Con la progressiva chiusura della stagione del Superbonus, il focus di professionisti, imprese e committenti si sposta inevitabilmente dalla fase esecutiva a quella di verifica. Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per i controlli fiscali relativi al Superbonus 110% (e successive rimodulazioni).
In questo articolo analizziamo il perimetro di questi nuovi controlli, le tipologie di irregolarità sotto la lente e le possibili conseguenze sanzionatorie per tecnici, imprese, condomini e singoli proprietari.
Dal 2026 è stata avviata una massiccia campagna di verifiche mirate. Non si tratta più di controlli a campione, ma di un’attività di intelligence fiscale basata sull’incrocio delle banche dati per individuare specifiche anomalie, in particolare sui lavori dichiarati ma non conclusi.
Il cuore dell’operazione riguarda una discrepanza contabile e operativa ben precisa. Secondo le stime riportate da 24Plus, l’attenzione del Fisco si sta concentrando su un volume di crediti pari a circa 4 miliardi di euro. Si tratta di cantieri che risultano formalmente aperti o con SAL (Stati Avanzamento Lavori) liquidati, ma che nella realtà presentano percentuali di completamento sospette, spesso ferme intorno al 30-40%, o che non hanno mai raggiunto la chiusura lavori nonostante la scadenza dei termini o la fruizione delle agevolazioni.
L’Agenzia non si muove alla cieca ma utilizza algoritmi predittivi che incrociano:
- i dati della piattaforma Cessione Crediti: per verificare i flussi finanziari e le opzioni esercitate (sconto in fattura/cessione).
- i dati ENEA: per controllare le asseverazioni tecniche e i SAL depositati.
- la fatturazione elettronica: per riscontrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni.
- i bonifici parlanti: per tracciare i pagamenti.
L’obiettivo è isolare i cosiddetti “cantieri fantasma” o quelli in cui i lavori sono stati gonfiati artificialmente per raggiungere le percentuali minime necessarie alla cessione del credito (il famoso 30%), senza poi proseguire.
Emergono 5 macro-categorie a rischio di verifica immediata:
- lavori interrotti post-SAL 30%: si tratta dei cantieri che hanno incassato il primo SAL e si sono fermati, lasciando l’opera incompiuta.
- salto di due classi energetiche: se manca questo requisito – asseverato con APE – la detrazione non spetta, anche se i lavori risultano formalmente terminati.
- materiali consegnati in cantiere ma non ancora installati: la detrazione spetta solo per lavorazioni effettivamente eseguite, la mera consegna non costituisce “avanzamento” e non può generare un credito fiscale.
- incongruenze temporali in relazione ai cantieri aperti da anni senza avanzamenti significativi o chiusura lavori.
- frodi circolari relativi a crediti inesistenti generati da lavori mai eseguiti.
Variazione catastale da Superbonus
A partire da aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare lettere di “compliance” ai contribuenti che hanno effettuato lavori agevolati con Superbonus senza adeguare le rendite catastali.
L’operazione “trasparenza” andrà avanti almeno per tre anni e metterà sotto la lente circa 85mila immobili. Il piano delle Entrate, infatti, prevede circa 15mila lettere nel 2025, alle quali nel 2026 seguiranno altre 20mila lettere e 50mila tra il 2027 2028.
Controlli sui “general contractor” (e sui margini di filiera)
Dopo verifiche su condomìni e iniziative di “compliance”, l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate si sta concentrando anche sulle imprese capofila che operano con un modello commerciale spesso chiamato general contractor.
Il punto non è tanto “se” i lavori siano stati eseguiti o abbiamo generato una variazione catastale, ma come sono stati costruiti i corrispettivi e quali componenti siano finite dentro il perimetro agevolato (e quindi trasformate in credito tramite sconto in fattura/cessione).
Nel mirino vi è la presunzione che la differenza tra l’importo fatturato al committente e quello pagato ai subappaltatori costituisse un mero “onere di coordinamento“, come tale non ammesso alle agevolazioni fiscali del 110%.
