La corretta determinazione dei costi della manodopera in ambito di appalti pubblici è un obbligo sia per le stazioni appaltanti che per l’operatore economico.
In questo articolo trovi un’analisi sintetica delle norme contenute nel nuovo codice appalti, i chiarimenti e i pareri forniti da ANAC e MIT sull’argomento e le più recenti sentenze.
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I costi della manodopera dal D.Lgs. 50/2016 al D.Lgs. 36/2023
L’obbligo di calcolare e specificare i costi della manodopera nelle gare d’appalto, già presente nel precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) è stato riformulato con alcune significative novità nel nuovo codice appalti.
La nuova normativa stabilisce che la quantificazione dei costi della manodopera debba essere effettuata sia dalla stazione appaltante che dall’operatore economico.
La stazione appaltante deve quantificare i costi della manodopera nella fase di progettazione della gara per stabilire l’importo massimo a base d’asta, come previsto dall’articolo 41, commi 13 e 14.
La stazione appaltante deve valutare con cura i costi della manodopera per definire una base d’asta adeguata e appropriata. Questo approccio permette ai concorrenti di formulare offerte che assicurino una giusta retribuzione per il personale e un adeguato profitto per l’azienda.
Anche l’operatore economico deve indicare i costi della manodopera, ma nell’offerta economica presentata, pena l’esclusione.
La nuova versione della norma, tuttavia, introduce un cambiamento rilevante: per determinare l’importo a base di gara, la stazione appaltante deve specificare nei documenti di gara i costi della manodopera e della sicurezza, separandoli dall’importo soggetto a ribasso.
Resta comunque la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo è giustificato da un’organizzazione aziendale più efficiente.
La determinazione dei costi della manodopera nel nuovo Codice Appalti
Esaminiamo le norme più in dettaglio. L’articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:
- la stazione appaltante o l’ente concedente nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, deve individuare nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13;
- i costi della manodopera, insieme a quelli della sicurezza, devono essere scorporati dall’importo soggetto al ribasso;
- l’operatore economico ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una migliore organizzazione aziendale.
Il comma 13 disciplina le modalità di determinazione del costo della manodopera:
- determinazione del costo del lavoro: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, annualmente, stabilisce il costo del lavoro mediante apposite tabelle. Queste tabelle si basano sui valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra sindacati e datori di lavoro più rappresentativi, nonché sulle normative previdenziali e assistenziali, sui diversi settori merceologici e sulle diverse aree territoriali;
- mancanza di contratto collettivo applicabile: se non esiste un contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro viene determinato in base al contratto collettivo del settore merceologico più simile a quello considerato;
- determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni: per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato utilizzando i prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto. Questi prezzi sono riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, che possono essere autorizzati a non seguire i prezzari regionali in base alla natura e all’oggetto dell’appalto;
- prezzari regionali: i criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14. Questo allegato è abrogato all’entrata in vigore di un regolamento corrispondente, adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- mancanza di prezzari aggiornati: se i prezzari regionali non sono aggiornati, il costo viene determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali, oppure, in mancanza di questi, ai prezzi correnti di mercato nel luogo in cui si svolgono gli interventi.
Infine, l’art. 110, comma 1, prevede che le stazioni appaltanti valutino la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, inclusi i costi della manodopera dichiarati, che appaia anormalmente bassa, tenuto conto degli elementi di valutazione fissati nella documentazione di gara.
D.D. 23/2026 e D.D. 40/2026 – Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia
Con Decreto Direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le tabelle relative al costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente (operai e impiegati) delle imprese edili, affini e delle cooperative.
Con Decreto Direttoriale n. 40 del 13 maggio 2026, le tabelle adottate con il decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026 sono state integralmente sostituite.
Le tabelle, distinte per operai e impiegati e declinate per singola provincia, costituiscono il punto di riferimento inderogabile per la formulazione dei quadri economici dei progetti e per la gestione degli appalti pubblici e privati nel mondo delle costruzioni.
La revisione delle tabelle si è resa necessaria a seguito delle richieste avanzate dalle parti sociali nell’agosto 2025, per recepire i nuovi importi dei minimi tabellari scattati a partire da maggio 2025.
Il decreto tiene conto dei recenti rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del settore, tra cui:
- CCNL Edili Industria-Cooperativa (siglato il 21 febbraio 2025);
- CCNL Edili Piccola Industria (siglato il 15 aprile 2025);
- CCNL Edili Artigianato (siglato il 20 maggio 2025).
Oltre ai contratti nazionali, il Ministero ha valutato attentamente anche la contrattazione collettiva di secondo livello (territoriale), che nel settore edile gioca un ruolo cruciale nella definizione degli elementi economici variabili della retribuzione.
Il calcolo del costo del lavoro provinciale si basa su un parametro fisso di 2.088 ore annue teoriche, dalle quali vengono sottratte 545 ore medie non lavorate, ottenendo così un totale di 1.543 ore effettivamente lavorate.
Il costo orario finale è la somma di diverse macro-componenti:
- elementi retributivi base: minimo contrattuale, indennità di contingenza, Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), elemento variabile e indennità di settore;
- oneri aggiuntivi: retribuzione per festività, riposi annui, accantonamenti presso la Cassa Edile, indennità di trasporto, permessi e formazione;
- oneri previdenziali e assistenziali: contributi INPS, premi INAIL, contributi alla Cassa Edile e relative maggiorazioni;
- altri elementi: Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e sua rivalutazione, indennità sostitutiva di mensa, oneri per trasferte, previdenza complementare e versamenti al fondo sanitario (Sanedil).
I valori indicati nelle tabelle ministeriali rappresentano un costo “medio”. Questo significa che il costo effettivo sostenuto dalla singola impresa può subire delle oscillazioni in base a due fattori principali:
- benefici e agevolazioni: sgravi contributivi, fiscali o di altra natura di cui l’impresa usufruisce legittimamente in base alla normativa vigente.
