La fascia di rispetto è un’area limitrofa a beni pubblici o strade, dove sono imposti vincoli che vietano o limitano fortemente la costruzione per proteggere l’interesse pubblico. Questi vincoli possono riguardare diverse categorie. Ecco le tipologie, le normative di riferimento e le opere ammesse in questa zona.
Il mancato rispetto delle fasce di rispetto comporta diverse conseguenze legali e sanzioni. Per evitare rischi legali e garantire la conformità alle distanze previste, risulta vantaggioso progettare con il supporto di un software avanzato di progettazione edilizia, che ti consente di ottenere planimetrie dettagliate e facilita l’integrazione armoniosa della costruzione nel contesto circostante.
Cosa sono le fasce di rispetto?
Le fasce di rispetto sono aree specifiche in prossimità di beni pubblici o di interesse pubblico, dove sono imposte restrizioni significative all’edificazione. Queste restrizioni hanno lo scopo di tutelare la sicurezza pubblica, l’ambiente e il patrimonio culturale.
Le fasce di rispetto possono essere considerate sia come zone fisiche che come norme legali che limitano i diritti di proprietà, in particolare il diritto di costruire.
Tipologie di fasce di rispetto
Esistono diverse tipologie di fasce di rispetto, tra cui:
- fasce di rispetto stradale: si applicano lungo le strade e autostrade;
- fasce di rispetto ferroviarie: riguardano le aree adiacenti alle ferrovie;
- fasce di rispetto cimiteriali: limitano le costruzioni vicino ai cimiteri;
- fasce di rispetto per aeroporti: regolano le aree circostanti gli aeroporti;
- fasce per acque pubbliche: impongono restrizioni vicino a corsi d’acqua.
Fascia di rispetto stradale
Quando si parla di fascia di rispetto stradale, si fa riferimento a quella zona di terreno che circonda le strade, autostrade, ferrovie e altre infrastrutture di trasporto, destinata a garantire la sicurezza pubblica, la protezione ambientale e il corretto sviluppo urbanistico.
Le fasce di rispetto stradale sono definite dalla normativa nazionale per prevenire la costruzione di edifici o altre strutture troppo vicine alle infrastrutture, minimizzando rischi legati alla sicurezza stradale e garantendo la preservazione del paesaggio.
Queste zone sono disciplinate principalmente dal Codice della Strada e dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01), che stabiliscono i criteri e i limiti per le costruzioni, le ristrutturazioni e gli interventi in prossimità delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Le strade sono suddivise in sei categorie principali:
- autostrade (Tipo A);
- strade extraurbane principali (Tipo B);
- strade extraurbane secondarie (Tipo C);
- strade urbane di scorrimento (Tipo D);
- strade urbane di quartiere (Tipo E);
- strade locali (Tipo F).
Le distanze minime consentite per costruire rispetto alle strade sono le seguenti:
- fuori dai centri abitati:
- 60 m per le strade di tipo A;
- 40 m per le strade di tipo B;
- 30 m per le strade di tipo C;
- 20 m per le strade di tipo F;
- 10 m per le “strade vicinali”;
- dentro i centri abitati:
- 30 m per le strade di tipo A;
- 20 m per le strade di tipo D.
Non sono stabilite distanze minime per le strade di tipo E ed F.
Opere ammesse in fasce di rispetto stradale
Queste fasce sono generalmente inedificabili, il che significa che non possono essere utilizzate per costruzioni o altre attività edificatorie, ma ci sono eccezioni e specifiche normative che ne regolano l’uso.
Tra le opere permesse all’interno delle fasce di rispetto si trovano:
- piste ciclopedonali: percorsi sicuri per pedoni e ciclisti;
- parcheggi: aree dedicate alla sosta dei veicoli, utili per migliorare la viabilità;
- barriere antirumore: soluzioni per ridurre l’inquinamento acustico causato dal traffico;
- impianti di distribuzione carburante: stazioni di servizio che rispettano criteri di sicurezza e distanza definiti dalla normativa.
