Dal 18 settembre 2026 esportare negli Stati Uniti con resa DDP diventa più delicato per le imprese italiane. La novità non consiste in un divieto formale del Delivered Duty Paid, ma in un rafforzamento dei controlli statunitensi sugli Importer of Record, cioè i soggetti indicati come responsabili dell’importazione delle merci negli USA.
U.S. Customs and Border Protection ha annunciato nuove procedure di verifica sui dati comunicati attraverso il CBP Form 5106, il modulo utilizzato per creare o aggiornare l’identità doganale dell’importatore. Se le informazioni risultano incomplete o inesatte, CBP potrà invalidare immediatamente il numero IOR, rendendolo inutilizzabile anche per l’ingresso delle merci negli Stati Uniti.
Per le imprese italiane il tema è rilevante perché molte operazioni di export verso gli USA si basano su catene logistiche e contrattuali nelle quali il venditore europeo offre al cliente americano una consegna “chiavi in mano”, assumendo costi, oneri e formalità doganali. In questo scenario, la solidità dell’Importer of Record non è più un dettaglio amministrativo delegabile al broker o allo spedizioniere, ma diventa un punto critico di compliance.
Il tema si collega direttamente al dossier sui nuovi dazi USA entrati in applicazione dal 24 luglio. In quel caso il nodo era il calcolo dell’impatto tariffario sui prodotti europei. Con le nuove verifiche sull’Importer of Record, invece, il punto si sposta sulla responsabilità operativa: chi importa, con quali dati, con quale struttura e con quali conseguenze in caso di irregolarità.
Cosa cambia dal 18 settembre 2026
Dal 18 settembre CBP avvia controlli rafforzati sulle informazioni fornite dai nuovi e dagli attuali Importer of Record tramite CBP Form 5106. L’intervento attua una prima parte dell’Executive Order 14411, firmato il 3 giugno 2026, dedicato al rafforzamento dell’enforcement doganale statunitense.
Secondo l’avviso pubblicato nel Federal Register, gli Importer of Record e i broker doganali che trasmettono dati per loro conto devono garantire che le informazioni siano accurate, complete e direttamente riferibili all’IOR.
Il modulo richiede dati essenziali come:
- nome dell’importatore;
- numero identificativo IRS, Social Security Number o numero assegnato da CBP;
- indirizzo postale;
- indirizzo fisico, se diverso da quello postale;
- numero di telefono;
- indirizzo email.
CBP precisa che indirizzo fisico, email e telefono devono appartenere direttamente all’Importer of Record. Non possono essere utilizzati, al posto dei dati reali dell’IOR, indirizzi o recapiti di agenti registrati, broker doganali, freight forwarder, caselle postali, business service center o altri soggetti terzi.
Perché il rischio riguarda il DDP
Il DDP, Delivered Duty Paid, è l’Incoterm che attribuisce al venditore il massimo livello di responsabilità. Chi vende con questa resa si impegna a consegnare la merce nel luogo concordato, facendosi carico anche delle formalità di importazione, dei dazi, delle tasse e degli altri oneri collegati allo sdoganamento nel Paese di destinazione.
Nel commercio con gli Stati Uniti, il DDP può essere utilizzato per offrire al cliente americano un servizio completo: il buyer riceve il prodotto senza dover gestire direttamente la procedura doganale. Questa impostazione può essere utile dal punto di vista commerciale, soprattutto per e-commerce, forniture B2B ricorrenti, vendite a distributori o clienti che non vogliono occuparsi dell’importazione.
Il problema nasce quando il venditore estero assume l’impegno commerciale del DDP senza avere una struttura doganale coerente con quell’impegno. Se l’Importer of Record indicato nella dichiarazione doganale non è solido, non è correttamente identificato o utilizza dati di terzi, dal 18 settembre il rischio di blocco operativo aumenta.
La novità, quindi, non va letta come “stop al DDP”. La lettura corretta è diversa: il DDP resta possibile, ma diventa più rischioso se l’impresa non controlla davvero chi figura come importatore responsabile negli Stati Uniti.
L’Importer of Record non è una formalità
L’Importer of Record è il soggetto che, nella procedura doganale statunitense, risponde dell’ingresso della merce, della correttezza dei dati dichiarati, del pagamento dei dazi e del rispetto delle norme applicabili. Per CBP, l’identificazione corretta dell’IOR è essenziale per garantire la riscossione delle entrate, il rispetto delle regole su origine, marcatura, proprietà intellettuale, lavoro forzato e sicurezza dei prodotti.
