Il principio di rotazione nel nuovo codice appalti


Il principio di rotazione nasce per garantire la libera concorrenza nelle procedure di gara e per evitare che un operatore economico possa monopolizzare gli affidamenti e stabilire un rapporto esclusivo con l’ente.

Il principio di rotazione, in buona sostanza, consente l’alternanza dell’aggiudicazione degli appalti a diverse imprese.

Nel “vecchio codice” D.Lgs. 50/2016 il principio di rotazione era molto stringente: bisognava dare adeguata motivazione in caso di affidamento o reinvito del soggetto economico aggiudicatario. Il nuovo codice appalti liberalizza il principio di rotazione, allargando le maglie della discrezionalità delle amministrazioni: ora non è più vietato il reinvito dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Scopri le disposizioni del nuovo codice appalti, il D.Lgs. 36/2023, anche alla luce del Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024), tenendo sempre presente l’obbligo da rispettare per quanto riguarda gli appalti BIM, per il quale ti consiglio di affidarti a strumenti specifici utilizzati da tutti i tecnici ed esperti in materia.

Cos’è il principio di rotazione?

Il concetto di “rotazione” implica, già nel linguaggio comune, l’idea di un avvicendamento tra soggetti a cui il meccanismo si applica, con l’obiettivo di garantire un’alternanza nello svolgimento di una determinata attività. Questo principio non si basa su una valutazione di merito tra i candidati, ma costituisce un criterio di distribuzione tra più soggetti che soddisfano i requisiti richiesti.

Di conseguenza, chi ha già beneficiato di un’opportunità deve lasciare spazio ad un nuovo aspirante, non potendo usufruire più volte consecutive dello stesso vantaggio.

Nel settore degli appalti pubblici, l’applicazione del principio di rotazione impone alla stazione appaltante di individuare, per il medesimo contratto, un diverso operatore economico capace di fornire il servizio, il bene o di eseguire i lavori. Questo favorisce la concorrenza e un maggiore accesso al mercato.

La finalità di tale principio giuridico è garantire l’alternanza tra gli operatori economici nell’assegnazione degli appalti pubblici, prevenendo un uso eccessivo e discrezionale del potere decisionale della stazione appaltante. Ciò serve a scongiurare favoritismi, limitare il rischio di elusione della concorrenza e contrastare fenomeni corruttivi. Pertanto, il principio di rotazione rappresenta una tutela per il libero mercato e un mezzo per garantire l’assegnazione e l’esecuzione degli appalti nel modo più efficace possibile.

Principio di rotazione: quando deve essere applicato

Il principio di rotazione costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sotto soglia ed è disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023. Costituisce un elemento normativo inviolabile del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli o.e. potenzialmente idonei, così da evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente (Cons. di St. V, 17.3.2021 n. 2292). Inoltre è anche un modo per bilanciare la notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, garantendo da un lato la turnazione tra diversi partecipanti e dall’altro il miglior servizio possibile per l’amministrazione dovuto proprio al cambiamento.

In continuità con la vecchia normativa, si impone il rispetto della rotazione già nella fase degli inviti, con lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella gestione precedente, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici.

Il comma 2 dell’art. 49 prevede il divieto di affidamento (diretto) o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente (a qualunque titolo sia entrato, anche dopo l’aggiudicazione in una procedura aperta) nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:

  • una commessa nello stesso settore merceologico;
  • la stessa categoria di opere;
  • lo stesso settore di servizi.

Tale disposizione ha lo scopo di evitare che il contraente uscente, forte del “bagaglio di informazioni” acquisito nell’esecuzione del contratto, possa prevalere sugli altri operatori economici. Il gestore uscente dovrà, quindi, saltare un turno (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

A differenza della previgente disciplina, non è più vietato il reinvito dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. In maniera molto innovativa la rotazione è a carico solo del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo dal divieto coloro che erano stati solo invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguirne poi l’aggiudicazione.