Fasce di rispetto autostradale
Le fasce di rispetto autostradale sono aree di protezione stabilite dalla normativa per garantire la sicurezza della circolazione e la manutenzione delle infrastrutture stradali. Queste fasce sono caratterizzate da un divieto assoluto di edificabilità, che si applica sia alle nuove costruzioni che agli ampliamenti o ricostruzioni di edifici esistenti.
All’interno di questa fascia non sono ammesse nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti di edifici esistenti. Inoltre, anche opere minori, come sopraelevazioni, sono soggette a questo divieto, rendendo la fascia un’area completamente inedificabile.
Opere ammesse in fascia di rispetto autostradale
La sentenza n. 536/2019 del TAR Emilia Romagna ha confermato il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto autostradali. Nel caso in esame, una società, dopo l’ampliamento della terza corsia dell’autostrada A14, si è vista respingere il progetto di arretramento di una pista di karting situata nella fascia di rispetto. Contestando la decisione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della società Autostrade, la società ha sostenuto che le norme non si applicano alla pista, non essendo un’opera sopraelevata pericolosa per la circolazione. Tuttavia, il TAR ha rigettato il ricorso, sottolineando che il divieto non si limita alla prevenzione di ostacoli fisici per la sicurezza, ma mira a garantire al concessionario lo spazio necessario per manutenzioni, cantieri e opere accessorie, senza eccezioni per la tipologia delle costruzioni.
Fascia di rispetto ferroviario
La fascia di rispetto ferroviario rappresenta un’area dedicata a tutelare sia le infrastrutture ferroviarie che la sicurezza pubblica. Essa è regolamentata principalmente dal D.P.R. 753/1980, che definisce le distanze minime da rispettare per la costruzione di edifici o manufatti nei pressi delle linee ferroviarie.
In base all’articolo 49, non è permesso costruire, ricostruire o ampliare edifici o strutture di qualsiasi tipo a meno di 30 metri, misurati in orizzontale, dal bordo più vicino della ferrovia.
Art. 49 – D.P.R. 753/1980
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell’art. 1.
Per quanto riguarda tramvie, metropolitane e funicolari su rotaia, il limite è ridotto a 6 metri dalla rotaia più vicina, sempre misurati in orizzontale. Inoltre, in alcuni casi, questa distanza deve essere aumentata, in modo che le costruzioni non siano mai a meno di 2 metri dal bordo di scarpate o dal piede di rilevati (cioè le pendenze o le basi dei terrapieni della ferrovia).
Inoltre, l’articolo 56 stabilisce che non è possibile depositare materiali entro 6 metri dalla ferrovia, con un limite di 20 metri per materiali infiammabili.
Art. 56 – D.P.R. 753/1980
Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.
Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.
La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.
Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell’art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.
Pur imponendo restrizioni severe, la fascia di rispetto è caratterizzata da un vincolo di inedificabilità relativa, che consente deroghe solo in casi eccezionali. Tali eccezioni devono rispettare i criteri di sicurezza e compatibilità con le infrastrutture e possono essere autorizzate esclusivamente dalle autorità competenti, come la Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
Sentenza Tar Emilia Romagna
Un interessante caso giuridico a riguardo è la sentenza n. 195/2018 del Tar Emilia Romagna che ha respinto il ricorso di una società proprietaria di un fabbricato situato a soli 6,60 metri dai binari ferroviari, che contestava l’annullamento, da parte del Comune, della concessione edilizia in sanatoria precedentemente rilasciata. Il Tar ha confermato la legittimità della revoca, basandosi sul vincolo di inedificabilità relativo stabilito dal D.P.R. 753/1980, che vieta la costruzione entro 30 metri dai binari salvo deroghe, concesse solo in casi eccezionali e previa valutazione discrezionale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Nel caso specifico, RFI aveva negato la deroga, evidenziando che la distanza insufficiente comprometteva la sicurezza pubblica, ostacolava manutenzioni e ampliamenti e rendeva difficoltosi eventuali interventi di emergenza. Pertanto, l’annullamento della sanatoria è stato ritenuto necessario per la tutela della sicurezza ferroviaria e l’interesse pubblico.
