Sicurezza sul lavoro: le cose da sapere e le ultime novità


La sicurezza sul lavoro costituisce materia di fondamentale importanza non solo nel settore dell’edilizia, dove i lavoratori spesso operano in condizioni impegnative e potenzialmente pericolose, ma in qualsiasi contesto lavorativo.

La corretta gestione della sicurezza è un aspetto imprescindibile per garantire la tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori e per prevenire incidenti e infortuni che possono avere gravi conseguenze sia per gli individui coinvolti che per le imprese stesse. Quando ci riferiamo alla sicurezza sul lavoro intendiamo l’insieme di tutte le misure, i protocolli e le procedure adottate per minimizzare i rischi connessi alle attività svolte.

Per gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiere ad un obbligo non delegabile del datore di lavoro puoi usare il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ti consente di studiare la sicurezza direttamente sul disegno dei luoghi in cui vengono svolte le attività lavorative e identificare le aree critiche del luogo di lavoro in base alle esigenze specifiche del processo produttivo in atto.

sicurezza sul lavoro

Studi la sicurezza a partire dal disegno dei luoghi di lavoro – Software DVR

Cosa si intende per sicurezza sul lavoro?

Per sicurezza sul lavoro si intende l’insieme di misure, protocolli, valutazioni e sistemi di monitoraggio necessari per garantire la protezione della salute e dell’integrità dei lavoratori e a mitigare i rischi associati alle attività svolte all’interno dei luoghi di lavoro.

La sicurezza sul lavoro è un requisito obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore e viene garantita attraverso:

  • misure di prevenzione atte a prevenire la manifestazione di eventi dannosi. Comprendono l’identificazione e la valutazione dei potenziali rischi specifici legati a ciascuna fase dell’attività svolta, nonché l’attuazione di misure preventive per impedire che tali rischi si materializzino;
  • misure di protezione adottate per limitare le conseguenze negative in caso di eventi dannosi che si verificano nonostante le misure preventive.

Ricordiamo che in materia di normativa sulla gestione della sicurezza sul lavoro è disponibile e aggiornata la UNI EN ISO 45001:2023Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso“.

Modifiche al Testo Unico Sicurezza 2025

Dalla sua pubblicazione ad oggi il Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ha subito svariati mutamenti.

Pertanto, per rimanere sempre aggiornato sulla sicurezza sul lavoro ti suggerisco di approfondire i seguenti argomenti:

  • Legge 203/2024: pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 2024 che modifica alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008:
    • articolo 14-bis: entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro del Lavoro dovrà aggiornare le Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro in riferimento all’anno precedente e programmare nuovi interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
    • articolo 41: prevede che la sorveglianza sanitaria per i ricorsi contro i giudizi del medico competente passi alle aziende sanitarie locali. Inoltre, anche in fase preassuntiva, qualora il medico competente non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Infine, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, il medico competente tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria rilasciata in caso di cessazione del rapporto lavorativo (articolo 25, comma 1, lettera e), per evitarne la ripetizione;
    • articolo 65: prevede che l’uso di locali sotterranei o semisotterranei sia consentito per attività che non producono agenti nocivi, purché siano rispettati i requisiti previsti all’Allegato IV. Il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’Ispettorato del Lavoro la documentazione idonea tramite posta elettronica certificata, individuata con apposita circolare dell’INL. Tale documentazione ha l’obiettivo di dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’Allegato IV – Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi.
      È importante sottolineare che i locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione, mentre, qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla richiesta delle ulteriori informazioni. Infine, così come dichiarato dalla nota INL del 30 dicembre 2024, ai fini dell’applicabilità della disciplina in questione, occorrerà attendere l’emanazione della circolare dell’Ispettorato per individuare la documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti dell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Patente a crediti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto PNRR 4 in Gazzetta: novità su sicurezza, noto come Decreto PNRR 4 (o PNRR Quater), sono state introdotte importanti novità per il settore edile. Tra le misure di rilievo spicca l’obbligo per le imprese di ottenere la patente a punti, l’esonero dai controlli per le aziende risultate in regola durante le ispezioni e la verifica di congruità dell’incidenza della manodopera.

