CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata): cos’è e quando serve


La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è una pratica edilizia che contiene i lavori da realizzare ed è asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito industriale).

Si tratta di documentazione tecnica fortemente specifica, che deve tenere in considerazione diversi aspetti e implica importanti responsabilità per il tecnico; proprio per questo, è opportuno affidarsi ad un software per i titoli abilitativi dell’edilizia, in grado di indirizzare e supportare adeguatamente tutte le scelte tecniche.

Inoltre, per avere sempre sotto controllo la documentazione di qualsiasi progetto AEC, ti suggerisco di organizzare, archiviare e condividere qualsiasi tipologia di documento mediante un software per l’archiviazione dei documenti online.

Ecco tutti i dettagli sulla CILA: caratteristiche, normativa di riferimento, come compilarla come e quando presentarla e il modello PDF da scaricare.

Cos’è la CILA?

La CILA, acronimo di comunicazione di inizio lavori asseverata, è una pratica edilizia che serve a comunicare al Comune l’inizio di determinati lavori su un immobile, che non comportano modifiche della struttura e la necessità di richiedere un permesso di costruire o SCIA.

Costituisce una comunicazione contenente un’asseverazione che attesta che il progetto presentato rispetti diversi requisiti:

  • rispetto delle norme edilizie;
  • conformità allo strumento urbanistico approvato e ai regolamenti edilizi vigenti;
  • rispetto delle norme di settore (norme tecniche per le costruzioni, energetiche, antincendio, paesaggistiche, ambientali, superamento delle barriere architettoniche, ecc.).

Si tratta di un titolo edilizio semplificato introdotto dalla legge 73/2010 che consente di avviare i lavori immediatamente dopo la presentazione della comunicazione, senza dover attendere un’autorizzazione formale da parte dell’ente comunale. La CILA deve essere redatta e asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) che certifica la conformità del progetto alle normative edilizie e urbanistiche vigenti.

Comunicazione inizio lavori asseverata: riferimenti normativi

La CILA è regolata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce che è possibile eseguire determinati interventi edilizi solo dopo aver comunicato all’amministrazione competente l’inizio dei lavori. Questi interventi non rientrano nelle seguenti categorie:

Il rilascio della CILA è condizionato al rispetto dei piani urbanistici, dei regolamenti edilizi e delle normative vigenti in materia edilizia. Inoltre, devono essere osservate le norme specifiche relative alla sicurezza sismica, antincendio, igienico-sanitaria, efficienza energetica, protezione dal rischio idrogeologico e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, come previsto dal D.Lgs. 42/2004.

Come fare una CILA?

Per presentare correttamente la pratica edilizia CILA occorre predisporre una serie di elaborati (relazione tecnica asseverata, tavole grafiche, progetti di impianti, modelli, ecc.); a tal riguardo è possibile seguire uno specifico workflow con tutti gli step operativi. Ti rimando a un focus specifico su come fare una CILA.

Quando è obbligatorio fare la CILA?

La CILA è obbligatoria per interventi che non ricadono nella condizione di richiesta del permesso di costruire, SCIA, edilizia libera (la CILA riveste carattere residuale). Ad esempio, la manutenzione straordinaria che non altera la struttura dell’edificio, la diversa distribuzione degli ambienti, il rifacimento del bagno e realizzazione di un nuovo servizio igienico, il rifacimento di alcuni impianti, l’installazione di un sistema a cappotto termico, ecc.

Titoli abilitativi testo unico edilizia

Titoli abilitativi: testo unico edilizia

Chi può presentare la CILA?

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia un titolo legittimante sull’immobile (ad esempio, usufruttuario, comodatario, promissario acquirente con preliminare registrato, familiare convivente).

Tuttavia, la redazione e la firma della CILA devono essere effettuate da un tecnico abilitato: architetto, ingegnere, geometra o perito industriale, regolarmente iscritto all’albo professionale.

Come presentare la CILA?

Il proprietario dei lavori deve inviare al comune il progetto e la comunicazione di inizio lavori, firmata da un tecnico abilitato.

Questo tecnico certifica che i lavori:

  • rispettano i piani urbanistici e i regolamenti edilizi;
  • sono conformi alle normative sismiche ed energetiche;
  • non riguardano parti strutturali dell’edificio.

La comunicazione deve includere anche i dati dell’impresa incaricata di eseguire i lavori.

Dove si presenta la CILA?