Fascia di rispetto per aeroporti
Le fasce di rispetto aeroportuali sono aree circostanti gli aeroporti create per garantire la sicurezza della navigazione aerea e prevenire la costruzione di ostacoli che possano interferire con le operazioni di volo. Regolate da normative specifiche, queste zone impongono limiti sia alla costruzione che all’altezza degli edifici.
Fino a 300 metri dal perimetro dell’aeroporto, l’altezza massima consentita cresce di un metro ogni sette metri di distanza, mentre nelle aree di decollo e atterraggio non sono ammessi ostacoli di alcuna altezza entro questo raggio.
Tra 300 metri e 3 chilometri, l’altezza massima degli edifici è di 45 metri rispetto al livello medio della pista.
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) definisce le zone soggette a vincolo, specificando le limitazioni in base alle esigenze di sicurezza, e i comuni sono tenuti ad adeguare i loro piani urbanistici alle mappe di vincolo fornite.
Fasce di rispetto cimiteriali
La fascia di rispetto cimiteriale è una zona di tutela intorno ai cimiteri, istituita per garantire sia la protezione igienico-sanitaria sia il rispetto della sacralità dei luoghi di sepoltura. Regolata dall’articolo 338 del Regio Decreto 1265/1934, vieta la costruzione di edifici entro 200 metri dal perimetro del cimitero, salvo riduzioni fino a 50 metri in casi particolari, previa approvazione delle autorità sanitarie e ambientali e adozione di un piano cimiteriale comunale.
Art. 338 D.P.R. 1265/1934
È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. […] l consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, […]
All’interno delle fasce di rispetto cimiteriali non è possibile condonare abusi a causa del vincolo di inedificabilità assoluta. La sentenza n. 1257/2018 del Tar Toscana ha infatti respinto il ricorso di privati cittadini che avevano richiesto il condono per opere abusive risalenti al 1959, tra cui ristrutturazioni, ampliamenti e locali interrati, realizzate in prossimità di un cimitero. Il Comune aveva negato la sanatoria in virtù dei vincoli cimiteriale e paesaggistico. I ricorrenti sostenevano che il vincolo cimiteriale non fosse di inedificabilità assoluta, poiché le loro attività commerciali e artigianali (fioraio e marmista) erano compatibili con l’area, non presentando rischi igienico-sanitari né impedendo l’espansione del cimitero, che storicamente si sviluppava sul lato opposto. Tuttavia, il Tar ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che le opere abusive erano state realizzate successivamente all’introduzione del vincolo, che impone una fascia di rispetto di 200 metri dal cimitero ai sensi dell’art. 338 R.D. 1265/1934. Essendo un vincolo di inedificabilità assoluta, tali opere non potevano essere sanate, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, come previsto dall’art. 33 L. 47/1985.
Fascia di rispetto monumentale
La fascia di rispetto monumentale è una zona di protezione attorno a beni culturali e monumenti, destinata a salvaguardarne l’integrità e il valore storico-architettonico. In questa area si applicano restrizioni specifiche, previste dalla normativa italiana, in particolare dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e dalla legge n. 1089 del 1939.
Qualsiasi intervento che possa modificare il bene o il suo contesto richiede l’autorizzazione della Soprintendenza. In questi casi è essenziale fare riferimento alle normative locali e contattare le Soprintendenze competenti per ottenere indicazioni dettagliate sulle distanze da mantenere rispetto ai beni monumentali. Le disposizioni, infatti, possono differire notevolmente da un comune all’altro.
Demolizione e ricostruzione in fascia di rispetto stradale
Secondo le normative vigenti, gli interventi edilizi nella fascia di rispetto stradale sono limitati. In generale, è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti, ma non la demolizione integrale seguita da una ricostruzione nello stesso luogo; mentre è possibile demolire un edificio e ricostruirlo al di fuori della fascia di rispetto, purché non superi i 200 metri dal sedime originale.
Le condizioni per effettuare interventi edilizi nella fascia di rispetto includono:
- la necessità di rispettare le distanze minime da strade e confini;
- l’approvazione dei piani urbanistici locali che possono consentire ampliamenti o modifiche agli edifici esistenti;
- la realizzazione degli interventi deve avvenire in modo tale da non compromettere la sicurezza della viabilità.
