Amianto: cosa cambia con la direttiva UE 2023/2668


L’INAIL ha pubblicato un nuovo fact sheet dedicato alla direttiva europea 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto.

Il documento sintetizza le principali novità introdotte a livello europeo e recepite in Italia con il d.lgs. 213/2025, che modifica il Titolo IX, Capo III del d.lgs. 81/2008.

La direttiva europea 2023/2668 e il recepimento italiano con il d.lgs. 213/2025 rafforzano in modo significativo il sistema di prevenzione contro i rischi da esposizione all’amianto.

Il nuovo quadro normativo punta a ridurre al minimo l’esposizione, ampliare la platea delle attività soggette a controllo, migliorare la qualità delle misurazioni, rendere più stringenti formazione e uso dei DPI e garantire una maggiore tracciabilità sanitaria dei lavoratori esposti.

Per imprese e tecnici della sicurezza, il messaggio operativo è chiaro: il rischio amianto deve essere valutato in modo preventivo e sistematico, non solo nei cantieri di bonifica, ma in tutte le attività in cui la presenza di materiali contenenti amianto, anche non immediatamente evidente, possa generare esposizione professionale.

Prima di avviare interventi su edifici, impianti, infrastrutture, mezzi di trasporto o aree geologicamente compatibili con la presenza di amianto naturale, sarà necessario rafforzare le verifiche documentali e tecniche, aggiornare la valutazione dei rischi, predisporre notifiche complete, pianificare misure di confinamento e decontaminazione, garantire DPI adeguati e assicurare formazione mirata.

Le imprese devono inoltre prestare attenzione alla tracciabilità dei lavoratori esposti, anche nei casi di esposizione sporadica e di debole intensità, con conseguente gestione della sorveglianza sanitaria e dell’inserimento nel Registro degli esposti.

Perché la nuova direttiva sull’amianto è importante

L’amianto resta una delle principali criticità per la salute occupazionale in Europa. La Commissione europea stima che nei Paesi membri siano esposti all’amianto tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori. La maggior parte delle esposizioni è oggi sporadica e a bassa intensità, ma il rischio permane soprattutto nelle attività che interessano edifici, impianti, infrastrutture, mezzi di trasporto e materiali realizzati prima dei divieti nazionali di utilizzo dell’amianto.

Il pericolo non riguarda più solo i classici cantieri di bonifica. Dopo la messa al bando dell’amianto nell’Unione europea, il rischio si concentra soprattutto nelle attività di rimozione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione e demolizione, ma anche nella gestione dei rifiuti contenenti amianto e nella movimentazione accidentale di materiali contaminati.

La nuova disciplina si inserisce inoltre nel contesto della cosiddetta “ondata di ristrutturazioni” promossa dal Green Deal europeo: l’aumento degli interventi sul patrimonio edilizio esistente può infatti incrementare le occasioni di esposizione se non vengono effettuate adeguate verifiche preventive.

Le tre forme di esposizione: attiva, passiva e secondaria

Una delle novità evidenziate dall’INAIL riguarda la classificazione delle principali tipologie di esposizione all’amianto.

La prima è l’esposizione attiva, tipica dei lavoratori che manipolano direttamente materiali contenenti amianto, ad esempio nei cantieri di bonifica.

La seconda è l’esposizione passiva, che interessa i lavoratori presenti nelle vicinanze di chi effettua attività di manipolazione o che operano in edifici nei quali sono presenti materiali contenenti amianto degradati.

La terza è l’esposizione secondaria, che può riguardare soggetti che inalano fibre trasportate fuori dall’ambiente di lavoro da persone professionalmente esposte, ad esempio tramite indumenti, capelli o altri vettori contaminati.

Questa distinzione è rilevante perché amplia la visione del rischio: la tutela non riguarda solo chi interviene direttamente sull’amianto, ma anche chi può essere esposto indirettamente durante lavorazioni interferenti o in ambienti contaminati.

Campo di applicazione più ampio

La direttiva 2023/2668 estende e chiarisce il campo di applicazione della normativa. Le nuove disposizioni si applicano a tutte le attività lavorative in cui vi sia un rischio per la salute dei lavoratori derivante o potenzialmente derivante dall’esposizione all’amianto.

INAIL evidenzia in particolare tre ambiti nei quali l’applicazione assume rilievo operativo:

  1. lavori di ristrutturazione e demolizione di edifici costruiti prima del bando nazionale dell’amianto e delle relative proroghe;
  2. attività estrattive e di scavo in presenza di pietre verdi o litologie contenenti amianto naturale, come cave, gallerie, tunnelling ferroviario e autostradale, movimentazione di terre e rocce da scavo;
  3. attività di lotta antincendio e gestione delle emergenze, anche in eventi naturali estremi, quando i lavoratori possono essere esposti a polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto.

