Le persone, che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione.
L’imposta di successione è, pertanto, una tassa applicata sul valore dei beni, immobili o aziendali, trasferiti agli eredi.
L’imposta sulle successioni è disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 e da disposizioni particolari, previste dai commi da 47 a 51 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006.
In questo approfondimento trovi una guida sull’imposta di successione e tutti gli aggiornamenti in materia, una sintesi del testo unico sulle successioni e le donazioni e una panoramica delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024.
Infine, qui puoi vedere come gestire al meglio il calcolo dell’imposta di successione e le dichiarazioni di successione.
Testo Unico sulle successioni e donazioni vigente in PDF
Il D.Lgs. 139/2024 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024 e in vigore dal 3 ottobre 2024 – ha introdotto nuove norme per la razionalizzazione delle imposte indirette.
Il provvedimento ha apportato alcune modifiche al testo unico di riferimento, il D.Lgs. 346/1990, introducendo dal 2025 l’autoliquidazione dell’imposta di successione (fino a tale data limitato alle sole imposte ipocatastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie).
Il nuovo articolo 33 prevede che “i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione” nella misura auto-calcolata in base alla dichiarazione di successione entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Per importi significativi il termine di 90 giorni può essere esteso con pagamenti rateali (la dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro).
Sono disponibili il testo vigente del Testo unico sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) vigente al 1° gennaio 2025 aggiornato al testo ufficiale del D.Lgs. 139/2024 e il testo ufficiale del D.Lgs. 139/2024.
Segnaliamo che, anche in materia di successioni e donazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2026 si applicano le disposizioni del nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025) che ha abrogato gli articoli da 1 a 3, da 4 -bis a 9 e da 11 a 33, da 36 a 46, 48, 49, 55, 56, da 57 a 59 -bis , 62 e il prospetto dei coefficienti del D.Lgs. 346/1990.
Qui trovi maggiori approfondimenti sul D.Lgs. 123/2025
Come cambiano le imposte di successione e donazione: la riforma del 2025
Ecco le modifiche previste dalla Riforma del Testo unico successioni e donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025:
- l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta con successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria;
- una generale semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico;
- la riconduzione, in seno al Testo unico, delle modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie;
- ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, l’esclusione del donatum dalla perimetrazione del relictum, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell’imposta sulle successioni;
- l’estensione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust, con l’introduzione di un’apposita e specifica disciplina;
- l’esclusione dell’imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d’uso;
- la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d’azienda familiare;
- la revisione delle tariffe dei servizi catastali e ipotecari, con cambiamenti anche nelle imposte per l’accesso e l’utilizzo di tali servizi.
- l’accesso telematico gratuito alle banche dati ipotecaria e catastale.
Aliquote e franchigie
La riforma del testo unico stabilisce che, ai fini della base imponibile, il “donatum” (ossia il complesso dei beni attribuito in vita attraverso donazione) debba essere escluso dalla perimetrazione del “relictum” (ossia dall’asse ereditario trasmissibile agli eredi), sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie.
Il Decreto inserisce all’art. 7 ed all’art. 56 del testo unico su successioni e donazioni le aliquote e le relative franchigie, senza novità di rilievo.
Si segnala anche:
- l’abolizione del “coacervo successorio” che comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum);
- lo svincolo delle attività cadute in successione quando nell’asse ereditario vi sono beni immobili all’unico erede, purché di età anagrafica non superiore ai ventisei anni, da parte di banche e altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione del de cuius.
A seguito dell’introduzione delle aliquote proporzionali dipendenti dal rapporto di parentela o affinità tra erede e defunto, in luogo di quelle progressive “a scaglioni ” precedentemente previste, ad opera dell’art. 2 co. 47-53 del D.L. 262/2006, il coacervo risultava già implicitamente abrogato nell’impianto dell’imposta sulle successioni.
