Per realizzare un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente deve necessariamente essere un’impresa agricola? Un produttore di energia può presentare il progetto senza costituire una società insieme a un imprenditore agricolo?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6004/2026, ha affrontato il tema esaminando gli indirizzi adottati nel 2024 dalla Regione Lombardia per l’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole che limitavano la possibilità di richiedere il titolo abilitativo alle imprese agricole, singole o associate, e alle società partecipate congiuntamente da imprenditori agricoli e produttori di energia.
Per i giudici, però, una simile restrizione non trova fondamento nella normativa statale e contrasta con il principio della massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La Regione non può subordinare l’autorizzazione di un impianto agrivoltaico alla qualifica di imprenditore agricolo del proponente o alla costituzione di una società mista tra operatori energetici e agricoli
La natura agrivoltaica di un progetto non dipende dalla forma giuridica del proponente, ma dalla concreta integrazione tra produzione energetica e continuità dell’attività agricola.
Pertanto, l’attività agricola può essere affidata anche a un soggetto terzo mediante un rapporto contrattuale.
Il caso: l’archiviazione del progetto agrivoltaico
Una società aveva presentato alla Provincia di Mantova un’istanza ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per ottenere il provvedimento autorizzatorio unico regionale.
La Provincia aveva archiviato il procedimento perché la società proponente non era partecipata da imprenditori agricoli.
L’archiviazione era stata disposta in applicazione della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/2783 del 15 luglio 2024, contenente gli indirizzi per l’installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole.
In particolare, l’Allegato A della deliberazione regionale prevedeva che il titolo abilitativo potesse essere richiesto esclusivamente da:
- imprese agricole singole o associate;
- società a partecipazione congiunta tra imprenditori agricoli e produttori di energia elettrica.
La società aveva quindi impugnato sia la deliberazione regionale sia il provvedimento provinciale di archiviazione.
Il TAR Lombardia, sede di Brescia, con la sentenza n. 789/2025, aveva accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati.
La Regione Lombardia aveva impugnato la sentenza del TAR sostenendo che i requisiti introdotti dalla deliberazione fossero coerenti con la natura dell’agrivoltaico. Secondo la Regione, un impianto può essere qualificato come agrivoltaico soltanto quando assicura la continuità dell’attività agricola o pastorale sul sito di installazione.
La Regione riteneva inoltre che i requisiti soggettivi fossero ispirati alle Linee guida del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 27 giugno 2022 e al decreto MASE n. 436/2023.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Regione Lombardia e confermato la sentenza del TAR.
Il punto centrale della decisione riguarda i limiti entro cui le Regioni possono disciplinare la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia appartengono alla materia di legislazione concorrente prevista dall’art. 117, comma 3, della Costituzione. Le Regioni possono quindi esercitare le proprie competenze, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. Tra questi principi rientra quello della massima diffusione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
Il principio, già applicato dalla giurisprudenza agli impianti fotovoltaici, è stato ritenuto estensibile anche agli impianti agrivoltaici.
La sentenza non esclude la possibilità per le Regioni di esercitare i propri poteri in materia di governo del territorio. Le amministrazioni regionali possono individuare aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti FER sulla base delle specifiche caratteristiche delle aree interessate e devono derivare da una valutazione contestuale di tutti gli interessi coinvolti.
Le Regioni non possono invece introdurre limiti generali, astratti e inderogabili validi per l’intero territorio regionale.
Nel caso esaminato, il requisito soggettivo non riguardava le caratteristiche del sito o dell’impianto, ma escludeva preventivamente intere categorie di operatori economici dalla possibilità di presentare un progetto agrivoltaico.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che nessuna norma statale applicabile al caso introduceva restrizioni analoghe. Tali condizioni non erano previste neppure dalle Linee guida MASE del 2022 o dal decreto MASE n. 436/2023.
Con la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/2783 del 15 luglio 2024, la Regione aveva quindi subordinato l’accesso al procedimento autorizzativo a una forma giuridica e a una composizione societaria non richieste dalla disciplina nazionale.
Secondo la sentenza “la fissazione, in via generale e astratta, di requisiti soggettivi che precludono a classi di operatori differenti da quelli perentoriamente individuati dalla Regione Lombardia di accedere a un determinato settore del mercato energetico travalica l’esigenza di governo del territorio regionale, insinuandosi in competenze statali”.
La tutela del territorio agricolo e del paesaggio agrario costituisce un interesse legittimo, ma non può giustificare una limitazione generale all’accesso al settore dell’agrivoltaico.
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia è la distinzione tra:
- requisiti per ottenere l’autorizzazione a realizzare l’impianto;
- requisiti per accedere agli incentivi economici.
Il decreto MASE n. 436/2023 stabilisce determinate condizioni soggettive per beneficiare dei contributi economici stanziati nell’ambito del PNRR. Questi requisiti, però, riguardano esclusivamente l’accesso alle agevolazioni e non possono essere trasformati in condizioni generali per presentare un progetto agrivoltaico.
La Regione aveva sostenuto che la presenza di un imprenditore agricolo nella struttura societaria fosse indispensabile per garantire l’effettiva natura agrivoltaica dell’intervento.
Il Consiglio di Stato non ha condiviso questa impostazione.
La produzione agricola e quella energetica devono effettivamente coesistere sullo stesso sito, ma non è necessario che siano svolte dal medesimo soggetto.
La natura agrivoltaica del progetto dipende quindi dall’organizzazione concreta dell’intervento e non dalla semplice identità soggettiva tra produttore di energia e imprenditore agricolo.
Un’impresa energetica può essere titolare dell’impianto e affidare a un operatore agricolo la conduzione delle attività di coltivazione o pastorali attraverso un rapporto contrattuale.
Resta però necessario dimostrare che l’attività agricola:
- sia effettiva;
- prosegua durante l’esercizio dell’impianto;
- sia compatibile con le strutture energetiche;
- non venga ridotta a un elemento soltanto formale o dichiarato.
Approfondimenti
Per saperne di più, leggi anche “Impianto agrivoltaico: definizione, norme e permessi“. Per verificare la fattibilità tecnica dell’intervento e dimensionare correttamente l’impianto, può essere utile affidarsi a un software per la progettazione degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, dalla configurazione dei moduli alla stima della producibilità energetica.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/impianti-agrivoltaici-la-regione-puo-imporre-che-il-proponente-sia-unimpresa-agricola/
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Sergio Volpe
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