- oneri per la sicurezza: spese specifiche derivanti da interventi su infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure adottate per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al Testo Unico (D.Lgs. 81/2008).
Consiglio di Stato 3008/2026: costi manodopera nelle spese generali dell’offerta di gara? Il CdS dice NO
La separazione dei costi, specie della manodopera, è un obbligo sostanziale volto a garantire trasparenza e rispetto dei CCNL, non un adempimento formale. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3008/2026) vieta di occultare tali costi nelle spese generali, pena l’invalidità dell’offerta. Non è ammessa la giustificazione ex post in sede di anomalia: si tratterebbe di una modifica illegittima di un elemento essenziale. Confermata quindi l’esclusione dell’offerta con costi della manodopera irrisori e non correttamente dichiarati. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 528/2023: i costi della manodopera devono essere inclusi nell’importo soggetto a ribasso?
In sede applicativa sono insorti dubbi sulle modalità di declinazione del dettato normativo e, in particolare, sul seguente profilo: i costi della manodopera devono essere inclusi nell’importo soggetto a ribasso? O devono essere comunque esclusi, a norma della previsione del Codice?
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel parere 528/2023 del 15 novembre, aveva indicato che, nonostante la formulazione letterale dell’articolo 41, comma 14, sembrasse suggerire lo scorporo dei costi della manodopera dall’importo soggetto al ribasso, una lettura più approfondita delle disposizioni del Codice suggeriva che la manodopera dovesse essere inclusa nell’importo a base di gara.
TAR Sicilia 2002/2025: è possibile modificare i costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia?
Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2002/2025, ha annullato un’aggiudicazione per due gravi violazioni: modifica dell’offerta economica in sede di verifica dell’anomalia e stipula del contratto in violazione del termine di stand still. In fase di giustificativi, l’aggiudicataria aveva aumentato sensibilmente i costi della manodopera e introdotto nuove figure professionali, alterando l’equilibrio competitivo. Il TAR ha ribadito che l’offerta economica è intangibile: la verifica dell’anomalia serve solo ad accertarne la congruità, non a modificarla. L’amministrazione ha inoltre firmato il contratto senza rispettare i 32 giorni di stand still e nonostante un ricorso cautelare pendente. Se vuoi approfondire il tema, ti consiglio di leggere il nostro articolo dedicato.
TAR Campania 4698/2025: verifica estesa alle condizioni contrattuali in fase di esecuzione?
La verifica di congruità delle offerte deve essere dinamica, includendo gli aggiornamenti normativi e contrattuali che avranno effetto durante l’esecuzione dell’appalto. Secondo il TAR Campania (sentenza n. 4698/2025), occorre considerare i nuovi CCNL e le tabelle ministeriali intervenuti dopo la scadenza delle offerte. La congruità non può basarsi solo sui dati iniziali di gara, ma deve riflettere il quadro retributivo vigente al momento dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti devono valutare la sostenibilità economica alla luce dei nuovi minimi salariali, se pubblicati prima della stipula. Un’offerta è valida solo se rimane sostenibile rispetto ai costi effettivi del lavoro applicabili in fase esecutiva. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.
Consiglio di Stato 5712/2025: la corretta gestione dei costi della manodopera nella gara pubblica
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5712/2025) ha chiarito che i costi della manodopera devono essere inclusi nell’importo a base di gara, ma esposti separatamente nei documenti di gara, in applicazione dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti devono indicare e quantificare tali costi, che restano soggetti a ribasso, garantendo trasparenza. Gli operatori possono proporre costi inferiori solo se giustificati da maggiore efficienza organizzativa. La separazione contabile ha una duplice finalità: trasparenza e tutela del lavoro, oltre a responsabilizzare le imprese nel rispetto delle norme salariali. Il Consiglio di Stato ha così riformato la decisione di primo grado, confermando la conformità al Bando Tipo ANAC e alla normativa vigente.
A sostegno di tale interpretazione, il Collegio ha richiamato anche:
- Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023: chiarisce che l’obbligo di scorporo dei costi della manodopera è finalizzato a garantirne l’individuazione e la quantificazione separata, pur permanendo tali costi all’interno dell’importo soggetto a ribasso;
- Parere del MIT n. 2505 del 17 aprile 2024: conferma che l’importo da assoggettare al ribasso include i costi della manodopera, sebbene questi debbano essere specificati come parametro autonomo;
- Delibera ANAC n. 174 del 10 aprile 2024: ribadisce che i costi del lavoro, pur indicati distintamente, sono parte integrante dell’importo base di gara e dunque soggetti alla percentuale di ribasso offerta dai partecipanti.
Per tutti i dettagli, leggi il nostro approfondimento.
Obbligo di indicazione dei costi della manodopera
L’articolo 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, a differenza del vecchio art. 95, stabilisce che nell’offerta economica l’operatore debba indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
TAR Lombardia 2544/2026: il personale pro quota va indicato nell’offerta?
Il TAR Lombardia (sentenza n. 2544/2026) ha stabilito che il personale impiegato anche solo parzialmente in una commessa deve essere incluso nei costi della manodopera se contribuisce concretamente all’esecuzione dell’appalto. Non è possibile qualificare tali risorse come semplici costi indiretti o spese generali quando fanno parte del gruppo di lavoro indicato nell’offerta tecnica. La distinzione dipende dalla funzione svolta, non dalla percentuale di impiego. Un’offerta che valorizza economicamente solo parte del personale promesso nell’offerta tecnica può essere considerata inattendibile e portare all’esclusione dalla gara. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 2643/2026: l’offerta che supera l’importo complessivo va esclusa?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2643/2026, chiarisce che i costi della manodopera fanno parte integrante della base d’asta e concorrono al valore complessivo dell’offerta. Non basta ribassare la quota soggetta a ribasso: se i costi della manodopera fanno superare l’importo complessivo posto a base di gara, l’offerta è inammissibile. Il divieto di offerte al rialzo riguarda infatti l’intera offerta economica, comprese le voci scorporate ma incluse nella base d’asta. La stazione appaltante non può correggere il superamento della soglia tramite allegati o documenti riepilogativi interni all’offerta. Leggi l’approfondimento.
