La sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo e i DPI svolgono un ruolo importante per la protezione e la tutela della salute dei lavoratori.
I dpi sono tutte le attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore per proteggerlo dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività.
La scelta dei dpi deve essere fatta con la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e della stesura del DVR. I dpi sono scelti a seconda della tipologia di rischio (generico o specifico/normato). Ovviamente non è sempre facile e c’è bisogno di conoscenze specialistiche o di un software per la redazione del DVR che prevede automaticamente il calcolo e la scelta dei DPI in relazione all’esito della valutazione del rischio.
Analizziamo in dettaglio cosa sono i DPI, in quante categorie si suddividono, la differenza tra le diverse categorie e quando è obbligatorio indossarli.
Cosa sono i dpi
DPI è l’acronimo di dispositivi di protezione individuale, definizione nella quale ricadono tutti quegli strumenti, apparecchiature o attrezzature il cui fine ultimo è quello di tutelare la salute del lavoratore mentre si trova impegnato nello svolgimento della propria mansione lavorativa.
L’articolo 74 del D.Lgs. 81/08 definisce i dispositivi di protezione individuale come:
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Ai sensi del Regolamento (UE) 425/2016 rientrano nel concetto di DPI:
- i dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
- i componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
- i sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso.
Si differenziano dai dispositivi di protezione collettiva che, invece, vanno a tutelare più lavoratori che si trovano a lavorare in una certa area di lavoro. Alcuni esempi di dispositivi di protezione collettiva sono: reti di sicurezza, ponteggi, gruppi di continuità, rilevatori di incendio, ecc.
Quando si usano i DPI?
L’articolo 75 del D.lgs. 81/08 stabilisce che i dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
La normativa di riferimento per i DPI
L’impiego corretto dei dpi disciplinato dal D.Lgs. 81/08, in particolare nel Titolo III, che tratta l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dpi, con specifico riferimento al Capo II:
I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/425, che definisce le specifiche per la progettazione e la fabbricazione di tali dispositivi destinati alla commercializzazione. L’obiettivo principale è garantire elevati standard di sicurezza e tutela della salute per gli utilizzatori, oltre a disciplinare la libera circolazione dei DPI all’interno dell’Unione Europea.
Questo Regolamento ha sostituito la precedente Direttiva 89/686/CEE ed è stato recepito in Italia attraverso il D.Lgs. 17/2019.
DPI: regolamento (UE) 2016/425
Per garantire che DPI immessi sul mercato rispettino i requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti nell’Allegato II, il Regolamento (UE) 2016/425 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale immessi sul mercato UE per le seguenti categorie di operatori economici:
- fabbricanti;
- mandatari;
- importatori;
- distributori.
Tutti questi soggetti sono tenuti a rispettare le disposizioni del Regolamento per ogni nuovo DPI, sia che si tratti di prodotti realizzati da fabbricanti con sede nell’Unione Europea, sia che riguardi DPI, nuovi o usati, importati da paesi terzi. L’obiettivo è garantire che solo prodotti conformi possano essere commercializzati all’interno del mercato europeo.
In ossequio al principio di presunzione di conformità, l’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/425 prevede che un DPI conforme a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza coperti da quelle norme.
In pratica, il Regolamento (UE) 2016/425 dice “che cosa” il DPI deve garantire in termini di sicurezza; la norma armonizzata indica “come” dimostrarlo tecnicamente in modo riconosciuto a livello UE.
Ruolo dei fabbricanti
I fabbricanti di DPI devono redigere la documentazione tecnica e seguire le procedure di valutazione della conformità previste dal Regolamento (UE) 2016/425. Dopo aver verificato la conformità del prodotto ai requisiti di salute e sicurezza, devono redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.
Tutta la documentazione relativa alla conformità deve essere conservata per 10 anni dalla commercializzazione del DPI. Inoltre, i fabbricanti devono garantire che la produzione in serie rimanga conforme alle normative aggiornate e, se necessario, effettuare test a campione, monitorare reclami e richiami, e informare i distributori su eventuali problemi di sicurezza.
Ogni DPI deve essere identificabile tramite un numero di serie o lotto e deve riportare il nome e l’indirizzo del fabbricante in modo chiaro e accessibile. Deve, inoltre, essere accompagnato da istruzioni e informazioni leggibili nella lingua del paese in cui viene venduto.
Se un DPI risulta non conforme o presenta rischi, il fabbricante deve adottare misure correttive, ritirarlo o richiamarlo, e informare le autorità competenti. Su richiesta, deve fornire tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto e collaborare con le autorità per eliminare eventuali rischi per gli utenti.