È evidente come la corretta applicazione del principio di rotazione richieda non solo una puntuale conoscenza normativa, ma anche strumenti adeguati per la gestione tracciata e documentata delle procedure di gara, come il software per la gestione informativa digitale delle costruzioni. In particolare, la possibilità di disporre di ambienti digitali che centralizzano le informazioni relative agli affidamenti, alle fasce economiche e agli operatori coinvolti, permette ai RUP e alle stazioni appaltanti di operare con maggiore trasparenza, efficienza e conformità alle disposizioni del nuovo Codice. Inoltre, alla luce dell’obbligo di utilizzo della metodologia BIM, l’adozione di piattaforme che integrano nativamente la gestione digitale degli appalti e dei flussi informativi consente non solo di rispettare i requisiti normativi, ma anche di supportare le scelte operative (come l’eventuale deroga alla rotazione) con elementi oggettivi e verificabili, in linea con quanto richiesto dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e dal Decreto Correttivo.

Il principio di rotazione e la divisione degli affidamenti in fasce economiche

La stazione appaltante può decidere di dividere gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In questo caso il divieto di affidamento o aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia. Nel caso in cui, ad esempio, l’ente dividesse l’affidamento del “servizio mensa scolastica” in fasce economiche, chi si aggiudica l’affidamento di una determinata fascia, può ottenere successivamente l’affidamento di una fascia economica diversa.

La stazione appaltante quindi può, mediante un apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico (ad esempio da 5.000 euro fino a 40.000 e da 40.000 fino alla soglia dell’affidamento diretto) e conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia.

In definitiva, la rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia.

Consiglio di Stato 366/2025: con la procedura aperta la rotazione è superflua

Il principio di rotazione non si applica se il nuovo affidamento segue una consultazione di mercato aperta a tutti gli operatori, garantendo concorrenza e parità di trattamento. Nel caso concreto, hanno partecipato l’uscente e un nuovo operatore, con contestazione della violazione della rotazione. In appello, il Consiglio di Stato ha escluso la violazione, essendo la procedura completamente aperta. Pertanto, senza restrizioni alla partecipazione, la rotazione non è necessaria (Cons. Stato, 24 maggio 2021, n. 3999). Per approfondimenti, si rimanda all’articolo dedicato.

Tar Lecce 138/2025: la mancata rotazione negli affidamenti deve essere sempre motivata

Il principio di rotazione mira a garantire alternanza tra operatori economici, prevenendo favoritismi e assicurando trasparenza e imparzialità negli appalti pubblici. Non è assoluto: l’operatore uscente può essere nuovamente invitato se vi sono motivate ragioni e rispetto dei requisiti normativi. Nel caso del TAR Lecce n. 138/2025, l’affidamento diretto all’operatore uscente è stato impugnato per mancata motivazione sulle alternative di mercato e qualità del servizio. Il Tribunale ha accolto il ricorso, confermando l’obbligo di motivare deroghe al principio di rotazione. Per ulteriori dettagli, ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.

La rotazione negli affidamenti aggregati

Negli affidamenti aggregati, il principio di rotazione assume una declinazione peculiare, in quanto l’individuazione dell’operatore “uscente” non può essere ancorata al singolo ente beneficiario, ma deve essere riferita alla dimensione unitaria della procedura gestita dalla centrale di committenza. In tali ipotesi, infatti, si realizza una forma di concentrazione della domanda pubblica con effetti sostanziali sul mercato rilevante, sicché la rotazione va applicata considerando l’affidamento precedentemente disposto dalla medesima centrale per il medesimo perimetro soggettivo e oggettivo. Ne consegue che il gestore uscente della commessa aggregata non può essere nuovamente affidatario in via diretta o comunque privilegiata, al fine di evitare fenomeni di cristallizzazione delle posizioni dominanti su scala sovracomunale. L’interpretazione sostanziale del principio impone, dunque, di prevenire utilizzi distorsivi dell’aggregazione, che potrebbero altrimenti tradursi in un aggiramento della rotazione attraverso il ricorso a modelli organizzativi formalmente diversi ma funzionalmente equivalenti.

Parere MIT 3970/2026: rotazione negli affidamenti aggregati, chi è l’uscente?