Tar Lazio 1954/2026: offerta anomala e costi della manodopera, quando l’esclusione è illegittima per “motivazione apparente”
Il TAR Lazio (sentenza 1954/2026) chiarisce che il ribasso sul costo della manodopera è ammesso, ma va valutato con una verifica di anomalia effettiva e non formale. Le stime della stazione appaltante sono basi di confronto, non limiti inderogabili. L’esclusione non può fondarsi su calcoli astratti o percentuali automatiche. Occorre una motivazione analitica che spieghi perché le giustificazioni dell’impresa siano tecnicamente inattendibili. Leggi l’approfondimento.
Delibera ANAC 15/2025: esclusione legittima per omessa indicazione dei costi della manodopera per mancanza nel modulo telematico
La mancata presenza del modulo telematico per inserire i costi della manodopera non esonera l’operatore economico dall’indicazione degli stessi: deve attivarsi per inserire comunque tali costi o chiedere chiarimenti. Nella delibera Anac 15/2025, è stata ritenuta legittima l’esclusione di un concorrente che non aveva indicato i costi per assenza del modulo. Il Consiglio ha confermato la correttezza della decisione della stazione appaltante, richiamando il principio di autoresponsabilità degli operatori. Leggi l’approfondimento.
TAR Emilia-Romagna 317/2025: quando l’omissione dei costi della manodopera annulla l’aggiudicazione
Il TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 317/2025, ha chiarito che i servizi devono essere qualificabili come “intellettuali” per esentare l’offerente dall’indicare costi di manodopera e oneri sicurezza.
Nel caso esaminato, il servizio non era intellettuale, quindi l’omissione dei costi nella gara era obbligatoria e non sanabile. Il soccorso istruttorio non può integrare elementi economici dell’offerta, secondo l’art. 101 del D.Lgs. 36/2023. L’assenza dei costi ha costituito violazione insanabile, invalidando l’aggiudicazione e il contratto. L’appalto dovrà essere assegnato all’operatore che ha presentato ricorso. Ti consiglio di leggere il nostro articolo dedicato.
Nuova FAQ ANAC: obbligo di indicare separatamente manodopera e oneri sicurezza
L’ANAC ha confermato, tramite nuova FAQ sull’ articolo 108 del Codice Appalti, che nelle gare a prezzo fisso i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza devono essere indicati separatamente. La mancata indicazione comporta l’esclusione, salvo forniture senza posa in opera o servizi intellettuali. Questo obbligo garantisce trasparenza e congruità dei costi, evitando che la quota destinata al personale venga spostata su altre voci di spesa o sull’utile. L’indicazione separata previene offerte non sostenibili, tutela i minimi retributivi e assicura procedure chiare e bilanciate. Leggi l’approfondimento.
Delibera ANAC 318/2025: anche nelle gare a prezzo fisso vige l’obbligo di indicare i costi della manodopera
L’ANAC, con la Delibera n. 318/2025, ha stabilito che anche nelle gare a prezzo fisso è obbligatoria l’indicazione dei costi di manodopera e degli oneri di sicurezza. Il chiarimento nasce da un caso in cui l’impresa aggiudicataria non aveva fornito tali dati, ritenendoli non necessari in assenza di offerta economica. L’Autorità ha richiamato l’art. 108, comma 9, del Codice degli Appalti, che prevede l’esclusione per mancata dichiarazione, salvo eccezioni specifiche. Le gare a prezzo fisso non rientrano tra le eccezioni, quindi l’obbligo vale in generale e le stazioni appaltanti devono vigilare e gli operatori adeguarsi, pena l’esclusione dalla gara. Scopri tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.
Parere MIT 2505/2024: la stazione appaltante è tenuta ad indicare i costi della manodopera
Le novità contenute nel nuovo Codice Appalti comportano implicazioni rilevanti, anche perché la formulazione non priva di ambiguità dell’art. 41 ha già suscitato interpretazioni contrastanti, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Con il parere n. 2505 del 17 aprile 2024 il MIT chiarisce che la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare i costi della manodopera così come indicato nel bando di gara e se i costi sono inferiori, l’operatore è tenuto a giustificare tale differenza e se quest’ultimi saranno accettati si procederà all’aggiudicazione e la stazione appaltante pagherà quanto offerto dall’operatore. È importante sottolineare che l’operatore non può giustificare ribassi riducendo i trattamenti minimi previsti dal CCNL indicato nel bando di gara, ma deve dimostrare che il ribasso è dovuto a una più efficiente organizzazione aziendale.
Per maggiore chiarezza riportiamo l’esempio del MIT.
Importo a base di gara euro 100, di cui manodopera 30 (nell’esempio si prescinde da IVA e costi/oneri sicurezza, riferendosi solo ai costi della manodopera a fini esemplificativi). Il concorrente dovrà formulare un “ribasso complessivo” a norma dell’art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, ma a sua volta, dovrà indicare, come proprio costo, i costi della manodopera. Es:
ribasso del 10% (quindi richiesti euro 90), di cui manodopera 20.
La stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, dovrà confrontare i costi parametrici dalla stessa indicati (30) e i costi del concorrente (20). Ove i costi parametrici siano superiori a quelli indicati dal concorrente (come nell’esempio qui fornito), lo stesso concorrete dovrà essere chiamato a giustificare gli stessi. Se i giustificativi saranno accolti, vi sarà aggiudicazione. In sede di esecuzione si pagherà quanto offerto dal concorrente (90 euro di cui 20 manodopera).
Tar Calabria 958/2024: obbligatoria l’indicazione dei costi della manodopera anche negli affidamenti diretti
A differenza del D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 36/2023 non esclude gli affidamenti diretti dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica da parte del concorrente.