La Commissione europea conferma che l’uso delle norme armonizzate resta volontario e che sono ammesse soluzioni tecniche alternative per dimostrare la conformità. In quel caso, però, deve dimostrare con maggiore dettaglio, nella documentazione tecnica e nelle prove, che il DPI soddisfa comunque i requisiti essenziali applicabili.
Ruolo dei mandatari
Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario, il quale deve eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario
di svolgere almeno i seguenti compiti:
- mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI;
- a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI;
- se le autorità nazionali competenti lo richiedono, cooperare con esse a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che rientra nel suo mandato.
Ruolo degli importatori
Gli importatori immettono sul mercato solo DPI conformi. Gli importatori di DPI devono verificare che il fabbricante abbia seguito la corretta procedura di conformità, apposto la marcatura CE e fornito la documentazione richiesta. Se un DPI non è conforme ai requisiti di salute e sicurezza, l’importatore deve sospenderne la vendita fino alla risoluzione del problema e, se necessario, informare le autorità competenti.
Devono, inoltre, garantire che il proprio nome, marchio e indirizzo siano chiaramente indicati sul prodotto o sulla confezione e che le istruzioni siano disponibili nella lingua ufficiale del paese di commercializzazione. Durante il trasporto e lo stoccaggio, devono assicurarsi che il DPI mantenga la sua conformità.
In caso di rischio, gli importatori devono eseguire controlli a campione, monitorare eventuali reclami e notificare tempestivamente eventuali problemi alle autorità. Sono inoltre tenuti a conservare la dichiarazione di conformità per dieci anni e a collaborare con le autorità di vigilanza, fornendo documentazione e supporto per garantire la sicurezza dei DPI sul mercato.
Ruolo dei distributori
I distributori di DPI devono garantire che i prodotti siano conformi:
- alle normative prima della vendita verificando la presenza della marcatura CE;
- della documentazione;
- delle istruzioni nella lingua appropriata.
Se un DPI non rispetta i requisiti di salute e sicurezza, devono sospenderne la distribuzione fino alla risoluzione delle criticità e segnalare eventuali rischi alle autorità competenti. Devono inoltre assicurarsi che trasporto e stoccaggio non compromettano la conformità del prodotto. Infine, sono tenuti a collaborare con le autorità fornendo documentazione e supporto per risolvere eventuali problemi di sicurezza.
Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1279 del 12 giugno 2026 relativa alle norme armonizzate per i DPI
La Commissione europea ha adottato la Decisione di esecuzione 12 giugno 2026, n. 1279, relativa alle norme armonizzate predisposte a sostegno del Regolamento 9 marzo 2016, n. 425 sui dispositivi di protezione individuale.
Il provvedimento sostituisce la precedente Decisione di esecuzione 2023/941, più volte modificata, con l’obiettivo di raccogliere in un unico atto tutti i riferimenti alle norme armonizzate applicabili ai DPI, assicurando maggiore chiarezza e certezza giuridica agli operatori economici.
La nuova decisione comprende sia i riferimenti pubblicati per la prima volta, sia quelli già inseriti nella Decisione di esecuzione 2023/941.
Tra le principali novità si segnala il ritiro e la sostituzione dei riferimenti di diverse norme armonizzate oggetto di revisione tecnica, tra cui:
- EN 397:2012 + A1:2012, sugli elmetti di protezione per l’industria;
EN 420:2003 + A1:2009, sui guanti di protezione;
EN ISO 12312-1:2013 ed EN ISO 12312-1:2013/A1:2015, sugli occhiali da sole per uso generale;
EN 12492:2012, sui caschi per alpinisti;
EN 17353:2020, sull’attrezzatura di visibilità migliorata.
In loro sostituzione sono stati adottati i riferimenti alle seguenti norme e modifiche:
- EN 397:2025 ed EN 397:2025/AC:2025;
EN ISO 12312-1:2022 ed EN ISO 12312-1:2022/A11:2024;
EN 12492:2025;
EN 17353:2020+A1:2025;
EN ISO 21420:2020 ed EN ISO 21420:2020/A1:2024.
Per consentire ai fabbricanti di adeguare prodotti, procedure e documentazione tecnica alle nuove versioni delle norme, la Commissione ha previsto specifici periodi transitori, con date di ritiro differite per i riferimenti sostituiti. Per le norme indicate nell’allegato II della nuova Decisione continueranno pertanto ad applicarsi le disposizioni della Decisione di esecuzione 2023/941 fino alle rispettive date di ritiro.