La CILA si presenta allo SUE (sportello unico per l’edilizia) del Comune in cui ricade l’immobile oggetto di intervento. In alcuni comuni è possibile inviarla in maniera telematica, altri prevedono la consegna manuale, altri ancora prevedono la consegna via PEC.

Quanto tempo ha il Comune per controllare la CILA?

Secondo la normativa, la CILA non è sottoposta a un controllo sistematico e non ci sono tempistiche perentorie da rispettare da parte dell’amministrazione. L’unico obbligo è che la CILA deve essere conosciuta dall’amministrazione, affinché possa verificare che le opere progettate abbiano un impatto modesto sul territorio.

In caso di controlli, il Comune può solo esercitare un potere sanzionatorio, senza la possibilità di respingere la CILA, a meno che non emerga la necessità di un permesso di costruire o che l’intervento sia in contrasto con le normative urbanistiche. Pertanto, sebbene il Comune possa avviare verifiche, non è obbligato a farlo entro un termine specifico, e le pratiche possono essere controllate anche dopo un lungo periodo dal deposito.

Come e chi apre la CILA?

Per aprire una CILA, il proprietario deve:

  • incaricare un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito) per la progettazione e l’asseverazione;
  • trasmettere al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata dal tecnico, attestando la conformità dei lavori;
  • indicare i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori.

La presentazione della CILA prevede la redazione di alcuni documenti. Ecco l’elenco dei documenti da allegare alla CILA:

  • la relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato;
  • la documentazione catastale (visura, planimetria);
  • gli elaborati grafici (stato di fatto e situazione di progetto);
  • documentazione sullo stato legittimo dell’immobile;
  • la documentazione sulla sicurezza;
  • la documentazione sulla regolarità contributiva;
  • la ricevuta di pagamento di eventuali diritti di segreteria da pagare al Comune;
  • l’atto di provenienza;
  • documenti di identità (del proprietario dell’immobile, del tecnico esperto).

L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato.

Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Quando possono iniziare i lavori dopo la presentazione della CILA?

Una volta presentata la CILA, i lavori possono iniziare lo stesso giorno, senza attendere autorizzazioni comunali. Non esiste una durata esplicita della CILA, ma i regolamenti comunali indicano i termini per la conclusione dei lavori e le eventuali proroghe.

Quando non serve presentare la CILA?

La CILA non è obbligatoria nel caso di manutenzione ordinaria come le tinteggiature interne, i pavimenti, i rivestimenti interni, la sostituzione di porte e impianti (senza innovazione). Inoltre, non è necessario presentare una CILA in caso di:

  • attività edilizia libera secondo l’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 (pavimentazione, pannelli solari e fotovoltaici, aree ludiche senza scopo di lucro, manutenzione ordinaria, arredo delle aree pertinenziali, installazione di pompe di calore, eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio, movimenti di terra, serre stagionali non in muratura);
  • interventi soggetti a SCIA edilizia;
  • lavori soggetti a permesso di costruire.

Quali lavori rientrano nella CILA?

I lavori per cui si richiede la comunicazione di inizio lavori asseverata non devono interessare la struttura dell’edificio (come ad esempio scale, solai, ecc.), non devono modificare né la volumetria né la destinazione d’uso dell’edificio.

I lavori sono:

  • interventi per rinnovare e sostituire parti di edifici;
  • interventi per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
  • frazionamento o accorpamento di unità immobiliari anche con variazione delle superfici delle singole unità (purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso).
Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) in breveComunicazione inizio lavori asseverata (CILA) in breve

Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) in breve

Quando si usa la CILA per ristrutturazione edilizia?

La CILA è anche necessaria per lavori di ristrutturazione che rientrano nella manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico o la modifica di spazi interni.

Serve la CILA per l’impianto elettrico?

Quando si deve rifare o modificare l’impianto elettrico di un’abitazione, può essere richiesta o meno la presentazione della CILA:

  • se si sta pianificando un rifacimento completo dell’impianto elettrico, che include la sostituzione delle condutture, delle prese e di altri accessori, è obbligatorio presentare la CILA. Questo passaggio è fondamentale per garantire che l’impianto sia sicuro e conforme alle normative vigenti;
  • per le modifiche minori, come l’aggiunta di nuovi punti luce o la sostituzione di apparecchi, esse possono essere considerate edilizia libera, il che significa che non è necessario presentare la CILA, a meno che non si tratti di modifiche strutturali significative.

Serve la CILA per il cappotto termico?

