Il datore di lavoro può essere condannato per una misura ulteriore, individuata solo dopo l’infortunio?


Un contenitore cilindrico da circa 200 kg cade da un bancale movimentato con carrello elevatore. Il carrellista, invece di restare al posto di comando, scende dal mezzo per controllare la stabilità degli altri fusti. In quel momento viene colpito da un cilindro rimasto in bilico.

Da questa dinamica nasce la sentenza della Cassazione n. 22782/2026, che affronta un tema importante: quando la mancata adozione di una misura ulteriore, come la legatura dei fusti, può fondare la responsabilità penale del datore di lavoro?

La risposta della Corte non è automatica. Non basta dire, dopo l’infortunio, che una misura in più avrebbe reso l’operazione più sicura. Occorre verificare se quella misura fosse riconoscibile come doverosa prima dell’evento e se l’infortunio abbia concretizzato proprio il rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire.

Il caso

L’infortunio avviene all’interno di uno stabilimento industriale. Il lavoratore, addetto come operaio, sta movimentando con un muletto alcuni contenitori cilindrici contenenti ingredienti grezzi. I fusti, del peso di circa 200 kg ciascuno, sono collocati su un bancale in plastica.


Durante la movimentazione, uno dei contenitori si rovescia. Il lavoratore scende dal carrello elevatore per verificare la situazione degli altri fusti; uno di essi, rimasto in bilico, cade e lo colpisce.

Nei confronti del datore di lavoro viene contestata la violazione dell’art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/2008, in relazione al punto 3.1 dell’Allegato VI, per non aver predisposto modalità di carico e trasporto in sicurezza dei contenitori cilindrici e per non aver previsto sistemi di contenimento del carico.

Secondo i giudici di merito, la legatura dei fusti o l’uso di contenitori con sponde avrebbe evitato la perdita di stabilità del carico e, quindi, l’evento lesivo.

Il quadro normativo

L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature idonee e di adottare misure tecniche e organizzative affinché esse siano utilizzate in condizioni di sicurezza.

Nel caso dei carrelli elevatori e delle attrezzature per il sollevamento e la movimentazione dei carichi, assume rilievo l’Allegato VI del D.Lgs. 81/2008, che detta disposizioni specifiche sull’uso delle attrezzature di lavoro.


La Cassazione richiama in particolare il punto 3.1.4 dell’Allegato VI, secondo cui, quando sono presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza.

Se il conducente è a bordo del carrello, la regola cautelare positiva gli impone di non abbandonare il posto di comando durante la gestione del carico, soprattutto in una situazione di instabilità.

Nel processo era emerso che il lavoratore aveva ricevuto formazione sulla conduzione del carrello e che conosceva la direttiva aziendale di non scendere dal mezzo in caso di perdita di stabilità del carico, dovendo invece chiedere l’aiuto di altri addetti.

Le motivazioni della Cassazione

La Cassazione non esclude in astratto che il datore di lavoro possa essere tenuto a prevedere sistemi di legatura, contenimento o stabilizzazione del carico. Tuttavia, censura il ragionamento dei giudici di merito perché non avevano verificato correttamente il rapporto tra regola cautelare violata, rischio concretizzato ed evento lesivo.

Secondo la Corte, i giudici avevano individuato una regola cautelare già esistente: il carrellista non doveva lasciare la cabina di comando. Avevano anche dato atto che il lavoratore era formato e conosceva tale istruzione. Nonostante ciò, avevano ritenuto comunque insufficiente il sistema prevenzionistico aziendale, sostenendo che il datore avrebbe dovuto adottare anche ulteriori misure come la legatura dei fusti o l’uso di sistemi di contenimento.


Il problema, per la Cassazione, è che questa ulteriore regola cautelare è stata posta a carico del datore senza spiegare, in base a elementi concreti, perché fosse riconoscibile come doverosa prima dell’infortunio e perché fosse necessaria proprio per evitare il rischio che si è verificato.

La Cassazione censura anche un altro aspetto del ragionamento dei giudici di merito. La necessità di vincolare i fusti era stata giustificata richiamando anche la possibile tutela di terzi presenti nelle vicinanze del carico. Tuttavia, l’infortunio aveva riguardato il conducente del muletto, non un altro lavoratore o un soggetto interferente. Per questo, secondo la Corte, non si poteva fondare la responsabilità del datore su un rischio diverso da quello concretamente realizzatosi.

Non basta individuare a posteriori una misura più prudente

La Cassazione richiama il rischio di trasformare la responsabilità colposa in una responsabilità da posizione, cioè fondata sul solo ruolo di datore di lavoro.

Per affermare la responsabilità penale non basta dire, dopo l’infortunio, che una misura ulteriore avrebbe potuto rendere il lavoro più sicuro. Occorre dimostrare che quella misura fosse:

  • riconoscibile come necessaria prima dell’evento;
  • concretamente esigibile dal datore di lavoro;
  • riferita proprio al rischio che si è poi verificato;
  • causalmente idonea a evitare quell’evento.

Nel caso specifico, la Corte chiede al giudice del rinvio di verificare se l’istruzione di non scendere dal muletto fosse effettivamente adeguata oppure no. La responsabilità datoriale potrà essere confermata solo se emergeranno elementi concreti, ad esempio:


  • la difficoltà pratica di rispettare l’ordine di restare a bordo;
  • l’esistenza di una prassi aziendale di discesa dal mezzo in caso di carico instabile;
  • la prevedibilità che il carrellista intervenisse manualmente sui fusti;
    altre circostanze tali da rendere insufficiente la sola formazione e istruzione operativa.

In mancanza di questa verifica, la condanna rischia di fondarsi su una valutazione retrospettiva: poiché l’evento si è verificato, allora doveva esserci una misura ulteriore da adottare. Ed è proprio questo automatismo che la Cassazione censura.

Perché la condotta del lavoratore non chiude automaticamente il problema

La difesa aveva sostenuto che la discesa dal mezzo fosse un comportamento abnorme, tale da interrompere il nesso causale. La Cassazione, però, non definisce automaticamente abnorme la condotta del lavoratore.

Occorre capire se la discesa dal muletto fosse un’iniziativa davvero eccentrica rispetto al rischio governato dal datore oppure se fosse una reazione prevedibile a una situazione di instabilità del carico.

Se il lavoratore era stato formato, conosceva la regola e la regola era concretamente praticabile, la posizione del datore può risultare diversa. Se invece quella condotta era prevedibile, tollerata o resa probabile dall’organizzazione del lavoro, il datore resta chiamato a governare il rischio con misure ulteriori.


Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi gli articoli dedicati a: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenzaDVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi? e La movimentazione manuale dei carichi (MMC): guida alla valutazione del rischio. La sentenza conferma che la sicurezza nella movimentazione dei carichi deve essere progettata in modo concreto e coerente con il ciclo operativo reale. La valutazione dei rischi deve considerare non solo la guida del mezzo, ma anche la stabilità del carico, la forma dei materiali movimentati, il tipo di bancale, la possibilità di rotolamento o ribaltamento, l’eventuale presenza di altri lavoratori nell’area e le condotte prevedibili degli operatori. Per eseguire la valutazione del rischio da MMC, ti consiglio di utilizzare un software per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il Testo Unico per la Sicurezza.

 


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 Federica Fabrizio

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