L’acustica forense assume un ruolo sempre più rilevante nei contenziosi edilizi, condominiali e ambientali. Rumori provenienti da attività produttive, impianti tecnologici, vicini, locali commerciali o difetti di isolamento acustico degli edifici possono generare controversie tecniche complesse, nelle quali il giudice ha spesso bisogno del supporto di un professionista qualificato.
In questo scenario si inseriscono le nuove linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedicate all’attività dell’ingegnere in materia di acustica forense. Il documento, predisposto dal Gruppo di Lavoro “Acustica” del CNI, nasce con l’obiettivo di fornire un riferimento operativo e metodologico ai professionisti chiamati a svolgere consulenze tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziale, sia come CTU, Consulenti Tecnici d’Ufficio, sia come CTP, Consulenti Tecnici di Parte.
Le Linee guida raccordano norme civilistiche, legislazione sull’inquinamento acustico, D.P.C.M. 5/12/1997, normativa UNI, CAM edilizia, prassi ministeriali e giurisprudenza e si concentrano su due grandi ambiti di contenzioso: le immissioni acustiche e i requisiti acustici passivi degli edifici.
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Acustica forense: cosa fa l’ingegnere
L’ingegnere che opera in acustica forense non svolge una semplice attività di consulenza tecnica, ma interviene in un contesto nel quale la valutazione scientifica deve essere utile alla decisione del giudice o alla tutela della parte assistita.
Nel caso del CTU, il professionista è un ausiliario del giudice. Il suo compito è accertare i fatti tecnici, rispondere ai quesiti formulati nel mandato e fornire una valutazione oggettiva, fondata su misure, analisi e riferimenti normativi corretti. Il CTU non decide se un rumore sia “tollerabile” in senso giuridico e non si sostituisce al giudice; deve invece descrivere il fenomeno acustico, misurarne l’entità, individuarne le caratteristiche e chiarire quali elementi tecnici possano essere rilevanti ai fini della controversia.
Il CTP, invece, opera nell’interesse della parte che lo ha incaricato, ma deve comunque mantenere autonomia tecnica e correttezza professionale. Le Linee guida CNI individuano due grandi aree di contenzioso:
- immissioni acustiche, tipicamente connesse all’art. 844 del Codice civile;
- requisiti acustici passivi degli edifici, con riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e alla normativa tecnica di settore.
La distinzione è essenziale: nel primo caso il tema centrale è la normale tollerabilità del rumore immesso da un fondo o da un’attività verso un altro soggetto, mentre, nel secondo caso l’oggetto dell’accertamento è la prestazione acustica dell’edificio o di suoi componenti: pareti, solai, facciate, impianti tecnologici.
CTU e CTP: l’importanza del quesito tecnico
Il documento in esame richiama gli articoli 61-64 del Codice di procedura civile e gli articoli 220-233 del Codice di procedura penale, che disciplinano rispettivamente consulenza tecnica e perizia.
Il CTU – Cconsulente Tecncico d’Ufficio – è ausiliario del giudice: il suo compito non è sostenere una parte, ma fornire una valutazione tecnica indipendente, fondata sugli atti di causa, sulle operazioni peritali autorizzate e sulle conoscenze specialistiche richieste dal quesito. Deve mantenere un comportamento imparziale, rispettoso ed equilibrato nei confronti delle parti, dei loro avvocati e dei consulenti tecnici coinvolti. Nell’esercizio dell’incarico, il CTU è tenuto anche a segnalare al giudice eventuali situazioni illecite emerse durante le attività peritali e al momento dell’accettazione dell’incarico, è opportuno che il CTU:
- dichiari di possedere le competenze specialistiche richieste per lo svolgimento della consulenza e, nei limiti del proprio ruolo, contribuisca alla corretta formulazione dei quesiti posti dal giudice;
- precisi che utilizzerà le tecniche di indagine e i parametri misurabili più idonei a rappresentare in modo chiaro la situazione oggetto di accertamento;
- specifichi che le eventuali misurazioni saranno eseguite in contraddittorio con le parti presenti, salvo diversa autorizzazione del giudice, concordata con le parti stesse.
Il CTP – Consulente Tecncico di Parte -, invece, assiste una parte processuale, partecipa alle operazioni peritali e può formulare osservazioni, istanze e rilievi critici. Anche il CTP, tuttavia, deve conservare autonomia tecnica: non può sostenere consapevolmente tesi false o scientificamente infondate.
In materia acustica questo principio assume particolare rilievo perché la scelta del metodo di misura può incidere in modo significativo sull’esito dell’accertamento. Il tecnico deve quindi motivare le proprie scelte: posizione dei microfoni, durata delle misure, condizioni di esercizio delle sorgenti, indicatori utilizzati, correzioni applicate, incertezza di misura e norme tecniche di riferimento.
Immissioni acustiche: tollerabilità, limiti pubblicistici e art. 844 c.c.
Nei rapporti tra privati il riferimento principale è l’art. 844 del Codice Civile, secondo cui il proprietario non può impedire le immissioni provenienti dal fondo vicino se queste non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi. Inoltre, la normale tollerabilità non è un dato puramente numerico e non coincide automaticamente con il rispetto o il superamento di un determinato limite amministrativo e la valutazione finale spetta al giudice, che deve considerare il contesto, le condizioni dei luoghi, la destinazione degli ambienti, la natura della sorgente e le caratteristiche del disturbo.