Il parere MIT n. 3970/2026 chiarisce che l’individuazione dell’operatore “uscente” ai fini del principio di rotazione dipende dal modello organizzativo adottato. Nella committenza ausiliaria, la rotazione va riferita al singolo ente committente, poiché la centrale opera in nome e per conto di quest’ultimo. Nella centrale di committenza, il riferimento è invece alla precedente commessa affidata dalla stessa centrale per le medesime amministrazioni aggregate. Negli appalti congiunti, la rotazione si valuta in base al soggetto che agisce in proprio, con responsabilità solidale per le fasi svolte congiuntamente. Leggi l’approfondimento.

Principio di rotazione: confronto con il vecchio codice

Comparando il vecchio D.Lgs. 50/2016 con le nuove disposizioni dell’articolo 49 del D.Lgs. 36/2023, notiamo una significativa evoluzione del principio di rotazione. Nel passato, il principio era rigoroso: richiedeva una motivazione adeguata in caso di nuovo affidamento o reinvito del soggetto economico aggiudicatario. Ora, con il nuovo Codice, il principio di rotazione è più flessibile: si applica solo agli affidamenti e non più agli inviti.

 

Vecchio Codice degli appalti art. 36 D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice degli appalti art.49 D.Lgs. 36/2023
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
(comma così modificato dall’art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Come cambia la rotazione dopo le modifiche del Correttivo?

Il Decreto Correttivo del Codice, il D.Lgs. 209/2024, apporta importanti modifiche all’art. 49.

In particolare, al quarto comma dello stesso articolo introduce un’eccezione al principio di rotazione, che consente, in circostanze debitamente motivate, di reinvitare l’operatore economico uscente o di assegnargli direttamente l’affidamento. Tale deroga può essere applicata solo qualora si dimostrino:

  • la particolare struttura del mercato e una effettiva assenza di alternative;
  • la verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché la qualità della prestazione resa.

Al fine di procedere all’affidamento del contratto in deroga al principio di rotazione, è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti sopra indicati. La stazione appaltante deve eseguire una verifica concreta e specifica e deve fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogare al principio di rotazione. Non è sufficiente motivare la deroga unicamente sulla base della corretta esecuzione di un contratto precedente: occorre anche dimostrare la struttura specifica del mercato e la mancanza effettiva di valide alternative concorrenziali.

A tal proposito, la modifica introdotta dal primo comma della disposizione in esame all’articolo 49, comma 4, fornisce ulteriori indicazioni alle stazioni appaltanti per la redazione della motivazione necessaria all’applicazione della deroga. In particolare, si chiarisce che l’analisi deve considerare sia la conformazione del mercato sia la reale assenza di alternative, previa verifica della qualità della prestazione e dell’accurata esecuzione del contratto precedente da parte dell’operatore economico.

Deroghe al principio di rotazione

Secondo il D.Lgs. 50/2016 la rotazione non si applicava laddove il nuovo affidamento avveniva tramite procedure ordinarie o comunque aperte.

Secondo l’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 si delineano diverse deroghe al principio di rotazione che di seguito analizziamo nel dettaglio.

Consiglio di Stato 4897/2026: la manifestazione di interesse non salva l’affidamento diretto

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4897/2025) ha chiarito che la pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse non trasforma automaticamente un affidamento diretto in una procedura aperta al mercato. Se la partecipazione è limitata agli operatori iscritti a un albo, resta applicabile il principio di rotazione previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023. La deroga alla rotazione non opera quando manca una reale apertura al mercato e non risultano consultati gli operatori richiesti dalla norma. Per i giudici, ciò che rileva è l’effettiva concorrenza della procedura, non la sola presenza formale di un avviso pubblico. Leggi l’approfondimento.

Parere MIT 3962/2026: sottosoglia e rotazione, si può riaffidare all’uscente dopo indagine di mercato con un solo partecipante?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n. 3962/2026, chiarisce che negli affidamenti sottosoglia opera il divieto di rotazione ex art. 49 del D.Lgs. 36/2023 anche se il precedente affidamento era stato preceduto da indagine di mercato “aperta”. L’unico operatore partecipante nel 2023, poi aggiudicatario, non può essere automaticamente riaffidatario alla scadenza. La deroga è ammessa solo con motivazione puntuale ex comma 4 (assenza di alternative, struttura del mercato, corretta esecuzione), presupposti da dimostrare in concreto. Non è applicabile l’eccezione del comma 5, limitata alle procedure negoziate senza bando e non agli affidamenti diretti. Leggi l’approfondimento.

