La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): normativa vigente e modello di istanza


La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura che individua, descrive ed anticipa la valutazione degli effetti che determinati progetti possono avere sull’ambiente, sulla salute e sul benessere dell’uomo.

La VIA individua misure preventive volte a minimizzare o eliminare totalmente il rischio di impatto negativo sull’ambiente. Richiede una serie di documenti, tra cui il progetto di fattibilità tecnico-economica e lo studio di impatto ambientale.

Produrre una VIA in maniera corretta è un processo delicato, poiché coinvolge numerosi aspetti complessi e responsabilità legate alla protezione dell’ambiente, della salute umana e al rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Cos’è la valutazione di impatto ambientale

La VIA (valutazione di impatto ambientale) è la procedura volta a prevenire rischi ambientali, individuando i potenziali problemi a valle di un qualsiasi progetto, prima che questi abbiano effetti negativi sull’ambiente e sull’uomo. La VIA è delineata dalla direttiva 85/337/CEE, aggiornata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. In Italia è introdotta dalla legge 349/1986 e regolamentata dall’art. 19, D.Lgs. 152/2006.


La direttiva 85/337/CE del 1985 individua i principi fondamentali della VIA:

  • prevenzione: questo implica l’analisi approfondita di tutti i potenziali impatti che potrebbero derivare dalla realizzazione di un progetto, con l’obiettivo non solo di proteggere, ma anche di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita;
  • integrazione: la VIA considera tutte le componenti ambientali coinvolte e le interazioni tra i diversi effetti possibili, compresi gli effetti cumulativi. Questo approccio garantisce che vengano valutati tutti gli aspetti correlati all’ambiente;
  • confronto: la procedura di VIA promuove il dialogo e il confronto tra coloro che presentano il progetto e le autorità coinvolte. Questo avviene nelle fasi di raccolta, analisi e utilizzo dei dati scientifici e tecnici, garantendo che il processo sia basato su informazioni accurate e approfondite;
  • partecipazione: i cittadini partecipano al processo di valutazione al fine di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione).

All’art. 5 de D.Lgs. 152/2006 si definisce progettola realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo“.

Ma cos’è l’ambiente? L’ambiente viene definito come un insieme complesso e interconnesso di elementi, comprendente le componenti antropiche, naturali, chimico-fisiche, climatiche, paesaggistiche, architettoniche, culturali, agricole ed economiche. Tale sistema di relazioni è influenzato dall’attuazione, sul territorio, di piani, programmi o progetti in tutte le fasi della loro vita — dalla realizzazione alla gestione, fino alla dismissione — nonché da eventuali malfunzionamenti. Questa interpretazione discende dall’art. 5, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 152/2006 ed è stata confermata da numerose pronunce del Consiglio di Stato (sez. II, n. 5379/2020; sez. IV, nn. 2043/2014, 4611/2013, 468/2013; sez. V, n. 5295/2012).

La natura del potere nella Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La Valutazione di Impatto Ambientale non rappresenta un semplice atto tecnico o gestionale, ma un vero e proprio esercizio di funzione politico-amministrativa. Secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (tra le altre, sentenze n. 4484/2018, n. 1240/2018, n. 4928/2014, n. 361/2013, n. 3254/2012, n. 4246/2010), la VIA esprime una decisione di indirizzo pubblico volta a garantire un uso equilibrato e sostenibile del territorio. Essa si fonda su un bilanciamento complesso tra diversi interessi — ambientali, urbanistici, paesaggistici, economici e sociali — sia pubblici che privati. In sostanza, la VIA consiste in una valutazione complessiva e comparativa tra il costo ambientale di un intervento e i benefici socio-economici che esso può generare, tenendo in considerazione anche eventuali alternative progettuali e l’ipotesi dell’“opzione zero”, cioè la non realizzazione dell’opera.

La durata temporale dei provvedimenti di VIA

Proprio perché si tratta di un atto fondato su un ampio margine di discrezionalità, la VIA ha efficacia limitata nel tempo. Tale caratteristica risponde all’esigenza che gli effetti sull’ambiente siano periodicamente rivalutati in base all’evoluzione delle condizioni reali e alle possibili modifiche del contesto territoriale. L’amministrazione deve poter verificare, a distanza di tempo, se gli impatti previsti si siano effettivamente prodotti e se siano necessarie nuove prescrizioni o misure correttive. La temporaneità e la rivedibilità delle decisioni in materia ambientale derivano, dunque, dalla natura dinamica degli equilibri ecologici e dalla continua trasformazione dei fattori territoriali e socio-economici che influenzano l’ambiente.


