Le barriere architettoniche rappresentano ostacoli fisici, funzionali o comunicativi che limitano la mobilità e l’accessibilità di persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive. La loro eliminazione non è solo un obbligo normativo, ma un passo fondamentale verso inclusione sociale, sicurezza e autonomia per tutti gli utenti degli spazi, dagli edifici residenziali ai luoghi pubblici.
Scopri cosa sono le barriere architettoniche, come individuarle, le norme che ne disciplinano l’abbattimento e gli interventi pratici, dai percorsi pedonali agli ascensori, fino alle agevolazioni fiscali disponibili nel 2025.
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Abbattimento barriere architettoniche | Render della rampa, realizzato con Edificius
Cosa sono le barriere architettoniche?
Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici, funzionali o comunicativi presenti negli edifici, negli spazi urbani e nei trasporti, che limitano o impediscono la mobilità e l’accessibilità alle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, sia temporanee sia permanenti.
L’eliminazione di questi ostacoli è fondamentale per garantire accessibilità, visitabilità e adattabilità degli spazi, promuovendo inclusione sociale attraverso la piena partecipazione alla vita quotidiana, autonomia per persone con limitazioni motorie o sensoriali, inclusi anziani o chi si trova temporaneamente in difficoltà, e sicurezza per tutti gli utenti, poiché molte barriere, come pavimenti sconnessi o scarsa illuminazione, costituiscono rischi anche per chi non ha disabilità.
Esempi di barriere architettoniche
Gli esempi di barriere architettoniche possono essere distinti in tre categorie principali, ciascuna con impatti specifici sulla fruibilità degli spazi:
- le barriere fisiche comprendono ostacoli strutturali come scale senza rampe, corridoi e porte di larghezza insufficiente, gradini all’ingresso, pendenze eccessive e ascensori non funzionanti, elementi che impediscono la mobilità autonoma delle persone con disabilità motorie;
- le barriere funzionali derivano da una progettazione degli arredi e degli spazi non inclusiva, come banconi troppo alti, scaffali posizionati a quote irraggiungibili e spazi ridotti che ostacolano la manovra di sedie a rotelle, compromettendo l’accesso e l’utilizzo degli ambienti anche per attività quotidiane;
- le barriere comunicative riguardano la fruizione delle informazioni e la sicurezza, includendo segnaletica assente o poco chiara, semafori privi di segnali acustici per persone ipovedenti o non vedenti, illuminazione insufficiente o contrasti cromatici inadeguati, tutti fattori che riducono l’orientamento e aumentano il rischio di incidenti, limitando l’autonomia e la partecipazione sociale degli utenti.
Legislazione: quali norme per le barriere architettoniche?
A livello nazionale, il campo di applicazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è oggi disciplinato dalle seguenti normative:
- D.M. 236/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche);
- legge 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);
- legge 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.P.R. 503/1996 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
In generale tutti gli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico e residenziali, sono soggetti all’applicazione di precise norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ma non tutti hanno gli stessi obblighi.
Legge 13/1989: normativa abbattimento delle barriere architettoniche
La legge di riferimento in tema di abbattimento delle barriere architettoniche è la Legge 13/1989.
Essa può essere suddivisa in tre distinte parti:
- la prima è dedicata alle previsioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1);
- la seconda al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 2-7);
- la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (articoli 8-12).
Legge 104/1992 per l’abbattimento delle barriere architettoniche
La Legge 104/1992, nota come “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, costituisce uno dei principali riferimenti normativi in materia di tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari, promuovendo autonomia, partecipazione sociale e inclusione in tutti gli ambiti della vita quotidiana, dalla famiglia alla scuola, dal lavoro alla fruizione di servizi pubblici e privati.
Tra gli aspetti più rilevanti, la normativa affronta direttamente il tema delle barriere architettoniche:
- l’articolo 23 impone la rimozione degli ostacoli che limitano l’accesso e la fruizione delle attività sportive, turistiche e ricreative, obbligando enti locali, regioni e il CONI a garantire che impianti sportivi e strutture pubbliche siano accessibili e visitabili, con la previsione di percorsi, bagni e servizi fruibili da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
- l’articolo 24, invece, disciplina le procedure per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, imponendo che i progetti edilizi includano dichiarazioni di conformità e documentazione grafica attestante il rispetto delle norme su accessibilità, abbattimento delle barriere e visitabilità; il rilascio di autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità o di abitabilità è subordinato a verifiche da parte dell’Amministrazione comunale e a eventuali perizie giurate dei tecnici incaricati.