Parere MIT 2624/2024: è possibile derogare in caso di maggiori costi?

Il principio di rotazione nei contratti sottosoglia prevale sull’economicità, ma ammette deroghe solo in casi motivati da assenza di alternative e buona esecuzione precedente. L’affidamento diretto superiore all’importo precedente non esonera da possibili censure, se non adeguatamente motivato. La stazione appaltante deve verificare concretamente i presupposti di deroga e documentarli in base all’art. 49, comma 4, del Codice appalti. ANAC e il MIT sottolineano l’obbligo di spiegare perché non siano possibili alternative e il valore aggiunto del contraente uscente. Il parere MIT 21 giugno 2024, n. 2624, ricorda che l’art. 49 del Codice appalti vieta di affidare consecutivamente lo stesso tipo di contratto al contraente uscente nello stesso settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi. Ti consiglio di leggere il nostro approfondimento per maggiori dettagli.

Deroga comma 4: il contraente uscente può essere reinvitato o ottenere l’affidamento diretto

L’art. 49, comma 4 consente esplicitamente di derogare al divieto di reinvito del contraente uscente, purché sia adeguatamente motivata la presenza simultanea di specifici presupposti indicati nella norma.

Sono 3 i casi in cui il contraente uscente può essere reinvitato o può ottenere l’affidamento diretto:

  • casi motivati con riferimento alla struttura del mercato;
  • effettiva assenza di alternative possibili;
  • accurata esecuzione del contratto precedente.

Questa disposizione è stata recentemente modificata dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (il cosiddetto Correttivo), che ha introdotto una nuova formulazione. In particolare, la norma ora stabilisce che

In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Rispetto alla versione precedente, il legislatore ha rafforzato il principio di rotazione introducendo un ulteriore requisito: oltre alla verifica della corretta esecuzione del contratto precedente, è stato aggiunto un criterio legato alla qualità della prestazione offerta, evidenziando così un elemento di “meritevolezza” per il reinvito del contraente uscente.

Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Correttivo, questa modifica fornisce ulteriori indicazioni operative per le stazioni appaltanti, specificando che la deroga deve essere giustificata sia in relazione alla struttura del mercato sia alla mancanza effettiva di alternative e deve essere preceduta da un’attenta verifica della qualità e dell’accuratezza dell’esecuzione del precedente contratto.

Pertanto, per applicare la deroga al principio di rotazione, la stazione appaltante deve svolgere un’analisi concreta e dettagliata di tutti i requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 49, motivando in modo puntuale la propria scelta. La Relazione Illustrativa conferma, inoltre, che tali condizioni devono sussistere congiuntamente e non in alternativa tra loro.

TAR Lazio 16754/2025: quando il contraente uscente può essere reinvitato

Il TAR Lazio (sentenza 16754/2025) ha stabilito che il principio di rotazione può essere derogato quando l’esclusione dell’operatore uscente ridurrebbe la concorrenza e la qualità dell’affidamento.
L’art. 49 D.Lgs. 36/2023, come abbiamo visto, vieta affidamenti consecutivi allo stesso soggetto, salvo casi eccezionali e motivati. Nel caso analizzato, la concessionaria uscente aveva solo affidamenti temporanei e, su sette inviti, solo due operatori hanno presentato offerta. Escluderla avrebbe eliminato la concorrenza, lasciando una sola proposta. Il TAR ha chiarito che la rotazione non è un vincolo assoluto, ma va applicata in modo flessibile per garantire concorrenza e miglior risultato. Leggi l’approfondimento.