Per l’elenco completo delle norme pubblicate si rinvia agli allegati della Decisione.
La Decisione è entrata in vigore il 16 giugno 2026, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e costituisce il nuovo riferimento per l’elenco delle norme armonizzate applicabili ai dispositivi di protezione individuale.
Aggiornamento 2025 alle norme armonizzate sui DPI
Con la Decisione di esecuzione n. 286 del 13 febbraio 2025 (GUUE 14 febbraio 2025), la Commissione europea ha aggiornato i riferimenti alle norme armonizzate a supporto del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI).
L’aggiornamento modifica la precedente Decisione 2023/941 e riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i DPI contro le cadute e gli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso.
Secondo l’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI, un prodotto che rispetta le norme armonizzate, o specifiche parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, si presume conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti nell’Allegato II del regolamento, nella misura in cui tali norme ne disciplinano gli aspetti pertinenti.
Le norme armonizzate rappresentano una specifica categoria di norme europee sviluppate su richiesta della Commissione europea. Il loro utilizzo consente di dimostrare la conformità di determinati prodotti o servizi ai requisiti tecnici stabiliti dalla legislazione dell’UE.
Nello specifico, la Decisione 286/2025 ha inserito nell’allegato I della Decisione 941/2023 le norme aggiornate riferite ai seguenti dispositivi di protezione (che sostituiscono i corrispondenti riferimenti precedenti):
- EN 352-6:2020+A1:2024 -Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza;
- EN 352-8:2020+A1:2024 – Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro;
- EN 352-9:2020+A1:2024 – Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza;
- EN 352-10:2020+A1:2024 – Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro;
- EN 813:2024 – Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Cinture con cosciali;
- EN 175:1997 – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi (dato che tale norma è stata sostituita dalla norma EN ISO 16321-2:2021).
Il punto 1 dell’allegato della decisione si applica a decorrere dall’11 novembre 2025 mentre il punto 2 dell’allegato della decisione si applica a decorrere dal 14 agosto 2026.
Dichiarazione di conformità UE
La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato II del regolamento. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII ed è continuamente aggiornata.
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione. Se a un DPI si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione.
La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del DPI ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
Quali requisiti devono rispettare i DPI?
L’articolo 76 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i dpi devono:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Qual è la classificazione dei DPI?
L’allegato VIII del D.Lgs. 81/08 classifica i DPI in base alla parte del corpo che essi proteggono in:
- protezione della testa: elmetti e caschi protettivi;
- protezione degli occhi e del viso: occhiali, visiere o schermi adattivi;
- protezione dell’udito: cuffie, inserti auricolari;
- protezione delle vie respiratorie: dispositivi filtranti, facciali filtranti, dispositivi isolanti;
- protezione degli arti superiori: guanti;
- protezione del corpo: abbigliamento protettivo, indumenti di protezione, giubbotti ad alta visibilità;
- protezione degli arti inferiori: scarpe antinfortunistiche;
- protezione delle cadute dall’alto: sistemi di arresto caduta, imbracature.
Categorie DPI: I, II, III
Ulteriore classificazione dei DPI viene fatta a seconda dell’entità del rischio a cui il lavoratore è esposto. La normativa di riferimento per i fabbricanti sui DPI è il regolamento UE 2016/425 che prevede che i DPI siano classificati in 3 categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa:
- DPI categoria I: proteggono da rischi minimi;
- DPI categoria II: proteggono da rischi moderati;
- DPI categoria III: proteggono da rischi gravi che possono causare conseguenze molto gravi o danni alla salute irreversibili.
DPI categoria I
Sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità. Questi includono:
- lesioni meccaniche superficiali;
- lesioni da prodotti per le pulizie lievi e facilmente reversibili;
- contatto o urti con oggetti e/o superfici caldi fino ai 50°C;
- eventuali fenomeni atmosferici, di natura non estrema, durante l’attività lavorativa;
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole.
DPI categoria II
I DPI di seconda categoria sono quelli che non appartengono né alla prima né alla terza categoria. Alcuni esempi sono:
- casco;
- guanti
- gli indumenti catarifrangenti.
DPI categoria III
I dispositivi di terza categoria sono in grado di garantire, quindi, al lavoratore il massimo grado di protezione, capaci di proteggerlo da rischi gravi che possono causare conseguenze molto gravi o danni alla salute irreversibili.