Liberalità d’uso
Con la modifica di cui al comma 4 si chiarisce che l’imposta di successione non si applica alle liberalità che non costituiscono donazione ai sensi dell’articolo 770, secondo comma, del codice civile, ovvero alle liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
Alle liberalità d’uso è esteso pertanto il trattamento già previsto per le spese non soggette a collazione e per le donazioni di modico valore.
È confermata l’applicazione dell’imposta alle donazioni remuneratorie di cui al primo comma del medesimo art. 770, riguardanti le liberalità fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.
Autoliquidazione
Per la liquidazione dell’imposta si supera il sistema vigente introducendo, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per ulteriori imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), con previsione del successivo controllo di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni, ove emergesse una maggiore imposta principale.
Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.
Trust
Con la riforma rientrano nell’ambito oggettivo del tributo il trasferimento dei beni derivanti da trust. Le nuove norme definiscono anche le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.
È previsto che il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione, o nel caso di trust testamentario e trustee, possa optare per il versamento dell’imposta sulle successioni e donazioni in modo volontario e anticipato al momento dell’apporto dei beni al trust, o dell’apertura della successione.
L’opzione consente in via generalizzata la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun “conferimento” dei beni e dei diritti al trust, ovvero dell’apertura della successione.
L’imposta sulle successioni e donazioni corrisposta “in ingresso”, che esclude da imposizione ogni attribuzione futura, i.e. “in uscita”, è da considerarsi versata a titolo definitivo, e dunque non richiedibile a rimborso. La base imponibile, le franchigie di imposta e le aliquote saranno determinate in base alla consistenza dei beni in trust apportati o trasferiti per successione, e in base al rapporto tra disponente e beneficiari in tale momento. Se non è possibile individuare i beneficiari, si applicherà l’aliquota più elevata (l’8%), senza possibilità di fruire di franchigie.
Nel caso in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiari”.
La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
Infine, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
Essa si applica alla base imponibile dei beni, quindi sul loro valore, eccedendo la franchigia prevista in relazione al rapporto di parentela tra deceduto e beneficiario.
Inoltre, è previsto che per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nel territorio dello Stato al momento della segregazione dei beni in trust; nel caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
È stabilito infine che il trustee di trust testamentario è il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione di successione.
Trasferimenti d’azienda in ambito familiare
Il nuovo testo unico sulle successioni prevede che, nei casi di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di cooperative, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto o vi sia un controllo già esistente.
L’agevolazione resta subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta pure per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Analoga previsione opera in ipotesi di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).
Dichiarazione di successione telematica
La riforma 2025 del testo unico prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero.
Nella dichiarazione di successione, ad esempio, non è più necessario indicare:
- gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso effettuati negli ultimi sei mesi, di cui all’articolo 10, con l’indicazione dei relativi corrispettivi;
- i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni negli ultimi sei mesi.
Non è più necessario allegare alla dichiarazione gli estratti catastali relativi agli immobili e un certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili; si chiarisce, invece, che è necessario allegare il prospetto di liquidazione dell’imposta sulle successioni e delle tasse per i servizi ipotecari.
Sono inoltre introdotte semplificazioni In tema di irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione.
Per saperne di più leggi l’approfondimento sulla dichiarazione di successione telematica e precompilata.
Imposta di registro con pagamento semplificato
Si introduce “una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo nel caso in cui l’imposta debba essere assolta su un atto da registrare in termine fisso”.
La disposizione prevede che il contribuente anziché corrispondere il tributo al momento della formazione dell’atto, “versi l’imposta di bollo tramite Modello F24, unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione e negli stessi termini”.
Inoltre, “per i contribuenti che formano atti analogici e provvedono alla registrazione degli stessi producendoli in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, resta ferma la possibilità di continuare ad assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico”.
Si dispone, inoltre, l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e si prevede che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo.
Autoliquidazione dell’imposta di registro
È disposta l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione e la liquidazione da parte dell’ufficio per gli atti giudiziari e per quelli per i quali è prevista la registrazione a debito. Anche per tale imposta è previsto un successivo controllo formale e, allorché dai controlli emerga una maggiore imposta principale, l’Ufficio notifica al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte a un terzo se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.