Pertanto, anche in tali procedure semplificate il concorrente è tenuto ad indicare separatamente i costi della manodopera a pena di esclusione automatica, salvo che non sussistano ipotesi di materiale impossibilità, intesa come limite sussistente in seno ai moduli dichiarativi che ne impediscano l’inserimento.
Lo afferma il TAR Calabria con la sentenza 958/2024.
Scorporo dei costi della manodopera
I costi della manodopera devono essere determinati e indicati separatamente (o “scorporati”) per garantire maggiore trasparenza nell’azione amministrativa e tutelare i lavoratori, senza pregiudicare la libertà di iniziativa economica e imprenditoriale sancita dalla Costituzione. Tuttavia, l’operatore economico ha la possibilità di dimostrare che una gestione più efficiente dell’impresa può ridurre i costi della manodopera rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante nei documenti di gara.
La sentenza del T.A.R. Palermo n. 3787/2023 ha ribadito che, sebbene la normativa preveda la non “ribassabilità” dei costi del lavoro, ciò non implica automaticamente l’obbligo di scorporarli dalla base d’asta. In contrasto, il T.A.R. Pescara (sentenza n. 146/2025) interpreta invece l’art. 41 del D.lgs. 36/2023 nel senso che lo scorporo sia obbligatorio, sia per la formulazione della norma sia per la sua finalità di tutelare i lavoratori e garantire una concorrenza leale tra operatori economici.
L’articolo 41 comma 14 del Codice recita:
I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
TAR Lazio 20932/2025: ribasso possibile con una organizzazione aziendale efficiente
L’articolo 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, come abbiamo visto, non vieta ribassi sul costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante, purché l’operatore dimostri un’organizzazione più efficiente. Il TAR Lazio (sentenza 20932/2025) chiarisce che tale stima non è un valore minimo inderogabile, né un onere fisso come quelli da interferenze. È legittimo quindi discostarsi, fermo restando il successivo controllo di anomalia. Corretta, infine, la ricalcolazione del ribasso sull’intero importo soggetto a ribasso, richiesta dalla lex specialis. Leggi l’approfondimento.
Delibere ANAC 146/2025: inclusione e scorporo dei costi della manodopera nell’importo assoggettato a ribasso
L’inclusione dei costi della manodopera nell’importo assoggettato a ribasso, sul quale applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale, risponde ad una logica di semplificazione e speditezza dell’attività amministrativa ed è conforme al bando tipo n. 1/2023.
Tale soluzione, infatti, evita alle stazioni appaltanti l’aggravio procedurale che comporterebbe la complessa e artificiosa operazione di comparazione di offerte non omogenee, che si avrebbe nel caso in cui taluni concorrenti intendessero offrire un ribasso solo per gli importi che non riguardano i costi del personale ed altri, invece, per entrambe le componenti.
È il principio stabilito dall’ANAC nella risposta all’istanza di parere approvata con Delibera n. 146 del 9 aprile 2025 sul caso di un operatore economico che contesta la determina di aggiudicazione in suo favore dell’appalto di lavori limitatamente all’importo contrattuale, in quanto la Stazione appaltante avrebbe erroneamente applicato il ribasso percentuale offerto all’intero importo dei lavori, senza scorporare i costi della manodopera.
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Delibera Anac 528/2023: il costo della manodopera – anche se scorporato – continua a costituire una componente dell’importo posto a base di gara
L’ANAC, con la delibera del 15/11/2023, n. 528, precisa che, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo posto a base di gara.
Parere MIT 2154/2023: come scorporare i costi della manodopera dagli importi soggetti a ribasso
Con il parere n. 2154 del 19 luglio 2023 il MIT ricorda che la norma contenuta nell’art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 costituisce attuazione del criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, comma 1 della legge delega (L. 78/2022), in base al quale le stazioni appaltanti devono prevedere “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”.
In merito alle modalità con cui declinare operativamente tale nuovo dettato normativo si rinvia alle indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023.
Nello specifico, il punto 3 dello schema di Disciplinare stabilisce quanto segue:
L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € … [indicare l’importo] calcolati sulla base dei seguenti elementi … [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione] e riferiti a … [specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera]. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.
A sua volta, l’operatore economico dovrà indicare in offerta il costo della manodopera (punto 17 Bando-tipo ANAC). Se l’operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. 36/2023.
Cosa succede se si utilizzano tabelle ministeriali non aggiornate?
L’utilizzo di tabelle ministeriali non aggiornate nei procedimenti di gara pubblica può compromettere gravemente la legittimità dell’intero iter amministrativo, esponendo la stazione appaltante al rischio di annullamento degli atti e alla necessità di ripetere la procedura.
Le tabelle ministeriali rappresentano un parametro ufficiale e oggettivo per stimare il costo della manodopera e garantire il rispetto dei minimi salariali. Fare riferimento a dati obsoleti può comportare una sottostima dei costi effettivi, che a sua volta altererebbe l’equilibrio della gara compromettendo la possibilità per gli operatori economici di formulare offerte corrette e sostenibili.
Ciò espone la procedura a rischi di contenzioso, annullamento ed inefficienza. Inoltre, non considerare gli aggiornamenti retributivi che avranno effetto durante l’esecuzione del contratto significa trascurare un principio fondamentale: l’offerta economicamente vantaggiosa deve essere anche realistica e coerente con il contesto normativo vigente al momento della prestazione. In definitiva, l’uso di tabelle non aggiornate non è una semplice irregolarità formale, ma un errore sostanziale che mina la trasparenza, la concorrenza e la correttezza dell’azione amministrativa.
TAR Campania 1799/2026: il valore dei minimi salariali negli appalti ad alta intensità di manodopera
Il TAR Campania (sentenza 1799/2026) afferma che lo scostamento dalle tabelle ministeriali non comporta automaticamente l’anomalia dell’offerta, poiché tali parametri hanno funzione orientativa e non vincolante. Tuttavia, negli appalti labour intensive, uno scostamento significativo può incidere sull’affidabilità complessiva della proposta. Nel caso esaminato, è stato ritenuto illogico un ribasso del 50% sui servizi a fronte di costi della manodopera invariati. Tale incongruenza rende l’offerta economicamente insostenibile. L’anomalia emerge, quindi, quando il disequilibrio compromette la copertura dei costi e l’equilibrio del contratto. Leggi l’approfondimento.
