Caduta mortale da scala doppia in magazzino: quando il datore di lavoro non risponde?


La caduta da una scala in magazzino è uno degli scenari più frequenti nella sicurezza sul lavoro: apparentemente semplice, ma spesso complesso da valutare sul piano tecnico, organizzativo e giudiziario. La sentenza n. 20149/2026 affronta proprio questo tema: un operaio generico addetto al magazzino precipita mentre utilizza una scala doppia per raggiungere materiale collocato sugli scaffali. L’evento è mortale. La datrice di lavoro viene inizialmente ritenuta responsabile dal GUP, poi assolta dalla Corte d’appello di Catania con la formula perché il fatto non sussiste. La Procura Generale ricorre in Cassazione.

Il punto decisivo è il seguente: la sicurezza nell’uso delle scale deve essere valutata solo guardando al DVR oppure anche alle procedure aziendali specifiche, alla formazione, all’organizzazione dei turni e alle attrezzature realmente disponibili?

La Cassazione rigetta il ricorso del Procuratore Generale e conferma l’assoluzione.

Contesto normativo

Nel sistema del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi presenti nell’attività lavorativa e individuare misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a prevenirli.

Nel caso delle scale portatili, il rischio non è solo caduta dall’alto in senso generico. Conta anche il modo concreto in cui la scala viene utilizzata: posizione rispetto agli scaffali, altezza da raggiungere, possibilità di ribaltamento, necessità di trattenimento da parte di un altro lavoratore, disponibilità di attrezzature alternative come elevatori, piattaforme o carrelli.

Proprio su questo punto la sentenza evidenzia che la scala era stata posizionata parallelamente agli scaffali, con maggiore rischio di ribaltamento. Tuttavia la Corte d’appello ha ritenuto che il rischio fosse comunque governato attraverso altri documenti e misure aziendali.

Le contestazioni della Procura Generale

Il ricorso del Procuratore Generale si fondava su più profili.

Il primo riguardava il DVR: secondo l’accusa, le pagine valorizzate dalla Corte d’appello si riferivano a lavori di installazione e manutenzione di impianti tecnologici, elettrici e automatici, non alla mansione di magazziniere. Nelle parti del DVR dedicate al magazzino, quindi, sarebbe mancata una valutazione specifica del rischio da uso della scala.

Il secondo profilo riguardava la procedura di sicurezza opere provvisionali. Per la Procura, il documento non era sottoscritto dai lavoratori e occorreva verificare se avesse data certa e se fosse stato portato effettivamente a conoscenza dei dipendenti.

Il terzo punto riguardava la visita medica preventiva, ritenuta dall’accusa potenzialmente rilevante perché eventuali disturbi dell’equilibrio avrebbero potuto emergere in sede di sorveglianza sanitaria.

Infine, la Procura lamentava l’assenza di un collega incaricato di trattenere la scala e la mancata consegna di DPI anticaduta.

Le motivazioni della Cassazione

La Cassazione conferma l’impostazione della Corte d’appello e chiarisce che il ricorso chiedeva, in sostanza, una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte richiama il principio secondo cui non basta proporre una diversa lettura dei fatti: occorre dimostrare una manifesta illogicità della motivazione.

La procedura specifica può integrare il DVR
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra DVR e procedure aziendali.

La Cassazione riconosce che nel DVR, pur considerando la pagina dedicata al rischio di caduta dall’alto, mancava una puntuale indicazione delle misure di prevenzione relative all’uso delle scale portatili. Tuttavia, tali misure erano contenute nel documento denominato “procedura di sicurezza opere provvisionali”, allegato alla comunicazione di notizia di reato.

Quel documento descriveva in modo dettagliato le operazioni da compiere prima, durante e dopo l’uso della scala, compresa la prescrizione secondo cui la scala, quando l’uso comporta rischio di sbandamento, deve essere vincolata o trattenuta da un’altra persona.

La Corte valorizza quindi un sistema prevenzionistico non ridotto al solo DVR, ma composto da DVR, procedure operative, formazione e organizzazione del lavoro.

La firma del lavoratore non è decisiva
Un altro passaggio di grande interesse riguarda la mancata controfirma della procedura da parte del lavoratore.