In particolare, proteggono da:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere carenti di ossigeno;
- agenti biologici particolarmente nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumori particolarmente nocivi.
I DPI devono essere marcati CE?
I dispositivi di protezione individuale devono essere marcati CE. La marcatura indica che un prodotto soddisfa le norme di sicurezza, la salute e l’ambiente stabilite dalle direttive europee pertinenti. In particolare, per i dispositivi la marcatura CE attesta che il prodotto è stato valutato e testato per garantire la sua idoneità all’uso. La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.
La marcatura deve essere apposta sul dispositivo in maniera:
- visibile;
- leggibile;
- indelebile.
Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, essa deve essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI.
Per i DPI della categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII del regolamento. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o da un’altra marcatura con l’indicazione del rischio dal quale il DPI è destinato a proteggere.
Quali dispositivi non sono DPI?
Non costituiscono DPI:
- indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
- apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Chi fornisce i DPI?
In conformità all’articolo 18 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale adeguati e necessari per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Tale fornitura deve avvenire previo consulto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, se presente, con il medico competente.
Il datore di lavoro deve individuare le condizioni in cui debba essere utilizzato un dispositivo di protezione individuale in base:
- alla durata dell’uso;
- all’entità del rischio;
- alla frequenza dell’esposizione al rischio;
- alle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- alle prestazioni del DPI.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro nella scelta dei DPI
Il datore di lavoro deve occuparsi della scelta dei DPI in base:
- alla valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- alle caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto anche le eventuali fonti di rischio che possono essi stessi comportare;
- alle informazioni e norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, così da raffrontare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato con quelle individuate;
- ad eventuali variazioni significative negli elementi di valutazione.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro per l’utilizzo dei DPI
Gli obblighi, invece, del datore di lavoro per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sono:
- assicurare l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI, attraverso la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- provvedere affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornire le istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informare, preliminarmente, il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- rendere disponibile nell’azienda informazioni adeguate su ogni DPI;
- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento per l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
Quali sono gli obblighi dei lavoratori sui DPI?
Anche il lavoratore è soggetto ad alcuni obblighi stabiliti dall’articolo 78 del D.Lgs. 81/08:
- sottoporsi al programma di informazione e addestramento e utilizzare i DPI conformemente a quanto appreso;
- avere cura dei DPI messi a disposizione del datore di lavoro, senza apporvi alcuna modifica;
- segnalare eventuali difetti o inconvenienti immediatamente;
- al termine dell’utilizzo seguire le procedure aziendali per la loro riconsegna.
Quali sono gli obblighi dei preposti sui DPI
Le responsabilità dei preposti in materia di dispositivi di protezione individuale sono definite dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/08. Nello specifico, essi sono tenuti a:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività’ del lavoratore e informare i superiori diretti;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
Scadenza dei DPI
Tutti i dispositivi di protezione individuale hanno una data di scadenza oltre la quale il loro utilizzo non è più consentito. A tal proposito, l’articolo 77, al comma 4, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, nella scelta dei DPI, deve garantire la loro sostituzione in conformità alle indicazioni fornite dal produttore.
Inoltre, il Regolamento Europeo 425/2016 specifica nell’Allegato II (articolo 2.4), che, nel caso in cui le prestazioni di un DPI possano deteriorarsi significativamente con il tempo, devono essere riportati in modo chiaro e indelebile il mese e l’anno di produzione e, se possibile, la data di scadenza sia sul dispositivo stesso sia sul relativo imballaggio.
Mantenimento in efficienza dei DPI
Il datore di lavoro deve garantire che i DPI siano sempre efficienti e igienicamente idonei, provvedendo alla loro manutenzione, riparazione o eventuale sostituzione secondo le istruzioni del fabbricante. La modifica introdotta dal D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025 chiarisce inoltre che lo stesso obbligo si applica anche agli indumenti di lavoro che, sulla base della valutazione dei rischi, svolgono funzione di dispositivo di protezione individuale.
DPI: sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai dispositivi di protezione individuale comporta, per il datore di lavoro e il dirigente, specifiche sanzioni che variano a seconda dell’entità della violazione:
- arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro se:
- non fornisce i DPI;
- non assicura l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI;
- non provvede affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
- non destina ogni DPI ad un uso personale;
- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda 1.423,83 a 6.834,44 euro se:
- non informa preliminarmente il lavoratore dei rischi;
- non rende disponibili informazioni adeguate su ogni DPI;
- se non fornisce formazione o addestramento sui DPI;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro se:
- non fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- non stabilisce le procedure aziendali da seguire per la riconsegna e il deposito dei DPI.
