La sicurezza sul lavoro torna al centro del dibattito normativo con la Relazione finale della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 27 marzo 2024 e presieduta dal Vice Ministro Francesco Paolo Sisto.
Il documento – presentato il 12 maggio 2026 – propone un intervento organico sul sistema della prevenzione, articolato su tre piani: modifiche al Codice penale, modifiche al Codice di procedura penale e revisione di alcune disposizioni chiave del d.lgs. 81/2008.
L’obiettivo dichiarato non è quello di riscrivere radicalmente la disciplina, ma di correggerne alcuni nodi critici: la difficoltà di allocare correttamente le responsabilità, l’insufficiente efficacia del solo approccio punitivo, il ruolo ancora troppo debole dei modelli organizzativi e la necessità di rafforzare il Servizio di prevenzione e protezione.
Il punto di partenza della Commissione è netto: gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali continuano a rappresentare un fenomeno di gravità tale da richiedere un intervento più incisivo. Tuttavia, la risposta non viene individuata soltanto nell’inasprimento delle pene. Al contrario, la Relazione insiste sulla necessità di affiancare alla sanzione un sistema di prevenzione effettiva, fondato su organizzazione, responsabilizzazione, competenze tecniche, modelli di gestione e meccanismi premiali.
Si tratta, è bene precisarlo, di una proposta di riforma e non di disciplina già vigente. Il documento contiene anche una possibile delega al Governo per l’adozione, entro il 31 dicembre 2026, di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’organizzazione interna dell’azienda e alla responsabilità penale.
Il principio ispiratore: dall’obbligo formale alla prevenzione organizzata
La Relazione muove da un presupposto tecnico-giuridico ormai consolidato: la sicurezza sul lavoro non può essere considerata solo come adempimento documentale o come insieme di prescrizioni isolate, ma deve diventare parte integrante dell’organizzazione dell’impresa.
In questo quadro assumono rilievo due riferimenti normativi fondamentali: l’art. 2086 c.c., come modificato dal Codice della crisi d’impresa, e il d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. La Commissione considera questi due ambiti come fortemente connessi: l’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati e l’adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati sono strumenti che convergono verso un medesimo obiettivo, cioè la gestione strutturata del rischio.
La logica di fondo è quella della prevenzione organizzata: l’impresa deve dimostrare non solo di conoscere i rischi, ma anche di aver predisposto un sistema idoneo a identificarli, valutarli, ridurli e controllarli nel tempo. In questa prospettiva, il modello organizzativo non è più soltanto uno strumento difensivo a posteriori, ma diventa parte del sistema di prevenzione.
La Commissione propone quindi un passaggio dal modello puramente sanzionatorio a un modello “preventivo-premiale”: chi investe seriamente nella sicurezza, adottando strumenti organizzativi adeguati, può beneficiare di un trattamento differenziato sul piano della responsabilità penale, ferma restando la tutela del lavoratore e il permanere delle responsabilità civili e risarcitorie.
Modifiche al Codice penale: aumento delle pene e responsabilità per colpa grave
La prima area di intervento riguarda il Codice penale, con modifiche agli articoli 589 e 590 c.p. in materia di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La Relazione propone un moderato ma significativo aumento delle cornici edittali. Per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, la pena passerebbe dall’attuale intervallo “da due a sette anni” a “da due anni e sei mesi a otto anni”. Per le lesioni colpose aggravate, la pena verrebbe innalzata sia per le lesioni gravi sia per quelle gravissime, con aumento anche degli importi della multa.
Accanto all’inasprimento sanzionatorio, però, la Commissione introduce un correttivo importante: una specifica circostanza attenuante per i casi in cui l’evento non sia conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del colpevole e il contributo causale del soggetto sia di minima importanza.
Il tema è particolarmente rilevante negli infortuni sul lavoro, spesso caratterizzati da dinamiche plurifattoriali e plurisoggettive. In molti casi l’evento deriva da una catena complessa di condotte, omissioni, errori organizzativi, carenze tecniche e comportamenti individuali. La proposta mira quindi a graduare il trattamento sanzionatorio in base all’effettivo contributo causale del singolo soggetto, evitando automatismi incompatibili con il principio di personalità della responsabilità penale.
Il nuovo art. 590-septies c.p.: il datore di lavoro risponde solo per colpa grave se adotta un modello adeguato
La novità più rilevante è l’introduzione nel Codice penale di un nuovo art. 590-septies, rubricato “Responsabilità del datore di lavoro per colpa grave”.