Con la Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate compie un definitivo e organico inquadramento tributario del fenomeno, dirimendo l’assioma per cui il divario tra corrispettivo d’appalto e costi di subappalto debba essere automaticamente riqualificato come spesa per “puro coordinamento” (come tale, indetraibile).
Controlli Superbonus sulla storia catastale dell’immobile e sui frazionamenti
Le verifiche non si fermano alla rendita catastale post intervento, ma possono ricostruire l’intera sequenza delle variazioni catastali che hanno interessato l’immobile.
In pratica, l’Agenzia può analizzare:
- la situazione catastale esistente prima dell’avvio dei lavori;
- eventuali frazionamenti effettuati prima della richiesta del bonus;
- accatastamenti separati di unità o pertinenze;
- variazioni che hanno inciso sul numero delle unità immobiliari;
- coerenza tra assetto catastale, documentazione edilizia e massimali di spesa utilizzati.
Il controllo diventa quindi più ampio: non riguarda solo l’effetto finale dei lavori sulla rendita, ma anche il modo in cui l’immobile è stato configurato ai fini dell’accesso all’agevolazione.
Frazionamenti nel mirino
Uno dei punti più delicati riguarda i frazionamenti immobiliari.
Il meccanismo del Superbonus prevedeva massimali di spesa calcolati, in molti casi, in base al numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio. Di conseguenza, il frazionamento di una villetta in più unità, oppure lo scorporo di pertinenze in ambito condominiale, poteva determinare un aumento del plafond disponibile.
Il problema non è il frazionamento in sé. La normativa e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno ammesso la possibilità di considerare la situazione esistente all’inizio dei lavori. Pertanto, se prima dell’avvio dell’intervento un immobile era stato legittimamente suddiviso in più unità distintamente accatastate, il calcolo dei massimali poteva tenerne conto.
Il punto critico è un altro: verificare se il frazionamento rispondeva a una reale esigenza abitativa, patrimoniale o funzionale, oppure se era stato eseguito esclusivamente per aumentare il limite di spesa agevolabile.
È qui che si concentra la stretta dell’Agenzia. Le verifiche mirano a individuare eventuali operazioni formalmente corrette, ma prive di una ragione sostanziale diversa dal vantaggio fiscale.
Il confine tra operazione legittima e abuso
Un esempio di operazione giustificabile può essere la suddivisione di una villetta su due livelli in due appartamenti autonomi, destinati a nuclei familiari diversi, come nel caso di un’abitazione principale e di un’unità destinata a un figlio.
Diverso è il caso in cui la suddivisione risulti solo strumentale all’aumento del plafond, senza un’effettiva autonomia funzionale o senza una reale modifica della destinazione d’uso e dell’organizzazione dell’immobile.
La circolare 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che resta possibile accertare in concreto un “utilizzo distorto” dell’agevolazione. Questo significa che il contribuente può essere chiamato a dimostrare la correttezza dell’operazione, producendo documentazione tecnica, catastale, edilizia e fiscale coerente con la situazione dichiarata.
Cosa verifica l’Agenzia delle Entrate?
Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate si muovono su un doppio binario: formale e sostanziale.
- Verifiche documentali e fiscali
L’Agenzia controlla la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Questo include la verifica dei pagamenti (bonifici parlanti), delle asseverazioni e del visto di conformità. Un punto critico, spesso sottovalutato, riguarda l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL): per i lavori avviati dal 27 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 euro, la mancata indicazione del CCNL nell’atto di affidamento e nelle fatture può portare al disconoscimento del beneficio. - Verifiche Tecniche e “Antifrode”
Grazie al Decreto Antifrodi, i controlli si sono estesi alla congruità delle spese e alla veridicità delle asseverazioni. L’Agenzia può sospendere fino a 30 giorni le comunicazioni di cessione del credito che presentano profili di rischio (es. incoerenza con i dati dell’Anagrafe Tributaria o cessioni multiple sospette).