La norma stabilisce altresì che gli edifici che non rispettano i requisiti di accessibilità siano dichiarati inagibili o inabitabili, attribuendo responsabilità diretta a progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e tecnici incaricati degli accertamenti, con sanzioni pecuniarie e sospensioni professionali da uno a sei mesi. Oltre agli interventi edilizi, la Legge 104/92 richiama anche l’importanza di garantire l’accessibilità negli spazi urbani, prevedendo percorsi fruibili, semafori acustici per non vedenti e la rimozione di elementi ostacolanti, con l’obiettivo di rendere gli ambienti pubblici realmente inclusivi e sicuri per tutti.
D.M. 236/1989: progettazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Il D.M. 236/89 rappresenta tutt’ora il testo normativo di riferimento per la progettazione che contempli il superamento delle barriere architettoniche.
Nei vari articoli che lo compongono:
- si parla di criteri generali di progettazione (per accessibilità, visitabilità e adattabilità);
- si presentano le specifiche funzionali e dimensionali e le soluzioni tecniche conformi alla progettazione inclusiva.
È il primo testo che scende nel dettaglio della progettazione, proponendo dimensioni e specifiche tecniche di ambienti e arredi (fissi e mobili) con il supporto di disegni e schemi illustrativi delle varie soluzioni proposte.
Il decreto prevede 3 livelli di qualità dello spazio costruito, che corrispondono a 3 diversi ‘gradi’ di abbattimento delle barriere architettoniche: accessibilità, visitabilità e adattabilità.
- accessibilità – possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;
- visitabilità – possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
- adattabilità – possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
L’accessibilità esprime il più alto livello di spazio costruito, in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato. Essa deve essere garantita per quanto riguarda:
- gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
- le parti comuni.
La visitabilità rappresenta un livello limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
L’adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita.
Le disposizioni tecniche avvertono che ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione deve essere visitabile, fatte salve alcune precisazioni. Al punto 3.5 inoltre è indicato che ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal decreto.
Le seguenti immagini mostrano degli schemi esemplificativi, che riassumono le indicazioni dettate dal D.M. 236/89.
D.M. 236/89 | art. 8.1.11

Schema di rampa | Realizzato con Edificius
D.M. 236/89 | artt. 4.1.12 – 8.1.12
Cos’è l’abbattimento delle barriere architettoniche?
Per abbattimento delle barriere architettoniche si intende l’insieme degli interventi volti al superamento deli ostacoli che limitano accessibilità, visitabilità e adattabilità degli spazi da parte di tutti gli utenti, compresi quelli con ridotte capacità motorie.
Si tratta di un processo che assicura la piena utilizzabilità degli edifici, pubblici e privati, mediante soluzioni sia tecniche sia normative.
L’abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta un passaggio essenziale per garantire reale accessibilità, inclusione e pari opportunità tanto negli ambienti abitativi privati quanto negli spazi collettivi pubblici o di uso comune. In entrambi i casi, l’obiettivo è rendere gli edifici e i percorsi fruibili da persone con disabilità, ridotta mobilità, o con esigenze temporanee, nonché da anziani, favorendo autonomia, sicurezza e dignità. Ciò richiede che progettazione, normativa, pianificazione e — quando pertinente — interventi strutturali o di adattamento siano calibrati secondo criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità.
Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati
L’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche nell’edilizia privata riguarda in primis abitazioni monofamiliari, appartamenti, unità immobiliari indipendenti o parti comuni di complessi residenziali. In questi casi, secondo le linee guida raccolte da fonti specializzate, è possibile intervenire su ambienti interni per rendere agevole la mobilità e l’utilizzo quotidiano: per esempio adottando soluzioni per garantire una zona di manovra adeguata (tipicamente 1,50 × 1,50 m), modificando i piani di lavoro in cucina per renderli accessibili anche da sedie a rotelle, eliminando gradini, sostituendo sanitari e inserendo docce a pavimento con corrimano e sedili, allargando corridoi e porte, eliminando barriere interne inutili e ripensando la disposizione degli arredi per preservare spazi liberi.
Questo approccio non è solo una questione di ordine pratico o etico: deve rispettare una cornice normativa precisa, che comprende le prescrizioni del D.M. 236/1989 e della Legge 13/1989, integrata eventualmente da regolamenti regionali o locali.
Eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici
L’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e aperti al pubblico, quali alberghi, scuole, impianti sportivi, cinema, teatri, sale riunioni, luoghi di lavoro e negozi, rappresenta un requisito fondamentale per garantire dignità, libertà e uguaglianza a tutti gli utenti, includendo persone con disabilità permanenti o temporanee, anziani, donne in gravidanza e genitori con bambini piccoli.