Si può demolire e ricostruire un fabbricato entro la fascia di rispetto stradale?
Il Tar Valle d’Aosta (sentenza n. 26/2026) ha chiarito che intervenire su un fabbricato vicino a una strada o a un’autostrada richiede molta attenzione: le fasce di rispetto non riguardano solo le nuove costruzioni, ma possono vietare anche lavori su edifici esistenti quando questi comportano una “nuova realizzazione” dell’immobile.
Nel caso esaminato, il proprietario di un’abitazione fuori centro abitato, ricadente nella fascia di rispetto di 30 metri dall’autostrada, aveva chiesto il permesso per demolire e ricostruire lo stesso fabbricato sullo stesso sedime, con alcuni miglioramenti (arretramento dal confine, riduzione della superficie coperta e lieve rialzo). La concessionaria autostradale (RAV) si era espressa negativamente e il Comune ha respinto la domanda applicando le norme sulle distanze stradali.
Il proprietario ha impugnato il diniego, sostenendo tra l’altro che il Comune aveva dato peso eccessivo al parere negativo del RAV, che la ricostruzione rientrerebbe nella “ristrutturazione” e che, in passato, situazioni analoghe erano state trattate diversamente. La difesa comunale ha risposto che il vincolo della fascia di rispetto è assoluto: quando un immobile è dentro la distanza minima prevista, non è possibile autorizzare la ricostruzione, indipendentemente dalla qualifica edilizia dell’intervento.
Il TAR ha confermato questa interpretazione. Richiamando l’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992 e la giurisprudenza, il collegio ha ricordato che la fascia di rispetto tutela interessi pubblici ampi (sicurezza della circolazione, manutenzione e possibili ampliamenti dell’infrastruttura, nonché la gestione economica delle espropriazioni), perciò il divieto di ricostruzione è automatico e non può essere superato con la sola prevalenza di un parere favorevole emesso da altri enti. La qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione” non è risolutiva: la norma vieta ogni “ricostruzione” conseguente a demolizione integrale, anche se effettuata sul medesimo sedime e anche se porta a una riduzione della copertura o a miglioramenti.
Il Tar ha ammesso che deroghe possono esistere in casi eccezionali in cui la conformazione del luogo escluda qualsiasi pregiudizio per la sicurezza o per le esigenze future dell’infrastruttura, ma sono rarissime e richiedono la valutazione dell’ente tecnico competente. Nel caso concreto, dato il parere negativo del RAV e la conformità del progetto alla regola di inedificabilità, il diniego del permesso è stato ritenuto legittimo e il ricorso è stato respinto.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Valle d’Aosta
Fascia di rispetto: sentenze di riferimento
Di seguito ti propongo una serie di sentenze e approfondimenti che chiariscono degli aspetti in riferimento alla fascia di rispetto e alla distanza tra edifici.
Condono edilizio nella fascia costiera: niente sanatoria se il vincolo è assoluto!
Sentenza 1264/2026 – Tar Sicilia
Le opere abusive realizzate entro i 150 metri dalla battigia, in violazione dell’art. 15 L.R. Sicilia n. 78/1976, non sono sanabili ai sensi del primo condono edilizio (L. n. 47/1985, recepita in Sicilia dalla L.R. n. 37/1985) quando il vincolo di inedificabilità assoluta era già vigente al momento della realizzazione, salvo le sole eccezioni previste dalla legge (opere anteriori al 1976 o destinate alla diretta fruizione del mare). In presenza di tale vincolo non può formarsi il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria. Le opere successive su un immobile abusivo non condonato non sono autonomamente valutabili, dovendo l’abuso essere considerato unitariamente
Condono edilizio nella fascia di rispetto cimiteriale: quali interventi sono ammessi?
In presenza del vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto cimiteriale, sono consentiti esclusivamente interventi funzionali al recupero dell’edificio preesistente, nei limiti stabiliti dalla normativa, escludendo ogni intervento che comporti incremento volumetrico rilevante o nuova edificazione, con conseguente impossibilità di sanare opere non conformi.