Anac 5334/2023: unica possibile deroga al divieto di reinvito è la contemporanea sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge

Con Atto del Presidente del 13 marzo 2024 l’Anac ricorda che l’obbligo di rispetto del principio della rotazione, così come previsto nel decreto legislativo 50/2016, degli inviti e degli affidamenti è finalizzato a garantire il rispetto della concorrenza e della massima partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

A tale principio soggiace anche la procedura negoziata, qualora sussista un’individuazione discrezionale dei soggetti partecipanti. Se invece la procedura negoziata risulta preceduta da un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori, senza alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali operare la selezione, non opera il principio di rotazione.

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che la rotazione è l’antidoto necessario alla discrezionalità dell’amministrazione nelle procedure negoziate. Serve a impedire che si formino rendite di posizione e a promuovere una reale concorrenza, consentendo il ricambio tra gli operatori per garantire un servizio migliore.

Il rispetto del principio di rotazione serve a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

È questa una criticità sintomatica delle anomalie riscontrabili prevalentemente negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate sotto soglia, sovente non risultando adeguatamente motivati i criteri di scelta del contraente.

Il nuovo Codice Appalti impone il rispetto del principio di rotazione nell’affidamento o nell’aggiudicazione di un appalto sottosoglia nei riguardi del contraente uscente con lo scopo di evitare che quest’ultimo, forte della conoscenza della prestazione da realizzare acquisita nel precedente contratto, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici.

Unica possibile deroga al divieto del reinvito del contraente uscente è la motivazione circa la contemporanea sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto.

“Il contraente uscente può dunque essere reinvitato o risultare affidatario diretto – precisa Anac – laddove sussistano i requisiti richiesti dalla legge, concorrenti e non alternativi tra loro, ossia struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto, che devono tuttavia essere specificamente rappresentati negli atti di gara”.

Ai fini sopra indicati, quindi, la stazione appaltante deve fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno indotta a derogare al principio di rotazione.

TAR Lazio 10136/2025: inammissibile il ricorso di un gestore uscente

Il TAR Lazio, sentenza n. 10136/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gestore uscente contro l’affidamento a un nuovo concorrente. L’amministrazione aveva effettuato un affidamento diretto entro i limiti di legge, valutando le offerte su esperienza e costo. Il gestore escluso contestava la mancanza di esperienza del nuovo aggiudicatario e presunti vizi nella valutazione e nella trasparenza. Il TAR ha confermato che il principio di rotazione vieta il rinnovo automatico, anche con più offerte, impedendo il ritorno del gestore uscente. Per maggiori dettagli, consultare l’articolo completo.

TAR Catania 1926/2025: quando l’apertura al mercato rende inapplicabile la rotazione

Il principio di rotazione non si applica quando l’affidamento avviene tramite procedure ordinarie o aperte al mercato, senza limitazioni sul numero di operatori invitati. Il TAR Catania, con la sentenza n. 1926 del 2025, ha confermato che esso riguarda solo affidamenti diretti o negoziati con inviti mirati. La selezione aperta a tutti gli operatori esclude l’obbligo di rotazione. Pertanto, le decisioni dell’amministrazione in procedure trasparenti sono legittime. Ti consiglio di leggere il nostro approfondimento per tutti i dettagli.

Parere ANAC 58/2025: l’urgenza giustifica la deroga al principio di rotazione negli appalti?

L’ANAC, con il parere 58/2025, ribadisce che non è legittimo derogare al principio di rotazione negli appalti basandosi solo su ragioni di urgenza. Il principio si applica obbligatoriamente in caso di affidamento diretto o procedura negoziata con scelta discrezionale dei concorrenti. La stazione appaltante deve motivare in modo concreto e dettagliato eventuali deroghe, verificando la sussistenza dei presupposti normativi. L’affidamento al medesimo operatore per urgenza senza adeguata giustificazione non è coerente con le disposizioni del Codice degli Appalti. Ti consiglio di leggere il nostro approfondimento per ulteriori dettagli.

