Un tecnico specializzato viene inviato nello stabilimento di un cliente per riprogrammare e mettere a punto una macchina industriale. Durante una prova utilizza un contenitore aerosol non compatibile con il relativo fondello: il recipiente si incastra negli organi in movimento, viene compresso ed esplode, provocandogli gravi lesioni al volto.
La condotta del lavoratore era certamente imprudente. Ma può essere considerata così anomala da escludere ogni responsabilità del datore di lavoro? Il fatto che l’infortunio fosse “fuori sede” sospende gli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro?
Con la sentenza n. 27213/2026, la Cassazione risponde negativamente: quando l’errore viene commesso nello svolgimento delle mansioni affidate e concretizza proprio un rischio che la formazione avrebbe dovuto prevenire, il comportamento del dipendente non può essere qualificato come abnorme.
Il caso: l’esplosione durante la messa a punto della macchina
Il lavoratore era un montatore meccanico addetto al montaggio, alla messa a punto, alla manutenzione e all’assistenza su macchine per l’automazione industriale.
Era stato inviato presso lo stabilimento di un’altra società per riprogrammare una macchina sleeveratrice e verificarne il funzionamento. Per controllare a vista le parti meccaniche interne, operava con gli sportelli di protezione aperti. I relativi microinterruttori di sicurezza risultavano disattivati e non impedivano il funzionamento della macchina.
Nel corso della prova, il tecnico collocava un contenitore di panna spray su un fondello avente un diametro inferiore e, quindi, non idoneo a ospitarlo. Il recipiente usciva dalla propria sede, entrava nella giostra della macchina, si piegava e rimaneva incastrato. L’elemento guida continuava a muoversi fino a comprimerlo e provocarne l’esplosione.
Dall’assoluzione alla responsabilità civile del datore di lavoro
Il Tribunale aveva assolto il legale rappresentante dell’azienda datrice di lavoro, ritenendo che l’evento fosse stato determinato dal comportamento abnorme del tecnico.
La Corte d’Appello di Napoli ha invece riformato la decisione, ai soli effetti civili, condannando il datore di lavoro al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.
Secondo i giudici di secondo grado, l’errore compiuto dal dipendente non era estraneo alle sue mansioni. Il tecnico stava utilizzando proprio il macchinario che era stato incaricato di mettere a punto e aveva commesso un errore operativo riguardante la compatibilità tra il contenitore e il relativo fondello.
Il rischio concretizzatosi avrebbe quindi dovuto essere affrontato mediante una formazione e un’informazione specifiche.
Il comportamento del lavoratore era davvero abnorme?
In materia di sicurezza sul lavoro, non ogni comportamento imprudente del dipendente può essere definito abnorme.
La condotta del lavoratore può interrompere il nesso causale con l’omissione datoriale soltanto quando attiva un rischio del tutto nuovo, eccentrico ed estraneo all’area che il garante della sicurezza era chiamato a governare.
Nel caso esaminato, il lavoratore:
- stava svolgendo le mansioni assegnate;
- utilizzava una macchina rientrante nella propria attività professionale;
- impiegava componenti presenti nel contesto produttivo;
- commetteva un errore durante una prova funzionale.
Non aveva, quindi, intrapreso un’attività personale o completamente estranea al lavoro. Aveva eseguito in modo errato un’operazione rientrante nell’intervento di assistenza tecnica.
Per la Cassazione, la sua condotta poteva concorrere alla produzione dell’infortunio, ma non costituiva la causa esclusiva dell’evento. L’imprudenza si era infatti sommata all’omessa formazione sul rischio specifico derivante dall’impiego di contenitori non compatibili con i fondelli della macchina.
La difesa sosteneva che un responsabile tecnico dello stabilimento avesse intimato al lavoratore di attendere l’arrivo di contenitori adeguati. Se dimostrata, tale circostanza avrebbe potuto incidere sulla valutazione del comportamento del dipendente e sull’efficacia causale della formazione omessa.
La Cassazione osserva, però, che questa ricostruzione non risultava dalle sentenze di merito. Non era quindi possibile considerare pacifico che il lavoratore avesse volontariamente ignorato una disposizione specifica e immediatamente impartita.