Le barriere architettoniche, quali scale, gradini, corridoi stretti, porte anguste, pavimentazioni dissestate, parcheggi non accessibili e servizi igienici inadeguati, limitano l’autonomia e la fruizione sicura degli spazi e degli ambienti sociali, culturali, ricreativi e lavorativi.
Per gli alberghi, ad esempio, devono essere accessibili le aree comuni e un determinato numero di stanze con servizi fruibili, mentre gli impianti sportivi e le scuole devono garantire percorsi, bagni, arredi e spazi sicuri e accessibili; analoghi criteri si applicano ai luoghi di lavoro aperti al pubblico, ai negozi e alle sale per spettacoli, con la previsione che, in assenza dei requisiti minimi di accessibilità, le strutture possano essere dichiarate inagibili o inabitabili, rendendo responsabili progettisti, direttori lavori e collaudatori.
PEBA: piani di eliminazione delle barriere architettoniche
Oltre, ai casi sopra indicati, i Comuni sono tenuti a redigere Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per programmare gli interventi finanziati o incentivati dallo Stato.
Il PEBA è lo strumento che consente agli enti pubblici e ai Comuni di mappare, classificare e programmare la rimozione delle barriere architettoniche presenti in edifici pubblici, spazi urbani, percorsi pedonali, aree verdi, servizi, trasporti e infrastrutture. Nel piano si individuano le criticità, le soluzioni progettuali, una stima dei costi e una programmazione temporale degli interventi, definendo priorità e modalità di realizzazione.
Un PEBA efficacemente implementato garantisce che gli edifici pubblici e gli spazi urbani siano fruibili da tutte le persone, promuovendo inclusione sociale, mobilità universale e tutela del diritto all’accessibilità.
Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole (2025)
In questo ambito, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIM) promuove periodicamente avvisi pubblici dedicati ai Comuni e alle Città metropolitane, con l’obiettivo di finanziare interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici statali e paritari.
Con decreto MIM 24 ottobre 2025, n. 200 sono stati stanziati nel 2025 18.689.726 euro per eliminare le barriere architettoniche negli edifici scolastici, in conformità alle normative vigenti: il D.P.R. 503/1996, che disciplina le norme per l’accessibilità negli edifici, spazi e servizi pubblici, e il D.M. 236/1989, che definisce le prescrizioni tecniche per garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, come previsto anche dall’art. 82, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
Possono beneficiare degli interventi solo gli edifici scolastici pubblici; non sono ammessi edifici privati, neppure se in locazione e tali finanziamenti vengono assegnati direttamente agli Enti locali proprietari o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, secondo quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Gli interventi devono assicurare/adeguare l’accessibilità nell’edificio oggetto di candidatura e riguardano le seguenti tipologie:
- accessibilità verticale garantita a 3 livelli o più, intendendo i livelli entro e fuori terra ad esclusivo uso scolastico;
- accessibilità verticale garantita a 2 livelli, intendendo i livelli entro e fuori terra ad esclusivo uso scolastico;
- accessibilità orizzontale (anche garantendo accessibilità di tipo percettivo sensoriale etc.) tra ambienti ad esclusivo uso scolastico.
Sono ammissibili, esclusivamente, le spese indicate nel quadro economico di progetto (sia lavori, sia somme a disposizione) riconducibili alle tipologie di interventi sopra citate e ciascun Comune può presentare una sola candidatura di finanziamento relativa ad un solo edificio per un importo massimo di 120.000 euro comprensivo di IVA. Sono ammessi eventuali cofinanziamenti per ulteriori opere, aventi le medesime finalità, che non trovano copertura con il presente avviso ministeriale.
In tale caso, il finanziamento ministeriale dovrà, comunque, risultare prevalente, dal punto di vista economico. In ogni caso la somma complessiva tra il finanziamento Ministeriale e il cofinanziamento dovrà essere al massimo pari a € 200.000 euro comprensivo di I.V.A.
Le candidature devono essere inviate entro le ore 12:00 del 26 novembre 2025, termine posticipato rispetto a quanto inizialmente indicato e la procedura di invio è completamente digitale, tramite il portale dedicato: barriere-architettoniche.indire.it.
Quali interventi rientrano nell’abbattimento barriere architettoniche?
Per eliminare le barriere architettoniche esistenti, occorre predisporre un vero e proprio progetto con interventi volti all’abbattimento delle barriere stesse.