VIA Lombardia: nuova Legge regionale per semplificare procedure e competenze

La Lombardia ha approvato la nuova Legge regionale n. 18/2026, che sostituisce integralmente la L.R. 5/2010 e aggiorna la disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) alle più recenti riforme nazionali. La normativa conferma il principio di parallelismo, secondo cui l’autorità che autorizza il progetto è, di regola, anche competente per la VIA, semplificando i procedimenti. Vengono ridefinite le competenze tra Regione, Province, Città metropolitana e Comuni, con maggiori responsabilità per gli enti locali. I Comuni potranno gestire le procedure anche in forma associata o tramite convenzioni.

La legge rafforza il ruolo del portale SILVIA (Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale), che diventa il fulcro per pubblicazione, monitoraggio e gestione delle procedure. È disciplinata l’inchiesta pubblica per i progetti più rilevanti e vengono rivisti gli oneri istruttori, estesi a nuove fattispecie. Prevista inoltre la pubblicazione dei dati ambientali in formato open data e la possibilità di istituire osservatori ambientali. La nuova disciplina si applica alle istanze presentate dopo la sua entrata in vigore, mentre i procedimenti già avviati restano regolati dalla normativa precedente. Leggi l’approfondimento dedicato.

Oggetto della VIA

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta (per ciascun caso particolare) gli effetti diretti e indiretti, significativi e negativi di progetti:

  • sulla popolazione e sulla salute umana;
  • sulla biodiversità;
  • sul territorio, suolo, acqua, aria, clima;
  • sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Lo screening ha come oggetto principale la verifica dell’“impatto”, ossia dell’eventuale alterazione dell’ambiente nel suo complesso. Si tratta di una fase preliminare, che svolge una funzione esplorativa: analizza il progetto per accertare se esso possa produrre effetti significativi e negativi sull’ambiente. Solo qualora tale incidenza risulti rilevante, si procede alla successiva fase della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); in caso contrario, la procedura può essere omessa, con conseguente risparmio di tempo e di risorse economiche.


Lo screening, pur essendo una procedura più snella rispetto alla VIA, possiede una propria autonomia giuridica, riconosciuta dallo stesso Codice dell’ambiente (art. 20 del d.lgs. 152/2006 e, più recentemente, art. 9 del d.lgs. 104/2017), che ne disciplina in modo specifico lo svolgimento. Per tale ragione, viene talvolta — ma impropriamente — descritto come un subprocedimento della VIA. Più correttamente, esso va inteso come una fase preliminare in senso cronologico: viene cioè effettuato prima della VIA e solo per determinate categorie di progetti, nei cui confronti la valutazione completa si rende necessaria solo se l’esito dello screening lo richiede.

Lo screening ambientale: criteri, ambito di applicazione e funzione nella procedura di VIA

La direttiva 2011/92/UE ha definito in modo uniforme, a livello europeo, le modalità di realizzazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), introducendo anche il meccanismo dello screening, ossia la verifica preliminare di assoggettabilità. Tale fase può essere condotta in due modi: attraverso un’analisi caso per caso oppure mediante l’applicazione di soglie dimensionali stabilite dagli Stati membri.

Tuttavia, la stessa direttiva precisa che l’uso di soglie quantitative non può costituire l’unico criterio decisionale. Data l’importante funzione dello screening — dal cui esito dipende l’obbligo o meno di procedere alla VIA —, la valutazione deve sempre basarsi anche su criteri qualitativi di selezione. Non è quindi sufficiente considerare le dimensioni del progetto: è necessario un esame complessivo che tenga conto di tutti gli elementi in grado di incidere sull’ambiente. Tale principio è fondamentale anche ai fini della legittimità delle decisioni amministrative.

I criteri di valutazione sono stati recepiti in Italia nell’Allegato V, Parte II, del d.lgs. 152/2006. Essi riguardano tre ambiti principali:

  • le caratteristiche del progetto, come la sua dimensione, l’interazione con altri interventi, la produzione di rifiuti, il consumo di risorse naturali, l’emissione di sostanze inquinanti, il rumore e il rischio di incidenti;
  • la localizzazione, considerando la capacità di assorbimento ambientale del territorio, la presenza di aree protette o sensibili, la densità abitativa e la vulnerabilità dell’ecosistema;
  • la natura dell’impatto potenziale, in termini di estensione, probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.