Il consulente tecnico, quindi, deve fornire al giudice una rappresentazione scientifica del fenomeno: livello sonoro, frequenza, durata, continuità, eventuale impulsività, componenti tonali, intrusività e rapporto con il rumore di fondo.
Rumore intrusivo: il ruolo della UNI/TS 11844:2022
Tra i temi più significativi delle linee guida vi è il rumore intrusivo. La UNI/TS 11844:2022 fornisce procedure per misurare e analizzare il rumore prodotto da una o più sorgenti specifiche all’interno di uno scenario acustico. Il concetto di intrusività è particolarmente utile perché consente di valutare quanto una sorgente sonora sia riconoscibile e distinguibile rispetto al contesto acustico esistente.
Le linee guida evidenziano però un aspetto da non trascurare: la UNI/TS 11844 è uno strumento tecnico aggiuntivo, non sostituisce l’art. 844 c.c. e non definisce la tollerabilità giuridica. La detectability, cioè la riconoscibilità o intrusività del segnale sonoro, non deve essere confusa con la tollerabilità giuridica dell’immissione.
Danni da rumore: non solo apparato uditivo
Il documento richiama anche gli effetti del rumore sulla salute e sul benessere delle persone e l’esposizione sonora può produrre danni uditivi, come tinnitus, innalzamento temporaneo della soglia uditiva o perdita permanente dell’udito, ma può anche generare effetti extrauditivi. Tra questi rientrano disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, affaticamento, stress, alterazioni del riposo, riduzione della comunicazione e possibili ricadute sul comportamento. In ambito forense questi elementi assumono rilievo quando il contenzioso non riguarda solo la misurazione del rumore, ma anche la valutazione del disturbo e degli eventuali danni alla persona.
Requisiti acustici passivi degli edifici
Il secondo grande ambito affrontato dalle linee guida riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici. Si tratta delle prestazioni che un edificio deve garantire in opera in termini di isolamento dai rumori aerei, isolamento di facciata, isolamento dal rumore di calpestio e controllo della rumorosità degli impianti tecnologici.
Il riferimento principale resta il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che individua i requisiti acustici passivi degli edifici e i limiti prestazionali in funzione della destinazione d’uso.
Il decreto considera cinque grandezze fondamentali:
- potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti;
- isolamento acustico standardizzato di facciata;
- livello di rumore di calpestio normalizzato;
- livello sonoro massimo degli impianti a funzionamento discontinuo;
- livello equivalente degli impianti a funzionamento continuo.
Le prestazioni acustiche devono proteggere la singola unità immobiliare dai rumori provenienti dall’esterno, da altre unità immobiliari e dagli impianti. L’indirizzo oggi consolidato è che i requisiti acustici passivi si applicano:
- ai nuovi edifici;
- agli interventi di ristrutturazione che incidono sugli elementi soggetti a prestazione acustica;
- ai nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti;
- ai frazionamenti, quando vengono realizzati nuovi elementi di separazione tra unità immobiliari;
- agli edifici a destinazione mista, applicando i requisiti pertinenti alle diverse destinazioni d’uso o, nei casi incerti, quelli più restrittivi.
Edilizia privata, edilizia pubblica e CAM
Le linee guida distinguono tra edilizia privata ed edilizia pubblica. Nel primo caso trovano applicazione il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, la legge quadro sull’inquinamento acustico, eventuali leggi regionali e regolamenti edilizi locali.
Per gli edifici pubblici, invece, in aggiunta a quanto richiesto per l’edilizia privata, occorre considerare anche il D.M. 24/11/2025 c.d. CAM edilizia 2025, che introduce ulteriori prescrizioni in materia di prestazioni e comfort acustico.
Il D.M. 24/11/2025 – criterio 2.3.10 – fornisce specifiche indicazioni operative al progettista in materia di benessere e confort acustico. In particolare, tale criterio dovrà essere applicato per i progetti di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria.
Il criterio richiede che il progetto garantisca adeguate prestazioni acustiche per pareti, solai, facciate e impianti, assumendo come riferimento almeno la classe II della UNI 11367, fatti salvi i requisiti minimi previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Qualora le diverse disposizioni prevedano valori differenti, devono essere rispettati quelli più restrittivi.
Particolare attenzione è prevista per alcune destinazioni d’uso: ospedali e case di cura devono raggiungere livelli prestazionali più elevati, mentre gli edifici scolastici devono rispettare i valori indicati dalla UNI 11532-2 per requisiti acustici passivi e comfort interno.
Negli interventi su edifici esistenti, il criterio si applica soprattutto quando le opere riguardano elementi di separazione tra ambienti o la realizzazione di nuove partizioni e impianti. Per manutenzioni ordinarie e straordinarie deve essere assicurato, ove possibile, il miglioramento delle prestazioni acustiche esistenti; quando ciò non sia tecnicamente possibile o sia impedito da vincoli, deve essere almeno garantito il mantenimento dei requisiti preesistenti.
La verifica avviene attraverso la relazione CAM di progetto, la relazione acustica previsionale e, in fase finale, una relazione di collaudo basata su misure in opera eseguite da un tecnico competente in acustica.
In caso di conflitto tra diverse disposizioni, il criterio da seguire è quello più restrittivo. Per scuole, ospedali, case di cura e ambienti collettivi, il tema non riguarda solo l’isolamento dai rumori, ma anche la qualità acustica interna e il benessere degli utenti.
Approfondimenti
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Alfonso Roma
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