Tali interventi possono essere:
- realizzazione di un ascensore;
- costruzione di rampe;
- adeguamento delle porte d’accesso.
Vediamo nello specifico quali sono e che caratteristiche devono avere gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Tra le diverse soluzioni praticabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche una è rappresentata senz’altro dall’installazione, all’interno del vano scala o all’esterno dell’edificio, di una piattaforma elevatrice a movimento verticale per il trasporto di persona in piedi o su carrozzina, del tipo uomo presente, in grado di servire fino a 7 piani di edificio anche nella versione autoportante (senza fissaggio a muro), o anche un ascensore.
Negli edifici di nuova edificazione residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 × 1,50 m.
L’ascensore, in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 × 1,40 m.
Nell’interno della cabina, oltre al campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d’emergenza con autonomia minima di 3 ore.
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una rampa.
Rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche
La rampa è un piano inclinato che ha lo scopo di consentire il superamento di un dislivello. Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La rampa deve avere larghezza minima:
- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone.
Ogni 10,00 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 × 1,50 m, ovvero 1,40 × 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 0,10 m di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l’8%. Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.
Servoscala per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Una delle situazioni più frequenti è quella in cui la presenza di scale costituisce una barriera per persone che hanno problemi di deambulazione: una soluzione possibile per l’abbattimento delle barriere architettoniche può essere il servoscale (o montascale), poiché può essere montato in un momento successivo alla realizzazione della struttura.
Si tratta di impianti per il sollevamento costituiti da una poltroncina o da una piattaforma agganciata ad una guida, studiati per adattarsi alle specifiche necessità dell’ambiente.
I servoscala si distinguono in:
- pedana servoscala, per il trasporto di persona in piedi;
- sedile servoscala, per il trasporto di persona seduta;
- pedana servoscala a sedile ribaltabile, per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile, per il trasporto di persona su sedia a ruote;
- piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile, per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a 4 m.
Da considerare inoltre che se la libera visuale tra la persona su piattaforma ed una persona posta lungo il percorso dell’apparecchiatura è inferiore a 2 m, è necessario che l’intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l’apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.
In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l’apparecchiatura in movimento.
I servoscala devono avere le seguenti dimensioni:
- per categoria 1) pedana non inferiore a cm 35 × 35;
- per categoria 2) e 3) sedile non inferiore a cm 35 × 40, posto a cm 40-50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30 × 20;
- per categoria 4) ed 5) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiore a cm 70 × 75 in luoghi aperti al pubblico.
Accessi – Porte per l’abbattimento di barriere architettoniche
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm.
La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici riportati all’interno della norma.
L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento.
Percorso pedonale per l’abbattimento di barriere architettoniche
Gli spazi pedonali, sia in ambito pubblico che privato devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
I criteri generali della progettazione accessibile per percorsi e pavimentazioni, così come le specifiche tecniche, sono delineati negli articoli del D.M. 236/89:
- art. 4.2.1 e 8.2.1 – Percorsi;
- art. 4.2.2 e 8.2.2 – Pavimentazioni.
In essi sono presentati gli elementi sostanziali per una corretta progettazione senza barriere: andamento, ampiezze, pendenze, caratteristiche delle pavimentazioni, sistemi per superare dislivelli, etc. Vediamo di seguito alcuni aspetti di base, rinviando agli articoli del decreto per un maggior grado di dettaglio.
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11 del D.M. 236/89:
- per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso;
- per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell’8%.
La pendenza trasversale massima ammissibile è dell’1%.
In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato, o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.
È utile chiarire che, relativamente al superamento delle barriere percettive, e in particolare alla progettazione di segnalazioni tattili nei percorsi per l’orientamento e l’informazione di persone con deficit visivo, questi stessi articoli non offrono ai progettisti indicazioni altrettanto precise.

Abbattimento barriere architettoniche | Pianta
Deroghe per l’abbattimento delle barriere architettoniche?
Seguendo quanto detto nelle normative precedentemente elencate, si può affermare che è concessa la deroga per l’abbattimento delle barriere architettoniche solo in alcuni casi:
- negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo;
- solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai solo addetti specializzati;
- nel caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici;
- deroga nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato;
- alle norme sulle distanze previste dai Regolamenti Edilizi (e dai PGT) per le innovazioni da attuare negli edifici privati, nonché per la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione a favore dei ciechi (art. 3, legge n. 13/89), fermo restando l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile.