Atti di trasferimento di azienda o rami di azienda
È prevista l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata.
Divisioni ereditarie
Per stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione (eredi legittimi), ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.
Contratti preliminari
Si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.
Tasse ipotecarie e tributi speciali
Sono previsti:
- l’eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità;
- l’introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;
- la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% (anziché 10%) per le richieste effettuate in via telematica;
- l’estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato;
- il raggruppamento dei tributi speciali dovuti per i servizi resi dall’Agenzia in un’unica tabella suddivisa in 3 voci, aggiornamento e la forfetizzazione degli importi dovuti, inserimento di ipotesi espresse di esenzione per i servizi erogati con modalità interamente automatizzata;
- la gratuità per le consultazioni della base informativa catastale per via telematica;
- l’eliminazione, nell’ambito della forfettizzazione dei tributi speciali catastali, delle misure impositive graduali legate al numero degli elementi oggetto di richiesta.
Accesso telematico alla banca dati ipotecaria e catastale
L’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque, sulla base delle indicazioni contenute in un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.
In caso di decesso, aggiornamento d’ufficio delle intestazioni catastali
In caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria.
Il soggetto che gode di un diritto di accrescimento deve comunicare questa informazione all’Agenzia tramite una domanda di voltura in regime di esenzione.
Circolare AE 3/2025: principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni
Con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus) dal D.Lgs. 139/2024, n. 139 e la Legge 104/2024 con un focus sul principio di autoliquidazione.
Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni e riepiloga le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti.
La circolare riepiloga, infine, l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il D.Lgs 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili.
Sono fornite istruzioni anche in materia di:
- limiti alla deducibilità dei debiti;
- svincolo delle attività cadute in successione in favore dell’unico erede di età non superiore a ventisei anni;
- limiti alla deducibilità dei debiti;
- liberalità indirette;
- disciplina del coacervo;
- esonero dal regime di responsabilità solidale.
Circolare AE 2/2025: riforma 2025 delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Con la Circolare AE 2/2025 , l’Agenzia delle entrate illustra le modifiche introdotte nell’ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, tra cui il meccanismo dell’autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.
Il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta di registro competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio.
Inoltre, in materia di trasferimenti di azienda, viene ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.
Per l’accesso ai canali online delle banche dati del Catasto, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale.
Non si applicano tributi o altri oneri, inoltre, agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.
Vengono semplificate le modalità di pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi speciali: per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24; ok al contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Diviene possibile, infine, anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni.
Risoluzione AE 2/2025: imposta di successione, nuovi codici tributo, interessi per il ravvedimento e tasse ipotecarie
Per effetto delle nuove disposizioni in materia di autoliquidazione e pagamento rateale dell’imposta di successione introdotte dal D.Lgs. 139/2024 sulle dichiarazioni aperte dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato con la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025 i relativi codici tributo da utilizzare mediante il modello F24:
- “1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione” (per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento);
- “1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale” (per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale).
Sono inoltre istituiti appositi codici tributi anche per il versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento e a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici.
A seguito della modifica dell’articolo 19 del TUS, ad opera del D.Lgs. 139/2024, sono ridenominati anche i seguenti codici tributo:
- “1532” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
- “1567” denominato “Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
- “A142” denominato “Atti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficio”.
Sempre in materia di imposta di successione, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato per il 2025:
- al 2% in ragion d’anno il saggio degli interessi legali per il calcolo del ravvedimento operoso (D.M. 10/12/2024);
- al 2.5% il saggio di interesse legale relativo al calcolo del valore di usufrutto e nuda proprietà (D.M. 27/12/2024).