Tar Abruzzo 365/2024: quando è possibile reinvitare l’OE uscente? Le deroghe al principio di rotazione

Il principio di rotazione obbliga le stazioni appaltanti a variare gli operatori invitati nelle procedure negoziate, prevenendo vantaggi per il gestore uscente. Il reinvito dell’uscente richiede motivazioni dettagliate, eccezion fatta per specifiche deroghe. Il TAR Abruzzo, sentenza n. 365/2024, ha confermato l’esclusione del gestore uscente in un servizio sociale, ritenendo corretta la scelta dell’amministrazione. La rotazione garantisce concorrenza effettiva e la decisione di non invitare l’operatore uscente non necessitava motivazione aggiuntiva. Per tutti i dettagli ti rimando al nostro approfondimento.

Deroga comma 5: il numero degli o.e. è illimitato nell’indagine di mercato

L’art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che

Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato venga effettuata senza limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nei seguenti casi:

  • procedura negoziata senza bando per i lavori di importo ≥ a 150.000 € e inferiore a 1 milione di €;
  • procedura negoziata senza bando per lavori di importo ≥ a 1 milione di € e fino alle soglie di rilevanza comunitaria;
  • procedura negoziata senza bando per l’affidamento di servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) ≥ a 140.000 € e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Tale scelta normativa si fonda su un principio ormai consolidato, secondo cui il principio di rotazione mira a prevenire la creazione di posizioni di privilegio per il gestore uscente, favorendo la concorrenza. Tuttavia, questa esigenza non sussiste quando la stazione appaltante consente la partecipazione di un numero illimitato di operatori alla procedura negoziata in seguito all’indagine di mercato. In questo caso, infatti, la procedura non può essere equiparata a un affidamento diretto.

Di conseguenza, il divieto di affidamenti consecutivi non trova applicazione in tale contesto, rendendo ingiustificata l’esclusione automatica dell’operatore uscente, poiché l’appalto in questione non può essere considerato un affidamento diretto.

TAR Lazio 1087/2026: indagine di mercato senza limiti al numero dei partecipanti? La rotazione non si applica!

Il TAR Lazio, con la sentenza 1087/2026, ha annullato l’esclusione di un operatore economico motivata solo dal principio di rotazione, sottolineando che questo serve a garantire alternanza nelle procedure ristrette e discrezionali. La rotazione non si applica quando l’indagine di mercato è aperta a tutti i soggetti idonei, poiché l’esclusione risulterebbe contraria alla concorrenza. La stazione appaltante ha violato la lex specialis, mancando di clausole chiare e istruttoria adeguata. In tali contesti, l’uscente deve poter partecipare per assicurare imparzialità e selezione della migliore offerta. Leggi l’approfondimento.

TAR Lazio 14113/2025: deroga alla rotazione in presenza di procedure negoziate senza bando e avvisi pubblici aperti

La sentenza TAR Lazio 14113/2025 chiarisce che, nelle procedure negoziate urgenti con avviso pubblico aperto, il principio di rotazione degli operatori non si applica, permettendo l’invito anche del precedente affidatario. La decisione evidenzia come il nuovo Codice dei Contratti abbia introdotto deroghe significative, attenuando il vincolo di rotazione. È fondamentale che la stazione appaltante adotti criteri selettivi oggettivi e non discriminatori nella scelta degli invitati. L’uso di strumenti digitali per la gestione delle gare aumenta trasparenza, tracciabilità e conformità normativa. Ti consiglio il nostro approfondimento per tutti i dettagli.

Tar Lombardia 28/2025: i limiti della rotazione nella procedura negoziata

Un’indagine preliminare di mercato senza limiti di partecipanti, seguita dall’invito alla procedura negoziata per tutti gli interessati, non costituisce affidamento diretto. Di conseguenza, il principio di rotazione e il divieto di affidamenti consecutivi non si applicano. Il TAR Lombardia (sent. 28/2025) ha annullato l’esclusione di un operatore, riconoscendo la validità della fase preliminare e la competitività della procedura. La stazione appaltante deve quindi valutare tutte le offerte, rispettando i criteri del Codice dei Contratti Pubblici. Ti consiglio di leggere il nostro articolo dedicato.

