Il collegio consultivo tecnico nel nuovo codice appalti


Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT), una vecchia conoscenza in ambito di appalti, torna a fare capolino nel nuovo codice appalti, il D.Lgs. 36/2023.

È da sempre stato un organo molto controverso che ha subito diverse modifiche dal D.L. 76/2020 fino ad oggi. Si tratta di un metodo preventivo per risolvere eventuali controversie tra stazione appaltante ed imprese, al fine di tutelare sia la celerità dei lavori che l’esecuzione a regola d’arte degli stessi.

Ecco cosa sapere al riguardo.

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Collegio consultivo tecnico, cos’ è e come è cambiato nel tempo

Il CCT è un organo tecnico che rappresenta il punto di incontro tra le stazioni appaltanti e gli interessi delle imprese. Esso ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l’ iter realizzativo dell’opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve. È fondamentale inquadrare il CCT nella fase dell’esecuzione contrattuale, laddove, a differenza della fase procedurale, si opera in un ambito di diritti soggettivi; di conseguenza, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La sua esistenza è strettamente strumentale al Principio del Risultato (Art. 1, D.Lgs. 36/2023), mirato a garantire la “massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo” nell’esecuzione. Sebbene la disciplina del CCT si collochi tra i “rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale“, l’alternatività si verifica soltanto se le parti ritengono la determinazione del collegio satisfattiva; in caso contrario, la decisione della controversia resta devoluta al giudice ordinario. Il D.Lgs. 36/2023 dedica al CCT gli articoli: 215-216-217-218 e l’allegato V.2.

Il CCT ha avuto una evoluzione normativa molto travagliata che possiamo così riassumere:

  • nasce con l’art. 207 del D.Lgs. 50/2016 con natura puramente di transazione;
  • il D.Lgs. 56/2017 lo abroga;
  • il D.L. 32/2019, lo sblocca cantieri, lo reintroduce come istituto facoltativo a tempo, fino ad un regolamento unico;
  • il D.L. 76/2020 introduce l’obbligo del CCT per gli appalti di lavori sopra le soglie comunitarie fino al 30 giugno 2023;
  • il D.L. 77/2021 ne modifica la natura;
  • la legge 233/2021 rivede e integra la norma;
  • il D.Lgs. 36/2023 lo reintroduce estendendo eliminando il termine ultimo del 30 giugno imposto dal D.L. 77/2021: lo rende obbligatorio in alcuni casi che vediamo in seguito;
  • il D.Lgs. 209/2024 (Correttivo appalti) apporta alcune modifiche all’articolo 215 del Codice e sostituisce integralmente l’allegato V.2.

Consiglio di Stato 4595/2026: giurisdizione ordinaria se nasce in fase esecutiva

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 4595/2026, chiarisce che il CCT costituito durante l’esecuzione di una concessione ha natura privatistica e nasce da un accordo paritetico tra amministrazione e concessionario. Le sue determinazioni possono assumere valore di lodo contrattuale e le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Solo il CCT operante nella fase di gara può incidere sull’esercizio del potere amministrativo e rilevare ai fini della giurisdizione amministrativa. Leggi l’approfondimento.

CCT e nuovo codice appalti: quando è obbligatorio?

Secondo l’art. 215 del D.Lgs. 36/2023 (prima delle modifiche del Correttivo appalti) il collegio consultivo tecnico era obbligatorio per:

  • lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea;
  • forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 mln di €.

Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data. Si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente.

Le modifiche del Correttivo al Collegio Consultivo Tecnico

Il Correttivo, come accennato, apporta modifiche al comma 1, dell’articolo 215 del Codice per circoscrivere l’operatività dei collegi consultivi tecnici, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l’istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l’eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti. Si chiarisce, inoltre, in coerenza con quanto previsto (anche) dall’articolo 1 dell’Allegato V.2, che l’istituto in esame trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione.

Per riassumere: l’istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, alla luce delle modifiche del Correttivo, è obbligatoria solo per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

È stato eliminato l’obbligo di costituzione per i contratti di servizi e forniture sopra il milione di euro; la costituzione è ora sempre facoltativa in questi settori. L’istituto è stato espressamente chiarito come applicabile anche ai contratti strumentali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Il Correttivo Appalti sostituisce integralmente l’allegato V.2 del Codice al fine di risolvere criticità operative emerse durante l’attuazione delle disposizioni sul funzionamento del collegio consultivo tecnico. Analizziamo nel dettaglio le modifiche.

Parere MIT 4015/2026: quando è obbligatorio istituire il collegio consultivo tecnico?

Il MIT (parere n. 4015/2026) chiarisce che l’obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico non scatta per tutti i lavori sopra soglia UE. Ai sensi dell’art. 215, co. 1, D.Lgs. 36/2023, è obbligatorio solo per lavori diretti alla realizzazione di un’opera pubblica. Per “opera” si intende, ex art. 3, All. I.1, il risultato di un insieme di lavori con autonoma funzione economica o tecnica. Il criterio decisivo è dunque la finalità funzionale dell’intervento, non il solo importo dell’appalto. Leggi l’approfondimento.

Collegio consultivo tecnico, la nomina

Nell’allegato V.2 sono state inserite, con le opportune modificazioni e integrazioni, le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022 oltre che le disposizioni relative ai tetti sui compensi disciplinate dall’articolo 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020 in modo tale da consentire di unificare la disciplina sull’attività dei CCT in un unico testo normativo.