Sicurezza sul lavoro e la mozione n.1-00071

Il Senato ha approvato la mozione n. 1-00071 per la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo della mozione è quello di rafforzare gli organici degli enti di controllo, includere la manutenzione ferroviaria tra i lavori usuranti, premiare le imprese che migliorano la sicurezza e intensificare le sanzioni per chi non rispetta le norme.

Viene sottolineata anche l’importanza di implementare rapidamente il fascicolo elettronico per ogni lavoratore, promuovere percorsi formativi sulla sicurezza e identificare le migliori pratiche per le situazioni di fragilità. Inoltre, viene suggerito di esaminare l’uso delle nuove tecnologie per la prevenzione degli infortuni, di rafforzare il monitoraggio dei dati sugli incidenti e di favorire la condivisione di informazioni tra istituzioni competenti. Infine, viene promosso l’insegnamento della cultura della sicurezza a tutti i livelli educativi, coinvolgendo anche il corpo docente.

Accordo Stato Regioni 2025

Secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, il nuovo Accordo riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo nuove regole su:

  • durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
  • modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
  • monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.

Il nuovo accordo dell’Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza lavoro, il quale ricordiamo è in attesa di approvazione dalla Conferenza dovrà portare modifiche significative sulle ore di formazione obbligatoria e sui corsi di aggiornamento per datori di lavoro, dirigenti e preposti; introduce nuovi obblighi formativi per l’utilizzo di specifiche attrezzature; prevede un programma di formazione dedicato a chi opera in spazi confinati o esposti a rischi di inquinamento.

Inoltre, l’organizzazione dei corsi subisce modifiche rilevanti, con l’introduzione di limiti sul numero di partecipanti, il rapporto ottimale tra docente e studente, la frequenza minima richiesta e nuove procedure per la registrazione e la verifica finale. Infine, viene stabilita una classificazione aggiornata dei soggetti autorizzati a erogare la formazione.

Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

Il D.Lgs. 81/2008 nel corso degli anni ha subito notevoli modifiche ed integrazioni. Per tale motivo ti consiglio di consultare il testo e scaricare la versione aggiornata alla Legge 203/2024 testo unico sicurezza tutti gli aggiornamenti.

Normativa sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro viene regolamentata da un quadro normativo ampio e complesso, volto a tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori in ogni contesto occupazionale. Il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) rappresenta il principale riferimento del quadro normativo in Italia in materia di sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 è stato oggetto di successivi aggiornamenti per essere in linea agli standard europei e garantire una maggiore efficacia nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Per rimanere costantemente informati sulle ultime novità introdotte dalla normativa e per evitare di commettere errori che potrebbero comportare conseguenze sia amministrative che penali, è fondamentale affidarsi ad un software sicurezza sul lavoro che consente di monitorare e attuare in maniera rigorosa le disposizioni normative vigenti, garantendo un ambiente di lavoro in piena conformità con la legge e promuovendo al contempo la sicurezza e il benessere dei lavoratori.

Sicurezza sul lavoro: quali sono gli obblighi a carico delle aziende

Il testo unico sicurezza stabilisce una serie di principi e obblighi fondamentali per i datori di lavoro, i lavoratori e tutti coloro che operano in ambito lavorativo. Alcuni aspetti chiave della normativa includono:

  • valutazione dei rischi: il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo e ad adottare misure preventive adeguate per eliminarli o ridurli al minimo;
  • formazione e informazione: tutte le figure coinvolte nella sicurezza devono ricevere formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro in base al loro ruolo e alle mansioni svolte. Inoltre, devono essere informati sui rischi connessi al loro lavoro e sulle misure di sicurezza adottate;
  • nomina delle figure della sicurezza: il datore di lavoro deve nominare le figure necessarie a garantire la corretta gestione della sicurezza aziendale;
  • sorveglianza sanitaria: è prevista la sorveglianza sanitaria dei lavoratori che sono esposti a rischi particolari per la loro salute a causa dell’attività lavorativa;
  • dispositivi di protezione: il datore di lavoro deve fornire dispositivi di protezione individuale e collettiva (DPI) ai lavoratori, nonché garantire la loro corretta manutenzione e utilizzo;
  • registro infortuni: ogni azienda deve tenere un registro degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, oltre a segnalare gli infortuni gravi alle autorità competenti.

Figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro coinvolge una serie di figure, ciascuna con responsabilità specifiche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e ridurre i rischi associati a questa attività. Le principali figure sono:

  • datore di lavoro;
  • responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  • preposto per la sicurezza;
  • dirigente;
  • medico competente;
  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • lavoratori;
  • addetti alle emergenze;
  • addetto al servizio di protezione e prevenzione (ASPP).

Datore di lavoro

Il datore di lavoro è designato come il principale responsabile della salvaguardia dei lavoratori secondo il testo unico sulla sicurezza. È suo compito assicurarsi che i suoi dipendenti svolgano le attività in un ambiente sicuro, libero da pericoli e che abbiano accesso a tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per garantire la loro incolumità. Inoltre, il datore di lavoro deve designare professionisti competenti che lo supportino nell’adempimento di questo obiettivo e deve anche occuparsi della formazione dei lavoratori riguardo alla sicurezza sul lavoro.

Gli obblighi del datore di lavoro sono contenuti nell’ art. 18 del D.Lgs. 81 08. La prima azione che il datore di lavoro deve intraprendere per garantire la conformità alle norme di sicurezza sul lavoro è la redazione del DVR che ha l’obiettivo di identificare e analizzare tutti i potenziali rischi presenti all’interno dell’azienda. La valutazione dei rischi rappresenta un’attività che non può essere oggetto di delega da parte del datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/08). Per garantire una corretta redazione del DVR per ciascun luogo di lavoro puoi utilizzare un software progettato per assistere appieno nella valutazione dei rischi specifici dell’azienda e nella generazione del documento richiesto dalla legislazione vigente.

Il datore di lavoro è tenuto a nominare:

  • il medico competente;
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (obbligo non delegabile);
  • addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze.

Nel processo di nomina di queste figure il datore di lavoro deve attenersi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 81/08 ma anche considerare attentamente le competenze e le condizioni dei lavoratori, tenendo conto del loro stato di salute.

RSPP

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è un esperto in sicurezza sul lavoro che svolge un ruolo di consulenza e controllo all’interno dell’azienda. Ha il compito di identificare i rischi, valutare le misure di prevenzione, formare i lavoratori e garantire la conformità alle leggi e alle normative di sicurezza.

La nomina del RSPP è richiesta ogni qual volta l’azienda abbia almeno un dipendente. Le attività in testa al RSPP possono essere svolte direttamente dal datore di lavoro a patto che esso ne abbia le competenze e l’attività ricada fra quelle descritte dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08 e dunque:

  • aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all’art. 1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa SEVESO: aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti;
  • aziende della pesca fino a 20 addetti;
  • altre aziende fino a 200 addetti.

Preposto per la sicurezza

Il preposto sicurezza è incaricato di sovrintendere alla sicurezza sul lavoro durante le attività quotidiane. Il ruolo del preposto è stabilito da altri, infatti non è lui personalmente a determinare le misure di sicurezza da implementare, ma è tenuto a partecipare a specifici corsi di formazione dedicati a questa tematica.

Gli obblighi del preposto sono stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e sono:

  • garantire che i lavoratori esposti a rischi gravi e specifici adottino le misure di sicurezza prescritte;
  • segnalare prontamente al datore di lavoro le situazioni di emergenza e fornire istruzioni su come affrontarle;
  • informare i superiori in merito a comportamenti non conformi da parte dei lavoratori, come la mancata utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale o condotte scorrette;
  • verificare che solo i lavoratori adeguatamente istruiti abbiano accesso alle aree con rischi significativi;
  • fornire direttive ai lavoratori esposti a rischi per quanto riguarda le misure atte a mitigarli e a ridurre al minimo gli incidenti, fino a raggiungere lo zero;
  • assicurarsi che i mezzi, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza siano funzionanti e comunicare tempestivamente ai datori di lavoro eventuali difetti o carenze rilevate.

