L’AGCM chiude il varco sul il project financing : “Non può diventare il grimaldello per consegnare porti e spiagge agli incumbent”


Il Bollettino AGCM n. 33 del 17 agosto 2026, contenente la segnalazione AS2190, intitolata Criticità concorrenziali nell’affidamento e gestione delle concessioni demaniali marittime nei porti turistici, riassume e sistematizza gli orientamenti dell’Autorità, richiama la giurisprudenza nazionale ed europea più recente e indirizza espressamente Comuni, Regioni e amministrazioni competenti verso un modello di affidamento realmente aperto alla concorrenza.

Il documento arriva mentre il Comune di Riccione sta esaminando la proposta di project financing per il rifacimento del porto e per le «concessioni balneari connesse», sulla base della Determinazione dirigenziale n. 1648 del 14 novembre 2025.

La domanda è dunque inevitabile: può il project financing per la riqualificazione del porto diventare il veicolo per assegnare, senza una distinta e autonoma gara, le concessioni demaniali necessarie allo svolgimento delle attività balneari?

La risposta che si ricava dal Bollettino AGCM, letto insieme alla sentenza del Consiglio di Stato sul porto di Lavagna e agli orientamenti europei, è negativa. Il project financing può essere uno strumento per realizzare lavori e gestire servizi portuali. Non può trasformarsi nel grimaldello per attribuire a determinati operatori aree demaniali economicamente contendibili.

2. Il caso Riccione: un porto come contropartita delle spiagge

La Determinazione n. 1648/2025 nomina una Commissione consultiva per l’esame di proposte di project financing finalizzate alla «realizzazione dell’opera di rifacimento del porto e delle concessioni balneari connesse».

L’espressione utilizzata dall’atto non è neutra. Essa sembra delineare un’operazione unitaria nella quale il privato dovrebbe contribuire alla realizzazione o alla riqualificazione del porto e, in cambio, ottenere la disponibilità di concessioni demaniali marittime per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale degli stabilimenti balneari.

È proprio questa commistione a dover essere sottoposta a verifica radicale.

Il rifacimento del porto e la gestione delle infrastrutture portuali possono presentare un interesse pubblico e, in determinate condizioni, possono essere organizzati mediante una concessione di lavori e servizi o mediante un partenariato pubblico-privato.

L’assegnazione di aree demaniali per stabilimenti balneari risponde però a una logica diversa. Non costituisce, per il solo fatto di essere collegata a un’opera pubblica, un servizio reso al Comune. È l’attribuzione a un operatore del diritto di occupare e utilizzare una risorsa pubblica scarsa per svolgere un’attività economica.

Un’opera pubblica non può quindi diventare il prezzo d’ingresso per acquisire una posizione privilegiata su un altro mercato, quello dell’uso imprenditoriale delle spiagge.

3. La lezione di Lavagna: il precedente che delimita, non quello che legittima tutto

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4071 del 2026 sul porto turistico di Lavagna è stata adottata dopo la Determinazione di Riccione. Non è, quindi, il precedente che il Comune poteva avere invocato nel novembre 2025.

Oggi, tuttavia, quella decisione costituisce un parametro interpretativo essenziale per valutare la procedura riccionese.

A Lavagna, il Consiglio di Stato ha esaminato una procedura di project financing avente a oggetto la concessione demaniale e la gestione del porto turistico, insieme alla progettazione e all’esecuzione di lavori di riqualificazione. La Corte ha sottolineato che l’oggetto dell’affidamento aveva un perimetro «ben più ampio rispetto alla sola occupazione del bene demaniale».

Questa precisazione è il punto decisivo. Lavagna non dice che qualsiasi concessione demaniale possa essere assorbita in un project financing. Dice, al contrario, che la legittimità dell’operazione dipende dal suo oggetto effettivo: gestione del porto, realizzazione di opere e prestazione di servizi funzionali alla nautica da diporto.

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che la presenza dell’occupazione di un bene demaniale non modifica automaticamente la natura della procedura. Tale elemento può rilevare, però, «ai fini della eventuale legittimità» dell’operazione.