Dal 1° gennaio 2025 sono aumentati anche gli importi della Tassa Ipotecaria (da 35 euro a 65 euro) relativa alla presentazione della Dichiarazione di Successione tramite Modello F24, sulla base della “Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali” allegata al D.Lgs. 347/1900, come sostituita dall’articolo 5, comma1, lettera b), del D.Lgs. 139/2024.
Cos’è l’imposta di successione e donazione?
L’imposta sulle successioni e donazioni è la tassa che si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.
L’imposta sulle successioni è disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 e da disposizioni particolari, previste dai commi da 47 a 51 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006.
Il decreto legislativo si articola in quattro titoli:
- il Titolo I contiene le disposizioni comuni relative all’imposta su successioni e donazioni (articoli 1- 6);
- il Titolo II concerne l’applicazione dell’imposta alle successioni (articoli 7- 54);
- il Titolo III contiene le norme sull’applicazione dell’imposta alle donazioni (articoli 55-60).
- Il Titolo IV contiene le disposizioni transitorie e finali (articoli 60- 63).
Quando è dovuta l’imposta di successione e donazione
L’imposta di successione è dovuta in relazione:
- ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, nonché la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni;
- ai casi di immissione nel possesso dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta;
- a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia. In caso contrario, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale.
In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato, trasferiti al beneficiario.
Sono escluse le donazioni di modico valore, le donazioni (o altre liberalità) collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto nonché ulteriori ipotesi di trasferimenti indicate in dettaglio all’articolo 3 (articolo 1).
L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero per i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti (articolo 2).
Nell’attivo ereditario rientrano:
- i beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso;
- rendite, pensioni e crediti;
- aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.
Gli oneri a carico degli eredi, chiamati all’eredità e dei legatari relativi a prestazioni rivolte a soggetti terzi determinati individualmente sono da considerarsi legati disposti in favore del beneficiario e quindi sono soggetti all’imposta di successione.
Non concorrono a formare l’attivo ereditario:
- i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato con atto pubblico, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;
- azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
- le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (artt. 1751 e 2122 c.c.) e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
- i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice;
- i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
- i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Cassazione 18252/2025: il presupposto dell’imposta è individuato nell’apertura della successione a prescindere dall’accettazione dell’eredità
In tema di imposta sulle successioni, il presupposto dell’imposizione tributaria è la chiamata all’eredità e non l’accettazione dell’eredità stessa. Ne consegue che, quando la successione riguardi anche l’eredità devoluta al dante causa e non ancora accettata da costui, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza, la cui delazione sia stata trasmessa ai sensi dell’art. 479 cod. civ.
È quanto stabilito dall’Ordinanza n. 18252 del 4 luglio 2025 della Cassazione civile.
Il caso
Dopo il decesso di una persona (de cuius), la sua erede testamentaria presenta una dichiarazione di successione incompleta, non includendo correttamente i beneficiari effettivi in base al testamento e indicando come eredi il fratello della defunta (che però era deceduto un giorno dopo la sorella) e i nipoti in linea collaterale. In seguito, vengono presentate dichiarazioni integrative modificando la compagine degli eredi e aumentando l’asse ereditario.
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di successione e notifica l’avviso agli eredi, tra cui i figli del fratello deceduto, ritenuti responsabili solidali per il pagamento dell’imposta.
Gli eredi contestano tale qualificazione, sostenendo che il fratello, essendo deceduto subito dopo la sorella e non avendo mai accettato l’eredità, non poteva essere considerato erede, e pertanto la loro posizione andrebbe considerata come eredi diretti della defunta.
La vicenda processuale
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Venezia accoglie il ricorso dei contribuenti, ritenendo che i figli del fratello deceduto siano da considerarsi eredi diretti della defunta, in quanto il fratello non ha accettato l’eredità. L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza in Cassazione, sostenendo che per l’imposta di successione rileva la chiamata all’eredità e non l’accettazione, e che pertanto gli eredi chiamati, anche se non hanno accettato, sono responsabili del pagamento.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando che il presupposto tributario è la chiamata all’eredità e non l’accettazione. Di conseguenza, l’imposta è dovuta anche in caso di successione fra eredi e danti causa non ancora accettata.