DPI: le FAQ
Qual è la differenza tra DPI e dispositivi di protezione collettiva?
I DPI proteggono il singolo lavoratore dai rischi specifici dell’attività svolta, mentre i dispositivi di protezione collettiva garantiscono la sicurezza di più lavoratori contemporaneamente in una determinata area.
In quali situazioni è obbligatorio l’uso dei DPI?
L’uso dei DPI è obbligatorio quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti attraverso altre misure preventive, come protezioni collettive o riorganizzazioni del lavoro.
Come si garantisce la conformità dei DPI alla normativa europea?
La conformità dei DPI è garantita tramite la marcatura CE e l’adesione ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/425, che impone test e valutazioni di sicurezza prima dell’immissione sul mercato.
Quali figure sono coinvolte nella commercializzazione dei DPI?
Le figure coinvolte sono fabbricanti, mandatari, importatori e distributori. Ognuno di questi soggetti ha obblighi specifici per garantire che i DPI immessi sul mercato siano conformi alle normative vigenti e sicuri per l’uso.
Quali sono i principali obblighi del datore di lavoro riguardo ai DPI?
Il datore di lavoro deve scegliere DPI adeguati ai rischi, mantenerli in buone condizioni igieniche e funzionali, fornire istruzioni e formazione ai lavoratori e garantire l’uso corretto dei dispositivi.
Quali informazioni devono accompagnare un DPI per essere considerato conforme?
Ogni DPI deve includere il nome del fabbricante, il numero di serie o lotto, la marcatura CE e istruzioni d’uso nella lingua ufficiale del paese di vendita.
Cosa sono gli Smart DPI? Quali i vantaggi dell’applicazione ai DPI dell’IoT?
Fra le più interessanti novità che riguardano i DPI, spicca senza dubbio l’applicazione a tali dispositivi delle nuove tecnologie, in particolare di quelle legate al cosiddetto Internet of Things (IoT).
L’utilizzo di Smart DPI – ovvero dispositivi integrati con tecnologie di comunicazione nell’ambito delle soluzioni per tutela dei lavoratori – apre a prospettive innovative in cui gli stessi DPI, tradizionalmente legati al concetto di protezione, evolvono verso il campo della prevenzione.
Grazie all’impiego dei sensori IoT in grado di ricevere e inviare segnali, i DPI possono diventare parte “attiva” di un sistema di prevenzione, destinato a svilupparsi e a contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro.
Ad esempio, tramite DPI “connessi” si potranno gestire le aree ad accesso controllato, evitando che vi entrino persone non autorizzate o che comunque non indossano gli opportuni dispositivi di protezione; parimenti può essere aumentato il livello di affidabilità dei sistemi di sicurezza previsti su un macchinario, ad esempio predisponendo la sua attivazione solo dopo rilevazione del DPI indossato.
Questi sistemi possono permettere di accedere alle informazioni relative allo stato di idoneità del DPI, alle istruzioni di uso e manutenzione del DPI stesso, a procedure e metodi di lavoro aziendali.
Nel caso di tag attivi, poi, possono essere introdotte funzionalità utilizzabili a vantaggio e sostegno del livello di sicurezza del lavoratore come, per esempio, la segnalazione del mancato o non corretto utilizzo dei DPI, il rilievo di parametri al fine di consentire un soccorso tempestivo in caso di incidente, la segnalazione diretta ed immediata della prossimità di un pericolo come macchinari in movimento.
Agli Smart DPI l’INAIL dedica una pubblicazione (edita a maggio 2025) che illustra le potenzialità e le prospettive dell’applicazione delle nuove tecnologie IoT ai DPI.
DPI: la giurisprudenza più recente
DPI inutilizzati e vigilanza carente: confermata la responsabilità del datore di lavoro!
La sentenza n. 14801/2025 della Corte di Cassazione riguarda la condanna del datore di lavoro per omicidio colposo aggravato a seguito della morte di un lavoratore, avvenuta durante lavori in quota per la rimozione di coperture in cemento-amianto sul tetto di un capannone dello stabilimento. Al momento dell’incidente, il lavoratore non era dotato di adeguati dispositivi di sicurezza e non aveva ricevuto la necessaria formazione. Inoltre, l’accesso al cantiere era avvenuto in modo irregolare, poiché il lavoratore aveva utilizzato il tesserino identificativo del figlio dell’imputato, sostituendolo per poter lavorare.