Il principio è dunque duplice:

  • la mera presenza di un bene demaniale non impedisce, in astratto, il ricorso al project financing;
  • la presenza del bene demaniale non esonera l’amministrazione dal dimostrare che l’oggetto principale dell’affidamento sia realmente costituito da lavori e servizi portuali e non dalla concessione privilegiata di aree economicamente contendibili.

Applicato a Riccione, il precedente Lavagna non apre una porta. La chiude.

Se il progetto riguarda effettivamente la gestione complessiva del porto, con lavori e servizi funzionali alla nautica da diporto, l’amministrazione dovrà motivare il ricorso al partenariato e organizzare una procedura competitiva conforme ai principi europei.

Se invece le «concessioni balneari connesse» rappresentano la vera remunerazione dell’operatore e il rifacimento del porto costituisce la giustificazione formale dell’assegnazione, l’operazione cambia natura: non è più un project financing portuale, ma un possibile meccanismo di assegnazione indiretta delle spiagge.

4. Il precedente decisivo: TAR Latina n. 562/2026 e l’annullamento del project financing balneare elusivo

Se la sentenza Lavagna delimita il perimetro del project financing portuale, la sentenza del TAR Lazio, sede di Latina, n. 562 del 2026 affronta direttamente la questione che interessa Riccione: l’utilizzo del project financing per affidare concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, facendo gravare sui proponenti la realizzazione di opere o servizi pubblici e assumendo la concessione balneare quale contropartita.

La pronuncia è particolarmente significativa perché non si limita a considerare il diritto di prelazione. Il TAR precisa che la controversia riguarda una fattispecie di project financing «misto», nella quale l’amministrazione persegue contemporaneamente l’interesse alla realizzazione di opere o servizi locali e l’interesse pubblico inerente alla gestione del demanio marittimo.

Proprio per questo, il Comune non può applicare soltanto l’art. 193 del Codice dei contratti pubblici. Deve rispettare anche la disciplina nazionale ed europea che governa l’affidamento delle concessioni demaniali marittime.

Il TAR Latina ha quindi affermato che, quando il project financing è funzionale al rilascio di una concessione balneare, l’interesse pubblico non può essere identificato esclusivamente con l’utilità dell’opera comunale. Deve essere verificato anche il rapporto tra l’opera proposta e la funzione propria del bene demaniale, nonché la sua effettiva utilità per la valorizzazione e la fruizione dell’area marittima.

La sentenza ha annullato le deliberazioni del Comune di Gaeta perché la procedura concreta era stata avviata e sviluppata senza le necessarie garanzie di:

  • pubblicità effettiva;
  • trasparenza;
  • imparzialità;
  • parità di trattamento;
  • massima partecipazione;
  • criteri previamente conoscibili;
  • motivazione specifica sulla scelta del project financing e sulla funzionalità delle opere rispetto al bene demaniale.

Il passaggio più rilevante riguarda la fase iniziale. Anche se la prima fase del project financing non coincide ancora con la gara finale, essa non è una zona franca. L’amministrazione deve rendere previamente conoscibili gli elementi sulla cui base valuterà le proposte, inclusi i criteri per l’affidamento della concessione balneare quando questa costituisca la contropartita del progetto.

La mera pubblicazione dell’istanza o della successiva delibera di approvazione della fattibilità non è sufficiente. Secondo il TAR, l’approvazione a monte di uno specifico progetto privato restringe già la platea degli operatori, soprattutto quando il progetto richiede disponibilità finanziarie e capacità imprenditoriali superiori a quelle necessarie per la gestione ordinaria di uno stabilimento balneare.

La decisione censura inoltre l’utilizzo del project financing come strumento idoneo a garantire soltanto formalmente la concorrenza, quando l’operazione sia costruita in modo da agevolare gli stessi concessionari uscenti sulle aree da essi già utilizzate. La pronuncia parla, in sostanza, di un meccanismo che può produrre una sostanziale proroga delle concessioni, anche quando la proroga non sia formalmente disposta nell’atto.