La norma proposta prevede che, in caso di adozione di un adeguato modello di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro sia punibile per i fatti di omicidio colposo e lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme prevenzionistiche solo in presenza di colpa grave.
La ratio è chiaramente premiale: incentivare le imprese ad adottare modelli organizzativi effettivi, non meramente cartolari, capaci di migliorare la gestione del rischio e di rendere più efficace la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il beneficio, però, non è automatico e non opera in modo indiscriminato. Il giudice dovrebbe valutare il grado della colpa tenendo conto di specifici fattori, tra cui:
- natura e complessità dell’attività svolta;
- conoscenze disponibili sul rischio;
- buone prassi validate dalla Commissione consultiva permanente;
- asseverazioni degli organismi paritetici;
- certificazioni del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro rilasciate da organismi accreditati.
Il modello proposto valorizza quindi la compliance aziendale, le buone prassi, le certificazioni e gli strumenti tecnici di gestione della sicurezza.
Quando la colpa è comunque grave
La Relazione individua una serie di violazioni che determinano comunque la qualificazione della colpa come grave, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo.
Si tratta degli obblighi considerati essenziali e irrinunciabili nel sistema prevenzionistico:
- nomina del medico competente;
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione;
- valutazione dei rischi;
- elaborazione del DVR;
- adozione delle misure di prevenzione individuate nel DVR;
- aggiornamento della valutazione dei rischi in caso di modifiche produttive, evoluzione tecnica, infortuni significativi o risultanze della sorveglianza sanitaria;
- fornitura dei DPI;
- informazione e formazione dei lavoratori, anche sui rischi specifici.
Il messaggio tecnico è chiaro: la premialità non può coprire la violazione degli obblighi fondamentali. Il modello organizzativo può incidere sulla responsabilità solo se si innesta su una base minima di adempimenti sostanziali.
Le modifiche al Codice di procedura penale: indagini più rapide e maggiori garanzie per le vittime
La seconda area di intervento riguarda il Codice di procedura penale. La Commissione propone di introdurre strumenti di accelerazione investigativa e di rafforzamento delle garanzie per le persone offese nei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche.
Il modello richiamato è quello del “Codice Rosso”, già sperimentato per reati di particolare allarme sociale.
In particolare, la proposta prevede:
- l’inserimento dei delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro tra quelli per i quali il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato;
- l’estensione dell’obbligo di tempestività anche alla polizia giudiziaria nell’esecuzione degli atti delegati dal pubblico ministero;
- la notifica automatica dell’avviso di richiesta di archiviazione alla persona offesa;
- l’estensione del termine per l’opposizione all’archiviazione da venti a trenta giorni.
La motivazione è di natura sia processuale sia tecnica. Gli infortuni sul lavoro richiedono un accertamento tempestivo perché i luoghi, gli impianti, le lavorazioni e le condizioni operative possono modificarsi rapidamente. La rapidità dell’intervento investigativo diventa quindi decisiva per preservare le fonti di prova e ricostruire correttamente le responsabilità.
Allo stesso tempo, la maggiore complessità tecnica dei procedimenti giustifica un termine più ampio per l’eventuale opposizione all’archiviazione, anche per consentire alla persona offesa di valutare la richiesta con il supporto di consulenti tecnici.
La riforma del d.lgs. 81/2008: l’RSPP al centro del sistema prevenzionistico
La terza area, forse la più significativa sul piano tecnico-operativo, riguarda il d.lgs. 81/2008.
La Commissione propone una revisione di più disposizioni del Testo Unico, con l’obiettivo di rafforzare l’attività di analisi e gestione dei rischi e di ridefinire il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il punto centrale è la trasformazione dell’RSPP da collaboratore tecnico del datore di lavoro a soggetto dotato di maggiore autonomia, competenze e responsabilità. La Relazione parla di RSPP come “garante a titolo originario”, titolare di un bagaglio tecnico normalmente non posseduto dal datore di lavoro.
La logica è questa: se la valutazione dei rischi richiede competenze tecniche specialistiche, non è sempre coerente imputare automaticamente al datore di lavoro ogni carenza valutativa, soprattutto nelle organizzazioni complesse. Occorre invece distinguere tra doveri organizzativi del datore di lavoro e doveri tecnici del Servizio di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro mantiene la responsabilità della gestione del rischio e l’obbligo di vigilanza, ma la proposta mira a evitare che egli risponda della inadeguatezza tecnica della valutazione dei rischi quando ha correttamente organizzato il servizio, scelto soggetti competenti, assicurato autonomia, risorse e informazioni e svolto la vigilanza dovuta.