Per imprese e tecnici questo significa che la valutazione del rischio amianto deve essere considerata anche in contesti non tradizionalmente associati alla bonifica, ogni volta che le condizioni dell’edificio, dell’impianto, del terreno o del materiale lavorato possano far presumere la presenza di amianto.

Obbligo di valutazione preventiva e priorità alla rimozione

Per qualsiasi attività che possa comportare esposizione a polveri provenienti da amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori.

La direttiva attribuisce priorità alla rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica. Questo principio incide direttamente sulla fase di progettazione degli interventi: prima di avviare lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione occorre acquisire informazioni sulla presenza o sulla possibile presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili e negli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale.

In caso di materiali contenenti amianto non identificati prima dell’avvio dei lavori, se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati e abbiano rilasciato polvere, le lavorazioni devono cessare immediatamente. La ripresa delle attività nell’area interessata è possibile solo dopo l’adozione di misure adeguate a protezione dei lavoratori.

Notifica all’organo di vigilanza: quali informazioni devono essere indicate

Prima dell’inizio di lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, gestione dei rifiuti, attività estrattive o scavi in pietre verdi con possibile esposizione professionale ad amianto, il datore di lavoro deve presentare una notifica all’organo di vigilanza territorialmente competente.

La notifica deve contenere almeno:

  • ubicazione del cantiere e delle aree specifiche di intervento;
  • tipo e quantitativi di amianto manipolati;
  • attività e procedimenti applicati;
  • misure per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori;
  • modalità di smaltimento dei rifiuti;
  • eventuale ricambio d’aria nei lavori in ambienti confinati;
  • numero dei lavoratori interessati;
  • elenco dei lavoratori assegnabili al sito;
  • certificati individuali di formazione;
  • data dell’ultima visita medica periodica;
  • data di inizio e durata prevista dei lavori;
  • misure adottate per limitare l’esposizione;
  • elenco dei dispositivi di protezione da utilizzare.

L’INAIL osserva che la nuova notifica presenta contenuti molto simili a quelli del Piano di lavoro amianto previsto dal d.lgs. 81/2008 prima del recepimento della direttiva.

Limite di esposizione più severo: da 0,1 a 0,01 fibre/cm³

Una delle novità più significative riguarda l’abbassamento del valore limite di esposizione professionale all’amianto.

Il limite passa da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo: un valore dieci volte inferiore rispetto al precedente. La direttiva prevede inoltre un’evoluzione delle metodiche di misurazione.

Il valore di 0,01 fibre/cm³ può essere misurato con microscopia ottica in contrasto di fase; tuttavia, dal 21 dicembre 2029 i livelli di amianto dovranno essere misurati con microscopia elettronica a scansione o a trasmissione, metodiche più sensibili rispetto alla microscopia ottica.

Dal 21 dicembre 2029 il valore limite rimarrà pari a 0,01 fibre/cm³, ma dovranno essere conteggiate anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, misurate rispetto a una media ponderata nel tempo di 8 ore. Ciò consentirà di considerare anche fibre ultrasottili non rilevabili con le tecniche meno sensibili.

DPI, formazione e addestramento

Il fact sheet INAIL richiama l’obbligo per i lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto di utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati.

La formazione diventa un elemento centrale della prevenzione. Deve essere obbligatoria, conforme a requisiti minimi di qualità e adattata alla mansione, ai compiti e ai metodi di lavoro specifici. Particolare attenzione è dedicata ai DPI di terza categoria e al relativo addestramento all’uso.

Per i lavoratori impegnati in attività di demolizione o rimozione dell’amianto è prevista anche una formazione sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchine finalizzate a contenere l’emissione e la dispersione delle fibre durante le lavorazioni.

Esposizioni sporadiche e di debole intensità: cosa cambia

Il documento INAIL segnala una modifica importante per le esposizioni sporadiche e di debole intensità. Le semplificazioni autorizzative restano valide per quanto riguarda l’autorizzazione a procedere, ma non si applicano più alla registrazione dell’esposizione e alla sorveglianza medica.

In pratica, ogni lavoratore esposto ad amianto o a materiali contenenti amianto, anche in caso di esposizione di debole intensità, deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e inserito nel Registro degli esposti.

Si tratta di un passaggio rilevante per le imprese, perché amplia il numero dei lavoratori da tracciare e sottoporre a controllo sanitario. Allo stesso tempo, la misura consente una migliore ricostruzione dell’anamnesi lavorativa in caso di future patologie asbesto-correlate.

Registro delle malattie professionali correlate all’amianto

La direttiva prevede che gli Stati membri tengano un registro di tutti i casi diagnosticati di malattie professionali correlate all’amianto, non più soltanto dei mesoteliomi.

Ciò comporta l’inserimento nel registro di tutte le patologie asbesto-correlate indicate dalla direttiva, con un ampliamento della tracciabilità sanitaria e statistica dei casi.

Approfondimenti

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 Sergio Volpe

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