La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto l’appello dell’amministrazione comunale di Anzio e l’ha condannata anche al pagamento di 1.000 euro di spese.
Il Comune di Anzio, però, non si ferma e ha autorizzato il sindaco a impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte.
Richieste di pagamento dell’IMU per 29mila euro
La controversia nasce da una serie di richieste di pagamento dell’IMU che il Comune di Anzio aveva contestato alla contribuente per gli anni compresi tra il 2014 e il 2017 per un totale di poco superiore ai 29mila euro.
La vicenda era arrivata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. La contribuente aveva impugnato una comunicazione preventiva di fermo amministrativo e gli atti collegati, sostenendo in sostanza di non aver ricevuto correttamente alcuni degli accertamenti tributari.
Il primo giudice aveva esaminato la documentazione prodotta dalle parti e aveva accolto il ricorso solo in parte.
Per una parte delle somme richieste, infatti, era stata considerata dimostrata la regolare notifica degli atti. Per il resto, invece, il Comune di Anzio non era riuscito a fornire una prova ritenuta sufficiente della notifica degli avvisi di accertamento.
È proprio su questo punto che si è concentrato il successivo appello dell’amministrazione.
Il Comune di Anzio: le notifiche si erano perfezionate
Il Comune di Anzio ha contestato la decisione di primo grado sostenendo che il giudice non avesse considerato correttamente il meccanismo della compiuta giacenza.
Secondo la posizione dell’amministrazione, gli atti avrebbero comunque raggiunto il loro perfezionamento anche se la contribuente non li aveva materialmente ritirati.
Il Comune di Anzio ha quindi sostenuto che, una volta lasciato l’avviso di giacenza e trascorso il periodo previsto, le notifiche dovessero essere considerate valide.
Su questa base l’amministrazione ha chiesto alla Corte di secondo grado di modificare la precedente decisione e riconoscere la validità degli accertamenti contestati.
La contribuente si è invece opposta all’appello. Ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e il riconoscimento delle spese legali.
Per i giudici mancava la prova delle notifiche
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha però respinto l’appello del Comune.
Il problema individuato dai giudici riguarda soprattutto la documentazione utilizzata dall’amministrazione per dimostrare che gli avvisi di accertamento fossero stati effettivamente notificati.
Secondo la sentenza, per gli atti per i quali il ricorso era stato accolto in primo grado, il Comune di Anzio non aveva fornito una prova sufficiente della notifica.
La Corte osserva che l’amministrazione si era limitata a produrre alcuni estratti di un sistema denominato “Globalcom”. In questi documenti compariva la dicitura “coordinate di consegna non disponibili”.
Ma, secondo i giudici, gli stessi documenti presentavano anche un altro problema: erano riferiti a nominativi diversi da quello della contribuente.
È stata inoltre depositata la copia di un avviso di ricevimento che, secondo la sentenza, non risultava compilato e che era indirizzato a un’altra persona.
Una questione decisiva per il Comune di Anzio
Per i giudici, dunque, non era sufficiente sostenere che le notifiche si fossero perfezionate per il semplice decorso del tempo.
Prima di arrivare a questa conclusione era necessario dimostrare che la procedura di notifica fosse stata effettivamente avviata e svolta nei confronti della persona interessata.
La Corte ha confermato quindi la valutazione del primo giudice. Per una parte degli accertamenti IMU il Comune non aveva dimostrato in modo adeguato la notifica alla contribuente. L’appello dell’amministrazione è stato di conseguenza respinto.
La sentenza riguarda diversi accertamenti
Gli atti tributari coinvolti nella controversia sono numerosi. La sentenza richiama una serie di avvisi di accertamento IMU relativi soprattutto alle annualità 2015 e 2017, oltre alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
La controversia si inserisce quindi in una vicenda tributaria che riguarda più annualità e diversi atti emessi dal Comune.
Non tutti gli atti, però, sono stati considerati allo stesso modo: la decisione di primo grado aveva infatti riconosciuto la prova della notifica di alcuni documenti, per questi la contribuente non aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso.
La questione è stata invece diversa per gli altri crediti. È su questi ultimi che il Comune non è riuscito, secondo i giudici, a dimostrare adeguatamente la notifica degli avvisi.
Il secondo grado conferma la decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha quindi confermato nella sostanza il risultato del primo giudizio.
La sentenza, depositata il 19 maggio 2026, conclude con il rigetto dell’appello presentato dal Comune di Anzio.
Nel dispositivo i giudici stabiliscono anche che l’amministrazione dovrà sostenere le spese del secondo grado di giudizio. L’importo è stato fissato in 1.000 euro.
La decisione non chiude però la vicenda: dopo la sentenza sfavorevole, il Comune di Anzio ha scelto di proseguire la battaglia giudiziaria.
Una delibera di Giunta datata 2 settembre2026 autorizza infatti il sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’ente, a costituirsi davanti alla Corte di Cassazione e a promuovere le azioni necessarie per impugnare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Il Comune ha inoltre individuato nell’avvocato Donatella Cerè il legale incaricato di seguire il nuovo passaggio giudiziario.
La scelta dell’amministrazione indica quindi la volontà di contestare anche davanti alla Suprema Corte la decisione relativa agli accertamenti IMU.
Il nodo resta quello delle notifiche
La vicenda mostra quanto possa essere decisiva, in una controversia tributaria, la possibilità per un ente di dimostrare che un atto sia stato correttamente notificato.
Il Comune sostiene che le notifiche si fossero perfezionate attraverso la procedura della compiuta giacenza.
I giudici tributari di primo e secondo grado hanno invece ritenuto che, per una parte degli accertamenti, la documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare la regolare notifica.
La seconda Corte ha evidenziato in particolare le anomalie presenti nei documenti depositati dal Comune di Anzio.
Alcuni riportavano nominativi differenti da quello della contribuente. Un altro documento risultava privo delle necessarie compilazioni.
Da qui il rigetto dell’appello.
Ora la parola passa alla Cassazione
Sarà ora la Corte di Cassazione a dover esaminare le questioni che saranno sottoposte dal Comune attraverso il ricorso.
La decisione della Suprema Corte rappresenterà il successivo passaggio della controversia. Per il momento resta ferma la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado: l’appello del Comune di Anzio è stato respinto e l’amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese.
Il caso ruota quindi ancora attorno alla stessa domanda: se gli atti relativi all’IMU degli anni contestati siano stati notificati in modo tale da poter essere considerati validamente conosciuti dalla contribuente.
Su questo punto, dopo due decisioni sfavorevoli all’amministrazione, il Comune di Anzio ha deciso di chiedere un nuovo esame davanti alla Cassazione.
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