Secondo la Cassazione, tale mancanza è irrilevante, perché nessuna disposizione impone che le procedure operative o il DVR siano sottoscritti dai singoli lavoratori. Ciò che conta è che il lavoratore, rispetto all’area di rischio individuata dal datore di lavoro, sia formato e addestrato in modo adeguato e coerente.

Nel caso concreto, il lavoratore aveva partecipato a un corso di formazione per “alto rischio”, comprensivo del modulo su cadute dall’alto, lavori in quota, montaggio e smontaggio di opere provvisionali.

La presenza di due operai per turno e il lavoratore solo in quel frangente
La Cassazione distingue tra lavoratore lasciato stabilmente solo e lavoratore rimasto momentaneamente senza il collega accanto.

La Corte rileva che l’organizzazione aziendale prevedeva la presenza stabile di almeno due operai per turno, così da consentire, quando necessario, il trattenimento della scala da parte di un altro addetto.

Nel caso concreto, l’altro magazziniere si era temporaneamente allontanato nell’ufficio attiguo per parlare al telefono con un cliente. Per questo, secondo la Corte, non è corretto affermare che il lavoratore “si trovava a lavorare in magazzino da solo”; più correttamente, era solo in quel frangente.

Questo passaggio è molto concreto: l’organizzazione dei turni era stata predisposta. L’evento si colloca in un momento specifico, non in una condizione strutturale di lavoro isolato.

Sicurezza documentale integrata, non solo DVR

L’elemento più interessante della sentenza è la valorizzazione del sistema documentale e organizzativo nel suo complesso.

Nelle precedenti pronunce in materia di infortuni sul lavoro la Cassazione ha spesso rimarcato che il DVR deve essere specifico e calibrato sulla lavorazione concreta. Qui, però, la Corte precisa che una carenza puntuale del DVR può essere superata se il rischio è comunque presidiato da una procedura aziendale specifica, coerente, esibita agli organi accertatori, accompagnata da formazione adeguata e sostenuta da un’organizzazione del lavoro idonea.

Il DVR resta il documento cardine e non può essere generico, ma la gestione della sicurezza non si esaurisce nella sua sola formulazione. Procedure operative, istruzioni, formazione, attrezzature disponibili e organizzazione dei turni possono assumere rilievo decisivo per dimostrare che il rischio era stato effettivamente governato.

Attenzione, però: questa sentenza non legittima DVR incompleti o generici. Al contrario, suggerisce che il sistema prevenzionistico deve essere tracciabile, coerente e dimostrabile. Una procedura non serve se resta sulla carta; diventa rilevante se è collegata alla formazione, all’organizzazione del lavoro e alle prassi operative realmente adottate.

Sorveglianza sanitaria: quando l’omessa visita non incide sul nesso causale

La Procura aveva sostenuto che la visita medica preventiva avrebbe potuto rilevare disturbi dell’equilibrio, possibili cause della caduta.

La Cassazione ritiene però l’argomento generico. I giudici di merito avevano considerato le dichiarazioni della moglie della vittima, secondo cui il lavoratore era in buona salute, sportivo e donatore di sangue, nonché gli approfondimenti diagnostici successivi all’incidente, dai quali non erano emerse anomalie vestibolari o encefaliche diverse da quelle riconducibili alla caduta.

Il principio pratico è importante: l’omissione della visita medica può essere rilevante, ma deve essere dimostrato il collegamento causale concreto con l’evento. Non basta affermare in astratto che una caduta dall’alto possa dipendere da disturbi dell’equilibrio.

DPI anticaduta e attrezzature disponibili

Anche la contestazione sulla mancata consegna dei dispositivi di sicurezza viene respinta.

La sentenza richiama il verbale da cui risultava la consegna di vari DPI, tra cui elmetto, auricolari, guanti, occhiali, maschera facciale filtrante e scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo. Quanto alle cinture anticaduta, pur non risultando dal verbale di consegna individuale, la Corte evidenzia che erano in dotazione al reparto magazzino e presenti sui luoghi, secondo quanto affermato dal consulente della difesa.

La disponibilità dei DPI deve essere provata documentalmente e, quando non risulta da una consegna nominativa, può comunque essere valutata sulla base delle emergenze istruttorie.

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 Federica Fabrizio

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