Per installare un cappotto termico in Italia, è necessario seguire alcune procedure burocratiche specifiche, poiché questo tipo di intervento è considerato manutenzione straordinaria. Il principale permesso richiesto è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come stabilito dall’articolo 22 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). In alcuni casi, potrebbe bastare una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ma solo se l’intervento non comporta modifiche sostanziali all’edificio.

Se l’edificio è soggetto a vincoli architettonici o paesaggistici, potrebbe essere necessario ottenere un permesso di costruire, a seconda della natura dell’intervento e delle normative locali.

Inoltre, è importante consultare le normative edilizie locali e regionali, poiché potrebbero esserci regole specifiche che influenzano la realizzazione del cappotto termico.

CILA modello PDF editabile2025 da scaricare

Di seguito si fornisce il modello PDF editabile della Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) da scaricare gratuitamente.

Esempio CILA compilata pdfEsempio CILA compilata pdf

Modello CILA

Per compilare in maniera facile e guidata il nuovo modello CILA aggiornato, puoi utilizzare il software per i titoli abilitativi pronto con la modulistica unificata nazionale aggiornata al Salva Casa e prossimamente anche con i nuovi modelli regionali.

Per scaricare tutti i modelli Regione per Regione leggi l’approfondimento: modulistica edilizia unificata 2025 Salva Casa

Com’è cambiata la CILA con l’Accordo 2025?

L’Accordo del 27 marzo 2025 ha portato ad un aggiornamento della modulistica edilizia, inclusa la CILA. Questo aggiornamento derivante dal Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024) mira a semplificare le procedure amministrative nel settore edilizio, rendendo più chiare le procedure per la richiesta di titoli edilizi e le dichiarazioni necessarie.

Nello specifico nel modulo di richiesta della CILA è stata aggiunta una sezione dedicata alla dichiarazioni di tolleranze in cui si specificano le nuove percentuali introdotte dal decreto “salva casa”.  Nel quadro riepilogativo della documentazione è stata aggiunta una nuova voce relativa all’”Autorizzazione sismica” per interventi in zone a media o alta sismicità.

Modello CILA 2025 - Dichiarazione di tolleranzeModello CILA 2025 - Dichiarazione di tolleranze

Modello CILA 2025 – Dichiarazione di tolleranze

Quali sono le differenze tra CILA e CIL?

CILA e CIL sono due tipi di pratiche edilizie italiane utilizzate per avviare lavori di ristrutturazione, ma differiscono significativamente nel loro utilizzo e nei requisiti.

La CIL, comunicazione di inizio lavori era prevista per le attività di edilizia libera contemplate dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. 380/2001 e dalla voce n. 26 Tabella A, Sez. II del D.Lgs. 222/2016.

Di seguito, però, tale comunicazione è stata fortemente ridimensionata, fino ad essere abolita, a seguito del decreto SCIA 2, cioè il D.Lgs. 222/2016.

Tuttavia, è prevista un’eccezione: le opere che rispondono a esigenze temporanee e che devono essere rimosse entro 180 giorni dal termine della necessità rientrano in edilizia libera ma richiedono comunque una comunicazione di inizio lavori, simile alla CIL:

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale

La CILA, o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è invece necessaria per lavori di manutenzione straordinaria che richiedono l’asseverazione di un tecnico abilitato ed è utilizzata per interventi che, pur non modificando le parti strutturali dell’edificio, necessitano di una certificazione di conformità alle normative edilizie e urbanistiche.

Quanto costa fare una CILA?

Il costo della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) può variare notevolmente a seconda della località e dei servizi richiesti.

Non è possibile determinare un prezzo preciso poiché dipende da vari fattori:

  • impegno del tecnico;
  • rilievi;
  • relazioni;
  • calcoli;
  • diritti di segreteria;
  • diritti di istruttoria;
  • regione di appartenenza;
  • tipo di intervento da realizzare.

Pertanto, è sempre consigliabile verificare le tariffe applicate dal proprio Comune, poiché le spese possono variare sensibilmente da zona a zona.

Per determinare i compensi professionali, puoi usare invece un software per il calcolo delle parcelle che ti consente di calcolare i corrispettivi a seconda della prestazione professionale offerta.

Cosa succede se non si fa la CILA?

La mancata presentazione della CILA prevede una sanzione descritta all’art. 6-bis, comma 5 del D.P.R. 380/01, che ammonta a € 1.000.

Se si presenta la comunicazione quando l’intervento è in corso di esecuzione, si parla di CILA tardiva. In questo caso, la sanzione viene applicata lo stesso, ma è prevista una riduzione di due terzi (si pagherà € 333,33).