Il datore di lavoro avrebbe omesso di garantire un’adeguata formazione e informazione ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, non avrebbe fornito DPI idonei, né avrebbe predisposto sistemi di protezione collettiva come reti anticaduta o impalcati, indispensabili per i lavori in quota. Inoltre, non avrebbe attuato correttamente le misure previste nel PSC.
Secondo la ricostruzione dei giudici, queste gravi carenze organizzative e preventive hanno generato un rischio tale da portare all’incidente mortale.
La difesa, nel ricorso presentato in Cassazione, ha sostenuto che il datore di lavoro non fosse a conoscenza della presenza del lavoratore sul cantiere, poiché quest’ultimo vi sarebbe entrato utilizzando il tesserino del figlio dell’imputato. È stato, inoltre, affermato che i DPI erano stati previsti in modo adeguato, sia individuali che collettivi, ma si era deciso di utilizzare esclusivamente la linea vita, considerata sufficiente e approvata anche dai tecnici della stazione appaltante e dal coordinatore della sicurezza.
La caduta del lavoratore è stata attribuita ad una condotta imprevedibile e autonoma dello stesso, che avrebbe volontariamente scelto di sganciarsi dalla linea vita. La difesa ha poi sostenuto che la norma che imponeva l’adozione obbligatoria dei DPC non era ancora in vigore al momento dei fatti. Infine, è stato richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, considerando il comportamento tenuto dopo i fatti, l’assenza di precedenti e l’età avanzata dell’imputato.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato la responsabilità del datore di lavoro, sottolineando che la mancata vigilanza sul cantiere e l’assenza di un preposto rappresentano gravi omissioni. È stato, inoltre, accertato che la vittima lavorava in nero e che la sua condotta, seppur imprudente, rientrava tra i rischi prevedibili e non interrompeva il nesso causale. Infine, la Corte ha ritenuto corretta la pena inflitta, giudicando inadeguate le richieste di attenuanti o di sospensione condizionale, anche alla luce del risarcimento del danno e dell’età avanzata dell’imputato.
Corte di Cassazione 12253: mancata formazione e senza DPI, quando la condotta imprudente del lavoratore esonera il datore di lavoro da responsabilità?
La sentenza n. 12253/2025 della Corte di Cassazione riguarda un infortunio mortale di un operaio avvenuto durante operazioni di manutenzione presso un complesso residenziale, svolte mediante l’uso di un ponteggio prefabbricato mobile. L’incidente si è verificato mentre i lavoratori stavano spostando il ponteggio dal sesto al quinto piano: la vittima è salita sulla struttura prima che fosse adeguatamente fissata, causandone il ribaltamento e la successiva caduta nel vuoto.
Le sentenze di merito hanno ritenuto il datore di lavoro responsabile per colpa, individuando gravi omissioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra cui: mancata formazione e informazione sui rischi connessi ai lavori in quota, impiego di attrezzatura non idonea (definita instabile e pericolosa) e omissione nella fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI).
La difesa del datore di lavoro ha presentato ricorso in Cassazione contestando l’accertamento del nesso causale tra le omissioni imputate e l’infortunio mortale, sostenendo che l’incidente fosse dovuto esclusivamente ad un comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore, che avrebbe agito in autonomia, violando le istruzioni ricevute.
I giudici hanno escluso che la condotta del lavoratore fosse abnorme o imprevedibile, ritenendola invece conseguenza diretta delle carenze prevenzionistiche imputabili al datore di lavoro, il quale era presente sul luogo dell’intervento ed era consapevole delle modalità operative e dell’inadeguatezza del ponteggio utilizzato.
Il ricorso in Cassazione, promosso dalla difesa del datore di lavoro, è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha confermato la correttezza e la coerenza logico‑giuridica delle decisioni di merito, sottolineando che il comportamento imprudente del lavoratore non esonera il datore di lavoro da responsabilità qualora questi non abbia integralmente assolto agli obblighi di prevenzione. Ha inoltre osservato che, se il DPI fosse stato correttamente fornito e impiegato, si sarebbe potuto evitare l’esito fatale e ha ritenuto l’analisi del nesso causale tra le omissioni riscontrate e l’evento lesivo pienamente adeguata e in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
In definitiva, la Corte ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per l’infortunio mortale, ritenendo che l’evento sia stato conseguenza diretta di rilevanti violazioni delle norme di sicurezza.
