La Regione Campania ha approvato la versione 4.1 delle Linee tecnico-agronomiche per gli impianti agrivoltaici. L’aggiornamento arriva con il Decreto Dirigenziale n. 193 del 5 giugno 2026 e modifica il quadro tecnico già definito con la versione 4.0 del 2025.
L’obiettivo resta lo stesso: consentire la realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola solo quando la produzione energetica è davvero integrata con l’attività agricola o pastorale. La nuova versione, però, rende più puntuali le verifiche sulla continuità produttiva e rafforza la documentazione che deve accompagnare il progetto.
La novità principale riguarda la Produzione Lorda Vendibile, cioè il valore economico della produzione agricola aziendale, richiamata dal D.Lgs. 190/2024 come modificato dal D.L.175/2025. Il proponente deve allegare al progetto una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato, che attesti l’idoneità dell’impianto a conservare almeno l’80% della PLV riferibile all’unità aziendale interessata.
Cosa cambia rispetto alla versione 4.0 del 2025
Rispetto alla versione 4.0, la LiTAR 4.1 introduce modifiche puntuali ma rilevanti.
La prima riguarda la continuità dell’attività agricola. La versione 4.0 faceva riferimento soprattutto alla Produzione Standard per misurare il mantenimento del valore economico dell’indirizzo produttivo. La versione 4.1 introduce invece il nuovo obbligo di dichiarazione asseverata sulla PLV, con soglia minima dell’80%.
La seconda modifica riguarda le verifiche in esercizio: la soglia minima delle rese passa dal 70% all’80% della media statistica triennale del comprensorio o del campo test.
La terza riguarda la relazione agronomica, che deve ora contenere indicazioni più dettagliate per la zootecnia, con riferimento a foraggio disponibile, carico animale sostenibile, pascolo turnato, abbeverata e recinzioni.
La quarta integrazione riguarda il monitoraggio ambientale, con l’introduzione della verifica dell’erosione idrica da effetto gronda dei pannelli fotovoltaici dopo eventi meteorici intensi.
La quinta novità è l’Allegato 4, che standardizza il calcolo dei costi di produzione e della PLV sia per le colture sia per gli allevamenti.
Infine, la versione 4.1 introduce ulteriori affinamenti tecnici, tra cui la disciplina della co-presenza di pannelli verticali insieme a pannelli fissi o a inseguimento e una precisazione sul calcolo della distanza media del perimetro dell’impianto rispetto ai moduli.
Cosa prevede il Decreto Dirigenziale n. 193/2026
Con il DD n. 193/2026 la Regione Campania approva l’aggiornamento delle Linee tecnico-agronomiche, portandole alla versione 4.1.
Il documento si applica alla valutazione di conformità degli impianti agrivoltaici nei procedimenti autorizzatori regionali, tra cui PAUR, Autorizzazione Unica e Procedure Abilitative Semplificate.
Le LiTAR confermano l’impostazione tecnica già definita dalle Linee guida ministeriali in materia di agrivoltaico: l’impianto deve essere progettato in modo da preservare la continuità dell’attività agricola e pastorale, assicurare un uso corretto della superficie coltivabile, limitare la copertura dei moduli e prevedere sistemi di monitoraggio.
Con le linee tecnico-agronomiche, gli enti regionali deputati ad emettere pareri o atti di assenso necessari al rilascio dell’Autorizzazione Unica e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) hanno ritenuto che la componente agronomica e quella relativa al monitoraggio, come definiti dalle LGM, dovessero essere ulteriormente specificate in propri requisiti minimi tecnici così da fornire ai progettisti della componente agronomica, ma anche della componente fotovoltaica, più puntuali indirizzi operativi rispetto all’ordinaria pratica agricola nel contesto agroambientale e colturale nell’intorno dell’impianto agrivoltaico.
Le Linee tecnico-agronomiche per il territorio della Regione Campania propongono dunque una serie di ulteriori requisiti tecnico agronomici allo scopo di:
- coordinare la scelta dei sistemi colturali e la progettazione degli impianti, per massimizzare il rendimento agricolo, nel contesto energetico prescelto e minimizzare gli impatti ambientali;
- semplificare i procedimenti autorizzatori regionali in materia di impianti di energia da agrivoltaico;
- fornire linee guida anche per i requisiti richiesti per l’agrivoltaico Avanzato (AVa).
Oltre a ulteriori criteri per la valutazione dei requisiti e prescrizioni tecniche, le linee tecnico-agronomiche forniscono indicazioni sui procedimenti autorizzatori, sui contenuti di Relazione Tecnica Generale, Relazione Agronomica e Accordo di cooperazione e sulle modalità di monitoraggio e verifica post operam dei requisiti e delle condizioni ambientali dell’impianto agrivoltaico.
Restano centrali i requisiti già noti:
- almeno il 70% della superficie del sistema agrivoltaico deve essere destinato all’attività agricola;
- il rapporto tra superficie coperta dai moduli e superficie totale non deve superare il 40%;
- la produzione elettrica dell’impianto agrivoltaico non deve essere inferiore al 60% di quella di un impianto fotovoltaico standard;
- devono essere garantiti l’esistenza della coltivazione, la resa e il mantenimento dell’indirizzo produttivo;
- per gli impianti avanzati sono richiesti ulteriori sistemi di monitoraggio su risparmio idrico, fertilità del suolo, microclima e resilienza ai cambiamenti climatici.