Delibera ANAC 29/2026: sottostima dei costi del personale nella base d’asta, interviene ANAC
La Delibera n. 29/2026 dell’ANAC chiarisce che la determinazione della base d’asta nei servizi ad alta intensità di lavoro è una valutazione tecnico-discrezionale, non una mera operazione aritmetica. Tale discrezionalità trova limite nella coerenza tra prestazioni richieste e costo della manodopera, per garantire sostenibilità e concorrenza. Nel caso del trasporto infermi, la base d’asta è stata ritenuta incongrua per istruttoria carente e assenza di correlazione tra servizio e remunerazione. L’Autorità impone l’annullamento in autotutela della gara e la rideterminazione analitica dei costi, in conformità al capitolato. Leggi l’approfondimento.
TAR Abruzzo 480/2025: anche nella normativa speciale post‑sisma è vincolante l’aggiornamento dei prezzari
La sentenza TAR Abruzzo 480/2025 afferma l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di utilizzare prezzi aggiornati e congrui, inclusi quelli della manodopera, anche in presenza di normativa speciale post-sisma. Nel caso esaminato, la gara 2025 era basata su prezzari 2022 e tabelle del lavoro 2019, in contrasto con valori vigenti 2023-2024. Tale incongruenza comprometteva sostenibilità dell’offerta, concorrenza e rispetto degli obblighi retributivi. Il TAR ha inoltre censurato l’uso arbitrario di “nuovi prezzi” in presenza di voci già disponibili nei prezzari ufficiali. Leggi l’intero approfondimento.
Parere ANAC 193/2025: l’utilizzo di tabelle ministeriali non aggiornate vizia il procedimento
L’uso delle tabelle ministeriali aggiornate del costo della manodopera è obbligatorio per garantire legalità ed equità negli appalti pubblici. L’utilizzo di tabelle non più vigenti determina vizio per illogicità e irragionevolezza nella stima dei costi (Parere ANAC 193/2025). In gare ad alta intensità di manodopera e pluriennali, l’ente deve annullare gli atti e rifare la gara con tabelle aggiornate. La difformità tra costi di gara e tabelle vigenti rende illegittimo l’atto e impedisce all’operatore economico di offrire correttamente. Questo obbligo è essenziale, non un formalismo, per assicurare stime realistiche e parità tra partecipanti. Ti consiglio di leggere il nostro approfondimento per tutti i chiarimenti del caso.
Parere MIT 2880/2024: determinare il costo della manodopera in mancanza di tabelle ministeriali
Quando per un CCNL non sono disponibili le tabelle ministeriali dei costi orari, la Stazione appaltante deve determinare il costo della manodopera per la base d’asta facendo riferimento ai valori della contrattazione collettiva nazionale, alle norme previdenziali e assistenziali e alle caratteristiche dei settori e delle aree territoriali. Le tabelle ministeriali, se presenti, hanno solo funzione indicativa e non vincolante, utili a valutare la congruità dell’offerta. In assenza di tabelle, il costo va calcolato con analisi statistiche e aziendali comparate alla realtà del settore. La giurisprudenza conferma che tali valori medi possono discostarsi in base a specifiche valutazioni. Leggi l’approfondimento.
Tar Sicilia 4116/2024: il costo della manodopera della base d’asta può essere inferiore alle tabelle ministeriali?
La lex specialis può indicare un costo della manodopera inferiore alle tabelle ministeriali, ma non se il ribasso crea uno scostamento evidente e significativo. La base d’asta deve garantire la congruità dei compensi, la sicurezza e l’interesse pubblico (TAR Sicilia n.389/2018; n.4116/2024). Se il costo previsto impedisce offerte congrue, la lex specialis diventa illegittima. La violazione riguarda la tutela dei lavoratori e il rispetto della contrattazione collettiva. Leggi l’approfondimento.
Il ribasso sui costi della manodopera
Dalla norma si deduce che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso; l’ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 prevede che “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Se tali costi fossero fissi e invariabili, non avrebbe senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta.
Sarebbe inoltre limitata la libertà d’impresa, in quanto l’operatore economico potrebbe dimostrare ad esempio che il ribasso è correlato a soluzioni innovative e più efficienti, oppure alla sua appartenenza ad un comparto, per il quale viene applicato un CCNL diverso da quello assunto come riferimento dalla stazione appaltante.
Resta salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili laddove si impone di evidenziare separatamente il costo della manodopera per salvaguardare il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 della Costituzione.
Consiglio di Stato 2368/2026: manodopera sotto la base d’asta? Ecco cosa rischia l’operatore economico
Il Consiglio di Stato (sentenza 2368/2026) stabilisce che un ribasso che incida sui costi della manodopera genera una presunzione di anomalia dell’offerta, superabile solo dimostrando efficienza organizzativa reale. Nel caso concreto, l’offerta esclusa presentava costi di lavoro e pasti significativamente inferiori ai parametri ministeriali, senza giustificazione sufficiente. La discrezionalità tecnica della stazione appaltante consente di valutare l’anomalia nel suo insieme, non voce per voce. La sentenza conferma che offerte con componenti essenziali gravemente sottostimate possono essere ritenute non affidabili per l’esecuzione del servizio. L’appello dell’operatore è stato respinto. Leggi l’approfondimento.
Delibera ANAC 323/2025: criticità in una gara pubblica tra base d’asta incongrua e manodopera sottostimata
ANAC ha censurato una gara europea da 161 milioni per servizi di ristorazione, evidenziando una base d’asta sottostimata, criteri di partecipazione incoerenti e manodopera calcolata su tabelle obsolete. Il perimetro contrattuale includeva manutenzioni autonome, non strettamente collegate al servizio principale, violando il Codice dei contratti. La base d’asta non considerava correttamente costi di manutenzione, utenze e smaltimento, riducendo la concorrenza. I criteri di valutazione qualitativi erano poco trasparenti e discrezionali. ANAC ha imposto la revisione della gara per garantire trasparenza, proporzionalità e concorrenza. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere il nostro articolo dedicato.