Deroga comma 6: affidamenti diretti inferiori a 5.000 € (microaffidamenti)

Le vecchie linee guida Anac n.4 prevedevano che nei microaffidamenti (affidamenti di importo inferiore a 1.000 €) fosse consentito derogare alla disciplina del principio di rotazione (motivando la scelta nella determinazione a contrarre o atto equivalente). Con il nuovo codice, il legislatore ha voluto confermare ed estendere questa previsione in modo tale da semplificare e velocizzare gli affidamenti di importo minimo. Adesso si parla di affidamenti diretti al di sotto dei 5.000 € (prima abbiamo detto che il limite era fisato a 1.000€). La deroga è contenuta nel comma 6 dell’articolo 49. In questo modo il limite si allinea a quello previsto dall’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006 per il ricorso obbligatario al mercato elettronico della P.A. ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sotto soglia di beni e servizi.

Ti ricordo che gli adempimenti per la stazione appaltante sono diversi: dalla formazione del personale alla predisposizione di un opportuno atto organizzativo per la gestione BIM, dall’acquisizione di un ambiente di condivisione dei dati all’opportuna configurazione dello stesso, dalla predisposizione dei capitolati informativi alla gestione delle offerte, ecc. Non rischiare di trovarti impreparato. Per adeguare al meglio i tuoi sistemi e per essere certo di rispondere appieno ai nuovi adempimenti tra cui l’obbligo del BIM codice appalti, affidati ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio.

Parere MIT 3635/2025: qual è il momento in cui valutare la rotazione negli affidamenti diretti?

Il MIT, con il parere n. 3635/2025, chiarisce che per gli affidamenti diretti il momento rilevante ai fini della rotazione è la decisione a contrarre. È in questa fase che l’amministrazione manifesta la volontà di procedere all’affidamento e definisce le modalità di scelta dell’operatore. La verifica della rotazione va quindi integrata sin dall’avvio del procedimento e non rinviata alla stipula del contratto. Ciò rafforza il ruolo programmatorio e motivazionale della determina a contrarre. Leggi l’approfondimento.

Parere MIT 3838/2023: una serie di micro-affidamenti in deroga alla rotazione bloccano un successivo affidamento diretto più grande?

Secondo il parere MIT 3838/2025, la deroga al principio di rotazione prevista dall’art. 49, comma 6, del Codice si riferisce al singolo affidamento di importo inferiore a 5.000 euro e non a un limite cumulativo. Pertanto, una pluralità di micro-affidamenti sotto tale soglia allo stesso operatore non preclude, di per sé, un successivo affidamento diretto di importo maggiore nella medesima categoria. Resta fermo, tuttavia, il rispetto dei principi generali del Codice, in particolare correttezza, fiducia e buona programmazione. È vietato il frazionamento artificioso degli appalti finalizzato a eludere le regole sulla rotazione. La stazione appaltante deve quindi valutare caso per caso la legittimità della deroga alla luce delle esigenze concrete. Leggi l’approfondimento.

Parere MIT 2731/2025: quanto tempo deve trascorrere per la rotazione negli affidamenti diretti

Come è noto, il principio di rotazione è utile proprio per garantire in modo equo le opportunità. Ma qual è il tempo necessario che deve intercorrere tra un affidamento diretto ed un altro allo stesso operatore economico?  Il MIT, con il parere 2731/2025 fa luce sulla questione, confermando che ciò che conta è l’oggetto del contratto, non la data dell’ultimo incarico. Solo in casi eccezionali e motivati il RUP può procedere a un nuovo affidamento diretto allo stesso operatore. Per tutti i dettagli, ti consiglio l’articolo dedicato.

Parere MIT 2145/2025: deroga al principio di rotazione per gli affidamenti sotto gli € 5.000 + IVA

A tale riguardo, è opportuno menzionare il parere espresso dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 2145/2023.

La domanda di chiarimento interessa proprio l’art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 il quale deroga al principio di rotazione per gli affidamenti sotto i 5.000 €  + IVA. In particolare, la domanda fa riferimento all’importo indicato dal comma in oggetto, dove viene chiesto se l’importo è riferito al singolo affidamento o esso deve essere inteso come importo limite raggiunto il quale, a seguito della somma di più micro affidamenti consecutivi, occorre applicare il principio di rotazione.