Riguardo a queste ultime verifiche, all’arrivo nella piattaforma informatica dell’agenzia delle Entrate delle comunicazioni c’è un controllo di coerenza interna e di completezza dei dati presenti nel documento trasmesso; entro cinque giorni dall’arrivo delle comunicazioni, si passa alle verifiche preventive, basate su indicatori di rischio predefiniti.
Dopo questo passaggio sono individuate e sospese, per la durata di trenta giorni, tutte le comunicazioni che presentano profili di anomalia. Infine, le comunicazioni sospese vengono sottoposte a una verifica puntuale “con eventuale annullamento di quelle rispetto alle quali vengono confermati i profili di anomalia”.
Le tempistiche dell’accertamento: fino a quando si rischia?
Uno degli aspetti più delicati riguarda la “finestra temporale” in cui il Fisco può intervenire. Le tempistiche variano a seconda della modalità di fruizione del bonus:
- Detrazione diretta in dichiarazione
Se il contribuente utilizza il bonus in detrazione diretta (es. in 4, 5 o 10 anni), il potere di accertamento dell’Agenzia si estende notevolmente. L’Agenzia può notificare accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all’ultima rata. Questo significa che per una spesa del 2022 detratta in 4 anni (ultima rata nel 2026), il controllo può arrivare fino al 2031/2032. Alcune interpretazioni estendono ulteriormente questo periodo in caso di omessa dichiarazione o reati tributari. - Cessione del credito e sconto in Fattura
Per i crediti ceduti, l’atto di recupero deve essere notificato, di norma, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito in compensazione. Tuttavia, per i cessionari in buona fede che dimostrano di aver acquisito il credito con la dovuta diligenza (possesso del set documentale completo), la responsabilità solidale è stata limitata dalle recenti modifiche normative (D.L. 11/2023).
I rischi: revoca, sanzioni e responsabilità solidale
In caso di irregolarità, le conseguenze possono essere severe:
- recupero del credito: restituzione dell’importo indebitamente detratto (o ceduto).
- interessi: applicati dal momento dell’utilizzo del credito.
- sanzioni: variano dal 30% (per credito “non spettante”) fino al 100-200% (per credito “inesistente”, ovvero privo dei presupposti costitutivi, come nel caso di lavori mai eseguiti).
È fondamentale notare che la responsabilità principale ricade sempre sul beneficiario originale (il committente/condomino), anche se ha optato per lo sconto in fattura. L’impresa o il cessionario rispondono in solido solo in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Frode fiscale su lavori Superbonus
Cassazione 8573/2026 – Bonus facciate con sconto in fattura: scatta la truffa per chi attesta falsamente l’inizio dei lavori
Con la sentenza n. 8573 del 6 febbraio 2026, la Corte di Cassazione (Sezione Seconda Penale) si pronuncia sulle conseguenze penali derivanti dalle false attestazioni nei visti di conformità e nelle asseverazioni, ribadendo un principio fondamentale: dichiarare il falso per ottenere i benefici fiscali configura il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), a prescindere dalle interpretazioni normative sui requisiti di accesso.
La vicenda nasce dall’applicazione di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa) nei confronti del titolare di un’impresa edile.
L’imprenditore, in concorso con un professionista tecnico, era accusato di aver dichiarato falsamente l’inizio dei lavori nel dicembre 2021 all’interno degli attestati di congruità necessari per accedere allo sconto in fattura del Bonus Facciate (al 90%), per lavori commissionati da due condomini. Oltre a questo, l’accusa contestava l’emissione di fatture per lavori in realtà mai eseguiti, consentendo l’evasione d’imposta e impiegando poi il credito d’imposta illecitamente ottenuto (autoriciclaggio).
La difesa dell’imprenditore aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il ritardo nell’avvio dei cantieri era imputabile ai condomini committenti e rilevando che per il Bonus Facciate (a differenza del Superbonus), la legge richiedeva solo il pagamento entro il 31/12/2021 (il cosiddetto “criterio di cassa”) e non l’effettivo inizio dei lavori.