Dirigente

Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Medico competente

Il medico competente, come definito dal D.Lgs. 81/08, è una figura che, grazie al possesso dei necessari titoli e requisiti professionali, assume la responsabilità di condurre attività di sorveglianza e visite mediche per garantire il benessere dei lavoratori dal punto di vista della salute.

Dopo aver esaminato attentamente la valutazione dei rischi e condotto un sopralluogo nei luoghi di lavoro, il medico competente ha l’obbligo di pianificare e attuare la sorveglianza sanitaria. Ciò implica la realizzazione di visite mediche preventive e periodiche per i lavoratori, accompagnate dalla creazione di documentazione sanitaria, come ad esempio una cartella sanitaria di rischio. L’obiettivo di queste procedure è garantire che il lavoratore sia in grado di svolgere in modo sicuro le proprie mansioni, escludendo la possibilità di eventuali inabilità lavorative.

Inoltre, il medico competente:

  • collabora attivamente con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale nella valutazione dei rischi e nell’implementazione delle misure atte a preservare la salute dei lavoratori;
  • programma e attua visite mediche periodiche per i lavoratori al fine di valutarne l’idoneità alle mansioni svolte;
  • fornisce informazioni chiare al datore di lavoro e ai lavoratori in merito al significato e all’importanza della sorveglianza sanitaria;
  • comunica i risultati della sorveglianza sanitaria a ciascun lavoratore coinvolto;
  • effettua almeno una visita agli ambienti di lavoro ogni anno;
  • verifica la presenza di un servizio di primo soccorso all’interno dell’azienda, garantendo così la pronta assistenza in caso di emergenze mediche.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il rappresentate del lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il suo ruolo principale è quello di fungere da portavoce per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

Le principali responsabilità di un rappresentante includono:

  • la supervisione dell’applicazione delle norme di sicurezza;
  • la segnalazione di potenziali situazioni di rischio;
  • la collaborazione con l’azienda per mettere in atto le misure necessarie a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

È importante notare che la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è obbligatoria da parte del datore di lavoro. Tuttavia, il D.Lgs. 81/08 stabilisce che questa figura sia presente in tutte le aziende con almeno un lavoratore. In sostanza, il diritto di eleggere un RLS esiste ma la nomina non è una costrizione imposta dal datore di lavoro.

Lavoratori

Ogni lavoratore ha la responsabilità di seguire le procedure di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale forniti e segnalare condizioni pericolose o situazioni di rischio al proprio supervisore o al RLS. La collaborazione attiva dei lavoratori è essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso)

Gli addetti alle emergenze sono lavoratori designati, in conformità agli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08, per assumere responsabilità specifiche nella gestione delle situazioni di emergenza e l’attuazione delle necessarie misure di sicurezza.

Queste figure possono essere suddivise in due categorie principali:

  • addetti antincendio ed evacuazione;
  • addetti al primo soccorso.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

L’addetto al servizio di prevenzione e protezione, collabora attivamente con l’RSPP garantendo una comunicazione tempestiva di tutte le problematiche riscontrate sul luogo di lavoro e proponendo soluzioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi specifici.

Per ricoprire questo ruolo è necessario possedere capacità e requisiti professionali specifici stabiliti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Inoltre, l’ASPP deve partecipare a corsi di formazione mirati, adattati al tipo di rischio presente nell’ambiente lavorativo in cui opera.

I principali compiti dell’ASPP, definiti articolo 33 del D.Lgs. 81/08, sono:

  • identificazione dei fattori di rischio;
  • sviluppo di misure preventive e protettive;
  • creazione di procedure di sicurezza;
  • proposta di programmi di informazione e formazione;
  • partecipazione alle consultazioni e alle riunioni periodiche;
  • fornitura di informazioni ai lavoratori.

Corsi di sicurezza sul lavoro

I corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, i relativi aggiornamenti e, in alcuni casi, le sessioni di addestramento costituiscono un requisito obbligatorio per tutti coloro ai quali il D.Lgs. 81/2008 attribuisce ruoli di rilevanza nell’ambito dell’organizzazione della sicurezza.