La logica di fondo è quella di assicurare un elevato livello di tutela ambientale, evitando al contempo di imporre procedure eccessivamente gravose ai proponenti dei progetti. Le tipologie di interventi soggetti alla verifica di assoggettabilità sono quelle per le quali la VIA non è automatica, ma solo eventuale. In particolare:


  • i progetti elencati nell’Allegato II del Codice, destinati esclusivamente alla sperimentazione di nuovi metodi o prodotti per un periodo non superiore a due anni (competenza statale);
  • le modifiche ai progetti dell’Allegato II che possano determinare effetti ambientali negativi e rilevanti (competenza statale);
  • i progetti inclusi nell’Allegato IV, sottoposti a screening di competenza regionale.

Ne consegue che la verifica di assoggettabilità non rappresenta una fase obbligatoria della procedura di VIA, ma un passaggio eventuale e autonomo, previsto soltanto per specifiche categorie di progetti che richiedono una valutazione preliminare della loro potenziale incidenza sull’ambiente.

A chi deve essere presentata la VIA e chi coinvolge

I progetti sono presentati da un soggetto pubblico o privato (proponente) ad un soggetto pubblico preposto.

Per i progetti elencati nell’Allegato II D.Lgs. 152/2006, che vedremo di seguito, tale ente è rappresentato dal Ministero dell’Ambiente.

Per i progetti menzionati negli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006, invece, l’assegnazione della competenza segue quanto stabilito dalle normative delle singole regioni.

In particolare, l’Allegato III specifica le categorie di progetti che richiedono una Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e che rientrano nell’ambito di autorità delle Regioni o, ove presenti, delle Province autonome. L’Allegato IV, invece, dettaglia le varie tipologie di progetti sotto la giurisdizione regionale o provinciale che necessitano di essere valutati attraverso un processo preliminare di screening.


La VIA è pensato come un processo partecipato che coinvolge diversi attori:

  • autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio
  • proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto e lo sottopone alla valutazione  (VAS per il piani e programmi, VIA per i progetti) dell’autorità competente per acquisire il relativo parere o provvedimento conclusivo
  • autorità procedente: la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma; l’autorità procedente coincide con il proponente nel caso in cui svolge anche le attività di elaborazione del piano/programma
  • gestore: chi detiene o gestisce nella totalità o in parte l’installazione oggetto dell’autorizzazione integrata ambientale
  • soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti
  • pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone
  • pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)

Progetti di competenza Statale

I progetti di competenza statale sono elencati nell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006:

  • raffinerie di petrolio greggio;
  • installazioni relative a centrali termiche, centrali per la produzione dell’energia idroelettrica, impianti per l’estrazione dell’amianto, centrali nucleari e altri reattori nucleari, impianti termici per la produzione di energia elettrica, impianti eolici per la produzione di energia elettrica, impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
  • impianti destinati a:
    • al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
    • alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari;
    • al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;
    • allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
    • esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
    • esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
  • elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica;
  • acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;
  • impianti chimici integrati;
  • perforazione di pozzi;
  • coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
  • rilievi geofisici;
  • impianti eolici per la produzione di energia elettrica in mare;
  • attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  • impianti geotermici pilota;
  • attività di ricerca e coltivazione di determinate sostanze minerali;
  • stoccaggio di petrolio, gas naturali, sotterraneo artificiale di gas combustibili, di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 20.000 m³, di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate;
  • condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta;
  • opere relative a tronchi ferroviari, autostrade, strade extra urbane, parcheggi interrati, ecc.;
  • porti marittimi commerciali;
  • interventi per la difesa del mare;
  • impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole;
  • trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari;
  • interporti finalizzati al trasporto merci;
  • opere ed interventi relativi a trasferimenti d’acqua;
  • stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali;
  • impianti per la cattura di flussi di CO2.

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

  • Industria energetica ed estrattiva
    • impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
    • installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;
    • impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni;
    • elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
  • Progetti di infrastrutture
    • interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
    • porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;
    • strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;
    • acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
    • aeroporti (progetti non compresi nell’Allegato II);
    • porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;
    • coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale;
    • modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II).

Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Nell’allegato III del D.Lgs. 152/2006 sono elencati i progetti di competenza delle regioni (e delle province autonome di Trento e di Bolzano), che sono:

  • recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari;
  • utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo;
  • impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19;
  • impianti industriali destinati:
    • alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
    • alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
  • impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
    • per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II);
    • per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II);
    • per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’Allegato II);
    • per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
    • per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
    • per la fabbricazione di esplosivi.
  • trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
  • produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate;
  • impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;
  • impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
  • discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3;
  • impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
  • impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti;
  • cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari;
  • dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacitò superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati;
  • attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b);
  • attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni;
  • impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
  • impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
    • 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline;
    • 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
    • 900 posti per scrofe.
  • Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
  • sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi;
  • opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
  • strade urbane di scorrimento;
  • ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Modello valutazione impatto ambientale

Il modello per la presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale viene redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006.


In questo documento il dichiarante richiede l’avvio del procedimento di VIA relativamente ad un determinato progetto descritto.

È necessario inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto e delle opere connesse, delle motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni di sintesi pertinenti alla richiesta in oggetto.

Bisogna, inoltre, specificare se si tratta di nuova realizzazione o di modifica/estensione di progetto/opera esistente.

Ecco un modello per l’istanza di valutazione impatto ambientale che può essere e gestito con uno specifico software per compilazione guidata e automatica di modelli, relazioni e capitolati per lavori pubblici e privati.

 


Modello valutazione impatto ambientale

Modello valutazione impatto ambientale PriMus-C

Quando è obbligatoria la VIA

La VIA costituisce «presupposto o parte integrante» del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere ed interventi ad essa soggetti. I provvedimenti adottati in assenza di essa sono quindi annullabili per violazione di legge (art. 29, d.lgs. n. 152/2006). Chi realizza un progetto senza sottoporlo, ove prescritto, a VIA o a verifica di assoggettabilità è inoltre punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 29, comma 4, d.lgs. n. 152/2006).

Le fasi della presentazione della VIA

Possiamo riassumere la procedura di presentazione della VIA in 7 fasi analizzate in seguito nel dettaglio.

1. Presentazione dell’istanza e verifica di assoggettabilità a VIA

Il proponente trasmette l’istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;


Secondo l’art. 23 del testo unico ambientale il proponente presenta l’istanza di VIA all’autorità competente in formato elettronico, trasmettendo le seguenti informazioni:

  • gli elaborati progettuali;
  • lo studio di impatto ambientale (S.I.A.);
  • la sintesi non tecnica;
  • le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 32;
  • l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2;
  • copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33;
  • i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi del codice appalti;
  • la relazione paesaggistica che puoi compilare con l’aiuto del software relazione paesaggistica.

2. Verifica amministrativa preliminare

L’autorità competente verifica entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente l’integrazione entro 30 giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della nuova verifica (da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di 15 giorni) la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.

3. Richiesta e acquisizione di integrazione per procedibilità

Se la documentazione risulta incompleta, viene richiesto al proponente di integrarla entro 30 giorni. In caso di mancata trasmissione nei termini, l’istanza viene archiviata.

4. Avvio del procedimento e consultazione pubblica

Verificata la completezza, la documentazione viene pubblicata sul Portale VIA. Contestualmente, la DVA avvisa via PEC le autorità coinvolte e pubblica l’avviso al pubblico. Da questa data decorrono i termini procedimentali. Entro 60 giorni, chiunque può inviare osservazioni, mentre le autorità devono trasmettere i propri pareri.

Fasi della procedura di VIAFasi della procedura di VIA


Fasi della procedura di VIA

 

5. Fasi eventuali post-consultazione

Il proponente può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dalla chiusura della consultazione. La DVA, su proposta CTVA, può richiedere integrazioni entro altri 30 giorni, da trasmettere entro un ulteriore termine massimo di 30 giorni (prorogabile una sola volta per max 180 giorni). Se le integrazioni risultano sostanziali, viene pubblicato un nuovo avviso e si apre una nuova consultazione pubblica di 30 giorni.

6. Valutazione tecnica e parere della CTVA

La CTVA valuta il progetto considerando documentazione, osservazioni e integrazioni, e approva un parere tecnico in Assemblea Plenaria. Il parere è inviato alla DVA, che predispone lo schema di provvedimento di VIA da sottoporre al Ministro. Tutto il processo deve concludersi entro 60 giorni dalla fine della consultazione, prorogabili di ulteriori 30 in caso di accertamenti complessi.

Il silenzio assenso è applicabile alla VIA?