È questa la differenza tra la posizione del TAR Latina e una tesi semplicemente abolizionista: il giudice non afferma che ogni project financing sia astrattamente vietato nel settore demaniale. Afferma però che il modello non può essere utilizzato, nella concreta configurazione esaminata, per sostituire la gara balneare, cristallizzare l’interesse pubblico nel progetto dell’incumbent e trasformare un’opera comunale in corrispettivo dell’assegnazione della spiaggia.

Il precedente è direttamente rilevante per Riccione. La Determinazione n. 1648/2025 parla infatti di «rifacimento del porto e concessioni balneari connesse», proprio secondo una logica di collegamento funzionale ed economico tra l’opera portuale e l’assegnazione delle aree balneari. Dopo la sentenza TAR Latina n. 562/2026, questo collegamento non può essere dato per scontato né giustificato con il solo richiamo alla convenienza finanziaria dell’operazione.

5. Concessione di servizi e concessione di beni: due funzioni diverse

La distinzione funzionale deve essere mantenuta ferma.

Nella concessione di servizi, l’amministrazione individua un servizio di interesse pubblico, ne definisce gli obiettivi e affida al concessionario il compito di organizzarlo e gestirlo assumendo il rischio operativo. Nel porto turistico possono rientrare, ad esempio, la gestione degli ormeggi, la manutenzione delle infrastrutture, l’assistenza agli utenti, la sicurezza, la gestione delle banchine e i servizi rivolti alla nautica da diporto.

Nella concessione di beni, l’amministrazione attribuisce invece l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di una porzione del demanio. L’art. 36 del Codice della navigazione definisce precisamente questa funzione: l’amministrazione marittima può concedere l’occupazione e l’uso dei beni demaniali e delle zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. La disposizione non descrive l’affidamento di un servizio, ma l’assegnazione di una risorsa pubblica.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6562 del 2026 ha ribadito, in materia di gestione portuale, che la disciplina sulle concessioni di lavori e servizi non si applica agli accordi aventi a oggetto il semplice diritto di gestire beni o risorse demaniali, quando l’amministrazione si limiti a fissarne le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici.

La stessa sentenza ha escluso l’applicazione analogica della proroga prevista per il contratto con l’appaltatore uscente, proprio perché quella disciplina riguarda un rapporto contrattuale già formato attraverso una procedura di gara e non può essere estesa alle concessioni aventi a oggetto il semplice uso di beni demaniali.

La distinzione è particolarmente importante per Riccione: la gestione del porto può essere un servizio pubblico locale di rilevanza economica; la concessione delle aree balneari resta, per la sua funzione prevalente, un titolo di occupazione e sfruttamento economico del demanio marittimo.

Non basta, dunque, collocare entrambe le realtà nello stesso progetto per sottoporle alla stessa procedura.

5. L’AGCM: nei porti il project financing non è vietato, ma non può essere abusato

Il Bollettino AGCM n. 33 non contiene una bocciatura indiscriminata del project financing. L’Autorità riconosce che, per investimenti rilevanti in ambito portuale, il ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato può essere preso in considerazione.

Ma pone condizioni molto precise.

Il ricorso deve essere:

  • riferito a investimenti realmente rilevanti;
  • sorretto da una puntuale motivazione sull’interesse pubblico;
  • preceduto dalla valutazione delle modalità alternative di realizzazione e gestione;
  • organizzato nel rispetto della trasparenza, della parità di condizioni e della reale contendibilità del mercato.

L’AGCM richiede inoltre che gli operatori diversi dal proponente dispongano, sullo stesso piano, delle informazioni tecniche necessarie per elaborare progetti alternativi.

La fase preliminare non può quindi essere una trattativa riservata fra il Comune e uno o pochi operatori già interessati alle concessioni. La procedura deve consentire al mercato di conoscere l’iniziativa, comprenderne l’oggetto, accedere alle informazioni rilevanti e presentare alternative effettive.

Il project financing non è una scorciatoia per sottrarre un bene alla gara. È una modalità complessa di organizzazione di lavori e servizi che, proprio per la sua complessità, richiede più trasparenza, non meno.

6. L’AGCM e il divieto di usare il porto come «grimaldello»

Il passaggio più significativo del Bollettino è quello nel quale l’Autorità considera le aree portuali beni economicamente contendibili e afferma che la loro assegnazione a terzi deve avvenire mediante una gara pubblica rispettosa dei principi di imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento.