<p”>La sentenza della CTR viene cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria regionale in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi esposti dalla Cassazione.
Chi paga l’imposta di successione e donazione
I soggetti passivi dell’imposta sono gli eredi e i legatari per le successioni (nonché i soggetti immessi nel possesso in caso di assenza o morte presunta), i donatari per le donazioni e i beneficiari per le altre liberalità tra vivi (articolo 5).
Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (articolo 36).
Presupposto dell’imposta è, con riferimento all’imposta di successione l’apertura della medesima, per quanto riguarda l’imposta sulle donazioni la stipula dell’atto di donazione mentre nei casi di assenza e dichiarazione di morte presunta si fa riferimento all’immissione nel possesso dei beni (o all’eseguibilità della sentenza di morte presunta in mancanza di immissione nel possesso).
Come si calcola l’aliquota d’imposta di successione
Per calcolare l’imposta di successione bisogna tener conto:
- delle aliquote stabilite in base al grado di parentela tra il proprietario del bene e l’erede;
- delle franchigie, valori sopra i quali non è applicabile alcuna imposta di successione.
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 (decesso a partire da tale data) anche l’imposta di successione, qualora dovuta, viene calcolata in automatico dall’applicativo telematico a conclusione della fase compilativa. Invece, per le successioni riguardanti decessi avvenuti prima del 1° gennaio 2025, l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti per la lavorazione della dichiarazione.
Il nuovo articolo 7 del TUS, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 139/2024, inserisce nel Testo Unico le aliquote e le franchigie dell’imposta sulle successioni di cui all’articolo 2, comma 48, del d.l. n. 262 del 2006.
Ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono applicate le seguenti aliquote e franchigie sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
- 4%, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
- 6%, se a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- 6%, se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8%, se a favore di altri soggetti.
Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.
La franchigia è dunque pari a:
- 1.000.000 di euro per il coniuge e i parenti in linea retta;
- 100.000 euro per fratelli e sorelle;
- 1.500.000 di euro se l’erede è portatore di handicap (a prescindere dal grado di parentela).
Il valore è aggiornato ogni 4 anni per tenere conto dell’indice del costo della vita.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione per gli eredi, definita all’articolo 8, è data dal valore globale netto dell’asse ereditario (valore netto dell’asse ereditario dal 2025), costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3 (che indica gli oneri considerati come legati a favore del beneficiario).
Nel caso di più eredi si fa riferimento alle relative quote mentre per i legatari si ha riguardo al legato di cui sono beneficiari.
Il valore dei beni costituenti l’asse ereditario (nonché il valore dei beni oggetto di donazione, art. 56, comma 4) è calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 del D.Lgs. 346/1990, mentre gli articoli da 20 a 26 disciplinano le modalità di calcolo delle passività deducibili ed individuano le detrazioni con riferimento alle successioni nonché le riduzioni (la cui disciplina si applica anche alle donazioni ex articolo 56, comma 5).
Per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta alle donazioni, la base imponibile è il valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario (diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1) determinato a norma degli artt. da 14 a 19.
Ai fini della determinazione del valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto di donazione si tiene inoltre conto delle donazioni anteriormente fatte dal donante.
Dalla base imponibile si detrae l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell’atto di donazione è allegata la fattura, l’imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.