Inoltre, secondo la difesa, il requisito dell’avvio dei lavori era previsto “solo” da una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 16/E del 29/11/2021), non avente forza di legge.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, smontando punto per punto le tesi difensive e confermando la misura interdittiva.
In primo luogo, la Corte ha chiarito che l’oggetto della contestazione non è la frode ai danni dei condomini, bensì l’inganno perpetrato ai danni dell’Amministrazione Finanziaria. Aver prodotto documenti (il visto di conformità e le asseverazioni introdotte dal Decreto Antifrodi D.L. 157/2021) contenenti dichiarazioni ideologicamente false sull’effettivo inizio dei lavori è sufficiente per configurare il reato.
Ma il passaggio più interessante della sentenza riguarda il valore delle circolari dell’Agenzia delle Entrate. La Cassazione precisa che l’interpretazione dell’Agenzia (secondo cui i lavori dovevano essere quantomeno avviati per fruire dell’opzione) è corretta e condivisibile alla luce della normativa antifrode.
Tuttavia, i giudici si spingono oltre: anche ammettendo per assurdo che la circolare dell’Agenzia fosse errata, il reato sussiste ugualmente. L’indagato, infatti, era ben consapevole che senza attestare l’inizio dei lavori non avrebbe ottenuto il beneficio. Scegliendo di attestare il falso per aggirare l’ostacolo ed evitare un contenzioso con il Fisco, ha consapevolmente tratto in inganno lo Stato, ottenendo un credito d’imposta indebito.
Infine, la Corte ha smontato l’argomentazione legata al “principio di cassa”. La difesa sosteneva che, essendo stata emessa e pagata la fattura a saldo entro il 31/12/2021, la detrazione fosse legittima.
La Cassazione fa notare che i condomini hanno potuto “sostenere” la spesa del 90% entro fine anno esclusivamente grazie allo sconto in fattura applicato dall’impresa. Senza quell’indebito accesso all’opzione (ottenuto tramite le false attestazioni), i committenti avrebbero pagato solo il 10% in contanti, maturando una detrazione infinitamente inferiore. Pertanto, l’intero castello fiscale risulta viziato alla radice.
Cassazione 6532/2026 – Superbonus e frodi: legittimo il sequestro preventivo dei crediti anche per il cessionario in buona fede
Nelle frodi legate alle agevolazioni fiscali del Superbonus, il credito d’imposta e il denaro ricavato dalla sua monetizzazione possono essere oggetto di sequestro sia finalizzato alla confisca, sia di tipo “impeditivo”, volto cioè a evitare l’utilizzo in compensazione di un credito di fatto inesistente. In quest’ultimo caso, la buona fede del cessionario che ha acquistato il bonus è del tutto irrilevante.
A ribadire questa rigorosa interpretazione è la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con la recente sentenza n. 6532 del 21 gennaio 2026.
La sintesi redazionale della sentenza
Cassazione 4/2026 – Superbonus e crediti inesistenti: è truffa aggravata
La creazione di crediti fittizi tramite sconto in fattura o cessione integra il reato di truffa aggravata e non l’indebita percezione. Il reato si considera consumato già al momento della costituzione del credito nel cassetto fiscale
Con l’Informazione Provvisoria n. 4/2026 del 26 febbraio 2026, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno messo un punto fermo su una delle questioni più dibattute riguardanti le frodi legate ai bonus edilizi (in particolare il Superbonus 110%).
La sintesi redazionale della sentenza
Cassazione 8390/2025 – Sequestro preventivo di beni di un consorzio edilizio
La sentenza n. 8390/2025 della Corte di Cassazione riguarda il caso di un consorzio accusato di aver ottenuto indebitamente crediti d’imposta attraverso pratiche fraudolente, emettendo fatture gonfiate e includendo costi non ammissibili.