Nuovo art. 31: autonomia, risorse e dimensionamento del Servizio di prevenzione e protezione
La proposta di sostituzione dell’art. 31 del d.lgs. 81/2008 è uno dei passaggi più rilevanti.
Il nuovo testo prevede che il datore di lavoro debba assicurare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione le condizioni necessarie per svolgere tutti i compiti, garantendone l’autonomia.
Viene introdotto anche un criterio minimo di dimensionamento del servizio:
- per le imprese da 20 a 50 dipendenti, almeno un addetto al servizio oltre al responsabile;
- per le imprese oltre 50 dipendenti, almeno due addetti oltre al responsabile;
- per aziende con più sedi operative, almeno un addetto per sede.
Altro elemento innovativo riguarda le risorse finanziarie. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del servizio le risorse necessarie all’espletamento dei compiti. Il fabbisogno viene individuato dal responsabile del servizio e comunicato al datore di lavoro. Se il datore non ritiene congrua la richiesta, deve motivare la decisione e indicare le risorse effettivamente messe a disposizione.
Questa previsione, sul piano pratico, può incidere in modo significativo sulla documentazione aziendale: budget della sicurezza, richieste del RSPP, eventuali scostamenti e motivazioni del datore di lavoro diventerebbero elementi centrali per valutare la corretta organizzazione della prevenzione.
DVR, linee guida e superamento delle procedure standardizzate
La proposta interviene anche sugli articoli 6 e 29 del d.lgs. 81/2008, sostituendo il riferimento alle procedure standardizzate con un sistema di linee guida per la rilevazione dei pericoli, la quantificazione dei rischi e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Le linee guida dovrebbero essere elaborate dalla Commissione consultiva permanente, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, e recepite con decreto ministeriale.
Per i datori di lavoro fino a 10 lavoratori e fino a 50 lavoratori sarebbe prevista la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi sulla base di tali linee guida, fermo restando il rispetto dei contenuti sostanziali del DVR.
La prospettiva è interessante perché sposta l’attenzione dal modello procedurale standardizzato a un sistema più aderente ai rischi effettivi e ai dati di settore. La valutazione dei rischi dovrebbe quindi diventare meno formale e più tecnica, misurabile e coerente con le caratteristiche reali dell’attività.
Requisiti più elevati per RSPP e ASPP
La Commissione propone anche una revisione dell’art. 32 del d.lgs. 81/2008.
Per svolgere le funzioni di RSPP sarebbe necessario il possesso di una laurea magistrale di tipo tecnico; per le funzioni di ASPP, una laurea triennale di tipo tecnico. L’elenco dei corsi di studio abilitanti dovrebbe essere definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con possibilità di prevedere requisiti formativi aggiuntivi per specifiche tipologie di rischio.
È prevista una clausola transitoria per chi, pur non possedendo il titolo di studio richiesto, dimostri di aver svolto le funzioni di responsabile o addetto professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro da almeno quattro anni a decorrere dal 1° giugno 2026.
Anche questa proposta conferma l’obiettivo di professionalizzare il ruolo del servizio prevenzione e protezione, collegandolo a competenze tecniche più strutturate.
Nuovo art. 33: l’RSPP dirige il servizio, ma non può ricevere deleghe
La riforma proposta dell’art. 33 assegna al responsabile del servizio una funzione di direzione: il servizio di prevenzione e protezione è diretto da un responsabile, al quale rispondono gli addetti.
Tra i compiti del RSPP vengono indicati:
- individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborazione delle misure preventive e protettive e dei relativi sistemi di controllo;
- elaborazione delle procedure di sicurezza;
- proposta dei programmi di informazione e formazione;
- partecipazione alle consultazioni e alla riunione periodica;
- informazione dei lavoratori.
Il testo introduce anche un divieto espresso: al responsabile del servizio non possono essere conferite deleghe o subdeleghe di funzioni ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 81/2008. La finalità è evitare conflitti di interesse e impedire che l’RSPP sia distolto dai compiti tecnici propri del servizio.
Nuove sanzioni per l’RSPP
La maggiore autonomia del RSPP è accompagnata da un nuovo apparato sanzionatorio.
La Commissione propone l’introduzione dell’art. 58-bis, dedicato alle sanzioni per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La norma prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro nei casi di violazione dei principali obblighi professionali e organizzativi.