Il nuovo avviso rende esplicito un punto: se CBP accerta che le informazioni presenti nel Form 5106 sono inesatte o incomplete, il numero IOR può essere annullato e diventare non valido per qualsiasi finalità, compresa l’importazione di merci negli Stati Uniti.
Questo significa che un’impresa italiana che esporta in DDP potrebbe trovarsi esposta a ritardi, blocchi, costi aggiuntivi, rinegoziazioni con il cliente o impossibilità di completare la consegna se l’IOR utilizzato non supera le verifiche.
Il rischio non riguarda solo grandi spedizioni industriali. Può interessare anche forniture ricorrenti di valore medio, vendite online, campionature commerciali strutturate, spedizioni verso distributori e operazioni in cui il venditore italiano si appoggia a broker, forwarder o intermediari senza verificare fino in fondo la posizione doganale dell’importatore indicato.
La filiale americana è obbligatoria?
Il punto va chiarito con precisione. Dal 18 settembre 2026 non risulta un obbligo generalizzato per le imprese italiane di aprire una filiale americana per esportare negli Stati Uniti.
La normativa statunitense consente anche a una società non residente di importare merci per il consumo negli USA, a condizione che abbia un agente residente nello Stato in cui si trova il porto di ingresso, autorizzato a ricevere notifiche legali, e che presenti un bond su CBP Form 301 con una surety residente.
Tuttavia, la direzione regolatoria è più severa. L’Executive Order 14411 chiede al Department of Homeland Security di rivedere regole, policy e criteri di eleggibilità degli Importer of Record, includendo requisiti su bond, asset domestici, informazioni identificative, volumi di importazione, asset disclosure, beneficial ownership e stato di compliance.
Lo stesso ordine distingue tra U.S. IOR e foreign IOR e indica che una società, per essere considerata realmente localizzata negli Stati Uniti, deve avere una sede principale negli USA, una presenza fisica con attività significativa e asset tangibili sufficienti. Il testo richiama espressamente il rischio di shell company, operazioni fittizie o strutture societarie artificiali usate per apparire come importatori statunitensi.
Per questo la filiale americana non è un obbligo automatico per tutti, ma può diventare una valutazione strategica per le imprese che fanno export continuativo, gestiscono volumi rilevanti, vendono in DDP o vogliono controllare direttamente distribuzione, assistenza, resi e adempimenti doganali.
Quali imprese italiane sono più esposte
Le imprese più esposte sono quelle che vendono negli Stati Uniti con modelli nei quali il cliente americano non gestisce direttamente l’importazione.
Rientrano in questa categoria, per esempio:
- aziende che vendono in DDP a clienti B2B statunitensi;
- e-commerce italiani che consegnano negli USA includendo dazi e oneri nel prezzo;
- produttori che spediscono direttamente a retailer o distributori americani;
- PMI manifatturiere che usano broker o forwarder per semplificare la consegna;
- imprese che operano con magazzini, agenti o strutture commerciali leggere negli Stati Uniti;
- aziende che esportano prodotti soggetti a controlli su origine, sicurezza, proprietà intellettuale o lavoro forzato.
Il rischio aumenta quando l’azienda non sa esattamente chi sia l’Importer of Record indicato nelle entry doganali, quali dati siano stati comunicati a CBP, quale indirizzo fisico sia associato all’IOR, se esista una Power of Attorney valida con il broker e chi sia responsabile in caso di contestazione.
In un contesto di dazi più instabili e controlli più severi, l’export negli Stati Uniti non può essere gestito soltanto come una questione commerciale o logistica. Diventa un tema integrato tra vendite, amministrazione, legale, dogane, compliance e finanza.
Cosa cambia nei contratti con clienti e distributori
La stretta sugli Importer of Record rende più importante la scelta dell’Incoterm e la scrittura dei contratti di vendita.
Con DDP il venditore assume il peso dell’importazione. Con DAP, invece, il venditore consegna la merce nel luogo concordato, ma import clearance, dazi e oneri di ingresso restano in capo al compratore. La differenza non riguarda soltanto chi paga il trasporto o il dazio: riguarda chi controlla la procedura doganale e chi risponde se qualcosa non funziona.
