APE ed efficienza energetica in Valle d’Aosta: norme e novità 2026



Revoca senza modifiche del DGR 272/2016 e applicazione immediata del D.M. 28/10/2025 in attesa delle nuove regole generali

Dal 3 giugno 2026 la Valle d’Aosta applica direttamente il nuovo quadro nazionale sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Con la DGR 600/2026, infatti, la Regione revoca la precedente DGR 272/2016 e, in attesa dell’adeguamento della legge regionale 13/2015, rinvia alle metodologie di calcolo, alle prescrizioni e ai requisiti minimi stabiliti dal D.M. 28 ottobre 2025.

Il cambio di regime incide direttamente sulla progettazione energetica, sulle verifiche di legge, sulla compilazione della relazione tecnica e sulla gestione degli interventi edilizi in funzione della data di presentazione del titolo abilitativo. A questo quadro si aggiungono le successive novità in materia di fonti rinnovabili previste dal D.Lgs. 5/2026, con effetti ulteriori per i titoli richiesti dal 3 agosto 2026.

Per i professionisti diventa quindi fondamentale individuare correttamente la normativa applicabile, distinguere tra interventi avviati prima e dopo il 3 giugno 2026 e utilizzare strumenti di calcolo aggiornati alle disposizioni nazionali e regionali, anche per la gestione dell’APE.

In questo scenario, per i professionisti è fondamentale utilizzare strumenti di calcolo aggiornati, capaci di gestire correttamente le diverse specificità regionali. Per questo motivo, ti consiglio di affidarti all’unico software per la certificazione energetica conforme alle normative nazionali e regionali, che consenta di redigere l’APE in tutte le Regioni e Province d’Italia.

Efficienza energetica: Valle d’Aosta verso un recepimento operativo “diretto”

La DGR 600/2026 richiama espressamente il dato di fatto che l’aggiornamento nazionale ha superato la disciplina regionale, rendendola non più coerente con le nuove disposizioni statali e in virtù di ciò con la deliberazione regionale approvata il 29 maggio 2026 interviene su due aspetti principali.

In primo luogo, revoca a far data dal 3 giugno 2026 la DGR 272/2016, che disciplinava a livello regionale i requisiti minimi di prestazione energetica nell’edilizia, le prescrizioni specifiche degli edifici, le metodologie di calcolo e i casi e le modalità di compilazione della relazione tecnica.

In secondo luogo, stabilisce che, fino all’adeguamento della normativa regionale in materia di efficienza energetica nell’edilizia, si applicano le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi previsti dal D.M. 28 ottobre 2025.

Dal punto di vista operativo, la Regione non introduce un nuovo sistema autonomo di requisiti regionali, ma allinea temporaneamente la disciplina valdostana al decreto nazionale.

L’aspetto più innovativo della DGR 600/2026 non è l’introduzione di soglie regionali più severe, ma la scelta di applicare direttamente il nuovo decreto nazionale in attesa dell’adeguamento della legge regionale. È una soluzione diversa da quella seguita da altre Regioni che hanno aggiornato in modo più articolato la propria disciplina tecnica. La Valle d’Aosta adotta invece un criterio di continuità amministrativa: elimina la disciplina regionale non più coerente e consente l’immediata applicazione del D.M. 28 ottobre 2025.

Requisiti minimi 2025: le novità che incidono sui progetti in Valle d’Aosta

L’applicazione del D.M. 28 ottobre 2025 porta in Valle d’Aosta tutte le principali novità del nuovo decreto requisiti minimi.

Tra gli aspetti più rilevanti per la pratica professionale ci sono:

  • la valutazione più puntuale dei ponti termici nell’edificio di riferimento;
  • l’aggiornamento delle verifiche sulle trasmittanze per ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni energetiche;
  • la revisione dei valori limite del coefficiente globale di scambio termico H’T;
  • l’estensione degli obblighi relativi ai sistemi BACS negli edifici non residenziali;
  • l’introduzione delle prescrizioni sulle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
  • l’aggiornamento delle norme tecniche di calcolo, con riferimento alle UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e alla UNI EN 15193;
  • una disciplina più dettagliata degli ampliamenti e delle relative verifiche energetiche.