Il caso ha avuto inizio quando il Tribunale di Pesaro ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di 1.438.825,03 euro, in seguito alla presunta operatività fraudolenta del consorzio. Secondo l’accusa, il consorzio avrebbe fatturato importi superiori a quelli effettivamente sostenuti per i lavori agevolati dal Superbonus, evidenziando una discrepanza tra gli importi fatturati e quelli effettivamente pagati ai subappaltatori. Questo comportamento avrebbe violato l’art. 316-ter del Codice Penale, con un rischio di dispersione del patrimonio (periculum in mora). La decisione è stata impugnata dal consorzio davanti alla Cassazione, che ha confermato il provvedimento di sequestro.
Il consorzio, da parte sua, ha sostenuto che i contratti e le fatture erano regolari, conformi alla normativa vigente, con prezzi allineati ai prezzari regionali e corrispondenti alle lavorazioni effettuate. La difesa ha, inoltre, spiegato che le maggiorazioni sui costi di gestione erano giustificate e correttamente imputabili ai committenti. In merito all’incertezza normativa, è stato sottolineato che la distinzione tra spese ammissibili e non ammissibili era stata chiarita solo successivamente, grazie a specifiche circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, il consorzio ha affermato che non c’era alcuna intenzione fraudolenta, poiché le sue pratiche si basavano su interpretazioni legittime della normativa.
La Cassazione ha respinto il ricorso del consorzio confermando il sequestro preventivo dei beni, basandosi sulla prova chiara di condotte fraudolente e sull’inadeguatezza della documentazione presentata a supporto dei crediti d’imposta richiesti.
L’accusa si fonda sull’articolo 316-ter del Codice Penale che punisce l’indebita percezione di contributi pubblici. La Corte ha stabilito che il Superbonus, sebbene sia una detrazione fiscale, deve essere considerata come un’erogazione pubblica, similmente a un finanziamento a carico della collettività. Inoltre, è stato considerato il concreto rischio di dispersione del patrimonio, dato che il consorzio, pur consapevole del procedimento penale in corso, aveva continuato a investire in beni non compatibili con la sua situazione economica, aumentando il rischio di sottrazione dei fondi sequestrati.
I punti salienti della decisione sono:
- Superbonus come erogazione pubblica: la Corte ha ribadito che il Superbonus rientra nella categoria delle erogazioni pubbliche, in quanto finanziato dalla collettività;
- costi non documentati: i giudici hanno evidenziato che i costi di gestione fatturati dal consorzio non erano collegati agli interventi agevolabili e non erano adeguatamente documentati;
- finalità fraudolenta: la Corte ha attribuito significatività probatoria alla discrepanza tra gli importi fatturati dal consorzio e quelli dei subappaltatori, ritenendo che ciò dimostrasse un intento fraudolento;
- periculum in mora: è stato confermato il rischio concreto di dispersione dei beni, data l’insufficienza patrimoniale del consorzio rispetto all’importo sequestrato;
- inammissibilità delle ulteriori censure: le contestazioni relative agli errori nel calcolo del credito d’imposta sono state respinte per mancanza di specificità e documentazione adeguata.
Controlli Superbonus: le norme da conoscere
Il Decreto Antifrodi
Il D.L. 157/2021 ha introdotto importanti misure volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare i controlli sulla fruizione delle detrazioni e sulle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura:
- l’obbligo del visto di conformità è esteso anche ai casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la precompilata oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (precedentemente era richiesto solo nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura).
- l’obbligo del visto di conformità anche per i casi in cui si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativa agli altri bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus (elencati al comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020).
- asseverazione di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi sostenuti in tutti i casi nei quali il contribuente intenda usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
- sospensione, fino a 30 giorni, da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’efficacia delle cessioni del credito e delle relative comunicazioni all’Agenzia – anche successive alla prima – nel caso in cui vengano individuati determinati “profili di rischio” concernenti:
– la coerenza e la regolarità dei dati indicati;
– correlazione tra i dati dei crediti ceduti e i soggetti che intervengono nelle operazioni;
– analoghe cessioni effettuate in precedenza tra gli stessi soggetti. - concorso nella violazione a parte del fornitore o cessionario del credito.