Abbattimento barriere architettoniche e normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio pubblico o in un ambiente di lavoro, deve prevedere specifici accorgimenti per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Per questo deve sempre essere preferita la suddivisione dell’insieme edilizio in compartimenti antincendio, piuttosto che l’individuazione di scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
La progettazione deve quindi:
- prevedere e dimensionare luoghi sicuri (spazi calmi), preceduti da filtri a prova di fumo e ubicati in stanze comunicanti con le vie d’esodo verticali, oppure all’interno dei vani scala (in posizione defilata dal flusso d’esodo), nei balconi di affaccio dei corridoi, nei balconi realizzati ai vari piani di scale di sicurezza esterne;
- rendere raggiungibili gli spazi calmi da parte di chiunque, possibilmente in modo autonomo ed in sicurezza anche nelle emergenze (eliminare gradini, realizzare percorsi lineari e passaggi di larghezza adeguata, utilizzare sistemi di segnalazione ottico-acustica e idonea la segnaletica);
- minimizzare i percorsi per raggiungere uno spazio calmo (massimo 30 m);
- dotarsi di piani di evacuazione ed emergenza con procedure idonee di assistenza sia per chi può sfollare, sia per chi si trova in condizioni di ridotte capacità motorie e/o sensoriali e deve attendere l’arrivo dei soccorsi.
Abbattimento barriere architettoniche in condominio
L’abbattimento delle barriere architettoniche nei condomini è fondamentale per garantire accessibilità, inclusività e sicurezza negli spazi comuni, rispondendo alle esigenze di persone con disabilità, anziani o soggetti temporaneamente limitati nella mobilità; le principali barriere riscontrabili negli edifici residenziali comprendono scale strette o prive di rampe, gradini troppo alti o assenti dispositivi come montascale, ascensori con cabine inadatte o porte troppo anguste, dislivelli che ostacolano l’accesso ai piani e percorsi comuni non fruibili in sicurezza.
La normativa di riferimento, dalla Legge 13/1989 e dal D.M. 236/1989 fino alle integrazioni della Legge 220/2012 e del Decreto Semplificazioni 76/2020, definisce requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici, stabilendo procedure per l’approvazione degli interventi in assemblea condominiale e criteri per la ripartizione delle spese tra tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà.
Gli interventi correttivi in condominio includono l’installazione di montascale, ascensori e mini-ascensori, la realizzazione di rampe, l’ampliamento delle porte d’accesso, la predisposizione di percorsi e parcheggi accessibili.
Relazione sul superamento delle barriere architettoniche
La relazione tecnica sul superamento delle barriere architettoniche costituisce un documento obbligatorio per tutti gli interventi edilizi che richiedano la verifica dei livelli di accessibilità, visitabilità o adattabilità. Redatta da un professionista abilitato, la relazione è corredata da elaborati grafici e schemi esecutivi, in conformità alla Legge 13/1989 e al D.M. 236/1989, e illustra in dettaglio le soluzioni progettuali adottate, come rampe, piattaforme elevatrici, bagni accessibili e percorsi piani, finalizzate all’eliminazione di ostacoli fisici che limitano la fruibilità degli spazi da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.
Per redigere una corretta dichiarazione di conformità alla normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche, puoi utilizzare il software per la redazione di capitolati e modelli, per redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza la documentazione per le opere pubbliche e private.
Esempio di progettazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Il seguente video mostra alcuni esempi di abbattimento delle barriere architettoniche, nello specifico vengono mostrate due valide soluzioni progettuali prodotte con un software di progettazione architettonica BIM, che ti consente di disegnare in pianta o in 3D, modellare con oggetti parametrici BIM e completare il progetto con oggetti della libreria online del software.
Ecco alcuni modelli da scaricare gratis:
Barriere architettoniche: sentenze di riferimento
Di seguito si propongono una serie di sentenze che affrontano delle tematiche relative alle barriere architettoniche.
L’abbattimento delle barriere architettoniche può sempre rientrare in edilizia libera?
Sentenza TAR Sicilia 1721/2025
Non rientrano nell’ambito dell’edilizia libera gli interventi che, pur dichiarati finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, alterano la sagoma dell’edificio o comportano nuove opere di rilevante impatto (rampe esterne, terrazzini, muretti). La normativa speciale sull’accessibilità richiede che le opere siano strettamente necessarie e proporzionate allo scopo, non potendo essere utilizzata in modo strumentale per realizzare nuove costruzioni.
Ascensore in condominio esistente: quali le deroghe su norme e antincendio?
Il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza 1688/2025) ha fornito importanti chiarimenti sull’installazione di ascensori nei condomini esistenti, e sulle possibili deroghe alle regole riguardanti le barriere architettoniche e la sicurezza antincendio.