Inoltre, la Regione, precisa che, allo stato attuale i modelli delle relazioni tecniche non sono stati modificati con il D.M. 28 ottobre 2025 e pertanto rimane valido quanto riportato nel D.M. 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici“.

Requisiti minimi 2026 e obblighi FER: come gestire la fase transitoria in Valle d’Aosta

Alle novità introdotte dal D.M. 28 ottobre 2025 si affiancano quelle previste dal D.Lgs. 5/2026, che modifica il D.Lgs. 199/2021 e che entrerà in vigore il 3 agosto 2026, ampliando gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili anche agli edifici esistenti interessati da ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello e interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

Nella fase transitoria, la normativa applicabile deve essere individuata in base alla data di presentazione del titolo abilitativo:

  • per i titoli richiesti prima del 3 giugno 2026, anche in caso di successivo aggiornamento della relazione tecnica, continuano ad applicarsi le disposizioni della DGR 272/2016;
  • per i titoli presentati dal 3 giugno 2026 e prima del 3 agosto 2026, le relazioni tecniche devono essere redatte secondo il D.M. 28 ottobre 2025;
  • per i titoli richiesti dal 3 agosto 2026, invece, occorre fare riferimento sia al D.M. 28 ottobre 2025 sia al D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026.

APE in Valle d’Aosta: certificazione energetica, Portale Beauclimat e disciplina regionale

In Valle d’Aosta la certificazione energetica è disciplinata dalla DGR 1249 del 4 ottobre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, che ha sostituito la precedente DGR 1824/2016 e il P.D. 5302/2017. La deliberazione regionale attua il titolo III, capo II, della legge regionale 13/2015 ed è stata impostata in coerenza con il D.Lgs. 192/2005 e con il D.M. 26 giugno 2015.

La DGR 1249/2021 definisce, attraverso i suoi allegati, l’intero sistema regionale di attestazione della prestazione energetica.

L’Allegato A disciplina gli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’APE, le metodologie di calcolo da utilizzare ai fini della certificazione, il numero e le caratteristiche delle classi energetiche, il modello di attestato e i criteri di validità. Lo stesso allegato regola anche le modalità di redazione, trasmissione e validazione dell’APE tramite il Portale Beauclimat, gli importi del contributo dovuto per ogni attestato validato, il modello di targa energetica, il modello di Attestato di Qualificazione Energetica, il format per gli annunci immobiliari e gli adempimenti collegati al SIAPE, il sistema informativo nazionale degli attestati di prestazione energetica.

Un aspetto operativo rilevante riguarda proprio il Portale Beauclimat, che non è un semplice archivio digitale, ma il sistema attraverso cui il certificatore carica, valida e archivia l’APE, ottenendo il codice identificativo univoco dell’attestato.

L’APE deve essere redatto esclusivamente da un certificatore energetico abilitato e inserito nell’elenco regionale. La disciplina regionale richiede inoltre l’effettuazione di almeno un sopralluogo sull’edificio oggetto di certificazione, con rilievo delle caratteristiche dimensionali, termofisiche e impiantistiche e con documentazione fotografica degli elementi energeticamente rilevanti del sistema edificio-impianto.

L’attestato ha una validità temporale massima di 10 anni, ma decade prima nel caso di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, oppure nei casi previsti dalla normativa regionale in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni sui controlli di efficienza energetica degli impianti termici.

L’Allegato B riguarda invece i certificatori energetici: stabilisce le modalità di riconoscimento dei soggetti abilitati, i controlli sulla permanenza dei requisiti professionali e le condizioni per il riconoscimento di eventuali corsi regionali.

L’Allegato C disciplina infine le modalità di gestione ed esecuzione dei controlli sugli APE, individuando i casi di non correttezza formale e sostanziale degli attestati.

Per gestire correttamente APE, verifiche energetiche e adempimenti regionali anche in Valle d’Aosta, è fondamentale affidarsi a un software per la prestazione energetica aggiornato e conforme alla normativa nazionale e regionale. Con TerMus puoi redigere la certificazione energetica degli edifici, esportare i file XML verso i catasti energetici regionali e lavorare con strumenti specifici per la verifica delle prestazioni energetiche.

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 Alfonso Roma

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