La sospensione dei lavori avviene quando durante l’esecuzione dell’opera si presentano situazioni tali da impedire la prosecuzione dei lavori a regola d’arte, quali circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, o condizioni di necessità o pubblico interesse. In questi casi i lavori vengono interrotti affinché si possa ovviare alle cause della sospensione.
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Che cos’è la sospensione dei lavori negli appalti pubblici?
La sospensione dei lavori è l’interruzione temporanea dell’esecuzione dell’opera quando i lavori non possono proseguire utilmente e a regola d’arte. Nel Codice dei contratti pubblici, la sospensione è ammessa solo in presenza di presupposti specifici e deve essere documentata con atti formali. In pratica, la sospensione dei lavori può essere disposta quando durante l’esecuzione si presentano situazioni tali da impedire la prosecuzione ordinata dell’intervento. Le cause tipiche sono:
| Causa | Effetto operativo |
|---|---|
| Circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula | I lavori non possono proseguire utilmente a regola d’arte |
| Ragioni di necessità o pubblico interesse | La sospensione è disposta per esigenze superiori dell’amministrazione |
| Forza maggiore o cause imprevedibili | Può derivarne anche una sospensione parziale |
| Cause tecniche gravi nei lavori sopra soglia | Può intervenire il collegio consultivo tecnico |
La sospensione non è quindi un semplice fermo cantiere “di fatto”: deve essere motivata, verbalizzata, comunicata e gestita secondo le regole previste dal Codice.
Qual è la normativa sulla sospensione dei lavori?
La sospensione lavori negli appalti pubblici è disciplinata principalmente dall’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.14, art. 8, che regola contenuto del verbale, danni e adempimenti della direzione lavori.
I riferimenti principali sono:
Il nuovo Codice degli appalti disciplina in modo specifico chi può sospendere, come redigere il verbale, quando riprendere i lavori, quando concedere proroghe, quando l’esecutore può chiedere la risoluzione e quali danni possono essere riconosciuti in caso di sospensione illegittima.
Chi dispone la sospensione dei lavori: direttore dei lavori o RUP?
In via ordinaria la sospensione dei lavori è disposta dal direttore dei lavori, che redige il verbale di sospensione con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, ove possibile, e lo trasmette al RUP entro 5 giorni. In alcuni casi, però, la sospensione è disposta direttamente dal RUP.
| Soggetto | Quando interviene | Documento/azione |
|---|---|---|
| Direttore dei lavori | Regola generale, quando ricorrono circostanze che impediscono l’esecuzione a regola d’arte | Verbale di sospensione |
| RUP | Ragioni di necessità o pubblico interesse | Disposizione di sospensione |
| RUP con CCT | Lavori pubblici pari o superiori alle soglie dell’art. 14, nei casi previsti | Parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito |
Sussistono delle situazioni in cui la sospensione viene disposta dal RUP, nel dettaglio:
- per ragioni di necessità o pubblico interesse;
- per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o sopra soglia (art. 14 del codice appalti), dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.
Soggetti che dispongono la sospensione dei lavori
Nel caso di lavori sopra soglia, inoltre, se la sospensione è dettata da gravi ragioni di ordine tecnico, entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori o della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. In tal caso la pronuncia assume efficacia di lodo contrattuale.
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Quando serve il collegio consultivo tecnico per sospendere i lavori?
Per lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie dell’art. 14 del Codice, la sospensione nei casi previsti dall’art. 121 richiede l’intervento del RUP dopo l’acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.
Se la sospensione nei lavori sopra soglia dipende da gravi ragioni di ordine tecnico, il collegio consultivo tecnico accerta l’esistenza della causa tecnica legittimante e indica come proseguire l’intervento. La funzione del CCT è ridurre il rischio di blocchi ingiustificati e fornire una valutazione tecnica tempestiva sulle modalità di prosecuzione.
Verbale di sospensione lavori
Il verbale di sospensione dei lavori viene redatto generalmente dal direttore dei lavori, quando ricorrano le circostanze sopra indicate. Il verbale di sospensione lavori deve indicare le ragioni dell’interruzione, lo stato di avanzamento delle opere, le cautele per la ripresa, il personale impiegato e i mezzi d’opera presenti in cantiere al momento della sospensione. Questi elementi sono previsti dall’art. 8 c.1 dell’Allegato II.14 del codice appalti:
- le ragioni che hanno determinato l’interruzione;
- lo stato di avanzamento dei lavori;
- le opere la cui esecuzione rimane interrotta;
- le cautele adottate per consentire la ripresa e l’ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato;
- i mezzi d’opera presenti in cantiere.
Un verbale incompleto può generare criticità nella gestione delle riserve, nella quantificazione dei danni, nella definizione del nuovo termine contrattuale e nella prova delle condizioni effettive del cantiere.

Verbale di sospensione lavori
Quali sono i compiti del D.L. durante la sospensione?
Durante la sospensione, il direttore dei lavori deve effettuare visite periodiche in cantiere, verificare lo stato delle opere, controllare presenza di manodopera e macchinari e impartire le disposizioni necessarie a evitare danni e facilitare la ripresa.
Le attività operative del direttore dei lavori includono:
- accertare le condizioni delle opere sospese;
- verificare l’eventuale presenza di personale e mezzi;
- limitare macchinari e manodopera alla misura strettamente necessaria;
- impartire disposizioni conservative;
- prevenire danni alle opere già eseguite;
- agevolare la ripresa dei lavori appena cessano le cause della sospensione.
Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo che non sia dipesa da:
- circostanze speciali che impediscono che i lavori procedano utilmente a regola d’arte;
- ragioni di necessità o pubblico interesse;
- circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore.