TAR Lazio 12645/2025: ribasso manodopera e CAM omessi
Il TAR Lazio 12645/2025 conferma che ribassi sui costi della manodopera non determinano automaticamente l’esclusione dell’offerta, richiedendo però la verifica di anomalia e giustificazioni tecniche da parte dell’offerente. Nel caso esaminato, l’operatore aggiudicatario ha fornito dettagli su addetti, ore e costi, ritenuti sufficienti dal giudice. Il controllo giurisdizionale è limitato a manifesta irragionevolezza o illogicità, senza sostituirsi alla valutazione dell’amministrazione. I CAM, sebbene non menzionati nella gara, si integrano automaticamente nella lex specialis e restano cogenti. Il TAR sottolinea un’interpretazione funzionale della lex specialis, privilegiando efficacia e coerenza procedurale rispetto al formalismo. Ecco il nostro approfondimento.
TAR Basilicata 360/2025: quando e come si può ridurre il costo della manodopera?
Il TAR Basilicata 360/2025 ha confermato l’esclusione di un operatore economico per ribasso incongruo del 45% in una gara ex art. 50, D.Lgs. 36/2023. Il ribasso deve essere calcolato sull’intero importo a base di gara, comprensivo di manodopera e sicurezza, che però non subiscono riduzioni dirette. L’art. 41, c.14, D.Lgs. 36/2023 impone lo scorporo dei costi di manodopera e sicurezza, senza escluderli dal valore complessivo del contratto. L’offerta può giustificare ribassi elevati tramite efficienza organizzativa o economie di scala, purché credibili e compatibili con l’esecuzione del contratto. Il TAR ha ribadito l’obbligo di indicare separatamente manodopera e sicurezza e di motivare correttamente il ribasso, altrimenti l’offerta è insostenibile. Leggi il nostro approfondimento.
Delibera Anac 452/2024: ribasso sui costi della manodopera soggetto alla verifica di anomalia
L’ANAC, con la Delibera 452/2024, precisa che il ribasso sui costi della manodopera non comporta l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento a verifica dell’anomalia, con l’onere per l’operatore di dimostrare che il ribasso deriva da più efficiente organizzazione aziendale, rispettando i minimi salariali. La stazione appaltante deve richiedere giustificazioni prima di procedere all’esclusione. I costi della manodopera, pur separati, fanno parte dell’importo a base di gara e sono soggetti a ribasso. La giurisprudenza conferma la libertà dell’operatore di dimostrare l’efficienza organizzativa. Interpretare i costi come fissi vanificherebbe tale possibilità e contrasterebbe con l’obbligo di indicarne la misura nell’offerta. Leggi l’approfondimento.
Tar Calabria 119/2024: il costo della manodopera non può essere soggetto a ribasso
Il TAR Calabria, con la sentenza 119/2024, ha ribadito che il costo della manodopera non può essere soggetto a ribasso, richiamando l’art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023. Secondo tale norma, le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara i costi della manodopera e della sicurezza, escludendoli dall’importo sul quale i partecipanti possono applicare il ribasso percentuale. In caso di ribasso complessivo, l’operatore economico deve giustificarlo dimostrando una maggiore efficienza organizzativa.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso di un’impresa esclusa, poiché la stazione appaltante aveva calcolato il ribasso su un importo che includeva anche i costi della manodopera, violando la normativa e le direttive di gara. Il tribunale ha anche sottolineato l’importanza di offerte chiare e lineari, prive di elementi ambigui che possano rendere incerta l’offerta stessa o la corretta interpretazione degli impegni contrattuali.
Inoltre, pur concedendo alle stazioni appaltanti la possibilità di correggere errori materiali, il TAR specifica che tali correzioni sono ammesse solo se l’intenzione dell’offerente è chiaramente deducibile dal testo dell’offerta, senza margini di ambiguità. In questo caso, la volontà di scorporare i costi della manodopera non risultava univoca, causando l’esclusione per indeterminatezza dell’offerta.
Leggi l’articolo di approfondimento sulla sentenza 119/2024
Consiglio di Stato 9084/2024: il disciplinare di gara può escludere il ribasso sui costi della manodopera
Anche se il Codice Appalti ammette in linea generale il ribasso sui costi della manodopera, il disciplinare di gara può escludere esplicitamente questa possibilità. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9084/2020, ha annullato la decisione del TAR che lo aveva ammesso. Secondo il Consiglio, l’esplicita previsione del disciplinare esclude il ribasso sul personale, rendendo l’offerta non conforme. L’appello è stato accolto, annullando l’aggiudicazione e subentrando la ricorrente nel contratto. Leggi l’articolo dedicato per tutti i dettagli.
Costo della manodopera negli appalti: le sentenze più recenti, le delibere ANAC
Delibera ANAC 161/2026: costi della manodopera e capocantiere, la rimodulazione dei giustificativi non modifica l’offerta
Con la delibera n. 161/2026, ANAC chiarisce che la rimodulazione dei costi della manodopera è ammessa se non altera l’importo complessivo dell’offerta né ne modifica il contenuto tecnico ed economico. Il capocantiere, quando svolge funzioni operative stabili, deve essere incluso nei costi della manodopera e non nelle spese generali. È possibile redistribuire il monte ore tra le diverse figure professionali purché l’organizzazione del cantiere resti coerente e sostenibile. La verifica deve essere sostanziale e tecnica, non limitata a un mero controllo aritmetico. Leggi l’approfondimento.
TAR Veneto 1536/2025: il concorrente è tenuto a dichiarare i costi della manodopera del subappaltatore?