Il meccanismo del silenzio-assenso (ex art. 17-bis della L. 241/1990) non è applicabile ai procedimenti di VIA. Il motivo risiede nel diritto comunitario: la Direttiva Europea 2011/92/UE impone che la valutazione dell’impatto ambientale si concluda sempre con un provvedimento espresso e motivato.


Le inerzie o i ritardi della P.A. non possono mai tradursi in un’approvazione tacita quando sono in gioco tutele ambientali di derivazione europea.

Come precisato dalle sentenze del TAR Lazio 1293/2026 e 4135/2026, “l’esigenza, nell’ambito della disciplina recata dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, di una valutazione appropriata, nonché di una decisione che comprenda la conclusione motivata del procedimento, di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto, attesta, senza che possano sussistere ragioni di perplessità, la necessità che il procedimento di valutazione di impatto ambientale, che espressamente include le considerazioni attinenti alla protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, si concluda con un provvedimento espresso, con conseguente applicabilità dell’art. 17-bis, co. 4“.

TAR Friuli Venezia Giulia 202/2026: il silenzio della PA è illegittimo anche oltre i termini

Il TAR Friuli Venezia Giulia, nella sentenza 202/2026, chiarisce che, nelle procedure di VIA, il superamento dei termini non fa decadere il potere della PA, che resta obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il silenzio oltre i termini previsti dal D.Lgs. 152/2006 è quindi illegittimo e può essere impugnato dal proponente. La perentorietà dei termini rileva ai fini della responsabilità da ritardo e dei rimedi contro l’inerzia amministrativa. In caso di ritardo nella conclusione della VIA, spetta inoltre al proponente il rimborso del 50% degli oneri istruttori previsto dall’art. 25 del Testo Unico Ambiente. Leggi l’approfondimento.

Consiglio di Stato 10365/2025: i pareri tardivi della Soprintendenza producono silenzio-assenso?

La sentenza n. 10365/2025 del Consiglio di Stato chiarisce che i pareri della Soprintendenza resi oltre i termini non determinano silenzio-assenso né producono effetti vincolanti automatici. Tali pareri restano tuttavia rilevanti come contributi istruttori e devono essere considerati nel bilanciamento degli interessi. Nel procedimento VIA, l’inerzia è gestita tramite potere sostitutivo e non mediante assenso tacito. In caso di esito negativo, la decisione finale (anche del Consiglio dei Ministri) richiede una motivazione rafforzata, coerente e sindacabile nei limiti della discrezionalità. Leggi l’approfondimento.


7. Adozione del provvedimento di VIA

Il Ministro adotta il provvedimento VIA entro 60 giorni dalla ricezione dello schema, previo concerto con il Ministero della Cultura (da rendere entro 30 giorni). In caso di mancato accordo, decide il Consiglio dei Ministri entro i successivi 30 giorni. Il provvedimento è subito pubblicato sul Portale VIA.

Fasi della procedura di VIAFasi della procedura di VIA

Fasi della procedura di VIA

VIA: lo studio di impatto ambientale (S.I.A.)

Lo studio di impatto ambientale (SIA) è il principale documento del procedimento di VIA e deve essere redatto conformemente all’art. 22 e all’Allegato VII alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Deve contenere le seguenti informazioni:


  • una descrizione del progetto (comprese le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti);
  • una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente (sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione);
  • una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
  • una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
  • il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
  • qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

Al documento di studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle suddette informazioni, per consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.

Studio di impatto ambientale - VIAStudio di impatto ambientale - VIA

Studio di impatto ambientale – VIA: il contenuto

Le linee guida ISPRA per fotovoltaico e agrivoltaico

L’ISPRA ha pubblicato le nuove Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA) relativi a impianti agrivoltaici e fotovoltaici. Il documento fornisce ai proponenti un modello tecnico e metodologico standard per strutturare correttamente i SIA e agevolarne la valutazione. Le linee guida costituiscono la base per la piattaforma informatica prevista dal D.M. 497/2024. Sono approfondite tutte le principali componenti ambientali: biodiversità, suolo, acque, aria, paesaggio, rumore ed emissioni. Leggi qui l’approfondimento.


Norme tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale

Le modifiche normative introdotte con il D.Lgs. 104/2017 alla parte seconda del Testo unico dell’ambiente prevedono che siano adottate, su proposta del SNPA, linee guida nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale.

La Linea Guida SNPA (qui disponibile per il download gratuito) fornisce uno strumento, per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le indicazioni dell’Allegato VII del D.Lgs. 152/06 s.m.i, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere.