La natura e la portata di tali corsi possono variare in base:

  • al grado di responsabilità;
  • alle mansioni specifiche dell’individuo;
  • al livello di rischio che caratterizza l’ambiente aziendale.

È fondamentale sottolineare che tali corsi devono essere svolti durante l’orario di lavoro e che i relativi costi non devono ricadere sui dipendenti, ma devono essere sostenuti integralmente dal datore di lavoro. La partecipazione ai corsi di formazione e agli aggiornamenti in materia di sicurezza sul lavoro costituisce anche un obbligo come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. La normativa stabilisce chiaramente che le sanzioni per eventuali violazioni, negligenze o omissioni ricadono direttamente sul datore di lavoro, sottolineando così l’importanza di adempiere a tali obblighi formativi per preservare un ambiente di lavoro sicuro e in conformità con la legge.

Sicurezza sul lavoro: formazione dei lavoratori

La formazione dei lavoratori, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è un obbligo fondamentale del datore di lavoro. In particolare, l’articolo 37 specifica le situazioni in cui tale formazione è necessaria:

  • assunzione di nuovi lavoratori: ogni volta che un nuovo lavoratore viene assunto, il datore di lavoro è tenuto a fornire un adeguato percorso formativo. La formazione deve essere avviata in anticipo oppure contestualmente all’assunzione. Nel caso in cui la formazione non possa essere iniziata in anticipo, il lavoratore deve completare il percorso formativo entro un periodo massimo di 60 giorni dall’assunzione;
  • cambio delle mansioni: quando un lavoratore cambia le sue mansioni, il datore di lavoro deve assicurarsi che riceva una formazione adeguata per affrontare le nuove responsabilità in modo sicuro;
  • introduzione di nuove tecnologie o rischi: se vengono introdotti nuovi macchinari, attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze pericolose o preparati pericolosi nell’ambiente di lavoro, è necessario fornire formazione ai lavoratori per comprendere e gestire i nuovi rischi associati a questi elementi.

Le modalità di erogazione della formazione, i contenuti minimi e la durata dei corsi sono stabiliti nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il quale fornisce linee guida dettagliate sulle specifiche esigenze di formazione.

Formazione lavoratori generale e specifica: accordo Stato Regioni

La formazione dei lavoratori, come definita dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, prevede due moduli distinti: uno generale e uno specifico.

La formazione generale deve avere una durata minima di 4 ore ed è focalizzato su argomenti di carattere generale. Gli argomenti trattati comprendono il concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei diversi soggetti aziendali, nonché gli organi di vigilanza, controllo e assistenza. Questi contenuti sono uniformi per tutte le aziende e non variano in base al settore o al codice ATECO di riferimento.

La formazione specifica, invece, deve avere una durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore, a seconda del livello di rischio associato all’attività svolta (basso, medio, alto). La formazione specifica si concentra sui rischi specifici legati alle mansioni dei lavoratori, includendo i potenziali danni e le misure di prevenzione e protezione correlate.

In termini di durata minima complessiva, il percorso formativo, che esclude l’addestramento pratico, è definito come segue:

  • attività a rischio basso: 8 ore (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica);
  • attività a rischio medio: 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica);
  • attività a rischio alto: 16 ore (4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica).

La durata minima indica il tempo di formazione richiesto come base. Tuttavia, il percorso formativo può essere ampliato in base ai rischi specifici presenti nell’azienda e alla necessità di approfondire determinati argomenti. È importante notare che, indipendentemente dal settore di appartenenza, i lavoratori che non svolgono mansioni che implicano la loro presenza (anche saltuaria) in reparti produttivi possono frequentare i corsi destinati al rischio basso. Ad esempio, un impiegato in un’industria metalmeccanica può seguire un corso a basso rischio se la sua mansione non coinvolge operazioni a livello produttivo.
Leggi anche “RIR rischio incidente rilevante”

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 Federica Fabrizio

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