Il MIT, con il parere n. 2145/2024 del servizio di consulenza, chiarisce che l’esenzione dalla rotazione, anche senza motivazione, è prevista solo per acquisizioni di importo inferiore ai 5.000 euro e si applica a ciascun singolo acquisto. Tuttavia, viene sottolineato che anche per gli affidamenti di importi inferiori a questa soglia, devono essere rispettati i principi del Codice, in particolare il principio di fiducia e le disposizioni sull’eventuale frazionamento degli appalti.

Infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti consiglia l’adozione di una disciplina interna che consenta l’affidamento diretto senza rotazione, ma nel rispetto dei principi che regolamentano gli affidamenti pubblici.  Questa opzione si applica anche ai lavori. Per non rischiare di trovarti impreparato con le nuove direttive dell’attuale codice appalti, adegua al meglio i tuoi strumenti di lavoro per essere certo di rispondere appieno ai nuovi adempimenti tra cui l’obbligo del BIM codice appalti, affidati quindi ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio.

Il parere 2145/2023 sembra sottolineare che la deroga al principio di rotazione prevista dal comma 6 dell’art. 49, così come qualsiasi altra eccezione alle norme del codice, rientri in un quadro normativo più ampio, disciplinato dai cosiddetti “super principi” espressi negli articoli 1, 2 e 3. Questi principi permeano l’intero Codice e, di conseguenza, si applicano anche al comma 6.

Di conseguenza, una ripetuta assegnazione di affidamenti allo stesso operatore economico, pur non violando formalmente il principio di rotazione, potrebbe comunque entrare in contrasto con:

  • il principio del risultato, poiché l’assenza di concorrenza ridurrebbe gli incentivi a migliorare la qualità dell’esecuzione;
  • il principio della fiducia, in quanto una reiterazione sistematica potrebbe segnalare pratiche distorsive;
  • il principio di accesso al mercato, poiché impedirebbe ad altri operatori economici di presentare offerte.

Pertanto, la deroga al principio di rotazione deve essere interpretata in un’ottica sistematica, coerente con i “super principi”, e applicata in modo da escludere sia il frazionamento artificioso sia la manipolazione dell’importo di un appalto al fine di eludere le regole.


FAQ principio di rotazione

Qual è la finalità del principio di rotazione negli appalti pubblici?

La finalità è garantire l’accesso equo e competitivo al mercato, evitando che un solo operatore economico stabilisca un rapporto continuativo e privilegiato con l’amministrazione. Serve a prevenire favoritismi, assicurare trasparenza e limitare il rischio di corruzione, incentivando la turnazione tra imprese qualificate.

Quando si applica il principio di rotazione secondo il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023)?

Il principio si applica nelle procedure sotto soglia e deve essere valutato già al momento della decisione a contrarre. Non si applica più agli operatori solo invitati e non aggiudicatari nella precedente gara. È obbligatorio nei casi di affidamenti consecutivi allo stesso soggetto nello stesso settore.

Quali sono le principali differenze rispetto al vecchio Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016)?

Il vecchio codice imponeva regole più rigide: anche il solo reinvito di un operatore precedente richiedeva motivazione. Il nuovo codice è più flessibile, escludendo dal divieto chi è stato solo invitato e non aggiudicatario e consentendo deroghe motivate al principio.

In quali casi si può derogare al principio di rotazione?

Le deroghe sono ammesse in casi specifici, tra cui:

  • microaffidamenti sotto i 5.000 €;
  • indagini di mercato aperte, senza limiti al numero di operatori;
  • affidamenti motivati in cui non vi siano alternative reali nel mercato e l’operatore uscente abbia eseguito in modo eccellente il contratto precedente (come previsto dal D.Lgs. 209/2024).

Come può una stazione appaltante gestire correttamente la rotazione?

È essenziale valutare la rotazione nella determina a contrarre, documentando precedenti affidamenti e motivando eventuali deroghe. È raccomandato l’uso di strumenti digitali, come software per la gestione BIM, che consentano una tracciabilità efficace delle procedure e garantiscano la conformità normativa.

usBIM.appaltodigitale
usBIM.appaltodigitaleusBIM.appaltodigitale


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Giusi Rosamilia

Source link

Di