Sono sanzionate, tra l’altro:
- l’assenza o il mancato mantenimento dei requisiti professionali;
- la violazione dei compiti previsti dall’art. 33;
- la violazione dell’obbligo di segretezza sui processi lavorativi;
- la mancata cura di registri ed esposti previsti dalla normativa.
Questa previsione ha una portata sistematica rilevante: l’RSPP non sarebbe più soltanto un consulente tecnico del datore di lavoro, ma un soggetto con obblighi propri, autonomia riconosciuta e responsabilità diretta.
Sicurezza nello sport: estensione della platea dei lavoratori tutelati
La proposta interviene anche sulla definizione di lavoratore contenuta nell’art. 2 del d.lgs. 81/2008, introducendo un riferimento espresso ai lavoratori del settore sportivo, compresi gli atleti praticanti attività sportiva agonistica.
La disposizione mira a chiarire l’applicazione delle tutele prevenzionistiche anche in ambito sportivo, con riferimento alle attività praticate sistematicamente o continuativamente in forme organizzate e con contratto di lavoro con una società sportiva.
È un passaggio che intercetta un tema sempre più attuale: la salute e sicurezza dei professionisti dello sport, anche alla luce delle sollecitazioni internazionali per strategie preventive più stringenti.
Formazione e Accordo Stato-Regioni 2025
La Relazione richiama anche il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025 ed entrato in vigore il 24 maggio 2025.
L’Accordo unifica i precedenti accordi sulla formazione e definisce durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, datori di lavoro e operatori di specifiche attrezzature.
Tra le novità richiamate nel documento figurano:
- disciplina dei soggetti formatori;
- obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro;
- verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;
- formazione per le imprese affidatarie nei cantieri.
Il collegamento con la proposta della Commissione è evidente: la formazione non è un adempimento isolato, ma uno degli elementi fondamentali del sistema prevenzionistico e uno dei presupposti che incidono anche sulla valutazione della colpa.
Una riforma “non rivoluzionaria”, ma potenzialmente incisiva
Nelle conclusioni, la Commissione definisce la propria proposta come una riforma non rivoluzionaria, ma orientata a sciogliere i nodi critici del sistema.
La logica è quella del “gioco di squadra”: la sicurezza sul lavoro non può essere il risultato di un conflitto tra impresa, lavoratori, organi di controllo e apparato sanzionatorio, ma deve diventare un dovere di collaborazione tra tutti i soggetti del rapporto di lavoro.
Il messaggio finale è chiaro: continuare a intervenire solo aumentando le sanzioni non basta. La prevenzione richiede organizzazione, responsabilità distribuite, competenze tecniche, modelli effettivi, formazione e controlli.
La riforma proposta prova quindi a costruire un equilibrio tra tutela del lavoratore e premialità dell’impresa virtuosa. Da un lato mantiene fermo il ruolo della sanzione, soprattutto nei casi di violazione degli obblighi fondamentali; dall’altro introduce strumenti per valorizzare chi adotta sistemi organizzativi realmente idonei a prevenire gli eventi lesivi.
Per il mondo della sicurezza sul lavoro, il documento rappresenta dunque un passaggio importante: non una disciplina immediatamente applicabile, ma una piattaforma tecnica e normativa che potrebbe orientare i prossimi interventi legislativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dal punto di vista operativo, la Relazione segnala un possibile cambio di passo per imprese, consulenti, RSPP, ASPP, datori di lavoro, dirigenti, preposti e professionisti della sicurezza.
Le imprese sarebbero spinte a investire maggiormente in:
- modelli organizzativi ex art. 30 d.lgs. 81/2008;
- sistemi di gestione della salute e sicurezza;
- certificazioni e asseverazioni;
- procedure di controllo interno;
- aggiornamento sostanziale del DVR;
- tracciabilità delle decisioni organizzative;
- budget dedicati alla prevenzione;
- formazione effettiva e verificabile.
Per i datori di lavoro il punto centrale diventerebbe la dimostrazione dell’adempimento organizzativo: scelta di figure qualificate, attribuzione di autonomia, risorse adeguate, informazioni complete, vigilanza procedimentalizzata.
Per gli RSPP la riforma avrebbe un effetto ancora più rilevante: maggiore autonomia, maggiore qualificazione tecnica, poteri più chiari, ma anche responsabilità dirette e sanzioni specifiche.
Per i professionisti tecnici si aprirebbe uno spazio di lavoro più strutturato nella costruzione dei modelli di prevenzione, nella valutazione dei rischi, nella progettazione di procedure, nella documentazione delle misure adottate e nella verifica dell’efficacia del sistema aziendale.
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Sergio Volpe
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