Nel caso analizzato, alcuni condomini hanno contestato una delibera adottata per l’installazione di un ascensore in un edificio degli anni ’60, lamentando che la realizzazione avrebbe ridotto eccessivamente la larghezza delle scale e che la cabina non avrebbe rispettato le dimensioni minime stabilite per garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si sono appellati anche alle norme antincendio e hanno richiesto un risarcimento per il deprezzamento degli immobili.
Il condominio si è difeso sostenendo che:
- le norme richiamate dai ricorrenti (D.M. 236/1989 sulle barriere architettoniche e D.M. 246/1987 per l’antincendio) non si applicano a edifici costruiti prima della loro entrata in vigore, a meno che non si tratti di ristrutturazione integrale;
- l’intervento era una manutenzione straordinaria, non una ristrutturazione, quindi erano applicabili parametri più flessibili;
- la larghezza delle scale, pur ridotta, rispettava comunque la soglia minima di 80 cm indicata dalla circolare del Ministero dell’Interno, considerata accettabile per edifici preesistenti.
Il giudice ha stabilito che:
- le norme più stringenti sulle barriere architettoniche e antincendio valgono solo per le nuove costruzioni o per ristrutturazioni integrali, non per gli interventi di manutenzione straordinaria in edifici datati;
- per edifici esistenti è possibile adottare soluzioni tecniche diverse (“deroghe”), purché vadano comunque nella direzione dell’accessibilità e siano ragionevolmente sicure;
- sul tema delle scale, la normativa consente che, nei casi in cui sia impossibile realizzare diversamente l’ascensore, la larghezza possa scendere fino a 80 cm, se non vi sono alternative praticabili. Questa posizione è stata confermata anche dal Ministero dell’Interno.
Il Tribunale ha sottolineato che l’interesse generale a garantire accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche prevale rispetto ai disagi che possono derivare da una riduzione minima delle scale, soprattutto quando le stesse rimangono comunque utilizzabili. Rilevante, in questi casi, è il principio di solidarietà condominiale, a tutela di chi si trova in condizioni di difficoltà.
Alla luce di ciò, il ricorso contro la delibera è stato respinto, e il progetto di installazione dell’ascensore è stato ritenuto conforme alle norme applicabili sull’antincendio e sulla manutenzione, mentre le regole sulle barriere architettoniche non sono state considerate vincolanti per questo caso specifico.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del tribunale di Torre Annunziata
Installare un ascensore in condominio è lecito se le scale diventano troppo strette?
Un condominio ha richiesto al Comune l’autorizzazione per installare un ascensore nel vano scale dell’edificio, prevedendo una riduzione della larghezza delle rampe da 1,20 metri a 0,85 metri. L’intervento era stato approvato dall’assemblea condominiale a maggioranza, ma il Comune ha respinto l’istanza per tre motivi principali:
- la larghezza delle scale sarebbe scesa sotto il limite minimo di 1,20 metri previsto dal D.M. 236/1989, compromettendo la sicurezza e l’uso delle scale da parte degli altri condomini;
- l’assemblea condominiale non aveva adottato una delibera idonea secondo l’art. 1120, comma 4, del Codice Civile, necessaria per modificare le parti comuni;
- non era stata dimostrata l’impossibilità di installare l’ascensore all’esterno dell’edificio, soluzione che avrebbe evitato di ridurre la sicurezza delle scale.
L’amministratore del condominio ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, sostenendo che:
- il rigetto comunale era immotivato rispetto alla normativa urbanistica;
- gli articoli 1120 e 1136 del Codice Civile non erano applicabili, perché l’intervento non pregiudicava la stabilità o la sicurezza dell’edificio;
- il D.M. 236/1989, che impone la larghezza minima delle scale, non doveva essere applicato in questo caso.
Il TAR Campania, con sentenza n. 380/2025, ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego del Comune. Il tribunale ha ribadito che il D.M. 236/1989 è ancora vigente e che la larghezza minima delle scale (1,20 metri) è una prescrizione inderogabile, salvo che non sia compromessa la fruibilità e la sicurezza delle scale, soprattutto in caso di emergenza. Nel caso specifico, la riduzione a 0,85 metri non garantiva questi requisiti.
Il TAR ha inoltre sottolineato che anche le dimensioni dell’ascensore proposto erano molto ridotte e che le altre contestazioni del condominio erano inammissibili, poiché il diniego comunale era fondato su più motivi, ciascuno sufficiente a giustificare il provvedimento.