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1536/2025, ha chiarito che l’appaltatore non è tenuto a indicare nell’offerta i costi della manodopera dei subappaltatori. Tali costi non rientrano tra quelli propri dell’appaltatore e non sono esplicitamente richiesti dall’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. La verifica del rispetto delle norme sul lavoro spetta ai subappaltatori ed è effettuata nella fase di autorizzazione del subappalto, ai sensi dell’art. 119 del Codice. Leggi l’approfondimento.
TAR Lazio 16146/2025: affidamento di servizi con contenuto intellettuale, legittima l’offerta senza costi della manodopera e CCNL
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 16146 del 10 settembre 2025, ha chiarito che i servizi di natura intellettuale si distinguono per l’impossibilità di standardizzare le prestazioni e non richiedono l’indicazione dei costi della manodopera né del CCNL. La Corte ha stabilito che un miglioramento opzionale e gratuito dell’offerta, come risorse aggiuntive, non costituisce modifica dell’offerta né violazione del principio di immodificabilità. È consentito affidare a lavoratori autonomi attività accessorie senza configurare subappalto, se prevale il lavoro intellettuale dell’appaltatore principale. L’offerta plurima si configura solo quando vi sono opzioni incompatibili o incerte sull’oggetto, mentre miglioramenti leciti possono rappresentare un punto di forza. In sintesi, la sentenza ribadisce la flessibilità e la personalizzazione intrinseche ai servizi intellettuali. Leggi il nostro approfondimento.
Tar Sicilia 738/2025: anche se inseriti nella base d’asta, i costi della manodopera vanno esclusi dal calcolo del ribasso
Se la stazione appaltante include i costi della manodopera nell’importo complessivo su cui applica il ribasso, commette un errore di calcolo. Il TAR Sicilia (sentenza n. 738/2025) ha confermato che tali costi devono essere esclusi dal ribasso, pur facendo parte della base d’asta. Eventuali riduzioni della manodopera devono essere giustificate tramite la verifica dell’anomalia, dimostrando maggiore efficienza organizzativa. Nel caso esaminato, l’offerta dell’ATI rispettava la regola e il TAR ha annullato il calcolo errato, confermando l’aggiudicazione. Leggi il nostro approfondimento.
Consiglio di Stato 1166/2025: il costo della manodopera va giustificato con dati concreti e verificabili
La giurisprudenza distingue tra costi diretti, riferiti al personale stabilmente impiegato nella commessa o disponibile per sostituzioni, e costi indiretti, relativi al personale di supporto, che non rientrano nella verifica di congruità. Nella valutazione dell’anomalia dell’offerta, il Consiglio di Stato ha chiarito che va considerato il costo reale basato sulle ore effettivamente lavorate e non il monte-ore teorico. L’obbligo di indicare e verificare i costi della manodopera tutela la corretta retribuzione e la concorrenza leale. Tale verifica riguarda solo i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, escludendo chi opera occasionalmente o su più contratti. La sentenza n. 1166/2025 ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione fondata su dati concreti e personale effettivamente disponibile. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 4250/2025: cosa accade se un’offerta di gara non riporta i costi indiretti della manodopera?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4250/2025, ha precisato che l’obbligo di indicare i costi della manodopera riguarda solo il personale direttamente impiegato nella commessa, escludendo il personale trasversale. Un’offerta che non indichi i costi indiretti non è automaticamente inattendibile, se i costi diretti sono chiari e sostenibili. La verifica dell’anomalia economica spetta all’amministrazione, con ampia discrezionalità tecnica, e il giudice interviene solo in caso di evidente illogicità o irragionevolezza. Nel caso esaminato, la stazione appaltante ha legittimamente valutato la sostenibilità dei costi, respingendo le contestazioni della società ricorrente. Leggi l’approfondimento.
Tar Toscana 5/2025: congruità dell’offerta e costi indiretti della manodopera
La giurisprudenza distingue i costi indiretti, relativi a personale impiegato occasionalmente o su più contratti, da quelli della manodopera stabilmente assegnata alla commessa, soggetti a verifica di congruità. Il TAR Toscana, nella sentenza 5/2025, ha annullato un’aggiudicazione perché l’offerta vincitrice aveva sottostimato i costi per personale organizzativo stabilmente impiegato.
Il Tribunale ha ribadito che i chiarimenti della stazione appaltante non possono modificare le prescrizioni della lex specialis. La stazione appaltante deve rivalutare la congruità economica considerando il monte ore inderogabile previsto dal capitolato. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 4502/2024: i principi di base per la corretta indicazione dei costi della manodopera
Nella sentenza 4502/2024 il Consiglio di Stato chiarisce che:
- la mancata separata indicazione dei costi della manodopera (dunque anche della sicurezza) comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara;
- tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio (dunque neppure mediante giustificativi presentati in sede di verifica di congruità dell’offerta);
- l’esclusione dalla gara va disposta anche in assenza di specificazione ossia di espressa comminatoria, in tal senso, ad opera della “legge di gara”;
- i costi della sicurezza e della manodopera non possono essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità.
A tali regole fa eccezione la presenza di clausole e di modelli, predisposti dalla stazione appaltante, che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica.
A tutela del “legittimo affidamento” in questi casi deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia.
Tar Catanzaro 665/2024: la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta l’esclusione dalla gara
Nella sentenza 665/2024, il Tar Catanzaro ricorda che l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede espressamente che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti l’operatore economico è tenuto ad indicare, a pena di esclusione dal procedimento selettivo, i costi della manodopera (oltre che gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non oggetto di contestazione nel presente giudizio).
L’omessa specifica indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica determina l’obbligo della stazione appaltante di escludere l’offerente dalla gara, trattandosi di una ipotesi di esclusione espressamente prefigurata e quindi coerente con il principio di tassatività delle cause di esclusione degli operatori economici.
