Nuova nota INL sulla valutazione delle richieste di recupero dei crediti decurtati: procedure, formazione, investimenti ammessi e criteri di attribuzione dei punti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, fornendo le prime istruzioni operative alle Commissioni territoriali incaricate di valutare le richieste di recupero dei crediti della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Il documento definisce criteri, modalità e parametri che le Commissioni dovranno applicare nell’esame delle istanze, con particolare riferimento agli interventi formativi e agli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che consentono di recuperare i crediti persi a seguito di violazioni.
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Come presentare la richiesta di recupero crediti
Le imprese e i lavoratori autonomi che intendono reintegrare il punteggio della patente devono inviare una specifica istanza tramite PEC all’Ispettorato territoriale del lavoro presso cui opera la Commissione competente.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione relativa alle attività che si intendono realizzare per migliorare i livelli di sicurezza aziendale, indicando nel dettaglio i percorsi formativi programmati o gli investimenti previsti.
Percorsi formativi: soggetti formatori, corsi, frequenza e attestati
Uno dei principali strumenti per recuperare crediti è rappresentato dalla formazione specifica. La nota INL precisa però che tali percorsi devono essere ulteriori rispetto alla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e non possono essere considerati validi ai fini dell’aggiornamento periodico previsto dalla normativa sulla sicurezza.
Per essere riconosciuti dalle Commissioni, i corsi devono rispettare una serie di condizioni:
- essere organizzati dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 2025;
- essere svolti in presenza oppure in videoconferenza sincrona, purché la modalità sia ritenuta compatibile con gli obiettivi formativi;
- prevedere un numero massimo di 30 partecipanti;
- affrontare contenuti direttamente collegati alle violazioni che hanno determinato la perdita dei crediti;
- essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013.
L’INL chiarisce inoltre che il datore di lavoro non può svolgere il ruolo di docente formatore e che, in attesa dell’ulteriore Accordo Stato-Regioni previsto dalla legge 198/2025, non può essere considerato soggetto formatore ai fini del recupero crediti.
Al termine del percorso formativo deve essere rilasciato un attestato contenente tutte le informazioni necessarie per la valutazione della Commissioni.
La partecipazione al corso, tuttavia, non è sufficiente. Il riconoscimento dei crediti è subordinato a due ulteriori condizioni:
- frequenza di almeno il 90% delle ore previste;
- superamento di una prova finale con almeno il 70% di risposte corrette.
La nota introduce anche un criterio di calcolo preciso per l’attribuzione dei crediti: per ogni ora di formazione completata vengono riconosciuti 0,25 crediti. Il totale ottenuto viene poi arrotondato per difetto all’unità inferiore.
La durata dei percorsi deve essere proporzionata alla gravità delle violazioni contestate e alla tipologia di rischio emersa durante l’attività ispettiva.
È inoltre prevista la possibilità di un recupero progressivo, secondo cui imprese e lavoratori autonomi possono presentare piani formativi articolati in più moduli e richiedere alla Commissione il riconoscimento dei crediti maturati man mano che le attività vengono completate.
Quali investimenti tecnologici e organizzativi consentono di recuperare punti?
Oltre alla formazione, la nota 4634/2026 attribuisce un ruolo centrale agli investimenti tecnologici e organizzativi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le Commissioni dovranno valutare l’effettiva capacità degli interventi di elevare gli standard di prevenzione aziendale, considerando sia l’efficacia delle soluzioni adottate sia la loro sostenibilità economica e organizzativa.
Tra gli esempi di investimenti considerati rilevanti dall’INL figurano:
- sistemi di monitoraggio ambientale per il controllo di rumore, temperatura, gas, radiazioni e altri fattori di rischio;
- dispositivi di protezione individuale intelligenti e abbigliamento da lavoro tecnologicamente avanzato, accompagnati da adeguata formazione e addestramento;
- strumenti innovativi per la sorveglianza sanitaria e il monitoraggio dell’esposizione a sostanze pericolose;
- sistemi di robotica e automazione destinati alle attività ad alto rischio;
- tecnologie immersive, come realtà virtuale e simulazioni avanzate, utilizzate per la formazione e l’assistenza operativa.
Anche per gli investimenti è ammesso un recupero graduale dei crediti, sulla base dello stato di avanzamento dei progetti e dei risultati effettivamente conseguiti.
La nota individua inoltre specifiche fasce di attribuzione dei crediti, applicabili anche agli investimenti realizzati con il supporto di finanziamenti pubblici:
- 1 credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro;
- 3 crediti per investimenti superiori a 25.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 6 crediti per investimenti oltre i 50.000 euro.
Leggi l’approfondimento su Patente a crediti
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/patente-a-crediti-nei-cantieri-chiarimenti-per-il-recupero-dei-punti-decurtati/
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Stefania Spagnoletti
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