L’Autorità critica, in particolare, il modello nel quale il Comune si auto-affida la concessione dell’intero porto e poi sub-affida porzioni dello specchio acqueo o delle aree portuali attraverso l’art. 45-bis del Codice della navigazione.

La ratio dell’art. 45-bis è impedire che il concessionario acquisisca una rendita di posizione e possa trasferire a terzi la disponibilità del bene alle condizioni da lui unilateralmente determinate. La disposizione presuppone l’alterità tra concedente e concessionario e non può essere piegata a consentire assegnazioni dirette o sostanzialmente negoziate di beni contendibili.

La logica è la medesima che deve essere applicata al caso Riccione, anche se lo schema fosse più articolato: l’opera portuale non può essere utilizzata per attribuire indirettamente a determinati operatori la disponibilità di aree balneari o portuali senza una procedura autonoma, pubblica e realmente aperta.

Il collegamento negoziale non cancella la scarsità della risorsa e non cancella la concorrenza.

7. L’incumbent non può partire con un vantaggio incorporato

Il Bollettino AGCM manifesta inoltre una netta criticità verso le procedure avviate su istanza dell’incumbent, cioè dell’operatore già presente sul bene o già titolare della concessione.

L’operatore uscente conosce normalmente il bene, la domanda, i costi, gli utenti e le informazioni tecniche che possono essere decisive nella formulazione dell’offerta. Se la procedura nasce dalla sua iniziativa e se il progetto presentato diventa la base dell’affidamento, il rischio è che il confronto competitivo si svolga su un terreno già inclinato.

Questo rischio è ancora più elevato quando il promotore o il proponente possa ricevere, alla fine della gara, un diritto di prelazione o un’altra forma di vantaggio selettivo.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-810/24, Urban Vision, del 5 febbraio 2026 ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione il meccanismo che consente al promotore di adeguare la propria offerta a quella del miglior offerente e di ottenere così l’aggiudicazione.

L’AGCM richiama espressamente quella pronuncia e osserva che il diritto di prelazione deve essere disapplicato nell’ambito del project financing.

Per Riccione la conseguenza è duplice: non è sufficiente sostenere che tutti potranno partecipare alla gara, se il progetto, le informazioni, la struttura economica e la prospettiva di acquisire le concessioni sono stati costruiti attorno a operatori determinati; e non è possibile ricostituire, sotto altra denominazione, un vantaggio equivalente alla prelazione dichiarata incompatibile con il diritto europeo.

8. La procedura d’infrazione e il rischio di una procedura già fragile all’origine

Il Bollettino AGCM richiama anche la procedura d’infrazione INFR(2018)2273, nella quale la Commissione europea ha contestato, tra l’altro, che la disciplina italiana del project financing possa costituire un potente strumento di elusione del quadro europeo in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici e che non offra adeguati strumenti per contenere i rischi di abuso.

La Commissione ha posto l’attenzione sulla fase preliminare, sulla pubblicità, sull’accesso alle informazioni, sui criteri di valutazione, sulla posizione del promotore e sul rimborso dei costi.

Questi rilievi non sono marginali rispetto a Riccione. Se l’operazione viene costruita per assegnare le concessioni balneari ai soggetti che presentano o sostengono il progetto portuale, la fase progettuale può diventare il luogo nel quale si determina, di fatto, il beneficiario della futura disponibilità del demanio.

La gara finale non sarebbe allora sufficiente a sanare la distorsione originaria, perché il vantaggio competitivo sarebbe stato prodotto prima della gara, attraverso la scelta dell’oggetto, la disponibilità delle informazioni, la definizione del modello economico e la connessione tra investimento portuale e concessioni balneari.

9. Il precedente balneare: TAR Latina n. 701/2025

Lo schema non è privo di precedenti.

La sentenza del TAR Lazio, sede di Latina, n. 701 del 2025 ha annullato una procedura nella quale una concessione balneare ventennale era stata collegata, come contropartita, alla realizzazione di interventi su una scuola materna comunale.