Corte di Cassazione 13533: infortunio del lavoratore autonomo senza DPI, quando è responsabile il committente?
La sentenza n. 13533/2025 della Corte di Cassazione riguarda un infortunio sul lavoro verificatosi nel cantiere edile di un complesso residenziale in costruzione, gestito da una società di costruzioni. L’artigiano in pensione si trovava sul posto per eseguire una modifica ad una ringhiera installata in un finto balcone della villetta già consegnata all’acquirente, ma ancora non ultimata.
Durante l’intervento, privo di qualsiasi protezione anticaduta e in assenza di ponteggi, l’artigiano è precipitato dal primo piano, morendo poco dopo.
Le sentenze di merito hanno accertato che l’artigiano era intervenuto su incarico per riparare un difetto della ringhiera che interferiva con l’apertura di una finestra. La villetta, pur già consegnata alla promissaria acquirente, non era del tutto completata.
Il Procuratore Generale e le parti civili hanno impugnato la sentenza assolutoria di primo grado nei confronti del committente (e amministratore della società di costruzioni), ritenendolo responsabile per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
La Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione e condannato il committente a 6 mesi di reclusione (con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata), ritenendo che l’infortunio fosse conseguenza della mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale del lavoratore incaricato, obbligo che grava sul committente ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs. 81/08.
Secondo la Corte, l’amministratore/committente non aveva effettuato le verifiche prescritte, nonostante l’intervento fosse stato da lui stesso richiesto ed era quindi titolare di una posizione di garanzia.
Il difensore dell’amministratore ha presentato ricorso per:
- inammissibilità dell’appello del Procuratore Generale: secondo la difesa, a seguito della riforma introdotta dall’articolo 593-bis c.p.p., il Procuratore Generale non era legittimato a impugnare la sentenza poiché il Procuratore della Repubblica aveva già proposto un proprio atto di appello (sebbene ritenuto inammissibile);
- errata qualificazione del rapporto di lavoro: il ricorrente sosteneva che l’artigiano fosse dipendente in nero e non lavoratore autonomo. Pertanto, non ricadeva sul committente l’onere di verifica diretta;
- violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: l’imputazione si fondava esclusivamente sulla mancata verifica dell’idoneità dell’appaltatore, ma la condanna avrebbe incluso anche la responsabilità per la mancata adozione di dispositivi di protezione individuale, secondo la difesa imputabile solo al datore di lavoro;
- interruzione del nesso causale per condotta abnorme della vittima: la difesa sosteneva che la decisione autonoma dell’artigiano di intervenire, senza autorizzazione, in un cantiere chiuso, costituiva comportamento abnorme, imprevedibile e quindi idoneo a interrompere il nesso di causalità.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
In merito all’appello del Procuratore Generale, la Corte ha ritenuto inapplicabile in via retroattiva l’art. 593-bis del codice di procedura penale, evidenziando che la sentenza di primo grado era stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della norma. Di conseguenza, è stata confermata la legittimità dell’impugnazione proposta dal Procuratore Generale.
Quanto alla qualificazione del rapporto lavorativo, la Corte ha stabilito che l’artigiano non risultava né formalmente impiegato presso l’impresa del figlio né iscritto alla Camera di Commercio. Gli elementi addotti, come una fattura intestata alla ditta e la disponibilità di un laboratorio, non sono stati considerati sufficienti a provare l’esistenza di un rapporto subordinato. La vittima, pertanto, agiva in autonomia e spettava al committente accertarne l’idoneità tecnico-professionale prima di affidargli l’incarico.
In relazione alla presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la Corte ha osservato che la decisione di condanna si è mantenuta nell’ambito del fatto storico descritto nell’imputazione, incentrandosi sulla specifica omissione della verifica dell’idoneità del lavoratore. Il riferimento al mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale è stato valutato come conseguenza diretta della scelta, da parte del committente, di un soggetto non adeguatamente qualificato.
Infine, riguardo alla condotta della vittima, la Cassazione ha escluso che si potesse parlare di comportamento abnorme o imprevedibile. L’artigiano aveva agito su incarico diretto del committente e l’assenza di misure di protezione era da considerarsi un rischio prevedibile. Anche l’eventuale mancata comunicazione preventiva dell’intervento da parte della vittima non è stata ritenuta sufficiente a escludere la responsabilità del committente, non essendo emersa alcuna prova che quest’ultimo si sarebbe effettivamente attivato per garantire condizioni di sicurezza.