Chi è responsabile in caso di CILA sbagliata?

Quando si commette un errore nella presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), le conseguenze possono variare a seconda della gravità dell’errore e di chi ne è responsabile.

Se il professionista, come un geometra o un architetto, commette errori nella progettazione o gestisce male la pratica CILA, può essere ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile. In questo caso, deve risarcire il cliente per i danni causati dai suoi errori.

Se ci sono irregolarità nella richiesta di agevolazioni fiscali legate alla CILA, come il Superbonus, il committente, cioè il proprietario dell’immobile, rischia di perdere parzialmente o totalmente questi incentivi.

Infine, se la CILA viene presentata con errori, anche di lieve entità, le opere potrebbero essere sanzionate e, nei casi più gravi, il proprietario potrebbe affrontare conseguenze penali.

Chi sono i soggetti coinvolti nella pratica CILA?

I soggetti coinvolti nella CILA possono variare a seconda della specifica situazione e delle normative regionali, ma generalmente includono:

  • titolari: i proprietari dell’immobile o i soggetti che hanno diritto all’uso del bene. Se ci sono più titolari, è necessario compilare una sezione apposita per ciascuno di essi;
  • tecnici incaricati: professionisti abilitati che si occupano della progettazione e della supervisione dei lavori (ingegneri, architetti e geometri);
  • imprese esecutrici: le ditte che eseguono materialmente i lavori dei quali occorre fornirne i dati, compreso il codice fiscale e la registrazione presso la Camera di Commercio.

Cosa si intende per atto di assenso per CILA?

L’atto di assenso nell’ambito della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è un’autorizzazione preventiva rilasciata dagli enti competenti nei casi in cui l’intervento edilizio sia subordinato all’acquisizione di specifici pareri, nulla osta o autorizzazioni (quali, ad esempio, quelle paesaggistiche o in ambito sismico).

La dichiarazione di assenso da parte dei terzi titolari è indispensabile in tutti i casi in cui non si detenga il diritto esclusivo di eseguire un intervento su un immobile. In assenza di tale dichiarazione, la CILA risulterà inefficace, e la richiesta verrà considerata inammissibile. Questo principio si applica anche ad altri titoli abilitativi, come la SCIA e il Permesso di Costruire.

La dichiarazione deve essere inclusa nella documentazione della CILA. In essa, il dichiarante conferma di non avere il diritto esclusivo sull’esecuzione dell’intervento, ma di aver ottenuto il consenso dai terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori sull’immobile. Questo è particolarmente importante quando l’immobile è in comproprietà o soggetto a usufrutto.

Si può presentare la CILA prima del rogito?

Presentare una CILA prima del rogito è possibile, ma richiede un accordo scritto con il venditore e l’ottenimento del possesso anticipato dell’immobile da parte dell’acquirente.

Per avviare i lavori prima del rogito, è necessario che venditore e acquirente stipulino un accordo scritto che autorizzi l’acquirente a eseguire interventi sull’immobile. Questo accordo deve essere firmato al momento del contratto preliminare (compromesso).

Inoltre, l’acquirente deve ottenere il possesso anticipato dell’immobile, anche se non è ancora il proprietario ufficiale. Questo status deve essere confermato al momento dell’inizio dei lavori.

CILA Superbonus (CILA-S): per le detrazioni fiscali serve la CILA?

Il modello CILA Superbonus (CILA-S) si riferisce solo ed esclusivamente alle agevolazioni legate al Superbonus, sia sismabonus che ecobonus.

La CILA Superbonus  costituisce la documentazione obbligatoria per dare avvio ai lavori di efficientamento energetico o di messa in sicurezza statica (art.33 e 33-bis del D.L. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021).

Gli interventi attuabili con CILA-S sono:

  • efficientamento energetico (Ecobonus);
  • riduzione del rischio sismico (Sismabonus);
  • tutti gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus che possono riguardare anche parti strutturali e prospetti degli edifici.

Da notare che con la CILA-S è possibile assentire anche lavori di “ristrutturazione edilizia pesante”, che intervengono quindi sulla struttura dell’edificio, solo qualora si usufruisca dei bonus fiscali previsti dall’art. 119 del D.L. 34/2020 smi.

Inoltre, il modello CILA-S non richiede l’asseverazione dello stato legittimo dell’immobile (ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001).