L’allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 norma la modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico. Il CCT deve essere formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario (prima del Correttivo la scelta era solo in capo alla SA), da 3 componenti o 5 in caso di complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, deve essere scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente prima della data di avvio dell’esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data, questo è designato entro i successivi 5 giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.

Requisiti dei membri del Collegio Consultivo Tecnico

Secondo l’art. 2 dell’allegato V.2 del Codice possono essere nominati membri del Collegio:

  • ingegneri;
  • architetti;
  • giuristi;
  • economisti.

Le suddette figure professionali devono essere in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • assunzione di significativi incarichi, nell’ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all’incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l’accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell’ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
  • dirigente o funzionario ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all’applicazione del codice con competenza nelle materie sopra indicate;
  • componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie sopra indicate;
  • magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno 2 anni, anche se già collocati a riposo;
    professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati al primo punto.

Incompatibilità dei membri del CCT

Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:

  • si trovino in situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’articolo 16 del codice;
  • versino in una situazione d’incompatibilità ai sensi dell’articolo 53 del D.L.gs. 165/2001, o abbiano svolto (per la parte pubblica o per l’operatore economico) attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse (salvo che l’attività sia stata svolta nell’ambito di organi collegiali consiliari);
  • con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell’affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
  • abbiano svolto l’incarico di consulente tecnico d’ufficio.

Un ulteriore elemento che incide direttamente sulla percezione di terzietà e indipendenza del CCT è dato dalle più recenti interpretazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Delibera ANAC n. 22 del 22 gennaio 2025 ha infatti stabilito che le ipotesi di incompatibilità previste dall’Allegato V.2 devono essere interpretate in senso estensivo. In particolare, è stato chiarito che non possono essere nominati membri del Collegio Consultivo Tecnico coloro che hanno precedentemente svolto attività di verifica della progettazione dell’opera in questione. Tale precisazione è fondamentale e mira a prevenire il conflitto di interesse, rafforzando l’idea che il CCT debba essere composto da soggetti totalmente estranei al ciclo di vita del progetto, garantendo così un giudizio imparziale e tecnico-legale sulla sua esecuzione.

Un membro del CCT può svolgere attività di verifica della progettazione?

Chi ha svolto ruoli nella progettazione di un’opera non può essere componente del Collegio Consultivo Tecnico! Lo ribadisce Anac nella delibera n. 22 del 22 gennaio 2025.

Nel caso specifico, un ingegnere, membro del Collegio Consultivo Tecnico, nonché ispettore dell’attività di verifica della progettazione in favore della stazione appaltante, ha firmato i rapporti finali di verifica, assumendo così la paternità del servizio svolto, pur non svolgendo in prima persona il ruolo di coordinatore del team.

Secondo le linee guida MIMS del 17 gennaio 2022 e secondo l’allegato V.2 del Codice appalti, si configura evidente incompatibilità tra i due ruoli svolti dall’ingegnere. La norma rimane molto ampia e generica: non si fa un distinguo in ordine al ruolo svolto dal soggetto nell’attività di verifica o alle modalità di conferimento dell’incarico, il divieto di assumere l’incarico di membro del CCT è esteso a tutti coloro che abbiano svolto attività di verifica della progettazione, senza particolari specificazioni.

Appare, quindi, ragionevole interpretare tale disposizione in modo prudenzialmente esteso a tutti coloro che sostanzialmente ed effettivamente abbiano svolto l’attività di verifica: difficilmente chi ha preliminarmente verificato la progettazione potrebbe essere oggettivo nell’esaminare un’ipotetica disputa tecnica relativa alla completezza e all’adeguatezza della progettazione stessa, potendone conseguire una criticità del proprio operato precedente.

Compenso per il collegio consultivo tecnico

Per capire a quanto ammonta il compenso per il collegio consultivo tecnico, dobbiamo ancora far riferimento all’allegato V.2 del codice. Il compenso deve essere proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

La parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:

  • in caso di collegio consultivo tecnico composto da 3 componenti, l’importo pari allo 0,02 % per la parte del valore dell’appalto eccedente 1000 milioni di euro;
  • in caso di collegio consultivo tecnico composto da 5 componenti, l’importo pari allo 0,03 € per la parte del valore dell’appalto eccedente 1000 milioni di euro.

Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Secondo l’articolo 6, comma 7-bis, del D.L. 76/2020  i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio:

  • in caso di collegio consultivo tecnico composto da 3 componenti:
    • l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
    • l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
    • l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
    • l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
    • l’importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro;
  • in caso di collegio consultivo tecnico composto da 5 componenti:
    • l’importo pari allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
    • l’importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
    • l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
    • l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
    • l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro.

Gli adempimenti in capo alla stazione appaltante sono vari: dalla formazione del personale alla predisposizione di un opportuno atto organizzativo per la gestione BIM, dall’acquisizione di un ambiente di condivisione dei dati all’opportuna configurazione dello stesso, dalla predisposizione dei capitolati informativi alla gestione delle offerte, ecc. Non rischiare di trovarti impreparato. Per adeguare al meglio i tuoi sistemi e per essere certo di rispondere appieno ai nuovi adempimenti, affidati ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio.

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 Giusi Rosamilia

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