VIA e VAS: le differenze

Le procedure amministrative tecniche e scientifiche note come Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono essenziali per assicurare che l’evoluzione delle attività umane rispetti l’ecosistema. Queste due procedure, sebbene abbiano obiettivi simili di tutela ambientale e prevenzione dei rischi legati alle iniziative umane, differiscono nel loro campo di applicazione e nel momento in cui vengono messe in atto.


La VIA si focalizza sull’analisi delle singole iniziative, prevalentemente durante la fase di progettazione, per identificare anticipatamente e con metodo scientifico eventuali effetti negativi sull’ambiente. La normativa che disciplina la VIA include l’obbligo della redazione di uno Studio di Impatto Ambientale da parte di consulenti tecnici esperti.

D’altra parte, la VAS è utilizzata per l’analisi di piani e programmi di più ampio respiro, riguardanti la pianificazione territoriale. A differenza della VIA, la VAS esamina l’impatto ambientale a livello di programmi complessivi e non di singole opere, con l’intento di valutare l’effetto combinato di molteplici progetti. Questa valutazione comporta la creazione di Rapporti Ambientali, elaborati da consulenti specializzati in valutazioni strategiche, e si basa anch’essa sul quadro legislativo fornito dal Decreto Legislativo 152/2006.

La necessità della VAS sorge dalla complessità di valutare programmi che non potrebbero essere adeguatamente esaminati tramite la VIA, data la loro ampia scala e l’interazione tra progetti diversi.

VIA/VAS e AIA: le differenze

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale, si applica alle installazioni di cui all’Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs.152/06 quali impianti di combustione con potenza ≥ 300 MWt, centrali di ripompaggio gas, raffinerie, acciaierie integrate, grandi impianti chimici, impianti localizzati in mare. L’AIA autorizza l’esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

VIA: la valutazione preliminare

Se il proponente desidera apportare modifiche, estensioni o miglioramenti tecnici ai progetti, può chiedere all’autorità competente una valutazione preliminare. Questa valutazione mira a determinare se le modifiche potrebbero avere un impatto ambientale significativo e negativo. Il proponente deve fornire dettagli tramite liste di controllo appropriate.


Entro 30 giorni dalla richiesta, l’autorità competente comunicherà al proponente se le modifiche proposte richiedono una valutazione di impatto ambientale (VIA), una verifica di assoggettabilità a VIA o se non rientrano in nessuna di queste categorie. I risultati della valutazione preliminare e i documenti forniti dal proponente saranno resi pubblici sul sito web dell’autorità competente.

Per essere sicuro di compilare in maniera corretta la valutazione preliminare e per evitare che sia rifiutata, ti consiglio di utilizzare il software relazioni tecniche e modulistica che include il modello valutazione impatto ambientale preliminare.

Via: giurisprudenza recente

Di seguito si riportano sentenze riguardanti i procedimenti VIA.

Consiglio di Stato 1986/2026: stop ai ritardi nella VIA, il CdS impone 120 giorni per decidere sui dissensi

Nei procedimenti VIA per impianti FER, il dissenso tra amministrazioni (es. MASE e MiC) è rimesso alla Presidenza del Consiglio ex art. 5 L. 400/1988. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1986/2026) chiarisce che tale fase non è autonoma, ma prosecuzione del procedimento, soggetta all’obbligo di provvedere ex art. 2 L. 241/1990. Per evitare inerzie, è individuato un termine ragionevole di 120 giorni per la decisione del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine, si configura silenzio-inadempimento, azionabile dal proponente a tutela della certezza dei tempi. Leggi l’approfondimento.


Procedimenti VIA: i progetti di maggiore potenza hanno la priorità procedimentale?

Sentenza Consiglio di Stato 6616/2052

Per la valutazione di impatto ambientale (VIA), i termini procedimentali hanno natura perentoria e non possono essere sospesi in virtù del criterio di priorità basato sulla maggiore potenza degli impianti. Tale criterio rileva esclusivamente per l’ordine interno di trattazione delle pratiche e non giustifica l’inerzia amministrativa, che resta illegittima anche in presenza di difficoltà organizzative interne.

Leggi l’approfondimento

Modello richiesta valutazione ambientale preliminare.Modello richiesta valutazione ambientale preliminare.

Modello richiesta valutazione ambientale preliminare su PriMus-C




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Giusi Rosamilia

Source link

Di