CILA intestata a familiare convivente

È possibile intestare la CILA a un familiare convivente senza perdere il diritto alle agevolazioni fiscali, purché siano rispettate le condizioni di convivenza e l’intestazione delle spese.

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) può essere intestata a un familiare convivente, come un genitore o un coniuge, anche se il proprietario dell’immobile è un altro membro della famiglia. Questo permette di accedere alle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione.

I familiari conviventi del proprietario possono beneficiare delle detrazioni fiscali anche se la CILA è intestata al proprietario. È fondamentale che il familiare convivente sostenga le spese e che la convivenza sia comprovata al momento dell’inizio dei lavori o al momento della spesa.

Per usufruire delle detrazioni, le fatture devono essere intestate al familiare che effettua i pagamenti. Inoltre, nel bonifico devono essere indicati i codici fiscali sia del proprietario che del familiare, per assegnare correttamente la detrazione.

Infine, la convivenza deve essere presente al momento dell’inizio dei lavori e delle spese per cui si richiede la detrazione, anche se non è necessario che continui per tutto il periodo in cui si usufruisce delle agevolazioni fiscali.

CILA: sentenze di riferimento

Di seguito si propongono una serie di casi giuridici in riferimento all’obbligatorietà o meno della CILA.

La CILA è efficace se manca lo stato legittimo dell’immobile?

Sentenza 1427/2026 – TAR Sicilia

La CILA presuppone la legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile oggetto di intervento. Se lo stato di fatto del bene risulti difforme da quello rappresentato nei titoli edilizi disponibili e il privato non fornisca prova dello stato legittimo dell’immobile, la CILA, pur riferita a interventi riconducibili all’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001, non è idonea a produrre effetti abilitativi e il Comune conserva il potere di vigilanza e sanzione

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Manufatti agricoli a uso amatoriale: basta la CILA?

Sentenza Consiglio di Stato 2176/2026

La realizzazione di un manufatto in area agricola destinato a finalità amatoriali non rientra tra gli interventi liberamente assentibili mediante CILA, ove la disciplina urbanistica consenta nuove edificazioni esclusivamente a servizio delle aziende agricole. In tali ipotesi, l’opera, se priva dei requisiti di temporaneità e precarietà e caratterizzata da stabile trasformazione del territorio, deve essere qualificata come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire; la presentazione di un titolo edilizio semplificato è priva di efficacia abilitativa e non preclude l’esercizio del potere repressivo dell’amministrazione, esercitabile senza limiti temporali.

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Manutenzione straordinaria: può bastare la CILA anche in area vincolata!

Sentenza 1617/2026 –  Tar Campania

Le modifiche interne mediante eliminazione o spostamento di tramezzature senza impatto su strutture, volumi o prospetti rientrano nella manutenzione straordinaria, sono soggette a CILA e non giustificano la demolizione, anche in presenza di vincoli o condono pendente.

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CILA: il Comune può dichiararne l’inefficacia?

Il Consiglio di Stato (sentenza 6322/2025) ha chiarito che la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) è uno strumento principalmente informativo e semplificato, che permette di comunicare l’inizio di lavori edilizi di modesto impatto senza necessità di permesso o SCIA. Diversamente dalla SCIA, per la CILA non sono previsti poteri preventivi o sospensivi da parte del Comune, che può intervenire solo con controlli successivi e sanzioni nel caso di usi non conformi o abusi.

Nel caso esaminato, un privato aveva presentato una CILA per un cambio destinazione d’uso da abitazione a locale commerciale in un seminterrato, ma il Comune ha dichiarato inefficace la comunicazione perché l’intervento violava le norme urbanistiche locali. Il Consiglio di Stato ha confermato questa decisione, sottolineando che il Comune può agire solo se la CILA viene usata per legittimare interventi che richiederebbero titoli edilizi più rigorosi, come la SCIA o il permesso di costruire.

Inoltre, non esistono termini temporali entro cui il Comune deve effettuare controlli sulla CILA, il che implica che la legittimità dell’intervento non si consolida automaticamente col tempo, a differenza della SCIA. Questo conferma la natura residuale e meno invasiva della CILA, limitata a lavori di modesta entità, con la Pubblica Amministrazione che può solo verificare e sanzionare eventuali irregolarità.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Consiglio di Stato

Demolizione e ricostruzione parziale. Quando basta la CILA?

Il TAR Campania, con la sentenza n. 75/2024, ha chiarito che la demolizione e ricostruzione parziale di un fabbricato può rientrare nella manutenzione straordinaria, assoggettabile a CILA, se realizzata nell’ambito del Superbonus.