Il Tribunale ha affermato che l’amministrazione non può concentrarsi esclusivamente sull’utilità dell’opera o del servizio pubblico proposto, ma deve valutare anche la compatibilità dell’operazione con i criteri propri dell’affidamento della concessione balneare e con l’esigenza di ottimizzare la gestione del bene demaniale.

Il principio è difficilmente conciliabile con un’operazione nella quale il rifacimento di un’opera pubblica costituisca la ragione per attribuire, senza autonoma gara, una pluralità di concessioni balneari.

L’ente deve dimostrare non soltanto che il porto necessita di interventi, ma anche perché quei lavori debbano essere remunerati attraverso l’assegnazione delle spiagge a determinati operatori, perché tale modalità sia preferibile rispetto a una gara separata e come sia garantita la partecipazione di tutti gli interessati al mercato delle concessioni.

Una motivazione limitata alla convenienza finanziaria dell’opera portuale sarebbe insufficiente: il bene della vita assegnato non è soltanto il porto riqualificato, ma anche — e forse soprattutto — la disponibilità commerciale delle aree demaniali.

10. Il rischio erariale: un monito, non una sentenza annunciata

La posizione dell’AGCM introduce nel fascicolo amministrativo un elemento che funzionari e amministratori non possono ignorare.

L’art. 1 della legge n. 20 del 1994 limita la responsabilità amministrativa ai fatti commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La stessa disposizione qualifica come colpa grave, tra l’altro, la violazione manifesta delle norme applicabili, tenendo conto della chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza.

Questo non significa che ogni scelta amministrativa poi annullata dal giudice produca automaticamente danno erariale. La Corte dei conti deve accertare, caso per caso, una condotta imputabile, un danno concreto, il nesso causale e l’elemento soggettivo richiesto dalla legge.

Ma significa anche che, quando gli organi dell’ente dispongono di indicazioni istituzionali e giurisprudenziali convergenti, il margine per qualificare l’errore come scusabile si riduce. Nel caso Riccione, il quadro oggi comprende:

  • la sentenza del Consiglio di Stato n. 4071/2026, che circoscrive il project financing portuale alla presenza effettiva di lavori e servizi;
  • il Bollettino AGCM n. 33/2026, che invita gli enti a impedire l’assegnazione diretta o indiretta di beni economicamente contendibili;
  • la sentenza CGUE C-810/24, che ha colpito il diritto di prelazione nel project financing;
  • la procedura d’infrazione INFR(2018)2273, che mette in discussione i rischi di elusione insiti nella disciplina italiana;
  • la sentenza TAR Latina n. 701/2025, che ha già censurato il collegamento tra opera pubblica e concessione balneare.

La legge n. 1 del 2026, modificando la legge n. 20/1994, precisa che non costituisce colpa grave la violazione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. A contrario, l’esistenza di pareri e orientamenti istituzionali di segno contrario deve essere considerata nella valutazione della condotta.

Gli amministratori che deliberano in buona fede sulla base di atti proposti o sottoscritti dai responsabili degli uffici beneficiano della presunzione prevista dall’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994, ma tale presunzione è relativa e non copre il dolo né la prova contraria. La responsabilità degli organi collegiali si imputa, inoltre, a coloro che abbiano espresso voto favorevole.

Per i dirigenti e i responsabili di servizio, l’art. 52 del Codice di giustizia contabile impone la tempestiva denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti dei fatti che possano dare luogo a responsabilità erariale e stabilisce che l’amministrazione deve porre in essere le iniziative necessarie a evitare l’aggravamento del danno.

Il monito è quindi preciso: non si tratta di minacciare preventivamente una condanna, ma di ricordare che la prosecuzione di un iter potenzialmente distorsivo dopo la conoscenza di queste fonti può rendere più complessa, per chi decide e per chi firma, la dimostrazione della buona fede e dell’assenza di colpa grave.

11. La strada ordinata: separare il porto dalle spiagge

La soluzione giuridicamente più lineare è separare i piani.

Il Comune può valutare, motivandolo adeguatamente, se realizzare e gestire il porto mediante:

  • risorse pubbliche;
  • affidamento competitivo di lavori e servizi;
  • concessione di lavori e servizi;
  • project financing, quando ne ricorrano effettivamente i presupposti.