Decreto PNRR 4: pubblicazione online delle asseverazioni
L’art. 41 del decreto PNRR 4 prevede la pubblicazione sul portale ufficiale del MASE dei documenti relativi ai lavori Superbonus agevolati dalla componente 3 della missione 2 del PNRR.
A ciascuna asseverazione è collegato:
- il codice univoco identificativo, codice ASID, attribuito dal portale informatico dell’ENEA;
- il codice unico di progetto, CUP.
Oltre alla pubblicazione dell’elenco delle asseverazioni rendicontate, la misura prevede il monitoraggio delle risorse messe a disposizione dal PNRR.
Nel testo si legge che “ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR“.
Il decreto PNRR 4 prevede dunque che il programma di controlli già svolti a livello nazionale sia integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei (Corte dei conti europea, Procura europea, Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode).
Si tratta della concreta attuazione del programma di controlli da parte dell’ENEA, sulla base di quanto stabilito da D.M. 6 agosto 2020 (Decreto Asseverazioni).
Le verifiche a campione sui lavori rendicontati sono già in atto e stanno prendendo anche la forma dei sopralluoghi in cantiere.
I controlli previsti riguardano esclusivamente gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 ‘Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici’, Investimento 2.1 ‘Rafforzamento dell’ecobonus per l’efficienza energetica’.
D.L. 39/2024: controlli nei cantieri da parte dei Comuni
I D.L. 39/2024 prevede un piano di controlli delegato ai Comuni per verificare “a valle” la realizzazione dei lavori di Superbonus e smascherare illeciti o truffe non rilevabili dalle verifiche documentali.
Si tratterebbe di veri e propri controlli sul posto del cantiere per verificare la corrispondenza dei lavori eseguiti con le asseverazioni presentate ad ENEA legati agli interventi del Superbonus.
Oggetto di controlli potrebbero essere i seguenti interventi:
A effettuare materialmente queste verifiche “fisiche” potrebbero essere i tecnici comunali, insieme alla polizia municipale.
I controlli potrebbe andare anche oltre il perimetro dei controlli riguardanti il Superbonus e riguardare anche i lavori agevolati con il bonus facciate e il bonus barriere architettoniche.
Le ipotesi allo studio prevedono che una percentuale delle somme recuperate (30% o 50%) affluisca direttamente nelle casse comunali, come incentivo alla collaborazione dei sindaci.
Ricordiamo che nel D.L. 39/2024 è previsto anche un altro “aggravio”: per i cantieri in corso d’opera, o in fase di apertura, scatta l’obbligo di comunicazione preventiva di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già previste, relative all’ammontare delle spese sostenute e alle percentuali di utilizzo delle detrazioni fiscali.
Controlli documentali e “in situ” dell’ENEA sulle asseverazioni presentate
Ricordiamo che il decreto Asseverazioni (D.M. 6 agosto 2020) prevede all’articolo 5 controlli a campione (almeno il 5%) sulla regolarità dell’asseverazione presentate annualmente.
Una parte dei controlli di questo campione consiste anche in ispezioni sul posto non inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo.
Le procedure di controllo sono indicate nel D.M. 11 maggio 2018.
Per ogni istanza soggetta a verifica, l’ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione dei dati.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l’amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall’art. 6 del decreto di cui all’art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, che dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari.
Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del D.M. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.
Nel caso dei controlli in situ, l’avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo.
A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione.
Il controllo in situ si svolge alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell’amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori.
Le risultanze dei controlli effettuati sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori.
Controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate sulle cessioni dei crediti
La legge di bilancio 2022 ha introdotto nel D.L. 34/2020 l’articolo 122-bis, che prevede specifiche misure per contrastare le frodi sulle cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi.
In particolare, ha previsto che entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito, anche successive alla prima, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di quelle comunicazioni che presentano i seguenti profili di rischio:
- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- dati sui crediti oggetto di cessione e sui soggetti che intervengono nelle operazioni;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Se dopo i controlli preventivi questi rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata, e l’esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati o è trascorso il periodo massimo di sospensione degli effetti della comunicazione, questa produce i suoi effetti regolarmente.