Si può costruire vicino al cimitero se una vecchia deroga lo consentiva?
Nel nostro ordinamento, la presenza di un cimitero comporta l’esistenza di una fascia di rispetto entro la quale l’edificazione è fortemente limitata, per ragioni igienico‑sanitarie, di decoro e di tutela della sacralità del luogo, oltre che per garantire eventuali futuri ampliamenti.
L’art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie prevede infatti un’area di inedificabilità assoluta di 200 metri dal perimetro cimiteriale, che oggi ha carattere rigido e prevale sia sulla pianificazione urbanistica comunale sia sulle discipline regionali, salvo le tassative deroghe previste dalla legge.
Su questo sfondo si inserisce la sentenza della Cassazione n. 38977/2025, relativa a un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento delle unità immobiliari e realizzazione di parcheggi in un’area già urbanizzata ma interna alla fascia di rispetto.
Il privato sosteneva la legittimità delle opere richiamando un vecchio decreto prefettizio che riduceva la distanza a 50 metri e la normativa regionale sulla rigenerazione urbana, nonché contestando la configurabilità della lottizzazione abusiva.
I giudici hanno però ritenuto che la modifica del 2002 all’art. 338 abbia reso inefficaci le precedenti deroghe prefettizie, imponendo una distanza di 200 metri non più riducibile e, quindi, escludendo che un provvedimento amministrativo risalente possa giustificare interventi realizzati in violazione della disciplina vigente.
È stato inoltre ricordato che sulla fascia di rispetto sono ammessi solo interventi limitati sugli edifici esistenti (recupero, contenuti ampliamenti, cambi d’uso entro limiti ristretti), da interpretare in modo rigoroso, mentre trasformazioni radicali con aumento di volumetria e realizzazione di nuove opere incidono sull’assetto urbanistico.
In quest’ottica, la Cassazione ha confermato che un’attività edificatoria di questo tipo, anche se formalmente assistita da titoli abilitativi, integra il reato di lottizzazione abusiva quando determina una rilevante trasformazione urbanistica del territorio in contrasto con il vincolo cimiteriale, anche in zone solo parzialmente urbanizzate.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza della Corte di Cassazione.
Mancato rispetto delle fascia autostradale: quando è concesso il condono?
Sentenza 486/2025 – Tar Abruzzo
Il condono edilizio, disciplinato dalla L. 47/1985 e dal D.L. 269/2003, conv. L. 326/2003, per opere situate in fascia di rispetto autostradale, può essere concesso solo se il privato dimostra in maniera certa e documentata che l’opera è stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo. In assenza di tale prova, il diniego di sanatoria è legittimo.
Fascia di rispetto autostradale: qual è il corretto punto di misurazione?
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14705/2025, si è pronunciato sulle modalità di misurazione della fascia di rispetto autostradale nei casi di richiesta di nulla osta in sanatoria per edifici costruiti vicino alle autostrade. La corretta determinazione di questa fascia è cruciale per tutelare sia la sicurezza del traffico sia i diritti dei proprietari degli immobili.
Nel caso specifico, un privato aveva realizzato un immobile senza titolo edilizio e successivamente aveva richiesto la sanatoria. Tuttavia, Anas, ente gestore dell’autostrada, aveva negato il nulla osta sostenendo che l’edificio fosse troppo vicino alla fascia protettiva di 30 metri, calcolata erroneamente dal confine di proprietà autostradale invece che dal ciglio della strada, come previsto dalla normativa.
Il ricorrente ha contestato il diniego con una perizia tecnica che dimostrava come l’edificio fosse effettivamente distante circa 31 metri dal ciglio della strada, sottolineando inoltre che Anas aveva considerato nella misurazione un muretto di recinzione, che per legge non è considerato un fabbricato rilevante. Ha inoltre evidenziato la presenza di una strada urbana che separa l’immobile dall’autostrada e la mancanza di una concreta valutazione del rischio per la sicurezza stradale da parte di Anas, contestando anche una disparità di trattamento rispetto ad altri immobili simili.