Compiti del D.L. durante la sospensione
Ordinanza Cassazione 8716/2026: cantiere fermo, quando la sospensione dei lavori attiva la responsabilità del Comune per danni all’impresa
La Cassazione (ord. n. 8716/2026) ribadisce che la sospensione illegittima dei lavori pubblici comporta il diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni. Le voci riconosciute includono spese generali, mancato utile e ulteriori oneri, liquidabili anche in via forfettaria secondo i parametri normativi. Tale meccanismo opera come clausola legale di predeterminazione del danno, senza necessità di prova analitica puntuale. Resta però il potere del giudice di ridurre equitativamente il risarcimento se l’impresa è rimasta inerte e non ha contenuto i costi. La pronuncia riguarda una vicenda regolata dalla disciplina previgente, ma resta utile come orientamento giurisprudenziale in materia di sospensione illegittima e risarcimento dell’appaltatore. Leggi l’approfondimento.
Quando si parla di sospensione parziale dei lavori?
La sospensione parziale dei lavori si verifica quando solo alcune lavorazioni sono impedite da cause imprevedibili o forza maggiore, mentre altre parti dell’opera possono proseguire regolarmente. In questi casi l’esecutore continua le attività eseguibili e la sospensione riguarda solo le lavorazioni non eseguibili.
In queste circostanze l’esecutore prosegue solo le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori per quelle non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, si applica la disciplina prevista dall’art. 121, comma 3.
La sospensione parziale deve essere formalizzata in apposito verbale, indicando con precisione:
| Elemento | Perché è importante |
|---|---|
| Lavorazioni sospese | Delimita l’effetto temporale e contabile della sospensione |
| Lavorazioni proseguibili | Evita un fermo totale non necessario |
| Cause della sospensione parziale | Motiva la legittimità dell’interruzione |
| Mezzi e personale coinvolti | Serve per eventuali riserve e danni |
| Impatto sul cronoprogramma | Incide su proroghe e nuovo termine contrattuale |
Per lavori di opere pubbliche pari o superiori alle soglie dell’art. 14, la sospensione parziale segue le regole previste dall’art. 121, comma 3, del Codice.
Come funziona la ripresa dei lavori dopo la sospensione?
La sospensione permane il tempo strettamente necessario. Cessate le cause, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione del RUP di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori.
l verbale di ripresa lavori deve:
- essere redatto dal direttore dei lavori;
- essere sottoscritto anche dall’esecutore;
- riportare il nuovo termine contrattuale;
- documentare la cessazione delle cause di sospensione;
- consentire la prosecuzione ordinata dell’appalto.
Tale verbale viene sottoscritto anche dall’esecutore e riporta il nuovo termine contrattuale. Se l’esecutore ritiene che le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori siano cessate, ma il RUP non ha disposto la ripresa dei lavori, l’esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Quando l’esecutore può chiedere una proroga?
L’esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l’ultimazione appena avvenuta cosicché quest’ultimo possa procedere subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori non siano stati ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante.
L’esecutore può chiedere un proroga nel caso in cui non riesca ad ultimare i lavori nel termine fissato, per cause a lui non imputabili, purché ciò avvenga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea si tiene conto anche del parere del collegio consultivo tecnico.
Quando la sospensione dei lavori può portare alla risoluzione del contratto?
Se la sospensione si protrae per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori , o comunque superiore a sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; in più, se la stazione appaltante si oppone, ha diritto alla rifusione degli oneri ulteriori derivanti dalla maggiore durata della sospensione.
La sospensione non può durare più di 60 giorni nel caso in cui, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore. Trascorso inutilmente tale termine, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto.
Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori a pena di decadenza; è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori se la contestazione riguarda la sola durata. Se l’esecutore non firma i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà avviso all’ANAC; in caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante.
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Sospensione superiore a 1/4 della durata contrattuale | L’esecutore può chiedere la risoluzione |
| Sospensione superiore a 6 mesi complessivi | L’esecutore può chiedere la risoluzione |
| Opposizione della stazione appaltante | Diritto agli oneri ulteriori da maggiore durata |
| Consegna sospesa per ragioni non di forza maggiore oltre 60 giorni | L’esecutore può chiedere il recesso |
Quando la sospensione illegittima dà diritto al risarcimento?
L’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, se le sospensioni totali o parziali dei lavori non sono dettate da:
- circostanze speciali che impediscono che i lavori procedano utilmente a regola d’arte;
- ragioni di necessità o pubblico interesse;
- circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore.
Al riguardo, il risarcimento dovuto all’esecutore è quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 c.c. e secondo i seguenti criteri individuati dall’art. 8 c.2 dell’allegato II.14 del codice appalti:
- Osgi,max = 0,65 · (Ic – Ui – Sg) · gsosp / Tcontr;
- Osgi,max = limite massimo per il risacimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere;
- Ic = importo contrattuale;
- Ui = utile di impresa = 10% Ic;
- Sg = spese generali = 15% Ic;
- Tcontr = tempo contrattuale;
- gsosp= giorni sospensione;
- lesione dell’utile nella misura pari agli interessi legali di mora computati sulla percentuale del 10 %, per la durata dell’illegittima sospensione;
- mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte, riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;
- determinazione dell’ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.
Sospensione dei lavori: workflow
Di seguito ti propongo un diagramma di flusso con le attività e i documenti relativi alla sospensione di dei lavori.

Workflow sospensione lavori
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sospensione-lavori-codice-appalti/
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Natascia Martinelli
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