aveva distinto la fuga dal luogo dell’assalto dalla volontà di sottrarsi al futuro processo. Aveva inoltre rilevato che il giovane era stato correttamente identificato prima dell’esecuzione del fermo. Per la Suprema Corte si tratta di un percorso argomentativo congruo e non manifestamente illogico, quindi non censurabile nel giudizio di legittimità.

Neppure l’irreperibilità degli altri presunti partecipanti poteva essere automaticamente utilizzata per dimostrare il pericolo di fuga di Nicoletto. Il ricorso della Procura, inoltre, si limitava in alcuni passaggi a rinviare genericamente ad altri elementi contenuti nel decreto di fermo e nella richiesta di convalida, senza formulare una critica sufficientemente specifica alla motivazione del gip.

Cataldo Bartoli secondo imputato

Nel frattempo il quadro processuale si è ampliato. Cataldo Bartoli è diventato il secondo imputato nel procedimento per l’assalto di Santo Stefano di Rogliano. È difeso dall’avvocata Daniela Urbano.

Bartoli non risulta destinatario di una misura cautelare per il fascicolo cosentino. Si trova tuttavia detenuto a Bari per altri assalti contestati dalla Procura di Taranto e commessi in Puglia con modalità analoghe.

Secondo l’imputazione, Nicoletto e Bartoli avrebbero agito insieme ad altri soggetti ancora da identificare. Oltre al furto aggravato, vengono contestate la fabbricazione, la detenzione e il porto illegale del materiale esplosivo utilizzato per aprire il bancomat.

Gli accertamenti sulle tracce di Dna

Le indagini proseguono per individuare gli altri presunti componenti della cosiddetta “banda della marmotta”. Si attendono inoltre i risultati degli accertamenti affidati al Ris di Messina sulle tracce di Dna repertate all’interno dell’automobile acquisita durante le indagini.


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Antonio Alizzi

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