Il TAR Lazio ha accolto in larga parte il ricorso, stabilendo che la fascia di rispetto autostradale deve essere misurata dal ciglio della strada e non dal confine della proprietà autostradale, e che nel caso in esame la misurazione di Anas era imprecisa e basata su elementi non rilevanti come il muretto. Inoltre, ha sottolineato l’assenza di una motivazione concreta riguardo alla sicurezza della circolazione stradale.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Lazio
Campi da padel vicino all’autostrada: quando si applica la fascia di rispetto di 30 metri?
Sentenza n. 4955/2025 – Consiglio di Stato
Nel caso di campi da padel nei pressi di strade, l’interposizione di una strada comunale non esclude l’applicabilità della distanza minima di 30 metri prevista per le autostrade. È legittimato a impugnare un provvedimento di rimozione non solo il proprietario dell’opera, ma anche il soggetto che ne detiene la gestione materiale e giuridica, se ne subisce un pregiudizio diretto.
Possono essere sanate le opere realizzate senza titoli all’interno di una fascia di rispetto stradale?
La giurisprudenza è chiara nel confermare che le aree nella fascia di rispetto stradale non possono essere oggetto di sanatoria, indipendentemente dalle caratteristiche delle opere. Lo chiarisce un nuovo caso del Tar Campania, sentenza n. 2231/2024.
Nel caso in esame, il ricorrente è proprietario di un immobile, dove ha effettuato un ampliamento in sopraelevazione. Nel 1986, ha presentato una richiesta di condono edilizio per tali opere. Tuttavia, poiché queste si trovano all’interno della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, il Comune ha richiesto un parere alla società stradale specializzata., che ha dichiarato che le opere non erano suscettibili di sanatoria. Il Comune ha quindi rigettato la domanda di condono nel 2021.
Il ricorrente ha sostenuto che il diniego si basava esclusivamente sulla posizione delle opere nella fascia di rispetto, senza considerare altre circostanze ed ha contestato la validità del parere fornito affermando che l’ente era incompetente. Infine, ha argomentato che si era formato un silenzio assenso sulla richiesta di condono a causa del lungo tempo intercorso senza risposta.
Il Comune e la società hanno difeso la loro posizione sostenendo che le opere si trovano in una zona soggetta a vincoli di inedificabilità assoluta, come stabilito dall’articolo 33 della legge n. 47/1985.
Il TAR ha rigettato il ricorso, affermando che le opere abusive realizzate nella fascia di rispetto stradale sono non sanabili, in quanto ricadenti in area di inedificabilità assoluta.
La sentenza infatti, facendo riferimento a casi giurisprudenziali, sottolinea che:
Per la consolidata giurisprudenza il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale è di inedificabilità assoluta traducendosi in un divieto assoluto di costruire che rende inedificabili le aree site nella fascia di rispetto, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2017, n. 2878; id, 14 aprile 2010, n. 2076; id., 27 gennaio 2015, n. 347). Pertanto, in caso di opera realizzata dopo l’imposizione del vincolo di assoluta inedificabilità previsto dal D.M. n. 1404 del 1968 si ricade nell’ipotesi di cui all’art. 33, comma 1, della L. n. 47 del 1985, con la conseguenza della non sanabilità dell’opera abusiva, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto. Solo, infatti, per le opere abusive realizzate prima dell’imposizione del vincolo, si può applicare l’ipotesi dell’art. 32, dovendosi ammettere solo in tal caso la possibilità di sanatoria, previa acquisizione del parere previsto dall’art. 32, comma 4, lettera c), con riferimento alla sicurezza del traffico (Cons. Stato, sez. II, 2020, n. 4052; Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6035).
Ne deriva che i vincoli stradali esistenti prima della realizzazione delle opere impediscono qualsiasi forma di condono edilizio.
Fasce di rispetto autostradale: quali sono i limiti di una sanatoria?
Il Tar Lazio nella sentenza 3809/2020 afferma l’impossibilità di sanatoria per nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti sorti nella fascia di rispetto autostradale.
