Una vasca di fermentazione delle vinacce, un lavoratore addetto al riempimento, una prassi aziendale consolidata da anni e un rischio invisibile: l’anidride carbonica. È questo il quadro al centro della sentenza n. 22780/2026.
Il lavoratore era entrato nella vasca durante le operazioni di scarico e distribuzione delle vinacce, posizionandosi all’interno per manovrare la pulsantiera e uniformare il materiale con strumenti rudimentali. A causa dell’elevata concentrazione di anidride carbonica, perdeva i sensi e moriva per coma post-anossico. La Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati e confermato la responsabilità del datore di lavoro e del delegato alla sicurezza.
Il punto centrale della decisione è: un DVR meramente formale, che descrive la lavorazione o vieta genericamente una condotta, non è sufficiente se non governa ciò che accade davvero in azienda.
Il caso
Secondo la ricostruzione dei giudici, nella società era presente una prassi ultraventennale: durante la fase di riempimento e colmatura della vasca, il lavoratore non operava solo dall’esterno, ma entrava nella vasca per distribuire le vinacce con pala, forcone o tavola di legno. Questa modalità operativa era in contrasto con le procedure formalizzate nel DVR, ma risultava concretamente praticata e conosciuta.
La Corte evidenzia che il pericolo non era solo meccanico o legato alla movimentazione del prodotto. Il vero rischio era chimico/asfissiante: la fermentazione delle vinacce poteva generare concentrazioni pericolose di CO2, con rischio di anossia per il lavoratore presente nella vasca
Gli imputati avrebbero dovuto impedire l’accesso senza una verifica preventiva dell’atmosfera interna o senza un risanamento mediante ventilazione o altri mezzi idonei, secondo il quadro richiamato anche con riferimento all’art. 66 del D.Lgs. 81/2008.
Il quadro normativo: DVR, formazione, primo soccorso e ambienti pericolosi
La contestazione riguardava diversi obblighi del D.Lgs. 81/2008. Al datore di lavoro veniva addebitata la violazione dell’art. 16, comma 3, per omessa vigilanza sul corretto esercizio delle funzioni delegate; dell’art. 28, comma 2, per incompleta valutazione dei rischi; degli obblighi di formazione di cui all’art. 37; e degli obblighi di primo soccorso ed emergenza richiamati dall’art. 45.
La Corte richiede che il sistema sicurezza copra almeno questi aspetti:
- identificazione del rischio specifico di anossia da CO2;
- verifica preventiva dell’atmosfera interna alla vasca;
- divieto effettivo di accesso o procedura alternativa sicura;
- ventilazione/bonifica dell’ambiente;
- rilevatori gas e dispositivi di protezione respiratoria;
- procedura di emergenza e recupero del lavoratore;
- formazione e addestramento coerenti con la lavorazione reale.
La sicurezza non si esaurisce nel dire non entrare nella vasca: se l’operazione reale porta il lavoratore a entrare, il rischio deve essere valutato, proceduralizzato e tecnicamente presidiato.
Il DVR non può vietare sulla carta ciò che tollera nella pratica
L’aspetto più rilevante della sentenza è la distanza tra DVR formale e prassi operativa reale. La Cassazione definisce carente un documento di valutazione dei rischi che si limitava a descrivere le fasi di lavoro o a prevedere un generico divieto di ingresso, senza individuare una condotta alternativa e senza considerare il rischio di anossia derivante dall’inalazione di sostanze nocive, in particolare CO e CO2.
La Corte parla di procedure dal carattere meramente compilativo e cartolare, prive di una concreta pratica operativa e di misure di salvaguardia per il lavoratore impegnato nella vasca.
La valutazione dei rischi deve partire dalla lavorazione effettiva, non dalla lavorazione ideale. Se in azienda esiste una prassi ripetuta, anche non conforme al DVR, il datore di lavoro e i garanti della sicurezza devono intercettarla, eliminarla o trasformarla in una procedura sicura.
Responsabilità del datore di lavoro: la delega non elimina la vigilanza
Il datore di lavoro aveva delegato funzioni in materia di sicurezza. Tuttavia, la Corte ribadisce un principio già consolidato: la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del delegante. Questa vigilanza non significa controllo minuto e quotidiano di ogni singola lavorazione, ma controllo sulla complessiva gestione del rischio da parte del delegato.
Nel caso concreto, il datore non era tenuto a controllare ogni giorno come gli operatori distribuivano le vinacce, ma doveva predisporre verifiche strutturali, periodiche ed efficaci per accertare che il delegato avesse analizzato i rischi correlati alle procedure realmente seguite dai lavoratori.
La responsabilità datoriale è stata quindi collegata a due profili:
- mancata valutazione del rischio reale, perché il DVR non considerava adeguatamente il rischio anossia;
- mancata vigilanza sul delegato, perché il sistema aziendale non aveva intercettato una prassi pericolosa e risalente.
Responsabilità del delegato: deve intercettare le falle del sistema prevenzionistico
La Corte conferma anche la responsabilità del delegato alla sicurezza. Pur essendo vero che alcuni profili, come l’individuazione delle mansioni a rischio o la redazione del DVR, appartengono alla sfera datoriale, il delegato aveva una posizione centrale nell’individuazione delle concrete situazioni di pericolo.
Il suo compito era intercettare le falle del sistema prevenzionistico, segnalare le criticità al datore di lavoro e rimuovere le prassi difformi dal DVR. In particolare, secondo la Cassazione, il delegato avrebbe dovuto intervenire su una prassi ultraventennale che prevedeva la presenza del lavoratore in piedi sulle vinacce, senza dispositivi antiesalazione, con il solo casco e strumenti manuali.
Le carenze del DVR non paralizzano gli obblighi degli altri garanti. Se un rischio è concretamente percepibile, chi ha competenze e poteri in materia di sicurezza deve attivarsi.
Le motivazioni della Corte
La Cassazione rigetta i ricorsi perché ritiene corretta la motivazione della Corte d’Appello: il datore di lavoro non aveva adeguatamente vigilato sul delegato e non aveva assicurato che fossero valutati tutti i rischi reali della lavorazione, compreso il rischio ipossico derivante dall’ingresso nella vasca di fermentazione.
Il delegato alla sicurezza, a sua volta, non aveva intercettato ed eliminato una prassi aziendale consolidata, in contrasto con il DVR e priva di analisi del rischio chimico, rilevatori gas, dispositivi di respirazione e procedure di soccorso efficaci.
Per la Corte, la morte è stata correttamente ricondotta all’inalazione di anidride carbonica presente nell’ambiente di lavoro, con ipossia sistemica e arresto cardio-circolatorio, mentre le ipotesi alternative prospettate dalla difesa sono state ritenute meramente possibilistiche e non idonee a scalfire la ricostruzione causale.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi gli articoli dedicati: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza e DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi? Il DVR non può essere un documento generico, ma deve descrivere i rischi reali delle lavorazioni, le procedure operative, i ruoli e le misure di prevenzione effettivamente applicabili. Per gestire in modo corretto e aggiornato la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro puoi usare il software per la redazione di DVR.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/ambienti-confinati-e-dvr-vietare-laccesso-non-basta-se-la-prassi-e-tollerata/
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Federica Fabrizio
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