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EREDE O LEGATARIO |
FRANCHIGIA PER L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE |
ALIQUOTE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE |
IMPOSTA IPOTECARIA |
IMPOSTA CATASTALE |
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Coniuge |
euro 1 milione |
4% |
2% dovuta (senza franchigia) se in successione vi sono beni immobili; si riduce a euro 200 se ricorrono i presupposti dell’agevolazione “prima casa. |
1% dovuta (senza franchigia) se in successione vi sono beni immobili; si riduce a euro 200 se ricorrono i presupposti dell’agevolazione “prima casa. |
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Parenti in linea retta |
euro 1 milione |
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Fratelli e sorelle |
euro 100 mila |
6% |
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Parenti affini fino al 4°grado |
nessuna franchigia |
6% |
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Affini in linea collaterale |
nessuna franchigia |
6% |
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Altri soggetti |
nessuna franchigia |
8% |
Per gli utenti che usano la procedura web per la compilazione della dichiarazione l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione
Coloro che intendono utilizzare il software stand alone, per compilare la dichiarazione, hanno a disposizione:
Il consiglio è di affidarsi ad una software professionale per le successioni che calcola automaticamente quote e imposte.
Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili il contribuente è tenuto a versare anche le imposte ipotecaria, catastale e di bollo nonché della tassa ipotecaria e dei tributi speciali ipotecari e provvede al pagamento delle stesse entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione. Con la dichiarazione telematica il calcolo di tali imposte da autoliquidare è automatico.
Risposta AE 131/2026 – Successioni e BOT: conta la data di esecuzione dell’acquisto, non la data valuta
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 131/2026, ha fornito un nuovo chiarimento sulla determinazione della base imponibile dell’attivo ereditario in presenza di conti correnti e titoli di Stato.
Il caso riguarda l’acquisto di un BOT eseguito prima del decesso del titolare del conto corrente, ma contabilizzato dalla banca solo in data successiva.
Secondo l’Agenzia, ai fini della dichiarazione di successione occorre fare riferimento al momento di perfezionamento dell’operazione, cioè alla data di esecuzione dell’acquisto, e non alla successiva data valuta o alla data di contabilizzazione sul conto corrente.
Ne consegue che, se il de cuius ha acquistato un titolo di Stato prima della morte e l’operazione risulta già eseguita, l’importo utilizzato per l’acquisto può essere sottratto dal saldo contabile comunicato dalla banca nella certificazione successoria.
Il chiarimento è particolarmente importante perché i BOT rientrano tra i titoli del debito pubblico non compresi nell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione.
In pratica, il professionista deve verificare se, prima del decesso, risultino operazioni bancarie o finanziarie già perfezionate, anche se annotate contabilmente dopo. In presenza di divergenze tra certificazione bancaria e situazione effettiva, è opportuno acquisire la documentazione dell’operazione, come contabile bancaria, avviso di conferma dell’ordine in titoli ed estratto del dossier.
Sintesi redazione della risposta 131/2026
Risposta AE 318/2025 – Successioni e conti correnti: prevale il saldo effettivo su quello contabile
A fini della base imponibile rileva il momento perfezionativo dell’operazione, non la mera annotazione bancaria. Con la Risposta a interpello n. 318/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta determinazione della base imponibile dell’attivo ereditario, dirimendo i dubbi relativi al disallineamento temporale tra la data di valuta/effettuazione di un’operazione su un conto corrente bancario fruttifero e la sua data di contabilizzazione bancaria. La sintesi della risposta 318/2025
Imposta ipotecaria
Per l’imposta ipotecaria l’aliquota è del 2% con un minimo di 200 euro, salvo nei casi in cui l’immobile oggetto di trasferimento goda di agevolazioni fiscali e l’imposta si applica in misura fissa.
Imposta catastale
L’imposta catastale si calcola applicando l’aliquota attualmente prevista dall’articolo 10 del Testo unico sulle imposte ipotecaria e catastale dell’1% (D.Lgs. 347/1990) al valore degli immobili trasferiti con un importo minimo di 200 euro. Anche in questo caso se l’immobile gode di agevolazioni si applica l’imposta in misura fissa.
Tassa ipotecaria
La tassa ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 90 euro che si compone di 35 euro per la trascrizione e 55 euro per la voltura catastale per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione.
Imposta di bollo
L’imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Tributi speciali catastali
I Tributi speciali sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per la determinazione dei tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla presenza di immobili e diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II (come sostituito, in ultimo, dall’art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) annessa al citato decreto.