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FAQ sulle fasce di rispetto
Di seguito sono riportate alcune domande frequenti in relazione alle fasce di rispetto.
Che cosa si intende per fascia di rispetto?
La fascia di rispetto è un’area situata vicino a beni pubblici o infrastrutture in cui vigono vincoli che limitano o vietano l’edificazione. Ha lo scopo di tutelare la sicurezza pubblica, l’ambiente e il patrimonio culturale, limitando il diritto di costruire.
Qual è la funzione delle fasce di rispetto?
Le fasce di rispetto servono a garantire la sicurezza, proteggere le infrastrutture e preservare il contesto ambientale e culturale, impedendo costruzioni troppo vicine a strade, ferrovie, aeroporti e altri beni pubblici.
Quali sono le principali tipologie di fasce di rispetto?
Le fasce di rispetto si distinguono in diverse categorie: stradale, ferroviaria, cimiteriale, aeroportuale, per acque pubbliche e monumentale, ognuna regolata da normative specifiche e con vincoli differenti.
Cosa prevede la fascia di rispetto stradale?
Regolata dal Codice della Strada e dal D.P.R. 380/01, impone distanze minime tra edifici e strade per garantire sicurezza e corretta pianificazione urbanistica, variabili in base al tipo di strada e alla sua collocazione (in o fuori dai centri abitati).
Quali distanze minime bisogna rispettare dalle strade?
Le distanze cambiano in base al tipo di strada: ad esempio, fuori dai centri abitati possono arrivare fino a 60 metri per le autostrade e scendere a 10 metri per alcune strade vicinali, mentre in ambito urbano sono previste distanze minori.
È possibile costruire nelle fasce di rispetto stradale?
Generalmente no, ma sono ammesse alcune opere come piste ciclopedonali, parcheggi, barriere antirumore e impianti di distribuzione carburante, purché rispettino le normative vigenti.
Cosa caratterizza la fascia di rispetto autostradale?
La fascia di rispetto autostradale è una zona con divieto assoluto di edificazione: non sono consentite nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni, per garantire la sicurezza della circolazione e la manutenzione delle infrastrutture.
La fascia di rispetto ferroviaria consente deroghe?
La fascia di rispetto ferroviaria consente deroghe ma solo in casi eccezionali e previa autorizzazione delle autorità competenti, come Rete Ferroviaria Italiana, sempre nel rispetto della sicurezza e della compatibilità con le infrastrutture.
Quali sono le distanze previste dalla normativa ferroviaria?
In generale non è consentito costruire entro 30 metri dalle linee ferroviarie. Per tramvie e metropolitane la distanza può ridursi a 6 metri, con ulteriori specifiche in base al contesto.
Cosa stabilisce la fascia di rispetto aeroportuale?
La fascia di rispetto aeroportuale definisce limiti di costruzione e altezza degli edifici per evitare interferenze con il volo: fino a 300 metri non sono ammessi ostacoli nelle aree di decollo e atterraggio, mentre tra 300 metri e 3 km l’altezza massima è regolata.
Quali vincoli esistono nelle fasce di rispetto cimiteriali?
È vietato costruire entro 200 metri dal cimitero, salvo riduzioni fino a 50 metri in casi particolari autorizzati dalle autorità competenti e previa pianificazione comunale.
Cosa prevede la fascia di rispetto monumentale?
La fascia di rispetto monumentale impone vincoli per tutelare beni culturali e monumenti. Qualsiasi intervento richiede l’autorizzazione della Soprintendenza e deve rispettare il valore storico e architettonico del bene.
È possibile demolire e ricostruire in fascia di rispetto stradale?
In generale, è consentita la ristrutturazione, ma non la demolizione con ricostruzione nello stesso punto. È però possibile ricostruire fuori dalla fascia, nel rispetto delle normative urbanistiche.
Quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle fasce di rispetto?
La violazione dei vincoli comporta sanzioni e conseguenze legali, oltre al rischio di dover modificare o demolire le opere realizzate in modo non conforme.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/fascia-di-rispetto/
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Stefania Spagnoletti
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