Corte di Cassazione 8286/2025: caduta mortale da una passerella in cantiere, indispensabili i DPI
La sentenza n. 8286/2025, avverso la sentenza in data 13/06/2024 della Corte d’Appello di Campobasso, riporta gli esiti di un ricorso in Cassazione riguardante un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile a Campobasso nel 2012, dove era in corso la costruzione di un complesso residenziale popolare. L’appalto per la realizzazione di dodici alloggi era stato assegnato ad un’impresa appaltatrice che aveva a sua volta subappaltato parte dei lavori.
La Corte si è pronunciata sulle responsabilità penali di diverse figure coinvolte: il datore di lavoro della ditta subappaltatrice, il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il responsabile del procedimento per l’ente committente.
Il giorno dell’incidente, i lavoratori della ditta subappaltatrice stavano eseguendo le operazioni di disarmo della struttura in cemento armato quando uno degli operai, posizionato su una passerella provvisoria, precipitò da un’altezza di circa 6,25 metri, perdendo la vita. Le indagini hanno accertato che l’opera provvisionale su cui l’operaio si trovava non rispettava le normative di sicurezza, essendo priva di parapetti e realizzata con materiali inadeguati e deteriorati. Inoltre, il lavoratore non indossava i DPI quali elmetto, imbracatura e scarpe antinfortunistiche.
A seguito delle indagini, furono rinviati a giudizio diversi soggetti coinvolti nella gestione del cantiere:
- il datore di lavoro della ditta subappaltatrice, accusato di non aver predisposto idonee misure di sicurezza, omettendo l’installazione di opere provvisionali adeguate e la formazione del personale sui rischi del lavoro in quota;
- il rappresentante legale dell’impresa appaltatrice e direttore tecnico di cantiere, ritenuto responsabile della mancata vigilanza sulle condizioni di sicurezza del cantiere, della gestione delle opere provvisionali e della supervisione dei subappaltatori;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, accusato di non aver verificato la corretta applicazione delle misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), omettendo interventi di controllo e prevenzione;
- responsabile del procedimento per l’ente committente, ritenuto responsabile per non aver esercitato un’adeguata vigilanza sul coordinatore della sicurezza e sulle attività di cantiere.
Le imputazioni a carico degli indagati facevano riferimento all’art. 589 c.p. (omicidio colposo) con violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.
I quattro imputati hanno presentato ricorso in Cassazione contestando la sentenza di condanna della Corte d’Appello per diversi motivi:
- il datore di lavoro sosteneva che il lavoratore aveva contribuito in modo determinante all’incidente con una condotta imperita e imprevedibile, tale da costituire una causa sopravvenuta idonea a escludere la sua responsabilità;
- il rappresentante legale affermava che l’incidente era stato causato dalla manomissione delle opere provvisionali da parte del lavoratore stesso e che, in quanto appaltatore principale, non aveva obbligo di vigilanza diretta sui dipendenti del subappaltatore;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dichiarava che al momento dell’incidente il cantiere era chiuso o comunque in fase di sospensione e che l’attività di disarmo non era stata comunicata né autorizzata, rendendo imprevedibile l’evento;
- responsabile del procedimento contestava la sua responsabilità affermando di aver espletato correttamente i compiti di alta vigilanza previsti dalla normativa, avendo designato il coordinatore della sicurezza e verificato il rispetto delle prescrizioni di legge.
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il datore di lavoro, il rappresentante legale e per il responsabile del procedimento, rigettando i loro ricorsi e riconoscendo la loro responsabilità per omessa adozione di misure idonee a prevenire il rischio di caduta dall’alto.
Per quanto riguarda il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, la Cassazione ha accolto il suo ricorso, annullando la condanna e disponendo un nuovo giudizio presso la Corte d’Appello di Salerno. La Corte ha ritenuto che le motivazioni della sentenza impugnata fossero carenti nell’individuare specifiche omissioni del committente nella vigilanza sulla sicurezza del cantiere. Infine, la Cassazione ha condannato il datore di lavoro, rappresentante legale e responsabile del procedimento al pagamento delle spese processuali.
Approfondimenti
Art. 77 D.Lgs. 81/08: obblighi del datore di lavoro sui DPI
DPI antincendio: elenco, normativa e obblighi
DPI anticaduta: guida alla scelta e all’uso
DPI di terza categoria: quali sono e obbligo formazione
Infortunio sul lavoro: responsabilità datore di lavoro
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/categorie-dpi-definizione-classificazione/
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Federica Fabrizio
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