La versione 4.1 interviene soprattutto sulla parte agronomica ed economica, chiarendo come dimostrare che il campo agrivoltaico non riduca in modo significativo la capacità produttiva dell’azienda agricola.
Produzione Lorda Vendibile: la nuova soglia dell’80%
Il cambiamento più rilevante è l’introduzione della dichiarazione asseverata sul mantenimento della Produzione Lorda Vendibile.
La dichiarazione deve attestare che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della PLV aziendale. Non basta, quindi, una descrizione generica della coltura prevista: il tecnico deve costruire una valutazione economica verificabile.
La nuova versione richiede che la stima sia fondata su un percorso logico e documentabile. In particolare, devono essere ricostruiti i dati storici dell’azienda, preferibilmente attraverso il fascicolo aziendale e una media pluriennale di dati reali e certificabili. Le rese devono essere incrociate con prezzi desunti da fonti ufficiali, come listini ISMEA o mercuriali delle Camere di Commercio e Borse Merci.
La PLV deve inoltre essere normalizzata, in modo da evitare che oscillazioni eccezionali dei prezzi o eventi anomali alterino la valutazione. La relazione deve dimostrare anche la compatibilità tra progetto agrivoltaico e piano colturale post-intervento, tenendo conto di elementi come altezza dei moduli, rotazioni, sistemi di agricoltura di precisione e praticabilità delle operazioni agricole.
In assenza di dati aziendali analitici e certificabili, il professionista può utilizzare i valori della Produzione Standard regionale come parametro oggettivo di riferimento.
Controlli in esercizio: rese agricole almeno all’80%
La versione 4.1 rafforza anche le verifiche dopo l’entrata in esercizio dell’impianto.
Il proponente deve predisporre una relazione annuale, riferita all’annata agraria, per documentare la continuità dell’attività agricola e pastorale. La relazione deve riportare l’attuazione degli eventuali accordi di cooperazione con le aziende agricole, la presenza dei fascicoli aziendali, l’iscrizione ai registri richiesti dalla normativa di settore e le rese ottenute.
La soglia delle rese è stata innalzata: il campo agrivoltaico e gli eventuali sottocampi non devono registrare rese inferiori all’80% delle rese statistiche dell’ultimo triennio del comprensorio di riferimento o di quelle prodotte in un campo test di controllo. Nella versione 4.0 la soglia era fissata al 70%.
Si tratta di un passaggio significativo, perché sposta l’attenzione dal solo progetto iniziale alla verifica concreta della produzione agricola durante la vita dell’impianto.
Zootecnia: più dettagli su pascolo, carico animale e abbeverata
La nuova versione integra anche le indicazioni per gli impianti con utilizzo zootecnico.
La relazione agronomica deve descrivere non solo le specie animali e il tipo di produzione, ma anche la dotazione di ricoveri o stalle, il calcolo del foraggio disponibile, il carico animale sostenibile, la gestione del pascolo e l’introduzione del pascolo turnato.
Devono inoltre essere considerate le strutture di abbeverata e le recinzioni necessarie alla turnazione del pascolo.
La finalità è evitare che la zootecnia sia indicata solo formalmente nel progetto, senza un’effettiva organizzazione tecnico-gestionale compatibile con l’impianto agrivoltaico.
Monitoraggio ambientale: attenzione all’effetto gronda dei pannelli
Tra le integrazioni più rilevanti c’è anche il monitoraggio dell’erosione idrica legata all’effetto gronda dei moduli fotovoltaici.
La Regione richiede di verificare, per tutta la fase di esercizio dell’impianto, l’eventuale innesco di fenomeni di instabilità geomorfologica superficiale o di erosione accelerata del suolo indotti dalla caduta concentrata dell’acqua lungo il bordo dei pannelli.
Le verifiche devono essere effettuate con adeguata frequenza e, comunque, dopo eventi meteorici di particolare intensità, come precipitazioni ad alta intensità e breve durata o eventi con tempo di ritorno superiore a 5 anni.
Questa integrazione amplia il sistema dei controlli ambientali, affiancando alle analisi su suolo, microclima e risparmio idrico anche una valutazione specifica degli effetti fisici dell’impianto sul terreno.
Nuovo Allegato 4: schema per costi e PLV
La versione 4.1 introduce un nuovo Allegato 4, dedicato allo schema delle voci economiche dei costi di produzione e della Produzione Lorda Vendibile.
Per le coltivazioni agrarie vengono individuate le principali voci di costo variabile, tra cui lavorazioni del terreno, gestione delle infestanti, concimazioni, trattamenti fitosanitari, raccolta, trasporto, irrigazione, potatura, sementi, piantine, carburanti e lubrificanti.
Per gli allevamenti zootecnici lo schema considera prodotti principali e secondari, prodotti reimpiegati in azienda, sottoprodotti, variazioni di consistenza del bestiame e costi variabili come alimentazione, cure veterinarie, energia, acqua per abbeverata, carburanti e materiali di consumo.
L’allegato consente di uniformare le valutazioni economiche e ridurre il rischio di stime non confrontabili tra progetti diversi.
Approfondimenti
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/agrivoltaico-in-campania-nuove-linee-tecnico-agronomiche/
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Sergio Volpe
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