In sintesi, la sentenza conferma che, pur riconoscendo l’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche, le deroghe alle norme tecniche sono possibili solo se non si compromette la sicurezza e la fruibilità delle parti comuni, come le scale, che devono restare accessibili e sicure per tutti i condomini.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania
Sanatoria porticato per eliminazione barriere architettoniche. Possibile?
La sentenza del Tar Veneto, n. 1113/2024, solleva la questione se la creazione di un porticato possa essere considerata un intervento atto all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso in esame, il porticato è stato eretto, senza autorizzazione, dai figli di una signora invalida all’80%, con l’obiettivo di permetterle di trascorrere del tempo all’aperto, protetta dagli agenti atmosferici.
Dopo che le condizioni della signora peggiorano e viene riconosciuta invalida totale, il Comune ordina la demolizione del porticato. Tuttavia, a distanza di anni, l’amministrazione nega il permesso in sanatoria, sostenendo che la signora non era invalida al 100% al momento della costruzione e che il porticato non costituisce un’opera funzionale al superamento delle barriere architettoniche.
I figli, tramite ricorso al Tar, contestano questa decisione, argomentando che il porticato migliora significativamente le condizioni di vita della madre disabile, contribuendo quindi all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il Tar accoglie il ricorso, sottolineando che la legge regionale in questione non distingue tra diversi gradi di disabilità e che il porticato fornisce un beneficio significativo alla signora, migliorando la sua qualità di vita e consentendole di accedere all’abitazione senza essere esposta alle intemperie.
Altre sentenze
Ecco ulteriori casi giuridici sul tema:
Barriere architettoniche: le FAQ
Di seguito sono fornite una serie di domande frequenti relative alla tematica dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
Che cosa sono le barriere architettoniche?
Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici, funzionali o comunicativi presenti negli edifici, negli spazi urbani e nei trasporti che limitano o impediscono la mobilità e l’accessibilità delle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, permanenti o temporanee.
Quali norme regolano le barriere architettoniche?
L’abbattimento delle barriere architettoniche è disciplinato da:
- D.M. 236/1989, che definisce i criteri progettuali per accessibilità, visitabilità e adattabilità;
- Legge 13/1989, che regola interventi su edifici nuovi ed esistenti e prevede contributi per opere di eliminazione delle barriere;
- Legge 104/1992, che tutela i diritti delle persone con disabilità e impone l’accessibilità negli edifici pubblici, spazi urbani e impianti sportivi;
- D.P.R. 503/1996 e D.P.R. 380/2001, che integrano la normativa edilizia con criteri di accessibilità e sicurezza.
Cosa si intende per adattabilità delle barriere architettoniche?
L’adattabilità indica la possibilità di modificare nel tempo gli spazi costruiti a costi limitati, rendendoli completamente fruibili anche da persone con ridotte capacità motorie o sensoriali. È un livello di fruibilità differita, che consente di trasformare spazi inizialmente non accessibili in ambienti pienamente accessibili in futuro, senza interventi strutturali complessi.
Come eliminare le barriere architettoniche?
L’eliminazione richiede interventi progettuali mirati a garantire accessibilità, visitabilità e adattabilità. Tra le principali soluzioni ci sono:
- ascensori e piattaforme elevatrici, con cabina e pulsanti progettati per persone con disabilità;
- rampe, con larghezza, pendenza e ripiani progettati secondo normative specifiche;
- servoscala, adatti per differenze di quota fino a 4 m, disponibili in versioni per persone sedute o in carrozzina;
- adeguamento di porte e percorsi pedonali, con luce netta minima, maniglie posizionate correttamente e spazi di manovra sufficienti;
- interventi negli edifici privati e pubblici, come bagni accessibili, percorsi senza gradini, parcheggi fruibili e arredi progettati per tutti.
Sono ammesse deroghe per l’abbattimento delle barriere architettoniche?
Le deroghe sono consentite solo in casi specifici, come:
- edifici residenziali con massimo tre livelli fuori terra, purché sia possibile l’installazione futura di ascensori o servoscala;
- locali tecnici riservati a personale specializzato;
- impossibilità tecnica legata a strutture o impianti;
- tutela di valori storici o estetici;
- rispetto di distanze obbligatorie dai regolamenti edilizi e PGT.
Quali livelli di qualità definisce il D.M. 236/1989?
Il decreto individua tre livelli:
- accessibilità, che garantisce la totale fruizione immediata degli spazi per persone con ridotte capacità motorie o sensoriali;
- visitabilità, che consente l’accesso agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare;
- adattabilità, che permette di modificare nel tempo gli spazi per renderli pienamente accessibili.
