Una casetta in legno installata in giardino può sembrare un semplice manufatto accessorio. Tuttavia, quando le sue dimensioni, la sua autonomia funzionale e la destinazione durevole all’uso di deposito comportano una trasformazione stabile del territorio, l’intervento può richiedere un titolo edilizio.
Lo chiarisce il TAR Lazio, con la sentenza n. 10196/2026, che ha confermato l’ordine di demolizione relativo a una struttura in legno di oltre 11 m², stabilmente destinata a ricovero di attrezzi da giardino e ritenuta non riconducibile all’edilizia libera.
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Il caso
Il Comune aveva ordinato la rimozione/demolizione di un manufatto in legno lungo circa 3,18 m e largo 3,52 m, con superficie di circa 11 m², altezza al colmo di 2,60 m e copertura a falda con tegole bituminose. La struttura era utilizzata come deposito attrezzi.
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza sostenendo che il manufatto fosse:
- facilmente amovibile;
- privo di fondazioni e impianti;
- realizzato da tempo;
- destinato a semplice ricovero attrezzi;
- riconducibile all’edilizia libera prevista dal Glossario unico.
La ricorrente ha contestato il provvedimento per difetto di motivazione, errata qualificazione dell’abuso, violazione del D.P.R. 380/2001 e del Glossario dell’edilizia libera, oltre che per presunta sproporzione dell’ordine di demolizione.
Secondo la ricorrente, il manufatto avrebbe avuto natura pertinenziale e l’intervento del 2025 sarebbe stato solo manutentivo.
Quando una casetta in legno per attrezzi non rientra nell’edilizia libera?
Il TAR ha respinto il ricorso.
Il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato, poiché descrive il manufatto abusivo, ne evidenzia le caratteristiche e richiama la qualificazione edilizia posta a base dell’ordinanza demolitoria, ritenendo comunque decisivi la stabile destinazione d’uso, l’autonomia funzionale e la non modesta entità del manufatto. Pertanto, la successiva nota e il parere del Dipartimento PAU in essa richiamato sono irrilevanti ai fini della legittimità del provvedimento. Di conseguenza, non possono essere accolte le censure fondate sui presunti vizi della predetta nota e del relativo parere.
Per quanto concerne la valutazione della rilevanza edilizia del manufatto, occorre evidenziare che l’elemento decisivo non è rappresentato dalla sua eventuale amovibilità, bensì dalla natura temporanea o permanente della destinazione cui esso è preordinato. Deve, infatti, ritenersi soggetto al necessario titolo edilizio il manufatto che, per caratteristiche e destinazione, comporti una trasformazione stabile del territorio.
In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che «la natura precaria di un manufatto deve ricavarsi dalla concreta destinazione impressa allo stesso e dall’uso cui viene effettivamente destinato, non rilevando la circostanza che, per le sue caratteristiche costruttive, esso sia smontabile e/o non permanentemente infisso al suolo» (Cons. Stato, n. 7776/2023).
La stessa giurisprudenza ha altresì precisato che «la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. n. 380/2001, presuppone un utilizzo specifico e temporalmente delimitato del bene e non è compatibile con il soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo. Non possono, pertanto, considerarsi precari i manufatti destinati a un’utilizzazione stabile e duratura, poiché in tali casi l’alterazione del territorio non può qualificarsi come temporanea, precaria o irrilevante» (Cons. Stato, n. 10847/2022).
Una casetta in legno adibita a deposito o ricovero attrezzi può essere qualificata come mera pertinenza?
Il TAR ha escluso anche la natura di pertinenza urbanistica: una struttura di oltre 11 m², autonomamente utilizzabile come deposito, non può essere considerata intervento accessorio di modesta entità.
La nozione di pertinenza in ambito urbanistico-edilizio deve essere limitata ai soli manufatti accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionalità. In tale prospettiva, non assume rilievo l’art. 3, comma 1, lett. e.6), del D.P.R. n. 380/2001, poiché tale disposizione non definisce il concetto di pertinenza, ma lo presuppone. Ne consegue che la nozione urbanistica di pertinenza deve essere ricavata dai principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo i quali essa ricorre esclusivamente in presenza di opere accessorie, prive di autonomia funzionale e di ridotte dimensioni.
Alla luce di quanto esposto, ai fini della valutazione della fondatezza del gravame non assumono rilievo né la dedotta amovibilità del manufatto né la sua asserita natura pertinenziale. Sotto il primo profilo, la non temporaneità dell’opera risulta confermata dalla stessa prospettazione della ricorrente, che ne colloca la realizzazione nell’anno 2007. Sotto il secondo profilo, la qualificazione del manufatto come pertinenza deve essere esclusa in ragione della sua evidente autonomia funzionale e della sua non modesta consistenza, elementi incompatibili con la nozione urbanistica di pertinenza elaborata dalla giurisprudenza.
Cosa rientra in edilizia libera secondo il Glossario Unico?
Infine, deve escludersi la riconducibilità del manufatto all’ambito dell’attività edilizia libera. Il Glossario Unico, infatti, fa riferimento a manufatti “di limitate dimensioni”, requisito che, secondo il TAR, non può ritenersi soddisfatto, nel caso concreto, da una struttura di oltre 11 m², per il significativo impatto sul territorio.
La natura vincolata dell’attività repressiva in materia edilizia comporta, inoltre, che debbano ritenersi giuridicamente inconfigurabili i dedotti vizi di difetto di proporzionalità e ragionevolezza, nonché non tutelabile l’invocato affidamento in presenza dell’incontestata abusività del manufatto.
Per tali ragioni, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto.
In conclusione, la sentenza non introduce una soglia dimensionale generale valida per tutte le casette in legno, né afferma che ogni ripostiglio per attrezzi richieda sempre un titolo edilizio. Il principio da ricavare è che l’edilizia libera va esclusa quando il manufatto, per dimensioni, funzione autonoma e destinazione durevole, non può essere considerato precario, accessorio e di limitate dimensioni.
Leggi l’approfondimento su Titolo abilitativo ed edilizia libera
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Stefania Spagnoletti
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