Le agevolazioni e le riduzioni dell’imposta di successione
Il Testo unico sulle successioni ed altre normative fiscali prevedono in alcuni casi delle agevolazioni che prevedono la riduzione dell’imposta di successione, il pagamento dell’imposta in misura fissa o l’esenzione dal pagamento; alcune agevolazioni sono previste anche sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale.
Le agevolazioni riguardano i seguenti casi:
- i beni culturali;
- l’abitazione “prima casa”;
- i terreni o le aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli professionali quando il beneficiario è un coltivatore diretto, un imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni o un’ascendente, un discendente entro il 3° grado;
- i fondi rustici in territori montani quando il beneficiario è un coltivatore diretto;
- gli immobili inseriti in comunità montane in piani di sviluppo;
- i boschi in terreni montani quando il beneficiario è un ascendente, un discendente o il coniuge;
- i terreni agricoli “compendio unico” generale o in zone montane quando il beneficiario è il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale;
- le aziende, rami di esse, quote sociali o azioni quando il beneficiario è il discendente o il coniuge;
- gli immobili demoliti o dichiarati inagibili per eventi calamitosi.
Riduzioni dell’imposta di successione (art. 25)
Sono previste riduzioni dell’imposta di successione invece per:
- i beni ricaduti in precedente successione entro 5 anni per i quali è prevista una riduzione che può variare dal 50 al 10 percento quando i beneficiari sono gli eredi o il legatari sugli stessi beni oggetto della successione precedente;
- i beni culturali sottoposti a vincolo posteriormente all’apertura della successione per i quali è prevista una riduzione d’imposta del 50%;
- i fondi rustici che godono di una riduzione d’imposta del 40% fino ad un valore di euro 103.291,00 quando i beneficiari sono il coniuge, i parenti in linea retta, fratelli o a sorelle del de cuius a condizione che l’erede o legatario sia coltivatore diretto e che la devoluzione avvenga nell’ambito di famiglia diretto – coltivatrice;
- gli immobili di impresa artigiana familiare per i quali è prevista una riduzione d’imposta del 40% fino a un valore di euro 103.291,00 quando i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° grado;
- le aziende, le quote società di persone, i beni strumentali in comuni montani con meno di 5.000 abitanti per i quali è prevista una riduzione d’imposta del 40% quando i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta entro il 3° grado.
Imposte agevolate per successioni nei comuni montani: le istruzioni delle Entrate
Con la Risposta 166/2025, l’Agenzia delle Entrate spiega come applicare in sede di presentazione della dichiarazione di successione le agevolazioni in materia di imposta ipotecaria e imposta di successione per i comuni montani.
L’articolo 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, commi 2 e 3 stabilisce che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici che si trovano nei territori montani, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo. In assenza della predetta iscrizione, l’agevolazione si applica anche a coloro che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo non inferiore a cinque anni; tale impegno deve risultare da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione.
Per terreni montani si considerano:
- i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta
altitudine; - i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Determina l’agevolazione l’inserimento del codice M nella dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.
L’articolo 25, comma 4bis, del TUS dispone che se nell’attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l’imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario è tenuto al pagamento dell’imposta in misura ordinaria oltre gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Per fruire della riduzione occorre presentare l’attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH), nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.
La riduzione relativa all’imposta di successione si indica nella dichiarazione di successione con il codice Q.
L’agevolazione relativa all’imposta ipotecaria riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto “fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale”; l’agevolazione sull’imposta di successione ha invece ad oggetto i trasferimenti delle ”aziende” ubicate in ”comuni montani”.
Poiché esse attengono a beni diversi (fondi rustici la prima, aziende e quote sociali la seconda) e imposte diverse (imposte ipotecaria, catastale e di bollo la prima e imposta di successione
la seconda), in presenza dei requisiti previsti dalle richiamate disposizioni agevolative, è possibile fruirne in sede di dichiarazione di successione, indicando i relativi codici negli appositi quadri contenuti nella stessa.
