L’IVA agevolata al 4% per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche non dipende, in modo automatico, dal rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 236/1989.
È questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa, con la sentenza n. 97/2026, che interviene su un tema molto rilevante per imprese, tecnici e contribuenti: quando è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta per beni come piattaforme elevatrici, montascale, poltroncine e montacarichi?
Secondo i giudici, l’agevolazione ha natura oggettiva: ciò che rileva è la funzione del bene o dell’intervento, cioè la sua capacità di consentire il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il caso: l’Agenzia contesta l’IVA al 4%
La vicenda nasce da una verifica fiscale nei confronti di un’impresa operante nel settore degli impianti per l’accessibilità.
L’azienda aveva applicato l’IVA agevolata al 4% alla cessione di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche, come poltroncine, montacarichi e dispositivi analoghi.
L’Agenzia delle Entrate ha contestato tale applicazione, sostenendo che l’aliquota ridotta potesse essere riconosciuta solo in presenza del rispetto puntuale delle specifiche tecniche previste dal D.M. Lavori pubblici 236/1989.
In particolare, secondo l’Ufficio, il mancato rispetto di alcuni parametri tecnici, tra cui quelli relativi alla velocità degli impianti, avrebbe comportato l’applicazione dell’IVA ordinaria al 22%.
IVA agevolata e D.M. 236/1989: il rinvio non è automatico
La Cgt di Pisa non condivide la ricostruzione dell’Agenzia.
I giudici evidenziano che la disciplina IVA di riferimento, contenuta nella Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, non prevede alcun rinvio espresso ai requisiti tecnici del D.M. 236/1989.
Di conseguenza, tali requisiti non possono essere considerati una condizione indispensabile per accedere all’aliquota agevolata.
In altre parole, il D.M. 236/1989 non può diventare, da solo, il parametro decisivo per stabilire se un bene destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche possa beneficiare dell’IVA al 4%.
Conta la funzione del bene
Il punto centrale della sentenza riguarda la natura dell’agevolazione.
Per la Cgt, l’IVA ridotta deve essere riconosciuta ai beni e ai servizi che, per la loro funzione concreta, consentono il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Non è quindi sufficiente verificare in modo formale la corrispondenza con parametri tecnici risalenti agli anni Ottanta; occorre valutare se il bene sia effettivamente destinato a migliorare l’accessibilità dell’edificio o dell’ambiente in cui viene installato.
Questo approccio valorizza la finalità della norma agevolativa, che è quella di favorire l’autonomia e la mobilità delle persone con difficoltà motorie.
Rilevano anche l’evoluzione tecnologica e le norme europee
La sentenza richiama anche un altro aspetto importante: l’evoluzione tecnologica del settore.
Secondo i giudici, i requisiti tecnici non possono essere letti in modo statico, ma devono essere interpretati alla luce delle norme successive, comprese quelle di matrice europea.
In particolare, la Cgt richiama la direttiva macchine e le norme armonizzate UNI EN, che rappresentano oggi il riferimento tecnico più aggiornato in materia di sicurezza e funzionalità degli impianti.
Il D.M. 236/1989, inoltre, nasce principalmente per disciplinare interventi edilizi, come nuove costruzioni e ristrutturazioni, e non può essere applicato automaticamente a ogni installazione o sostituzione di impianti in edifici esistenti.
Un orientamento favorevole, ma non ancora definitivo
La sentenza offre un importante supporto interpretativo alle imprese che operano nel settore dell’accessibilità.
L’aliquota IVA agevolata non può essere esclusa solo perché il bene installato non rispetta in modo puntuale le prescrizioni del D.M. 236/1989, se il bene è comunque destinato al superamento delle barriere architettoniche.
Resta comunque fondamentale dimostrare la finalità oggettiva dell’intervento e conservare la documentazione tecnica e fiscale idonea a provare la destinazione del bene.
In senso analogo si sono espresse anche la Cgt dell’Umbria, con la sentenza n. 363/2024, e la Cgt di Bologna, con la sentenza n. 99/2025.
Si tratta, tuttavia, di decisioni di merito. Per questo motivo resta auspicabile un intervento chiarificatore, normativo, di prassi o della Corte di Cassazione, che definisca in modo stabile i criteri per l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
La direzione indicata dai giudici è comunque chiara: l’agevolazione va letta in coerenza con la finalità della norma e con l’evoluzione tecnica del settore, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche.
Progettare l’accessibilità con il BIM
La corretta progettazione degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche richiede una valutazione attenta degli spazi, dei percorsi, dei dislivelli e delle soluzioni tecniche più adatte al caso concreto.
In questo senso, l’utilizzo di un software BIM per la progettazione architettonica consente al tecnico di modellare l’edificio in 3D, verificare in modo più immediato le condizioni di accessibilità e valutare l’inserimento di rampe, piattaforme elevatrici, montascale o altri dispositivi per il superamento delle barriere.
Puoi sviluppare il modello architettonico dell’edificio, analizzare gli spazi esistenti, rappresentare le soluzioni progettuali e produrre elaborati, viste 3D e render utili per comunicare in modo chiaro gli interventi da realizzare.
Per saperne di più, leggi anche il nostro focus “Iva al 4% per il superamento delle barriere architettoniche”
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/barriere-architettoniche-iva-al-4-anche-se-limpianto-non-rispetta-il-dm-236-1989/
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Sergio Volpe
Source link