In un caso specifico, un Comune aveva sospeso i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico di un edificio, poiché la scoperta di gravi lesioni strutturali aveva richiesto una demolizione parziale non prevista inizialmente.

Il Comune riteneva che tali lavori, ormai configurabili come ristrutturazione edilizia, necessitassero di ulteriori autorizzazioni. Tuttavia, il TAR ha accolto il ricorso del condominio, confermando che anche interventi strutturali significativi, se eseguiti senza aumento di volumetria e con Superbonus, possono essere considerati manutenzione straordinaria e quindi realizzabili con CILAS.

Altre sentenze

Ulteriori sentenze sul tema:


CILA: le FAQ

Di seguito si riportano alcune FAQ riassuntive in relazione alla CILA.

Cos’è la CILA?

La CILA è una comunicazione che si presenta al Comune per iniziare determinati lavori su un immobile. Serve per interventi non strutturali che non richiedono né permesso di costruire né SCIA. Permette di iniziare i lavori subito dopo la presentazione.

Chi può presentare la CILA?

La CILA può essere presentata dal proprietario dell’immobile o chi ha un titolo legittimo (es. usufruttuario, comodatario). La pratica, però, deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito).

Quali lavori richiedono la CILA?

La CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è richiesta per una serie di interventi edilizi che non coinvolgono modifiche strutturali. Tra questi rientrano, ad esempio, i lavori di manutenzione straordinaria come il rifacimento del bagno e realizzazione di un nuovo servizio igienico o rifacimento degli impianti (elettrico, idraulico o del gas), la modifica della disposizione interna dei locali, l’installazione del cappotto termico per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, oppure operazioni di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, a condizione che non comportino cambiamenti di volume o della destinazione d’uso.

Quando non serve la CILA?

Non serve per manutenzione ordinaria (tinteggiature, pavimenti, sostituzione porte), interventi in edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/01) e lavori che richiedono SCIA o permesso di costruire.

Dove si presenta la CILA?

La CILA si presenta al SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) del Comune dove si trova l’immobile. In molti comuni è possibile farlo online, in altri serve invio via PEC o consegna manuale.

Quali documenti servono per la CILA?

Alla CILA vanno allegati una serie di documenti che includono relazione tecnica asseverata, elaborati grafici (stato di fatto e progetto), visura e planimetria catastale, atto di provenienza dell’immobile, documentazione di sicurezza e regolarità contributiva, dati dell’impresa esecutrice, copia dei documenti di identità e ricevuta dei diritti di segreteria (se previsti).

Quali sono i riferimenti normativi della CILA?

La CILA è disciplinata dall’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 e dalla Legge 73/2010. Si applicano anche le normative su sicurezza, igiene, efficienza energetica, vincoli paesaggistici e sismici.

Che differenza c’è tra CIL e CILA?

La CIL era una comunicazione per piccoli lavori in edilizia libera, ma oggi è stata abolita. La CILA, invece, serve ancora per lavori di manutenzione straordinaria e richiede l’intervento di un tecnico abilitato.

Quando serve la CILA Superbonus (CILA-S)?

La CILA-S è obbligatoria per accedere al Superbonus, sia per interventi energetici (Ecobonus) che antisismici (Sismabonus). Permette anche lavori strutturali, ma solo se rientrano nelle agevolazioni.

Quanto costa fare una CILA?

Il costo della CILA Dipende da diversi fattori: tipo di intervento, costi del tecnico, diritti comunali, zona. Non c’è un prezzo fisso, ma puoi chiedere un preventivo o usare un software per calcolare i compensi.

Cosa succede se non si presenta la CILA?

La mancata presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) comporta una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro, come previsto dall’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001. Tuttavia, nel caso in cui la CILA venga depositata spontaneamente in corso d’opera, la sanzione è ridotta a un terzo, ovvero a 333,33 euro.

È consentito presentare la CILA prima del rogito?

È possibile presentare la CILA anteriormente al rogito notarile, a condizione che sussista un accordo scritto tra le parti (promittente venditore e promissario acquirente) che preveda l’immissione anticipata nel possesso dell’immobile da parte dell’acquirente. In tal caso, il promissario acquirente, pur non essendo ancora proprietario, può essere legittimato a presentare la CILA in qualità di avente titolo, in forza del possesso derivante dal contratto preliminare.

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 Stefania Spagnoletti

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