Gli obblighi del datore di lavoro nella manutenzione fuori sede
L’invio di un dipendente presso lo stabilimento di un cliente non sospende gli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro.
Il tecnico rimane inserito nell’organizzazione dell’impresa di appartenenza e continua a svolgere le mansioni affidategli. Il datore deve pertanto assicurarsi che sia preparato a riconoscere e gestire i rischi connessi alle attività di:
- installazione;
- regolazione e programmazione;
- prova funzionale;
- messa a punto;
- manutenzione;
- assistenza presso clienti.
Nel caso specifico, la formazione avrebbe dovuto riguardare la corretta combinazione tra contenitori e fondelli, le conseguenze derivanti dall’utilizzo di componenti incompatibili e le modalità sicure di esecuzione delle prove.
Una preparazione generica sulla manutenzione meccanica non basta quando l’operazione presenta rischi specifici collegati al ciclo della macchina, ai materiali impiegati e alle modalità concrete di verifica.
Il quadro normativo
Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all’attività lavorativa e di assicurare ai dipendenti una formazione adeguata e sufficiente.
La formazione non deve essere astratta né limitarsi a indicazioni generali. Deve essere calibrata sulle:
- mansioni effettivamente svolte;
- attrezzature utilizzate;
- fasi operative più pericolose;
- anomalie ragionevolmente prevedibili;
- modalità di intervento presso sedi esterne.
Per i tecnici addetti alla manutenzione, la gestione della sicurezza deve comprendere non soltanto l’uso ordinario della macchina, ma anche le operazioni eseguite durante prove, regolazioni, diagnosi e interventi con protezioni aperte o temporaneamente escluse.
Le motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro.
La Corte ha ritenuto corretta la decisione d’appello perché la condotta del tecnico, pur imprudente, era rimasta interna alle mansioni assegnate e all’area di rischio governata dal datore.
L’evento non poteva essere attribuito esclusivamente al dipendente, poiché concorreva con l’omessa formazione sul rischio derivante dall’impiego di contenitori non adatti al fondello della macchina. I giudici hanno, inoltre, affrontato la questione della cosiddetta motivazione rafforzata, richiesta quando il giudice d’appello ribalta una precedente assoluzione.
Nel caso concreto, tuttavia, Tribunale e Corte d’Appello non avevano ricostruito diversamente i fatti. La divergenza riguardava essenzialmente la loro qualificazione giuridica:
- per il Tribunale il comportamento del lavoratore era abnorme;
- per la Corte d’Appello costituiva una modalità imprudente di esecuzione delle mansioni.
Quando il contrasto riguarda la valutazione giuridica degli stessi fatti, non è necessario ricostruire integralmente un nuovo quadro probatorio. Resta comunque necessario spiegare perché la precedente qualificazione debba essere superata.
La Cassazione ha anche precisato che chi contesta l’assenza di una motivazione rafforzata deve indicare puntualmente quali argomentazioni della sentenza di primo grado non sarebbero state confutate. Una doglianza generica non è sufficiente.
La formazione segue il lavoratore anche presso il cliente
La formazione del manutentore deve coprire anche i rischi delle attività di prova, regolazione e assistenza eseguite presso gli impianti dei clienti. Il fatto che il lavoratore operi su una macchina installata in un altro stabilimento non consente al suo datore di limitarsi alla formazione di base o di fare affidamento sulla sola esperienza professionale del tecnico.
L’impresa che invia personale fuori sede deve considerare:
- le condizioni nelle quali saranno effettuate le prove;
- le possibili interazioni con componenti e materiali messi a disposizione dal cliente;
- l’eventuale necessità di aprire o escludere protezioni durante la diagnosi;
- gli errori operativi ragionevolmente prevedibili;
- le procedure da seguire in caso di anomalia o incompatibilità dei componenti.
La sentenza valorizza quindi una formazione costruita sulla lavorazione reale, non sul solo profilo professionale astratto del dipendente.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/mancata-formazione-e-infortunio-durante-la-manutenzione-fuori-sede-il-datore-di-lavoro-resta-responsabile/
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Federica Fabrizio
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