Il controllo preventivo antifrode si fonda sull’analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione né della regolarità della comunicazione.
In ogni caso, il controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.
Infatti, né la mancata selezione della specifica comunicazione tra quelle oggetto di sospensione né la rimozione della sospensione inizialmente operata (o il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di rischio), precludono gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021 ha stabilito criteri, termini e modalità per l’attuazione delle misure antifrode.
Infine, in tema di asseverazioni/attestazioni che i tecnici sono tenuti a rilasciare, è stata introdotta la sanzione penale della reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro nei confronti del tecnico abilitato che:
- espone informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso,
- attesta falsamente la congruità delle spese.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Controlli catastali dell’Agenzia delle Entrate
Per completare il quadro dei livelli di controllo, bisogna ricordare che l’ultima legge di Bilancio ne ha previsto un altro, anche in questo caso documentale.
L’articolo 1, commi 86 e 87, della Legge di bilancio 2024 introduce modifiche riguardanti le variazioni dello stato dei beni per le unità immobiliari oggetto degli interventi ammessi al Superbonus.
Secondo la nuova normativa, l’Agenzia delle Entrate, basandosi su specifiche liste selettive, verifica se sia stata presentata, ove richiesta, la dichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 1 e 2, del D.M. n. 701 del 19 aprile 1994, tenendo conto degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile registrata nel catasto dei fabbricati.
Se tale dichiarazione non risulta presentata, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente una comunicazione specifica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, per sollecitare l’adempimento richiesto, favorendo così la compliance.
Di fatto, quindi, la disposizione di cui al comma 87 introduce, quindi, anche per i casi di omessa denuncia delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, un meccanismo di stimolo alla compliance, che consente ai soggetti destinatari della comunicazione di provvedere spontaneamente a regolarizzare la propria posizione.
Per saperne di più, leggi il focus: Variazione catastale da Superbonus: controlli al via, quando è obbligatoria
Superbonus: quali documenti conservare?
Alla luce di queste notizie, per i professionisti tecnici asseveratori e gli amministratori di condominio è fondamentale:
- effettuare una ricognizione urgente dei cantieri “aperti” per verificare la corrispondenza tra SAL asseverati e stato di fatto.
- sollecitare la chiusura formale dei lavori e la presentazione delle asseverazioni finali ENEA dove i lavori sono conclusi.
- raccogliere e archiviare con cura tutta la documentazione di cantiere (foto, giornale dei lavori, bolle di consegna materiali) per poter dimostrare l’effettività dei lavori in caso di accertamento.
L’associazione Esodati del Superbonus ha pubblicato un elenco completo ed esaustivo (una vera e propria checklist) dei documenti prodotti a seguito di un intervento Superbonus che è opportuno archiviare e conservare per mettersi al riparo da qualsiasi controllo o contestazione.
La riproponiamo a beneficio di chi ha già usufruito del Superbonus, ma anche dei tecnici eventualmente chiamati a “gestire” i controlli per variazione catastale da Superbonus tuttora in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La check-list dell’associazione Esodati del Superbonus è disponibile anche in formato .xls per il download gratuito.
| Documentazione tecnica |
|
| Documentazione fiscale |
|
| Documentazione relativa ai soggetti coinvolti |
|
| Autorizzazioni e certificazioni |
|
| Documentazione da conservare a lungo termine |
|
Fonte: Associazione Esodati Superbonus
Una corretta gestione documentale è fondamentale per qualsiasi pratica che riguardi interventi edilizi agevolati. Scopri le piattaforme online nata per gestire i progetti in funzione del bonus edilizio utilizzato (dallo studio preliminare di fattibilità allo stato finale dei lavori) e quella dedicata ai professionisti e agli studi tecnici per la gestione documentale con template specifici per ogni specifica attività o progetto AEC.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Federica Fabrizio
Source link