Tar Sardegna 859/2024: lo scostamento dai costi medi non prova l’anomalia
Il TAR Sardegna (sentenza n. 859/2024) chiarisce che le tabelle ministeriali sui costi del lavoro sono indicative e non vincolanti. La valutazione dell’anomalia dell’offerta è attività tecnico-discrezionale della PA, verificando serietà e fattibilità del servizio. Lo scostamento dai valori medi non implica automaticamente anomalia, se adeguatamente giustificato dall’impresa. Nel caso esaminato, il TAR ha confermato l’aggiudicazione, respingendo il ricorso per mancanza di macroscopici errori. Leggi l’approfondimento.
Tar Sardegna 859/2024: la valutazione dell’anomalia è un’attività tecnico-discrezionale della PA
Il TAR ha richiamato la giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato, n. 8562/2024; n. 7582/2024; TAR Sardegna, n. 349/2024), ribadendo che la valutazione dell’anomalia dell’offerta è un’attività tecnico-discrezionale riservata alla stazione appaltante. Tale valutazione è finalizzata a verificare la serietà e l’attendibilità dell’offerta, nonché la sua capacità di garantire l’esecuzione del servizio alle condizioni proposte. Il giudice può intervenire solo in caso di evidente irragionevolezza o macroscopico errore.
Lo scostamento dai valori medi indicati nelle tabelle ministeriali non rappresenta di per sé una causa di anomalia. Le tabelle ministeriali, basate su dati statistici, forniscono un riferimento indicativo, ma non costituiscono un limite inderogabile. Pertanto, è possibile giustificare eventuali scostamenti, purché supportati da analisi dettagliate e coerenti con l’organizzazione produttiva dell’operatore economico.
Il TAR ha inoltre chiarito che la motivazione fornita dalla stazione appaltante nella verifica dell’anomalia può essere sintetica e fare riferimento agli atti istruttori e alle giustificazioni fornite dall’impresa. Nel caso specifico, la stazione appaltante si era concentrata sulle voci di costo più rilevanti, con giustificazioni ritenute adeguate e dettagliate, escludendo la sussistenza di anomalie macroscopiche.
Il giudice ha respinto i motivi del ricorso principale e quelli aggiuntivi, confermando la legittimità dell’aggiudicazione. La sentenza sottolinea che i costi medi della manodopera, pur fungendo da parametri di riferimento, non vincolano gli operatori economici, e che la sostenibilità dell’offerta deve essere valutata in maniera complessiva e sintetica.
Tar Calabria 759/2024: in caso di discrepanze sui costi della manodopera la SA è tenuta a chiedere chiarimenti
Il TAR Calabria (sentenza n. 759/2024) conferma che la stazione appaltante non può modificare le offerte. Nel caso esaminato, i costi della manodopera erano stati inclusi erroneamente nell’importo contrattuale, violando il D.Lgs. 36/2023. L’amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti per verificare la reale volontà dell’operatore, secondo principi di buona fede e fiducia. Come chiarito dal Consiglio di Stato, la richiesta di chiarimenti non altera l’offerta, ma ne riallinea la formulazione all’intento effettivo. Leggi l’approfondimento sulla sentenza del TAR Calabria 759/2024.
FAQ – Costi della Manodopera negli Appalti Pubblici
Cosa prevede il nuovo Codice Appalti in merito ai costi della manodopera?
Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) stabilisce che la stazione appaltante deve quantificare i costi della manodopera nella fase di progettazione della gara e specificarli nei documenti di gara, separandoli dall’importo soggetto a ribasso. Anche l’operatore economico deve indicare i costi della manodopera nell’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara.
Quali sono le principali differenze rispetto al precedente Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016)?
La principale differenza è l’obbligo per la stazione appaltante di separare i costi della manodopera e della sicurezza dall’importo soggetto a ribasso. Inoltre, il nuovo codice chiarisce che il ribasso complessivo può derivare da una più efficiente organizzazione aziendale.
Come vengono determinati i costi della manodopera?
I costi della manodopera vengono determinati sulla base delle tabelle annualmente aggiornate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che considerano i valori stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e le normative previdenziali e assistenziali.
Cosa succede se non esiste un contratto collettivo applicabile?
In assenza di un contratto collettivo specifico, il costo del lavoro viene determinato facendo riferimento al contratto collettivo del settore merceologico più simile a quello considerato.
La stazione appaltante può utilizzare prezzari per determinare i costi della manodopera?
Sì, per i contratti relativi ai lavori, la determinazione del costo delle lavorazioni e della manodopera avviene utilizzando i prezzari regionali o, in mancanza di aggiornamenti, i listini ufficiali delle camere di commercio o i prezzi di mercato.
L’operatore economico può applicare un ribasso sui costi della manodopera?
Sì, il ribasso è possibile se l’operatore economico dimostra che deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Tuttavia, devono essere rispettati i trattamenti salariali minimi inderogabili previsti dalla normativa.
Quali sono le conseguenze della mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica?
L’indicazione dei costi della manodopera è obbligatoria. La mancata specificazione comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla gara d’appalto, come previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 36/2023.
Come viene valutata la congruità dei costi della manodopera dichiarati nell’offerta?
Le stazioni appaltanti devono verificare la congruità, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta, inclusi i costi della manodopera, per evitare offerte anormalmente basse.
Quali sono i riferimenti normativi principali in materia di costi della manodopera negli appalti pubblici?
I principali riferimenti normativi sono:
- art. 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023 (determinazione dei costi della manodopera);
- art. 108 del D.Lgs. 36/2023 (obbligo di indicazione dei costi della manodopera nell’offerta);
- art. 110, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (verifica della congruità delle offerte);
- tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il costo della manodopera.
Perché è importante separare i costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso?
Separare i costi della manodopera garantisce una base d’asta più adeguata, tutela i lavoratori assicurando il rispetto dei minimi salariali e consente alle stazioni appaltanti di valutare correttamente le offerte per prevenire pratiche di ribasso eccessivo a scapito della qualità del lavoro e della sicurezza.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/costo-della-manodopera-ribassabile-nuovo-chiarimento-del-mit/
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Alfonso Roma
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