Come si paga l’imposta di successione: l’autoliquidazione
In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (D.Lgs. 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:
- per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025 è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF)
- per le successioni aperte prima del 01/01/2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.
L’imposta di successione è versata in autoliquidazione entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta è nuovamente autoliquidata.
Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).
Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025, ha istituito il codice tributo “1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”, da utilizzare mediante il modello F24.
Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
È possibile pagare l’imposta di successione anche a rate, con queste modalità: si procede al pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro).
Resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.
Inoltre, la decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, e cioè in caso di:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
Registrazione delle donazioni
Le donazioni, anche indirette, sono soggette a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato (articolo 55).
Per le modalità e i termini della liquidazione dell’imposta o maggiore imposta, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro.
Come versare l’imposta di successione
L’imposta, dal 2025 autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.
Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:
- per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
In caso di trust testamentario, l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione; in tal caso potrà fruire delle differenti modalità di pagamento (entro 90 giorni dal termine previsto dalla norma per la presentazione della dichiarazione ovvero rateizzando l’importo dovuto al netto dell’acconto).
Il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione, delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente, aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a, intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.
Se la dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24, indicando i relativi codici tributo. Se il pagamento avviene con addebito sul conto corrente, è necessario compilare l’apposito modello – pdf da consegnare all’ufficio.
Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione.
Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione ed il suo pagamento deve essere effettuato, tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. Anche per tali successioni è possibile fruire della rateazione dell’imposta dovuta, laddove l’importo da rateizzare (al netto dell’acconto) non sia inferiore a 1.000 euro.
Si precisa che almeno il 20% dell’dell’imposta dovuta deve essere versato, a titolo d’acconto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia:
- l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
- il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
La dichiarazione di successione
Gli articoli da 27 a 32 disciplinano la dichiarazione di successione prevedendo che la successione debba essere dichiarata, entro dodici mesi dalla data di apertura della stessa (la decorrenza del termine varia a seconda dei soggetti obbligati), all’ufficio competente da parte dei chiamati all’eredità e dei legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, dai loro rappresentanti legali; dagli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; dagli amministratori dell’eredità e dai curatori delle eredità giacenti nonché infine dagli esecutori testamentari.
L’obbligo eseguito da uno dei soggetti obbligati esonera tutti gli altri.
Dal 23 gennaio 2017 i contribuenti possono presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali direttamente online, grazie ai servizi telematici delle Entrate.
Per farlo, basta utilizzare l’applicativo disponibile sul sito internet dell’Agenzia, installare sulla propria postazione di lavoro il software di compilazione SuccessioniOnLine, compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici ed inviare.
In alternativa, è possibile rivolgersi ad un intermediario che di solito dispone di software professionali per la compilazione della dichiarazione di successione.
Come detto sopra, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto.
Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ed i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c.
Non sussiste, inoltre, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
- l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro;
- l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
A seguito della dichiarazione l’imposta è liquidata dal competente ufficio (articoli 33 e 34), che, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
In caso di omissione della dichiarazione della successione l’ufficio competente provvede all’accertamento dell’attivo ereditario e alla liquidazione dell’imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza (articolo 35).
Qui trovi maggiori informazioni sulla dichiarazione di successione.
Quali sanzioni sono previste in caso di violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione
L’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 87/2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
In particolare, in forza delle modifiche all’articolo 50, comma 1, del TUS, rubricato «Omissione della dichiarazione»:
- l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240 per cento);
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60
al 120 per cento).
In forza delle modifiche all’articolo 51 del TUS, rubricato «Infedeltà della dichiarazione»:
- nelle ipotesi di cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si
applica una sanzione amministrativa pari all’80 per cento della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200 per cento); - nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione
la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
In forza delle modifiche all’articolo 53 del TUS rubricato «Altre violazioni»:
- nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento);
- nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimento di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente,
all’80 per cento (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire); - al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/imposta-di-successione-e-donazione/
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Sergio Volpe
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