Quali interventi rientrano nell’abbattimento delle barriere architettoniche?
Gli interventi principali comprendono:
- installazione di ascensori o piattaforme elevatrici;
- costruzione di rampe e percorsi accessibili;
- installazione di servoscala;
- adeguamento di porte, corridoi e percorsi pedonali;
- modifica di arredi e ambienti per garantire spazi di manovra e utilizzo sicuro.
Chi può beneficiare del Bonus barriere architettoniche 2025?
Il bonus si applica a edifici esistenti e prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. L’importo massimo varia in base al tipo di edificio:
- 50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti;
- 40.000 € moltiplicati per il numero di unità in edifici da 2 a 8 unità;
- 30.000 € moltiplicati per il numero di unità in edifici con più di 8 unità.
Cosa sono i PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche)?
I PEBA sono strumenti che i Comuni devono redigere per mappare, classificare e programmare la rimozione delle barriere architettoniche in edifici pubblici, spazi urbani, percorsi pedonali, aree verdi, servizi, trasporti e infrastrutture. Definiscono priorità, soluzioni progettuali, stima dei costi e tempi di realizzazione, promuovendo inclusione sociale e mobilità universale.
Come garantire la sicurezza antincendio durante l’abbattimento delle barriere?
Ogni intervento deve prevedere:
- suddivisione in compartimenti antincendio;
- spazi sicuri raggiungibili da chiunque, anche con ridotte capacità motorie;
- percorsi lineari, segnaletica ottico-acustica e piani di evacuazione con procedure specifiche;
- riduzione dei gradini e larghezza adeguata dei passaggi.
Come intervenire in condominio per eliminare le barriere architettoniche?
Negli spazi comuni dei condomini, gli interventi più frequenti comprendono:
- installazione di montascale, ascensori e mini-ascensori;
- realizzazione di rampe e percorsi accessibili;
- adeguamento delle porte;
- ripartizione delle spese tra condomini secondo i millesimi di proprietà, secondo la normativa vigente.
Quali sono le caratteristiche tecniche di una rampa accessibile?
Le rampe devono avere:
- larghezza minima di 0,90 m per il passaggio di una persona in sedia a rotelle e 1,50 m per l’incrocio di due persone;
- ripiani orizzontali ogni 10 m di lunghezza, dimensioni minime 1,50 × 1,50 m;
- pendenza massima ordinaria dell’8%, con possibilità di maggiore pendenza solo in casi di adeguamento;
- cordolo di almeno 0,10 m se presente un parapetto non pieno.
Quali sono le caratteristiche di un ascensore per abbattimento barriere?
Negli edifici nuovi, un ascensore deve avere:
- cabina minima 1,30 m × 0,95 m;
- porta con luce netta di almeno 0,80 m;
- piattaforma di distribuzione davanti alla porta di 1,50 × 1,50 m.
Negli edifici esistenti, le dimensioni minime sono leggermente ridotte: cabina 1,20 × 0,80 m, porta 0,75 m e piattaforma 1,40 × 1,40 m. I pulsanti devono essere in rilievo e in Braille, e all’interno deve esserci citofono e luce di emergenza.
Cosa è un servoscala e quando si usa?
Il servoscala è un impianto per superare differenze di quota mediante una poltroncina o piattaforma su guida. Esistono vari tipi: pedana per persona in piedi, sedile per persona seduta, pedana ribaltabile, piattaforma per carrozzina, piattaforma e sedile ribaltabile. È ideale per differenze di quota fino a 4 m e può essere installato in edifici esistenti anche successivamente alla costruzione.
Quali requisiti devono avere porte e percorsi pedonali accessibili?
- Porte di accesso: luce netta minima 80 cm; altre porte almeno 75 cm; maniglie tra 85 e 95 cm di altezza; ante non superiori a 120 cm di larghezza; vetri almeno a 40 cm dal pavimento.
- Percorsi pedonali: larghezza minima 90 cm, con allargamenti ogni 10 m per inversione di marcia; pendenza longitudinale max 5% (fino all’8% in casi particolari); pendenza trasversale max 1%.
Come garantire l’accessibilità negli spazi urbani?
I Comuni devono prevedere percorsi pedonali accessibili, segnaletica chiara, semafori acustici per non vedenti, aree verdi fruibili, parcheggi accessibili e infrastrutture pubbliche sicure, spesso programmati tramite i PEBA.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/abbattimento-delle-barriere-architettoniche/
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Michele Santoro
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