Permesso di costruire: l’asseverazione errata blocca l’istanza?


Con la sentenza n. 627/2026, il TAR Puglia affronta il caso di una richiesta di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico ai sensi della L.R. Puglia n. 14/2009. Il Comune aveva negato il titolo edilizio perché l’istanza, pur presentata nei termini, non risultava completa alla data prevista dalla normativa regionale.

Il nodo della decisione riguarda l’asseverazione del progettista: nella relazione allegata alla domanda era stata dichiarata l’assenza di vincoli ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 42/2004, mentre l’area ricadeva in un Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR. Per il TAR, tale circostanza doveva comunque essere considerata nell’asseverazione, perché il progettista è tenuto a verificare tutte le normative di settore incidenti sull’attività edilizia. L’errore non rende la domanda inesistente o “inconfigurabile”, ma la priva della completezza necessaria per accedere al regime straordinario del Piano Casa Puglia.

Nei procedimenti edilizi, la completezza della domanda non è un aspetto secondario, ma una condizione essenziale per consentire alla PA di valutare l’intervento e per conservare i benefici previsti dalla normativa. Pertanto, può essere di supporto il software per la progettazione edilizia che non solo consente di progettare in maniera facile e veloce ma permette anche di ottenere automaticamente la documentazione necessaria per le diverse pratiche edilizie.

Il caso

Una società aveva presentato istanza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001, per un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico previsto dall’art. 4 della L.R. Puglia 14/2009, il cosiddetto Piano Casa.


Alla domanda erano allegati gli elaborati progettuali e la relazione asseverata del progettista. In tale relazione si attestava la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica, edilizia e paesaggistica vigente, dichiarando anche l’assenza di vincoli ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004.

Nel corso del procedimento il Comune ha evidenziato alcune criticità relative alla localizzazione dell’immobile in zona agricola E1, alla mancanza di alcune opere di urbanizzazione e alla possibile necessità di ricorrere al permesso di costruire convenzionato. In giudizio, l’Amministrazione ha poi richiamato anche ulteriori profili di incompletezza, tra cui la richiesta tardiva della compatibilità paesaggistica, l’assenza di autorizzazioni allo scarico e il versamento dei diritti di segreteria.

La società ha presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, dichiarando che l’area ricadeva in un Ulteriore Contesto Paesaggistico e ottenendo successivamente esito favorevole. Dopo un periodo di inerzia amministrativa, la parte ha diffidato il Comune a concludere il procedimento e l’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, rilevando l’incompletezza della domanda alla data del 31 dicembre 2021, anche perché l’accertamento di compatibilità paesaggistica era stato richiesto solo successivamente.

La ricorrente ha presentato istanza di riesame, ma il Comune ha confermato il diniego. La società ha quindi impugnato il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 7 della L.R. Puglia 14/2009, dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 6 della Legge 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti.

Secondo la ricorrente, la normativa regionale si limiterebbe a fissare il termine entro il quale presentare l’istanza, senza trasformare eventuali integrazioni successive in una causa automatica di improcedibilità o di diniego.


A sostegno della propria tesi, la società ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato sulla distinzione tra istanza edilizia “inconfigurabile” e istanza meramente “incompleta”.

Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo l’incompletezza dell’istanza alla data rilevante.

Qual è la differenza tra configurabilità e completezza dell’istanza edilizia?

Il TAR Puglia respinge il ricorso.

La sentenza distingue chiaramente due concetti: la configurabilità dell’istanza edilizia e la sua completezza.

Una domanda è configurabile quando contiene gli elementi minimi richiesti dall’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001:


  • titolo di legittimazione,
  • elaborati progettuali,
  • eventuali documenti previsti dalla Parte II del Testo Unico Edilizia, ove ne ricorrano i presupposti,
  • dichiarazione asseverata del progettista sulla conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle normative di settore incidenti sull’attività edilizia.

Nel caso esaminato, la domanda era formalmente configurabile, perché tali elementi erano presenti. Tuttavia, secondo il TAR, ciò non è sufficiente per accedere ai benefici del Piano Casa Puglia.

La normativa regionale richiede infatti che l’istanza sia completa entro il termine previsto. La completezza richiede una soglia più alta rispetto alla semplice configurabilità: la domanda deve essere corredata degli elementi identificativi dell’intervento e della documentazione idonea a consentire all’Amministrazione la valutazione del progetto nel suo complesso.

Il punto decisivo è l’asseverazione errata del progettista. Per il TAR, l’asseverazione non è un documento meramente formale e il progettista, sottoscrivendola, certifica sotto la propria responsabilità professionale che il progetto è conforme all’intero quadro normativo applicabile, comprese le normative di settore che incidono sull’attività edilizia.

Se l’asseverazione omette o nega l’esistenza di un vincolo paesaggistico rilevante, la PA viene privata di un presupposto essenziale per istruire correttamente la pratica. In questa situazione, la domanda resta formalmente configurabile, ma non può dirsi completa.

Secondo il TAR, l’erroneità dell’asseverazione non era un dato sopravvenuto, ma originario: l’Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR esisteva già al momento della presentazione dell’istanza e il PPTR era vigente. La successiva domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica non ha quindi fatto emergere un vincolo nuovo, ma ha confermato un profilo già rilevante sin dall’origine.


Di conseguenza risulta che, alla data del 31 dicembre 2021, l’istanza non era completa nel senso richiesto dall’art. 7 della L.R. Puglia 14/2009.

Modulistica digitale e obblighi del progettista

La società aveva sostenuto che il modulo digitale predisposto dal Comune non conteneva uno specifico campo riferito ai vincoli derivanti dal PPTR. Il TAR esclude però che tale circostanza possa limitare l’obbligo di asseverazione.

Il perimetro dell’obbligo di asseverazione è definito dalla legge e non dalla modulistica informatica: il modulo digitale ha funzione di semplificazione, ma non può restringere gli obblighi dichiarativi, ridurre l’ambito delle verifiche richieste al progettista o consentire l’omissione di dichiarazioni dovute.

L’inerzia del Comune può sanare l’errore dell’asseverazione?

La società aveva contestato anche il ritardo dell’Amministrazione, rimasta inerte per un lungo periodo dopo la presentazione dell’istanza.

Il TAR riconosce il dato fattuale dell’inerzia, ma ritiene che esso non incida sull’esito del giudizio.


Secondo il giudice, il procedimento edilizio è strutturato in modo da fare affidamento sull’asseverazione del progettista. Se il professionista dichiara l’assenza di vincoli paesaggistici, non può pretendersi che il Comune ripeta integralmente tutte le verifiche già certificate dal tecnico sotto la propria responsabilità.

L’inerzia del Comune, quindi, non ha creato né aggravato il vizio: la carenza che ha impedito di considerare completa l’istanza è stata ricondotta dal TAR all’errore contenuto nell’asseverazione del progettista.

Per tutte le ragioni esposte, il TAR respinge il ricorso.

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato allo schema di procedimento di rilascio del permesso di costruire. Per presentare una domanda completa e configurabile che consenta di valutare l’intervento e conservare i benefici previsti dalla normativa, può essere di supporto il software per la progettazione edilizia che permette non solo di progettare in maniera facile e veloce ma anche di ottenere automaticamente la documentazione necessaria per le diverse pratiche edilizie.



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 Stefania Spagnoletti

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