Per le imprese italiane può essere necessario rivedere clausole su:
- Incoterm applicato e luogo di consegna;
- soggetto che agisce come Importer of Record;
- responsabilità per dazi, tasse e oneri doganali;
- obbligo del cliente americano di fornire dati e documenti;
- gestione di ritardi, blocchi o controlli CBP;
- adeguamento dei prezzi in caso di nuove misure tariffarie;
- ripartizione dei costi se l’IOR viene invalidato;
- rapporti con broker doganali, spedizionieri e forwarder.
In particolare, chi vende in DDP dovrebbe evitare formule generiche o automatiche. Il DDP può essere commercialmente attraente, ma deve poggiare su una struttura concreta: IOR identificato, dati aggiornati, indirizzo fisico reale, bond adeguato, broker incaricato correttamente e Power of Attorney valida.
Cosa dovrebbero fare subito le imprese
Le imprese italiane che esportano negli USA dovrebbero partire da una mappatura delle spedizioni e dei contratti attivi.
La prima domanda è semplice: per ogni flusso verso gli Stati Uniti, chi è l’Importer of Record? Se la risposta non è chiara, o se l’azienda si limita a indicare il nome del broker o del forwarder, il rischio operativo è già elevato.
La seconda verifica riguarda i dati del Form 5106. Indirizzo fisico, email e telefono devono essere reali, aggiornati e riferibili all’IOR. Non dovrebbero essere utilizzati dati di comodo o recapiti appartenenti a soggetti terzi.
La terza verifica riguarda la Power of Attorney. Il broker doganale deve avere un mandato valido, eseguito direttamente con l’Importer of Record e non attraverso un intermediario non autorizzato.
La quarta attività è rivedere gli Incoterms. Le imprese dovrebbero chiedersi se il DDP sia davvero sostenibile per tutti i clienti e tutte le categorie di prodotto, oppure se in alcuni casi sia più prudente passare a DAP o ad altre rese che lascino l’import clearance in capo al compratore americano.
La quinta verifica riguarda il margine. Dazi, costi doganali, ritardi, bond, broker fee, controlli documentali e possibili blocchi possono incidere sul prezzo finale. Un listino USA costruito prima dei nuovi controlli potrebbe non riflettere più correttamente il rischio reale dell’operazione.
Il collegamento con i dazi USA del 24 luglio
La novità del 18 settembre non sostituisce il tema dei dazi entrati in applicazione dal 24 luglio. Lo completa.
Con i nuovi dazi, le imprese devono capire quale aliquota si applica ai loro prodotti, se il dazio aggiuntivo si somma o si integra rispetto al dazio ordinario e quale effetto produce sul landed cost.
Con i controlli sugli Importer of Record, invece, devono capire chi è il soggetto doganale responsabile dell’ingresso della merce negli Stati Uniti e se la struttura usata per importare è effettivamente conforme.
Per un esportatore italiano, le due domande devono viaggiare insieme: quanto costa portare il prodotto negli USA e chi è responsabile della sua importazione?
Se una delle due risposte è incerta, il rischio non è solo amministrativo. Può diventare commerciale, perché il cliente americano può contestare ritardi e costi; finanziario, perché margini e listini possono saltare; reputazionale, perché una consegna bloccata o irregolare può compromettere il rapporto con distributori e buyer.
Dal DDP automatico al DDP controllato
Il messaggio per le imprese italiane non è abbandonare automaticamente il DDP, ma usarlo solo quando esistono condizioni operative adeguate.
Per molte aziende il Delivered Duty Paid è stato uno strumento commerciale utile per semplificare la vendita verso clienti americani. Dal 18 settembre, però, questa semplificazione deve essere supportata da una filiera doganale verificata.
Le imprese che esportano occasionalmente potrebbero preferire rese che trasferiscono import clearance e dazi al compratore. Le imprese che esportano in modo continuativo, invece, potrebbero valutare una struttura più stabile negli Stati Uniti, accordi più solidi con importatori e distributori, oppure una presenza diretta se volumi e margini lo giustificano.
In ogni caso, la scelta non dovrebbe essere lasciata alla consuetudine. DDP, DAP e altri Incoterms devono essere rivisti alla luce dei nuovi controlli, dei dazi applicabili e della capacità dell’impresa di gestire le responsabilità doganali nel mercato statunitense.
Dal 18 settembre 2026, quindi, il DDP non viene cancellato. Cambia però il livello di attenzione richiesto. Per esportare negli Stati Uniti non basterà più promettere al cliente una consegna completa di dazi e formalità: occorrerà dimostrare che l’Importer of Record esiste, è correttamente identificato, dispone di dati verificabili e può sostenere le responsabilità connesse all’ingresso delle merci nel mercato americano.
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