Parallelamente, deve procedere all’affidamento delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative mediante una procedura autonoma, trasparente, imparziale, adeguatamente pubblicizzata e aperta a tutti gli operatori interessati.

La sentenza del TAR Abruzzo n. 45 del 2026 ha ribadito che l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE impone procedure selettive dotate di garanzie di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità e che le norme interne incompatibili devono essere disapplicate anche dalla pubblica amministrazione.

La sentenza del TAR Campania, Salerno, n. 316 del 2025 ha inoltre sottolineato che la procedura informale fondata sugli artt. 37 del Codice della navigazione e 18 del relativo regolamento non può essere utilizzata in modo da impedire il confronto competitivo e la massima partecipazione.

L’AGCM, nel Bollettino n. 33, indica la medesima direzione: la pubblicità deve essere effettiva, i criteri devono essere noti in anticipo, la durata deve essere proporzionata agli investimenti e l’eventuale indennizzo al gestore uscente deve riguardare soltanto investimenti non ammortizzati, determinati con criteri trasparenti.

12. Capolinea Riccione?

Il Bollettino AGCM n. 33 non vieta al Comune di Riccione di riqualificare il porto. Non vieta neppure, in assoluto, di valutare un partenariato pubblico-privato per lavori e servizi portuali.

Vieta però, nella sostanza, di confondere la gestione di un’infrastruttura e dei relativi servizi con l’assegnazione di beni demaniali contendibili.

La sentenza Lavagna ha tracciato il perimetro del project financing portuale: un affidamento complesso, avente a oggetto la gestione del porto, lavori e servizi funzionali alla nautica da diporto, nel quale l’occupazione del bene demaniale è elemento strumentale all’operazione complessiva.

Il TAR Latina n. 562/2026 ha poi chiarito quale sia il limite invalicabile: quando la concessione balneare diventa la «controprestazione» dell’opera pubblica, il Comune deve applicare anche la disciplina propria dell’affidamento delle concessioni demaniali e garantire, sin dalla fase iniziale, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e criteri previamente conoscibili. La gara finale non sana una procedura che abbia già selezionato, di fatto, il beneficiario della spiaggia attraverso il progetto presentato dall’incumbent.

L’AGCM, con il Bollettino n. 33, ha reso questo perimetro ancora più leggibile: il porto turistico può essere una realtà complessa nella quale il bene demaniale è funzionale a un servizio pubblico di rilevanza economica; ciò non autorizza l’ente a utilizzare la procedura come veicolo per distribuire aree demaniali a soggetti già individuati o comunque avvantaggiati.

Per questo la formula «rifacimento del porto e concessioni balneari connesse», contenuta nella Determinazione n. 1648/2025, deve essere abbandonata o radicalmente riscritta. Le concessioni balneari non possono essere il premio, la contropartita o la remunerazione implicita dei lavori portuali.

Mare Libero APS rivolge quindi un appello istituzionale al Comune di Riccione: prenda atto del nuovo quadro, interrompa l’uso promiscuo del project financing, separi la procedura portuale da quella relativa alle spiagge e restituisca a ciascun bene e a ciascun servizio il proprio corretto regime giuridico.

Ai funzionari che istruiscono e firmano gli atti e agli amministratori chiamati a deliberare, il richiamo è altrettanto chiaro: la discrezionalità amministrativa consente di scegliere tra modelli legittimi, non di costruire un modello che sottragga al mercato una risorsa scarsa mediante una contropartita formalmente diversa.

La Corte dei conti valuterà eventualmente, nelle sedi proprie e sulla base di fatti concreti, se vi siano danno, nesso causale e colpa grave. Ma oggi dispone di un elemento in più: una segnalazione dell’Autorità garante, rafforzata da una pronuncia giudiziale direttamente riferita all’uso elusivo del project financing balneare, che invita gli enti a prevenire proprio quei meccanismi di assegnazione diretta o indiretta che il progetto di Riccione sembra prospettare.

Il momento per fermarsi è adesso. Prima che il porto diventi il pretesto e la spiaggia il risultato.


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